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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5068/2023 R.G. sul ricorso depositato il 26/10/2023 proposto da nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
(difesa dall'Avv. Tiziano Balboni) nei confronti dell' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo)
e nei confronti dell' , in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore (difeso dall'avv. Antonio D'Agostino); viste le note di trattazione scritta delle parti ,
così definitivamente provvede :
“ In ordine alla domanda nella parte in cui si riferisce alla cartella 09420140017767838000 , CP_2 nulla da provvedere per la rinuncia della parte ricorrente alla domanda sulla detta cartella .
Dichiara inammissibile la domanda sul pignoramento .
Quanto alla domanda di dichiarare prescritte le somme relative agli avvisi di addebito., accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritte le somme di cui agli avvisi di addebito
39420160001249472000 , 39420160003959517000 , 39420170002217362000 e solo le prime due rate del 2017 dell'ava 39420180003555030000.
Rigetta nel resto. CP_ Spese del giudizio compensate per intero tra ricorrente , e CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
1) In accoglimento totale del ricorso, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09484202300001146001 del 29/05/2023, notificata il
14/06/2023, con ogni provvedimento consequenziale;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli atti indicati in premessa e per i quali è stato azionato l'atto di pignoramento presso terzi impugnato. 1 Parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso il pignoramento presso terzi n. 09484202300001146001 del 29/05/2023, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale, nonché dei seguenti atti:
1) Cartella n. 09420140017767838000 di Euro 1.725,21, asseritamente notificata il 12/02/2015;
2) Avviso di addebito n. 39420140005081417000 di Euro 29.458,58, asseritamente notificato il
20/08/2019;
3) Avviso di addebito n. 39420150001793442000 di Euro 9.610,16, asseritamente notificato il
20/08/2019;
4) Avviso di addebito n. 39420160001249472000 di Euro 9.430,59, asseritamente notificato il
13/05/2016;
5) Avviso di addebito n. 39420160003959517000 di Euro 9.225,27, asseritamente notificato il
22/12/2016;
6) Avviso di addebito n. 39420170002217362000 di Euro 18.212,57, asseritamente notificato il
29/10/2017;
7) Avviso di addebito n. 39420180003555030000 di Euro 25.715,91, asseritamente notificato il
05/12/2018;
l'Agente della Riscossione, in data 14/06/2023, le notificava, a mezzo posta, l'atto di pignoramento presso terzi su indicato, relativo ad un asserito credito pari ad Euro 599.882,07, riconducibile al mancato pagamento di una serie di cartelle ed avvisi di addebito, il cui elenco allegato all'atto di pignoramento stesso;
La ricorrente, in data 03/07/2023 depositava opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2 CPC, al
Giudice dell'Esecuzione presso il locale Tribunale. Il suddetto ricorso veniva iscritto al n. 873/2023
R.G.Es.
All'udienza del 26/09/2023, il G.E., con proprio provvedimento rilevato che il terzo ha reso dichiarazione negativa, dichiarava estinta la procedura esecutiva ed assegnava il termine di 60 gg per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Parte resistente si costituiva evidenziando che gli avvisi di addebito oggetto del presente CP_1 procedimento sono riepilogati nella seguente tabella:
1. 39420140005081417000 – periodi 1-2-3-4/2013, 1-2/2014 – avviso notificato il 20.08.2019 (notifica manuale da Sede)
2 2. 39420150001793442000 – periodi 3-4/2014 – avviso notificato il
20.08.2019 (notifica manuale da Sede)
3. 39420160001249472000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il
13.05.2016
4. 39420160003959517000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il
22.12.2016
5. 39420170002217362000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il
29.10.2017
6. 39420180003555030000 – periodi 1-2-3-4/2017, 1-272018 – avviso notificato il 05.12.2018.
Si costituiva, altresì parte resistente e contestava la domanda e, con riferimento alla C.E. CP_2
n. 094 2014 0017767838, dall'iter del ruolo, evidenziava uno sgravio parziale pari a € 850,96 per effetto della tardiva cessazione della ditta e del relativo prov-vedimento di sgravio del 29/04/2016, per cui ad oggi il debito residuo a ruolo risulta pari a € 1082,51; concludeva chiedendo dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e, nel resto, rigettare l'opposizione perché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto.
In primo luogo va detto che l'atto opposto è un pignoramento presso terzi n.
09484202300001146001 emesso ai sensi dell'art 77 bis dpr 602/73 dalla Controparte_3
e non è una intimazione .
[...]
In questa sede il giudizio segue alla prima fase davanti al Giudice dell'Esecuzione ma non CP_ risultano però che e fossero stati soggetti convenuti dinanzi al G.E.( nel ricorso non sono CP_2 indicati come parti resistenti ).
Di contro qui non è convenuta l CP_4
TERMINE PER LA RIASSUNZIONE
Ai sensi dell'art.616 cpc il termine di 60 giorni è perentorio per introdurre il giudizio di merito
La presente domanda è comunque tempestiva anche se fosse proposta in riassunzione .
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
La domanda chiede un annullamento del pignoramento presso terzi adottato da CP_4
3 CP_ e hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. CP_2
Tuttavia deve prendersi atto che l' non risulta né indicata Controparte_5 come controparte nel termine perentorio dato dal G.E. per riassumere il merito né poi citata.
L'introduzione del giudizio di merito non è avvenuta nei confronti di CP_4
Pertanto è inammissibile la parte di domanda volta a sindacare la legittimità e/o inefficacia del pignoramento che è atto dell' e doveva essere destinatario della domanda. CP_4
OMESSA NOTIFICA DEI TITOLI
Il primo motivo di natura formale è ai sensi dell'art 617 cpc ma quale vizio del pignoramento non può essere fatto valere nei confronti delle resistenti che sono enti creditori e non gli autori del pignoramento.
Peraltro la notifica della cartella è di competenza di CP_4
L' produce relata di irreperibilità della ricorrente e attestazione del 11.2.2015 di affissione CP_2 all'albo comunale
Tuttavia sulla cartella 09420140017767838000, relativa a contributi INAIL parte ricorrente nelle note ha dichiarato di rinunciare alla domanda per cui non vi è interesse alla pronuncia e nulla da provvedere. CP_ Quanto agli avvisi di addebito la competenza è dell' che è il soggetto che provvede alla loro formazione e anche alla notifica.
CP_ L' deposita documenti relativi alla notifica degli avvisi di addebito e precisamente sostiene che:
39420140005081417000 – periodi 1-2-3-4/2013, 1-2/2014 – avviso notificato il 20.08.2019 ;
39420150001793442000 – periodi 3-4/2014 – avviso notificato il 20.08.2019 ;
39420160001249472000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 13.05.2016;
39420160003959517000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 22.12.2016 con attestazione della giacenza;
CP_ 39420170002217362000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso che l' sostiene notificato il
29.10.2017 ;
39420180003555030000 – periodi 1-2-3-4/2017, 1-272018 – avviso notificato il 05.12.2018. CP_ Parte ricorrente però ha contestato la produzione effettuata dall' sostenendo :
<1) L'avviso di addebito n. 39420140005081417000 di Euro 29.458,58, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto la copia della ricevuta di ritorno depositata non è riferibile in nessun modo al presunto atto notificato in quanto il nr. di riferimento è differente tra quello indicato nell'atto
4 presente nell'intestazione dello stesso 650294168641 è quello n. 689502318413 presente nella fotocopia della cartolina depositata;
2) L'avviso di addebito n. 39420150001793442000 di Euro 9.610,16, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto la copia della ricevuta di ritorno depositata non è riferibile in nessun modo al presunto atto notificato in quanto il nr. di riferimento è differente tra quello indicato nell'atto presente nell'intestazione dello stesso 650338990733 è quello n. 689502318413 presente nella fotocopia della cartolina depositata;
3) L'avviso di addebito n. 39420160001249472000 di Euro 9.430,59, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto non è stata depositata la prova della notifica da parte dell'ente resistente in quanto è stato depositato solo il frontespizio della ricevuta di ritorno e non l'altra parte dove dovrebbe essere la prova della ricezione;
4) L'avviso di addebito n. 39420160003959517000 di Euro 9.225,27, notificato alla ricorrente attraverso la compiuta giacenza in data 22/11/2016, eseguita presso la sua residenza in Via
Gebbione a Mare n.5;
5) L'avviso di addebito n. 39420170002217362000 di Euro 18.212,57, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto non è stata depositata la prova della notifica da parte dell'ente resistente in quanto è stato depositato solo una stampa interna e non il frontespizio della busta di invio come invece è stato fatto nell'avviso di addebito precedente;
6) L'avviso di addebito n. 39420180003555030000 di Euro 25.715,91 non risulta notificato alla ricorrente, in quanto è stato inviato presso un indirizzo pec che non risulta in nessun modo collegato alle stessa. >.
CP_ L' ha replicato nelle note del 27.10. 2025 sostenendo:
• Circa i punti 1) e 2) - la cui argomentazione è comune - concernenti gli avvisi di addebito n. 39420140005081417000 e n. 39420150001793442000,
l'affermazione per cui le copie delle ricevute di ritorno depositate non sono riferibili in nessun modo agli atti notificati, in quanto i numeri di riferimento tra quelli indicati negli atti presenti nell'intestazione degli stessi sono differenti rispetto a quelli presenti nelle fotocopie delle cartoline depositate, è errata. È da specificare che, preliminarmente alla notifica conseguita in data 20.08.2019, altri tentativi di notifica erano stati compiuti ma non andati a buon fine, per cui, nella fotocopia della raccomandata dell'avviso di ricevimento il numero di serie
689502318413 è sì diverso da quelli degli atti notificati (n. 65029416864-1 per l'avviso di addebito n. 39420140005081417000 e n. 65033899073-3 per l'avviso
5 di addebito n. 3942015 0001793442000), ma è evidente il riferimento (in alto a sinistra) ai due avvisi di addebito N. 20145081417 e N. 20151793442. Tale circostanza è dovuta, come detto, alla notificazione comune e riunita dei due diversi avvisi di addebito suddetti in un'unica raccomandata, in seguito ai precedenti tentativi, andati vani, di notificazione.
• Sul punto 3) (AVA n. 39420160001249472000) la contestazione non ha luogo d'esistere, in quanto nello stesso file, in due pagine diverse (pagina 1 e pagina 2), sono presenti sia fronte che retro della fotocopia dell'Avviso di Ricevimento. La notifica è avvenuta e la prova - completa - è stata depositata.
• La notifica dell'avviso di addebito n. 39420160003959517000 (punto 4)) non è stata contestata dalla parte resistente e sulla mancata maturazione dei termini di prescrizione si dirà più avanti.
• La prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 39420170002217362000
(punto 5) è stata già allegata nella memoria difensiva di costituzione e risposta.
• L'indirizzo pec a cui è stato notificato l'avviso di addebito n. 39420180003555030000 (punto 6), ai tempi risultava esistente.
****
Al fine di dirimere la controversia sulla notifica degli avvisi di addebito , ad avviso del decidente risulta quanto segue : quanto all'avviso di addebito n. 39420140005081417000 nell'intestazione dello stesso avviso è presente l'indicazione 650294168641 mentre sull'avviso di ricevimento è n. 689502318413 ;
Tuttavia il richiamo del numero 20145081417 identifica l'atto impositivo e sarebbe stato onere della parte ricorrente eccepire e dimostrare che l'atto ricevuto non era quello .Onere però non adempiuto, per cui deve concludersi che sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420150001793442000 nell'intestazione dello stesso avviso è presente l'indicazione 650338990733 mentre sull'avviso di ricevimento è n.. 689502318413
Tuttavia il richiamo del numero N. 20151793442 identifica l'atto impositivo e sarebbe stato onere della parte ricorrente eccepire e dimostrare che l'atto ricevuto non era quello .Onere però non adempiuto, per cui deve concludersi che sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420160001249472000 la contestazione da parte ricorrente è infondata essendo presenti entrambe le pagine ( fronte e retro ) dell'avviso di addebito per cui deve concludersi che sia stato notificato;
6 quanto all'avviso di addebito n. 39420160003959517000 , notificato alla ricorrente attraverso la compiuta giacenza in data 22/11/2016, eseguita presso la sua residenza in Via Gebbione a Mare n.5 nessuna contestazione è portata alla notifica e quindi la notifica è valida per cui deve concludersi che sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420170002217362000 di Euro 18.212,57, non è stata depositata la prova della notifica da parte dell'ente resistente in quanto è stato depositato solo una stampa interna ( prosp.)e non il frontespizio della busta di invio come invece è stato fatto nell'avviso di addebito precedente;
CP_ Ad avviso del decidente la contestazione in effetti appare fondata perché l' non deposita alcun atto facente fede della avvenuta notifica o comunque del perfezionamento dell'iter di notifica;
per cui deve concludersi che non sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420180003555030000 parte ricorrente ha contestato la notifica perché < non risulta notificato alla ricorrente, in quanto è stato inviato presso un indirizzo pec che non risulta in nessun modo collegato alle stessa. >.In effetti si legge l'indirizzo di posta elettronica
Email_1
CP_ Sul punto l' nulla prova circa la riconducibilità dell'indirizzo alla parte ricorrente , che lo ha contestato;
per cui deve concludersi che non sia stato notificato.
Ne discende che sono notificati gli avvisi di addebito :
39420140005081417000
39420150001793442000
39420160001249472000
39420160003959517000.
Mentre non risultano notificati gli avvisi di addebito n. 39420170002217362000 e n.39420180003555030000.
Nullità del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR
n. 602/73.
In merito a tale motivo formale l'opposizione è inammissibile perché la legittimazione passiva doveva essere dell' . CP_4
Sostiene il ricorrente : “Il pignoramento impugnato, risulta essere nullo, in quanto non è stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 comma secondo DPR
n. 602/73.
Il suddetto articolo prevede, che, se è trascorso più di un anno dalla notifica degli atti esecutivi, che nel nostro caso non sono stati notificati, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica
7 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.” CP_
La legittimazione passiva però non è dell' né dell' CP_2
Il motivo è inammissibile.
PRESCRIZIONE
In ordine alla eccepita prescrizione delle somme la legittimazione passiva è dell'ente creditore ( CP_ e ) giusta principi di Cass. S.U. civ. n.7514/2022. CP_2
Il termine è quinquennale ex lege 335/95.
Inoltre l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 hanno previsto due periodi di sopsensione
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alle fattispecie qui in esame non è applicabile.
Ciò posto era onere degli enti creditori provare l'interruzione
Tuttavia sulla cartella 09420140017767838000, relativa a contributi vi è rinuncia della CP_2 parte e non vi è luogo a provvedere sulla prescrizione. CP_ L' quanto agli avvisi di addebito deposita in giudizio : sia l'intimazione di pagamento n. 09420179006986346000 notificata il 24.8.2017 con il rito dell'irreperibile valevole solo per la cartella ( ma, come detto ,rinunciata .) e per l'avviso di CP_2 addebito 39420160001249472000 e sia l'intimazione n. 09420229000431066000 notificata il
21.2. 2023 pure con rito dell' irreperibile .
Non risultano dopo le intimazioni che siano stati impugnati i titoli in via recuperatoria nel termine di 40 gg .
8 Tuttavia parte ricorrente ha contestato le notifiche delle dette intimazioni sostenendo :
<1) Intimazione di pagamento n. 09420179006986346000, presuntivamente notificata in data
24/08/2017, col sistema dell'irreperibilità assoluta, presso l'indirizzo di Viale A. Moro Trav.
Delfino n. 14;
La notifica del suddetto atto risulta essere nulla in quanto eseguita presso un indirizzo di residenza errato, in quanto per come già evidenziato precedentemente, risulta che lo stesso resistente, ha notificato in data 22/11/2016, l'avviso di addebito n. 4 del suddetto elenco presso l'indirizzo anagrafico esatto ossia Via Gebbione a Mare n. 5!
1) Intimazione di pagamento n. 09420229000431066000, presuntivamente notificata in data
20/02/2023, col sistema dell'irreperibilità assoluta, presso l'indirizzo di Via Gebbione a Mare n.
5; La notifica in questione, è stata eseguita erroneamente dal soggetto notificante, poiché l'assenza della ricorrente al predetto indirizzo doveva essere qualificata come irreperibilità relativa del destinatario e non quale ipotesi di irreperibilità assoluta (sul punto Cass. n. 28154/2019 e Cass. n.
14250/2020).>. CP_ Orbene quanto alla Intimazione di pagamento n. 09420179006986346000 l' aveva l'onere di provare il giusto indirizzo l' però nulla prova della notifica presso l'indirizzo di Viale A. CP_1
Moro Trav. Delfino n. 14.
Quanto alla Intimazione di pagamento n. 09420229000431066000 in effetti risulta la irreperibilità assoluta e poi sconosciuto ma l'indirizzo era quello di residenza e non si comprende in base a quali elementi raccolti il notificatore abbia ritenuto irreperibile in senso assoluto la parte ricorrente non fornisce alcun elemento di validità della notifica. Pt_2
***
Alla luce di quanto accertato la prescrizione , tenuto conto pure della sospensione di 311 giorni per emergenza OV , non è maturata per gli avvisi di addebito 39420140005081417000
e 39420150001793442000 atteso che tra la notifica nel 2019 e il PPT del 14.6.2023 non sono decorsi i cinque anni.
Quanto agli avvisi 39420160001249472000 e 39420160003959517000 , pur notificati nel 2016 sono decorsi i cinque anni e sono prescritti
Quanto all'ava n. 39420170002217362000 data la contribuzione del 2016 gestione commercianti ivs fissi o sul minimale , e che quindi avevano scadenza 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2016 e
16 febbraio 2017 alla data del PPT notificato il 14.6.2023 erano scaduti cinque anni e sono prescritti .
9 Quanto all'ava 39420180003555030000 data la contribuzione del 2017( quattro rate ) e 2018 ( prime due rate ) gestione commercianti ivs fissi o sul minimale , e che quindi avevano scadenza 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018 e 16 maggio, 21 agosto, 2018 , sono prescritte le sole prime due rate del 2017.
****
CP_6
CP_ Spese del giudizio compensate per intero tra ricorrente e per la reciproca soccombenza
Spese del giudizio compensate per intero in quanto , sebbene rinunciata la domanda sulla cartella , le somme sono in parte state oggetto di sgravio .
Reggio Calabria 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
(difesa dall'Avv. Tiziano Balboni) nei confronti dell' , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo)
e nei confronti dell' , in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore (difeso dall'avv. Antonio D'Agostino); viste le note di trattazione scritta delle parti ,
così definitivamente provvede :
“ In ordine alla domanda nella parte in cui si riferisce alla cartella 09420140017767838000 , CP_2 nulla da provvedere per la rinuncia della parte ricorrente alla domanda sulla detta cartella .
Dichiara inammissibile la domanda sul pignoramento .
Quanto alla domanda di dichiarare prescritte le somme relative agli avvisi di addebito., accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritte le somme di cui agli avvisi di addebito
39420160001249472000 , 39420160003959517000 , 39420170002217362000 e solo le prime due rate del 2017 dell'ava 39420180003555030000.
Rigetta nel resto. CP_ Spese del giudizio compensate per intero tra ricorrente , e CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
1) In accoglimento totale del ricorso, dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09484202300001146001 del 29/05/2023, notificata il
14/06/2023, con ogni provvedimento consequenziale;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli atti indicati in premessa e per i quali è stato azionato l'atto di pignoramento presso terzi impugnato. 1 Parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso il pignoramento presso terzi n. 09484202300001146001 del 29/05/2023, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale, nonché dei seguenti atti:
1) Cartella n. 09420140017767838000 di Euro 1.725,21, asseritamente notificata il 12/02/2015;
2) Avviso di addebito n. 39420140005081417000 di Euro 29.458,58, asseritamente notificato il
20/08/2019;
3) Avviso di addebito n. 39420150001793442000 di Euro 9.610,16, asseritamente notificato il
20/08/2019;
4) Avviso di addebito n. 39420160001249472000 di Euro 9.430,59, asseritamente notificato il
13/05/2016;
5) Avviso di addebito n. 39420160003959517000 di Euro 9.225,27, asseritamente notificato il
22/12/2016;
6) Avviso di addebito n. 39420170002217362000 di Euro 18.212,57, asseritamente notificato il
29/10/2017;
7) Avviso di addebito n. 39420180003555030000 di Euro 25.715,91, asseritamente notificato il
05/12/2018;
l'Agente della Riscossione, in data 14/06/2023, le notificava, a mezzo posta, l'atto di pignoramento presso terzi su indicato, relativo ad un asserito credito pari ad Euro 599.882,07, riconducibile al mancato pagamento di una serie di cartelle ed avvisi di addebito, il cui elenco allegato all'atto di pignoramento stesso;
La ricorrente, in data 03/07/2023 depositava opposizione ex artt. 615 e 617 comma 2 CPC, al
Giudice dell'Esecuzione presso il locale Tribunale. Il suddetto ricorso veniva iscritto al n. 873/2023
R.G.Es.
All'udienza del 26/09/2023, il G.E., con proprio provvedimento rilevato che il terzo ha reso dichiarazione negativa, dichiarava estinta la procedura esecutiva ed assegnava il termine di 60 gg per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Parte resistente si costituiva evidenziando che gli avvisi di addebito oggetto del presente CP_1 procedimento sono riepilogati nella seguente tabella:
1. 39420140005081417000 – periodi 1-2-3-4/2013, 1-2/2014 – avviso notificato il 20.08.2019 (notifica manuale da Sede)
2 2. 39420150001793442000 – periodi 3-4/2014 – avviso notificato il
20.08.2019 (notifica manuale da Sede)
3. 39420160001249472000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il
13.05.2016
4. 39420160003959517000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il
22.12.2016
5. 39420170002217362000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso notificato il
29.10.2017
6. 39420180003555030000 – periodi 1-2-3-4/2017, 1-272018 – avviso notificato il 05.12.2018.
Si costituiva, altresì parte resistente e contestava la domanda e, con riferimento alla C.E. CP_2
n. 094 2014 0017767838, dall'iter del ruolo, evidenziava uno sgravio parziale pari a € 850,96 per effetto della tardiva cessazione della ditta e del relativo prov-vedimento di sgravio del 29/04/2016, per cui ad oggi il debito residuo a ruolo risulta pari a € 1082,51; concludeva chiedendo dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e, nel resto, rigettare l'opposizione perché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto.
In primo luogo va detto che l'atto opposto è un pignoramento presso terzi n.
09484202300001146001 emesso ai sensi dell'art 77 bis dpr 602/73 dalla Controparte_3
e non è una intimazione .
[...]
In questa sede il giudizio segue alla prima fase davanti al Giudice dell'Esecuzione ma non CP_ risultano però che e fossero stati soggetti convenuti dinanzi al G.E.( nel ricorso non sono CP_2 indicati come parti resistenti ).
Di contro qui non è convenuta l CP_4
TERMINE PER LA RIASSUNZIONE
Ai sensi dell'art.616 cpc il termine di 60 giorni è perentorio per introdurre il giudizio di merito
La presente domanda è comunque tempestiva anche se fosse proposta in riassunzione .
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
La domanda chiede un annullamento del pignoramento presso terzi adottato da CP_4
3 CP_ e hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. CP_2
Tuttavia deve prendersi atto che l' non risulta né indicata Controparte_5 come controparte nel termine perentorio dato dal G.E. per riassumere il merito né poi citata.
L'introduzione del giudizio di merito non è avvenuta nei confronti di CP_4
Pertanto è inammissibile la parte di domanda volta a sindacare la legittimità e/o inefficacia del pignoramento che è atto dell' e doveva essere destinatario della domanda. CP_4
OMESSA NOTIFICA DEI TITOLI
Il primo motivo di natura formale è ai sensi dell'art 617 cpc ma quale vizio del pignoramento non può essere fatto valere nei confronti delle resistenti che sono enti creditori e non gli autori del pignoramento.
Peraltro la notifica della cartella è di competenza di CP_4
L' produce relata di irreperibilità della ricorrente e attestazione del 11.2.2015 di affissione CP_2 all'albo comunale
Tuttavia sulla cartella 09420140017767838000, relativa a contributi INAIL parte ricorrente nelle note ha dichiarato di rinunciare alla domanda per cui non vi è interesse alla pronuncia e nulla da provvedere. CP_ Quanto agli avvisi di addebito la competenza è dell' che è il soggetto che provvede alla loro formazione e anche alla notifica.
CP_ L' deposita documenti relativi alla notifica degli avvisi di addebito e precisamente sostiene che:
39420140005081417000 – periodi 1-2-3-4/2013, 1-2/2014 – avviso notificato il 20.08.2019 ;
39420150001793442000 – periodi 3-4/2014 – avviso notificato il 20.08.2019 ;
39420160001249472000 – periodi 1-2/2015 – avviso notificato il 13.05.2016;
39420160003959517000 – periodi 3-4/2015 – avviso notificato il 22.12.2016 con attestazione della giacenza;
CP_ 39420170002217362000 – periodi 1-2-3-4/2016 – avviso che l' sostiene notificato il
29.10.2017 ;
39420180003555030000 – periodi 1-2-3-4/2017, 1-272018 – avviso notificato il 05.12.2018. CP_ Parte ricorrente però ha contestato la produzione effettuata dall' sostenendo :
<1) L'avviso di addebito n. 39420140005081417000 di Euro 29.458,58, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto la copia della ricevuta di ritorno depositata non è riferibile in nessun modo al presunto atto notificato in quanto il nr. di riferimento è differente tra quello indicato nell'atto
4 presente nell'intestazione dello stesso 650294168641 è quello n. 689502318413 presente nella fotocopia della cartolina depositata;
2) L'avviso di addebito n. 39420150001793442000 di Euro 9.610,16, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto la copia della ricevuta di ritorno depositata non è riferibile in nessun modo al presunto atto notificato in quanto il nr. di riferimento è differente tra quello indicato nell'atto presente nell'intestazione dello stesso 650338990733 è quello n. 689502318413 presente nella fotocopia della cartolina depositata;
3) L'avviso di addebito n. 39420160001249472000 di Euro 9.430,59, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto non è stata depositata la prova della notifica da parte dell'ente resistente in quanto è stato depositato solo il frontespizio della ricevuta di ritorno e non l'altra parte dove dovrebbe essere la prova della ricezione;
4) L'avviso di addebito n. 39420160003959517000 di Euro 9.225,27, notificato alla ricorrente attraverso la compiuta giacenza in data 22/11/2016, eseguita presso la sua residenza in Via
Gebbione a Mare n.5;
5) L'avviso di addebito n. 39420170002217362000 di Euro 18.212,57, non risulta notificato alla ricorrente, in quanto non è stata depositata la prova della notifica da parte dell'ente resistente in quanto è stato depositato solo una stampa interna e non il frontespizio della busta di invio come invece è stato fatto nell'avviso di addebito precedente;
6) L'avviso di addebito n. 39420180003555030000 di Euro 25.715,91 non risulta notificato alla ricorrente, in quanto è stato inviato presso un indirizzo pec che non risulta in nessun modo collegato alle stessa. >.
CP_ L' ha replicato nelle note del 27.10. 2025 sostenendo:
• Circa i punti 1) e 2) - la cui argomentazione è comune - concernenti gli avvisi di addebito n. 39420140005081417000 e n. 39420150001793442000,
l'affermazione per cui le copie delle ricevute di ritorno depositate non sono riferibili in nessun modo agli atti notificati, in quanto i numeri di riferimento tra quelli indicati negli atti presenti nell'intestazione degli stessi sono differenti rispetto a quelli presenti nelle fotocopie delle cartoline depositate, è errata. È da specificare che, preliminarmente alla notifica conseguita in data 20.08.2019, altri tentativi di notifica erano stati compiuti ma non andati a buon fine, per cui, nella fotocopia della raccomandata dell'avviso di ricevimento il numero di serie
689502318413 è sì diverso da quelli degli atti notificati (n. 65029416864-1 per l'avviso di addebito n. 39420140005081417000 e n. 65033899073-3 per l'avviso
5 di addebito n. 3942015 0001793442000), ma è evidente il riferimento (in alto a sinistra) ai due avvisi di addebito N. 20145081417 e N. 20151793442. Tale circostanza è dovuta, come detto, alla notificazione comune e riunita dei due diversi avvisi di addebito suddetti in un'unica raccomandata, in seguito ai precedenti tentativi, andati vani, di notificazione.
• Sul punto 3) (AVA n. 39420160001249472000) la contestazione non ha luogo d'esistere, in quanto nello stesso file, in due pagine diverse (pagina 1 e pagina 2), sono presenti sia fronte che retro della fotocopia dell'Avviso di Ricevimento. La notifica è avvenuta e la prova - completa - è stata depositata.
• La notifica dell'avviso di addebito n. 39420160003959517000 (punto 4)) non è stata contestata dalla parte resistente e sulla mancata maturazione dei termini di prescrizione si dirà più avanti.
• La prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 39420170002217362000
(punto 5) è stata già allegata nella memoria difensiva di costituzione e risposta.
• L'indirizzo pec a cui è stato notificato l'avviso di addebito n. 39420180003555030000 (punto 6), ai tempi risultava esistente.
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Al fine di dirimere la controversia sulla notifica degli avvisi di addebito , ad avviso del decidente risulta quanto segue : quanto all'avviso di addebito n. 39420140005081417000 nell'intestazione dello stesso avviso è presente l'indicazione 650294168641 mentre sull'avviso di ricevimento è n. 689502318413 ;
Tuttavia il richiamo del numero 20145081417 identifica l'atto impositivo e sarebbe stato onere della parte ricorrente eccepire e dimostrare che l'atto ricevuto non era quello .Onere però non adempiuto, per cui deve concludersi che sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420150001793442000 nell'intestazione dello stesso avviso è presente l'indicazione 650338990733 mentre sull'avviso di ricevimento è n.. 689502318413
Tuttavia il richiamo del numero N. 20151793442 identifica l'atto impositivo e sarebbe stato onere della parte ricorrente eccepire e dimostrare che l'atto ricevuto non era quello .Onere però non adempiuto, per cui deve concludersi che sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420160001249472000 la contestazione da parte ricorrente è infondata essendo presenti entrambe le pagine ( fronte e retro ) dell'avviso di addebito per cui deve concludersi che sia stato notificato;
6 quanto all'avviso di addebito n. 39420160003959517000 , notificato alla ricorrente attraverso la compiuta giacenza in data 22/11/2016, eseguita presso la sua residenza in Via Gebbione a Mare n.5 nessuna contestazione è portata alla notifica e quindi la notifica è valida per cui deve concludersi che sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420170002217362000 di Euro 18.212,57, non è stata depositata la prova della notifica da parte dell'ente resistente in quanto è stato depositato solo una stampa interna ( prosp.)e non il frontespizio della busta di invio come invece è stato fatto nell'avviso di addebito precedente;
CP_ Ad avviso del decidente la contestazione in effetti appare fondata perché l' non deposita alcun atto facente fede della avvenuta notifica o comunque del perfezionamento dell'iter di notifica;
per cui deve concludersi che non sia stato notificato;
quanto all'avviso di addebito n. 39420180003555030000 parte ricorrente ha contestato la notifica perché < non risulta notificato alla ricorrente, in quanto è stato inviato presso un indirizzo pec che non risulta in nessun modo collegato alle stessa. >.In effetti si legge l'indirizzo di posta elettronica
Email_1
CP_ Sul punto l' nulla prova circa la riconducibilità dell'indirizzo alla parte ricorrente , che lo ha contestato;
per cui deve concludersi che non sia stato notificato.
Ne discende che sono notificati gli avvisi di addebito :
39420140005081417000
39420150001793442000
39420160001249472000
39420160003959517000.
Mentre non risultano notificati gli avvisi di addebito n. 39420170002217362000 e n.39420180003555030000.
Nullità del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR
n. 602/73.
In merito a tale motivo formale l'opposizione è inammissibile perché la legittimazione passiva doveva essere dell' . CP_4
Sostiene il ricorrente : “Il pignoramento impugnato, risulta essere nullo, in quanto non è stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 comma secondo DPR
n. 602/73.
Il suddetto articolo prevede, che, se è trascorso più di un anno dalla notifica degli atti esecutivi, che nel nostro caso non sono stati notificati, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica
7 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.” CP_
La legittimazione passiva però non è dell' né dell' CP_2
Il motivo è inammissibile.
PRESCRIZIONE
In ordine alla eccepita prescrizione delle somme la legittimazione passiva è dell'ente creditore ( CP_ e ) giusta principi di Cass. S.U. civ. n.7514/2022. CP_2
Il termine è quinquennale ex lege 335/95.
Inoltre l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 hanno previsto due periodi di sopsensione
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Quanto all'art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 secondo cui : “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” la norma è applicabile comunque alle entrate in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui alle fattispecie qui in esame non è applicabile.
Ciò posto era onere degli enti creditori provare l'interruzione
Tuttavia sulla cartella 09420140017767838000, relativa a contributi vi è rinuncia della CP_2 parte e non vi è luogo a provvedere sulla prescrizione. CP_ L' quanto agli avvisi di addebito deposita in giudizio : sia l'intimazione di pagamento n. 09420179006986346000 notificata il 24.8.2017 con il rito dell'irreperibile valevole solo per la cartella ( ma, come detto ,rinunciata .) e per l'avviso di CP_2 addebito 39420160001249472000 e sia l'intimazione n. 09420229000431066000 notificata il
21.2. 2023 pure con rito dell' irreperibile .
Non risultano dopo le intimazioni che siano stati impugnati i titoli in via recuperatoria nel termine di 40 gg .
8 Tuttavia parte ricorrente ha contestato le notifiche delle dette intimazioni sostenendo :
<1) Intimazione di pagamento n. 09420179006986346000, presuntivamente notificata in data
24/08/2017, col sistema dell'irreperibilità assoluta, presso l'indirizzo di Viale A. Moro Trav.
Delfino n. 14;
La notifica del suddetto atto risulta essere nulla in quanto eseguita presso un indirizzo di residenza errato, in quanto per come già evidenziato precedentemente, risulta che lo stesso resistente, ha notificato in data 22/11/2016, l'avviso di addebito n. 4 del suddetto elenco presso l'indirizzo anagrafico esatto ossia Via Gebbione a Mare n. 5!
1) Intimazione di pagamento n. 09420229000431066000, presuntivamente notificata in data
20/02/2023, col sistema dell'irreperibilità assoluta, presso l'indirizzo di Via Gebbione a Mare n.
5; La notifica in questione, è stata eseguita erroneamente dal soggetto notificante, poiché l'assenza della ricorrente al predetto indirizzo doveva essere qualificata come irreperibilità relativa del destinatario e non quale ipotesi di irreperibilità assoluta (sul punto Cass. n. 28154/2019 e Cass. n.
14250/2020).>. CP_ Orbene quanto alla Intimazione di pagamento n. 09420179006986346000 l' aveva l'onere di provare il giusto indirizzo l' però nulla prova della notifica presso l'indirizzo di Viale A. CP_1
Moro Trav. Delfino n. 14.
Quanto alla Intimazione di pagamento n. 09420229000431066000 in effetti risulta la irreperibilità assoluta e poi sconosciuto ma l'indirizzo era quello di residenza e non si comprende in base a quali elementi raccolti il notificatore abbia ritenuto irreperibile in senso assoluto la parte ricorrente non fornisce alcun elemento di validità della notifica. Pt_2
***
Alla luce di quanto accertato la prescrizione , tenuto conto pure della sospensione di 311 giorni per emergenza OV , non è maturata per gli avvisi di addebito 39420140005081417000
e 39420150001793442000 atteso che tra la notifica nel 2019 e il PPT del 14.6.2023 non sono decorsi i cinque anni.
Quanto agli avvisi 39420160001249472000 e 39420160003959517000 , pur notificati nel 2016 sono decorsi i cinque anni e sono prescritti
Quanto all'ava n. 39420170002217362000 data la contribuzione del 2016 gestione commercianti ivs fissi o sul minimale , e che quindi avevano scadenza 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2016 e
16 febbraio 2017 alla data del PPT notificato il 14.6.2023 erano scaduti cinque anni e sono prescritti .
9 Quanto all'ava 39420180003555030000 data la contribuzione del 2017( quattro rate ) e 2018 ( prime due rate ) gestione commercianti ivs fissi o sul minimale , e che quindi avevano scadenza 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018 e 16 maggio, 21 agosto, 2018 , sono prescritte le sole prime due rate del 2017.
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CP_6
CP_ Spese del giudizio compensate per intero tra ricorrente e per la reciproca soccombenza
Spese del giudizio compensate per intero in quanto , sebbene rinunciata la domanda sulla cartella , le somme sono in parte state oggetto di sgravio .
Reggio Calabria 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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