Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.376/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Gerlando Calandrino.
- APPELLANTE - contro
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.
- APPELLATO –
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
In Fatto e in Diritto
1) Con sentenza n.310/2022 il Tribunale di Trapani G.L. rigettava il ricorso in opposizione della (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Controparte_2 avverso l'avviso di addebito n.59620210001001078000 notificato dall' in data 02.12.2021, CP_1 recante l'intimazione di pagamento di complessivi euro 7997,76, a titolo di contributi previdenziali calcolati sulla base delle risultanze del verbale ispettivo elevato in data 24.05.2017 dalla Guardia di Finanza, gruppo di Trapani.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, riteneva sussistente l'obbligo contributivo anche per i periodi di formazione, anteriori alla prestazione lavorativa accertata, trattandosi di giornate durante le quali i prestatori erano comunque a disposizione della parte datoriale.
Rilevava inoltre il decidente la natura subordinata dei rapporti di lavoro elencati nella diffida del 24.06.2019 (all.2 della produzione dell'appellato), come accertati per effetto delle CP_1 dichiarazioni rese dai lavoratori (tutti assunti con la qualifica di addetti al call center mediante contratti di lavoro a progetto standardizzati e reiterati) agli ispettori verbalizzanti, con conseguente obbligo contributivo anche nei singoli periodi indicati nella diffida.
1
2.5.2023 la (d'ora in avanti anche la Società), lamentando l'erroneità della Parte_1 motivazione per avere il Tribunale, mal interpretando la documentazione in atti, affermato la natura subordinata dei rapporti intercorsi con i lavoratori indicati nella diffida omettendo di CP_1 considerare che né gli ispettori verbalizzanti né l'Istituto previdenziale avevano mai inteso mettere in discussione la genuinità dei rapporti di collaborazione. I maggiori contributi si riferivano piuttosto, come inequivocabilmente riscontrabile dalla lettura dell'impugnato verbale, ai periodi - genericamente indicati dagli ispettori - durante i quali i collaboratori avrebbero seguito le asserite giornate di formazione.
Il primo giudice, prosegue l'istante, “anziché indagare in merito alla qualificazione dei CP_ rapporti di collaborazione (operazione ultronea viste le contestazioni mosse dall' , avrebbe dovuto, sulla base degli atti di causa e fornendo adeguata motivazione, verificare se i collaboratori avessero prestato attività lavorativa subordinata anteriormente all'inizio dei rapporti di collaborazione”. Verifica che avrebbe indotto il decidente ad escludere l'obbligo della Società al versamento della maggiore contribuzione “in assenza di alcuna attività di lavoro subordinato nei periodi in cui sarebbe stata svolta la asserita attività di formazione”.
Deduce altresì l'assenza di prova circa la sussistenza di elementi dai quali poter desumere la natura subordinata dei rapporti di collaborazione - sia per l'arco temporale di effettiva durata degli stessi sia per il periodo precedente la loro formale costituzione - per avere l' finanche CP_1 omesso di produrre le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori agli ispettori e per non avere il
Tribunale ammesso la prova testimoniale sollecitata dalla Società volta a dimostrare “che i collaboratori non avevano alcun obbligo di presenza, né di orario, erano liberi di decidere se effettuare o meno le telefonate e potevano allontanarsi dalla postazione senza chiedere alcuna autorizzazione”.
Si duole ancora, riprendendo analoga contestazione già formulata in primo grado, dell'erroneità dei dati trascritti nella diffida perché non corrispondenti ai modelli UNILAV (in atti) non esaminati in occasione dell'accesso ispettivo.
Deduce, in via subordinata, l'erroneo calcolo delle sanzioni perché operato con riferimento al regime proprio dell'evasione contributiva, previsto dall'art.116 comma 8 lett. b) della legge 388/2000, pur in assenza dei previsti requisiti oggettivi (“La società, infatti, ben lungi dall'occultare i rapporti di lavoro con i propri collaboratori, ha sempre provveduto al regolare inoltro delle prescritte comunicazioni e delle denunce obbligatorie”) e soggettivi (avendo l'appellante “sempre tenuto una condotta del tutto corretta e trasparente”).
Domanda da ultimo, per effetto dell'auspicata riforma della sentenza, la condanna dell' alla restituzione delle somme già corrisposte “a titolo di spese legali in esecuzione della CP_1 pronunzia impugnata”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 6/7.04.2025, l' chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza e rilevando a tal fine che:
- i militari hanno “contestato alla [ società che è poi stata Controparte_2 incorporata dalla odierna appellante] NON l'illegittimità dei contratti di collaborazione e-o la loro conversione in contratti di lavoro dipendente, ma bensì l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente ed in nero nel breve periodo in cui gli operatori hanno svolto attività di lavoro o di formazione prima di essere formalmente assunti con contratto co.co.co.”;
2 - “Sono dunque irrilevanti tutti gli argomenti spesi da controparte, in primo grado ed in appello, per sostenere la legittimità dei rapporti di co.co.co, la loro natura giuridica, l'esistenza delle comunicazioni unilav;
il punto nodale si incentra sul periodo antecedente la formale assunzione con contratti co.co.co e dunque la documentazione relativa ai rapporti formali è inconducente”;
- “Il contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori, in ordine allo svolgimento di tale periodo di lavoro o di formazione, è riprodotto/attestato nel verbale ispettivo, come risulta dalla tabella che si riproduce in parte qua e che indica per ciascun lavoratore la data che il medesimo/a ha dichiarato come data di effettivo inizio della prestazione lavorativa, la data formale riportata nell'unilav (inizio del rapporto di collaborazione), lo svolgimento di attività di formazione prima dell'assunzione, i giorni di lavoro complessivamente svolti prima dell'assunzione formale, con evidenziazione della parte ascrivibile a formazione”;
- “L'esistenza di tale attività di formazione è stata in buona sostanza ammessa da controparte laddove ha dedotto e chiesto di provare che prima dell'assunzione si siano svolti dei colloqui ai quali i partecipanti erano liberi di partecipare a seconda se fossero stati interessati a conoscere concretamente l'attività da svolgere all'interno dell'azienda”.
L' , reiterando la richiesta avanzata in primo grado, ha chiesto “disporsi l'esame, anche CP_1 in interrogatorio libero ove occorra, di tutti i lavoratori indicati nella diffida”, sui capitolati trascritti in memoria.
Con nota del 7.4.2025 l' ha prodotto, inserendolo del proprio fascicolo telematico, CP_1 copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo.
Indi, all'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
2) L'appello può trovare accoglimento.
Incentrandosi il thema decidendum, alla luce delle rispettive difese, unicamente sulla natura subordinata dell'attiva svolta a titolo di formazione dai collaboratori in epoca anteriore alla formale sottoscrizione dei contratti di collaborazione – risultando estraneo all'odierna vicenda processuale l'accertamento dell'effettiva qualificazione di tali ultime convenzioni negoziali – ritiene questa Corte che l' , disattendendo uno specifico onere probatorio sullo stesso Controparte_3 gravante, non abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti fattuali giustificativi della maggiore contribuzione ingiunta alla Società.
Invero, con riferimento alla prova testimoniale articolata in appello, non si può fare a meno di rilevare la novità (e conseguente inammissibilità) dei capitolati 3 e 4 perché mai formulati in primo grado, la natura valutativa e l'irrilevanza decisionale del capo 1 (“Vero è che ho lavorato alle dipendenze della sede di Trapani, con mansioni di operatore di call center”, Controparte_2 in quanto, per stessa ammissione dell' , l'oggetto del contendere non attiene alla natura dei CP_1 contratti di collaborazione e alla riconducibilità degli stessi nell'alveo della subordinazione), l'inconferenza del capo 2 (“Vero è che per partecipare alla selezione degli operatori da assumere la società di call center ha chiesto la preventiva partecipazione ad un corso di formazione nel corso del quale la società ha spiegato le modalità di svolgimento dell'attività oggetto del rapporto”) in quanto carente di ogni riferimento alla sussistenza di un obbligo dei (futuri) collaboratori di partecipare a tale corso, alla necessaria propedeutica dello stesso rispetto alla
3 successiva sottoscrizione dei contratti di co.co.co (e/o a progetto), alla vincolatività e tassatività degli orari e delle giornate di frequenza dell'attività formativa.
Dati fattuali non evincibili neppure, con adeguata certezza probatoria, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori nel corso dell'accesso ispettivo i quali si limitavano a riferire di avere partecipato, in data anteriore all'effettivo avvio dei successivi rapporti di collaborazione, ad un corso di formazione (di durata, per ciascuno variabile, da un giorno a dieci), senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di tale attività di formazione (se meramente didattica e informativa circa le future incombenze professionali o se espletatasi attraverso un'esperienza di apprendimento sul campo “on the Job” finalizzata a trasferire competenze specifiche, informazioni e nozioni atte alla definizione del contesto aziendale e delle dinamiche professionali ), ai poteri aziendali di verifica della presenza dei partecipanti e di controllo dell'operato di questi ultimi, all'obbligatorietà della frequenza di tali corsi rispetto alla successivo avvio delle collaborazioni.
In questa prospettiva è evidentemente priva di qualsiasi valenza confessoria, perché inidonea a sopperire alla riscontrata lacuna probatoria imputabile all'Istituto previdenziale, la richiesta della Società, formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. di essere ammessa a provare la riconducibilità della presunta attività informativa a meri colloqui informativi.
3) Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere dichiarate non dovute le somme di cui all'avviso di addebito oggetto dell'odierna opposizione. CP_1
Inoltre, alla luce della documentazione prodotta in proposito dalla difesa della Società e in assenza di alcuna specifica contestazione sul punto da parte dell' quest'ultimo deve essere CP_1 condannato a restituire alla quanto versato in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.310/2022, emessa dal Tribunale GL di Trapani in data 2 novembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito numero Parte_1 CP_1
59620210001001078000 (formato il 23 ottobre 2021), che per l'effetto annulla. Condanna l' a restituire alla quanto da quest'ultima corrispostogli in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Condanna l' a rifondere a controparte le spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per CP_1 il primo, in euro 1.200,00 e per il presente in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
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