Articolo 1807 del Codice civile
Articolo 1806Articolo 1808
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19 aprile 1942
Art. 1807.

(Deterioramento per effetto dell'uso).

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui e' stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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