Sentenza 11 gennaio 1967
Massime • 1
Le aziende municipalizzate, ed in genere gli enti pubblici destinati a svolgere attivita esclusivamente o prevalentemente economica, per quanto riguarda i rapporti di impiego e di lavoro con i loro dipendenti esplicano attivita sottratta alla sfera della loro discrezionalita autoritativa e sono, quindi, tenuti all'osservanza della disciplina propria dei rapporti di impiego e di lavoro di carattere privatistico, specie quando gli stessi abbiano costituito oggetto di apposita regolamentazione collettiva. La irregolarita nell'assunzione del personale puo essere fonte di responsabilita verso l'ente del funzionario che abbia disposto l'assunzione stessa, ma non incide sulla sorte e sulla disciplina del rapporto lavorativo, specie quando il comportamento dell'ente importi il riconoscimento di situazioni che, in linea di fatto, si pongono come prestazioni di servizio. ( Cfr.1554-61, 1867-60, 2955-55).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1967, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1967 |
Testo completo
Le aziende municipalizzate, ed in genere gli enti pubblici destinati a svolgere attivita esclusivamente o prevalentemente economica, per quanto riguarda i rapporti di impiego e di lavoro con i loro dipendenti esplicano attivita sottratta alla sfera della loro discrezionalita autoritativa e sono, quindi, tenuti all'osservanza della disciplina propria dei rapporti di impiego e di lavoro di carattere privatistico, specie quando gli stessi abbiano costituito oggetto di apposita regolamentazione collettiva. La irregolarita nell'assunzione del personale puo essere fonte di responsabilita verso l'ente del funzionario che abbia disposto l'assunzione stessa, ma non incide sulla sorte e sulla disciplina del rapporto lavorativo, specie quando il comportamento dell'ente importi il riconoscimento di situazioni che, in linea di fatto, si pongono come prestazioni di servizio. ( Cfr.1554-61, 1867-60, 2955-55).*