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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 1385/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA la rappresentato e difeso, dall'avv. Clara Menichella Parte_1
RICORRENTE
E CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
assegno sociale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE CP_
1. Con ricorso depositato in data 13/02/2024 la ha chiesto la condanna dell' al Pt_1 Pt_1
pagamento in suo favore della somma a titolo di assegno sociale a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, avvenuta in data 07/09/2021.
1.1 Parte convenuta, costituitasi in data 13/05/2025, ha dedotto l'avvenuta liquidazione in pari data della prestazione dalla data richiesta ed ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1.2. Parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
CP_ insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
1.3. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97,
n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597).
In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
4. Nel caso di specie, avuto riguardo al riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso in data 13/05/2025 ovvero in epoca successiva sia al deposito (13/02/2024) che alla notifica (28/02/2024) del ricorso, le spese di lite devono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sul ricorso RGL 1385/2024, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in €
1900,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 28/05/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro