TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1116/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO GE Presidente
EL VA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 24.03.2025 da
(C.F. ) con l'Avv. MATTIA Parte_1 C.F._1
LU PIANTANIDA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CHIARA MUSSI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scritte depositate in data 21-22.07.2025 di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. Affidamento congiunto a entrambi i genitori della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
3. Il Sig. autorizza espressamente il trasferimento della figlia minore Parte_1 Persona_1
in Sardegna unitamente alla madre;
4. Il padre vedrà e terrà con sé la minore un fine settimana al mese, da concordarsi previamente con la madre, recandosi presso la residenza della minore, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
5. La madre contribuirà alle spese di viaggio della minore;
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate e le parti le concorderanno di volta in volta base ai turni lavorativi del Sig. . Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore per 7 giorni Pt_1
anche non consecutivi;
7. Il Sig. verserà in favore della Sig.ra l'importo di € 300,00 per il mantenimento Pt_1 CP_1
della figlia minore entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di iscrizione a ruolo del presente ricorso. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. L'assegno unico per la minore viene assegnato al 100% alla madre;
9. Le spese straordinarie relative alla figlia minore verranno suddivise in parti uguali tra le parti sulla scorta del protocollo della Corte d'Appello di Milano.
10. I coniugi sin d'ora si danno reciproco assenso per il rinnovo o rilascio dei passaporti e carte di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per la minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23.11.2013 in Castano Primo (MI)1, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia (il 06.01.2013). Per_1
A mezzo del ricorso depositato in data 24.03.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dedotto che “il rapporto coniugale tra le parti è in crisi da oltre cinque anni, tant'è che […] le parti hanno trasferito altrove le rispettive residenze, [che] la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è dunque venuta meno da tempo [e che] il ricorrente versa già alla resistente l'importo di €
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore”. Ciò premesso, tra l'altro, ha chiesto pronunciare la separazione personale tra i coniugi e addebitarla alla resistente, disporre l'affido condiviso di e il suo collocamento prevalente presso la madre, Per_1
quantificare nell'importo mensile di € 300,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della minore, ripartire al 50% le spese straordinarie da sostenere per la stessa, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano e disporre la percezione del
50% dell'Assegno Unico spettante per la figlia da parte di ciascun coniuge.
Alla prima udienza celebrata in data 25.06.2025, nonostante il mancato perfezionamento della notifica, la resistente è comparsa personalmente senza l'asistenza di un difensore.
Nel corso della predetta udienza il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, “di vivere in
ZA da solo e di non vedere la figlia da circa un mese […] che ha comunque frequentato occasionalmente”; la resistente ha dichiarato, tra l'altro, “di convivere in Lonate Pozzolo con il compagno da cui ha avuto due figli nel 2021 e nel 2024 e con il figlio primogenito nato da precedente relazione nel 2010 [e] di essere intenzionata a trasferirsi in Sardegna domenica 29 giugno con la minore
per andare a vivere dalla suocera a Santa Giusta non riuscendo a reperire un'abitazione e Per_1
dovendo rilasciare l'abitazione attuale entro il 30.06.2025”; il ricorrente ha dichiarato di non opporsi al trasferimento della minore in Sardegna del quale la figlia sarebbe “entusiasta”, si è impegnato a recarsi in Sardegna un weekend al mese per trascorrere del tempo con la stessa, ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione e ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la resistente “per versarle l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la CDA di Milano e oltre al riconoscimento del diritto di percepire il 100% dell'AU dall'INPS” e la resistente ha dichiarato di essere disponibile a contribuire alle spese di viaggio della minore (per consentirle la frequentazione del padre).
Il Giudice relatore, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti, tra l'altro, ha invitato la resistente a costituirsi formalmente nel presente procedimento onde omologarne la separazione personale alle condizioni concordate e, all'uopo, ha fissato l'udienza con trattazione scritta del 30.07.2025.
A mezzo delle note scritte depositate in data 21-22.07.2025, dando seguito all'invito del
Giudice, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni, ut supra integralmente riportate e il Giudice relatore, revocata l'udienza precedentemente fissata, ha rimesso la causa in decisione.
***
Pag. 3 di 4 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già di fatto cessata ante causam).
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla figlia minorenne non presentano profili di contrarietà né all'ordine pubblico né al buon costume e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castano Primo (MI) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
22.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EL VA RO GE
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 di parte ricorrente
Pag. 2 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1116/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RO GE Presidente
EL VA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale introdotto in data 24.03.2025 da
(C.F. ) con l'Avv. MATTIA Parte_1 C.F._1
LU PIANTANIDA,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CHIARA MUSSI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private a mezzo delle note scritte depositate in data 21-22.07.2025 di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“
1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. Affidamento congiunto a entrambi i genitori della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
3. Il Sig. autorizza espressamente il trasferimento della figlia minore Parte_1 Persona_1
in Sardegna unitamente alla madre;
4. Il padre vedrà e terrà con sé la minore un fine settimana al mese, da concordarsi previamente con la madre, recandosi presso la residenza della minore, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
5. La madre contribuirà alle spese di viaggio della minore;
6. Le vacanze natalizie e pasquali saranno alternate e le parti le concorderanno di volta in volta base ai turni lavorativi del Sig. . Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore per 7 giorni Pt_1
anche non consecutivi;
7. Il Sig. verserà in favore della Sig.ra l'importo di € 300,00 per il mantenimento Pt_1 CP_1
della figlia minore entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di iscrizione a ruolo del presente ricorso. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. L'assegno unico per la minore viene assegnato al 100% alla madre;
9. Le spese straordinarie relative alla figlia minore verranno suddivise in parti uguali tra le parti sulla scorta del protocollo della Corte d'Appello di Milano.
10. I coniugi sin d'ora si danno reciproco assenso per il rinnovo o rilascio dei passaporti e carte di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per la minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23.11.2013 in Castano Primo (MI)1, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia (il 06.01.2013). Per_1
A mezzo del ricorso depositato in data 24.03.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dedotto che “il rapporto coniugale tra le parti è in crisi da oltre cinque anni, tant'è che […] le parti hanno trasferito altrove le rispettive residenze, [che] la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è dunque venuta meno da tempo [e che] il ricorrente versa già alla resistente l'importo di €
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore”. Ciò premesso, tra l'altro, ha chiesto pronunciare la separazione personale tra i coniugi e addebitarla alla resistente, disporre l'affido condiviso di e il suo collocamento prevalente presso la madre, Per_1
quantificare nell'importo mensile di € 300,00 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della minore, ripartire al 50% le spese straordinarie da sostenere per la stessa, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano e disporre la percezione del
50% dell'Assegno Unico spettante per la figlia da parte di ciascun coniuge.
Alla prima udienza celebrata in data 25.06.2025, nonostante il mancato perfezionamento della notifica, la resistente è comparsa personalmente senza l'asistenza di un difensore.
Nel corso della predetta udienza il ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, “di vivere in
ZA da solo e di non vedere la figlia da circa un mese […] che ha comunque frequentato occasionalmente”; la resistente ha dichiarato, tra l'altro, “di convivere in Lonate Pozzolo con il compagno da cui ha avuto due figli nel 2021 e nel 2024 e con il figlio primogenito nato da precedente relazione nel 2010 [e] di essere intenzionata a trasferirsi in Sardegna domenica 29 giugno con la minore
per andare a vivere dalla suocera a Santa Giusta non riuscendo a reperire un'abitazione e Per_1
dovendo rilasciare l'abitazione attuale entro il 30.06.2025”; il ricorrente ha dichiarato di non opporsi al trasferimento della minore in Sardegna del quale la figlia sarebbe “entusiasta”, si è impegnato a recarsi in Sardegna un weekend al mese per trascorrere del tempo con la stessa, ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione e ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la resistente “per versarle l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la CDA di Milano e oltre al riconoscimento del diritto di percepire il 100% dell'AU dall'INPS” e la resistente ha dichiarato di essere disponibile a contribuire alle spese di viaggio della minore (per consentirle la frequentazione del padre).
Il Giudice relatore, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti, tra l'altro, ha invitato la resistente a costituirsi formalmente nel presente procedimento onde omologarne la separazione personale alle condizioni concordate e, all'uopo, ha fissato l'udienza con trattazione scritta del 30.07.2025.
A mezzo delle note scritte depositate in data 21-22.07.2025, dando seguito all'invito del
Giudice, le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni, ut supra integralmente riportate e il Giudice relatore, revocata l'udienza precedentemente fissata, ha rimesso la causa in decisione.
***
Pag. 3 di 4 Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già di fatto cessata ante causam).
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla figlia minorenne non presentano profili di contrarietà né all'ordine pubblico né al buon costume e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castano Primo (MI) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
22.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EL VA RO GE
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 di parte ricorrente
Pag. 2 di 4