Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1807.
(Deterioramento per effetto dell'uso).
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui e' stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
(Deterioramento per effetto dell'uso).
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui e' stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Commentari • 5
- 1. Il comodato: inquadramento dell’istituto e focus sulla destinazione dell’immobile a casa familiareIris Spinosa · https://www.diritto.it/ · 15 gennaio 2016 · 143.7181
[…] Ai sensi dell'art.1807 c.c., anche le cose deteriorabili possono costituire oggetto del contratto, ma il rischio dell'incolpevole deterioramento grava sul comodante solo nei limiti dell'uso pattuito. […]
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Giurisprudenza • 94
- 1. Trib. Alessandria, sentenza 26/04/2022, n. 360Provvedimento: […] 3) la sig.ra Pt_1 non è coltivatrice diretta né imprenditore agricolo professionale né produt- trice di vino. (…)”, argomentando in particolare come “Premesso che le condizioni del ter- reno al momento della restituzione Parte_2 docg) sono state sicuramente migliori di quelle al momento della consegna (seminativo di collina) e che la perizia di par- te (doc. 4 attrice) non ha il minimo valore probatorio, si rileva innanzitutto che nella fatti- specie il vigneto aveva circa 35 anni di vita (con le ovvie conseguenze in tema di “deterio- ramento per effetto dell'uso” ex art. 1807 c.c.). […]Leggi di più...
- deterioramento per uso·
- manutenzione ordinaria·
- soccombenza·
- prova del danno·
- spese processuali·
- comodato d'uso·
- risarcimento danni·
- art. 1807 c.c.·
- estirpo vigneto·
- art. 1804 c.c.