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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1994/2024
TRA
(P. IV , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in ST ND (VA), via Ferriera n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Miraglia, giusta procura in atti
-ATTORE-
E
(P. IV ), in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, con sede in Pescara, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Semola, giusta procura in atti.
-CONVENUTA-
Oggetto: contratto d'appalto
Conclusioni delle parti: nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 585/2024 (RG n. 1519/2024), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara in data 22.5.2024 in favore della società per l'importo di € 278.995,57, oltre interessi e spese, per il mancato CP_1
pagina 1 di 30 pagamento di parte dell'importo di cui alla fattura n. 2024-00028, emessa come da previsione contrattuale.
L'opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo è stato concesso in assenza del presupposto dell'esigibilità del credito. In particolare, ha rilevato che la prestazione oggetto del procedimento monitorio non era esigibile al momento dell'emissione della fattura, a causa dell'inesatto adempimento, da parte di , delle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali, con conseguente danno per . Parte_1 ha dunque chiesto la revoca del d.i. e, per l'effetto, visto Parte_1
l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma ingiunta, la condanna dell'opposta alla sua restituzione, nonché al pagamento degli interessi maturati su di essa, con vittoria di spese.
Con lo stesso atto ha spiegato domanda riconvenzionale per inadempimento imputabile delle obbligazioni gravanti su , chiedendo la condanna di quest'ultima al CP_1 risarcimento del danno, oltre interessi da ritardo e rivalutazione, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione CP_1 avversaria e chiedendo: il rigetto dell'opposizione e, in subordine, il rigetto della domanda di restituzione della somma avanzata dall'opponente; il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e/o improcedibile per intervenuta transazione fra le parti e, in subordine, il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza data all'esito della prima udienza del 11.2.2025, sono state ammesse le prove richieste nei termini di cui al provvedimento.
All'udienza del 24.6.2025 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
e, alla successiva data del 14.10.2025, la causa è stata riservata in decisione.
Merito
I - Sull'opposizione a decreto ingiuntivo
La domanda proposta da non appare fondata e, Parte_1 conseguentemente, va rigettata.
Il contratto concluso da e prevedeva la fornitura, da parte CP_1 Parte_1 dell'appaltatore, di un impianto fotovoltaico in copertura “chiavi in mano”, connesso alla pagina 2 di 30 rete elettrica, inclusivo di quanto riportato nel punto 3) del contratto medesimo (scopo di fornitura), nel punto 4) dell'allegato “condizioni generali di vendita” (fornitura e montaggio dei materiali), nonché nell'allegato “scopo di fornitura” (privo di entrambe le sottoscrizioni ma espressamente richiamato dal contratto e non contestato).
Con riguardo al corrispettivo per la fornitura dell'impianto le parti hanno convenuto un prezzo pari ad euro 836.700,00 e hanno stabilito che il pagamento sarebbe avvenuto secondo le seguenti modalità: «(…) • 40% al completamento dell'impianto, come da relativo verbale, pagamento a 30 gg DF • 95.505,00 alla connessione dell'impianto alla rete elettrica, pagamento a 30 gg DF».
A fronte di tali premesse, in seguito al verbale di collaudo off grid dell'impianto, redatto in data 29.1.2024, e al contestuale verbale di restituzione delle aree, l'appaltatore ha emesso fattura per un importo pari 40% del totale;
ricevendo il pagamento solo in minima parte, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo.
Afferma l'opponente che il decreto ingiuntivo è stato emesso in difetto di un verbale di completamento dei lavori e sulla sola base di un verbale di restituzione delle aree e di un contestuale verbale di collaudo off grid. Sostiene sul punto che il collaudo off grid non può tener luogo del verbale di completamento in sé e, per tale via, espressamente condiziona il pagamento del 40% dell'importo contrattuale al completamento dei lavori. Rileva quindi che alla data del collaudo alcune lavorazioni erano ancora da compiere, così come appuntato nella sezione “note” del verbale di riconsegna delle aree, ed elenca: la protezione degli inverter con apposite pensiline, alcune opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e prescritte da , il mancato completamento dei reinterri degli scavi. Controparte_2
Nel precisare la domanda, con la prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.p.,
l'opponente specifica che nella nozione di completamento dell'impianto devono intendersi incluse tutte le opere, ad eccezione di quelle di allacciamento alla rete elettrica nazionale;
ribadisce che al momento della restituzione delle aree difettava il compimento della protezione degli inverter nonché il completamento del reinterro degli scavi, e puntualizza quali fossero le opere prescritte dall' in vista della connessione dell'impianto alla rete CP_3 elettrica, ovverosia: la protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la cabina ed il locale DG e la segregazione dell'area. CP_3
pagina 3 di 30 Aggiunge che, quando fu svolta la prova indicata nei report, non fu effettuata la misura della resistenza di terra, delle tensioni di passo e di contatto, tanto che correttamente il verbale dichiara che tale misura non è stata accertata e conclude che «la prova della resistenza di terra è essenziale e ineludibile per arrivare all'allacciamento della fornitura in MT (media tensione) e del successivo allacciamento dell'impianto fotovoltaico. Infatti, senza tale prova non si può effettuare nessun allacciamento».
Ulteriori doglianze in ordine al mancato completamento dei lavori sono contenute nello scritto conclusionale di ma devono ritenersi tardive, in Parte_1 considerazione delle preclusioni processuali.
L'opponente ha comunque concluso che il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso perché l'obbligazione di pagamento di , che si dà per inadempiuta, Parte_1 non era in realtà esigibile. L'esigibilità, infatti, era condizionata all'obbligazione di CP_1 di completare l'impianto, condizione che si è verificata soltanto al 23 settembre 2024.
Impugnando l'avversa ricostruzione dei fatti, l'opposta, nel costituirsi in giudizio, sottolinea come l'emissione della fattura non fosse condizionata al “completamento dei lavori”, intendendo con questi tutte le attività oggetto dell'appalto, bensì al “completamento dell'impianto”, completamento attestato dal verbale di collaudo off grid, corredato dalla
“Tabella misure di collaudo”, che ha preceduto l'emissione della fattura.
Con riguardo al difetto delle lavorazioni indicate dall'opponente, precisa nella CP_1 memoria ex art. 171 ter n. 1 che le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica (vale a dire la protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la cabina ed il CP_3
Con locale e la segregazione dell'area) non afferiscono al completamento dell'impianto, presupposto per l'emissione della contestata fattura, ma all'ultimo s.a.l. di pagamento contrattualmente previsto, e aggiunge che lo stesso vale con riguardo ai reinterri degli scavi, per altro condizionati dalla condotta della che ha celato la Parte_1 contaminazione del terreno su cui ha dovuto lavorare. CP_1
Afferma inoltre che anche l'effettuazione della misura della resistenza di terra/delle tensioni di passo e di contatto non attiene al completamento dell'impianto meccanico, ma alla connessione di quest'ultimo alla rete elettrica e segnala che, ad ogni modo, la prova di pagina 4 di 30 resistenza di terra è stata eseguita, con esito positivo, separatamente, come si evince dal verbale di verifica del 24/01/2024 della EC TE (doc. 25 bis ). CP_1
Evidenzia, infine, che le pensiline sono a protezione degli inverter da eventuali effetti di
“derating” termici che possono verificarsi solo nel periodo estivo e ad impianto connesso ed in funzione.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare non già la legittimità e validità del provvedimento monitorio, bensì la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale (cfr. Cass. 15.07.2005 n. 15026 e Cass.
10.10.2003 n. 15186).
Nel giudizio in questione, infatti, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, mentre il debitore opponente deve fornire la prova di eventuali fatti estintivi del credito (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765).
Ciò posto, vertendosi qui in tema di adempimento contrattuale, vanno applicati i consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta a quest'ultima l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; Cass.
4.8.2000 n. 10261, Cass. 15.10.1999 n. 11629 e Cass. 16.7.1999 n. 7553).
Ora, con riferimento al caso di specie, si osserva che il creditore opposto ha fornito la prova della fonte negoziale del credito, producendo in giudizio il contratto di appalto concluso fra le parti, il quale dispone, con riguardo alle tempistiche di pagamento del corrispettivo, che il 40% del valore totale della fornitura deve essere corrisposto «al completamento dell'impianto, come da relativo verbale, pagamento a 30 gg DF».
V'è però che il debitore opponente ha introdotto una sorta di eccezione di inadempimento, lamentando che alla data di emissione della fattura l'impianto suddetto non era completo. pagina 5 di 30 Avvisa la giurisprudenza che i medesimi criteri di riparto dell'onere probatorio poco sopra enunciati devono trovare applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Proprio in tema di contratto d'appalto, la Suprema Corte ha precisato che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2025,
n.1701).
Ebbene, mediante la documentazione prodotta e i risultati delle escussioni testimoniali, ha fornito la prova della esigibilità del proprio credito, al momento CP_1 dell'emissione della contestata fattura, per le ragioni esposte di seguito.
Con mail del 23.4.2024 (doc. n. 14 allegato all'opposizione) l'Ing. Persona_1 per , comunicava ai tecnici di : «(…) confermiamo che Controparte_2 Parte_1 possiamo procedere con l'allacciamento come predisposto. Vi prescriviamo una protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la nostra cabina di consegna ed il vostro locale DG e la segregazione dell'area come definito durante il sopralluogo dello scorso martedì 16/04».
La protezione meccanica supplementare è quindi una prescrizione di CP_3 supplementare e prescritta successivamente al sopralluogo, che condiziona l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica, e così anche la segregazione dell'area. Si tratta, in altre parole, di prestazioni che attengono alla costruzione delle opere di rete e non di prestazioni contrattuali che attengono al completamento dell'impianto fotovoltaico strettamente inteso.
Al fine di verificare l'esigibilità del credito vantato da al momento CP_1 dell'emissione della fattura, occorre pertanto a questo punto accertare se l'ultimazione dell'impianto, cui il contratto subordinava il pagamento del 40% del corrispettivo, comprendesse o meno l'esecuzione delle opere di rete. pagina 6 di 30 A tal fine viene in primo luogo in supporto il testo contrattuale, la cui interpretazione porta a conclusione negativa.
Al punto n. 2 i contraenti definiscono l'impianto oggetto di appalto «impianto fotovoltaico con la formula “chiavi in mano”», il che implica la prestazione di una soluzione completa, che comprende tutto quanto necessario alla consegna di un impianto pronto per essere utilizzato, e dunque anche la realizzazione delle opere che consentano la connessione alla rete elettrica.
Ed infatti al punto n. 3 (scopo di fornitura) le parti specificano che l'impianto sarà inclusivo degli oneri di connessione alla rete elettrica e dei costi di realizzazione delle opere di rete pari a euro 70.000, ed aggiungono che al termine delle lavorazioni, a consuntivo, si verificheranno eventuali risparmi conseguiti che saranno riconosciuti al cliente.
Tanto vuol dire il corrispettivo totale pattuito, pari ad euro 836.700,00 oltre IV, è comprensivo dei costi appena esplicitati.
Nonostante il contratto sia denominato “chiavi in mano” esso prevede plurimi pagamenti in successione del corrispettivo, in relazione ai diversi stati di avanzamento dei lavori. Segnatamente, il punto n. 6 dispone che «la fatturazione e i pagamenti del corrispettivo per la fornitura dell'Impianto avverranno secondo le seguenti modalità:
• 30.000 € alla sottoscrizione del presente contratto. Emissione della fattura entro il
31/12/2020, saldo entro il 31/01/2021. Tale somma verrà trattenuta da a copertura CP_1 dei costi fino ad ora sostenuti in ogni caso.
• 10% all'ottenimento da parte del Cliente della delibera di finanziamento bancario, ma in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2021, con pagamento vista fattura, ad avvenuta iscrizione utile nella graduatoria del IV registro DM FER1 che sarà resa disponibile entro il 28/01/2021. In caso contrario, l'emissione della fattura avverrà solo dopo iscrizione positiva a registro GSE.
• 35% avviso merce pronta, pagamento vista fattura.
• 40% al completamento dell'impianto, come da relativo verbale, pagamento a 30 gg DF.
• 95.505,00 alla connessione dell'impianto alla rete elettrica, pagamento a 30 gg
DF». pagina 7 di 30 Ora, se è vero che le clausole contrattuali si interpretano l'una per mezzo delle altre, deve concludersi che l'ultima tranche di pagamento equivalga proprio ai costi di realizzazione delle opere di rete (70.000 euro), oltre oneri di connessione.
Anzitutto, l'avvertita esigenza di specificare che il corrispettivo totale deve intendersi come comprensivo dei costi di realizzazione delle opere di rete manifesta la consapevolezza delle parti in ordine al fatto che dette opere non sono assimilabili a quelle di costruzione dell'impianto fotovoltaico strettamente inteso e che, dunque, i rispettivi costi relativi non sono sovrapponibili.
Peraltro, diversamente opinando, non si comprenderebbe quali costi sia destinata a coprire la residua somma di euro 95.505,00. In altri termini, se nel riferirsi al completamento dell'impianto le parti avessero inteso includervi anche la realizzazione delle opere di rete, avrebbero ragionevolmente previsto il saldo del corrispettivo in dipendenza di quel s.a.l., senza condizionare l'ultimo pagamento ad un evento terzo (il mero allaccio) di competenza di e, dunque, estraneo a qualsiasi attività dell'appaltatore. Controparte_2
Frazionando la corresponsione del prezzo, invece, le parti hanno inteso proprio dare rilevanza alla distinzione fra completamento dell'impianto fotovoltaico e conclusione dei lavori, la quale ultima comprende l'ultimazione delle opere di rete, propedeutiche al collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale. Condizionando il saldo del corrispettivo alla connessione dell'impianto alla rete, la committente è garantita dall'eventuale inadempimento o ritardato adempimento dell'appaltatore nella ultimazione dei lavori.
La verità di quanto esposto risulta per stessa ammissione dell'opponente. Nella diffida del 13.6.2024 rivolta a (doc. n. 15 allegato all'opposizione) si legge: «In CP_1 particolare si tratta di realizzare la protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la cabina di consegna ed il nostro locale DG e la segregazione dell'area. CP_3
Secondo il contratto firmato ad agosto 2020 gli oneri di connessione e la realizzazione delle relative opere sono obbligazioni di ». CP_1
La stessa committente, dunque, ricollega l'esecuzione delle opere menzionate, sulla base della cui mancanza ha rifiutato il pagamento del 40% del corrispettivo, alla possibilità di ottenere l'allaccio dell'impianto, invero già completo, alla rete elettrica. pagina 8 di 30 Occorre peraltro tenere in debita considerazione il contegno delle parti, successivo alla stipulazione del contratto, che pure conforta la conclusione anticipata.
In data 25.1.2024 l'Ing. di chiedeva conferma, ad Persona_2 CP_1
e allo studio tecnico incaricato dal committente, circa la Parte_1 Tes_1 data del 29.01.2024 per un incontro in cantiere, allo scopo di verbalizzare il completamento dell'impianto FV di produzione (doc. n. 20 allegato alla memoria 171 ter n. 1 ). CP_1
Ed invero, gli interessati si incontravano proprio in quella data, e concludevano l'incontro sottoscrivendo il verbale di collaudo off grid dell'impianto e il verbale di restituzione delle aree.
Solo in quest'ultimo appuntava, nella sezione “note”, alcune Controparte_5 lavorazioni da completare (segnalando, peraltro, come alcune di esse fossero già in corso).
Detta condotta, lungi dall'apparire come contestazione all'adempimento, si risolve in una ricognizione dello stato di fatto che non ha pregiudicato l'accettazione della riconsegna delle aree. In calce al documento si legge, infatti, che «il cliente, constatando l'assenza di danni, problematiche e difformità, riprende in consegna le aree sulle quali sono stati eseguiti i lavori». L'accettazione delle aree e la sottoscrizione del verbale di collaudo, in altri termini, denotano che le lavorazioni e le verifiche segnalate come ancora da terminare abbisognavano di una quantità di lavoro marginale per portare a compimento l'opera. Esse si riferivano, sostanzialmente, a rifiniture e al completamento di attività già in corso.
Ad ogni modo, fra le suddette annotate lavorazioni da completare, l'unica opera il cui difetto è stato lamentato tempestivamente in giudizio dall'opponente e che in effetti afferisce al completamento dell'impianto fotovoltaico attiene alla omessa protezione degli inverter mediante apposite pensiline.
A ben vedere si tratta, però, di un inadempimento di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse creditorio all'adempimento, che non giustifica il mancato pagamento del corrispettivo.
La protezione degli inverter è una prescrizione consigliata ma non obbligatoria, che non condiziona l'integrità e il funzionamento dell'impianto. Così, a fronte della modesta rilevanza dell'unica inadempienza realmente riscontrata, rispetto al credito vantato pagina 9 di 30 dall'appaltatrice, il contegno del committente che ha rifiutato il pagamento della fattura si palesa contrario alla buona fede nella esecuzione del contratto.
Neppure l'attività di rinterro degli scavi attiene al completamento dell'impianto fotovoltaico. Come correttamente evidenziato dalla convenuta, infatti, non ha CP_1 omesso l'attività di copertura dei cavidotti/elettrodotti dopo il loro posizionamento;
ciò che difettava, al momento dell'emissione della contestata fattura, era il livellamento volto a ripristinare lo stato dei luoghi dopo le attività di realizzazione dell'impianto. Tanto emerge dalle fotografie allegate al doc. n. 26 prodotto dalla convenuta.
Peraltro, malgrado l'inadempimento di rispetto all'obbligo di Parte_1 pagamento della fattura, la creditrice ha tenuto un contegno collaborativo, rivolto proprio a scongiurare l'alterazione del sinallagma funzionale del contratto.
Ed invero, in data 6.5.2024 per conto di era indirizzata diffida Parte_1 nei confronti di , rappresentando che «non sono stati ancora ripristinati nello status CP_1 quo ante i terreni oggetto di scavi e canalizzazione per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, nonostante i precedenti solleciti. Lo stato dei luoghi è tale che impedisce la normale e consueta loro utilizzazione» (doc. n. 16 ). A fronte di tale Parte_1 intimazione, il 13.5.2024 ha comunicato che «nonostante l'inadempimento della CP_1
relativamente al pagamento delle fatture, domani saranno effettuati i Parte_1 lavori di riposizionamento del terreno non contaminato» (doc. n. 17 ). Parte_1
Ebbene, proprio il giorno successivo i ridetti lavori sono stati eseguiti, come dimostrato proprio dal doc. n. 26 prodotto dalla convenuta.
Anche le risultanze delle escussioni testimoniali confortano la conclusione che, alla data del verbale di collaudo off grid e di restituzione delle aree, l'impianto, alla cui ultimazione il contratto subordinava il pagamento del 40% del corrispettivo, era completo.
Alla domanda: «Vero che alla data del collaudo off grid del 29/01/2024 l'impianto fotovoltaico era completo in tutti i suoi elementi»? il teste dipendente di Testimone_2
, ha riposto affermativamente, non solo per essergli stato riferito dall'Ing. CP_1 [...]
e dall'Ing. , ma altresì per aver consultato i report e la documentazione Per_3 Per_4 fotografica presenti sul server. Il teste , per ammettendo di non essere Testimone_3 stato presente quel giorno, ha dichiarato di aver letto il reparto di collaudo off grid e di aver pagina 10 di 30 visionato le foto caricate sul server, documenti dai quali si evince che l'impianto era completo. Anche dipendente di , ha affermato che alla data del Testimone_4 CP_1 collaudo off grid del 29/01/2024 l'impianto fotovoltaico era completo in tutti i suoi elementi, specificando: «Il collaudo off grid si fa al termine del montaggio di tutti i componenti per verificare che tutto sia installato secondo il progetto e comunque tutto quanto necessario per far accendere l'impianto». Da ultimo, anche , dipendente Tes_5 di , ha confermato la circostanza. CP_1
I testi hanno poi confermato che alla data del collaudo off grid del 29/01/2024 erano stati realizzati/posati tutti i componenti indicati nel capitolo di prova n. 2 (strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
pannelli fotovoltaici;
inverter; canaline;
cavi in corrente continua e stringhe di cablaggio dai moduli fino agli inverter;
cavidotti ed elettrodotti;
rete di terra;
cabina di trasformazione completa di quadri in bassa tensione, cavi e trasformatore;
cabina utente completa di scomparto di protezione in media tensione;
cablaggio dei cavi dagli inverter alla cabina di trasformazione;
cablaggio dei cavi in AC dalla cabina di trasformazione alla cabina utente;
cabina di consegna con locale misure;
predisposizione cavi tra cabina utente e cabina di consegna per il successivo allaccio;
contatori fiscali della cabina di trasformazione e della cabina di consegna).
Il teste ha specificato, sul punto, che si tratta delle componenti Testimone_3 normali dell'impianto e che, se mancasse una di esse, verrebbe riportato nel verbale di collaudo off grid, nella sezione note.
Da ultimo, tutti i testi hanno confermato che, successivamente al collaudo, mancavano le opere di rete, che riguardavano le attività di connessione e di allaccio alla rete elettrica nazionale e che la misurazione della resistenza di terra è stata eseguita dalla
Ditta nella persona del p.i. come risultante dal doc. n. 25 bis CP_6 Persona_5 prodotto da parte opposta.
Priva di fondamento si rivela l'eccezione di nullità delle testimonianze sui capitoli di prova 1 e 6, avanzata dall'opponente nella memoria depositata in data 23.6.2023, peraltro irrituale.
Infatti, sebbene quanto dai testi riferito de relato non sia utilizzabile per la decisione, essi hanno affermato che l'impianto era completo alla data del collaudo off grid, pagina 11 di 30 per aver visionato i report e la documentazione fotografica. Altra questione è la verifica circa l'attendibilità dei testi, rimessa al vaglio motivato del giudice.
Ed invero, l'unica deposizione discordante sul punto, ovvero quella del teste
[...]
è a ben vedere solo in apparente contrasto con quelle appena menzionate. CP_5
Infatti, sebbene egli riferisca che alla data del collaudo l'impianto non era ultimato, specifica l'affermazione precisando che mancavano le tettoie a protezione degli inverter, la copertura delle vasche in cui arrivano i tubi con dentro i cavi elettrici, e altri dettagli, appuntati nella sezione “note” del verbale di riconsegna aree. Ad ulteriore domanda ha aggiunto che « aveva richiesto, prima dell'allacciamento, che l'area dove transitano i CP_3 cavi dalla loro cabina a quella di venisse recintata e detta recinzione CP_3 Pt_1 mancava».
Ebbene, atteso che, per quanto sopra accertato, la mancata esecuzione delle opere di rete non attiene al completamento dell'impianto e atteso ancora che la mancata posa delle pensiline a protezione degli inverter costituisce, per quel che si è detto, un inadempimento non grave, il tenore delle diverse deposizioni è così ricondotto ad armonia.
Ne discende che, alla data dell'emissione della fattura contestata, il credito di rivestiva il carattere della esigibilità; ciò ha reso il rifiuto di CP_1 Parte_1 di onorare la propria obbligazione inadempimento imputabile, che comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
II – Sulla domanda riconvenzionale
L'attore in riconvenzionale lamenta una serie di ritardi imputabili a CP_1 nello svolgimento dell'incarico e domanda, pertanto, il risarcimento del danno da ritardata produzione e vendita di energia.
Tanto per chiarezza concettuale quanto per comodità espositiva le singole doglianze verranno analizzate partitamente, dacché gli asseriti ritardi sono, quantomeno in parte, indipendenti gli uni dagli altri.
Il primo ritardo nello svolgimento del mandato afferma che la data inziale di adempimento contrattuale si Parte_1
desume dall'obbligo contrattuale della iscrizione nella graduatoria del IV registro Fer 1, che sarebbe stata disponibile entro il 28.1.2021, per la categoria A2, e che presupponeva la pagina 12 di 30 presentazione della relativa domanda entro il 30.10.2020. Aggiunge che la domanda di iscrizione al registro Fer 1 fu presentata da per il 28.10.2020 CP_1 Parte_1 ma che, a causa del fatto che alla stessa data non aveva presentato al Comune di CP_1
ST ND alcuna domanda di autorizzazione edilizia e paesaggistica, fu rigettata.
Rappresenta inoltre che in data 26.2.2021 presentò la seconda domanda di CP_1 iscrizione al registro tenuto dal GSE e versò il deposito cauzionale Parte_1 provvisorio richiesto e pari ad euro 9.928,00. In ragione del fatto che la domanda era ancora priva delle autorizzazioni edilizie, che furono chieste dopo la sua presentazione, CP_1 rinunciò a detta iscrizione, perdendo la cauzione provvisoria versata dal cliente ed incamerata dal GSE con provvedimento del 6.12.2021.
La terza domanda di iscrizione al GSE, sulla base del bando del 31.1.2022 fu accolta e fu inserita nella graduatoria, la quale fu pubblicata il Parte_1
30.5.2022.
Conclude dunque di essere stata inserita nella graduatoria 16 Parte_1 mesi dopo la data (28.1.2021) contrattualmente prevista.
Nel costituirsi in giudizio contesta tale prima doglianza, affermando che la CP_1 prima domanda del 21.10.2020 è stata respinta a causa della mancata protocollazione da parte del Ha sottolineato che Parte_2 tale incombente non rientrava nella materiale disponibilità della , atteso che la CP_1 procedura è completamente informatizzata e non è in alcun modo possibile intervenire manualmente nella medesima al fine di produrre direttamente il documento protocollato.
Quanto alla seconda domanda ha affermato che la rinuncia è seguita ad una scelta condivisa con , dovuta al sorgere di un contrasto interpretativo in merito all'art. Parte_1
6 bis del D.lgs n. 28 del 2011.
Ha comunque chiarito che alla data del 24.2.2022 era in possesso di tutti i CP_1 titoli autorizzativi per l'apertura del cantiere e che, tuttavia, da tale momento sono intercorsi otto mesi prima che l' consegnasse a le aree oggetto Parte_1 CP_1 delle lavorazioni.
Dall'analisi della documentazione agli atti non emerge la prova della negligenza di nell'espletamento dell'incarico. Il primo provvedimento di esclusione del Gse reca CP_1
pagina 13 di 30 una motivazione affatto diversa da quella rappresentata dall'attore che se ne duole. Si legge infatti nella comunicazione del 5.2.2021 che «il Gse, nell'esaminare la documentazione fornita nell'ambito della richiesta di iscrizione per l'impianto in oggetto, ha riscontrato che per la comunicazione, relativa all'intervento in oggetto (…) non è stata fornita evidenza dell'avvenuta trasmissione né della ricezione da parte del
[...]
. Per quanto concerne, invece, la seconda domanda di iscrizione, il doc. n. 3 Parte_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta contiene l'atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante di e privo di motivazione alcuna, che non lascia Parte_1 spazio all'addebito di negligenza nei confronti di . CP_1
Ad ogni modo, per dovere di completezza, è opportuno chiarire che l'asserito ritardo nell'ammissione in graduatoria non ha cagionato a alcun Parte_1 danno, peraltro solo genericamente allegato dall'attore.
In primo luogo, erra l'attore nell'affermare che «il termine iniziale del contratto è la data utile per ottenerne l'inserimento nel registro Gse a gennaio 2021 (cfr. doc. 1 avversario pag. 1 ove nei termini di pagamento si legge “ad avvenuta iscrizione utile nella graduatoria del IV registro DM FER1 che sarà resa disponibile entro il 28/01/2021”)». In realtà questo termine si riferisce al solo pagamento. Precisamente il contratto, nel disciplinare i termini di pagamento, stabilisce: «10% all'ottenimento da parte del Cliente della delibera di finanziamento bancario, ma in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile
2021, con pagamento vista fattura, ad avvenuta iscrizione utile nella graduatoria del IV registro DM FER1 che sarà resa disponibile entro il 28/01/2021. In caso contrario,
l'emissione della fattura avverrà solo dopo iscrizione positiva a registro GSE».
Non era dunque previsto un termine per l'iscrizione al registro Gse, né dalla suddetta iscrizione era prevista la decorrenza dei termini per l'esecuzione dei lavori dedotti in contratto.
Al contrario, il punto n. 7 del contratto (Tempi di realizzazione) dispone che «la realizzazione dell'impianto (esclusa la connessione) avverrà entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'avvenuto collaudo delle coperture oggetto di interventi di bonifica e rifacimento e dall'ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni relativa alla costruzione e alla connessione alla rete elettrica nazionale». pagina 14 di 30 Pertanto, è chiaro che non sarebbe stato possibile iniziare i lavori prima dell'ottenimento delle relative autorizzazioni;
e sussiste altresì dipendenza fra l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico e la fine degli interventi di bonifica e rifacimento del tetto del capannone medesimo.
L'attore in riconvenzionale ha prodotto documentazione al fine di dimostrare che l'ultimazione dell'intervento di bonifica e rifacimento completo della copertura, propedeutico alla costruzione dell'impianto fotovoltaico, si colloca alla fine di settembre
2021. Segnatamente, ha depositato: un contratto privo di sottoscrizione fra Parte_1
e la ditta (doc. n. 11 ), una fattura di
[...] Parte_3 Parte_1 pagamento emessa dalla in data 30.9.2021 (doc. n. 11 bis Parte_3
), nonché dichiarazione dell'architetto che, in una Parte_1 Controparte_7 non meglio specificata qualifica, in data 2.12.2024 ha espressamente attestato “per epoca” che l'intervento di “rimozione copertura in amianto e posa di nuova copertura in edificio ad uso cantieristico” riguardante l'immobile di proprietà di sito in ST Parte_1
ND, via delle Ferriere n. 15, è iniziato nel mese di giugno 2021 ed è stato completato
«entro e non oltre il mese di settembre 2021» (doc. n. 33 immobiliare ). Pt_1
Si legge pertanto nell'atto introduttivo del giudizio: «già a settembre 2021 i lavori di copertura del capannone da parte di erano stati completati. Ne Parte_1 consegue che già a ottobre 2021 avrebbe potuto iniziare i lavori di realizzazione CP_1 dell'impianto. Infatti, se fosse stata accolta la prima domanda di iscrizione al GSE già dalla pubblicazione della graduatoria del 28.1.2021 sarebbe stata abilitata ad CP_1 iniziare i lavori già ad ottobre 2021. Tuttavia, anche se fosse stata accolta la sua seconda domanda di iscrizione del 26.2.2021, avrebbe ugualmente potuto iniziare i lavori a ottobre
2021. Sennonché i lavori cominciavano solo in data 10.10.2022 (cfr. doc. 10). Pertanto,
accumulò un ritardo di 12 mesi e 10 giorni calcolati da quando lo stato dei luoghi CP_1
e della copertura del capannone avrebbe consentito di iniziare i lavori a quando questi effettivamente iniziarono».
Anche a voler superare le censure mosse dalla convenuta alla idoneità probatoria della suddetta documentazione depositata dall'attore e a voler, dunque, ammettere che la pagina 15 di 30 conclusione dei lavori di rifacimento del tetto si colloca effettivamente a fine settembre
2021, le doglianze di sono infondate. Parte_1
Il contratto fra e , prodotto in giudizio, difetta di data Parte_1 CP_1 certa, sicché non è possibile stabilire con precisione quando è sorto l'obbligo in capo a di attivarsi per ottenere i permessi degli Enti competenti. CP_1
Né a tal fine soccorre il documento cui fa appello l'attore, ovverosia il contratto di mandato del 5.8.2020 fra l'amministratore delegato di dr. Parte_1
e (doc. n.1 ). Infatti, lungi dall'avere ad oggetto Per_6 CP_1 Parte_1
l'incarico per la gestione delle procedure amministrative volte all'ottenimento dei permessi, esso concerne la gestione tramite il portale informatico di della domanda di Controparte_2 connessione alla rete elettrica.
Peraltro, quand'anche fosse imputabile a una negligenza per la ritardata CP_1 ammissione in graduatoria di , detto ritardo non avrebbe cagionato Parte_1 alcun danno.
In altre parole, non sussiste la prova che, se l'appaltatore avesse tempestivamente istruito le pratiche ambientali e edilizie, avrebbe già goduto dei relativi titoli alla data in cui ha presentato la prima domanda di iscrizione al registro Gse (30.10.2020).
L'attore, infatti, non considera che i tempi tecnici necessari per ottenere le autorizzazioni rendono improbabile che, quand'anche si fosse attivata già i primi CP_1 giorni di settembre 2020 (sul presupposto rappresentato dall'attore, ma non dimostrato, che il contratto sia stato stipulato entro la fine di agosto 2020) avrebbe ottenuto i premessi prima del 30.10.2020.
Ma ciò che più preme rilevare è che il verbale di consegna dei lavori dal committente all'appaltatore reca la data del 10 ottobre 2022 (doc. 12 fascicolo opponente).
Risulta documentalmente che, a quella data, l'impianto era stato inserito nella graduatoria pubblicata il 30 maggio 2022 per l'ottenimento degli incentivi e che, a quella data, erano state ottenute anche le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche (doc. n. 6 bis fascicolo opponente).
Pertanto, l'attore non ha sofferto alcun danno: il convenuto in riconvenzionale ha infatti fornito la prova che la ritardata consegna delle aree da parte del committente rispetto pagina 16 di 30 alla conclusione dei lavori di bonifica e rifacimento del tetto non è dovuta, come invece asserito dalla controparte, a difetti della progettazione imputabili a , per quello che CP_1 si dirà di seguito.
Il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Come premesso, il verbale di consegna dei lavori dal committente all'appaltatore reca la data del 10.10.2022 e rappresenta dato incontestato che posò entro dicembre CP_1
2022 i pannelli fotovoltaici.
Nella prima memoria ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. l'attore contesta l'affermazione di controparte secondo cui il ritardo nella consegna delle aree fu imputabile ad Parte_1
. Eccepisce infatti che il ritardo nella consegna delle aree, dal 22.05.2022 al
[...]
12.10.2022, fu dovuto alla necessità di apportare modifiche al progetto tecnico, che appariva inadeguato.
Occorre sin da subito precisare che, dalla lettura degli atti di giudizio, emerge come le uniche doglianze mosse nei riguardi nel progetto tecnico si appuntino sulla cabina di trasformazione e ineriscano, da un lato, alla sua ubicazione e, dall'altro, alla omessa progettazione dell'autoconsumo.
Già nell'atto introduttivo del giudizio aveva rappresentato che Parte_1
«il progetto esecutivo che fu presentato ad ottobre era molto carente, cosicché le parti lo modificarono di comune accordo (modifica del progetto esecutivo), prevedendo un aumento delle dimensioni e uno spostamento della cabina».
Con riguardo al primo aspetto, l'attore specifica che «lo spostamento della cabina di trasformazione è stato dettato da motivi tecnici legati alla necessità di accorciare le linee di alimentazione previste tra la cabina di trasformazione ed il lato AC degli inverter».
Aggiunge che «la nuova ubicazione comportava l'ulteriore vantaggio che essendo a nord del deposito la cabina avrebbe goduto in parte dell'ombra del deposito rendendo meno problematico contenere la sua temperatura interna». Per quanto riguarda l'autoconsumo, sottolinea che esso era già previsto sia nel preventivo che nel contratto di agosto 2020, poiché entrambi prevedono le colonnine di ricarica. Lamenta che «questo obbligo contrattuale era rimasto inadempiuto poiché il progetto esecutivo delle cabine non prevedeva l'autoconsumo e, pertanto, doveva essere adeguato». pagina 17 di 30 La documentazione prodotta, da un lato supporta una più precisa ricostruzione temporale degli accadimenti e, dall'altro, consente di concludere, come si dirà, che le modifiche di ubicazione e di dimensioni della cabina non sono conseguenti a difetti originari della progettazione.
Già in data 29.6.2022, poco dopo l'inserimento di nella Parte_1 graduatoria per l'ottenimento degli incentivi, ma ben prima che la committente consegnasse i lavori all'appaltatore, , aveva inviato a il progetto esecutivo CP_1 Parte_1 dell'impianto fotovoltaico, per accettazione e firma (doc. n. 27 ). CP_1
Con la successiva e-mail inviata il 13.7.2022 da dopo l'incontro avvenuto in CP_1 data 7.7.2022 presso il cantiere, si prende già contezza della richiesta, da parte del committente, di alcune modifiche al progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico, inerenti a lavorazioni non dedotte nel contratto e nei suoi allegati. Si legge, infatti: «lavorazioni non incluse nello scopo di fornitura verranno computate dai Tecnici incaricati dall Parte_1
. Per valutazioni irrisorie si accollerà le spese;
diversamente dovranno
[...] CP_1 essere concordati i prezzi». Si aggiunge inoltre, tra le altre cose, che è a carico del
Committente la verifica, presso il Comune di ST ND, per il posizionamento della cabina di trasformazione diversa dal layout autorizzato e in deroga alla distanza minima di
10 metri dalla strada (doc. n. 28 ). CP_1
Segue documentazione contenente scambio di osservazioni e considerazioni fra il tecnico incaricato da , e l'Ing. , Controparte_5 Parte_1 Testimone_3 per . CP_1
In data 10.8.2022, in seguito a riunione del 4.8.2022, aveva scritto a CP_1
: «Il confronto si è reso necessario per poter giungere a una soluzione Parte_1 progettuale condivisa in tempi compatibili con la programmazione di cantiere a Voi prospettata. La prima versione del progetto risale a fine giugno (trasmessa in data 29/06), data dalla quale si sono succedute ulteriori due revisioni a fronte delle richieste di modifica ed implementazione giunte per tramite del tecnico Nel corso della Tes_1 riunione abbiamo chiarito i limiti di fornitura del nostro contratto e affrontato tecnicamente alcuni punti fondamentali per poter chiudere auspicabilmente con successo questa lunga fase preliminare», ed elenca le questioni trattate (doc. n. 32 ). CP_1
pagina 18 di 30 In data 14.9.2022 , aveva ricapitolato che durante il meeting del giorno CP_1 precedente la proprietà aveva richiesto in esplicito, per poter andare avanti con il progetto, di cambiare necessariamente tipologia e posizione della cabina di trasformazione (già approvata) nonché l'orientamento della cabina di consegna in modo da assolvere e CP_3
Sopraintendenza, e si era impegnata a fornire la relativa documentazione. Aveva aggiunto che ciò determinava la necessità di aggiornamento della progettazione esecutiva nonché di aggiornamento delle offerte dei componenti (doc. n. 39 ). CP_1
È già chiaro che le numerose richieste di modifica avanzate dalla proprietà hanno determinato un notevole allungamento dei tempi di ri-progettazione e così, inevitabilmente, di esecuzione dei lavori.
Il 22.9.2022 lo Studio tecnico aveva inviato a la predetta Tes_1 CP_1 documentazione nonché il computo exel con le varianti al progetto proposte da Parte_1
, che riporta sotto numerose voci la dicitura “numero a carico di
[...] [...]
(doc. n. 41 ). Parte_1 Parte_1
In data 4.10.2022 aveva comunicato di aver ricevuto la documentazione e CP_1 specificato che avrebbe proceduto con l'aggiornamento del progetto esecutivo per la parte in AC.
Anche detto documento prova un inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori;
ed infatti, aveva specificato: «per la cabina di CP_1 trasformazione è in preparazione la variante alla PAS oltre alla nuova richiesta di nulla osta paesaggistico;
per la cabina di consegna, si è in attesa di riscontro dal referente CP_3
(ultimo colloquio 29.09); seguirà progetto esecutivo delle opere di rete». (doc. n. 42
). CP_1
È evidente, in altre parole, che le modifiche progettuali richieste dalla committenza hanno determinato, a catena, la necessità di provvedere ad ulteriori incombenti e modifiche connesse.
Lo stesso giorno, l'Ing. aveva confermato a Testimone_3 Controparte_5
l'accettazione della sua proposta tecnica inerente alla progettazione architettonica ed elettrica della cabina di trasformazione e dei quadri in essa contenuti. Aveva dunque concluso: «produrremo la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere pagina 19 di 30 paesaggistico e ci muoveremo per l'approvvigionamento presso i nostri canali di fornitura, richiedendo l'esplicitazione dei costi che hai correttamente inserito nel computo specificandone la competenza a carico della proprietà». (doc. n. 42 ). Parte_1
Significativa nell'evidenziare l'eccentricità delle pretese di è Parte_1 la mail inviata dall'Ing. allo in data 31.10.2022: Testimone_3 Controparte_8
«Buongiorno , facendo seguito alla telefonata appena conclusasi ti segnalo che il CP_5 nostro fornitore abituale di cabine MT ci ha indicato la sua difficoltà nel poter gestire un manufatto di dimensioni tali da rispettare le prescrizioni del tuo progetto. Si tratta per loro di un fuori standard che comporta oltretutto problemi logistici di trasporto. La soluzione che ci propongono è di splittare la cabina in 2, separando in due manufatti la parte MT e Co quella Chiaramente tale aspetto preliminare è dirimente anche per poter sbloccare la variante da presentare poi in comune per l'istanza paesaggistica. Ti chiederei pertanto se tu abbia contatti con un cabinista di fiducia cui solitamente ti appoggi nel corso della tua attività, così da poter ottenere un preventivo scorporato come da accordi. Attendo un tuo riscontro e ti ringrazio per la collaborazione». (doc. n. 44 ). CP_1
Nella relazione integrativa di variante a cura dell'Ing. legale Persona_7 rappresentante di , in data 14.11.2022, si legge: «la presente variante non CP_1 sostanziale è conseguente a valutazioni scelte del proprietario in accordo con la ditta incaricata. (…) Le opere in variante previste che riguardano la modifica e la rilocalizzazione della cabina di trasformazione MT/BT all'interno dell'area di intervento».
La modifica delle dimensioni della cabina «si rende necessaria per consentire una disposizione più razionale della componentistica elettrica. Il manufatto cabina è stato spostato per necessità legate alla fruibilità degli spazi all'interno del lotto di proprietà».
(doc. n. 43 ). Parte_1
Come evidenziato dalla convenuta nell'atto di costituzione in giudizio, le richieste della erano a tal punto eccentriche che la stessa con mail del Parte_1
22.12.2022 prospettava allo studio tecnico e allo studio tecnico la Tes_1 CP_7 gestione autonoma delle lavorazioni (doc. n. 4 ). CP_1
pagina 20 di 30 Sono seguite numerose ulteriori interlocuzioni tecniche sino a quando, in data
6.2.2023 aveva confermato a l'incarico per l'esecuzione delle Parte_1 CP_1 lavorazioni (doc. n. 5 ). CP_1
In data 24.2.2023 aveva inviato il pacchetto progettuale di riferimento (doc. CP_1
n. 6 ) inoltrato altresì in data 23.3.2023 ad al fine di sollecitare la CP_1 Parte_1 definizione della questione (doc. n. 7 ). CP_1
In data 24.5.2023 le parti erano giunte alla definizione di un accordo, consacrato nella stipula di un addendum contrattuale (doc. n. 8 ). CP_1
Si legge nel documento che la modifica di fornitura e posa in opera della cabina di trasformazione come prevista nel progetto esecutivo di cui al contratto è stata richiesta dal cliente «al fine di utilizzare la medesima anche per l'alimentazione dei carichi dell'utenza passiva».
Le parti, dunque, consensualmente avevano stabilito che «in luogo della cabina di trasformazione di cui al progetto esecutivo approvato con il Contratto, , su richiesta CP_1 del Cliente, fornirà e poserà in opera una diversa cabina avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A che si acclude al presente atto, sottoscritto dalle parti per approvazione, per costituirne parte integrante».
I contraenti avevano inoltre stabilito «per puro spirito conciliativo ed in via transattiva di quantificare € 88.500,00 + iva il corrispettivo per la fornitura della nuova cabina scelta dal cliente».
In omaggio a tale ultimo inciso, parte convenuta intende far discendere da detto accordo la transazione di tutte le contestazioni e richieste di risarcimento danni, già avanzate da alla data della sottoscrizione dell'addendum. Parte_1
Invero, l'eccezione è infondata attesa l'evidenza del fatto che l'accordo transattivo attiene alla sola quantificazione del corrispettivo.
In punto di diritto preme piuttosto evidenziare che le modifiche apportate al progetto riguardano variazioni o aggiunte che, quand'anche migliorative, non sono dirette a colmare un difetto progettuale imputabile all'appaltatore e, in questo senso, è possibile affermare che la sottoscrizione dell'addendum contrattuale, con accollo dei relativi costi da parte di , ne rappresenta, per il committente stesso, il riconoscimento. Parte_1
pagina 21 di 30 Peraltro, l'attore, pur genericamente lamentando nei propri scritti difensivi l'inadeguatezza del progetto tecnico, circostanzia poi la sola necessità di modificare la cabina di trasformazione ed assume che le variazioni dimensionali sono dovute alla necessità di adeguare il progetto all'autoconsumo.
Invero, dalla corrispondenza agli atti, così come poco sopra cronologicamente ricostruita, non emerge alcun riferimento alla necessità di adeguare l'impianto all'autoconsumo, evidentemente per la ragione, chiarita dai testi nel corso dell'istruttoria, che la progettazione dell'impianto anche per l'autoconsumo non necessita di una cabina di dimensioni maggiori rispetto a quella standard.
All'udienza del 1.4.2025, il teste dipendente di , ha Testimone_2 CP_1 confermato che la cabina standard è utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete e che fu proprio il tecnico della Immobiliare Verbella Fabio Costantini a richiedere a , nella persona CP_1 dell'ing. , la sostituzione della cabina di trasformazione standard, di cui al Testimone_3 progetto approvato, con una di più ampie dimensioni al fine di mettere più interruttori nella cabina per i diversi servizi propri non attinenti al fotovoltaico (uno per le pompe antincendio, uno per le wallbox, uno per il capannone e così via).
Ha confermato, inoltre, che le modifiche richieste dalla alla Parte_1 cabina di trasformazione sono state determinate dalla necessità di allestire all'interno della medesima un quadro di interfaccia di gran lunga maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto nel primo progetto approvato, per allocare i componenti in numero, grandezza e posizione più congeniale all' per eseguire le proprie attività di Parte_1 manutenzione, ed ha confermato che l'allestimento della cabina di trasformazione come richiesto e voluto successivamente dall' ha comportato un aumento di Parte_1 volume della cabina inizialmente prevista ed approvata;
segnatamente, ha riferito:
«abbiamo realizzato una cabina di circa 9,20 metri di lunghezza + 2,5 m di larghezza, mentre quella del progetto iniziale era di m 6,7 x 2,5».
Dello stesso tenore la deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
«Io ho avuto interazione con già dalla fase di progettazione esecutiva (di cui io Tes_1 mi sono occupato) e mi chiedeva di implementare nei quadri elettrici anche tutte le pagina 22 di 30 “partenze” (interruttori che vanno ad alimentare tutti i cavi che servono per alimentare le utenze della Marina e non solo il fotovoltaico) per l'utenza della Marina, di conseguenza la cabina assunse dimensioni maggiori di quelle iniziali. Specifico che nel progetto iniziale approvato era stata autorizzata la cabina più piccola».
Ha precisato, inoltre, che la cabina standard è utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete, chiarendo che «l'unica differenza è un interruttore in più», ed ha confermato che le modifiche richieste dalla alla cabina di trasformazione sono state Parte_1 determinate dalla necessità di allestire all'interno della medesima un quadro di interfaccia, di gran lunga maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto nel primo progetto approvato, per allocare i componenti in numero, grandezza e posizione più congeniale all' per eseguire le proprie attività di manutenzione. Parte_1
Le medesime circostanze sono state confermate da e , Testimone_4 Tes_5 dipendenti di , all'udienza del 20.5.2025. Il primo, in particolare, ha specificato che CP_1
«per l'autoconsumo non ci vuole una cabina particolare, ma sono necessari due diversi contatori, uno di immissione solitamente collocato nella cabina e uno di produzione, CP_3 di normali dimensioni (che entrerebbe anche nella cabina standard), presente quest'ultimo nella cabina di ». Il secondo, pur ammettendo di non aver partecipato alla Pt_1 progettazione e di non essere a conoscenza, quindi, di tutte le circostanze, ha affermato che nella cabina realizzata sono presenti «anche derivazioni di utenze, cioè i quadri elettrici per le utenze passive, rispetto al normale fotovoltaico per auto consumo» e che per tale ragione
«la cabina montata è più grande di quella standard», la quale ultima è utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete.
Anche per quanto concerne il posizionamento della cabina di trasformazione, i testi e , a conoscenza della circostanza, hanno dichiarato che lo Testimone_2 Testimone_3 spostamento è stato determinato dalle dimensioni fuori misura della medesima. L'Ing.
, in particolare, ha precisato: «essendo più lunga e dovendo essere posizionata su un Per_4 prato in discesa, abbiamo concordato con la un posto più idoneo, spostandola di Pt_4 una decina di metri, sempre nella zona sul retro dei magazzini». pagina 23 di 30 Solo il tecnico della , escusso all'udienza del Parte_1 Controparte_5
1.4.2025, pur ammettendo che l'allestimento della cabina di trasformazione come richiesto e voluto successivamente dall' ha comportato un aumento di volume Parte_1 rispetto a quella inizialmente prevista ed approvata, ha negato che la cabina standard venga utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete. Sul punto ha, infatti, affermato che per l'autoconsumo bisognava aggiungere componenti che non sarebbero entrati nella cabina standard, quali:
«l'interruttore più grande, il rifasatore e il relativo interruttore;
inoltre era necessario spazio per installare in futuro il “filtro attivo” per evitare la circolazione di energia reattiva capacitiva, come da direttiva ARERA 232/2022».
V'è, però, che il contrasto di tale sola dichiarazione con tutte le altre deposizioni che sono, sul punto in discussione, perfettamente sovrapponibili, ed il contrasto di detta dichiarazione con tutte le risultanze documentali sopra analizzate, rivela l'inattendibilità della deposizione.
Ogni dubbio in proposito è dipanato proprio dal documento contenente l'addendum contrattuale e prodotto in giudizio dalla convenuta, la quale dimostra, anche per tale via, che l'allungamento dei tempi di progettazione, e quindi di realizzazione dell'impianto, non sono a lei imputabili.
Invero, la contestazione in ordine all'iniziale difetto di progettazione dell'autoconsumo trae origine da un primo preventivo contrattuale, che si sostanzia in una offerta di fornitura di un impianto fotovoltaico chiavi in mano, inclusiva di progettazione dell'autoconsumo (doc. n. 2 . Detta offerta, sottoscritta in data Parte_1
6.8.2020 da per accettazione, e valida fino al 26.8.2020, conteneva Parte_5 un diritto di scelta in favore del cliente che «entro 60 gg dalla data di trasmissione della domanda di connessione (…) si impegna a comunicare a la volontà di procedere CP_1 con l'opzione di acquisto dell'impianto chiavi in mano, come da offerta sottoscritta.
Diversamente cede alla stessa diritto di superficie per anni 20 (venti), per il quale la
erogherà un contributo al DDS pari a 8.000 €/anno per venti anni e allo stesso CP_1 tempo, a richiesta di , volturare il preventivo di connessione ottenuto». CP_1
pagina 24 di 30 Il successivo contratto, stipulato fra e Parte_1 CP_1 prevede la fornitura di un impianto fotovoltaico in copertura con formula "chiavi in mano", connesso alla rete elettrica, ma non specifica espressamente che il suddetto impianto sarà progettato in modo tale da consentire, oltre alla connessione alla rete elettrica,
l'autoconsumo (doc. n. 1 ). Il documento, peraltro, è privo di data, sicché non è CP_1 condivisibile l'affermazione di parte attrice secondo la quale preventivo e contratto si integrano, manifestano un'unica volontà negoziale.
Ad ogni modo, sebbene le parti non abbiano espressamente dedotto l'autoconsumo in contratto, l'allegato “scopo di fornitura” (doc. n. 13 bis , Parte_1 incontestato ed espressamente richiamato dal contratto, elenca fra le diverse componenti “2 colonnine di ricarica veicoli elettrici”.
La convenuta, peraltro, non contesta nei propri scritti l'obbligo di predisporre le suddette colonnine, sicché l'accordo delle parti, sul punto, può ritenersi incontestato. Da ciò, però, non può farsi discendere, come invece indicato dall'attore nel proprio scritto conclusionale, «che l'autoconsumo che si era obbligata a realizzare doveva fornire CP_1 energia elettrica proprio per alimentare le attività della ». Pt_4
Inoltre, la ragione che si rivela assorbente nell'escludere la responsabilità da ritardo dell'appaltatore in relazione alla progettazione dell'autoconsumo, nei limiti in cui può dirsi che esso era previsto in contratto, risiede nel rilievo che detta iniziale carenza non ha cagionato danno al committente. Infatti, le modifiche sostanziali richieste da Parte_1
per le diverse ragioni già accertate, hanno determinato un allungamento dei tempi
[...] di riprogettazione ed esecuzione delle opere tale da assorbire abbondantemente i tempi necessari a adeguare l'impianto alla richiesta di autoconsumo.
Quand'anche si trattasse di inadempimento imputabile, in altre parole, si tratterebbe di inadempimento non dannoso, poiché la ritardata predisposizione dell'autoconsumo non ha cagionato il ritardo nel completamento e nel funzionamento dell'impianto.
Emerge infatti documentalmente che, anche in seguito alla stipula dell'addendum, erano continuate ulteriori interlocuzioni in merito ai lavori sulla cabina e sulle opere di rete
(mail del 29.5.2023, doc. n. 45 , docc. 50 e 51 ). Parte_1 CP_1
pagina 25 di 30 Questo è il motivo per cui solo all'inizio di settembre 2023 l'appaltatore ha avuto la possibilità di riprendere i lavori.
ha dunque fornito la prova che il ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto CP_1 di appalto non è a lei imputabile;
peraltro, il consistente scambio di corrispondenza prodotto evidenzia il contegno collaborativo dell'appaltatore, sempre disponibile ad accogliere i nuovi desiderata del committente e, dunque, sintomo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il secondo ritardo nello svolgimento del mandato
Deduce l'attore nel proprio atto introduttivo che la modificazione della cabina richiedeva una variante all'autorizzazione paesaggistica. Lamenta che errò nella CP_1 presentazione della relativa domanda e che dovette ripresentarla, accumulando un ritardo di
42 giorni, e conclude che «il ritardo di 42 giorni non è solo inadempimento del mandato.
Esso ha ritardato appunto di 42 giorni, 1 mese e 12 giorni, l'inizio dei lavori della cabina,
e, quindi, ha inciso sul tempo di esecuzione dei lavori».
Anche questa doglianza è priva di fondamento ed appare, anzi, pretestuosa, alla luce di quanto sopra accertato.
In primo luogo, vale premettere che a fronte del complessivo notevole allungamento dei tempi di progettazione e realizzazione dell'impianto imputabile proprio al committente, un ritardo di poco più di un mese si atteggia come inesattezza di scarsa importanza, non in grado di influire sull'interesse creditorio a ricevere la prestazione.
Inoltre, diversamente da quanto lamentato da il ritardo Parte_1 suddetto è del tutto ininfluente rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori e, pertanto, non ha cagionato al committente danno alcuno.
La variante all'autorizzazione paesaggistica, infatti, fu correttamente chiesta da in data 28.12.2022 ed ottenuta il 16.3.2023, data in cui le parti erano ancora lontane CP_1 dalla stipula dell'addendum contrattuale e, come ampiamente provato documentalmente, erano impegnate in continue interlocuzioni e modifiche progettuali, secondo le richieste della committenza.
pagina 26 di 30 Al momento dell'inizio dei lavori sulla cabina, era già da tempo in possesso CP_1 della nuova autorizzazione paesaggistica, sicché la domanda risarcitoria è stata, anche sotto tale profilo, avanzata infondatamente.
Il ritardo nella connessione dell'impianto alla rete elettrica.
L'attore osserva correttamente nel proprio atto introduttivo che, al fine di ottenere la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, chiedeva la Controparte_2 costituzione di un diritto di servitù non solo di accesso ma anche di posa dei cavi e delle attrezzature.
Lamenta poi che l'appaltatore non ha eseguito diligentemente il mandato ricevuto neppure in ordine a tale onere, nonostante il contratto ripassato tra le parti, al punto 3
(“scopo di fornitura”) ponesse a carico di il dossier autorizzativo, inclusivo di CP_1 connessione alla rete. Segnatamente, sostiene che l'appaltatore non abbia tempestivamente fornito alla ogni documentazione utile per consentire al notaio di Parte_1 rogitare l'atto di servitù.
Il convenuto ha contestato l'addebito di negligenza a suo carico osservando che, per poter procedere alla connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale, era onere di sottoscrivere con un atto notarile di servitù per il Parte_1 Controparte_2 passaggio dei cavidotti e degli elettrodotti da posizionare sul terreno di sua proprietà.
Rimarca dunque che, mentre il 29.1.2024 aveva riconsegnato le aree, essendo CP_1 rimasta da ultimare solo la connessione alla rete elettrica dell'impianto, il 21.2.2024 E- distribuzione aveva comunicato di non poter procedere all'incombente, in quanto non risultava stipulata in proprio favore la servitù in questione.
Anche su questo profilo, mediante la documentazione prodotta, il convenuto ha dimostrato il proprio contegno collaborativo, propositivo e puntuale, restando a carico di l'imputabilità per la ritardata connessione dell'impianto alla rete Parte_1 elettrica.
In data 9.2.2024 lo , per aveva chiesto a CP_10 Parte_1
l'inoltro degli elementi identificativi dell'impianto, ai fini della cessione della CP_1 servitù ad . Controparte_2
pagina 27 di 30 Il giorno stesso, aveva inoltrato il pacchetto documentale di progettazione CP_1 con tutti i dati identificativi dell'impianto, rendendosi disponibile per il caso in cui fossero state necessarie ulteriori informazioni. La stessa, il 14.2.2024, aveva nuovamente scritto allo , chiedendo un aggiornamento in merito alle tempistiche di stipula del CP_10 contratto di servitù (doc. n. 16 ). Non ricevendo alcun riscontro, nelle date del CP_1
21.2.2024 e del 26.2.2024 aveva sollecitato nuovamente un aggiornamento. Infatti, in data
20.02.2024 comunicava a che i tecnici recatisi sul posto non Controparte_2 CP_1 avevano potuto procedere al lavoro di allacciamento alla rete di connessione a causa del mancato perfezionamento con atto notarile delle servitù di cabina/elettrodotto (doc. n. 15
). Pertanto, il 26.2.2024, aveva scritto a : «Abbiamo CP_1 CP_1 Parte_1 ricevuto comunicazione da che le servitù, per cui stiamo chiedendovi aggiornamenti CP_3 dal 9/02, sono propedeutiche per l'intervento in campo dei tecnici di al fine di CP_3 allacciare l'impianto. Rinnovo pertanto la richiesta di ricezione delle servitù al fine di poterle caricare a portale e concordare con le ultime attività congiunte» (doc. n. 16 CP_3
). CP_1
In data 29.3.2024 la difesa di diffidò a fornire i Parte_1 CP_1 documenti richiesti e la relazione sottoscritta dalla direzione dei lavori affermando che la documentazione già trasmessa da era troppo corposa e che, per tale ragione, «i CP_1 tecnici incaricati di , studio e studio non sono Parte_1 CP_7 Tes_1 riusciti a individuare quali sono i titoli abilitativi rilevanti da consegnare al notaio che deve stipulare con il contratto di servitù». (doc. n. 19 Controparte_2 Parte_1
).
[...]
In disparte la pretestuosità di questo addebito, occorre sottolineare che in data
10.4.2024, una volta ricevuta la dichiarazione della direzione lavori, la trasmise ai CP_1 tecnici di Ma il dato che più evidenzia l'assenza di colpa Parte_1 dell'appaltatore per il ritardo nel collegamento dell'impianto alla rete è che, dalla data del
10.4.2024, solo il 21.6.2024 la difesa dell'attore inoltrò a il contratto di servitù tra CP_1
ed , corredato delle formalità di avvenuta trascrizione Parte_1 Controparte_2
(doc. n. 17 ), il che consentì, solo in data 23.9.2024, l'allaccio dell'impianto alla CP_1 rete elettrica (doc. n. 18 ). CP_1
pagina 28 di 30 Ulteriore problematica che ha determinato l'allungamento dei tempi di completamento delle opere e, soprattutto, lo slittamento delle tempistiche di connessione dell'impianto alla rete elettrica ha riguardato la contaminazione del sito su cui dovevano essere effettuati gli scavi per il posizionamento del manufatto.
In data 13.7.2022 chiedeva «alla Committenza, di valutare la necessità o CP_1 meno degli interventi di bonifica del terreno e qualora si rendessero comunque necessari, di fornire un'indicazione, seppur di massima, delle tempistiche di esecuzione degli stessi» ma, il giorno seguente, i tecnici di replicavano: «abbiamo provveduto Parte_1 ad interessare il geologo dott. che da anni segue la proprietà , lo Persona_8 Pt_1 stesso ritiene che non sia necessaria la bonifica in quanto l'entità minima degli scavi, necessari per l'alloggiamento delle cabine di trasformazione consentono di riutilizzare il materiale di risulta sul posto di produzione, evitando di fare il “piano scavi”» (doc. n. 10
). CP_1
V'è però che, con comunicazione del 14.2.2023, gli Enti competenti hanno ritenuto che il terreno fosse da bonificare (doc. n. 11 ) e ciò ha determinato la necessità di CP_1 compiere ulteriori attività. L'esito delle analisi del materiale di scavo (cumuli denominati A
e B) è pervenuto in data 12.12.2023 (doc. n. 12 ). Così, al momento della CP_1 riconsegna delle aree, di cui al più volte menzionato verbale, ha Parte_1 assunto l'obbligo di smaltire il terreno contaminato (di cui al cumulo A) come rifiuto speciale e l'onere di fornire all'appaltatore i FIR relativi allo smaltimento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente (doc. n. 13 ). Tale ultimo documento CP_1 era necessario per la dichiarazione di fine lavori da parte della Direzione e per il conseguente allaccio dell'impianto alla rete elettrica.
Ebbene, il conferimento in discarica da parte dell' è avvenuto Parte_1 solo in data 27 giugno 2024, come attestato dai documenti allegati alla mail di Parte_1
del 04.07.2024 (doc. 14 ).
[...] CP_1
Pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, il ritardo nella connessione del ritardo alla rete elettrica nazionale non è imputabile all'appaltatore convenuto.
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale proposta non appare fondata e va, pertanto, rigettata. pagina 29 di 30 Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
(d.m. 147/2022, scaglione da euro 260.001 a euro 520, parametri).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta e la riconvenzionale;
• conferma, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n.
585/2024;
• condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 18.11.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina De
Marchi.
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1994/2024
TRA
(P. IV , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in ST ND (VA), via Ferriera n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Miraglia, giusta procura in atti
-ATTORE-
E
(P. IV ), in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, con sede in Pescara, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Semola, giusta procura in atti.
-CONVENUTA-
Oggetto: contratto d'appalto
Conclusioni delle parti: nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 585/2024 (RG n. 1519/2024), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara in data 22.5.2024 in favore della società per l'importo di € 278.995,57, oltre interessi e spese, per il mancato CP_1
pagina 1 di 30 pagamento di parte dell'importo di cui alla fattura n. 2024-00028, emessa come da previsione contrattuale.
L'opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo è stato concesso in assenza del presupposto dell'esigibilità del credito. In particolare, ha rilevato che la prestazione oggetto del procedimento monitorio non era esigibile al momento dell'emissione della fattura, a causa dell'inesatto adempimento, da parte di , delle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali, con conseguente danno per . Parte_1 ha dunque chiesto la revoca del d.i. e, per l'effetto, visto Parte_1
l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma ingiunta, la condanna dell'opposta alla sua restituzione, nonché al pagamento degli interessi maturati su di essa, con vittoria di spese.
Con lo stesso atto ha spiegato domanda riconvenzionale per inadempimento imputabile delle obbligazioni gravanti su , chiedendo la condanna di quest'ultima al CP_1 risarcimento del danno, oltre interessi da ritardo e rivalutazione, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione CP_1 avversaria e chiedendo: il rigetto dell'opposizione e, in subordine, il rigetto della domanda di restituzione della somma avanzata dall'opponente; il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto inammissibile e/o improcedibile per intervenuta transazione fra le parti e, in subordine, il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza data all'esito della prima udienza del 11.2.2025, sono state ammesse le prove richieste nei termini di cui al provvedimento.
All'udienza del 24.6.2025 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
e, alla successiva data del 14.10.2025, la causa è stata riservata in decisione.
Merito
I - Sull'opposizione a decreto ingiuntivo
La domanda proposta da non appare fondata e, Parte_1 conseguentemente, va rigettata.
Il contratto concluso da e prevedeva la fornitura, da parte CP_1 Parte_1 dell'appaltatore, di un impianto fotovoltaico in copertura “chiavi in mano”, connesso alla pagina 2 di 30 rete elettrica, inclusivo di quanto riportato nel punto 3) del contratto medesimo (scopo di fornitura), nel punto 4) dell'allegato “condizioni generali di vendita” (fornitura e montaggio dei materiali), nonché nell'allegato “scopo di fornitura” (privo di entrambe le sottoscrizioni ma espressamente richiamato dal contratto e non contestato).
Con riguardo al corrispettivo per la fornitura dell'impianto le parti hanno convenuto un prezzo pari ad euro 836.700,00 e hanno stabilito che il pagamento sarebbe avvenuto secondo le seguenti modalità: «(…) • 40% al completamento dell'impianto, come da relativo verbale, pagamento a 30 gg DF • 95.505,00 alla connessione dell'impianto alla rete elettrica, pagamento a 30 gg DF».
A fronte di tali premesse, in seguito al verbale di collaudo off grid dell'impianto, redatto in data 29.1.2024, e al contestuale verbale di restituzione delle aree, l'appaltatore ha emesso fattura per un importo pari 40% del totale;
ricevendo il pagamento solo in minima parte, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo.
Afferma l'opponente che il decreto ingiuntivo è stato emesso in difetto di un verbale di completamento dei lavori e sulla sola base di un verbale di restituzione delle aree e di un contestuale verbale di collaudo off grid. Sostiene sul punto che il collaudo off grid non può tener luogo del verbale di completamento in sé e, per tale via, espressamente condiziona il pagamento del 40% dell'importo contrattuale al completamento dei lavori. Rileva quindi che alla data del collaudo alcune lavorazioni erano ancora da compiere, così come appuntato nella sezione “note” del verbale di riconsegna delle aree, ed elenca: la protezione degli inverter con apposite pensiline, alcune opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e prescritte da , il mancato completamento dei reinterri degli scavi. Controparte_2
Nel precisare la domanda, con la prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.p.,
l'opponente specifica che nella nozione di completamento dell'impianto devono intendersi incluse tutte le opere, ad eccezione di quelle di allacciamento alla rete elettrica nazionale;
ribadisce che al momento della restituzione delle aree difettava il compimento della protezione degli inverter nonché il completamento del reinterro degli scavi, e puntualizza quali fossero le opere prescritte dall' in vista della connessione dell'impianto alla rete CP_3 elettrica, ovverosia: la protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la cabina ed il locale DG e la segregazione dell'area. CP_3
pagina 3 di 30 Aggiunge che, quando fu svolta la prova indicata nei report, non fu effettuata la misura della resistenza di terra, delle tensioni di passo e di contatto, tanto che correttamente il verbale dichiara che tale misura non è stata accertata e conclude che «la prova della resistenza di terra è essenziale e ineludibile per arrivare all'allacciamento della fornitura in MT (media tensione) e del successivo allacciamento dell'impianto fotovoltaico. Infatti, senza tale prova non si può effettuare nessun allacciamento».
Ulteriori doglianze in ordine al mancato completamento dei lavori sono contenute nello scritto conclusionale di ma devono ritenersi tardive, in Parte_1 considerazione delle preclusioni processuali.
L'opponente ha comunque concluso che il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso perché l'obbligazione di pagamento di , che si dà per inadempiuta, Parte_1 non era in realtà esigibile. L'esigibilità, infatti, era condizionata all'obbligazione di CP_1 di completare l'impianto, condizione che si è verificata soltanto al 23 settembre 2024.
Impugnando l'avversa ricostruzione dei fatti, l'opposta, nel costituirsi in giudizio, sottolinea come l'emissione della fattura non fosse condizionata al “completamento dei lavori”, intendendo con questi tutte le attività oggetto dell'appalto, bensì al “completamento dell'impianto”, completamento attestato dal verbale di collaudo off grid, corredato dalla
“Tabella misure di collaudo”, che ha preceduto l'emissione della fattura.
Con riguardo al difetto delle lavorazioni indicate dall'opponente, precisa nella CP_1 memoria ex art. 171 ter n. 1 che le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica (vale a dire la protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la cabina ed il CP_3
Con locale e la segregazione dell'area) non afferiscono al completamento dell'impianto, presupposto per l'emissione della contestata fattura, ma all'ultimo s.a.l. di pagamento contrattualmente previsto, e aggiunge che lo stesso vale con riguardo ai reinterri degli scavi, per altro condizionati dalla condotta della che ha celato la Parte_1 contaminazione del terreno su cui ha dovuto lavorare. CP_1
Afferma inoltre che anche l'effettuazione della misura della resistenza di terra/delle tensioni di passo e di contatto non attiene al completamento dell'impianto meccanico, ma alla connessione di quest'ultimo alla rete elettrica e segnala che, ad ogni modo, la prova di pagina 4 di 30 resistenza di terra è stata eseguita, con esito positivo, separatamente, come si evince dal verbale di verifica del 24/01/2024 della EC TE (doc. 25 bis ). CP_1
Evidenzia, infine, che le pensiline sono a protezione degli inverter da eventuali effetti di
“derating” termici che possono verificarsi solo nel periodo estivo e ad impianto connesso ed in funzione.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare non già la legittimità e validità del provvedimento monitorio, bensì la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale (cfr. Cass. 15.07.2005 n. 15026 e Cass.
10.10.2003 n. 15186).
Nel giudizio in questione, infatti, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, mentre il debitore opponente deve fornire la prova di eventuali fatti estintivi del credito (cfr. ex multis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765).
Ciò posto, vertendosi qui in tema di adempimento contrattuale, vanno applicati i consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta a quest'ultima l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533; Cass.
4.8.2000 n. 10261, Cass. 15.10.1999 n. 11629 e Cass. 16.7.1999 n. 7553).
Ora, con riferimento al caso di specie, si osserva che il creditore opposto ha fornito la prova della fonte negoziale del credito, producendo in giudizio il contratto di appalto concluso fra le parti, il quale dispone, con riguardo alle tempistiche di pagamento del corrispettivo, che il 40% del valore totale della fornitura deve essere corrisposto «al completamento dell'impianto, come da relativo verbale, pagamento a 30 gg DF».
V'è però che il debitore opponente ha introdotto una sorta di eccezione di inadempimento, lamentando che alla data di emissione della fattura l'impianto suddetto non era completo. pagina 5 di 30 Avvisa la giurisprudenza che i medesimi criteri di riparto dell'onere probatorio poco sopra enunciati devono trovare applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Proprio in tema di contratto d'appalto, la Suprema Corte ha precisato che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/01/2025,
n.1701).
Ebbene, mediante la documentazione prodotta e i risultati delle escussioni testimoniali, ha fornito la prova della esigibilità del proprio credito, al momento CP_1 dell'emissione della contestata fattura, per le ragioni esposte di seguito.
Con mail del 23.4.2024 (doc. n. 14 allegato all'opposizione) l'Ing. Persona_1 per , comunicava ai tecnici di : «(…) confermiamo che Controparte_2 Parte_1 possiamo procedere con l'allacciamento come predisposto. Vi prescriviamo una protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la nostra cabina di consegna ed il vostro locale DG e la segregazione dell'area come definito durante il sopralluogo dello scorso martedì 16/04».
La protezione meccanica supplementare è quindi una prescrizione di CP_3 supplementare e prescritta successivamente al sopralluogo, che condiziona l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica, e così anche la segregazione dell'area. Si tratta, in altre parole, di prestazioni che attengono alla costruzione delle opere di rete e non di prestazioni contrattuali che attengono al completamento dell'impianto fotovoltaico strettamente inteso.
Al fine di verificare l'esigibilità del credito vantato da al momento CP_1 dell'emissione della fattura, occorre pertanto a questo punto accertare se l'ultimazione dell'impianto, cui il contratto subordinava il pagamento del 40% del corrispettivo, comprendesse o meno l'esecuzione delle opere di rete. pagina 6 di 30 A tal fine viene in primo luogo in supporto il testo contrattuale, la cui interpretazione porta a conclusione negativa.
Al punto n. 2 i contraenti definiscono l'impianto oggetto di appalto «impianto fotovoltaico con la formula “chiavi in mano”», il che implica la prestazione di una soluzione completa, che comprende tutto quanto necessario alla consegna di un impianto pronto per essere utilizzato, e dunque anche la realizzazione delle opere che consentano la connessione alla rete elettrica.
Ed infatti al punto n. 3 (scopo di fornitura) le parti specificano che l'impianto sarà inclusivo degli oneri di connessione alla rete elettrica e dei costi di realizzazione delle opere di rete pari a euro 70.000, ed aggiungono che al termine delle lavorazioni, a consuntivo, si verificheranno eventuali risparmi conseguiti che saranno riconosciuti al cliente.
Tanto vuol dire il corrispettivo totale pattuito, pari ad euro 836.700,00 oltre IV, è comprensivo dei costi appena esplicitati.
Nonostante il contratto sia denominato “chiavi in mano” esso prevede plurimi pagamenti in successione del corrispettivo, in relazione ai diversi stati di avanzamento dei lavori. Segnatamente, il punto n. 6 dispone che «la fatturazione e i pagamenti del corrispettivo per la fornitura dell'Impianto avverranno secondo le seguenti modalità:
• 30.000 € alla sottoscrizione del presente contratto. Emissione della fattura entro il
31/12/2020, saldo entro il 31/01/2021. Tale somma verrà trattenuta da a copertura CP_1 dei costi fino ad ora sostenuti in ogni caso.
• 10% all'ottenimento da parte del Cliente della delibera di finanziamento bancario, ma in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2021, con pagamento vista fattura, ad avvenuta iscrizione utile nella graduatoria del IV registro DM FER1 che sarà resa disponibile entro il 28/01/2021. In caso contrario, l'emissione della fattura avverrà solo dopo iscrizione positiva a registro GSE.
• 35% avviso merce pronta, pagamento vista fattura.
• 40% al completamento dell'impianto, come da relativo verbale, pagamento a 30 gg DF.
• 95.505,00 alla connessione dell'impianto alla rete elettrica, pagamento a 30 gg
DF». pagina 7 di 30 Ora, se è vero che le clausole contrattuali si interpretano l'una per mezzo delle altre, deve concludersi che l'ultima tranche di pagamento equivalga proprio ai costi di realizzazione delle opere di rete (70.000 euro), oltre oneri di connessione.
Anzitutto, l'avvertita esigenza di specificare che il corrispettivo totale deve intendersi come comprensivo dei costi di realizzazione delle opere di rete manifesta la consapevolezza delle parti in ordine al fatto che dette opere non sono assimilabili a quelle di costruzione dell'impianto fotovoltaico strettamente inteso e che, dunque, i rispettivi costi relativi non sono sovrapponibili.
Peraltro, diversamente opinando, non si comprenderebbe quali costi sia destinata a coprire la residua somma di euro 95.505,00. In altri termini, se nel riferirsi al completamento dell'impianto le parti avessero inteso includervi anche la realizzazione delle opere di rete, avrebbero ragionevolmente previsto il saldo del corrispettivo in dipendenza di quel s.a.l., senza condizionare l'ultimo pagamento ad un evento terzo (il mero allaccio) di competenza di e, dunque, estraneo a qualsiasi attività dell'appaltatore. Controparte_2
Frazionando la corresponsione del prezzo, invece, le parti hanno inteso proprio dare rilevanza alla distinzione fra completamento dell'impianto fotovoltaico e conclusione dei lavori, la quale ultima comprende l'ultimazione delle opere di rete, propedeutiche al collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale. Condizionando il saldo del corrispettivo alla connessione dell'impianto alla rete, la committente è garantita dall'eventuale inadempimento o ritardato adempimento dell'appaltatore nella ultimazione dei lavori.
La verità di quanto esposto risulta per stessa ammissione dell'opponente. Nella diffida del 13.6.2024 rivolta a (doc. n. 15 allegato all'opposizione) si legge: «In CP_1 particolare si tratta di realizzare la protezione meccanica supplementare alla tubazione che collega la cabina di consegna ed il nostro locale DG e la segregazione dell'area. CP_3
Secondo il contratto firmato ad agosto 2020 gli oneri di connessione e la realizzazione delle relative opere sono obbligazioni di ». CP_1
La stessa committente, dunque, ricollega l'esecuzione delle opere menzionate, sulla base della cui mancanza ha rifiutato il pagamento del 40% del corrispettivo, alla possibilità di ottenere l'allaccio dell'impianto, invero già completo, alla rete elettrica. pagina 8 di 30 Occorre peraltro tenere in debita considerazione il contegno delle parti, successivo alla stipulazione del contratto, che pure conforta la conclusione anticipata.
In data 25.1.2024 l'Ing. di chiedeva conferma, ad Persona_2 CP_1
e allo studio tecnico incaricato dal committente, circa la Parte_1 Tes_1 data del 29.01.2024 per un incontro in cantiere, allo scopo di verbalizzare il completamento dell'impianto FV di produzione (doc. n. 20 allegato alla memoria 171 ter n. 1 ). CP_1
Ed invero, gli interessati si incontravano proprio in quella data, e concludevano l'incontro sottoscrivendo il verbale di collaudo off grid dell'impianto e il verbale di restituzione delle aree.
Solo in quest'ultimo appuntava, nella sezione “note”, alcune Controparte_5 lavorazioni da completare (segnalando, peraltro, come alcune di esse fossero già in corso).
Detta condotta, lungi dall'apparire come contestazione all'adempimento, si risolve in una ricognizione dello stato di fatto che non ha pregiudicato l'accettazione della riconsegna delle aree. In calce al documento si legge, infatti, che «il cliente, constatando l'assenza di danni, problematiche e difformità, riprende in consegna le aree sulle quali sono stati eseguiti i lavori». L'accettazione delle aree e la sottoscrizione del verbale di collaudo, in altri termini, denotano che le lavorazioni e le verifiche segnalate come ancora da terminare abbisognavano di una quantità di lavoro marginale per portare a compimento l'opera. Esse si riferivano, sostanzialmente, a rifiniture e al completamento di attività già in corso.
Ad ogni modo, fra le suddette annotate lavorazioni da completare, l'unica opera il cui difetto è stato lamentato tempestivamente in giudizio dall'opponente e che in effetti afferisce al completamento dell'impianto fotovoltaico attiene alla omessa protezione degli inverter mediante apposite pensiline.
A ben vedere si tratta, però, di un inadempimento di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse creditorio all'adempimento, che non giustifica il mancato pagamento del corrispettivo.
La protezione degli inverter è una prescrizione consigliata ma non obbligatoria, che non condiziona l'integrità e il funzionamento dell'impianto. Così, a fronte della modesta rilevanza dell'unica inadempienza realmente riscontrata, rispetto al credito vantato pagina 9 di 30 dall'appaltatrice, il contegno del committente che ha rifiutato il pagamento della fattura si palesa contrario alla buona fede nella esecuzione del contratto.
Neppure l'attività di rinterro degli scavi attiene al completamento dell'impianto fotovoltaico. Come correttamente evidenziato dalla convenuta, infatti, non ha CP_1 omesso l'attività di copertura dei cavidotti/elettrodotti dopo il loro posizionamento;
ciò che difettava, al momento dell'emissione della contestata fattura, era il livellamento volto a ripristinare lo stato dei luoghi dopo le attività di realizzazione dell'impianto. Tanto emerge dalle fotografie allegate al doc. n. 26 prodotto dalla convenuta.
Peraltro, malgrado l'inadempimento di rispetto all'obbligo di Parte_1 pagamento della fattura, la creditrice ha tenuto un contegno collaborativo, rivolto proprio a scongiurare l'alterazione del sinallagma funzionale del contratto.
Ed invero, in data 6.5.2024 per conto di era indirizzata diffida Parte_1 nei confronti di , rappresentando che «non sono stati ancora ripristinati nello status CP_1 quo ante i terreni oggetto di scavi e canalizzazione per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, nonostante i precedenti solleciti. Lo stato dei luoghi è tale che impedisce la normale e consueta loro utilizzazione» (doc. n. 16 ). A fronte di tale Parte_1 intimazione, il 13.5.2024 ha comunicato che «nonostante l'inadempimento della CP_1
relativamente al pagamento delle fatture, domani saranno effettuati i Parte_1 lavori di riposizionamento del terreno non contaminato» (doc. n. 17 ). Parte_1
Ebbene, proprio il giorno successivo i ridetti lavori sono stati eseguiti, come dimostrato proprio dal doc. n. 26 prodotto dalla convenuta.
Anche le risultanze delle escussioni testimoniali confortano la conclusione che, alla data del verbale di collaudo off grid e di restituzione delle aree, l'impianto, alla cui ultimazione il contratto subordinava il pagamento del 40% del corrispettivo, era completo.
Alla domanda: «Vero che alla data del collaudo off grid del 29/01/2024 l'impianto fotovoltaico era completo in tutti i suoi elementi»? il teste dipendente di Testimone_2
, ha riposto affermativamente, non solo per essergli stato riferito dall'Ing. CP_1 [...]
e dall'Ing. , ma altresì per aver consultato i report e la documentazione Per_3 Per_4 fotografica presenti sul server. Il teste , per ammettendo di non essere Testimone_3 stato presente quel giorno, ha dichiarato di aver letto il reparto di collaudo off grid e di aver pagina 10 di 30 visionato le foto caricate sul server, documenti dai quali si evince che l'impianto era completo. Anche dipendente di , ha affermato che alla data del Testimone_4 CP_1 collaudo off grid del 29/01/2024 l'impianto fotovoltaico era completo in tutti i suoi elementi, specificando: «Il collaudo off grid si fa al termine del montaggio di tutti i componenti per verificare che tutto sia installato secondo il progetto e comunque tutto quanto necessario per far accendere l'impianto». Da ultimo, anche , dipendente Tes_5 di , ha confermato la circostanza. CP_1
I testi hanno poi confermato che alla data del collaudo off grid del 29/01/2024 erano stati realizzati/posati tutti i componenti indicati nel capitolo di prova n. 2 (strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
pannelli fotovoltaici;
inverter; canaline;
cavi in corrente continua e stringhe di cablaggio dai moduli fino agli inverter;
cavidotti ed elettrodotti;
rete di terra;
cabina di trasformazione completa di quadri in bassa tensione, cavi e trasformatore;
cabina utente completa di scomparto di protezione in media tensione;
cablaggio dei cavi dagli inverter alla cabina di trasformazione;
cablaggio dei cavi in AC dalla cabina di trasformazione alla cabina utente;
cabina di consegna con locale misure;
predisposizione cavi tra cabina utente e cabina di consegna per il successivo allaccio;
contatori fiscali della cabina di trasformazione e della cabina di consegna).
Il teste ha specificato, sul punto, che si tratta delle componenti Testimone_3 normali dell'impianto e che, se mancasse una di esse, verrebbe riportato nel verbale di collaudo off grid, nella sezione note.
Da ultimo, tutti i testi hanno confermato che, successivamente al collaudo, mancavano le opere di rete, che riguardavano le attività di connessione e di allaccio alla rete elettrica nazionale e che la misurazione della resistenza di terra è stata eseguita dalla
Ditta nella persona del p.i. come risultante dal doc. n. 25 bis CP_6 Persona_5 prodotto da parte opposta.
Priva di fondamento si rivela l'eccezione di nullità delle testimonianze sui capitoli di prova 1 e 6, avanzata dall'opponente nella memoria depositata in data 23.6.2023, peraltro irrituale.
Infatti, sebbene quanto dai testi riferito de relato non sia utilizzabile per la decisione, essi hanno affermato che l'impianto era completo alla data del collaudo off grid, pagina 11 di 30 per aver visionato i report e la documentazione fotografica. Altra questione è la verifica circa l'attendibilità dei testi, rimessa al vaglio motivato del giudice.
Ed invero, l'unica deposizione discordante sul punto, ovvero quella del teste
[...]
è a ben vedere solo in apparente contrasto con quelle appena menzionate. CP_5
Infatti, sebbene egli riferisca che alla data del collaudo l'impianto non era ultimato, specifica l'affermazione precisando che mancavano le tettoie a protezione degli inverter, la copertura delle vasche in cui arrivano i tubi con dentro i cavi elettrici, e altri dettagli, appuntati nella sezione “note” del verbale di riconsegna aree. Ad ulteriore domanda ha aggiunto che « aveva richiesto, prima dell'allacciamento, che l'area dove transitano i CP_3 cavi dalla loro cabina a quella di venisse recintata e detta recinzione CP_3 Pt_1 mancava».
Ebbene, atteso che, per quanto sopra accertato, la mancata esecuzione delle opere di rete non attiene al completamento dell'impianto e atteso ancora che la mancata posa delle pensiline a protezione degli inverter costituisce, per quel che si è detto, un inadempimento non grave, il tenore delle diverse deposizioni è così ricondotto ad armonia.
Ne discende che, alla data dell'emissione della fattura contestata, il credito di rivestiva il carattere della esigibilità; ciò ha reso il rifiuto di CP_1 Parte_1 di onorare la propria obbligazione inadempimento imputabile, che comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
II – Sulla domanda riconvenzionale
L'attore in riconvenzionale lamenta una serie di ritardi imputabili a CP_1 nello svolgimento dell'incarico e domanda, pertanto, il risarcimento del danno da ritardata produzione e vendita di energia.
Tanto per chiarezza concettuale quanto per comodità espositiva le singole doglianze verranno analizzate partitamente, dacché gli asseriti ritardi sono, quantomeno in parte, indipendenti gli uni dagli altri.
Il primo ritardo nello svolgimento del mandato afferma che la data inziale di adempimento contrattuale si Parte_1
desume dall'obbligo contrattuale della iscrizione nella graduatoria del IV registro Fer 1, che sarebbe stata disponibile entro il 28.1.2021, per la categoria A2, e che presupponeva la pagina 12 di 30 presentazione della relativa domanda entro il 30.10.2020. Aggiunge che la domanda di iscrizione al registro Fer 1 fu presentata da per il 28.10.2020 CP_1 Parte_1 ma che, a causa del fatto che alla stessa data non aveva presentato al Comune di CP_1
ST ND alcuna domanda di autorizzazione edilizia e paesaggistica, fu rigettata.
Rappresenta inoltre che in data 26.2.2021 presentò la seconda domanda di CP_1 iscrizione al registro tenuto dal GSE e versò il deposito cauzionale Parte_1 provvisorio richiesto e pari ad euro 9.928,00. In ragione del fatto che la domanda era ancora priva delle autorizzazioni edilizie, che furono chieste dopo la sua presentazione, CP_1 rinunciò a detta iscrizione, perdendo la cauzione provvisoria versata dal cliente ed incamerata dal GSE con provvedimento del 6.12.2021.
La terza domanda di iscrizione al GSE, sulla base del bando del 31.1.2022 fu accolta e fu inserita nella graduatoria, la quale fu pubblicata il Parte_1
30.5.2022.
Conclude dunque di essere stata inserita nella graduatoria 16 Parte_1 mesi dopo la data (28.1.2021) contrattualmente prevista.
Nel costituirsi in giudizio contesta tale prima doglianza, affermando che la CP_1 prima domanda del 21.10.2020 è stata respinta a causa della mancata protocollazione da parte del Ha sottolineato che Parte_2 tale incombente non rientrava nella materiale disponibilità della , atteso che la CP_1 procedura è completamente informatizzata e non è in alcun modo possibile intervenire manualmente nella medesima al fine di produrre direttamente il documento protocollato.
Quanto alla seconda domanda ha affermato che la rinuncia è seguita ad una scelta condivisa con , dovuta al sorgere di un contrasto interpretativo in merito all'art. Parte_1
6 bis del D.lgs n. 28 del 2011.
Ha comunque chiarito che alla data del 24.2.2022 era in possesso di tutti i CP_1 titoli autorizzativi per l'apertura del cantiere e che, tuttavia, da tale momento sono intercorsi otto mesi prima che l' consegnasse a le aree oggetto Parte_1 CP_1 delle lavorazioni.
Dall'analisi della documentazione agli atti non emerge la prova della negligenza di nell'espletamento dell'incarico. Il primo provvedimento di esclusione del Gse reca CP_1
pagina 13 di 30 una motivazione affatto diversa da quella rappresentata dall'attore che se ne duole. Si legge infatti nella comunicazione del 5.2.2021 che «il Gse, nell'esaminare la documentazione fornita nell'ambito della richiesta di iscrizione per l'impianto in oggetto, ha riscontrato che per la comunicazione, relativa all'intervento in oggetto (…) non è stata fornita evidenza dell'avvenuta trasmissione né della ricezione da parte del
[...]
. Per quanto concerne, invece, la seconda domanda di iscrizione, il doc. n. 3 Parte_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta contiene l'atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante di e privo di motivazione alcuna, che non lascia Parte_1 spazio all'addebito di negligenza nei confronti di . CP_1
Ad ogni modo, per dovere di completezza, è opportuno chiarire che l'asserito ritardo nell'ammissione in graduatoria non ha cagionato a alcun Parte_1 danno, peraltro solo genericamente allegato dall'attore.
In primo luogo, erra l'attore nell'affermare che «il termine iniziale del contratto è la data utile per ottenerne l'inserimento nel registro Gse a gennaio 2021 (cfr. doc. 1 avversario pag. 1 ove nei termini di pagamento si legge “ad avvenuta iscrizione utile nella graduatoria del IV registro DM FER1 che sarà resa disponibile entro il 28/01/2021”)». In realtà questo termine si riferisce al solo pagamento. Precisamente il contratto, nel disciplinare i termini di pagamento, stabilisce: «10% all'ottenimento da parte del Cliente della delibera di finanziamento bancario, ma in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile
2021, con pagamento vista fattura, ad avvenuta iscrizione utile nella graduatoria del IV registro DM FER1 che sarà resa disponibile entro il 28/01/2021. In caso contrario,
l'emissione della fattura avverrà solo dopo iscrizione positiva a registro GSE».
Non era dunque previsto un termine per l'iscrizione al registro Gse, né dalla suddetta iscrizione era prevista la decorrenza dei termini per l'esecuzione dei lavori dedotti in contratto.
Al contrario, il punto n. 7 del contratto (Tempi di realizzazione) dispone che «la realizzazione dell'impianto (esclusa la connessione) avverrà entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'avvenuto collaudo delle coperture oggetto di interventi di bonifica e rifacimento e dall'ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni relativa alla costruzione e alla connessione alla rete elettrica nazionale». pagina 14 di 30 Pertanto, è chiaro che non sarebbe stato possibile iniziare i lavori prima dell'ottenimento delle relative autorizzazioni;
e sussiste altresì dipendenza fra l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico e la fine degli interventi di bonifica e rifacimento del tetto del capannone medesimo.
L'attore in riconvenzionale ha prodotto documentazione al fine di dimostrare che l'ultimazione dell'intervento di bonifica e rifacimento completo della copertura, propedeutico alla costruzione dell'impianto fotovoltaico, si colloca alla fine di settembre
2021. Segnatamente, ha depositato: un contratto privo di sottoscrizione fra Parte_1
e la ditta (doc. n. 11 ), una fattura di
[...] Parte_3 Parte_1 pagamento emessa dalla in data 30.9.2021 (doc. n. 11 bis Parte_3
), nonché dichiarazione dell'architetto che, in una Parte_1 Controparte_7 non meglio specificata qualifica, in data 2.12.2024 ha espressamente attestato “per epoca” che l'intervento di “rimozione copertura in amianto e posa di nuova copertura in edificio ad uso cantieristico” riguardante l'immobile di proprietà di sito in ST Parte_1
ND, via delle Ferriere n. 15, è iniziato nel mese di giugno 2021 ed è stato completato
«entro e non oltre il mese di settembre 2021» (doc. n. 33 immobiliare ). Pt_1
Si legge pertanto nell'atto introduttivo del giudizio: «già a settembre 2021 i lavori di copertura del capannone da parte di erano stati completati. Ne Parte_1 consegue che già a ottobre 2021 avrebbe potuto iniziare i lavori di realizzazione CP_1 dell'impianto. Infatti, se fosse stata accolta la prima domanda di iscrizione al GSE già dalla pubblicazione della graduatoria del 28.1.2021 sarebbe stata abilitata ad CP_1 iniziare i lavori già ad ottobre 2021. Tuttavia, anche se fosse stata accolta la sua seconda domanda di iscrizione del 26.2.2021, avrebbe ugualmente potuto iniziare i lavori a ottobre
2021. Sennonché i lavori cominciavano solo in data 10.10.2022 (cfr. doc. 10). Pertanto,
accumulò un ritardo di 12 mesi e 10 giorni calcolati da quando lo stato dei luoghi CP_1
e della copertura del capannone avrebbe consentito di iniziare i lavori a quando questi effettivamente iniziarono».
Anche a voler superare le censure mosse dalla convenuta alla idoneità probatoria della suddetta documentazione depositata dall'attore e a voler, dunque, ammettere che la pagina 15 di 30 conclusione dei lavori di rifacimento del tetto si colloca effettivamente a fine settembre
2021, le doglianze di sono infondate. Parte_1
Il contratto fra e , prodotto in giudizio, difetta di data Parte_1 CP_1 certa, sicché non è possibile stabilire con precisione quando è sorto l'obbligo in capo a di attivarsi per ottenere i permessi degli Enti competenti. CP_1
Né a tal fine soccorre il documento cui fa appello l'attore, ovverosia il contratto di mandato del 5.8.2020 fra l'amministratore delegato di dr. Parte_1
e (doc. n.1 ). Infatti, lungi dall'avere ad oggetto Per_6 CP_1 Parte_1
l'incarico per la gestione delle procedure amministrative volte all'ottenimento dei permessi, esso concerne la gestione tramite il portale informatico di della domanda di Controparte_2 connessione alla rete elettrica.
Peraltro, quand'anche fosse imputabile a una negligenza per la ritardata CP_1 ammissione in graduatoria di , detto ritardo non avrebbe cagionato Parte_1 alcun danno.
In altre parole, non sussiste la prova che, se l'appaltatore avesse tempestivamente istruito le pratiche ambientali e edilizie, avrebbe già goduto dei relativi titoli alla data in cui ha presentato la prima domanda di iscrizione al registro Gse (30.10.2020).
L'attore, infatti, non considera che i tempi tecnici necessari per ottenere le autorizzazioni rendono improbabile che, quand'anche si fosse attivata già i primi CP_1 giorni di settembre 2020 (sul presupposto rappresentato dall'attore, ma non dimostrato, che il contratto sia stato stipulato entro la fine di agosto 2020) avrebbe ottenuto i premessi prima del 30.10.2020.
Ma ciò che più preme rilevare è che il verbale di consegna dei lavori dal committente all'appaltatore reca la data del 10 ottobre 2022 (doc. 12 fascicolo opponente).
Risulta documentalmente che, a quella data, l'impianto era stato inserito nella graduatoria pubblicata il 30 maggio 2022 per l'ottenimento degli incentivi e che, a quella data, erano state ottenute anche le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche (doc. n. 6 bis fascicolo opponente).
Pertanto, l'attore non ha sofferto alcun danno: il convenuto in riconvenzionale ha infatti fornito la prova che la ritardata consegna delle aree da parte del committente rispetto pagina 16 di 30 alla conclusione dei lavori di bonifica e rifacimento del tetto non è dovuta, come invece asserito dalla controparte, a difetti della progettazione imputabili a , per quello che CP_1 si dirà di seguito.
Il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Come premesso, il verbale di consegna dei lavori dal committente all'appaltatore reca la data del 10.10.2022 e rappresenta dato incontestato che posò entro dicembre CP_1
2022 i pannelli fotovoltaici.
Nella prima memoria ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. l'attore contesta l'affermazione di controparte secondo cui il ritardo nella consegna delle aree fu imputabile ad Parte_1
. Eccepisce infatti che il ritardo nella consegna delle aree, dal 22.05.2022 al
[...]
12.10.2022, fu dovuto alla necessità di apportare modifiche al progetto tecnico, che appariva inadeguato.
Occorre sin da subito precisare che, dalla lettura degli atti di giudizio, emerge come le uniche doglianze mosse nei riguardi nel progetto tecnico si appuntino sulla cabina di trasformazione e ineriscano, da un lato, alla sua ubicazione e, dall'altro, alla omessa progettazione dell'autoconsumo.
Già nell'atto introduttivo del giudizio aveva rappresentato che Parte_1
«il progetto esecutivo che fu presentato ad ottobre era molto carente, cosicché le parti lo modificarono di comune accordo (modifica del progetto esecutivo), prevedendo un aumento delle dimensioni e uno spostamento della cabina».
Con riguardo al primo aspetto, l'attore specifica che «lo spostamento della cabina di trasformazione è stato dettato da motivi tecnici legati alla necessità di accorciare le linee di alimentazione previste tra la cabina di trasformazione ed il lato AC degli inverter».
Aggiunge che «la nuova ubicazione comportava l'ulteriore vantaggio che essendo a nord del deposito la cabina avrebbe goduto in parte dell'ombra del deposito rendendo meno problematico contenere la sua temperatura interna». Per quanto riguarda l'autoconsumo, sottolinea che esso era già previsto sia nel preventivo che nel contratto di agosto 2020, poiché entrambi prevedono le colonnine di ricarica. Lamenta che «questo obbligo contrattuale era rimasto inadempiuto poiché il progetto esecutivo delle cabine non prevedeva l'autoconsumo e, pertanto, doveva essere adeguato». pagina 17 di 30 La documentazione prodotta, da un lato supporta una più precisa ricostruzione temporale degli accadimenti e, dall'altro, consente di concludere, come si dirà, che le modifiche di ubicazione e di dimensioni della cabina non sono conseguenti a difetti originari della progettazione.
Già in data 29.6.2022, poco dopo l'inserimento di nella Parte_1 graduatoria per l'ottenimento degli incentivi, ma ben prima che la committente consegnasse i lavori all'appaltatore, , aveva inviato a il progetto esecutivo CP_1 Parte_1 dell'impianto fotovoltaico, per accettazione e firma (doc. n. 27 ). CP_1
Con la successiva e-mail inviata il 13.7.2022 da dopo l'incontro avvenuto in CP_1 data 7.7.2022 presso il cantiere, si prende già contezza della richiesta, da parte del committente, di alcune modifiche al progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico, inerenti a lavorazioni non dedotte nel contratto e nei suoi allegati. Si legge, infatti: «lavorazioni non incluse nello scopo di fornitura verranno computate dai Tecnici incaricati dall Parte_1
. Per valutazioni irrisorie si accollerà le spese;
diversamente dovranno
[...] CP_1 essere concordati i prezzi». Si aggiunge inoltre, tra le altre cose, che è a carico del
Committente la verifica, presso il Comune di ST ND, per il posizionamento della cabina di trasformazione diversa dal layout autorizzato e in deroga alla distanza minima di
10 metri dalla strada (doc. n. 28 ). CP_1
Segue documentazione contenente scambio di osservazioni e considerazioni fra il tecnico incaricato da , e l'Ing. , Controparte_5 Parte_1 Testimone_3 per . CP_1
In data 10.8.2022, in seguito a riunione del 4.8.2022, aveva scritto a CP_1
: «Il confronto si è reso necessario per poter giungere a una soluzione Parte_1 progettuale condivisa in tempi compatibili con la programmazione di cantiere a Voi prospettata. La prima versione del progetto risale a fine giugno (trasmessa in data 29/06), data dalla quale si sono succedute ulteriori due revisioni a fronte delle richieste di modifica ed implementazione giunte per tramite del tecnico Nel corso della Tes_1 riunione abbiamo chiarito i limiti di fornitura del nostro contratto e affrontato tecnicamente alcuni punti fondamentali per poter chiudere auspicabilmente con successo questa lunga fase preliminare», ed elenca le questioni trattate (doc. n. 32 ). CP_1
pagina 18 di 30 In data 14.9.2022 , aveva ricapitolato che durante il meeting del giorno CP_1 precedente la proprietà aveva richiesto in esplicito, per poter andare avanti con il progetto, di cambiare necessariamente tipologia e posizione della cabina di trasformazione (già approvata) nonché l'orientamento della cabina di consegna in modo da assolvere e CP_3
Sopraintendenza, e si era impegnata a fornire la relativa documentazione. Aveva aggiunto che ciò determinava la necessità di aggiornamento della progettazione esecutiva nonché di aggiornamento delle offerte dei componenti (doc. n. 39 ). CP_1
È già chiaro che le numerose richieste di modifica avanzate dalla proprietà hanno determinato un notevole allungamento dei tempi di ri-progettazione e così, inevitabilmente, di esecuzione dei lavori.
Il 22.9.2022 lo Studio tecnico aveva inviato a la predetta Tes_1 CP_1 documentazione nonché il computo exel con le varianti al progetto proposte da Parte_1
, che riporta sotto numerose voci la dicitura “numero a carico di
[...] [...]
(doc. n. 41 ). Parte_1 Parte_1
In data 4.10.2022 aveva comunicato di aver ricevuto la documentazione e CP_1 specificato che avrebbe proceduto con l'aggiornamento del progetto esecutivo per la parte in AC.
Anche detto documento prova un inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori;
ed infatti, aveva specificato: «per la cabina di CP_1 trasformazione è in preparazione la variante alla PAS oltre alla nuova richiesta di nulla osta paesaggistico;
per la cabina di consegna, si è in attesa di riscontro dal referente CP_3
(ultimo colloquio 29.09); seguirà progetto esecutivo delle opere di rete». (doc. n. 42
). CP_1
È evidente, in altre parole, che le modifiche progettuali richieste dalla committenza hanno determinato, a catena, la necessità di provvedere ad ulteriori incombenti e modifiche connesse.
Lo stesso giorno, l'Ing. aveva confermato a Testimone_3 Controparte_5
l'accettazione della sua proposta tecnica inerente alla progettazione architettonica ed elettrica della cabina di trasformazione e dei quadri in essa contenuti. Aveva dunque concluso: «produrremo la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere pagina 19 di 30 paesaggistico e ci muoveremo per l'approvvigionamento presso i nostri canali di fornitura, richiedendo l'esplicitazione dei costi che hai correttamente inserito nel computo specificandone la competenza a carico della proprietà». (doc. n. 42 ). Parte_1
Significativa nell'evidenziare l'eccentricità delle pretese di è Parte_1 la mail inviata dall'Ing. allo in data 31.10.2022: Testimone_3 Controparte_8
«Buongiorno , facendo seguito alla telefonata appena conclusasi ti segnalo che il CP_5 nostro fornitore abituale di cabine MT ci ha indicato la sua difficoltà nel poter gestire un manufatto di dimensioni tali da rispettare le prescrizioni del tuo progetto. Si tratta per loro di un fuori standard che comporta oltretutto problemi logistici di trasporto. La soluzione che ci propongono è di splittare la cabina in 2, separando in due manufatti la parte MT e Co quella Chiaramente tale aspetto preliminare è dirimente anche per poter sbloccare la variante da presentare poi in comune per l'istanza paesaggistica. Ti chiederei pertanto se tu abbia contatti con un cabinista di fiducia cui solitamente ti appoggi nel corso della tua attività, così da poter ottenere un preventivo scorporato come da accordi. Attendo un tuo riscontro e ti ringrazio per la collaborazione». (doc. n. 44 ). CP_1
Nella relazione integrativa di variante a cura dell'Ing. legale Persona_7 rappresentante di , in data 14.11.2022, si legge: «la presente variante non CP_1 sostanziale è conseguente a valutazioni scelte del proprietario in accordo con la ditta incaricata. (…) Le opere in variante previste che riguardano la modifica e la rilocalizzazione della cabina di trasformazione MT/BT all'interno dell'area di intervento».
La modifica delle dimensioni della cabina «si rende necessaria per consentire una disposizione più razionale della componentistica elettrica. Il manufatto cabina è stato spostato per necessità legate alla fruibilità degli spazi all'interno del lotto di proprietà».
(doc. n. 43 ). Parte_1
Come evidenziato dalla convenuta nell'atto di costituzione in giudizio, le richieste della erano a tal punto eccentriche che la stessa con mail del Parte_1
22.12.2022 prospettava allo studio tecnico e allo studio tecnico la Tes_1 CP_7 gestione autonoma delle lavorazioni (doc. n. 4 ). CP_1
pagina 20 di 30 Sono seguite numerose ulteriori interlocuzioni tecniche sino a quando, in data
6.2.2023 aveva confermato a l'incarico per l'esecuzione delle Parte_1 CP_1 lavorazioni (doc. n. 5 ). CP_1
In data 24.2.2023 aveva inviato il pacchetto progettuale di riferimento (doc. CP_1
n. 6 ) inoltrato altresì in data 23.3.2023 ad al fine di sollecitare la CP_1 Parte_1 definizione della questione (doc. n. 7 ). CP_1
In data 24.5.2023 le parti erano giunte alla definizione di un accordo, consacrato nella stipula di un addendum contrattuale (doc. n. 8 ). CP_1
Si legge nel documento che la modifica di fornitura e posa in opera della cabina di trasformazione come prevista nel progetto esecutivo di cui al contratto è stata richiesta dal cliente «al fine di utilizzare la medesima anche per l'alimentazione dei carichi dell'utenza passiva».
Le parti, dunque, consensualmente avevano stabilito che «in luogo della cabina di trasformazione di cui al progetto esecutivo approvato con il Contratto, , su richiesta CP_1 del Cliente, fornirà e poserà in opera una diversa cabina avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A che si acclude al presente atto, sottoscritto dalle parti per approvazione, per costituirne parte integrante».
I contraenti avevano inoltre stabilito «per puro spirito conciliativo ed in via transattiva di quantificare € 88.500,00 + iva il corrispettivo per la fornitura della nuova cabina scelta dal cliente».
In omaggio a tale ultimo inciso, parte convenuta intende far discendere da detto accordo la transazione di tutte le contestazioni e richieste di risarcimento danni, già avanzate da alla data della sottoscrizione dell'addendum. Parte_1
Invero, l'eccezione è infondata attesa l'evidenza del fatto che l'accordo transattivo attiene alla sola quantificazione del corrispettivo.
In punto di diritto preme piuttosto evidenziare che le modifiche apportate al progetto riguardano variazioni o aggiunte che, quand'anche migliorative, non sono dirette a colmare un difetto progettuale imputabile all'appaltatore e, in questo senso, è possibile affermare che la sottoscrizione dell'addendum contrattuale, con accollo dei relativi costi da parte di , ne rappresenta, per il committente stesso, il riconoscimento. Parte_1
pagina 21 di 30 Peraltro, l'attore, pur genericamente lamentando nei propri scritti difensivi l'inadeguatezza del progetto tecnico, circostanzia poi la sola necessità di modificare la cabina di trasformazione ed assume che le variazioni dimensionali sono dovute alla necessità di adeguare il progetto all'autoconsumo.
Invero, dalla corrispondenza agli atti, così come poco sopra cronologicamente ricostruita, non emerge alcun riferimento alla necessità di adeguare l'impianto all'autoconsumo, evidentemente per la ragione, chiarita dai testi nel corso dell'istruttoria, che la progettazione dell'impianto anche per l'autoconsumo non necessita di una cabina di dimensioni maggiori rispetto a quella standard.
All'udienza del 1.4.2025, il teste dipendente di , ha Testimone_2 CP_1 confermato che la cabina standard è utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete e che fu proprio il tecnico della Immobiliare Verbella Fabio Costantini a richiedere a , nella persona CP_1 dell'ing. , la sostituzione della cabina di trasformazione standard, di cui al Testimone_3 progetto approvato, con una di più ampie dimensioni al fine di mettere più interruttori nella cabina per i diversi servizi propri non attinenti al fotovoltaico (uno per le pompe antincendio, uno per le wallbox, uno per il capannone e così via).
Ha confermato, inoltre, che le modifiche richieste dalla alla Parte_1 cabina di trasformazione sono state determinate dalla necessità di allestire all'interno della medesima un quadro di interfaccia di gran lunga maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto nel primo progetto approvato, per allocare i componenti in numero, grandezza e posizione più congeniale all' per eseguire le proprie attività di Parte_1 manutenzione, ed ha confermato che l'allestimento della cabina di trasformazione come richiesto e voluto successivamente dall' ha comportato un aumento di Parte_1 volume della cabina inizialmente prevista ed approvata;
segnatamente, ha riferito:
«abbiamo realizzato una cabina di circa 9,20 metri di lunghezza + 2,5 m di larghezza, mentre quella del progetto iniziale era di m 6,7 x 2,5».
Dello stesso tenore la deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
«Io ho avuto interazione con già dalla fase di progettazione esecutiva (di cui io Tes_1 mi sono occupato) e mi chiedeva di implementare nei quadri elettrici anche tutte le pagina 22 di 30 “partenze” (interruttori che vanno ad alimentare tutti i cavi che servono per alimentare le utenze della Marina e non solo il fotovoltaico) per l'utenza della Marina, di conseguenza la cabina assunse dimensioni maggiori di quelle iniziali. Specifico che nel progetto iniziale approvato era stata autorizzata la cabina più piccola».
Ha precisato, inoltre, che la cabina standard è utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete, chiarendo che «l'unica differenza è un interruttore in più», ed ha confermato che le modifiche richieste dalla alla cabina di trasformazione sono state Parte_1 determinate dalla necessità di allestire all'interno della medesima un quadro di interfaccia, di gran lunga maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto nel primo progetto approvato, per allocare i componenti in numero, grandezza e posizione più congeniale all' per eseguire le proprie attività di manutenzione. Parte_1
Le medesime circostanze sono state confermate da e , Testimone_4 Tes_5 dipendenti di , all'udienza del 20.5.2025. Il primo, in particolare, ha specificato che CP_1
«per l'autoconsumo non ci vuole una cabina particolare, ma sono necessari due diversi contatori, uno di immissione solitamente collocato nella cabina e uno di produzione, CP_3 di normali dimensioni (che entrerebbe anche nella cabina standard), presente quest'ultimo nella cabina di ». Il secondo, pur ammettendo di non aver partecipato alla Pt_1 progettazione e di non essere a conoscenza, quindi, di tutte le circostanze, ha affermato che nella cabina realizzata sono presenti «anche derivazioni di utenze, cioè i quadri elettrici per le utenze passive, rispetto al normale fotovoltaico per auto consumo» e che per tale ragione
«la cabina montata è più grande di quella standard», la quale ultima è utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete.
Anche per quanto concerne il posizionamento della cabina di trasformazione, i testi e , a conoscenza della circostanza, hanno dichiarato che lo Testimone_2 Testimone_3 spostamento è stato determinato dalle dimensioni fuori misura della medesima. L'Ing.
, in particolare, ha precisato: «essendo più lunga e dovendo essere posizionata su un Per_4 prato in discesa, abbiamo concordato con la un posto più idoneo, spostandola di Pt_4 una decina di metri, sempre nella zona sul retro dei magazzini». pagina 23 di 30 Solo il tecnico della , escusso all'udienza del Parte_1 Controparte_5
1.4.2025, pur ammettendo che l'allestimento della cabina di trasformazione come richiesto e voluto successivamente dall' ha comportato un aumento di volume Parte_1 rispetto a quella inizialmente prevista ed approvata, ha negato che la cabina standard venga utilizzata indifferentemente sia per gli impianti che prevedono l'autoconsumo che per quelli con immissione totale in rete. Sul punto ha, infatti, affermato che per l'autoconsumo bisognava aggiungere componenti che non sarebbero entrati nella cabina standard, quali:
«l'interruttore più grande, il rifasatore e il relativo interruttore;
inoltre era necessario spazio per installare in futuro il “filtro attivo” per evitare la circolazione di energia reattiva capacitiva, come da direttiva ARERA 232/2022».
V'è, però, che il contrasto di tale sola dichiarazione con tutte le altre deposizioni che sono, sul punto in discussione, perfettamente sovrapponibili, ed il contrasto di detta dichiarazione con tutte le risultanze documentali sopra analizzate, rivela l'inattendibilità della deposizione.
Ogni dubbio in proposito è dipanato proprio dal documento contenente l'addendum contrattuale e prodotto in giudizio dalla convenuta, la quale dimostra, anche per tale via, che l'allungamento dei tempi di progettazione, e quindi di realizzazione dell'impianto, non sono a lei imputabili.
Invero, la contestazione in ordine all'iniziale difetto di progettazione dell'autoconsumo trae origine da un primo preventivo contrattuale, che si sostanzia in una offerta di fornitura di un impianto fotovoltaico chiavi in mano, inclusiva di progettazione dell'autoconsumo (doc. n. 2 . Detta offerta, sottoscritta in data Parte_1
6.8.2020 da per accettazione, e valida fino al 26.8.2020, conteneva Parte_5 un diritto di scelta in favore del cliente che «entro 60 gg dalla data di trasmissione della domanda di connessione (…) si impegna a comunicare a la volontà di procedere CP_1 con l'opzione di acquisto dell'impianto chiavi in mano, come da offerta sottoscritta.
Diversamente cede alla stessa diritto di superficie per anni 20 (venti), per il quale la
erogherà un contributo al DDS pari a 8.000 €/anno per venti anni e allo stesso CP_1 tempo, a richiesta di , volturare il preventivo di connessione ottenuto». CP_1
pagina 24 di 30 Il successivo contratto, stipulato fra e Parte_1 CP_1 prevede la fornitura di un impianto fotovoltaico in copertura con formula "chiavi in mano", connesso alla rete elettrica, ma non specifica espressamente che il suddetto impianto sarà progettato in modo tale da consentire, oltre alla connessione alla rete elettrica,
l'autoconsumo (doc. n. 1 ). Il documento, peraltro, è privo di data, sicché non è CP_1 condivisibile l'affermazione di parte attrice secondo la quale preventivo e contratto si integrano, manifestano un'unica volontà negoziale.
Ad ogni modo, sebbene le parti non abbiano espressamente dedotto l'autoconsumo in contratto, l'allegato “scopo di fornitura” (doc. n. 13 bis , Parte_1 incontestato ed espressamente richiamato dal contratto, elenca fra le diverse componenti “2 colonnine di ricarica veicoli elettrici”.
La convenuta, peraltro, non contesta nei propri scritti l'obbligo di predisporre le suddette colonnine, sicché l'accordo delle parti, sul punto, può ritenersi incontestato. Da ciò, però, non può farsi discendere, come invece indicato dall'attore nel proprio scritto conclusionale, «che l'autoconsumo che si era obbligata a realizzare doveva fornire CP_1 energia elettrica proprio per alimentare le attività della ». Pt_4
Inoltre, la ragione che si rivela assorbente nell'escludere la responsabilità da ritardo dell'appaltatore in relazione alla progettazione dell'autoconsumo, nei limiti in cui può dirsi che esso era previsto in contratto, risiede nel rilievo che detta iniziale carenza non ha cagionato danno al committente. Infatti, le modifiche sostanziali richieste da Parte_1
per le diverse ragioni già accertate, hanno determinato un allungamento dei tempi
[...] di riprogettazione ed esecuzione delle opere tale da assorbire abbondantemente i tempi necessari a adeguare l'impianto alla richiesta di autoconsumo.
Quand'anche si trattasse di inadempimento imputabile, in altre parole, si tratterebbe di inadempimento non dannoso, poiché la ritardata predisposizione dell'autoconsumo non ha cagionato il ritardo nel completamento e nel funzionamento dell'impianto.
Emerge infatti documentalmente che, anche in seguito alla stipula dell'addendum, erano continuate ulteriori interlocuzioni in merito ai lavori sulla cabina e sulle opere di rete
(mail del 29.5.2023, doc. n. 45 , docc. 50 e 51 ). Parte_1 CP_1
pagina 25 di 30 Questo è il motivo per cui solo all'inizio di settembre 2023 l'appaltatore ha avuto la possibilità di riprendere i lavori.
ha dunque fornito la prova che il ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto CP_1 di appalto non è a lei imputabile;
peraltro, il consistente scambio di corrispondenza prodotto evidenzia il contegno collaborativo dell'appaltatore, sempre disponibile ad accogliere i nuovi desiderata del committente e, dunque, sintomo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il secondo ritardo nello svolgimento del mandato
Deduce l'attore nel proprio atto introduttivo che la modificazione della cabina richiedeva una variante all'autorizzazione paesaggistica. Lamenta che errò nella CP_1 presentazione della relativa domanda e che dovette ripresentarla, accumulando un ritardo di
42 giorni, e conclude che «il ritardo di 42 giorni non è solo inadempimento del mandato.
Esso ha ritardato appunto di 42 giorni, 1 mese e 12 giorni, l'inizio dei lavori della cabina,
e, quindi, ha inciso sul tempo di esecuzione dei lavori».
Anche questa doglianza è priva di fondamento ed appare, anzi, pretestuosa, alla luce di quanto sopra accertato.
In primo luogo, vale premettere che a fronte del complessivo notevole allungamento dei tempi di progettazione e realizzazione dell'impianto imputabile proprio al committente, un ritardo di poco più di un mese si atteggia come inesattezza di scarsa importanza, non in grado di influire sull'interesse creditorio a ricevere la prestazione.
Inoltre, diversamente da quanto lamentato da il ritardo Parte_1 suddetto è del tutto ininfluente rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori e, pertanto, non ha cagionato al committente danno alcuno.
La variante all'autorizzazione paesaggistica, infatti, fu correttamente chiesta da in data 28.12.2022 ed ottenuta il 16.3.2023, data in cui le parti erano ancora lontane CP_1 dalla stipula dell'addendum contrattuale e, come ampiamente provato documentalmente, erano impegnate in continue interlocuzioni e modifiche progettuali, secondo le richieste della committenza.
pagina 26 di 30 Al momento dell'inizio dei lavori sulla cabina, era già da tempo in possesso CP_1 della nuova autorizzazione paesaggistica, sicché la domanda risarcitoria è stata, anche sotto tale profilo, avanzata infondatamente.
Il ritardo nella connessione dell'impianto alla rete elettrica.
L'attore osserva correttamente nel proprio atto introduttivo che, al fine di ottenere la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, chiedeva la Controparte_2 costituzione di un diritto di servitù non solo di accesso ma anche di posa dei cavi e delle attrezzature.
Lamenta poi che l'appaltatore non ha eseguito diligentemente il mandato ricevuto neppure in ordine a tale onere, nonostante il contratto ripassato tra le parti, al punto 3
(“scopo di fornitura”) ponesse a carico di il dossier autorizzativo, inclusivo di CP_1 connessione alla rete. Segnatamente, sostiene che l'appaltatore non abbia tempestivamente fornito alla ogni documentazione utile per consentire al notaio di Parte_1 rogitare l'atto di servitù.
Il convenuto ha contestato l'addebito di negligenza a suo carico osservando che, per poter procedere alla connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale, era onere di sottoscrivere con un atto notarile di servitù per il Parte_1 Controparte_2 passaggio dei cavidotti e degli elettrodotti da posizionare sul terreno di sua proprietà.
Rimarca dunque che, mentre il 29.1.2024 aveva riconsegnato le aree, essendo CP_1 rimasta da ultimare solo la connessione alla rete elettrica dell'impianto, il 21.2.2024 E- distribuzione aveva comunicato di non poter procedere all'incombente, in quanto non risultava stipulata in proprio favore la servitù in questione.
Anche su questo profilo, mediante la documentazione prodotta, il convenuto ha dimostrato il proprio contegno collaborativo, propositivo e puntuale, restando a carico di l'imputabilità per la ritardata connessione dell'impianto alla rete Parte_1 elettrica.
In data 9.2.2024 lo , per aveva chiesto a CP_10 Parte_1
l'inoltro degli elementi identificativi dell'impianto, ai fini della cessione della CP_1 servitù ad . Controparte_2
pagina 27 di 30 Il giorno stesso, aveva inoltrato il pacchetto documentale di progettazione CP_1 con tutti i dati identificativi dell'impianto, rendendosi disponibile per il caso in cui fossero state necessarie ulteriori informazioni. La stessa, il 14.2.2024, aveva nuovamente scritto allo , chiedendo un aggiornamento in merito alle tempistiche di stipula del CP_10 contratto di servitù (doc. n. 16 ). Non ricevendo alcun riscontro, nelle date del CP_1
21.2.2024 e del 26.2.2024 aveva sollecitato nuovamente un aggiornamento. Infatti, in data
20.02.2024 comunicava a che i tecnici recatisi sul posto non Controparte_2 CP_1 avevano potuto procedere al lavoro di allacciamento alla rete di connessione a causa del mancato perfezionamento con atto notarile delle servitù di cabina/elettrodotto (doc. n. 15
). Pertanto, il 26.2.2024, aveva scritto a : «Abbiamo CP_1 CP_1 Parte_1 ricevuto comunicazione da che le servitù, per cui stiamo chiedendovi aggiornamenti CP_3 dal 9/02, sono propedeutiche per l'intervento in campo dei tecnici di al fine di CP_3 allacciare l'impianto. Rinnovo pertanto la richiesta di ricezione delle servitù al fine di poterle caricare a portale e concordare con le ultime attività congiunte» (doc. n. 16 CP_3
). CP_1
In data 29.3.2024 la difesa di diffidò a fornire i Parte_1 CP_1 documenti richiesti e la relazione sottoscritta dalla direzione dei lavori affermando che la documentazione già trasmessa da era troppo corposa e che, per tale ragione, «i CP_1 tecnici incaricati di , studio e studio non sono Parte_1 CP_7 Tes_1 riusciti a individuare quali sono i titoli abilitativi rilevanti da consegnare al notaio che deve stipulare con il contratto di servitù». (doc. n. 19 Controparte_2 Parte_1
).
[...]
In disparte la pretestuosità di questo addebito, occorre sottolineare che in data
10.4.2024, una volta ricevuta la dichiarazione della direzione lavori, la trasmise ai CP_1 tecnici di Ma il dato che più evidenzia l'assenza di colpa Parte_1 dell'appaltatore per il ritardo nel collegamento dell'impianto alla rete è che, dalla data del
10.4.2024, solo il 21.6.2024 la difesa dell'attore inoltrò a il contratto di servitù tra CP_1
ed , corredato delle formalità di avvenuta trascrizione Parte_1 Controparte_2
(doc. n. 17 ), il che consentì, solo in data 23.9.2024, l'allaccio dell'impianto alla CP_1 rete elettrica (doc. n. 18 ). CP_1
pagina 28 di 30 Ulteriore problematica che ha determinato l'allungamento dei tempi di completamento delle opere e, soprattutto, lo slittamento delle tempistiche di connessione dell'impianto alla rete elettrica ha riguardato la contaminazione del sito su cui dovevano essere effettuati gli scavi per il posizionamento del manufatto.
In data 13.7.2022 chiedeva «alla Committenza, di valutare la necessità o CP_1 meno degli interventi di bonifica del terreno e qualora si rendessero comunque necessari, di fornire un'indicazione, seppur di massima, delle tempistiche di esecuzione degli stessi» ma, il giorno seguente, i tecnici di replicavano: «abbiamo provveduto Parte_1 ad interessare il geologo dott. che da anni segue la proprietà , lo Persona_8 Pt_1 stesso ritiene che non sia necessaria la bonifica in quanto l'entità minima degli scavi, necessari per l'alloggiamento delle cabine di trasformazione consentono di riutilizzare il materiale di risulta sul posto di produzione, evitando di fare il “piano scavi”» (doc. n. 10
). CP_1
V'è però che, con comunicazione del 14.2.2023, gli Enti competenti hanno ritenuto che il terreno fosse da bonificare (doc. n. 11 ) e ciò ha determinato la necessità di CP_1 compiere ulteriori attività. L'esito delle analisi del materiale di scavo (cumuli denominati A
e B) è pervenuto in data 12.12.2023 (doc. n. 12 ). Così, al momento della CP_1 riconsegna delle aree, di cui al più volte menzionato verbale, ha Parte_1 assunto l'obbligo di smaltire il terreno contaminato (di cui al cumulo A) come rifiuto speciale e l'onere di fornire all'appaltatore i FIR relativi allo smaltimento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente (doc. n. 13 ). Tale ultimo documento CP_1 era necessario per la dichiarazione di fine lavori da parte della Direzione e per il conseguente allaccio dell'impianto alla rete elettrica.
Ebbene, il conferimento in discarica da parte dell' è avvenuto Parte_1 solo in data 27 giugno 2024, come attestato dai documenti allegati alla mail di Parte_1
del 04.07.2024 (doc. 14 ).
[...] CP_1
Pertanto, anche sotto tale ultimo profilo, il ritardo nella connessione del ritardo alla rete elettrica nazionale non è imputabile all'appaltatore convenuto.
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale proposta non appare fondata e va, pertanto, rigettata. pagina 29 di 30 Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
(d.m. 147/2022, scaglione da euro 260.001 a euro 520, parametri).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta e la riconvenzionale;
• conferma, per le ragioni di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n.
585/2024;
• condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite, liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 18.11.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina De
Marchi.
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