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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1802/2024 V.G.
Tribunale di Cremona
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare,
LETTO il ricorso depositato da , in qualità di padre, per la nomina di un Parte_1
amministratore di sostegno in favore di;
Persona_1
ESPERITA l'istruttoria di rito;
SENTITI il ricorrente e la persona indicata come beneficiaria all'udienza del 21/02/2025;
OSSERVATO che il PM, cui è stata data comunicazione, non ha formulato osservazioni;
RICORDATO che la finalità della misura in atti è quella di proteggere le persone fragili, ossia coloro che si trovano in difficoltà nel gestire i propri interessi ovvero si trovano nella impossibilità di farlo;
SOTTOLINEATO che l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha quale conseguenza necessaria la riduzione della capacità di agire della persona beneficiaria;
OSSERVATO, dal punto di vista del diritto sovranazionale, che a mente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge a protezione della salute, ossia dei bisogni delle persone deboli e non autosufficienti;
RICORDATO che l'attivazione dell'amministrazione di sostegno presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare o assistenziale;
RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 404, 407 e 408 c.c., il Giudice Tutelare deve compiere la sua valutazione in base al contesto familiare e sanitario e alle effettive ed attuali esigenze di protezione del soggetto interessato che siano sussistenti al momento della presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati ex art. 406 c.c.; RITENUTO quindi che la nomina di un amministratore di sostegno non sia obbligatoria, ma solo opportuna nei casi in cui il soggetto debole non possa essere altrimenti tutelato nel suo patrimonio o nella sua persona, dunque in via residuale;
RILEVATO , nel caso di specie, che l'odierno ricorrente ha presentato il Parte_1
ricorso allegando delle generiche difficoltà del figlio nella gestione del proprio patrimonio nonché il pericolo che egli subisca una indebita influenza da parte di terzi;
RILEVATO che dalla documentazione allegata al ricorso (risalente al 26/06/1998) risulta che presenta delle difficoltà nelle relazioni interpersonali e nel progettarsi a Persona_1
medio lungo termine, in stretta correlazione con un deficit cognitivo di fondo;
OSSERVATO che il predetto, nel 1999, è stato riconosciuto invalido al 60% per deficit intellettivo di grado lieve/medio;
RILEVATO che , costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione Persona_1
medica aggiornata al 14/01/2025 nella quale il dott. certifica che “al momento della Persona_2
mia valutazione si presenta in ambulatorio, collaborante, ben orientato nello spazio e nel tempo, in abbigliamento pulito e ordinato indice di buona cura della propria persona. il tono dell'umore è nella norma. (…) il signor risponde correttamente alle domande che gli vengono poste è in Per_1
grado di leggere frasi semplici e di comprenderne il significato. riconosce denomina correttamente
i poligoni regolari fino a sei lati. può effettuare calcoli aritmetici semplici, somme e moltiplicazioni, presenta qualche difficoltà nelle sottrazioni, non è in grado di effettuare le divisioni. conosce il valore delle monete e delle banconote, tuttavia effettua molto raramente pagamenti in contanti perché preferisce utilizzare la carta di credito”;
DATO ATTO che il datore di lavoro di ha attestato che il predetto “si Persona_1
presenta regolarmente sul posto di lavoro rispettando gli orari e le mansioni che gli vengono affidate. si rapporta in modo cordiale e rispettoso con i colleghi e con i responsabili del reparto in cui svolge le proprie mansioni “(v. documento in atti);
OSSERVATO nondimeno che in udienza dinanzi al GT è apparso lucido, Persona_1
orientato e consapevole delle proprie condizioni di salute e di vita;
TENUTO CONTO che il predetto ha un impiego stabile e convive con il sig. da Parte_2
circa 11 anni;
EVIDENZIATO che il sig. – amico di -, sentito dal GT, non Persona_3 Persona_1
ha evidenziato alcuna situazione di pregiudizio (“ da come lo conosco io fa una vita Per_1
normale, secondo me per la vita quotidiana è capace di autogestirsi;
io non sono a conoscenza di circostanze in cui abbia prestato soldi a terzi. Il rapporto tra e a Per_1 Per_1 Parte_2 mio parere è un rapporto sereno, ogni tanto mi mandano fotografie delle loro cene” cfr verbale dell'udienza del 21/03/2025);
RITENUTO sufficiente quanto appreso mediante le verbalizzazioni di tutte le persone presenti e la documentazione in atti;
EVIDENZIATO che la misura di protezione è preordinata a consentire il compimento di atti giuridici
(o a impedirne la realizzazione laddove pregiudizievoli per l'incapace) e che gli stessi devono essere specificatamente indicati nella domanda al fine di consentire al giudice ogni opportuna valutazione in merito al ricorso;
OSSERVATO che, nel caso di specie, non vengono comprovate specifiche necessità che rendano opportuna l'apertura di un'amministrazione, tenuto conto del tenore del ricorso e delle evidenze successive;
CONSIDERATO in particolare che il ricorrente si è limitato a esporre che il figlio si è allontanato da
Cont casa – oltre 10 anni fa- e che necessita di un in ragione della persona che con lui convive (v. verbale dell'udienza del 20/02/2025);
EVIDENZIATO che quelle della ricorrente sono per lo più di allegazioni e preoccupazioni generiche, non essendo emerso un profilo di concreto pregiudizio ed esulando dall'oggetto del presente giudizio la sistemazione dei rapporti personali tra padre e figlio (e, parimenti, il rapporto tra il padre e il convivente del figlio);
RILEVATO che coabita con il sig. da oltre 10 anni e appare Persona_1 Parte_2
condurre una vita del tutto ordinaria (egli ha un lavoro stabile, fa attività di volontariato, conserva relazioni sociali);
DATO ATTO che si è allontanato dal padre molti anni fa, ma ciò appare il Persona_1
risultato di una scelta consapevole dell'uomo, il quale ha deciso autonomamente di allontanarsi dalla famiglia a causa di tensioni emerse a causa della sua frequentazione con il sig. Parte_2 RICORDATO che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è volto alla protezione delle persone deboli e incapaci ed è orientato a consentire ai predetti di esercitare fattivamente i propri diritti e non certo a superare il loro consapevole orientamento decisionale;
PRECISATO che non può ritenersi sufficiente la generica preoccupazione esposta in relazione alla possibile dispersione del patrimonio da parte di , in difetto peraltro di una Persona_1
accertata incapacità di autodeterminarsi;
RITENUTO che l'applicazione della misura in difetto delle condizioni previste dalla legge costituisca una indebita restrizione della capacità di esercitare i propri diritti, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo;
EVIDENZIATO che l'apertura dell'ads deve rispondere ad esigenze del beneficiario sotto il profilo di cura della persona, come tale nel caso di specie da ritenersi escluse, o del proprio patrimonio, neanche presenti non sussistendo sintomi di gestione sconsiderata del predetto;
TENUTO CONTO che ha dichiarato di essere in grado di provvedere ai propri Persona_1
interessi, come ha fatto da oltre 10 anni a questa parte, e appare altresì sufficientemente assistito per quanto necessario dalla rete amicale e dalla persona che con lui convive;
OSSERVATO che ha chiaramente manifestato la contrarietà alla Persona_1
istituzionalizzazione di una figura di supporto (anche sul piano patrimoniale), volendo egli mantenere il controllo delle proprie risorse e sostanze;
RICORDATO che “in tema di amministrazione di sostegno, il giudice deve tenere conto della contraria volontà del beneficiario all'attivazione della misura, ove provenga da una persona di ridotta autonomia ma pienamente lucida in quanto affetta da menomazioni soltanto fisiche, in quanto essa costituisce l'esplicazione di una volontà libera, consapevole e non coercibile” (cfr.
Cass. 32542/2022);
RITENUTO che pertanto allo stato non sussistano i presupposti per l'apertura di amministrazione di sostegno;
RILEVATO che , costituendosi in giudizio, ha chiesto la refusione delle Persona_1
spese di lite;
CONSIDERATI, nondimeno, la natura del giudizio, i rapporti tra le parti e la oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti;
VALUTATO che i particolari profili di accertamento su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio;
RITENUTO che i predetti elementi costituiscano gravi motivi di compensazione delle spese di lite;
PQM
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese del giudizio.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Cremona, 28/03/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Benedetta Fattori
Tribunale di Cremona
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare,
LETTO il ricorso depositato da , in qualità di padre, per la nomina di un Parte_1
amministratore di sostegno in favore di;
Persona_1
ESPERITA l'istruttoria di rito;
SENTITI il ricorrente e la persona indicata come beneficiaria all'udienza del 21/02/2025;
OSSERVATO che il PM, cui è stata data comunicazione, non ha formulato osservazioni;
RICORDATO che la finalità della misura in atti è quella di proteggere le persone fragili, ossia coloro che si trovano in difficoltà nel gestire i propri interessi ovvero si trovano nella impossibilità di farlo;
SOTTOLINEATO che l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha quale conseguenza necessaria la riduzione della capacità di agire della persona beneficiaria;
OSSERVATO, dal punto di vista del diritto sovranazionale, che a mente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge a protezione della salute, ossia dei bisogni delle persone deboli e non autosufficienti;
RICORDATO che l'attivazione dell'amministrazione di sostegno presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare o assistenziale;
RILEVATO che, in base al combinato disposto degli artt. 404, 407 e 408 c.c., il Giudice Tutelare deve compiere la sua valutazione in base al contesto familiare e sanitario e alle effettive ed attuali esigenze di protezione del soggetto interessato che siano sussistenti al momento della presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati ex art. 406 c.c.; RITENUTO quindi che la nomina di un amministratore di sostegno non sia obbligatoria, ma solo opportuna nei casi in cui il soggetto debole non possa essere altrimenti tutelato nel suo patrimonio o nella sua persona, dunque in via residuale;
RILEVATO , nel caso di specie, che l'odierno ricorrente ha presentato il Parte_1
ricorso allegando delle generiche difficoltà del figlio nella gestione del proprio patrimonio nonché il pericolo che egli subisca una indebita influenza da parte di terzi;
RILEVATO che dalla documentazione allegata al ricorso (risalente al 26/06/1998) risulta che presenta delle difficoltà nelle relazioni interpersonali e nel progettarsi a Persona_1
medio lungo termine, in stretta correlazione con un deficit cognitivo di fondo;
OSSERVATO che il predetto, nel 1999, è stato riconosciuto invalido al 60% per deficit intellettivo di grado lieve/medio;
RILEVATO che , costituendosi in giudizio, ha prodotto documentazione Persona_1
medica aggiornata al 14/01/2025 nella quale il dott. certifica che “al momento della Persona_2
mia valutazione si presenta in ambulatorio, collaborante, ben orientato nello spazio e nel tempo, in abbigliamento pulito e ordinato indice di buona cura della propria persona. il tono dell'umore è nella norma. (…) il signor risponde correttamente alle domande che gli vengono poste è in Per_1
grado di leggere frasi semplici e di comprenderne il significato. riconosce denomina correttamente
i poligoni regolari fino a sei lati. può effettuare calcoli aritmetici semplici, somme e moltiplicazioni, presenta qualche difficoltà nelle sottrazioni, non è in grado di effettuare le divisioni. conosce il valore delle monete e delle banconote, tuttavia effettua molto raramente pagamenti in contanti perché preferisce utilizzare la carta di credito”;
DATO ATTO che il datore di lavoro di ha attestato che il predetto “si Persona_1
presenta regolarmente sul posto di lavoro rispettando gli orari e le mansioni che gli vengono affidate. si rapporta in modo cordiale e rispettoso con i colleghi e con i responsabili del reparto in cui svolge le proprie mansioni “(v. documento in atti);
OSSERVATO nondimeno che in udienza dinanzi al GT è apparso lucido, Persona_1
orientato e consapevole delle proprie condizioni di salute e di vita;
TENUTO CONTO che il predetto ha un impiego stabile e convive con il sig. da Parte_2
circa 11 anni;
EVIDENZIATO che il sig. – amico di -, sentito dal GT, non Persona_3 Persona_1
ha evidenziato alcuna situazione di pregiudizio (“ da come lo conosco io fa una vita Per_1
normale, secondo me per la vita quotidiana è capace di autogestirsi;
io non sono a conoscenza di circostanze in cui abbia prestato soldi a terzi. Il rapporto tra e a Per_1 Per_1 Parte_2 mio parere è un rapporto sereno, ogni tanto mi mandano fotografie delle loro cene” cfr verbale dell'udienza del 21/03/2025);
RITENUTO sufficiente quanto appreso mediante le verbalizzazioni di tutte le persone presenti e la documentazione in atti;
EVIDENZIATO che la misura di protezione è preordinata a consentire il compimento di atti giuridici
(o a impedirne la realizzazione laddove pregiudizievoli per l'incapace) e che gli stessi devono essere specificatamente indicati nella domanda al fine di consentire al giudice ogni opportuna valutazione in merito al ricorso;
OSSERVATO che, nel caso di specie, non vengono comprovate specifiche necessità che rendano opportuna l'apertura di un'amministrazione, tenuto conto del tenore del ricorso e delle evidenze successive;
CONSIDERATO in particolare che il ricorrente si è limitato a esporre che il figlio si è allontanato da
Cont casa – oltre 10 anni fa- e che necessita di un in ragione della persona che con lui convive (v. verbale dell'udienza del 20/02/2025);
EVIDENZIATO che quelle della ricorrente sono per lo più di allegazioni e preoccupazioni generiche, non essendo emerso un profilo di concreto pregiudizio ed esulando dall'oggetto del presente giudizio la sistemazione dei rapporti personali tra padre e figlio (e, parimenti, il rapporto tra il padre e il convivente del figlio);
RILEVATO che coabita con il sig. da oltre 10 anni e appare Persona_1 Parte_2
condurre una vita del tutto ordinaria (egli ha un lavoro stabile, fa attività di volontariato, conserva relazioni sociali);
DATO ATTO che si è allontanato dal padre molti anni fa, ma ciò appare il Persona_1
risultato di una scelta consapevole dell'uomo, il quale ha deciso autonomamente di allontanarsi dalla famiglia a causa di tensioni emerse a causa della sua frequentazione con il sig. Parte_2 RICORDATO che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è volto alla protezione delle persone deboli e incapaci ed è orientato a consentire ai predetti di esercitare fattivamente i propri diritti e non certo a superare il loro consapevole orientamento decisionale;
PRECISATO che non può ritenersi sufficiente la generica preoccupazione esposta in relazione alla possibile dispersione del patrimonio da parte di , in difetto peraltro di una Persona_1
accertata incapacità di autodeterminarsi;
RITENUTO che l'applicazione della misura in difetto delle condizioni previste dalla legge costituisca una indebita restrizione della capacità di esercitare i propri diritti, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo;
EVIDENZIATO che l'apertura dell'ads deve rispondere ad esigenze del beneficiario sotto il profilo di cura della persona, come tale nel caso di specie da ritenersi escluse, o del proprio patrimonio, neanche presenti non sussistendo sintomi di gestione sconsiderata del predetto;
TENUTO CONTO che ha dichiarato di essere in grado di provvedere ai propri Persona_1
interessi, come ha fatto da oltre 10 anni a questa parte, e appare altresì sufficientemente assistito per quanto necessario dalla rete amicale e dalla persona che con lui convive;
OSSERVATO che ha chiaramente manifestato la contrarietà alla Persona_1
istituzionalizzazione di una figura di supporto (anche sul piano patrimoniale), volendo egli mantenere il controllo delle proprie risorse e sostanze;
RICORDATO che “in tema di amministrazione di sostegno, il giudice deve tenere conto della contraria volontà del beneficiario all'attivazione della misura, ove provenga da una persona di ridotta autonomia ma pienamente lucida in quanto affetta da menomazioni soltanto fisiche, in quanto essa costituisce l'esplicazione di una volontà libera, consapevole e non coercibile” (cfr.
Cass. 32542/2022);
RITENUTO che pertanto allo stato non sussistano i presupposti per l'apertura di amministrazione di sostegno;
RILEVATO che , costituendosi in giudizio, ha chiesto la refusione delle Persona_1
spese di lite;
CONSIDERATI, nondimeno, la natura del giudizio, i rapporti tra le parti e la oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti;
VALUTATO che i particolari profili di accertamento su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio;
RITENUTO che i predetti elementi costituiscano gravi motivi di compensazione delle spese di lite;
PQM
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate le spese del giudizio.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Cremona, 28/03/2025
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Benedetta Fattori