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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel. dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 436/2025 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ROSA
BIANCA MARIA TURRISI
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GIANFRANCO RODANO
E
Controparte_2
( ), in persona del presidente p. t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
avv.ti. MARTA ODORIZZI e PIER LUIGI TOMASELLI
Appellati
OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2310 del 30 maggio 2025, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249008603461/000,
[...]
notificatagli in data 29.1.2024 e i sottesi avvisi di addebito n.
59320160002202576000, n. 59320160006456320000 e n.
59320170004609845000, aventi ad oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni 2015 e 2016.
In particolare, e per quanto di interesse, il Tribunale, riqualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ammissibile per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, dichiarava estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito n.
59320160002202576000, rigettando nel resto il ricorso.
Appellava la sentenza l' con atto Controparte_3
del 27 giugno 2025.
Resisteva l'appellato . Controparte_1
L' si costituiva dichiarando di aderire all'appello proposto da . CP_2 CP_3
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che erroneamente il giudice ha dichiarato maturata la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 59320160002202576000, applicando una sospensione per l'emergenza COVID di soli 311 giorni, risultante dal cumulo dei periodi previsti dall'art. 37, co. 2, D.L. 18/2020 (129 giorni) e dall'art. 11, co. 9,
D.L. 183/2020 (182 giorni). L'appellante deduce che “Tale ricostruzione
è palesemente errata, in quanto ignora la portata generale e sistematica dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, il quale, nel disporre la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha innescato, per il medesimo periodo,
l'automatica sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione, in virtù del rinvio operato all'art. 12 del D.Lgs.
n. 159/2015”.
2. In via subordinata censura la statuizione con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione di esso ente in ordine all'eccezione di prescrizione.
3. Infine, lamenta che erroneamente le spese di primo grado sono state compensate tra le parti.
4. L'appello di è infondato. CP_3
Va confermata la statuizione della sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione di , in conformità all'orientamento della Suprema CP_3
Corte, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, secondo cui, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha altresì precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le
Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (“l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188
c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”
Cass. S.U. n. 7514/2022 cit.).
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr., ex multis, Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 e Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372; si veda altresì, da ultimo, Cass. n.5769/2025.
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente,
l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, a nulla rilevando che l'agente di riscossione abbia diffidato il contribuente a mezzo intimazione di pagamento;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_3
5. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello proposto da . CP_3
La domanda dell' può qualificarsi come impugnazione adesiva nei CP_2
confronti della parte cui è rivolta l'impugnazione principale, fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un appello per relationem), e tuttavia l'istituto non ha notificato la memoria di costituzione all'appellato.
Alla impugnazione adesiva devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
Poiché nel caso in esame l non ha provveduto a notificare CP_2
l'impugnazione adesiva a , l'appello adesivo, in Controparte_1
mancanza di notifica all'appellato, va dichiarato improcedibile (“Questa
Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. 19/01/2016, n. 837; Cass. n. 11854 del 2015; Cass. nn. 2428, 3042 e 17247 del 2012; Cass. n. 23571 del
2008) a seguito del principio enunciato da Cass. S.U. nr 20604/2008 - secondo cui l'appello è improcedibile ove non sia avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza - che anche l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, va dichiarato improcedibile ove ne sia mancata la notifica, in applicazione del medesimo criterio di parità della posizione delle parti del processo qui riferito alla proposizione della impugnazione” Cass. n. 24742/2017; cfr. Cass.
5166/2023; 21889/2020).
6. In definitiva l'appello di deve rigettarsi Parte_1
mentre l'appello adesivo dell' deve dichiararsi improcedibile. CP_2
Le spese processuali del grado tra l'appellante e l'appellato CP_3
, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della CP_1
controversia (devolutum in appello), seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. G. Rodano.
Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e l' , avendo CP_2
quest'ultimo aderito all'appello principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale proposto da;
CP_3
dichiara improcedibile l'appello adesivo proposto dall' ; CP_2
condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese processuali del presente grado, che Controparte_1
liquida in euro 1458,00oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarre in favore dell'avv. G. Rodano;
compensa le spese processuali del grado tra l'appellante e l' . CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese