Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNIATA Seconda Sezione Civile
******** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: risarcimento danni e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Vico Equense alla Piazza Parte_1
Marconi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cilento, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attrice E
in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente _1 domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 41, presso lo studio dell'avv. Paola Menditto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta Conclusioni – Come da verbale di udienza cartolare del 7.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, evocava in giudizio Parte_1 dinanzi a questo Tribunale l' Controparte_2
, per sentirla dichiarare responsabile dell'incidente verificatosi
[...] in data 30.07.2020, alle ore 13:15–13:30 circa, lungo la Strada
Statale 145 Sorrentina, all'altezza del Comune di Vico Equense, con
A tal fine, premetteva che, mentre, alla guida del proprio motociclo
Honda SH 300, percorreva a velocità moderata la Strada Statale
Sorrentina 145, con direzione Napoli, nell'effettuare una curva a sinistra, scivolava su una “chiazza di sostanza oleosa”, presumibilmente gasolio, non visibile, non prevedibile e non segnalata, così perdendo il controllo e rovinando al suolo;
che a causa dell'accaduto, il motociclo Honda SH 300 tg. DS48402 subiva danni materiali, mentre essa attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata, a mezzo servizio 118, all'Ospedale di
Vico Equense ove i medici di turno le diagnosticavano un “trauma contusivo spalla, ginocchio e piede sinistro con escoriazioni”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che chiedeva il rigetto della domanda, ovvero, in via gradata, accertarsi il concorso di colpa della danneggiata nell'incidente de quo.
Esperito il procedimento di negoziazione assistita, espletata la prova testimoniale ed una ctu medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata da parte attrice, e la loro effettiva titolarità giuridica, come documentata in atti.
Venendo al merito, l'istruttoria svolta ha consentito di raggiungere la prova del fatto, come allegato in citazione.
In particolare, sulla dinamica del sinistro, si può fare riferimento al rilievo di incidente stradale redatto dai Carabinieri di Sorrento, prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente, nel quale si legge:
“dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo A, e dalla posizione del veicolo dopo la caduta, altresì dalle condizioni della strada, sulla quale vi erano macchie di liquido scivoloso, presumibilmente gasolio, si può ricostruire l'esatta dinamica. Nella circostanza specifica il Veicolo A, percorreva la SS 145, del Comune di Vico Equense, con direzione Napoli, quando giunto all'altezza del km 21,00, la conducente a causa di un liquido scivoloso, sul fondo stradale nell'effettuare una curva a sinistra, scivolava perdendo il controllo del motociclo, e cadeva sul lato sinistro, rovinando sull'asfalto. Sul fondo stradale, oltre a macchie di liquido, si levavano anche segni di scartocciamento per 5,70 mt.”.
Posto quanto sopra, si evidenzia che, se è vero che il rapporto dei Carabinieri fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico
Ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, tale rapporto, nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro al quale i verbalizzanti non abbiano direttamente assistito, ha pur sempre (essendo redatto sulla base degli accertamenti svolti sul posto) un'attendibilità estrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. Civ. n.33208/2022; Cass.
Civ. n.27980/2022; Cass. Civ. n.25426/2022 e Cass. Civ.
n.25354/2022), prova che nella specie non è stata fornita dalla convenuta.
In ogni caso, tale ricostruzione dell'incidente è stata suffragata dalle deposizioni rese dai testimoni ed Testimone_1 Tes_2
entrambi indifferenti alle parti.
[...]
In particolare, il teste escusso all'udienza del Testimone_2
20/12/2022, ha confermato la presenza della sostanza oleosa sul manto stradale, precisando di averla notata già la mattina dell'incidente, allorquando ha visto cadere davanti a lui un altro motorino.
Non vi è dubbio, quindi, a parere della scrivente, che la caduta si è verificata a causa della scivolosità del manto stradale dovuta alla presenza di uno sversamento di gasolio. Posto quanto sopra, pertanto, si deve valutare la responsabilità della convenuta, in qualità di custode della strada luogo del sinistro e l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa dell'art. 2051 c.c, ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. nell'ipotesi di circostante esogene e colpa.
Sul punto si osserva che la disciplina tipica di cui all'art. 2051
c.c. può trovare applicazione a condizione che il custode possa concretamente esercitare il controllo sul bene, sicché l'unico elemento idoneo ad interrompere la responsabilità oggettiva che grava sul custode è rappresentato dal cd. “caso fortuito”, che si concretizza in un fattore di pericolo, repentino ed imprevedibile. In particolare, nell'ipotesi di presenza sulla sede stradale di sostanza scivolosa, il caso fortuito ricorre allorquando la macchia di sostanza scivolosa sia “di recente formazione” ovvero “formata poco prima del sinistro” (cfr. Cass. Civ. n.7361/2019) ovvero che esplichi la sua potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore.
Ora, nella fattispecie in lite, la caduta dallo scooter non è riconducibile ad una anomalia della strada, ma dalla presenza di una macchia di gasolio sulla sede stradale, ovverosia una causa estrinseca ed estemporanea creata, prima, da soggetti terzi rispetto alla società custode.
Ciò, tuttavia, non vale ad escludere la responsabilità della convenuta, dal momento che, dalla prova testimoniale in atti è chiaramente emerso che, già dalla mattina del 30 luglio del 2020, era presente sul manto stradale tale macchia di gasolio, per cui sarebbe stato possibile effettuare un tempestivo intervento di messa in sicurezza del tratto di strada in questione ed evitare l'evento dannoso per cui si controverte.
Tali motivazioni fanno concludere per una responsabilità della società ai sensi dell'art. 2051 c.c., non avendo la _1 convenuta provato la ricorrenza del caso fortuito. Infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 2308/2007, ha affermato che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle strade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione, nonché di pulizia delle strade su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa”.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità di in ordine _1 all'incidente in questione.
Riguardo al quantum debeatur, il CTU nominato, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall'anamnesi patologica di parte attrice), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, di fatto non esplicitamente contestata dalle parti e dai rispettivi CTP, ha confermato che, in seguito al sinistro in oggetto, ha Parte_1 riportato un “politrauma caratterizzato dalla contusione escoriata della spalla sinistra;
contusione escoriata di ginocchio, gamba e caviglia sinistra”. Tali lesioni hanno determinato un danno biologico permanente nella misura del 6%con una temporanea biologica parziale al 100% di 7 giorni, al 50% di 20 giorni e al 25% di 20 giorni.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 8.116,47 per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 42 ed euro € 1.215,28 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo a base di base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs
209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024: dunque, in favore della danneggiata può essere riconosciuto l'importo globale di euro €
9.331,75 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs.
209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III
Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Alla luce dei suesposti principii, nella fattispecie in esame non può quindi essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitata a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale.
Parimenti, non possono essere riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice, come documentate dalle fatture prodotte in atti, in quanto relative a visite specialistiche dermatologiche e pertanto, come accertato anche dal CTU, non congruenti con le lesioni riportate dalla medesima in seguito all'incidente per cui è causa.
In conclusione, a va riconosciuta la complessiva somma Parte_1 di euro 9.441,75, a titolo di danno non patrimoniale.
Gli interessi andranno calcolati sulla predetta somma liquidata che andrà devalutata al momento del sinistro (30.7.20) e via via rivalutata anno per anno – come statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione del 17.2.1995 n. 1712.
Per quanto riguarda l'ammontare dei danni subiti dal motociclo, la richiesta risarcitoria, però, appare eccessiva, tenuto conto che nessun rilievo probatorio (ma soltanto indiziario) può riconoscersi al preventivo di spesa prodotto in atti (v. Cass. 2982/23).
Certamente il rapporto dei Carabinieri di Sorrento, nel quale sono stati analiticamente indicati i danni al motorino, aiuta a determinare un equo valore del danno.
Questo Giudice, pertanto, ricorrendo al potere di cui all'art. 1226 cc, ritiene congruo e conforme a giustizia determinare tali danni in
€.1.000,00 e, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento della suddetta somma, oltre interessi dal fatto, trattandosi di debito di valore (Cass. 2839 del 11.02.2005).
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, di ufficio, in assenza di nota spese, sulla base del DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/22, e del valore dell'accolto, in favore dell'Avv. Giovanni Cilento, dichiaratosi anticipatario.
Parimenti, le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' _1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta _1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
[...] favore di di euro 9.441,75, oltre interessi legali Parte_1 come indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale per il danno subito dal motociclo;
2. condanna l' in persona del legale rapp.te pro tempore, al _1 pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in euro 264,00 pe esborsi spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Giovanni
Cilento, dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di c.t.u., in via definitiva, a carico della convenuta.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15 giugno 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)