Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1987, n. 180
CASS
Sentenza 14 gennaio 1987

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Una volta che il contribuente abbia optato per la domanda di condono, il sopravvenire del provvedimento che riconosce il diritto all'esenzione, non spiega alcun effetto sulla domanda presentata, attesa l'irrilevanza dei motivi che hanno determinato la volonta' del contribuente.

La presentazione da parte del contribuente di domanda di condono, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), configura una scelta irrevocabile, da cui consegue la liquidazione del tributo, per i periodi d'imposta ai quali si riferisce la definizione agevolata, secondo i criteri posti dalla suddetta disciplina, sulla base del solo presupposto della non definitività del relativo accertamento, senza che si possa tenere conto di esenzioni o benefici già spettanti al contribuente medesimo (nella specie, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635 in favore delle nuove iniziative industriali nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale), quale che sia il momento del loro riconoscimento ad opera dell'amministrazione (anteriore o posteriore all'istanza di condono). ( Conf 5083/85, mass n 442401; ( Conf 1865/84, mass n 433943).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1987, n. 180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 180
    Data del deposito : 14 gennaio 1987

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