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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5349 del R.G.A.C. dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre 2024, vertente tra
, codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Esposito, codice fiscale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, C.F._2
Via Zara n.3, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale , , codice fiscale CP_1 C.F._3 Controparte_2
, codice fiscale , C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
codice fiscale , , codice fiscale C.F._6 Controparte_5 C.F._7
appellati -contumaci
nonché
codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, codice fiscale e con essa domiciliato in P.IVA_2
Napoli, Via A. Diaz, n. 11; appellato-appellante incidentale condizionato
e
, codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Controparte_7 C.F._8
Marino, codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parete C.F._9
(CE), Via Marconi, n. 98, come da procura in atti
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1561 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 29/5/2019
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE DELLE PARTI
Per l'appellante, “In via pregiudiziale:
1. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la
domanda nei confronti delle sig.re , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
e per l'effetto in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'inesistenza e/o nullità
[...]
dell'intervento in causa delle stesse per carenza di prova della legittimatio ad causam oltre che per carenza
di valida procura alle liti;
2. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda nei
confronti dello Stato e per l'effetto in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare lo
Stato, quale unico erede di tutti i beni del de cuius , per effetto della devoluzione ex lege Persona_1
dell'eredità in suo favore ai sensi dell'art. 586 c.c., attesa l'assenza di chiamati all'eredità e la mancanza di
altri successibili noti, come documentalmente provato;
3. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui
dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo disposto in corso di causa, ai sensi dell'art. 669 novies
comma 3 c.p.c. e per l'effetto in accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare, nell'ipotesi di
condanna del convenuto, che la sentenza riformata è valido titolo per la conversione del sequestro
conservativo (convalidato con ordinanza emessa in data 11.12.2009 emessa dal GU della sez. dis.ta di
Per_ Aversa dott.ssa nella procedura n.1410/09, e confermato in sede di reclamo con provvedimento
N.11/2010 del 13.03.2010, depositato il 01.04.2010 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) in
pignoramento, per il soddisfo del credito vantato dall'attrice oltre interessi e rivalutazione dalla
maturazione del credito fino al soddisfo ed oltre spese diritti ed onorari di lite;
In subordine sempre in via
pregiudiziale:
4. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda nei confronti delle
sig.re , e e per l'effetto, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
nell'ipotesi in cui si ritenga che i relativi interventi in causa siano validi ed efficaci, dichiarare queste ultime eredi del sig. ; Nel merito:
5. Accertare e dichiarare l'inadempimento grave del Sig. Persona_1 Per_1
relativamente agli obblighi nascenti dal contratto preliminare di vendita stipulato il 15.01.2009
[...]
autenticato per Notar Dott. N. rep.71537 raccolta n. 20987, registrato ad Aversa in data Persona_3
22.01.2009 al n. 375 serie IT, trascritto il 23.01.09, Reg. Gen. n. 3446, Reg. part. n. 2610, presentazione
n.234 del 23.01.09 e relativo all'immobile sito in Parete (Ce) alla Via Giordano Bruno, 14 come
analiticamente e meglio indicato e descritto nel contratto in oggetto;
6. Condannare per l'effetto, il
, in persona del p.t., nella qualità di unico erede del de cuius Controparte_8 CP_9
, o in subordine, nell'ipotesi in cui le si ritenga eredi legittime del sig. , le signore Persona_1 Persona_1
, e e per l'effetto Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
condannare questi ultimi alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. co.2 , da
quest'ultima versata in favore del Sig. , per l'importo complessivo €100.000,00 (centomila/00) oltre Per_1
interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
7. In subordine, nella sola
denegata ipotesi in cui si ritenga non provata la circostanza relativa al dedotto versamento di somma
consegnata a mani del sig. da parte della sig.ra , e pari ad € 5.000,00, Voglia l'On.le Per_1 Parte_1
Giudicante condannare il , in persona del Ministro p.t., nella qualità di Controparte_8
unico erede del de cuius , o in subordine, nell'ipotesi in cui le si ritenga eredi legittime del sig. Persona_1
, le signore , e Persona_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
alla restituzione in favore dell'attrice, del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. co. 2
[...]
dall'attrice versata, per l'importo complessivo € 90.000,00 (novantamila/00) oltre interessi e rivalutazione
dalla maturazione del credito fino al soddisfo;
8. In ogni caso condannare il terzo chiamato in causa nella
spiegata qualità, o in subordine, nell'ipotesi in cui le si ritenga eredi legittime del sig. , le Persona_1
signore , e , al pagamento Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
delle spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
Per il appellato, appellante incidentale condizionato, “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli, in CP_8
via principale rigettare l'appello principale siccome inammissibile ed in subordine infondato per le ragioni
sopra indicate;
in via di gradato subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello dichiarare
la competenza del Tribunale di Napoli, quale giudice di primo grado innanzai al quale la causa andrebbe
riassunta ex art. 50 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Per l'appellata , “Voglia la Ill.ma Corte di Appello di Napoli confermare la Controparte_7
sentenza appellata, con richiesta di conferma, altresì, della inefficacia del provvedimento di sequestro.
Spese ed onorario di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione del 13/10/2009 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, deducendo che, con preliminare di vendita del 15/1/2009, Persona_1
autenticato per notaio e registrato in Aversa in data 22/1/2009, il predetto convenuto aveva Per_3
promesso di venderle l'immobile sito in Parete, Via Giordano Bruno n. 14 e si era impegnato pertanto a provvedere all'accatastamento di uno dei corpi di fabbrica oggetto del compromesso e ad integrare la trascrizione della sentenza di acquisto per usucapione del predetto corpo di fabbrica;
le parti avevano fissato al 28/2/2009 la data di stipula dell'atto pubblico;
la promittente acquirente aveva versato al , Per_1
a titolo di caparra confirmatoria, la somma complessiva di euro 50.000,00, di cui euro 30.000,00 e euro
15.000,00 a mezzo assegni bancari ed euro 5.000,00 in contanti. Assumeva, poi, che il sig. Persona_1
non aveva adempiuto agli obblighi posti a suo carico e prodromici alla stipula dell'atto pubblico ed aveva disatteso l'invito a fornire la documentazione necessaria e l'invito a presenziare dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo.
L'attrice chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto e di condannarlo alla restituzione del doppio della caparra.
2 - Si costituiva ritualmente , il quale contestava la domanda ex adverso proposta e Persona_1
ne chiedeva il rigetto.
3 - Nel corso del giudizio, l'attrice proponeva ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. ed il
Tribunale, con ordinanza dell'11/12/2009, autorizzava quindi l'istante al sequestro conservativo dell'immobile come indicato nel ricorso nei confronti di , sino alla concorrenza di una somma Persona_1
non inferiore ad euro 60.0000,00, autorizzando altresì la trascrizione del provvedimento. A seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dal , il Tribunale confermava la decisione reclamata con Per_1
provvedimento n. 11/2010 depositato l'1/4/2010.
4 - Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza di ammissione dei mezzi di prova del 13/10/2010, veniva dichiarata l'interruzione del processo, a causa del decesso, dichiarato dal suo difensore in udienza, del convenuto . Persona_1 5 - A seguito della rituale riassunzione del giudizio da parte dell'attrice, la quale premetteva che il convenuto deceduto risultava celibe e senza prole, si costituivano in giudizio , e CP_7 CP_3
, quali figli di , germano premorto del convenuto deceduto e quindi chiamati CP_1 Persona_4
all'eredità di quest'ultimo. Gli stessi rappresentavano di avere rinunciato all'eredità, come da atto per notaio di Novara del 9/6/2011 depositato in atti e che, seguito della loro rinuncia, anche Per_5 Per_6
(figlia di ), (figlia di ) nonché
[...] Controparte_2 Controparte_10 CP_3 CP_11 CP_12
(figli di ) avevano rinunciato, puramente e semplicemente all'eredità del defunto CP_1 Per_1
alla quale erano chiamati ex lege per rappresentazione dei rispettivi genitori.
[...]
6 - Il Tribunale, con provvedimento dell'11/2/2013, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/1/2013,
considerato il disposto di cui all'art 572 c.c., ritenuta necessaria l'indicazione, attraverso idonea documentazione, dell'eventuale esistenza di altri successibili di fino al sesto grado di Persona_1
parentela, rinviava all'udienza dell'1/10/2013, onerando la parte attrice di esibire la predetta documentazione.
6.1 - Alla suddetta udienza l'attrice, assumendo di aver effettuato tutte le necessarie ricerche e ritenuta l'inesistenza di altri successibili entro il sesto grado, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa lo Stato, per effetto della devoluzione ex lege dell'eredità in suo favore ai sensi dell'art. 586 c.c..
7 - Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva preliminarmente Controparte_6
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, stante l'inderogabilità del foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., nonché l'inammissibilità dell'azione esperita nei confronti dello Stato per difetto di legittimatio ad
causam passiva;
nel merito contestava la domanda proposta chiedendone il rigetto.
8 - In data 31/3/2017 proponeva intervento volontario nel giudizio e Controparte_4
successivamente, all'udienza del 7/11/2018 anche e Controparte_5 Controparte_7
, proponevano intervento volontario. Le intervenienti asserivano di essere eredi del convenuto
[...]
deceduto, , in quanto figlie del di lui fratello , premorto, e di non avere mai Persona_1 Per_7
rinunciato all'eredità dello zio, riportandosi essenzialmente alle difese svolte da con la Persona_1
comparsa di costituzione in giudizio.
8.1 - All'esito dell'intervento volontario, l'attrice eccepiva il difetto di una valida procura ad litem da parte delle intervenienti e, comunque, il loro difetto di legittimazione passiva stante l'assenza di documentazione comprovante la loro qualità di eredi, dichiarando di non accettare il contraddittorio con le stesse. Precisate, quindi, le conclusioni, all'udienza del 7/11/2018 il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
9 - Con sentenza n. 1561/2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , e;
rigettava la domanda nei confronti CP_7 CP_3 CP_1
delle altre parti;
dichiarava l'inefficacia del sequestro conservativo disposto in corso di causa, ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c. e compensava interamente le spese di giudizio tra le parti, comprese quelle della fase cautelare.
9.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , e CP_7 CP_3 CP_1
, avendo gli stessi, nonché i loro figli, rinunciato puramente e semplicemente all'eredità di
[...] Per_1
. 2) Per quanto riguarda l'individuazione degli altri eredi di , si ritiene che in caso di
[...] Persona_1
morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette non al semplice chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione – conseguente alla successione – presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità. 3) La parte che procede alla riassunzione ha quindi l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, mentre i chiamati all'eredità, per il solo fatto di avere ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di riassunzione, non assumono la qualità di erede, ma hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimazione processuale. “Circostanza,
quest'ultima, che si è appunto verificata con riferimento alla posizione di , e CP_7 CP_3
, i quali sono stati gli unici destinatari dell'atto di riassunzione, sul presupposto che fossero gli CP_1
unici eredi di ”. 4) Ciò “ha indotto l'attrice a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in Persona_1
causa dello Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c. (In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato)”.
5) Si ritiene, tuttavia, che parte attrice non abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla individuazione e ricerca di altri successibili del convenuto. L'attrice ha prodotto il certificato integrale della
Situazione di Famiglia di , da cui risulta agevolmente che questi era il padre del convenuto CP_3
e che facevano parte della famiglia anche la moglie e cinque figli, Persona_1 Persona_8
ovvero , , , e . Il convenuto era celibe ed è morto senza Per_7 Per_4 Per_9 Per_1 Persona_10
lasciare discendenti legittimi;
i genitori del convenuto sono deceduti. Purtuttavia “l'asserzione dell'attrice,
secondo cui e non avrebbero lasciato discendenti, non è suffragata da Persona_11 Persona_12 alcun elemento documentale”. Infatti, su richiesta dell'attrice “il di Rosario ha Parte_2
risposto che il nominativo risulta sconosciuto agli atti dell'Ufficio, tuttavia il nome è errato, in quanto si fa
menzione di , anziché ”. Con riferimento, invece, alla posizione di , Persona_13 Per_1 Persona_11
sono intervenute in giudizio , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
, “affermando di esserne le figlie. Tuttavia, queste ultime non hanno prodotto alcuna documentazione
[...]
attestante la asserita qualifica di eredi di , e, quindi, anche di , morto senza Persona_11 Persona_1
lasciare moglie né prole. La loro qualifica di eredi è stata, infatti, espressamente contestata dalla parte
attrice, di tal che la circostanza non può ritenersi acclarata per il principio di non contestazione”. 6) Ne
consegue, quindi, che“le indagini condotte per e non sono esaustive, Persona_12 Persona_11
essendosi l'attrice limitata alle risultanze delle certificazioni anagrafiche: avrebbe potuto e dovuto
effettuare altre ricerche, come ad esempio tramite le visure catastali dei beni promessi in vendita, da cui
desumere l'eventuale voltura catastale in favore degli eredi, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità
presso i Registri Immobiliari, l'esistenza di eventuali testamenti del de cuius , essendo la loro pubblicazione
annotata presso un registro tenuto dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione. Esiste anche
il Registro generale dei testamenti, presso l'Ufficio Centrale degli archivi notarili in Roma”. 7) Quand'anche si volesse ritenere che “le indagini effettuate dalla parte attrice per la ricerca di eredi di è Persona_1
stata esaustiva e che, quindi, è risultata incerta l'esistenza di un chiamato all'eredità o di un erede, la parte
avrebbe dovuto richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente”. 8) “Alla luce delle considerazioni
complessivamente svolte, la domanda proposta deve essere rigettata, non essendo risultato integrato il
contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di ”. Persona_1
“Il rigetto della domanda determina la perdita di efficacia del sequestro conservativo disposto in corso di
causa, ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c.”
“La complessità delle questioni trattate e le difficoltà probatorie del caso giustificano la compensazione
integrale delle spese di giudizio, comprese quelle della fase cautelare”.
10 - Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di due motivi. Parte_1
Ha resistito il , eccependo l'inammissibilità dell'avverso appello ex Controparte_6
art. 342 c.p.c. e, comunque, la sussistenza di giudicato esterno e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'avverso gravame. Il ha proposto appello incidentale condizionato sulla base di un unico CP_8
motivo. , e , nonché e , non CP_2 CP_3 CP_1 Controparte_4 Controparte_5
si sono costituite e, per tanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Si è, in fine, costituita la quale ha concluso per il rigetto dell'appello principale e Controparte_7
la conferma della sentenza gravata.
11 - All'udienza collegiale del 18/9/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
12 - Occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal CP_8
appellato con la comparsa di costituzione. Il eccepisce, infatti, Controparte_6
l'inammissibilità dell'appello perché difetterebbe di specificità e, quindi, non soltanto non soddisferebbe i requisiti previsti dall'articolo 342, c.p.c. ma si porrebbe anche in contrasto con il dettato del secondo comma del suddetto articolo del codice di rito.
A parere del Collegio, tale eccezione non può trovare accoglimento. Infatti, secondo il consolidato disposto della Corte di Cassazione il requisito codicistico in esame deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non
è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (Cass. civ. sent. n. 1164/2017) né, in fine,
che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Un. sent. 27199/2017) Pertanto non va mai dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quando (come nel caso di specie) dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
12.1 - Sempre pregiudizialmente va esaminata l'eccezione di giudicato esterno proposta dal CP_8
appellato. Sotto tale profilo il deduce che con riguardo alla sua posizione processuale la CP_8
fattispecie in esame sarebbe coperta da “giudicato esterno” in quanto, con la sentenza n. 859/2018 resa nel giudizio RG 5714/2018, il Tribunale di Napoli decidendo sulla domanda proposta dal promittente acquirente della (San Francesco Trust) ha rigettato la domanda dell'odierna appellante Parte_1
di restituzione del doppio della caparra confirmatoria nei confronti del . CP_8 12.1.1 - L'eccezione va disattesa. Sul punto soccorre il consolidato principio della Cassazione secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp.
att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass.
ord. n. 6868/2022).
Nel caso di specie, il appellato ha, sì, depositato copia della citata sentenza del Tribunale di CP_8
Napoli ma priva della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c..
13 - Ciò posto, il primo motivo di appello proposto da -con cui l'appellante principale Parte_1
lamenta la nullità della sentenza gravata con riferimento alla pronuncia di rigetto della domanda nei confronti delle interventrici volontarie in quanto prive di legittimatio ad causam e di valida procura alle liti-
risulta comunque inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Con il suddetto motivo, in sostanza, l'appellante principale lamenta che il Tribunale ha errato in quanto avrebbe dovuto pronunciarsi nel senso “dell'inesistenza della costituzione in causa” delle interventrici per difetto di procura. Quindi, in sostanza, il primo giudice, secondo la , “avrebbe dovuto Parte_1
pronunciarsi ritenendo la carenza di legittimazione all'intervento in causa da parte delle sig.re
[...]
, e , e non già rigettare la domanda CP_4 Controparte_5 Controparte_7
nei loro confronti”.
13.1 - Orbene, secondo consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte il concetto di interesse ad impugnare deve essere desunto dall'utilità giuridica e non meramente di fatto che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. In sostanza, l'interesse all'impugnazione, il quale appunto, costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire
“va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del
gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione
giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse,
un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non
spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi
all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico.” (Cass. n. 25311/2022). Nel caso di specie, volendo dare continuità al suddetto principio, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo si impone in quanto l'appellante principale non potrebbe trarre alcuna utilità, né pratica né
giuridica, dalla eventuale statuizione di riforma della sentenza gravata che accertasse, anziché il “difetto di
legittimazione passiva” delle intervenute in prime cure, la loro “carenza di legittimazione all'intervento in
causa” (recte: carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio), da cui conseguirebbe comunque il sostanziale “rigetto” della domanda nei loro confronti.
Ed invero, anche ove, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'inammissibilità
dell'intervento nel giudizio di primo grado per difetto di procura alle liti delle terze intervenute, l'odierna appellante non potrebbe, in ogni caso, proporre un nuovo giudizio per far valere la medesima domanda nei confronti delle terze intervenute, sul presupposto che siano eredi di , in quanto tale Persona_1
possibilità sarebbe preclusa dall'altra statuizione del primo giudice – su cui è calato il giudicato e che giustifica il rigetto della domanda dell'odierna appellante – secondo cui essa appellante, attrice in primo grado, avrebbe dovuto procedere a richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente di Per_1
, anche ove si fosse ritenuto che le indagini effettuate dalla parte attrice per la ricerca di eredi di
[...]
erano state esaustive e che, quindi, era risultata incerta l'esistenza di un chiamato all'eredità Persona_1
o di un erede, ma a tanto non aveva proceduto.
14 - Con il secondo motivo l'appellante principale censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda anche nei confronti del , per Controparte_6
carenza di prove circa l'individuazione di ulteriori successibili noti e, comunque, per omessa istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente.
Sotto un primo profilo lamenta che il Tribunale “non ha tenuto nella giusta Parte_1
considerazione il fatto che l'appellante abbia svolto tutte le ricerche necessarie per la ricerca dei successibili
del Sig come ampiamente dimostrato in corso di causa con copiosa documentazione”. Persona_1
Sotto altro profilo, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha comunque errato nell'affermare che
“la parte avrebbe dovuto richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente”. Per , Parte_1
difatti, la fattispecie in esame, esclusa ogni ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, rientra fra i casi di eredità vacante e non giacente. Difatti, per aversi eredità vacante “non vi è necessità che sia raggiunta la
certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità”. 14.1 - Il secondo motivo in parte non coglie nel segno e, per altra parte, risulta infondato;
pertanto deve essere disatteso.
Sotto il primo profilo, la si limita ad affermare l'idoneità della documentazione prodotta a Parte_1
sostegno dell'insussistenza di successibili con riguardo all'eredità dell'originario convenuto, ma nulla deduce sulla motivazione con cui il Tribunale ha espressamente indicato la necessità di ulteriori tipologie di ricerche che, secondo il Giudicante stesso, era onere dell'attore effettuare per l'individuazione di eventuali successibili. In sostanza l'appellante principale si è limitata ad affermare apoditticamente che “la sentenza è
ingiusta perché il Giudice non ha tenuto conto nella giusta considerazione che l'appellante abbia svolto
tutte le ricerche necessarie per la ricerca dei successibili del Sig. ” ribadendo di aver effettuato Persona_1
delle ricerche anagrafiche che, però, si sono rivelate inidonee e carenti alla stregua della motivazione del primo giudice.
Tale profilo di censura, quindi, non si confronta con le effettive ragioni su cui il Tribunale ha fondato la decisione di rigetto ma si limita, appunto, a riproporre le medesime deduzioni ed allegazioni che il primo giudice aveva motivatamente disatteso con la sentenza gravata. In sostanza, con il primo Parte_1
profilo in esame non coglie nel segno in quanto non censura il percorso motivazionale con cui il primo giudice ha ritenuto non offerta, dall'attrice, prova certa dell'inesistenza di altri successibili avendo quest'ultima omesso di effettuare ulteriori e doverose ricerche nei registri immobiliari ed in quelli dei testamenti. L'appellante principale, in ultima istanza, avrebbe dovuto censurare puntualmente -ma non l'ha fatto- tale motivazione, adducendo gli esatti motivi per i quali riteneva dovesse essere confutata e riformata in secondo grado e, quindi, i motivi per i quali le ulteriori ricerche individuate dal primo giudice come necessarie non dovessero, invece, ritenersi tali.
14.2 - Il secondo profilo di censura del secondo motivo, come detto, risulta infondato.
In punto di eredità vacante e di eredità giacente va sottolineato che il presupposto previsto dall'art. 586 c.c.
(eredità vacante), a fronte dell'apertura di una successione, consiste nella accertata “mancanza di altri
successibili”, e si riferisce all'ipotesi in cui manchino successibili testamentari o legittimi (coniuge e parenti entro il sesto grado), ovvero gli stessi siano indegni (artt. 463 e ss.), ovvero il testamento sia invalido,
ovvero i chiamati non accettino nel termine (art. 480 c.c.) o rinunzino all'eredità (art. 519 c.c.).
Per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 c.c. e per la connessa possibilità di nomina di un curatore della stessa, invece, è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non si verta in ipotesi di eredità vacante e non ne derivi la posizione di erede dello Stato.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto assunto dalla con il gravame, si verteva Parte_1
sicuramente in tema di eredità giacente per la dirimente ragione che, come affermato dal primo giudice, si ignorava se il de cuius avesse altri eredi e non v'era quindi certezza della effettiva assenza di successibili.
14.3 - Né valga, da ultimo, affermare, come fa l'appellante principale che la sentenza gravata sarebbe comunque viziata dal fatto che, contraddicendo se stesso, il primo giudice avrebbe, in corso di causa,
autorizzato la chiamata in causa dello Stato, salvo poi ritenere lo stesso in sentenza non legittimato passivo.
Infatti, la contraddittorietà fra un'ordinanza e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c.,
secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa (per tutte, Cass. n. 25183/2021).
15 - L'unico motivo dell'appello incidentale condizionato con cui il ha censurato la sentenza per CP_8
non avere il Tribunale deciso sulla sussistenza del “foro erariale”, deve ritenersi assorbito in conseguenza del rigetto dell'appello principale.
16 - Le spese del grado, con riguardo ai rapporti processuali tra appellante e appellato-appellante CP_8
incidentale, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da € 52.001,00 fino a € 260.000,00
tenuto conto del ridotto numero e della contenuta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Con riguardo, invece, ai rapporti tra l'appellante e l'appellata , le spese del Controparte_7
presente grado devono essere integralmente compensate tra le parti. Ciò in considerazione del fatto che la difesa di in sede di gravame (con cui la stessa richiede la conferma della Controparte_7
sentenza appellata che aveva, tra l'altro, rigettato il suo intervento in primo grado per difetto di legittimazione, o meglio, titolarità del diritto) si pone in evidente contrasto con le difese dalla stessa assunte in primo grado, proprio in punto di sua piena titolarità ad intervenire quale erede dell'originario convenuto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto dal
[...]
e sull'appello incidentale condizionato proposto dal Parte_1 Controparte_6
così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e ;
[...] Controparte_5
2) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal Controparte_6
;
[...]
4) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_6
delle spese processuali del grado che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
4) compensa integralmente tra l'appellante e l'appellata Parte_1 Controparte_7
, le spese del presente grado;
[...]
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone