Articolo 370 del Codice penale
Articolo 322 bisArticolo 371
Versione
1 luglio 1931
Art. 370.

(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente