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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1216/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/06/2022 al n. 1216/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. SUSINI LEONARDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_4 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. NITTO MASSIMO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE- avverso la sentenza n. 400/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 31/03/2022; trattenuta in decisione all'udienza del sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia L'ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge: IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nell'ammissione di tutte le prove ritualmente richieste con la memoria 183 comma 6 c.p.c n° 2, non ammesse dal Giudice, ivi compreso la CTU contabile, anch'essa richiesta con la predetta memoria;
NEL
MERITO: riformare la sentenza del Tribunale Civile di Pisa, Giudice Dott.ssa De
Durante, n. 400 del 31.03.2022 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e per l'effetto, - accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro stradale occorso in Controparte_5 data 16.06.2013 di cui in narrativa;
- accertata la conclusione nonché l'operatività al momento del sinistro di cui sopra della Polizza assicurativa 569.013.0000062598 con parti (P.Iva e C.F ) e Parte_1 P.IVA_2 Controparte_1
- vista la clausola di cui all'art 2 della predetta Polizza allegata al presente
[...] atto e visto l'art 144 Codice delle Assicurazioni, - voglia Ill.ma Corte accertare e dichiarare il diritto di rivalsa della per tutte le somme da Controparte_1 essa compagnia corrisposte a titolo di risarcimento in favore dei danneggiati dal sinistro de quo, somme ammontanti nel complesso ad € 427.403,00 e conseguentemente voglia condannare la società ( P.Iva e CF: Controparte_2
) ed i soci illimitatamente responsabili della P.IVA_2 Parte_1
(P.Iva e CF: ) – , nato a [...] il
[...] P.IVA_2 CP_3
5.10.1964 (CF ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_4
19.04.1960 (C.F a corrispondere in favore di C.F._2 [...]
la somma di € 427.403,00 oltre rivalutazione ed interessi di mora CP_1 dalla messa in mora al saldo effettivo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustiziai. Con vittoria di competenze e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso quelle di CTU, e con condanna degli appellati alla restituzione delle somme corrisposte per compulsum da , a titolo di spese di CP_1 lite, in esecuzione della sentenza di primo grado e pari queste ultime a complessivi
€ 10.375,30”;
Per le parti appellate: “si riportano alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello (da intendersi integralmente richiamate)
e, pertanto, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza, Voglia compiacersi di rigettare tutte le domande articolate, anche in via istruttoria, nell'atto di appello ex adverso formulato, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 davanti alla Corte di Appello di Firenze già Controparte_2 Parte_1
, , proponendo appello avverso la sentenza
[...] Controparte_4 CP_3
n. 400/2022, con la quale il Tribunale di Pisa aveva respinto la domanda avanzata dalla
Compagnia nei confronti della parte assicurata, volta ad ottenere il rimborso, a titolo di rivalsa, della somma pari complessivamente ad euro 427.403,00 già corrisposta a titolo di risarcimento in favore dei danneggiati del sinistro stradale verificatosi in data
16.06.2013 per esclusiva colpa del veicolo di proprietà della parte assicurata
[...]
poi divenuta Parte_1 Controparte_2
In particolare, il primo giudice, aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e , quali soci illimitatamente responsabili della Controparte_4 CP_3 società proprietaria del mezzo che al momento del sinistro era la Parte_1 Part Co
sul presupposto che la trasformazione sociale da a era avvenuta
[...] successivamente all'esercizio del diritto di rivalsa, senza che quale parte Controparte_6 creditrice, avesse avuto notizia della trasformazione sociale né avesse dunque prestato, neppure implicitamente, il relativo consenso alla liberazione dalla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili. Nel merito il Tribunale aveva affermato la validità della clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato inter partes, sulla cui base era stata esercitata la rivalsa e secondo la quale
“l'assicurazione non è operante… in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 C.d.S. e successive modifiche… nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del C.d.S. e successive modifiche…”, ritenendo altresì provato che il conducente del veicolo assicurato fosse, al momento del sinistro di cui è controversia, in stato di alterazione da stupefacenti. Il primo giudice non aveva tuttavia ritenuto operante la rivalsa da parte dell'assicurazione, rilevando che vi era stata rinuncia a farla valere, come da clausole 9 e 10, contenute nell'allegato denominato 'Garanzie Complementari
RCA' in relazione alle quali rilevava la nullità del punto 10 nella parte in cui limitava la detta rinuncia alla rivalsa ai soli veicoli adibiti a trasporto di cose: non essendo tale l'auto assicurata, deputata al solo trasporto di persone, la detta limitazione veniva ritenuta invalida e la clausola interpretata nel senso della operatività della rinuncia alla rivalsa con riferimento allo specifico mezzo assicurato. era stata quindi Controparte_7 condannata a rifondere ai convenuti le spese di lite e di CTU. Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1418, 1419, 1409 c.c. nella parte in cui era stata esclusa, per contraddittorietà, la limitazione della rinuncia alla rivalsa ai soli casi di veicoli intestati alla società e destinati al trasporto di cose, considerato che la garanzia complementare
RCA comprendeva una serie di casi in cui l'assicurazione rinunciava a far valere la rivalsa, di cui solo alcuni non ricorrenti nel caso concreto;
2) violazione dell'art. 1362 c.c. nella parte in cui era stata ritenuta la nullità della esclusione della rinuncia alla rivalsa di cui alla clausola 10 dell'allegato alle condizioni generali denominato 'Garanzie Complementari RCA', che la limitava ad un caso (ovvero la guida di veicoli intestati alla società per il trasporto di cose) non ricorrente nella fattispecie;
3) in subordine rispetto all'accoglimento dei primi due motivi di gravame, violazione dell'art. 2291 c.c. nella parte in cui non era stata differenziata la posizione soggettiva dei tre convenuti in rivalsa;
in particolare errore nel non aver ritenuto l'art 10 delle condizioni generali di assicurazione operante solo nei confronti del proprietario del veicolo;
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano con unico atto Controparte_2
e , che contestavano le censure mosse dalla parte CP_3 Controparte_4 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del , sulle conclusioni delle parti, precisate con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.11.2024 come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è oggetto di motivi di gravame e deve pertanto essere ritenuta coperta da giudicato la circostanza che verso l'1,25 del 16.06.2013 si era verificato un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il veicolo Land Rover Freeland di proprietà della società allora denominata assicurato con e condotto da Parte_1 Controparte_7 CP_5
. Del pari coperto da giudicato deve essere ritenuto il fatto che il detto sinistro si
[...] era verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura assicurata con , CP_1 il quale si trovava alla guida del Land Rover in stato di alterazione dovuto all'assunzione sia di sostanze stupefacenti, sia di sostanze alcoliche. Tale ultima circostanza, affermata nella sentenza impugnata, non è infatti stata impugnata incidentalmente dalle parti appellate, le quali, costituendosi in secondo grado, si sono limitate a lamentare che lo stato di alterazione del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro non sarebbe stato effettivamente provato, senza tuttavia proporre in tal senso alcun gravame. Nella pronuncia di primo grado è in tal senso chiaramente e diffusamente riportato il passaggio in cui viene motivata la prova dello stato di alterazione in cui si trovava il conducente del veicolo assicurato con al momento dell'incidente, desunta in via CP_1 presuntiva sulla base di gravi, concordanti ed univoci elementi indiziari, costituiti delle dichiarazioni del poliziotto intervenuto sul luogo del sinistro, dalle dichiarazioni confessorie ad esso rese dal conducente nell'immediatezza dei fatti, dal rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi al teste di verifica e dall'intervenuta definizione mediante c.d. patteggiamento del relativo processo penale intentato nei confronti del conducente
. Il Tribunale ha in tal senso fatto specifico riferimento alla dichiarazione Controparte_5 resa dal testimone agente di polizia intervenuto sul luogo del sinistro riportata Tes_1 per ampi stralci: '… il aveva gli occhi rossi e lucidi. Continuava a ripetermi che Pt_1 credeva che la strada fosse una tangenziale con doppia corsia di marcia per ogni corsia di marcia. In realtà la tangenziale in questione ha una sola carreggiata per ogni corsia di marcia. Il punto di impatto è stato rilevato nella corsia di marcia dell'altro autoveicolo.
Il è apparso lento nelle risposte ma non so dire se ciò era dovuto all'incidente” Pt_1
(cfr. verbale di udienza 17 aprile 2019). Con riferimento al contenuto di detta testimonianza veniva in particolare valorizzata la dichiarazione che il poliziotto riferiva essergli stata fatta dal conducente del veicolo assicurato con : '… Ho allora CP_1 provato a parlare con il chiedendogli di sottoporsi agli esami ma questo ha Pt_1 continuato a dire di no fin quando, nel tragitto dall'Ospedale alla caserma (ho infatti prelevato il dall'ospedale e in macchina, insieme al mio collega , l'ho Pt_1 Tes_2 portato in caserma), mi ha riferito che non voleva sottoporsi agli esami perché quella sera stessa aveva fatto uso di stupefacenti e bevuto..)'. A tali elementi di prova il
Tribunale ha aggiunto anche l'esito del procedimento penale intentato nei confronti del conducente del veicolo e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Vercelli di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 81 cp, 186 comma 7 CDS e 187 comma 8 in relazione al 186 comma 7 CDS, pari a mesi 10 di arresto ed € 2.400,00 di ammenda, con contestuale conversione della pena detentiva in euro 77.400,00 di ammenda, sospensione della patente di guida per la durata di mesi 18 e il beneficio della sospensione condizionale. In tal senso si osserva come integri principio consolidato in tema di impugnazioni quello secondo il quale, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. - , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017;
Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24658 del 19/10/2017; Sez.
3 - Ordinanza n. 9505 del
09/04/2024; ordinanza n° 25876 del 27.09.2024).
Nel caso in esame l'eccepita carenza di prova della guida in stato di alterazione da parte del conducente del veicolo assicurato con , integra senz'altro circostanza che CP_1 non può essere rilevata di ufficio e, in assenza di gravame con riferimento alla sua affermata esistenza, deve essere ritenuta anch'essa coperta da giudicato.
E' in questa sede irretrattabile, in quanto non investita da motivi di appello, anche la circostanza che abbia corrisposto ai danneggiati l'intero risarcimento dei Controparte_7 danni, per la somma complessiva di euro 427.403,00, importo ritenuto dal primo giudice congruo ed effettivamente corrispondente alle lesioni subite dai danneggiati, anche sulla base della espletata CTU.
Non è infine controversa la validità ed efficacia della clausola di cui all'art 2 delle
Condizioni Generali del contratto di assicurazione, in base alla quale era prevista l'esclusione della operatività della copertura di assicurazione, per quanto in questa sede di interesse, nei casi 'di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 CdS e successive modifiche' nonché 'nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 Codice della Strada e successive modifiche'. Con la suddetta norma era quindi disposto che in tali casi CP_1 eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali'. La valida previsione di tale clausola e la sua efficacia è stata dichiarata dal Tribunale e, in mancanza di specifico gravame, su di essa si è formato il giudicato.
Dunque , ha risarcito il danno ai terzi rimasti danneggiati dal sinistro causati dal CP_1 conducente del veicolo assicurato, nei cui confronti non poteva opporre la limitazione della copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 CDA (norma che recita:
'per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione'); ha quindi esercitato la rivalsa nei confronti della parte assicurata sul presupposto che al momento del sinistro il conducente del veicolo si trovava in stato di alterazione da stupefacenti, condizione ricorrendo la quale era stata contrattualmente prevista l'esclusione della copertura assicurativa.
La controversia si incentra dunque esclusivamente sulla intervenuta rinuncia da parte della Compagnia ad avvalersi della rivalsa nel caso in esame, sulla base delle clausole di cui ai punti 9 e 10 di cui all'allegato intitolato 'Garanzie Complementari RCA'.
2.Le reiterate istanze istruttorie – Parte appellante ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in tale sede non espletati, ovvero l'esame di ulteriori testimoni e CTU.
La richiesta è inammissibile.
Benvero, come costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.
8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n. 1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230;
27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado. Per la regola della specificità dei motivi d'appello, poi, deve evidenziare in che modo la prova ove ammessa consentirebbe di sovvertire la decisione impugnata.
Nel caso di specie nessuno dei motivi di appello appare minimamente collegato alle istanze istruttorie solo genericamente reiterate, con conseguente rigetto della richiesta.
3.Il primo ed il secondo motivo di appello: la rinuncia alla rivalsa e la sua limitazione – I primi due motivi di appello meritano trattazione congiunta in quanto entrambi incentrati sulla corretta interpretazione e sulla validità della clausola avente ad oggetto la rinuncia al diritto di rivalsa esercitabile dalla Compagnia nei confronti della parte assicurata. In particolare, con il primo motivo di appello si è ritenuta la non corretta statuizione relativamente alla clausola di cui all'articolo 10 delle 'Garanzie
Complementari RCA', che è stata ritenuta dal Tribunale contraddittoria rispetto al contenuto del contratto di assicurazione e, dunque, dichiarata nulla nella parte in cui limitava ai soli veicoli destinati al trasporto di cose, la rinuncia alla rivalsa esercitabile nei casi in cui il conducente fosse stato trovato in stato di alterazione da stupefacenti.
A tale proposito il primo giudice ha così disposto: 'detta clausola, tuttavia, ha un contenuto del tutto contraddittorio rispetto alla circostanza, parimenti pacifica e documentale, che il veicolo assicurato, condotto dal danneggiante nel sinistro per cui è causa, fosse un veicolo ad uso personale, adibito a trasporto di persone, classificato come autovettura e non come autocarro: è, quindi, evidente che la limitazione della rinuncia alla rivalsa – per la quale è stato corrisposto un premio aggiuntivo – eliminerebbe la causa in concreto del patto negoziale…' Il Tribunale ne ha fatto quindi conseguire che 'facendo applicazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, soprattutto, dagli artt. 1367, 1369 e 1370 c.c. (in relazione all'applicabilità di detti criteri al contratto di assicurazione, e soprattutto del criterio contenuto nell'art.
1370 c.c., si confronti da ultimo Cass. 10825/2020), deve ritenersi che detta esclusione di operatività per l'espressa rinuncia alla rivalsa sia nulla, o comunque che confligga con un'interpretazione della volontà negoziale, secondo il criterio della buona fede e della effettività utilità della clausola…' Con il secondo motivo di appello si è censurata l'interpretazione data dal primo giudice alla clausola 10, avente un chiaro tenore letterale e dunque non bisognosa di alcuna 'acrobazia ermeneutica' al fine di definirne l'ambito di operatività.
I due motivi sono fondati nei termini di seguito specificati.
Nell'allegato intitolato 'Garanzie Complementari RCA' risulta stabilito al punto 9 che
'Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza'.
Alla successiva clausola di cui all'articolo 10, indicata come 'valida solo per veicoli trasporto cose intestati a società', risulta quindi previsto che ''Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo o del locatario nel caso di leasing qualora al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo o i locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo'.
I due suddetti articoli fanno parte di una appendice all'originario contratto di assicurazione denominata 'Garanzie Complementari RCA', contenente 11 casi di rinuncia da parte dell'assicurazione ad avvalersi della rivalsa, per la stipula della quale la società assicurata è pacifico abbia corrisposto un premio aggiuntivo di euro 24,60.
In particolare, per quanto in questa sede di interesse, mentre per il caso in cui la copertura assicurativa venga meno per essere il conducente alla guida in stato di ebbrezza alcolica, ha rinunciato in ogni caso ad avvalersi della rivalsa, per il CP_1 caso di non operatività dell'assicurazione in relazione alla guida di conducente in stato di intossicazione da stupefacenti, la rinuncia alla rivalsa è stata limitata al solo caso di veicolo che trasporti cose e a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente cui l'auto sia stata eventualmente affidata.
Nel caso di specie, come detto, il Tribunale ha ritenuto provato – senza che la relativa statuizione sia stata impugnata incidentalmente – che il conducente del veicolo assicurato fosse al momento del sinistro da lui cagionato, sia in stato di ebbrezza alcolica, sia in stato di alterazione da stupefacenti. Se nessun problema sussiste circa la intervenuta rinuncia a far valere la rivalsa con riferimento alla guida in stato di ebbrezza da alcolici, in relazione allo stato di alterazione da stupefacenti il primo giudice ha ritenuto che, essendo il veicolo assicurato adibito al trasporto di persone, l'avere pattuito una clausola in cui la rinuncia alla rivalsa riguardava un tipo di veicolo diverso rispetto a quello oggetto del contratto, fosse circostanza 'contraddittoria' e tale da eliminare 'la causa in concreto del patto negoziale'. In tal senso il Tribunale, invocando una interpretazione della clausola conforme, oltre che all'art. 1362 c.c., anche ai principi di cui agli artt. 1367cc, 1369 cc, 1370 cc, riteneva la nullità della 'esclusione di operatività per l'espressa rinuncia alla rivalsa'. La domanda di rivalsa era quindi respinta ritenendo che la clausola di cui al punto 10 andasse interpretata nel senso della sua applicazione al veicolo assicurato, considerando nulla la parte in cui si limitava ai soli veicoli adibiti al trasporto di cose la rinuncia alla rivalsa per lo stato di alterazione da stupefacenti del conducente.
I due motivi devono essere ritenuti fondati per come di seguito specificato.
Partendo dagli aspetti introdotti con il secondo motivo di gravame, va premesso che per determinare la volontà delle parti di cui all'art 1362 c.c., il principale strumento ermeneutico - id est, intrinsecamente giuridico - è costituito proprio "dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate", le quali d'altronde - ciò dimostrando l'unitarietà ontologica dell'ermeneutica giuridica - devono essere scrutinate "alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ((art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479 ...)".
Il che tuttavia comporta che, "pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della ... effettiva volontà delle parti, a tal fine il giudice deve invero necessariamente riguardare il medesimo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c.
e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta quali primari criteri d'interpretazione soggettiva ..'. (cfr. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass.,
23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass.,
19/5/2011, n. 10998).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale, ritenendo la clausola 10 priva di effettiva utilità nel contesto del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, ha dichiarato la nullità non della detta clausola (che prevedeva la rinuncia alla rivalsa per i casi di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti), ma ha dichiarato la nullità della limitazione di detta rinuncia ai soli veicoli per il trasporto di cose. A tale proposito, invocando l'interpretazione secondo buona fede e secondo l'utilità della clausola, il primo giudice gli ha dunque attribuito una applicazione oggettiva in ambito del tutto differente rispetto a quello risultante dalla chiara interpretazione letterale, ricorrendo alla dichiarazione di nullità parziale: la clausola 10 prevedeva infatti la rinuncia alla rivalsa, in deroga all'art 2 del contratto, nei casi di guida sotto l'influenza di stupefacenti di mezzi deputati al trasporto di cose.
Il primo errore va individuato nell'utilizzo dei criteri interpretativi della clausola.
Il punto 10 delle 'Garanzie Complementari RCA' conteneva infatti già nel suo incipit l'indicazione del suo ambito di applicazione, ai soli veicoli adibiti al trasporto di cose, tale non essendo, pacificamente, quello assicurato. L'interpretazione 'contro l'autore della clausola' di cui all'art 1370 c.c. implica infatti che il testo sia tale da generare un 'dubbio' interpretativo, da risolversi in danno di chi poca chiarezza ha determinato, ovvero la parte predisponente il contratto. Ma nel caso di specie, all'evidenza la limitazione della rinuncia alla rivalsa ai soli casi di conducente sotto l'effetto di stupefacenti di veicolo adibito al trasporto di cose è assolutamente chiara. Allo stesso modo fuori luogo appare il richiamo all'art.1369 c.c. che prevede il caso di espressioni che possono avere 'più sensi', da interpretarsi nel modo più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. La questione è che nella fattispecie la clausola 10 si presta ad una univoca interpretazione che è quella di limitare la rinuncia alla rivalsa ai veicoli per il trasporto di cose e dunque di non farla operare nel caso del veicolo assicurato, adibito al trasporto di persone. Neppure si ritiene appropriato il richiamo all'art. 1367 c.c. che prevede che 'nel dubbio' il contratto o le singole clausole 'devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto': nel caso di specie manca sia il 'dubbio' interpretativo, che la mancanza di effetto, atteso che la clausola di cui si parla, incide non sul rischio oggetto dell'assicurazione, ma sulla rinuncia alla rivalsa, determinando nel caso concreto l'applicazione dell'art. 2 delle condizioni del contratto di assicurazione, ovvero l'esercizio della rivalsa in ipotesi validamente pattuita tra le parti.
Né l'incertezza interpretativa di detta clausola può essere ricavata dalla circostanza, evidenziata dagli appellati in sede di conclusionali, che nel successivo – diverso – contratto di assicurazione RCA concluso tra le stesse parti sia stato eliminato alcun riferimento alla destinazione dei veicoli in relazione ai quali l'assicurazione rinuncia alla rivalsa: è infatti pacifico che l'interpretazione deve concernere il singolo contratto e le clausole in esso contenute, mancando peraltro ogni informazione sulle eventuali diverse condizioni del successivo contratto stipulato tra le parti.
Infine anche il criterio dell'interpretazione secondo buona fede in relazione allo scopo pratico del contratto è stato utilizzato in termini non rispondenti ai criteri normativi.
L'interpretazione secondo buona fede, di cui all'art. 1366 c.c. è infatti espressione del principio secondo il quale, con un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, devono essere evitate interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipula negoziale (cfr. da ultimo Cass. n° 8940/2024). Ma nel caso in esame il suddetto criterio è stato utilizzato non già per superare una interpretazione capziosa della clausola, bensì per sostituire al chiaro senso letterale della stessa, un significato ritenuto più confacente alla causa concreta del contratto di assicurazione. Una simile operazione finisce però per confondere il piano dell'interpretazione della clausola con quello della sua nullità per contrasto con la causa concreta del contratto. Tale ultimo aspetto si riconnette a quello che può essere considerato l'ulteriore errore commesso dal primo giudice nel ritenere la nullità parziale della clausola, con riferimento al suo ambito applicativo, estendendone quindi l'applicazione al caso concreto, pur essendo questo chiaramente al di fuori della previsione dell'articolato.
Venendo quindi ad esaminare il primo motivo di appello, l'art. 1419 c.c. prevede la possibilità di dichiarazione di nullità parziale del contratto ovvero di nullità di singole clausole, con eventuale sostituzione con quanto previsto da norme imperative, non già anche con una disposizione parzialmente diversa e ritenuta più aderente all'oggetto del contratto, come invece fatto dal Tribunale.
Inoltre, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. n°
14595/2020 cit nella sentenza di primo grado) il Tribunale avrebbe semmai dovuto esaminare la clausola di cui al punto 10 congiuntamente a tutti gli altri 10 punti contenuti nel medesimo allegato e unitamente all'intero testo del contratto di assicurazione onde verificare se il fatto che l'ipotesi di rinuncia alla rivalsa per il caso di guida in stato di alterazione da stupefacenti, limitatamente a mezzi deputati al trasporto di cose, dunque non applicabile al veicolo assicurato fosse tale da determinare uno squilibrio effettivo tra le prestazioni contrattuali intese nel loro complesso, traendone
(ovviamente nei limiti delle domande formulate dalle parti) le conseguenze in termini di nullità di intera clausola ovvero di contratto.
Quello che invece non era possibile fare nella fattispecie era sostituire al contenuto della clausola avente ad oggetto l'ipotesi di rinuncia alla rivalsa in esame, una pattuizione avente diverso contenuto e ambito di applicazione, pur in assenza di un testo suscettibile di creare incertezze interpretative di sorta e senza che la sostituzione fosse conseguente alla mancata applicazione di norme imperative.
La verifica complessiva di tutte la clausole contenenti svariate ipotesi di rinuncia alla rivalsa non avrebbe comunque portato ad alcuna valutazione di squilibrio contrattuale tenuto conto del minimo importo corrisposto dal cliente per l'aggiunta dell'appendice che prevedeva 11 casi di rinuncia alla rivalsa e del fatto che – contrariamente alla fattispecie citata esaminata dalla Cassazione – non si trattava di clausole limitative della responsabilità assicurativa, ma anzi di clausole che introducevano un sostanziale
'annullamento' degli effetti negativi per l'assicurato in alcune previste ipotesi di scopertura assicurativa, eliminando la possibilità della compagnia di esercitare la rivalsa. Il fatto che in una delle ipotesi elencate nell'appendice assicurativa tale eliminazione della rivalsa assicurativa non sia in concreto operante, considerato anche il grave caso limite considerato (ovvero la guida sotto l'influenza di stupefacenti) non è suscettibile di determinare alcuna sproporzione o squilibrio contrattuale, continuando ad operare l'originaria previsione della rivalsa nelle ipotesi già contrattualmente pattuite.
Né infine alcun fondamento risulta avere il rilievo formulato dagli appellati in sede di conclusionali, secondo il quale il riferimento ai soli mezzi per il trasporto di cose nella previsione della rinuncia alla rivalsa di cui al punto 10, integrerebbe un mero errore materiale, di cui dunque non tenere conto (così bypassando tutte le questioni interpretative di cui sopra). Non solo la circostanza è decisamente negata dall'appellante
- che è poi la parte che ha predisposto il testo contrattuale - ma l'errore materiale deve risultare con evidenza dal testo del contratto stesso, cosa che non risulta nel caso di specie (certamente non potendosi risolvere nel fatto che la detta rinuncia non sarebbe operativa con riferimento al veicolo assicurato).
In accoglimento dei primi due motivi di appello, la sentenza di primo grado va riformata ed accolta la domanda di rivalsa spiegata dall'assicurazione nei confronti degli CP_1 appellati, in solido tra loro.
Per l'effetto gli appellati, in solido tra loro, devono essere condannati a corrispondere a l'importo di euro 427.403,00, oltre interessi legali dalla messa in mora, Controparte_7 come richiesto, fino all'effettivo soddisfo. Non è invece dovuta la rivalutazione non trattandosi di debito di valore.
In proposito si osserva come non sia stata investita da motivi di appello e debba essere dunque considerata coperta da giudicato la parte della sentenza di primo grado in cui il
Tribunale ha affermato la legittimazione passiva dei due soci convenuti ( CP_3
e ), cos' motivando: 'è condivisibile la difesa articolata dalla compagnia Controparte_4 in ordine alla effettiva legittimazione passiva dei soci odierni convenuti;
- se è vero, infatti, che al momento della introduzione del presente giudizio la società già proprietaria del veicolo assicurato e parte negoziale del contratto assicurativo era una società a responsabilità limitata, è anche vero, come dedotto dalla attrice, che nel momento in cui il credito è sorto (coincidente con il momento del pagamento dell'indennizzo) era esistente la società in forma di società in nome collettivo, e, pertanto, il debito deve considerarsi antecedente alla trasformazione e, di conseguenza, riferibile anche ai soci illimitatamente responsabili;
- è pacifico e, comunque, risulta dalla documentazione in atti, infatti, che: il sinistro stradale da cui trae origine la richiesta di rimborso/ rivalsa è del 16.06.2013; i pagamenti eseguiti da , oggetto di rivalsa, sono stati eseguiti negli anni 2014 e CP_1
2015 (Doc.22, 45, 37, 41); la missiva di diffida con cui veniva richiesto la restituzione degli importi corrisposti ai danneggiati veniva inoltrata alla Parte_1 in data 25.03.2015 (doc. 8, e, successivamente, in data 18.06.2015, doc. 7, in data
30.03.2016, doc. 6 e infine in data 04.01.2017, doc. 5); la trasformazione della CP_8
(doc. 3 e doc 4, visure camerali storiche) decorre dal 03.01.2017;
[...]
- in base alla giurisprudenza di legittimità recente e più condivisibile (Cass. Sent. n.
25846 del 18.11.2013; Cass., sez I, 5 marzo 2015 n. 4498; sez. VI, 20/05/2021,
n.13772, citate da parte attrice) per tutte le obbligazioni sorte e/o contratte prima della trasformazione continuano ad essere responsabili anche dopo la trasformazione i soci a titolo personale;
si aggiunge che se manca il consenso (esplicito o presunto) dei creditori alla trasformazione della società, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalla obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a rispondere illimitatamente e, relativamente ai debiti sorti anteriormente alla trasformazione, detta trasformazione non determina la liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata, a meno che i creditori non abbiano prestato il loro consenso, esplicito o implicito alla trasformazione;
al fine di consentire ai creditori sociali di esprimersi in punto di liberazione del socio dalla responsabilità illimitata, la trasformazione deve essere stata loro notificata dalla società, ed in tal caso, in mancanza di opposizione, si avrà consenso implicito;
- nel caso di specie, non risulta alcuna notifica inoltrata a in ordine alla CP_1 trasformazione della società, né risulta alcun consenso'.
Passata in giudicato la suddetta statuizione, una volta affermata l'operatività della rivalsa devono essere condannati in solido, sia la società assicurata (nella forma attualmente assunta di s.r.l.), sia i soci illimitatamente responsabili della medesima società nella sua antecedente forma di snc, stante la mancata liberazione, da parte della compagnia di assicurazione, dei soci della originaria debitrice, tenuti a rispondere con il proprio patrimonio solidalmente ed illimitatamente dei debiti della società (ex art. 2291 c.c.).
3.Il terzo motivo di appello: la diversa applicazione della clausola nei confronti dei coobbligati – L'accoglimento dei primi due motivi di appello determina l'assorbimento del terzo, proposto in via subordinata.
4.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che, in base all'esito finale della lite,
si è vista riconoscere il diritto di rivalsa, le spese di entrambi i gradi sono CP_1 liquidate in base al principio di soccombenza degli odierni appellati.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
5. Le restituzioni – ha altresì richiesto la restituzione di quanto Controparte_1 corrisposto agli appellati a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado, per un importo di complessive euro 10.375,30.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie l'appellante ha dato atto di aver corrisposto agli appellati la somma di euro 10.375,30 allegando in tal senso copia della raccomandata in data 6.04.2022
(all. D) in cui si comunicava di aver provveduto a dare in tal senso disposizione di bonifico. La circostanza del suddetto pagamento non è stata oggetto di alcuna espressa contestazione da parte degli appellati. Gli appellati in solido devono dunque restituire a la complessiva Controparte_9 somma di euro 10.375,30 da quest'ultima corrisposta per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla data dei pagamenti.
A tale proposito si osserva come l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n°
34011/2021).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza riconosce il diritto di rivalsa di nei confronti degli appellati;
Controparte_7
2) per l'effetto condanna e , in Controparte_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, a rifondere a l'importo di euro 427.403,00 oltre interessi Controparte_7 legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere a le spese di Controparte_7 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado in € 22457,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 14.239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna gli appellati, in solido tra loro, a restituire a l'importo di euro Controparte_7
10.375,30, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla restituzione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 27/06/2022 al n. 1216/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. SUSINI LEONARDO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_4 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. NITTO MASSIMO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE- avverso la sentenza n. 400/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 31/03/2022; trattenuta in decisione all'udienza del sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia L'ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie di legge: IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nell'ammissione di tutte le prove ritualmente richieste con la memoria 183 comma 6 c.p.c n° 2, non ammesse dal Giudice, ivi compreso la CTU contabile, anch'essa richiesta con la predetta memoria;
NEL
MERITO: riformare la sentenza del Tribunale Civile di Pisa, Giudice Dott.ssa De
Durante, n. 400 del 31.03.2022 nelle parti impugnate, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto di appello e per l'effetto, - accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro stradale occorso in Controparte_5 data 16.06.2013 di cui in narrativa;
- accertata la conclusione nonché l'operatività al momento del sinistro di cui sopra della Polizza assicurativa 569.013.0000062598 con parti (P.Iva e C.F ) e Parte_1 P.IVA_2 Controparte_1
- vista la clausola di cui all'art 2 della predetta Polizza allegata al presente
[...] atto e visto l'art 144 Codice delle Assicurazioni, - voglia Ill.ma Corte accertare e dichiarare il diritto di rivalsa della per tutte le somme da Controparte_1 essa compagnia corrisposte a titolo di risarcimento in favore dei danneggiati dal sinistro de quo, somme ammontanti nel complesso ad € 427.403,00 e conseguentemente voglia condannare la società ( P.Iva e CF: Controparte_2
) ed i soci illimitatamente responsabili della P.IVA_2 Parte_1
(P.Iva e CF: ) – , nato a [...] il
[...] P.IVA_2 CP_3
5.10.1964 (CF ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_4
19.04.1960 (C.F a corrispondere in favore di C.F._2 [...]
la somma di € 427.403,00 oltre rivalutazione ed interessi di mora CP_1 dalla messa in mora al saldo effettivo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustiziai. Con vittoria di competenze e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso quelle di CTU, e con condanna degli appellati alla restituzione delle somme corrisposte per compulsum da , a titolo di spese di CP_1 lite, in esecuzione della sentenza di primo grado e pari queste ultime a complessivi
€ 10.375,30”;
Per le parti appellate: “si riportano alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello (da intendersi integralmente richiamate)
e, pertanto, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze disattesa ogni contraria istanza, Voglia compiacersi di rigettare tutte le domande articolate, anche in via istruttoria, nell'atto di appello ex adverso formulato, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 davanti alla Corte di Appello di Firenze già Controparte_2 Parte_1
, , proponendo appello avverso la sentenza
[...] Controparte_4 CP_3
n. 400/2022, con la quale il Tribunale di Pisa aveva respinto la domanda avanzata dalla
Compagnia nei confronti della parte assicurata, volta ad ottenere il rimborso, a titolo di rivalsa, della somma pari complessivamente ad euro 427.403,00 già corrisposta a titolo di risarcimento in favore dei danneggiati del sinistro stradale verificatosi in data
16.06.2013 per esclusiva colpa del veicolo di proprietà della parte assicurata
[...]
poi divenuta Parte_1 Controparte_2
In particolare, il primo giudice, aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di e , quali soci illimitatamente responsabili della Controparte_4 CP_3 società proprietaria del mezzo che al momento del sinistro era la Parte_1 Part Co
sul presupposto che la trasformazione sociale da a era avvenuta
[...] successivamente all'esercizio del diritto di rivalsa, senza che quale parte Controparte_6 creditrice, avesse avuto notizia della trasformazione sociale né avesse dunque prestato, neppure implicitamente, il relativo consenso alla liberazione dalla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili. Nel merito il Tribunale aveva affermato la validità della clausola di cui all'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato inter partes, sulla cui base era stata esercitata la rivalsa e secondo la quale
“l'assicurazione non è operante… in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 C.d.S. e successive modifiche… nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del C.d.S. e successive modifiche…”, ritenendo altresì provato che il conducente del veicolo assicurato fosse, al momento del sinistro di cui è controversia, in stato di alterazione da stupefacenti. Il primo giudice non aveva tuttavia ritenuto operante la rivalsa da parte dell'assicurazione, rilevando che vi era stata rinuncia a farla valere, come da clausole 9 e 10, contenute nell'allegato denominato 'Garanzie Complementari
RCA' in relazione alle quali rilevava la nullità del punto 10 nella parte in cui limitava la detta rinuncia alla rivalsa ai soli veicoli adibiti a trasporto di cose: non essendo tale l'auto assicurata, deputata al solo trasporto di persone, la detta limitazione veniva ritenuta invalida e la clausola interpretata nel senso della operatività della rinuncia alla rivalsa con riferimento allo specifico mezzo assicurato. era stata quindi Controparte_7 condannata a rifondere ai convenuti le spese di lite e di CTU. Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 1418, 1419, 1409 c.c. nella parte in cui era stata esclusa, per contraddittorietà, la limitazione della rinuncia alla rivalsa ai soli casi di veicoli intestati alla società e destinati al trasporto di cose, considerato che la garanzia complementare
RCA comprendeva una serie di casi in cui l'assicurazione rinunciava a far valere la rivalsa, di cui solo alcuni non ricorrenti nel caso concreto;
2) violazione dell'art. 1362 c.c. nella parte in cui era stata ritenuta la nullità della esclusione della rinuncia alla rivalsa di cui alla clausola 10 dell'allegato alle condizioni generali denominato 'Garanzie Complementari RCA', che la limitava ad un caso (ovvero la guida di veicoli intestati alla società per il trasporto di cose) non ricorrente nella fattispecie;
3) in subordine rispetto all'accoglimento dei primi due motivi di gravame, violazione dell'art. 2291 c.c. nella parte in cui non era stata differenziata la posizione soggettiva dei tre convenuti in rivalsa;
in particolare errore nel non aver ritenuto l'art 10 delle condizioni generali di assicurazione operante solo nei confronti del proprietario del veicolo;
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano con unico atto Controparte_2
e , che contestavano le censure mosse dalla parte CP_3 Controparte_4 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del , sulle conclusioni delle parti, precisate con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.11.2024 come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è oggetto di motivi di gravame e deve pertanto essere ritenuta coperta da giudicato la circostanza che verso l'1,25 del 16.06.2013 si era verificato un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il veicolo Land Rover Freeland di proprietà della società allora denominata assicurato con e condotto da Parte_1 Controparte_7 CP_5
. Del pari coperto da giudicato deve essere ritenuto il fatto che il detto sinistro si
[...] era verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura assicurata con , CP_1 il quale si trovava alla guida del Land Rover in stato di alterazione dovuto all'assunzione sia di sostanze stupefacenti, sia di sostanze alcoliche. Tale ultima circostanza, affermata nella sentenza impugnata, non è infatti stata impugnata incidentalmente dalle parti appellate, le quali, costituendosi in secondo grado, si sono limitate a lamentare che lo stato di alterazione del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro non sarebbe stato effettivamente provato, senza tuttavia proporre in tal senso alcun gravame. Nella pronuncia di primo grado è in tal senso chiaramente e diffusamente riportato il passaggio in cui viene motivata la prova dello stato di alterazione in cui si trovava il conducente del veicolo assicurato con al momento dell'incidente, desunta in via CP_1 presuntiva sulla base di gravi, concordanti ed univoci elementi indiziari, costituiti delle dichiarazioni del poliziotto intervenuto sul luogo del sinistro, dalle dichiarazioni confessorie ad esso rese dal conducente nell'immediatezza dei fatti, dal rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi al teste di verifica e dall'intervenuta definizione mediante c.d. patteggiamento del relativo processo penale intentato nei confronti del conducente
. Il Tribunale ha in tal senso fatto specifico riferimento alla dichiarazione Controparte_5 resa dal testimone agente di polizia intervenuto sul luogo del sinistro riportata Tes_1 per ampi stralci: '… il aveva gli occhi rossi e lucidi. Continuava a ripetermi che Pt_1 credeva che la strada fosse una tangenziale con doppia corsia di marcia per ogni corsia di marcia. In realtà la tangenziale in questione ha una sola carreggiata per ogni corsia di marcia. Il punto di impatto è stato rilevato nella corsia di marcia dell'altro autoveicolo.
Il è apparso lento nelle risposte ma non so dire se ciò era dovuto all'incidente” Pt_1
(cfr. verbale di udienza 17 aprile 2019). Con riferimento al contenuto di detta testimonianza veniva in particolare valorizzata la dichiarazione che il poliziotto riferiva essergli stata fatta dal conducente del veicolo assicurato con : '… Ho allora CP_1 provato a parlare con il chiedendogli di sottoporsi agli esami ma questo ha Pt_1 continuato a dire di no fin quando, nel tragitto dall'Ospedale alla caserma (ho infatti prelevato il dall'ospedale e in macchina, insieme al mio collega , l'ho Pt_1 Tes_2 portato in caserma), mi ha riferito che non voleva sottoporsi agli esami perché quella sera stessa aveva fatto uso di stupefacenti e bevuto..)'. A tali elementi di prova il
Tribunale ha aggiunto anche l'esito del procedimento penale intentato nei confronti del conducente del veicolo e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Vercelli di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 81 cp, 186 comma 7 CDS e 187 comma 8 in relazione al 186 comma 7 CDS, pari a mesi 10 di arresto ed € 2.400,00 di ammenda, con contestuale conversione della pena detentiva in euro 77.400,00 di ammenda, sospensione della patente di guida per la durata di mesi 18 e il beneficio della sospensione condizionale. In tal senso si osserva come integri principio consolidato in tema di impugnazioni quello secondo il quale, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. - , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017;
Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24658 del 19/10/2017; Sez.
3 - Ordinanza n. 9505 del
09/04/2024; ordinanza n° 25876 del 27.09.2024).
Nel caso in esame l'eccepita carenza di prova della guida in stato di alterazione da parte del conducente del veicolo assicurato con , integra senz'altro circostanza che CP_1 non può essere rilevata di ufficio e, in assenza di gravame con riferimento alla sua affermata esistenza, deve essere ritenuta anch'essa coperta da giudicato.
E' in questa sede irretrattabile, in quanto non investita da motivi di appello, anche la circostanza che abbia corrisposto ai danneggiati l'intero risarcimento dei Controparte_7 danni, per la somma complessiva di euro 427.403,00, importo ritenuto dal primo giudice congruo ed effettivamente corrispondente alle lesioni subite dai danneggiati, anche sulla base della espletata CTU.
Non è infine controversa la validità ed efficacia della clausola di cui all'art 2 delle
Condizioni Generali del contratto di assicurazione, in base alla quale era prevista l'esclusione della operatività della copertura di assicurazione, per quanto in questa sede di interesse, nei casi 'di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 CdS e successive modifiche' nonché 'nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 Codice della Strada e successive modifiche'. Con la suddetta norma era quindi disposto che in tali casi CP_1 eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali'. La valida previsione di tale clausola e la sua efficacia è stata dichiarata dal Tribunale e, in mancanza di specifico gravame, su di essa si è formato il giudicato.
Dunque , ha risarcito il danno ai terzi rimasti danneggiati dal sinistro causati dal CP_1 conducente del veicolo assicurato, nei cui confronti non poteva opporre la limitazione della copertura assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 CDA (norma che recita:
'per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione'); ha quindi esercitato la rivalsa nei confronti della parte assicurata sul presupposto che al momento del sinistro il conducente del veicolo si trovava in stato di alterazione da stupefacenti, condizione ricorrendo la quale era stata contrattualmente prevista l'esclusione della copertura assicurativa.
La controversia si incentra dunque esclusivamente sulla intervenuta rinuncia da parte della Compagnia ad avvalersi della rivalsa nel caso in esame, sulla base delle clausole di cui ai punti 9 e 10 di cui all'allegato intitolato 'Garanzie Complementari RCA'.
2.Le reiterate istanze istruttorie – Parte appellante ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in tale sede non espletati, ovvero l'esame di ulteriori testimoni e CTU.
La richiesta è inammissibile.
Benvero, come costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ex plurimis Cass.
8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018, n. 1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230;
27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado. Per la regola della specificità dei motivi d'appello, poi, deve evidenziare in che modo la prova ove ammessa consentirebbe di sovvertire la decisione impugnata.
Nel caso di specie nessuno dei motivi di appello appare minimamente collegato alle istanze istruttorie solo genericamente reiterate, con conseguente rigetto della richiesta.
3.Il primo ed il secondo motivo di appello: la rinuncia alla rivalsa e la sua limitazione – I primi due motivi di appello meritano trattazione congiunta in quanto entrambi incentrati sulla corretta interpretazione e sulla validità della clausola avente ad oggetto la rinuncia al diritto di rivalsa esercitabile dalla Compagnia nei confronti della parte assicurata. In particolare, con il primo motivo di appello si è ritenuta la non corretta statuizione relativamente alla clausola di cui all'articolo 10 delle 'Garanzie
Complementari RCA', che è stata ritenuta dal Tribunale contraddittoria rispetto al contenuto del contratto di assicurazione e, dunque, dichiarata nulla nella parte in cui limitava ai soli veicoli destinati al trasporto di cose, la rinuncia alla rivalsa esercitabile nei casi in cui il conducente fosse stato trovato in stato di alterazione da stupefacenti.
A tale proposito il primo giudice ha così disposto: 'detta clausola, tuttavia, ha un contenuto del tutto contraddittorio rispetto alla circostanza, parimenti pacifica e documentale, che il veicolo assicurato, condotto dal danneggiante nel sinistro per cui è causa, fosse un veicolo ad uso personale, adibito a trasporto di persone, classificato come autovettura e non come autocarro: è, quindi, evidente che la limitazione della rinuncia alla rivalsa – per la quale è stato corrisposto un premio aggiuntivo – eliminerebbe la causa in concreto del patto negoziale…' Il Tribunale ne ha fatto quindi conseguire che 'facendo applicazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, soprattutto, dagli artt. 1367, 1369 e 1370 c.c. (in relazione all'applicabilità di detti criteri al contratto di assicurazione, e soprattutto del criterio contenuto nell'art.
1370 c.c., si confronti da ultimo Cass. 10825/2020), deve ritenersi che detta esclusione di operatività per l'espressa rinuncia alla rivalsa sia nulla, o comunque che confligga con un'interpretazione della volontà negoziale, secondo il criterio della buona fede e della effettività utilità della clausola…' Con il secondo motivo di appello si è censurata l'interpretazione data dal primo giudice alla clausola 10, avente un chiaro tenore letterale e dunque non bisognosa di alcuna 'acrobazia ermeneutica' al fine di definirne l'ambito di operatività.
I due motivi sono fondati nei termini di seguito specificati.
Nell'allegato intitolato 'Garanzie Complementari RCA' risulta stabilito al punto 9 che
'Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza'.
Alla successiva clausola di cui all'articolo 10, indicata come 'valida solo per veicoli trasporto cose intestati a società', risulta quindi previsto che ''Vittoria Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario del veicolo o del locatario nel caso di leasing qualora al momento del sinistro, il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a condizione che il proprietario del veicolo o i locatario nel caso di leasing, non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente al momento dell'affidamento del veicolo'.
I due suddetti articoli fanno parte di una appendice all'originario contratto di assicurazione denominata 'Garanzie Complementari RCA', contenente 11 casi di rinuncia da parte dell'assicurazione ad avvalersi della rivalsa, per la stipula della quale la società assicurata è pacifico abbia corrisposto un premio aggiuntivo di euro 24,60.
In particolare, per quanto in questa sede di interesse, mentre per il caso in cui la copertura assicurativa venga meno per essere il conducente alla guida in stato di ebbrezza alcolica, ha rinunciato in ogni caso ad avvalersi della rivalsa, per il CP_1 caso di non operatività dell'assicurazione in relazione alla guida di conducente in stato di intossicazione da stupefacenti, la rinuncia alla rivalsa è stata limitata al solo caso di veicolo che trasporti cose e a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del conducente cui l'auto sia stata eventualmente affidata.
Nel caso di specie, come detto, il Tribunale ha ritenuto provato – senza che la relativa statuizione sia stata impugnata incidentalmente – che il conducente del veicolo assicurato fosse al momento del sinistro da lui cagionato, sia in stato di ebbrezza alcolica, sia in stato di alterazione da stupefacenti. Se nessun problema sussiste circa la intervenuta rinuncia a far valere la rivalsa con riferimento alla guida in stato di ebbrezza da alcolici, in relazione allo stato di alterazione da stupefacenti il primo giudice ha ritenuto che, essendo il veicolo assicurato adibito al trasporto di persone, l'avere pattuito una clausola in cui la rinuncia alla rivalsa riguardava un tipo di veicolo diverso rispetto a quello oggetto del contratto, fosse circostanza 'contraddittoria' e tale da eliminare 'la causa in concreto del patto negoziale'. In tal senso il Tribunale, invocando una interpretazione della clausola conforme, oltre che all'art. 1362 c.c., anche ai principi di cui agli artt. 1367cc, 1369 cc, 1370 cc, riteneva la nullità della 'esclusione di operatività per l'espressa rinuncia alla rivalsa'. La domanda di rivalsa era quindi respinta ritenendo che la clausola di cui al punto 10 andasse interpretata nel senso della sua applicazione al veicolo assicurato, considerando nulla la parte in cui si limitava ai soli veicoli adibiti al trasporto di cose la rinuncia alla rivalsa per lo stato di alterazione da stupefacenti del conducente.
I due motivi devono essere ritenuti fondati per come di seguito specificato.
Partendo dagli aspetti introdotti con il secondo motivo di gravame, va premesso che per determinare la volontà delle parti di cui all'art 1362 c.c., il principale strumento ermeneutico - id est, intrinsecamente giuridico - è costituito proprio "dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate", le quali d'altronde - ciò dimostrando l'unitarietà ontologica dell'ermeneutica giuridica - devono essere scrutinate "alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ((art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479 ...)".
Il che tuttavia comporta che, "pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della ... effettiva volontà delle parti, a tal fine il giudice deve invero necessariamente riguardare il medesimo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c.
e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta quali primari criteri d'interpretazione soggettiva ..'. (cfr. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass.,
23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass.,
19/5/2011, n. 10998).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale, ritenendo la clausola 10 priva di effettiva utilità nel contesto del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, ha dichiarato la nullità non della detta clausola (che prevedeva la rinuncia alla rivalsa per i casi di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti), ma ha dichiarato la nullità della limitazione di detta rinuncia ai soli veicoli per il trasporto di cose. A tale proposito, invocando l'interpretazione secondo buona fede e secondo l'utilità della clausola, il primo giudice gli ha dunque attribuito una applicazione oggettiva in ambito del tutto differente rispetto a quello risultante dalla chiara interpretazione letterale, ricorrendo alla dichiarazione di nullità parziale: la clausola 10 prevedeva infatti la rinuncia alla rivalsa, in deroga all'art 2 del contratto, nei casi di guida sotto l'influenza di stupefacenti di mezzi deputati al trasporto di cose.
Il primo errore va individuato nell'utilizzo dei criteri interpretativi della clausola.
Il punto 10 delle 'Garanzie Complementari RCA' conteneva infatti già nel suo incipit l'indicazione del suo ambito di applicazione, ai soli veicoli adibiti al trasporto di cose, tale non essendo, pacificamente, quello assicurato. L'interpretazione 'contro l'autore della clausola' di cui all'art 1370 c.c. implica infatti che il testo sia tale da generare un 'dubbio' interpretativo, da risolversi in danno di chi poca chiarezza ha determinato, ovvero la parte predisponente il contratto. Ma nel caso di specie, all'evidenza la limitazione della rinuncia alla rivalsa ai soli casi di conducente sotto l'effetto di stupefacenti di veicolo adibito al trasporto di cose è assolutamente chiara. Allo stesso modo fuori luogo appare il richiamo all'art.1369 c.c. che prevede il caso di espressioni che possono avere 'più sensi', da interpretarsi nel modo più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. La questione è che nella fattispecie la clausola 10 si presta ad una univoca interpretazione che è quella di limitare la rinuncia alla rivalsa ai veicoli per il trasporto di cose e dunque di non farla operare nel caso del veicolo assicurato, adibito al trasporto di persone. Neppure si ritiene appropriato il richiamo all'art. 1367 c.c. che prevede che 'nel dubbio' il contratto o le singole clausole 'devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto': nel caso di specie manca sia il 'dubbio' interpretativo, che la mancanza di effetto, atteso che la clausola di cui si parla, incide non sul rischio oggetto dell'assicurazione, ma sulla rinuncia alla rivalsa, determinando nel caso concreto l'applicazione dell'art. 2 delle condizioni del contratto di assicurazione, ovvero l'esercizio della rivalsa in ipotesi validamente pattuita tra le parti.
Né l'incertezza interpretativa di detta clausola può essere ricavata dalla circostanza, evidenziata dagli appellati in sede di conclusionali, che nel successivo – diverso – contratto di assicurazione RCA concluso tra le stesse parti sia stato eliminato alcun riferimento alla destinazione dei veicoli in relazione ai quali l'assicurazione rinuncia alla rivalsa: è infatti pacifico che l'interpretazione deve concernere il singolo contratto e le clausole in esso contenute, mancando peraltro ogni informazione sulle eventuali diverse condizioni del successivo contratto stipulato tra le parti.
Infine anche il criterio dell'interpretazione secondo buona fede in relazione allo scopo pratico del contratto è stato utilizzato in termini non rispondenti ai criteri normativi.
L'interpretazione secondo buona fede, di cui all'art. 1366 c.c. è infatti espressione del principio secondo il quale, con un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, devono essere evitate interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipula negoziale (cfr. da ultimo Cass. n° 8940/2024). Ma nel caso in esame il suddetto criterio è stato utilizzato non già per superare una interpretazione capziosa della clausola, bensì per sostituire al chiaro senso letterale della stessa, un significato ritenuto più confacente alla causa concreta del contratto di assicurazione. Una simile operazione finisce però per confondere il piano dell'interpretazione della clausola con quello della sua nullità per contrasto con la causa concreta del contratto. Tale ultimo aspetto si riconnette a quello che può essere considerato l'ulteriore errore commesso dal primo giudice nel ritenere la nullità parziale della clausola, con riferimento al suo ambito applicativo, estendendone quindi l'applicazione al caso concreto, pur essendo questo chiaramente al di fuori della previsione dell'articolato.
Venendo quindi ad esaminare il primo motivo di appello, l'art. 1419 c.c. prevede la possibilità di dichiarazione di nullità parziale del contratto ovvero di nullità di singole clausole, con eventuale sostituzione con quanto previsto da norme imperative, non già anche con una disposizione parzialmente diversa e ritenuta più aderente all'oggetto del contratto, come invece fatto dal Tribunale.
Inoltre, coerentemente alla giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. n°
14595/2020 cit nella sentenza di primo grado) il Tribunale avrebbe semmai dovuto esaminare la clausola di cui al punto 10 congiuntamente a tutti gli altri 10 punti contenuti nel medesimo allegato e unitamente all'intero testo del contratto di assicurazione onde verificare se il fatto che l'ipotesi di rinuncia alla rivalsa per il caso di guida in stato di alterazione da stupefacenti, limitatamente a mezzi deputati al trasporto di cose, dunque non applicabile al veicolo assicurato fosse tale da determinare uno squilibrio effettivo tra le prestazioni contrattuali intese nel loro complesso, traendone
(ovviamente nei limiti delle domande formulate dalle parti) le conseguenze in termini di nullità di intera clausola ovvero di contratto.
Quello che invece non era possibile fare nella fattispecie era sostituire al contenuto della clausola avente ad oggetto l'ipotesi di rinuncia alla rivalsa in esame, una pattuizione avente diverso contenuto e ambito di applicazione, pur in assenza di un testo suscettibile di creare incertezze interpretative di sorta e senza che la sostituzione fosse conseguente alla mancata applicazione di norme imperative.
La verifica complessiva di tutte la clausole contenenti svariate ipotesi di rinuncia alla rivalsa non avrebbe comunque portato ad alcuna valutazione di squilibrio contrattuale tenuto conto del minimo importo corrisposto dal cliente per l'aggiunta dell'appendice che prevedeva 11 casi di rinuncia alla rivalsa e del fatto che – contrariamente alla fattispecie citata esaminata dalla Cassazione – non si trattava di clausole limitative della responsabilità assicurativa, ma anzi di clausole che introducevano un sostanziale
'annullamento' degli effetti negativi per l'assicurato in alcune previste ipotesi di scopertura assicurativa, eliminando la possibilità della compagnia di esercitare la rivalsa. Il fatto che in una delle ipotesi elencate nell'appendice assicurativa tale eliminazione della rivalsa assicurativa non sia in concreto operante, considerato anche il grave caso limite considerato (ovvero la guida sotto l'influenza di stupefacenti) non è suscettibile di determinare alcuna sproporzione o squilibrio contrattuale, continuando ad operare l'originaria previsione della rivalsa nelle ipotesi già contrattualmente pattuite.
Né infine alcun fondamento risulta avere il rilievo formulato dagli appellati in sede di conclusionali, secondo il quale il riferimento ai soli mezzi per il trasporto di cose nella previsione della rinuncia alla rivalsa di cui al punto 10, integrerebbe un mero errore materiale, di cui dunque non tenere conto (così bypassando tutte le questioni interpretative di cui sopra). Non solo la circostanza è decisamente negata dall'appellante
- che è poi la parte che ha predisposto il testo contrattuale - ma l'errore materiale deve risultare con evidenza dal testo del contratto stesso, cosa che non risulta nel caso di specie (certamente non potendosi risolvere nel fatto che la detta rinuncia non sarebbe operativa con riferimento al veicolo assicurato).
In accoglimento dei primi due motivi di appello, la sentenza di primo grado va riformata ed accolta la domanda di rivalsa spiegata dall'assicurazione nei confronti degli CP_1 appellati, in solido tra loro.
Per l'effetto gli appellati, in solido tra loro, devono essere condannati a corrispondere a l'importo di euro 427.403,00, oltre interessi legali dalla messa in mora, Controparte_7 come richiesto, fino all'effettivo soddisfo. Non è invece dovuta la rivalutazione non trattandosi di debito di valore.
In proposito si osserva come non sia stata investita da motivi di appello e debba essere dunque considerata coperta da giudicato la parte della sentenza di primo grado in cui il
Tribunale ha affermato la legittimazione passiva dei due soci convenuti ( CP_3
e ), cos' motivando: 'è condivisibile la difesa articolata dalla compagnia Controparte_4 in ordine alla effettiva legittimazione passiva dei soci odierni convenuti;
- se è vero, infatti, che al momento della introduzione del presente giudizio la società già proprietaria del veicolo assicurato e parte negoziale del contratto assicurativo era una società a responsabilità limitata, è anche vero, come dedotto dalla attrice, che nel momento in cui il credito è sorto (coincidente con il momento del pagamento dell'indennizzo) era esistente la società in forma di società in nome collettivo, e, pertanto, il debito deve considerarsi antecedente alla trasformazione e, di conseguenza, riferibile anche ai soci illimitatamente responsabili;
- è pacifico e, comunque, risulta dalla documentazione in atti, infatti, che: il sinistro stradale da cui trae origine la richiesta di rimborso/ rivalsa è del 16.06.2013; i pagamenti eseguiti da , oggetto di rivalsa, sono stati eseguiti negli anni 2014 e CP_1
2015 (Doc.22, 45, 37, 41); la missiva di diffida con cui veniva richiesto la restituzione degli importi corrisposti ai danneggiati veniva inoltrata alla Parte_1 in data 25.03.2015 (doc. 8, e, successivamente, in data 18.06.2015, doc. 7, in data
30.03.2016, doc. 6 e infine in data 04.01.2017, doc. 5); la trasformazione della CP_8
(doc. 3 e doc 4, visure camerali storiche) decorre dal 03.01.2017;
[...]
- in base alla giurisprudenza di legittimità recente e più condivisibile (Cass. Sent. n.
25846 del 18.11.2013; Cass., sez I, 5 marzo 2015 n. 4498; sez. VI, 20/05/2021,
n.13772, citate da parte attrice) per tutte le obbligazioni sorte e/o contratte prima della trasformazione continuano ad essere responsabili anche dopo la trasformazione i soci a titolo personale;
si aggiunge che se manca il consenso (esplicito o presunto) dei creditori alla trasformazione della società, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalla obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a rispondere illimitatamente e, relativamente ai debiti sorti anteriormente alla trasformazione, detta trasformazione non determina la liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata, a meno che i creditori non abbiano prestato il loro consenso, esplicito o implicito alla trasformazione;
al fine di consentire ai creditori sociali di esprimersi in punto di liberazione del socio dalla responsabilità illimitata, la trasformazione deve essere stata loro notificata dalla società, ed in tal caso, in mancanza di opposizione, si avrà consenso implicito;
- nel caso di specie, non risulta alcuna notifica inoltrata a in ordine alla CP_1 trasformazione della società, né risulta alcun consenso'.
Passata in giudicato la suddetta statuizione, una volta affermata l'operatività della rivalsa devono essere condannati in solido, sia la società assicurata (nella forma attualmente assunta di s.r.l.), sia i soci illimitatamente responsabili della medesima società nella sua antecedente forma di snc, stante la mancata liberazione, da parte della compagnia di assicurazione, dei soci della originaria debitrice, tenuti a rispondere con il proprio patrimonio solidalmente ed illimitatamente dei debiti della società (ex art. 2291 c.c.).
3.Il terzo motivo di appello: la diversa applicazione della clausola nei confronti dei coobbligati – L'accoglimento dei primi due motivi di appello determina l'assorbimento del terzo, proposto in via subordinata.
4.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che, in base all'esito finale della lite,
si è vista riconoscere il diritto di rivalsa, le spese di entrambi i gradi sono CP_1 liquidate in base al principio di soccombenza degli odierni appellati.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 260.000 a € 520.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
5. Le restituzioni – ha altresì richiesto la restituzione di quanto Controparte_1 corrisposto agli appellati a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado, per un importo di complessive euro 10.375,30.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie l'appellante ha dato atto di aver corrisposto agli appellati la somma di euro 10.375,30 allegando in tal senso copia della raccomandata in data 6.04.2022
(all. D) in cui si comunicava di aver provveduto a dare in tal senso disposizione di bonifico. La circostanza del suddetto pagamento non è stata oggetto di alcuna espressa contestazione da parte degli appellati. Gli appellati in solido devono dunque restituire a la complessiva Controparte_9 somma di euro 10.375,30 da quest'ultima corrisposta per compulsum in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla data dei pagamenti.
A tale proposito si osserva come l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n°
34011/2021).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza riconosce il diritto di rivalsa di nei confronti degli appellati;
Controparte_7
2) per l'effetto condanna e , in Controparte_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, a rifondere a l'importo di euro 427.403,00 oltre interessi Controparte_7 legali dalla messa in mora all'effettivo soddisfo;
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere a le spese di Controparte_7 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado in € 22457,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 14.239,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna gli appellati, in solido tra loro, a restituire a l'importo di euro Controparte_7
10.375,30, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla restituzione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.02.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni