TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 959/2020 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1328/2023 del Ruolo Generale, promossa
DA
(c.f. ), residente in Oria ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Brindisi alla Via Appia, 46 presso e nello studio dell'Avv. Mario Menzione (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa (fax 0831.364724; pec: CodiceFiscale_2
; Email_1
- OPPONENTE-
CONTRO
(già Controparte_1 [...] con sede legale in Altamura alla Via O. Serena Controparte_2
13 p. iva , in persona del suo legale rappresentante p. t, Avv. Leonardo Patroni P.IVA_1
Griffi, presidente del CDA, sorta per fusione della con la Controparte_3 [...]
, come avvenuto per Notar di Altamura in data 20.12.1995, Controparte_4 Per_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Chiarelli ( C.F. ) in virtù CodiceFiscale_3 di mandato in calce allegato al presente atto mediante strumenti informatici, ed elettivamente domiciliata in Brindisi al C.so Roma 8 presso lo studio dell'avv. Oreste Nastari;
- OPPOSTA –
con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Controparte_5
Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi,
n. capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di séguito, la P.IVA_2
“Mandante”), e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta CP_6 da “ , come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. CP_7
, Notaio in Roma, in data 5/03/2019 nn. 14941/10098 -iscritto presso Persona_2 il registro delle imprese di Verona in data 25/06/2019, come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21/06/2019), società di diritto italiano, con sede legale in
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. iva P.IVA_3
1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Salvatore Giammaria.
-INTERVENTRICE EX ART. 111 CPC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.02.2020, la sig.ra citava in giudizio la Parte_1 [...]
. Controparte_1
Con contratto di mutuo fondiario n. 43337-18806 del 8.8.2007, a rogito del Notaio Per_3
di Francavilla Fontana (Rep. n. 43337 – Racc. n. 18806), la
[...] Controparte_1
mutuava al sig. la somma di euro 120.000,00 da restituirsi in
[...] Parte_2 venti anni in 240 rate mensili dell'importo di euro 857,61, comprensiva di capitale ed interessi al tasso fisso del 5,97%, con la previsione di interessi di mora “calcolati ad un tasso pari a tre punti in più” rispetto a quello corrispettivo e, quindi, pari all'8,97% ; con il medesimo atto si costituiva quale garante del predetto contratto di mutuo, fino alla concorrenza della somma di euro 204.000,00, la sig.ra ; a garanzia delle obbligazioni assunte presso Parte_1 la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi veniva iscritta ipoteca volontaria sul bene immobile sito in Oria alla Via Latiano, identificato nel Catasto del Comune censuario al foglio 27, particella
236 sub 4, di proprietà per la quota dell'intero dell'odierna istante.
In data 31.8.2007 il predetto contratto veniva munito di formula esecutiva e in data
10.3.2016 veniva notificato atto di precetto di pagamento della somma di euro 106.548,33 a causa del mancato pagamento di alcune rate di mutuo. Successivamente veniva notificato atto di pignoramento immobiliare in danno della sig.ra ed iscritta a ruolo Parte_1 la procedura esecutiva immobiliare n. 171/2016 r.g.es. In data 27.12.2016 la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso la prefata esecuzione immobiliare eccependo la
[...] nullità del contratto di mutuo per violazione della legge 108/96 e degli artt. 1418, 1419 e
1815 c.c.; l'errata indicazione in contratto del TAEG (Tasso Anno Effettivo Globale) e dell'ISC
(Indicatore Sintetico di Costo); e l'applicazione di tassi di interessi superiori a quelli pattuiti.
Contestualmente all'opposizione la sig.ra avanzava formale istanza di Parte_1 sospensione della procedura esecutiva.
Con ordinanza del 28.11.2019 il G.E. del Tribunale di Brindisi, dott. Stefano Sales, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, sospendeva l'esecuzione e concedeva termine fino al 28.2.2020 per l'introduzione del giudizio di merito. In particolare, il G.E. rilevava che al momento della notifica dell'atto di precetto non sussisteva il diritto della ad agire in CP_1 via esecutiva, per cui la procedura risultava viziata ab origine in difetto di un credito in capo alla procedente al momento della notifica del precetto avendo di fatto la percepito, a CP_1 quell'epoca, una somma superiore rispetto a quella dovuta in linea capitale e con esclusione di inadempimento da parte della odierna attrice.
In data 9.6.2020 si costituiva in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, nella quale chiedeva: rigettare l'avversa opposizione in tutte le sue articolazioni, domande ed eccezioni perché inammissibile, improcedibile oltre che
2
infondata in fatto e diritto;
dichiarare in ogni caso il diritto dell'esponente a procedere e/o proseguire nell'esecuzione immobiliare già intrapresa nei confronti della sig.ra Parte_1
; condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite. In via
[...] istruttoria, rigettare la richiesta di C.T.U. della controparte. Seguiva il deposito di memorie di cui all'art. 183 cpc. In data 9.12.2021 questo Giudice nominava CTU tecnico contabile, il quale depositava la prima consulenza in data 10.10.2022 e la seconda consulenza in data
23.11.2023.
In data 01.07.2022 interveniva in giudizio ex art. 111 cpc Controparte_5 quale cessionaria del credito di , stante l'intervenuta Controparte_1 stipula del contratto di cessione del 13/12/2021 e quindi quale successore a titolo particolare in sostituzione della cedente, nel presente giudizio, relativamente al credito ceduto e per essa, quale mandataria, La cessionaria insisteva per il rigetto dell'opposizione e per CP_6 la condanna della controparte alle spese di giudizio.
Questo Giudice nominava C.T.U. la Dott.ssa , la quale depositava la prima Persona_4 relazione peritale il 10.10.2022 e la seconda il 23.11.2023.
In data 18.03.2025, scaduti i termini per il deposito delle note scritte, questo Giudice introitava la causa per la decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c., formulata dall'attore avverso l'atto di precetto, notificato in data 28.02.2020, è meritevole di accoglimento per i motivi che quivi di seguito si espongono.
1.Sulla legitimatio ad causam della cessionaria del Controparte_5 credito di Controparte_1
In relazione alla doglianza formulata dell'opponente con riguardo al difetto di legittimazione ad causam del terzo interventore (d'ora innanzi quale Controparte_5 CP_5 cessionaria del credito scaturente dal mutuo fondiario Controparte_1 del 8.08.2007, la stessa deve essere riqualificata quale eccezione relativa al difetto di titolarità attiva del rapporto.
Si tratta di un profilo, sindacabile anche d'ufficio da questo Giudice, essendo lo stesso riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato suscettibili di essere rilevati ex officio.
A tal riguardo, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n. 2951/2016.
Principi che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
3
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (Cass. n. 39528 del 2021).
Ciò premesso, sotto l'aspetto della legittimazione processuale, in forza del citato art. 58
T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente assumendo di essere titolare dell'interesse al procedimento giudiziario e/o esecutivo, limitandosi a menzionare nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, nell'opposto atto di precetto e nei suoi atti difensivi del presente giudizio, la si è espressamente qualificata quale cessionaria del credito CP_5 oggetto di causa ed ha specificamente menzionato i passaggi relativi al credito vantato. Nella memoria di costituzione ex art. 111 cpc per si legge, infatti, che il credito era CP_5 originariamente intestato a Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.p.a. quale banca mutuante e successivamente intestato alla in forza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, CP_5 intercorsa in data 13.12.2021 tra la e la e Controparte_1 CP_5 pubblicata in G.U. Repubblica Italiana Parte II n. 151 del 21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB13224.
2. In merito alla prova della titolarità attiva del rapporto e dell'effettiva traslazione del diritto.
4
Sempre alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del
16/02/2016 n. 2951 ed in considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente, si ritiene di esaminare, in questa sede, anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della predetta cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa in data 13.12.2021 tra la
[...]
e la e pubblicata in G.U. Repubblica Italiana Parte II n. 151 del Controparte_1 CP_5
21/12/2021.
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass.
29.09.2020, n. 20495).
Orbene, nel caso de quo, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione in G.U. parte II n. 151 del 21/12/2021, di cui parte interventrice ha fornito prova documentale, abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes, a cui, nel caso di specie,
è seguita anche la notifica individuale alla debitrice ceduta, integrata di fatto, in conformità al sopra enunciato dictum della Suprema Corte, anche dalla costituzione della cessionaria nel presente procedimento. CP_5
a) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla “cessione in blocco”.
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti ed anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
I) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità con i principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
5
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione
(v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce, da un dato di fatto noto e provato, una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra un' enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
6
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico. Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria dettata dal Tub che, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva. Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta
(testimoniale e presuntiva).
Ragion per cui, diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
7
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.
Tuttavia, anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n. 4116;
v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa
8
operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2 T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano in contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento
a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
III ) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel “blocco ceduto”
e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria - qualche pronuncia ha
9
prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva. In tal caso, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, che, per l'appunto, richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, al tal precipuo fine, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente, ma nella loro cosussistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ la produzione giudiziale dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ la produzione giudiziale delle lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la produzione giudiziale dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria. Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento. Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c.. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal
Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica erga omnes a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo
10
l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
IV) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia così come l'insieme degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, questo Giudice ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria. Verifica da espletarsi mediante la ricerca di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, che siano, in ipotesi, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza che la cessione dello specifico credito di cui è causa vi sia veramente stata e che abbia ricompreso la posizione controversa.
Valutazione complessiva, che richiede il raccordo della circostanza indiziaria dell'avvenuta pubblicazione in G.U. con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.
Orbene, nel caso di specie, deve osservarsi che l'opposta non ha provveduto a CP_5 produrre in giudizio l'atto notarile di cessione o, quantomeno, un estratto autentico di detto atto contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche. La CP_5 si è limitata a produrre la pubblicazione in G.U. parte II n. 151 del 21/12/2021 ed un estratto del contratto di cessione, il quale, però, è irrilevante. Infatti, nella misura in cui, come nel caso di specie, consti da scrittura privata non autenticata, deve ritenersi, per definizione, sprovvisto di data certa, opponibile ai terzi estranei alla vicenda circolatoria e, dunque, anche al ceduto. A tal riguardo, l'attestazione notarile non è dirimente, in quanto si limita ad attestare che una scrittura privata (sprovvista di data certa) ha un determinato contenuto.
Ragion per cui, nel presente giudizio, non risulta fornita la prova documentale, principe e dirimente con riguardo all'effettiva inclusione del credito intimato nella cessione in blocco ex art. 58 TUB ed alla conseguente effettiva traslazione di detto credito in capo alla cessionaria in data antecedente alla notifica dell'opposto atto di precetto.
Né, sotto altro aspetto, risulta fornita prova presuntiva idonea a soddisfare il rigore del modello codicistico.
Conseguentemente, questo Giudice, pur condividendo ed aderendo in linea di principio al sopra delineato orientamento giurisprudenziale “mediano” sul dibattuto argomento, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione del credito oggetto di causa sia rimasta sprovvista di prova.
Pertanto, deve ritenersi meritevole di accoglimento la specifica doglianza dell'opponente, con conseguente declaratoria di insussistenza in capo all'opposta del diritto di procedere in executivis nei confronti dell'opponente e di invalidità ed inefficacia dell'opposto atto di precetto.
L'accoglimento della doglianza dell'opponente con riguardo all'effettiva titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria è dirimente ed assorbente dell'ulteriore doglianza attorea
11
avente ad oggetto la presunta nullità del mutuo fondiario per anatocismo scaturente dalle clausole di capitalizzazione composta degli interessi.
Doglianza quest'ultima che, peraltro, alla luce dei principi recentemente sanciti dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi, deve ritenersi, comunque, priva di fondamento.
Ciò, in conformità al dictum delle Sezioni Unite secondo cui <in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>> (v.Cass. Sez. Unite
15130 del 29 maggio 2024).
Il motivo di doglianza è, comunque, infondato alla luce delle risultanze della CTU contabile, affidata da questo Giudice, alla Dott.ssa in data antecedente alla suindicata Persona_4 pronuncia delle Sezioni Unite sull'argomento. CTU che ha accertato che, nel rapporto di mutuo in esame, il tasso d'interesse pattuito ed effettivamente applicato non ha superato il tasso soglia di usura, eccetto che per gli interessi moratori.
Nell' elaborato peritale del C.T.U., si legge inoltre che, sebbene il piano di ammortamento predisposto dalla banca mutuante integri un piano di ammortamento alla francese e, dunque, con capitalizzazione composta, comunque, non può ritenersi praticato l'anatocismo in senso stretto, trattandosi piuttosto di maggiore gravosità per i mutuatari del costo complessivo del finanziamento a fronte del vantaggio per gli stessi della c.d. rata di mutuo costante. Aspetto quest'ultimo ritenuto legittimo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in forza della citata pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, allorché lo stesso sia stato accettato dal mutuatario con la sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati e allorché il piano di ammortamento indichi in modo intelligibile il capitale erogato, il tasso di interesse applicato ed il numero, la periodicità e l'ammontare delle rate di rimborso.
3. Sulle spese di lite.
All'accoglimento della doglianza dell'opponente in ordine all'assenza di prova della titolarità del credito in capo al terzo interventore ed al conseguente difetto del diritto di agire in executivis in capo alla medesima, consegue, in forza del principio di soccombenza, la condanna di quest'ultima alle spese e competenze di lite, da liquidarsi al valore medio, espunta la fase istruttoria in ragione del carattere documentale dell'istruzione probatoria espletata.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite fra opponente e opposta.
Quanto, invece, alle spese dell'espletata CTU contabile, si ritiene congruo compensare integralmente tra le parti le spese e competenze del CTU come liquidate in corso di causa.
Ciò, in considerazione, da un lato, della complessità, nonché della peculiarità dei profili tecnici, oggetto dell'espletato accertamento peritale;
dall'altro, della circostanza che la
12
richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, volta a far chiarezza interpretativa su argomenti sino ad allora ancora vivacemente dibattuti nella giurisprudenza di legittimità e di merito, è intervenuta in corso di causa e allorché la CTU contabile era già stata disposta ed espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'insussistenza del diritto del terzo interventore, Controparte_5
di procedere in executivis con riguardo al credito intimato in precetto;
[...]
2) condanna al pagamento delle spese e competenze Controparte_5 di lite dell'opponente, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 8.433,00 oltre rimborso delle spese borsuali, rimborso forfettario, CAP ed IVA di legge se dovuti;
3) compensa le spese di lite fra opponente e opposta;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Brindisi, in data 17.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
13