Ordinanza cautelare 6 marzo 2019
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2020
Sentenza 30 maggio 2022
Commentario • 1
- 1. CORTE COSTITUZIONALE: False dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni e decadenza automatica dai benefici.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/05/2022, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00876/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2019, proposto da
Naxos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Grippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ricevuto a mezzo posta in data 28 gennaio 2019, con cui è stata rigettata l’istanza della società Naxos S.r.l. di rinnovo dell’autorizzazione (patentino per la vendita dei generi di monopolio) n. 500210/TA e soppresso il predetto patentino per la vendita di generi di monopolio;
- degli ulteriori atti presupposti, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to N. Grippa e avv.to dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 6 febbraio 2019 e depositato in data 8 febbraio 2019, la Società ricorrente - già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell’esercizio bar in Palagiano, alla via Appia n. 33 - impugna, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) il provvedimento prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, ad essa notificato (con nota raccomandata prot. n. 9642 del 24 gennaio 2019) il 28 gennaio 2019, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in riscontro all’istanza pervenuta in data 16 ottobre 2018 prot. n. 76403 per il rinnovo biennale del citato patentino:
“- Considerato che con D.M. n. 38/13, art. 9) comma 1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all’istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all’art. 8) comma 3) dello stesso Decreto;
- Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato:
«il rinnovo non è altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest’ultimo alla data in cui il rinnovo è richiesto; tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del D.M. n. 38/2013, laddove, evidentemente allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l’articolo 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti “i dati e le informazioni di cui all’art. 8, comma 3»;
- Visto l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimità ed opportunità del punto vendita;
- Valutato ai fini dell’adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all’art. 8) comma 3) del succitato Decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l’interessata dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;
- Vista la verifica della veridicità di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 86258 del 15/11/2018, inviata a mezzo p.e.c. al concessionario Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto;
- Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuto, stesso mezzo, con protocollo n. 87280 del 20/11/2018, è emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte;
- Vista la nostra nota protocollo n. 98564 del 20/12/2018 con la quale si comunicava all’interessata di essere incorsa in quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera;
- Vista la nota p.e.c. protocollo n. 100071 pervenuta, da parte dell’interessata, in data 31/12/2018 con la quale comunicava tra l’altro “di aver sbagliato nel comunicare nella dichiarazione sostitutiva prodotta il 28/11/2018 di non avere pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario in quanto cartelle per Canone Rai quindi non erariali … Pertanto in data odierna ha debitamente quietanzato suddette cartelle ….”;
- Preso atto che le suddette osservazioni non apportano nuovi elementi tali da consentire una diversa valutazione della situazione verificato che la cartella esattoriale al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente;
- Considerato che, così come previsto dal D.M. 38/13 comma 3) art. 7), ai fini dell’adozione del provvedimento gli Uffici competenti devono valutare - lettera g) - l’assenza di eventuali pendenze e/o di morosità verso l’erario o verso l’agente di riscossione definitivamente accertate indicate, così come previsto alla lettera f) comma 3) art. 8) del succitato decreto ministeriale, nell’atto notorio presentato a corredo dell’istanza;
- Considerato quanto emerso dal controllo della veridicità presso l’agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell’atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario “ancora non pagati alla data del 19/11/2018”;
- Considerato che nell’atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate;
- Considerato che per quanto sopra l’istante è incorsa in quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera;
- Considerato che quanto accaduto diventa oggetto di interruzione del rapporto di fiducia con l’amministrazione”;
ha determinato “il rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 500210/TA”, con soppressione del patentino in questione, “per i motivi sopra indicati”;
2) gli ulteriori atti presupposti, collegati e conseguenziali.
1.1 A sostegno dell’impugnazione interposta deduce le seguenti censure così rubricate:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 8 e 9 del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - Eccesso di potere per errata presupposizione e difetto di istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dell’art. 54 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, dell’art. 24, comma 42 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge n. 111/2011, e degli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38 - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e del difetto di motivazione;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, che afferma i principi generali di imparzialità, correttezza e trasparenza della P.A. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza - Incostituzionalità dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
3. Con ordinanza 6 marzo 2019, n. 136, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, con la seguente motivazione:
“Premesso che la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 8901 del 22 gennaio 2019 R.I. n. 15, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 500210/TA, con contestuale soppressione del patentino, in considerazione della non veridicità della dichiarazione sostitutiva (sostanzialmente, art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), resa dal legale rappresentante della stessa, circa l’inesistenza di morosità verso l’Erario e/o il Concessionario della riscossione (per complessivi euro 897,92, importo relativo a due cartelle relative al canone speciale Radiotelevisione, comunque, prontamente pagate);
Ritenuto che l’istanza cautelare vada accolta, considerato che la Sezione ha già sollevato in ipotesi similari (cfr. le ordinanze 17 settembre 2018, n. 1346, 23 ottobre 2018, n. 1531, 24 ottobre 2018, n. 1544, 25 ottobre 2018, n. 1552) questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 (“Decadenza dai benefici”) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), sostanzialmente applicato dalla P.A. anche nella presente fattispecie, per ravvisata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione”.
4. Con memoria difensiva del 12 novembre 2019, parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese.
5. Ad esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2019 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 92 del 30 gennaio 2020, ha nuovamente proposto al Giudice delle Leggi la questione di legittimità costituzionale, per ravvisato contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2 della Costituzione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (peraltro, pure prospettata da parte ricorrente nell’ambito del terzo motivo di gravame), già sollevata con le ordinanze 17 settembre 2018, n. 1346, 23 ottobre 2018, n. 1531, 24 ottobre 2018, n. 1544, 25 ottobre 2018, n. 1552, e dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 luglio 2019, n. 199, per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione (in ragione, per un verso, dell’ “incompleta descrizione della fattispecie”, in relazione alla definitività dell’accertamento, e, per altro verso, dell’assenza di “alcun rilievo in ordine al rapporto che lega la disciplina regolamentare e quella delle conseguenze delle false dichiarazioni sostitutive”).
È stata, quindi, disposta con la menzionata ordinanza n. 92/2020 la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Consulta sulla predetta questione di costituzionalità.
6. In data 29 novembre 2021 la Società ricorrente ha depositato un’istanza di fissazione udienza ex art. 80 c.p.a, segnalando all’uopo che “con sentenza del 23.09.2021, depositata in cancelleria il 07.10.2021 n.190, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata” da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 92 del 30 gennaio 2020 e di aver “avuto comunicazione della pronuncia della Corte Costituzionale in data 14.10.2021”.
7. In data 18 marzo 2022 la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
8. All’udienza pubblica dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, tempestivamente proseguito ex art. 80 comma 1 c.p.a. a cura di parte ricorrente a mezzo di presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza a seguito del venir meno della causa di sospensione in conseguenza dell’intervenuta pronuncia da parte della Corte Costituzionale della sentenza n.190 del 7 ottobre 2021 che ha dichiarato (nuovamente) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 92 del 30 gennaio 2020, è fondato nel merito e va accolto nei sensi di seguito precisati.
2. Con il primo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato diniego per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del D.M. del 21 febbraio 2013 n.38 e degli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché per eccesso di potere sub specie di errata presupposizione e difetto di istruttoria in quanto l’Ufficio dei Monopoli ha rigettato l’istanza di rinnovo del patentino presentata da parte ricorrente sul presupposto che, avendo l’istante omesso di dichiarare l’esistenza di
un debito erariale rinveniente da cartelle di pagamento insolute, tale omissione comporti automaticamente la non veridicità della dichiarazione, senza accertare se effettivamente la dichiarante fosse, al momento della resa dichiarazione, effettivamente a conoscenza di detta pendenza tributaria, per averne ricevuto rituale notifica.
2.1 Con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 della L. n.1293 del 1957, dell’art. 54 del D.P.R. n.1074 del 1958, dell’art. 24, comma 42 del D.L.
n.98 del 2011 (convertito in L. n.111/2011) e degli art. 7, 8 e 9 del D.M. n.38 del 21 febbraio 2013 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e del difetto di motivazione. Secondo parte ricorrente, sulla scorta del combinato disposto delle suddette previsioni normative sarebbe possibile affermare che il patentino per la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi svolge una funzione integrativa e sussidiaria della normale rete di vendita dei generi di monopolio, allo scopo di rendere più agevole e più conveniente l’approvvigionamento
ai consumatori, interesse che la P.A. deve contemperare con quello della tutela della concorrenza degli operatori economici e della salute dei cittadini. Per contro, nel caso di specie, l’Agenzia dei Monopoli avrebbe rigettato l’istanza di rinnovo del patentino sulla scorta di considerazioni che nulla hanno a che vedere con i criteri e l’interesse pubblico desumibili dalle citate
norme bensì ha fatto solo riferimento alla mancata dichiarazione della sussistenza di debiti tributari, non noti alla sig.ra OR TR al momento della resa dichiarazione. Circostanza, quest’ultima, che non costituirebbe, ad avviso di parte ricorrente, “ex se” un impedimento al rinnovo del patentino (anche per la esiguità del debito tributario a fronte dell’assenza del benché minimo inadempimento della deducente nell’acquisto dei generi di monopolio) e che non potrebbe determinare il venir meno del rapporto di fiducia con l’Agenzia dei monopoli, come apoditticamente sostenuto nel provvedimento impugnato.
2.2 Con il terzo motivo di gravame si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza. Si denuncia, da ultimo, anche la stessa incostituzionalità dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò in quanto l’Ufficio dei Monopoli avrebbe fatto applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ovvero inibisca l’adozione del provvedimento tendente al riconoscimento di benefici richiesti, senza che tale disposizione lasci
alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni. Orbene, secondo parte ricorrente, una tale
interpretazione del citato art. 75 sarebbe non conforme all’art. 3 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza sanciti dalla predetta norma costituzionale. A sostegno della dedotta violazione del principio di proporzionalità e di quello di ragionevolezza, parte ricorrente osserva che la deducente ha effettuato, nell’anno antecedente la scadenza del patentino, prelievi di tabacchi per un valore complessivo lordo di € 322.871,85
dimostrando una notevole capacità economica ed un ampio potenziale di vendita dei tabacchi, sicché non avrebbe avuto alcun problema a corrispondere all’erario i canoni RAI in questione, vista la loro esiguità, tantomeno avrebbe consapevolmente taciuto tale pendenza, se ne fosse stata a conoscenza. Ciò sarebbe conferma dalla circostanza che la stessa, appena ha scoperto l’esistenza di tale debito tributario, ha immediatamente eseguito il pagamento dovuto.
2.3 Le suddette doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione dell’intima connessione tra loro esistente, meritano positivo apprezzamento e vanno accolte nei sensi appresso precisati.
Il Collegio rileva che - all’esito degli incidenti di costituzionalità reiteratamente sollevati da questa Sezione in relazione all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2021, ha chiarito - da un lato - che (a ben vedere) il diniego impugnato è derivato dall’assenza in capo all’istante del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 dell’insussistenza di pendenze fiscali, anziché dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e - dall’altro - (punto 2.4 della pronuncia della Consulta) che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. n. 38/2013, “lo spazio per l’apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità definitivamente accertate si colloca, quindi nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni […] e la natura discrezionale dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione in ordine a tali condizioni è avvalorata anche dal raffronto con il tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 7 che stabilisce le condizioni assolutamente (in ogni caso) ostative al rilascio dei patentini (prossimità ad una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati)”, ritenendo in conclusione che, indipendentemente dal rilievo (formale) della falsità, l’applicazione (corretta) della predetta disciplina (sostanziale) di rango regolamentare sia suscettibile di definire il contenzioso in questione.
2.4 Pertanto, nonostante nel particolare caso di specie (in forza del principio “tempus regit actum”) non si possa applicare la nuova disciplina introdotta dal D.M. 12/2/2021 n. 51 che esclude il rilievo ostativo ai fini del rilascio/rinnovo del patentino di obbligazioni tributarie definitivamente accertate di importo inferiore alla soglia minima di rilevanza di € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), tuttavia, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbero dovuto esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla (eventuale) specifica rilevanza, ai fini in questione, delle pendenze o morosità tributarie definitivamente accertate a carico della Società odierna ricorrente (per un importo complessivo, come ricalcolato di € 897,92, importo relativo a due cartelle relative al canone speciale Radiotelevisione, comunque, prontamente pagate), anziché ritenersi - illegittimamente - vincolati a rigettare l’istanza presentata dalla stessa per il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2019/2020) presso il Bar ubicato in Palagiano alla Via Appia n. 33 gestito dalla predetta Società ricorrente.
3. Per le ragioni appena esposte il ricorso deve essere accolto. Per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della ricorrente Naxos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
TR Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO