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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI NC, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. VI0043492-2025 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe meglio emarginato, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale dell'opificio sito in Vicenza, catastalmente identificato al Foglio 52, Particella 349, Subalterno 1, cat. D/1, da € 71.347,04, come proposto dalla Docfa del 29/02/2024, ad € 93.700,00. La ricorrente, dopo aver premesso che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare la rendita attribuita ad un immobile senza alcun limite temporale, in tutti quei casi in cui la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata risulti non veritiera (cfr. Cass. 19379/2008, Cass. 22557/2008, Cass. 29952018, Cass. 3001/2015), contestava i criteri utilizzati dall'Ufficio per la rettifica, in quanto difformi dalla Circolare AT n. 6/2012, vincolante ai sensi di legge, essendo stato previsto dall'art. 1 comma 244 L. 290/2014 che “Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»”. Al contrario, nel caso di specie la determinazione della rendita catastale era avvenuta con l'utilizzo del
“Prontuario Provinciale di Vicenza” pubblicato dalla Direzione Regionale del Veneto e aggiornato al 16/02/2011. Esaminava quindi le caratteristiche costruttive dell'immobile alla luce delle diverse epoche di costruzione delle singole porzioni, individuando il costo di costruzione deprezzato per le porzioni di fabbricato realizzate antecedentemente il biennio censuario 1988/89, e motivando sul piano tecnico la correttezza della rendita proposta con la Docfa. L'Agenzia delle Entrate di Vicenza si costituiva premettendo di aver proposto in adesione una rendita pari ad € 87.233,34, e domandando perciò di rideterminarla eventualmente secondo quanto previsto nella proposta di conciliazione rifiutata dalla parte. Nel merito, confermava i valori indicati in accertamento, in quanto aggiornati al Prontuario della Direzione Regionale del Veneto, documento elaborato e condiviso con i Collegi dei geometri veneti ed utilizzato per le stime dirette degli opifici. Con successive memorie, la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni, evidenziando che lo stesso Ufficio aveva confermato l'esistenza di epoche costruttive diverse per le singole porzioni, ma non ne aveva tenuto conto ai fini della stima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Come pacificamente emerso in corso di giudizio, la rettifica si fonda sull'utilizzo di una metodologia di estimo non legittima perché contraria ad una precisa norma di legge, che impone l'utilizzo dei criteri previsti dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012. Non si tratta perciò di un mero documento di prassi, dal quale sia possibile discostarsi dimostrando la maggiore verosimiglianza di un documento successivo, ma di un vincolo avente forza di legge al quale l'Amministrazione non può che adeguarsi. L'accertamento deve perciò essere annullato, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di rettificare in ogni tempo la rendita anche oltre il termine di un anno fissato dall'art. 1 D.M. 19 aprile 1994, n. 701, avente natura ordinatoria (cfr. Cass. 5454/2025). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte resistente ed in favore della ricorrente, in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, C.U.T., iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI NC, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. VI0043492-2025 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe meglio emarginato, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale dell'opificio sito in Vicenza, catastalmente identificato al Foglio 52, Particella 349, Subalterno 1, cat. D/1, da € 71.347,04, come proposto dalla Docfa del 29/02/2024, ad € 93.700,00. La ricorrente, dopo aver premesso che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare la rendita attribuita ad un immobile senza alcun limite temporale, in tutti quei casi in cui la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata risulti non veritiera (cfr. Cass. 19379/2008, Cass. 22557/2008, Cass. 29952018, Cass. 3001/2015), contestava i criteri utilizzati dall'Ufficio per la rettifica, in quanto difformi dalla Circolare AT n. 6/2012, vincolante ai sensi di legge, essendo stato previsto dall'art. 1 comma 244 L. 290/2014 che “Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»”. Al contrario, nel caso di specie la determinazione della rendita catastale era avvenuta con l'utilizzo del
“Prontuario Provinciale di Vicenza” pubblicato dalla Direzione Regionale del Veneto e aggiornato al 16/02/2011. Esaminava quindi le caratteristiche costruttive dell'immobile alla luce delle diverse epoche di costruzione delle singole porzioni, individuando il costo di costruzione deprezzato per le porzioni di fabbricato realizzate antecedentemente il biennio censuario 1988/89, e motivando sul piano tecnico la correttezza della rendita proposta con la Docfa. L'Agenzia delle Entrate di Vicenza si costituiva premettendo di aver proposto in adesione una rendita pari ad € 87.233,34, e domandando perciò di rideterminarla eventualmente secondo quanto previsto nella proposta di conciliazione rifiutata dalla parte. Nel merito, confermava i valori indicati in accertamento, in quanto aggiornati al Prontuario della Direzione Regionale del Veneto, documento elaborato e condiviso con i Collegi dei geometri veneti ed utilizzato per le stime dirette degli opifici. Con successive memorie, la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni, evidenziando che lo stesso Ufficio aveva confermato l'esistenza di epoche costruttive diverse per le singole porzioni, ma non ne aveva tenuto conto ai fini della stima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Come pacificamente emerso in corso di giudizio, la rettifica si fonda sull'utilizzo di una metodologia di estimo non legittima perché contraria ad una precisa norma di legge, che impone l'utilizzo dei criteri previsti dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012. Non si tratta perciò di un mero documento di prassi, dal quale sia possibile discostarsi dimostrando la maggiore verosimiglianza di un documento successivo, ma di un vincolo avente forza di legge al quale l'Amministrazione non può che adeguarsi. L'accertamento deve perciò essere annullato, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di rettificare in ogni tempo la rendita anche oltre il termine di un anno fissato dall'art. 1 D.M. 19 aprile 1994, n. 701, avente natura ordinatoria (cfr. Cass. 5454/2025). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte resistente ed in favore della ricorrente, in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, C.U.T., iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.