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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2024, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 12 gennaio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G2194 /2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO MASSIMINO per procura Parte_1
come in atti -opponente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA CP_1
SCHILIRO' come in atti in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO SEGRETO come in atti -opposti-
Avente ad oggetto
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, in sede di riassunzione a seguito di provvedimento del GE, proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, di cui asseriva di non aver mai rivenuto notifica, sottesi ad atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 3 maggio 2018 e fatto oggetto di relativa opposizione:
1. cartella di pagamento n. 29320070068815826000
2. cartella di pagamento n.29320070096933059000
3. cartella di pagamento n. 22920080085898184000 4. cartella di pagamento n. 29320080112962303000
5. cartella di pagamento n. 293200937042439000
6. cartella di pagamento n. 29320090137525565000
7. cartella di pagamento n. 29320100004814985000
8. cartella di pagamento n. 29320100016885577000
9. cartella di pagamento n. 29320100037663090000
10. cartella di pagamento n. 29320110029854515000
11. avviso di addebito n. 59320112000196473000
12. avviso di addebito n. 59320120000304644000
13. avviso di addebito n. 59320120003025100000
14. avviso di addebito n. 59320120004392200000
15. avviso di addebito n. 59320120004905316000
16. avviso di addebito n. 59320130001258883000
17. avviso di addebito n. 59320130004198087000
18. avviso di addebito n. 593201400002000585000
19. avviso di addebito n. 59320140006068481000
20. avviso di addebito n. 59320150004981980000
21. avviso di addebito n. 59320160003292401000
22. avviso di addebito n. 59320160004176709000
23. avviso di addebito n. 59320160004361792000
24. avviso di addebito n. 59320170000116935000
25. avviso di addebito n. 59320170001273469000
26. avviso di addebito n. 59320170002088636000
27. avviso di addebito n. 59320170006702749000
28. avviso di addebito n. 59320170007204747000
29. avviso di addebito n. 59320180000164529000
30. avviso di addebito n. 59320180000871329000
31. avviso di addebito n. 59320180001459249000
32. avviso di addebito n. 593201800005068760000
33. avviso di addebito n. 59320180005409426000
34. avviso di addebito n. 59320180008518555000.
Motivi dell'opposizione erano violazioni del DPR 602/1973 e del cd Statuto del Contribuente, derivanti dalla carenza di notifica e da vizi formali (mancata sottoscrizione degli avvisi di addebito) nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai suddetti titoli. Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva la tardività dei motivi di ricorso CP_1 qualificabili come motivi di opposizione al ruolo e agli atti esecutivi allegando l'avvenuta notifica dei suddetti titoli. Nel merito esponeva quanto segue.
- Le cartelle n. 29320070068815826000 alla n. 29320100037663090000 essere state interamente stralciate.
- la cartella n. 29320110029854515000 avere ad oggetto credito nascenti da dm insoluti e note di rettifica per il periodo da 12/2009 a 09/2010 con atti di riscossione e versamenti presso in CP_4
data 24/7/2013 e 13/8/2013 nonchè un provvedimento di concessione dilazione da in data CP_4
4/6/2013 e successiva revoca in data 28/2/2015.
- l'avviso di addebito n. 59320112000196473000 avere ad oggetto dm insoluti per il periodo 10
e 11/2010 con atti di riscossione e relativi versamenti presso adr in data 24/7/2013 e 13/8/2013 nonché provvedimento di concessione dilazione da adr in data 4/6/2013 e successiva revoca in data 28/2/2015.
- l'avviso di addebito n. 59320120003025100000, riferirsi a dm insoluti per il periodo da 11/2011
a 02/2012 con atti di riscossione e relativi versamenti in data 24/7/2013 e 13/8/2013 nonchè la medesima dilazione e sua revoca suddetta
- l'avviso di addebito n. 59320120004392200000 essere relativo a note di rettifica per il periodo
07/2008 e 11/2008, parimenti con versamenti dietro riscossione, dilazione e sua revoca nelle medesime date suddette.
-l'avviso di addebito n. 59320120004905316000, avere ad oggetto dm insoluto per il periodo
03/2012, con stesse date di versamenti parziali, accesso alla dilazione e sua revoca suddetti.
-l'avviso di addebito n. 59320130001258883000, avere ad oggetto dm insoluti per il periodo da Contr 04/2012 a 10/2012 con versamenti presso in data 13/8/2013, provvedimento di concessione dilazione da in data 8/7/2013 e revoca della stessa in data 2/3/2015 CP_4
- l'avviso di addebito n. 59320130004198087000 riferirsi a nota di rettifica per il periodo 5/2012 in assenza di ulteriori provvedimenti di sgravio, dilazione o definizione agevolata.
- l'avviso di addebito n 59320140000200585000 riferirsi a dm10 insoluti per i periodi 06-09-
10/2013 . in assenza di ulteriori provvedimenti di sgravio, dilazione o definizione agevolata.
-l'avviso di addebito n 59320140006068481000, riferirsi a dm10 insoluti per i periodi da 11/2013
a 07/2014 in assenza di ulteriori provvedimenti della riscossione.
-l'avviso di addebito n. 59320150004981980000 riferirsi a dm10 insoluti per i periodi da 08/2014
a 06/2015 in assenza di ulteriori provvedimenti della riscossione.
- l'avviso di addebito n 59320160003292401000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
12/2015 a 02/2016 in assenza di ulteriori atti - l'avviso di addebito n 59320160004176709000 avere ad oggetto nota di rettifica per il periodo da 11/2012 a 01/2013 in assenza di ulteriori atti risultanti.
-l'avviso di addebito n 59320160004361792000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
03/2016 a 06/2016 senza ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170000116935000 avere ad oggetto dm10 insoluti, con provvedimento di sgravio di € 55,76 effettuato in data 25/03/2020, per importo già pagato per compensazione/cessione
- l'avviso di addebito n 59320170001273569000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
11/2016 a 01/2017 in assenza di ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170002088636000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
02/2017 a 05/2017 in assenza di ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170006702749000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
06/2017 a 07/2017 in assenza di ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170007204747000avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
08/2017 senza ulteriori risultanze della riscossione
-l'avviso di addebito n 59320180000164529000 avere oggetto dm10 insoluti per i periodi da
09/2017 a 11/2017 senza ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320180000871329000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
12/2017 senza altre risultanze della riscossione
-l'avviso di addebito n 59320180001459249000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
01/2018 senza ulteriori risultanze per sgravio, dilazione o definizione agevolata.
- l'avviso di addebito n 59320180005068760000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
03/2018 senza altre risultanze della riscossione.
-l'avviso di addebito n 59320180005409426000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi 2 e
4/2018 senza risultanze per sgravio, dilazione o definizione agevolata.
- l'avviso di addebito n 59320180008518555000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
05/2018 parimenti senza ulteriori risultanze della procedura.
-l'avviso di addebito n. 59320120000304644000 avere ad oggetto dm insoluti per il periodo da
Contr 11/2009 a 10/2011 con atti di riscossione per € . 552,80 effettuati con versamenti presso in data 24/07/2013 e 13/08/2013 e provvedimento di concessione dilazione in data 4/6/2013 e revoca della stessa in data 28/2/2015.
Tanto premesso l'ente chiedeva rigettarsi il ricorso o, nel caso di eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli il rigetto dell'opposizione, dichiararsi la mera inidoneità dei titoli a fondare l'esecuzione e compensarsi le spese. Si costituiva anche che, in merito alle prime nove cartelle di pagamento sopra elencate CP_4
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere rientrando i relativi carichi nell'alveo dell'annullamento ex art. 4 dl 119/2018 conv.in l. 136/2018. Con riferimento all'ulteriore cartella di pagamento eccepiva la tardività della riassunzione del giudizio rispetto al termine assegnato dal GE.
Nel resto chiedeva rigettarsi il ricorso ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto all'impugnativa degli avvisi di addebito.
All'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
_____________
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
29320070068815826, n. 29320070096933059, n. 29320080085898184, n. 29320080112962303. n.
293200900377042439, n. 29320090137525505, n. 29320100004814985, n. 29320100016885577 e n. 29320100037663090 delle quali è stato allegato l'annullamento ex art. 4 dl 119/2018.
L'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, prescrive infatti che “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.....”.
Sulla base di quanto allegato e documentato da e di quanto riconosciuto anche da parte CP_4
opponente nelle note di trattazione scritta, in applicazione della suddetta norma va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Le spese di lite in relazione all'impugnativa di tali cartelle vanno compensate tra le parti, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente a espressa previsione legislativa e avendo la relativa normativa ratio di immediata deflazione del contenzioso.
Venendo al vaglio dei residui titoli in opposizione, deve disattendersi l'eccezione formulata da a mente della quale la riassunzione del giudizio sarebbe stata tardiva giacchè il termine CP_4
ultimo era il 15.3.2022. In realtà, sì come risulta dalla documentazione prodotta dall'opponente, il provvedimento del GE con l'assegnazione del termine per la riassunzione è stato comunicato alla parte in data 18.1.2022 sicchè il termine ultimo per la riassunzione non era il 15.3.2022, come affermato da nella considerazione della data di emissione del provvedimento bensì il 19.3.2022 CP_4
-dovendosi tenere conto della data della relativa comunicazione. Cadendo peraltro il 19.3.2022 nella giornata di sabato il termine doveva ritenersi prorogato al lunedì 21.3.2022 ai sensi dell'art. 155 cpc trattandosi di termine in avanti.
In definitiva è tempestivo, essendo stati rispettati i 60 giorni prescritti, il deposito del ricorso in riassunzione avvenuto in data 18.3.2022 (il 19.3.2022 è la successiva data di accettazione da parte della cancelleria i cui tempi non incidono sulla tempestività dell'attività della parte)
Ciò posto va premesso come, in relazione alla differente qualificazione dei relativi motivi di opposizione, l'azione giudiziale sia sottoposta ai correlati termini decadenziali di cui agli artt. 617 cpc e 24 dlgs 46/99 mentre possa proporsi senza termini decadenziali laddove sia qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615 cpc).
Nella specie parte ricorrente assume di non avere avuto notifica dei titoli in opposizione e peraltro, quanto all'interesse ad agire alla stregua (cfr. Cass SU 26283/2022), allega l'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione in riferimento anche alle cartelle e agli avvisi oggetto del presente giudizio.
Alla stregua della documentazione versata in atti la cartella di pagamento n.
29320110029854515000 risulta essere stata notificata in data 25 luglio 2011 (cfr. doc 4 memoria di costituzione ) CP_4
Alla stregua poi della documentazione prodotta in sede di costituzione dall' (cfr. relate CP_1
di notifica) risulta quanto segue:
l'avviso di addebito n. 59320112000196473000 è stato notificato il giorno 17 novembre 2018;
l'avviso di addebito n. 59320120000304644000è stato notificato il giorno 27 marzo 2018;
l'avviso di addebito n. 59320120003025100000 è stato notificato il giorno 1 ottobre 2012;
l'avviso di addebito n. 59320120004392200000 è stato notificato il giorno 30 ottobre 2012; l'avviso di addebito n. 59320120004905316000 è stato notificato il giorno 7 novembre 2012;
l' avviso di addebito n. 59320130001258883000 è stato notificato il giorno 18 aprile 2014;
l' avviso di addebito n. 59320130004198087000 è stato notificato il giorno 3 gennaio 2014;
l' avviso di addebito n. 593201400002000585000 è stato notificato il giorno 4 aprile 2014;
l' avviso di addebito n. 59320140006068481000 è stato notificato il giorno 19 novembre 2014;
l' avviso di addebito n. 59320150004981980000 è stato notificato il giorno 19 novembre 2015
l' avviso di addebito n. 59320160003292401000 è stato notificato il giorno 7 giugno 2016
l' avviso di addebito n. 59320160004176709000 è stato notificato il giorno 22 settembre 2016
l' avviso di addebito n. 59320160004361792000 è stato notificato il giorno 26 ottobre 2016
l' avviso di addebito n. 59320170000116935000 è stato notificato il 9 febbraio 2017
l' avviso di addebito n. 59320170001273569000 è stato notificato il 10 maggio 2017;
l' avviso di addebito n. 59320170002088636000 è stato notificato il 30 agosto 2017
l' avviso di addebito n. 59320170006702749000 è stato notificato il 24 novembre 2017;
l' avviso di addebito n. 59320170007204747000 è stato notificato il 23 dicembre 2017 ;
l'avviso di addebito n. 59320180000164529000 è stato notificato il 22 febbraio 2018
l'avviso di addebito n. 59320180000871329000 è stato notificato il 20 aprile 2018;
l' avviso di addebito n. 59320180001459249000 è stato notificato il 5 giugno 2018;
l' avviso di addebito n. 593201800005068760000 è stato notificato il 31 luglio 2018;
l' avviso di addebito n. 59320180005409426000 è stato notificato il 25 settembre 2018;
l' avviso di addebito n. 59320180008518555000 è stato notificato il 3 gennaio 2019.
Va osservato che la documentazione prodotta al riguardo dall' , ossia le relate di notifica CP_1
degli avvisi di addebito, risulta idonea alla prova e non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente.
Sicchè la generica negazione dell'attività notificatoria su cui insiste opponente risulta smentita documentalmente.
Sono dunque tardivi i motivi di opposizione agli atti esecutivi (decadenza ex art. 25, vizi formali degli atti) e i motivi di opposizione all'iscrizione a ruolo (prescrizione antecedente alla notifica) che avrebbero dovuto proporsi rispettivamente nel termine di 20 e 40 giorni dalla notifica del titolo di cui agli artt. 617 cpc e 24 dlgs 46/99.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica dei suddetti titoli la stessa, come detto, non soggiace a termini decadenziali trattandosi di motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc.
Vanno al riguardo considerati gli atti interruttivi costituiti dalla notifica del pignoramento presso terzi in data maggio 2018 e, antecedentemente, dalle istanze di rateizzazione e relativi parziali pagamenti del marzo e maggio 2013 (cfr. documentazione prodotta in sede di costituzione da CP_4
e allegazioni dell' ). CP_1
A tal ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha da ultimo ritenuto fatto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione la richiesta di rateizzazioni o agevolazioni effettuata, come nella specie, senza alcuna riserva e come tale incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria. Può leggersi ad esempio Cass 10327/2017 per la quale “in applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità (Cass. 24555/2010) secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro,
l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo
2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria”.
L'opposizione all'esecuzione va definitiva rigettata.
Il peso delle spese, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014 come modificato dal dm 147/22 tenuto conto del valore residuo a seguito della parziale cessazione della materia del contendere, segue la soccombenza in relazione all' e . CP_1 CP_4
Nulla sulle spese nei riguardi della non costituita in giudizio e peraltro carente di CP_2
legittimazione passiva trattandosi di crediti non oggetto di cessione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore dell' e di che liquida per CP_1 CP_4 ciascuno in € 4200,5 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese nei riguardi della CP_2
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 12 gennaio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G2194 /2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO MASSIMINO per procura Parte_1
come in atti -opponente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA CP_1
SCHILIRO' come in atti in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO SEGRETO come in atti -opposti-
Avente ad oggetto
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2022 il ricorrente in epigrafe indicato, in sede di riassunzione a seguito di provvedimento del GE, proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento, di cui asseriva di non aver mai rivenuto notifica, sottesi ad atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 3 maggio 2018 e fatto oggetto di relativa opposizione:
1. cartella di pagamento n. 29320070068815826000
2. cartella di pagamento n.29320070096933059000
3. cartella di pagamento n. 22920080085898184000 4. cartella di pagamento n. 29320080112962303000
5. cartella di pagamento n. 293200937042439000
6. cartella di pagamento n. 29320090137525565000
7. cartella di pagamento n. 29320100004814985000
8. cartella di pagamento n. 29320100016885577000
9. cartella di pagamento n. 29320100037663090000
10. cartella di pagamento n. 29320110029854515000
11. avviso di addebito n. 59320112000196473000
12. avviso di addebito n. 59320120000304644000
13. avviso di addebito n. 59320120003025100000
14. avviso di addebito n. 59320120004392200000
15. avviso di addebito n. 59320120004905316000
16. avviso di addebito n. 59320130001258883000
17. avviso di addebito n. 59320130004198087000
18. avviso di addebito n. 593201400002000585000
19. avviso di addebito n. 59320140006068481000
20. avviso di addebito n. 59320150004981980000
21. avviso di addebito n. 59320160003292401000
22. avviso di addebito n. 59320160004176709000
23. avviso di addebito n. 59320160004361792000
24. avviso di addebito n. 59320170000116935000
25. avviso di addebito n. 59320170001273469000
26. avviso di addebito n. 59320170002088636000
27. avviso di addebito n. 59320170006702749000
28. avviso di addebito n. 59320170007204747000
29. avviso di addebito n. 59320180000164529000
30. avviso di addebito n. 59320180000871329000
31. avviso di addebito n. 59320180001459249000
32. avviso di addebito n. 593201800005068760000
33. avviso di addebito n. 59320180005409426000
34. avviso di addebito n. 59320180008518555000.
Motivi dell'opposizione erano violazioni del DPR 602/1973 e del cd Statuto del Contribuente, derivanti dalla carenza di notifica e da vizi formali (mancata sottoscrizione degli avvisi di addebito) nonchè l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai suddetti titoli. Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva la tardività dei motivi di ricorso CP_1 qualificabili come motivi di opposizione al ruolo e agli atti esecutivi allegando l'avvenuta notifica dei suddetti titoli. Nel merito esponeva quanto segue.
- Le cartelle n. 29320070068815826000 alla n. 29320100037663090000 essere state interamente stralciate.
- la cartella n. 29320110029854515000 avere ad oggetto credito nascenti da dm insoluti e note di rettifica per il periodo da 12/2009 a 09/2010 con atti di riscossione e versamenti presso in CP_4
data 24/7/2013 e 13/8/2013 nonchè un provvedimento di concessione dilazione da in data CP_4
4/6/2013 e successiva revoca in data 28/2/2015.
- l'avviso di addebito n. 59320112000196473000 avere ad oggetto dm insoluti per il periodo 10
e 11/2010 con atti di riscossione e relativi versamenti presso adr in data 24/7/2013 e 13/8/2013 nonché provvedimento di concessione dilazione da adr in data 4/6/2013 e successiva revoca in data 28/2/2015.
- l'avviso di addebito n. 59320120003025100000, riferirsi a dm insoluti per il periodo da 11/2011
a 02/2012 con atti di riscossione e relativi versamenti in data 24/7/2013 e 13/8/2013 nonchè la medesima dilazione e sua revoca suddetta
- l'avviso di addebito n. 59320120004392200000 essere relativo a note di rettifica per il periodo
07/2008 e 11/2008, parimenti con versamenti dietro riscossione, dilazione e sua revoca nelle medesime date suddette.
-l'avviso di addebito n. 59320120004905316000, avere ad oggetto dm insoluto per il periodo
03/2012, con stesse date di versamenti parziali, accesso alla dilazione e sua revoca suddetti.
-l'avviso di addebito n. 59320130001258883000, avere ad oggetto dm insoluti per il periodo da Contr 04/2012 a 10/2012 con versamenti presso in data 13/8/2013, provvedimento di concessione dilazione da in data 8/7/2013 e revoca della stessa in data 2/3/2015 CP_4
- l'avviso di addebito n. 59320130004198087000 riferirsi a nota di rettifica per il periodo 5/2012 in assenza di ulteriori provvedimenti di sgravio, dilazione o definizione agevolata.
- l'avviso di addebito n 59320140000200585000 riferirsi a dm10 insoluti per i periodi 06-09-
10/2013 . in assenza di ulteriori provvedimenti di sgravio, dilazione o definizione agevolata.
-l'avviso di addebito n 59320140006068481000, riferirsi a dm10 insoluti per i periodi da 11/2013
a 07/2014 in assenza di ulteriori provvedimenti della riscossione.
-l'avviso di addebito n. 59320150004981980000 riferirsi a dm10 insoluti per i periodi da 08/2014
a 06/2015 in assenza di ulteriori provvedimenti della riscossione.
- l'avviso di addebito n 59320160003292401000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
12/2015 a 02/2016 in assenza di ulteriori atti - l'avviso di addebito n 59320160004176709000 avere ad oggetto nota di rettifica per il periodo da 11/2012 a 01/2013 in assenza di ulteriori atti risultanti.
-l'avviso di addebito n 59320160004361792000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
03/2016 a 06/2016 senza ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170000116935000 avere ad oggetto dm10 insoluti, con provvedimento di sgravio di € 55,76 effettuato in data 25/03/2020, per importo già pagato per compensazione/cessione
- l'avviso di addebito n 59320170001273569000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
11/2016 a 01/2017 in assenza di ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170002088636000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
02/2017 a 05/2017 in assenza di ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170006702749000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi da
06/2017 a 07/2017 in assenza di ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320170007204747000avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
08/2017 senza ulteriori risultanze della riscossione
-l'avviso di addebito n 59320180000164529000 avere oggetto dm10 insoluti per i periodi da
09/2017 a 11/2017 senza ulteriori risultanze della riscossione
- l'avviso di addebito n 59320180000871329000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
12/2017 senza altre risultanze della riscossione
-l'avviso di addebito n 59320180001459249000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
01/2018 senza ulteriori risultanze per sgravio, dilazione o definizione agevolata.
- l'avviso di addebito n 59320180005068760000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
03/2018 senza altre risultanze della riscossione.
-l'avviso di addebito n 59320180005409426000 avere ad oggetto dm10 insoluti per i periodi 2 e
4/2018 senza risultanze per sgravio, dilazione o definizione agevolata.
- l'avviso di addebito n 59320180008518555000 avere ad oggetto dm10 insoluto per il periodo
05/2018 parimenti senza ulteriori risultanze della procedura.
-l'avviso di addebito n. 59320120000304644000 avere ad oggetto dm insoluti per il periodo da
Contr 11/2009 a 10/2011 con atti di riscossione per € . 552,80 effettuati con versamenti presso in data 24/07/2013 e 13/08/2013 e provvedimento di concessione dilazione in data 4/6/2013 e revoca della stessa in data 28/2/2015.
Tanto premesso l'ente chiedeva rigettarsi il ricorso o, nel caso di eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli il rigetto dell'opposizione, dichiararsi la mera inidoneità dei titoli a fondare l'esecuzione e compensarsi le spese. Si costituiva anche che, in merito alle prime nove cartelle di pagamento sopra elencate CP_4
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere rientrando i relativi carichi nell'alveo dell'annullamento ex art. 4 dl 119/2018 conv.in l. 136/2018. Con riferimento all'ulteriore cartella di pagamento eccepiva la tardività della riassunzione del giudizio rispetto al termine assegnato dal GE.
Nel resto chiedeva rigettarsi il ricorso ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva rispetto all'impugnativa degli avvisi di addebito.
All'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
_____________
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
29320070068815826, n. 29320070096933059, n. 29320080085898184, n. 29320080112962303. n.
293200900377042439, n. 29320090137525505, n. 29320100004814985, n. 29320100016885577 e n. 29320100037663090 delle quali è stato allegato l'annullamento ex art. 4 dl 119/2018.
L'art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, prescrive infatti che “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.....”.
Sulla base di quanto allegato e documentato da e di quanto riconosciuto anche da parte CP_4
opponente nelle note di trattazione scritta, in applicazione della suddetta norma va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Le spese di lite in relazione all'impugnativa di tali cartelle vanno compensate tra le parti, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente a espressa previsione legislativa e avendo la relativa normativa ratio di immediata deflazione del contenzioso.
Venendo al vaglio dei residui titoli in opposizione, deve disattendersi l'eccezione formulata da a mente della quale la riassunzione del giudizio sarebbe stata tardiva giacchè il termine CP_4
ultimo era il 15.3.2022. In realtà, sì come risulta dalla documentazione prodotta dall'opponente, il provvedimento del GE con l'assegnazione del termine per la riassunzione è stato comunicato alla parte in data 18.1.2022 sicchè il termine ultimo per la riassunzione non era il 15.3.2022, come affermato da nella considerazione della data di emissione del provvedimento bensì il 19.3.2022 CP_4
-dovendosi tenere conto della data della relativa comunicazione. Cadendo peraltro il 19.3.2022 nella giornata di sabato il termine doveva ritenersi prorogato al lunedì 21.3.2022 ai sensi dell'art. 155 cpc trattandosi di termine in avanti.
In definitiva è tempestivo, essendo stati rispettati i 60 giorni prescritti, il deposito del ricorso in riassunzione avvenuto in data 18.3.2022 (il 19.3.2022 è la successiva data di accettazione da parte della cancelleria i cui tempi non incidono sulla tempestività dell'attività della parte)
Ciò posto va premesso come, in relazione alla differente qualificazione dei relativi motivi di opposizione, l'azione giudiziale sia sottoposta ai correlati termini decadenziali di cui agli artt. 617 cpc e 24 dlgs 46/99 mentre possa proporsi senza termini decadenziali laddove sia qualificabile come opposizione all'esecuzione (art. 615 cpc).
Nella specie parte ricorrente assume di non avere avuto notifica dei titoli in opposizione e peraltro, quanto all'interesse ad agire alla stregua (cfr. Cass SU 26283/2022), allega l'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione in riferimento anche alle cartelle e agli avvisi oggetto del presente giudizio.
Alla stregua della documentazione versata in atti la cartella di pagamento n.
29320110029854515000 risulta essere stata notificata in data 25 luglio 2011 (cfr. doc 4 memoria di costituzione ) CP_4
Alla stregua poi della documentazione prodotta in sede di costituzione dall' (cfr. relate CP_1
di notifica) risulta quanto segue:
l'avviso di addebito n. 59320112000196473000 è stato notificato il giorno 17 novembre 2018;
l'avviso di addebito n. 59320120000304644000è stato notificato il giorno 27 marzo 2018;
l'avviso di addebito n. 59320120003025100000 è stato notificato il giorno 1 ottobre 2012;
l'avviso di addebito n. 59320120004392200000 è stato notificato il giorno 30 ottobre 2012; l'avviso di addebito n. 59320120004905316000 è stato notificato il giorno 7 novembre 2012;
l' avviso di addebito n. 59320130001258883000 è stato notificato il giorno 18 aprile 2014;
l' avviso di addebito n. 59320130004198087000 è stato notificato il giorno 3 gennaio 2014;
l' avviso di addebito n. 593201400002000585000 è stato notificato il giorno 4 aprile 2014;
l' avviso di addebito n. 59320140006068481000 è stato notificato il giorno 19 novembre 2014;
l' avviso di addebito n. 59320150004981980000 è stato notificato il giorno 19 novembre 2015
l' avviso di addebito n. 59320160003292401000 è stato notificato il giorno 7 giugno 2016
l' avviso di addebito n. 59320160004176709000 è stato notificato il giorno 22 settembre 2016
l' avviso di addebito n. 59320160004361792000 è stato notificato il giorno 26 ottobre 2016
l' avviso di addebito n. 59320170000116935000 è stato notificato il 9 febbraio 2017
l' avviso di addebito n. 59320170001273569000 è stato notificato il 10 maggio 2017;
l' avviso di addebito n. 59320170002088636000 è stato notificato il 30 agosto 2017
l' avviso di addebito n. 59320170006702749000 è stato notificato il 24 novembre 2017;
l' avviso di addebito n. 59320170007204747000 è stato notificato il 23 dicembre 2017 ;
l'avviso di addebito n. 59320180000164529000 è stato notificato il 22 febbraio 2018
l'avviso di addebito n. 59320180000871329000 è stato notificato il 20 aprile 2018;
l' avviso di addebito n. 59320180001459249000 è stato notificato il 5 giugno 2018;
l' avviso di addebito n. 593201800005068760000 è stato notificato il 31 luglio 2018;
l' avviso di addebito n. 59320180005409426000 è stato notificato il 25 settembre 2018;
l' avviso di addebito n. 59320180008518555000 è stato notificato il 3 gennaio 2019.
Va osservato che la documentazione prodotta al riguardo dall' , ossia le relate di notifica CP_1
degli avvisi di addebito, risulta idonea alla prova e non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente.
Sicchè la generica negazione dell'attività notificatoria su cui insiste opponente risulta smentita documentalmente.
Sono dunque tardivi i motivi di opposizione agli atti esecutivi (decadenza ex art. 25, vizi formali degli atti) e i motivi di opposizione all'iscrizione a ruolo (prescrizione antecedente alla notifica) che avrebbero dovuto proporsi rispettivamente nel termine di 20 e 40 giorni dalla notifica del titolo di cui agli artt. 617 cpc e 24 dlgs 46/99.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica dei suddetti titoli la stessa, come detto, non soggiace a termini decadenziali trattandosi di motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc.
Vanno al riguardo considerati gli atti interruttivi costituiti dalla notifica del pignoramento presso terzi in data maggio 2018 e, antecedentemente, dalle istanze di rateizzazione e relativi parziali pagamenti del marzo e maggio 2013 (cfr. documentazione prodotta in sede di costituzione da CP_4
e allegazioni dell' ). CP_1
A tal ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha da ultimo ritenuto fatto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione la richiesta di rateizzazioni o agevolazioni effettuata, come nella specie, senza alcuna riserva e come tale incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria. Può leggersi ad esempio Cass 10327/2017 per la quale “in applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità (Cass. 24555/2010) secondo cui il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro,
l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo
2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria”.
L'opposizione all'esecuzione va definitiva rigettata.
Il peso delle spese, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014 come modificato dal dm 147/22 tenuto conto del valore residuo a seguito della parziale cessazione della materia del contendere, segue la soccombenza in relazione all' e . CP_1 CP_4
Nulla sulle spese nei riguardi della non costituita in giudizio e peraltro carente di CP_2
legittimazione passiva trattandosi di crediti non oggetto di cessione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore dell' e di che liquida per CP_1 CP_4 ciascuno in € 4200,5 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese nei riguardi della CP_2
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo