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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
CI DE, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2217/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Via Calderon De Le Barca 87 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- FATTURA n. 112300065133 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza di primo grado e condanna alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza di primo grado e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Roma, Indirizzo_1, destinato a lavorazione di metalli per conto proprio e di terzi;
consistenti in magazzini ed uffici. Detti immobili sono iscritti in Catasto fabbricati del Comune di Roma, al Fg. 655, p.lle 351 sub 501 (mq. 40 ), destinata ad “ aggiustaggio “ e fg.
655 p.lla 661 sub 501 (mq.386) destinata a magazzino deposito di materiali;
Fg. 655 p.lla 80 sub1 (mq 333) di cui 15 mq destinati ad ufficio e la restante parte a laboratorio di presso-piegatura lamiere;
il tutto come da planimetria allegate.
L' intero complesso è costituito da 3 padiglioni catastalmente distinti come meglio individuati nell' elaborato grafico allegato alla presente relazione giurata a firma dell' Arch. Nominativo_1 che è stata depositata
Il 29/04/2021 la Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato all'A.M.A. di Roma, dichiarazione per utenza non domestica, contenente istanza di riduzione della TA.RI. in ragione della quantità di materiali di rifiuti speciali (scarti di lavorazione), direttamente smaltiti ed ha allegato il relativo contratto stipulato con Società specializzate del settore. Per altra parte dei capannoni, adibiti a magazzino deposito, ha chiesto l'esenzione totale dalla TA.
RI. stante l'insuscettibilità di produzione dei rifuti. L' AMA non accoglie la domanda di riduzione e di esenzione ed il 15/07/2022 invia la fattura relativa all'anno 2021, assoggettando l'intera superficie dei fabbricati posseduta dalla Società. Detta fattura relativa all'anno 2023, II° semestre, viene contestata nel merito da Ricorrente_1 srl che in data 24/03/2022, produce nuovamente la documentazione contrattuale per gli anni 2020, 2021,2022 e relative planimetrie dei fabbricati, insistendo per la richiesta di riduzione e riduzione. Il
27/06/2022 l'AMA notifica a mezzo posta ordinaria una missiva con cui comunica che l'utente non ha individuato nella domanda presentate, i presupposti per l'accoglimento, come motivata dall'utente, in quanto, gli scarti di lavorazione (rifiuti speciali) direttamente smaltiti, non sono stati correttamente individuati con i codici CER propri dei rifiuti. Per la riduzione richiesta sul magazzino asseritamente inidoneo a produrre rifiuti,
l'AMA ha rifutato con silenzio-rigetto. La fattura Ta.RI. emessa dall'AMA di € 3.192,30 comprendente tutte le superfici di proprietà viene notificata a Ricorrente_1 che la impugna presentando formale ricorso RG 2129/24 dinanzi alla CGT di primo grado di Roma, visto fallire il tentativo di composizione della lite presentando istanza di accertamento per adesione, che il Comune non riscontra. I motivi dedotti sono: inesistenza dell'atto impugnato non essendo stato allegata la copia conforme all'originale dell'atto impositivo e non essendo stato trasmesso da indirizzo pec corrispondente ad indirizzo risultante dai pubblici registri;
nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.8 del Regolamento Tari, producendo la società rifiuti speciali ed essendo assoggettata alla relativa disciplina;
riduzione dell'entità del tributo ai sensi dell'art.16 comma 7 del citato Regolamento, trattandosi di utenza non domestica per la quale è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali prodotti. Si costituisce il Comune di Roma che chiede il rigetto del ricorso. Nessuno degli appellati, Comune e AMA si costituiscono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestatazione dell'appellante relativa all'omessa allegazione dell'originale dell'atto impugnato, è infondata, avendo rilevato dagli atti versati, che l'avviso di accertamento è stato regolarmente unito. D'altra parte, visto il dispiegamento della difesa ricorrente, gli elementi di contestazione della tassa, sono stati tratti proprio da quel documento impo esattivo allegato. La Suprema Corte SS.UU. sent. 14820 del 16/09/2005 ha stabilito il principio che se la notifica, ancorchè irregolare, raggiunge lo scopo giungendo al destinatario, non è mai nulla, ma si sana, posto che consente al contribuente di difendersi, di prendere posizione di fronte all'Ammnistrazione che pretende l'esazione di crediti tributari (Cass. SS.UU n. 15979/2022). Pertanto anche se l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato non è compreso nell'elenco dei pubblici registri, non ha rilevanza ai fini della conoscibilità della pretesa tributaria. Questa comunque è giunta nella sfera del destinatario producendo l'effetto del ricorso e della compiuta difesa (Cass. 6015 n.28.2.2023).
Infine deve essere tenuto in debita considerazione che l'onere della prova per ottenere il beneficio dell'esenzione parziale e/o della riduzione, incombe sull'utente che produce la domanda rivolta al Comune impositore.
L'art. 2697 del C.C. stabilisce che chi agisce in giudizio (attore) deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto, mentre chi si difende (convenuto) deve provare i fatti che modificano o estinguono tale diritto. È la regola fondamentale del processo civile.
Ricorrente_1 srl non ha sufficientemente provato, con la documentazione allegata alla domanda presentata al Comune di aver diritto alla esenzione e riduzione TA.RI. e conseguentemente l'appello deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
CI DE, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2217/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Via Calderon De Le Barca 87 00144 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 14/01/2025
Atti impositivi:
- FATTURA n. 112300065133 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede la riforma della sentenza di primo grado e condanna alle spese di giudizio
Resistente/Appellato: chiede la conferma della sentenza di primo grado e le spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare sito in Roma, Indirizzo_1, destinato a lavorazione di metalli per conto proprio e di terzi;
consistenti in magazzini ed uffici. Detti immobili sono iscritti in Catasto fabbricati del Comune di Roma, al Fg. 655, p.lle 351 sub 501 (mq. 40 ), destinata ad “ aggiustaggio “ e fg.
655 p.lla 661 sub 501 (mq.386) destinata a magazzino deposito di materiali;
Fg. 655 p.lla 80 sub1 (mq 333) di cui 15 mq destinati ad ufficio e la restante parte a laboratorio di presso-piegatura lamiere;
il tutto come da planimetria allegate.
L' intero complesso è costituito da 3 padiglioni catastalmente distinti come meglio individuati nell' elaborato grafico allegato alla presente relazione giurata a firma dell' Arch. Nominativo_1 che è stata depositata
Il 29/04/2021 la Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato all'A.M.A. di Roma, dichiarazione per utenza non domestica, contenente istanza di riduzione della TA.RI. in ragione della quantità di materiali di rifiuti speciali (scarti di lavorazione), direttamente smaltiti ed ha allegato il relativo contratto stipulato con Società specializzate del settore. Per altra parte dei capannoni, adibiti a magazzino deposito, ha chiesto l'esenzione totale dalla TA.
RI. stante l'insuscettibilità di produzione dei rifuti. L' AMA non accoglie la domanda di riduzione e di esenzione ed il 15/07/2022 invia la fattura relativa all'anno 2021, assoggettando l'intera superficie dei fabbricati posseduta dalla Società. Detta fattura relativa all'anno 2023, II° semestre, viene contestata nel merito da Ricorrente_1 srl che in data 24/03/2022, produce nuovamente la documentazione contrattuale per gli anni 2020, 2021,2022 e relative planimetrie dei fabbricati, insistendo per la richiesta di riduzione e riduzione. Il
27/06/2022 l'AMA notifica a mezzo posta ordinaria una missiva con cui comunica che l'utente non ha individuato nella domanda presentate, i presupposti per l'accoglimento, come motivata dall'utente, in quanto, gli scarti di lavorazione (rifiuti speciali) direttamente smaltiti, non sono stati correttamente individuati con i codici CER propri dei rifiuti. Per la riduzione richiesta sul magazzino asseritamente inidoneo a produrre rifiuti,
l'AMA ha rifutato con silenzio-rigetto. La fattura Ta.RI. emessa dall'AMA di € 3.192,30 comprendente tutte le superfici di proprietà viene notificata a Ricorrente_1 che la impugna presentando formale ricorso RG 2129/24 dinanzi alla CGT di primo grado di Roma, visto fallire il tentativo di composizione della lite presentando istanza di accertamento per adesione, che il Comune non riscontra. I motivi dedotti sono: inesistenza dell'atto impugnato non essendo stato allegata la copia conforme all'originale dell'atto impositivo e non essendo stato trasmesso da indirizzo pec corrispondente ad indirizzo risultante dai pubblici registri;
nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.8 del Regolamento Tari, producendo la società rifiuti speciali ed essendo assoggettata alla relativa disciplina;
riduzione dell'entità del tributo ai sensi dell'art.16 comma 7 del citato Regolamento, trattandosi di utenza non domestica per la quale è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali prodotti. Si costituisce il Comune di Roma che chiede il rigetto del ricorso. Nessuno degli appellati, Comune e AMA si costituiscono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestatazione dell'appellante relativa all'omessa allegazione dell'originale dell'atto impugnato, è infondata, avendo rilevato dagli atti versati, che l'avviso di accertamento è stato regolarmente unito. D'altra parte, visto il dispiegamento della difesa ricorrente, gli elementi di contestazione della tassa, sono stati tratti proprio da quel documento impo esattivo allegato. La Suprema Corte SS.UU. sent. 14820 del 16/09/2005 ha stabilito il principio che se la notifica, ancorchè irregolare, raggiunge lo scopo giungendo al destinatario, non è mai nulla, ma si sana, posto che consente al contribuente di difendersi, di prendere posizione di fronte all'Ammnistrazione che pretende l'esazione di crediti tributari (Cass. SS.UU n. 15979/2022). Pertanto anche se l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato non è compreso nell'elenco dei pubblici registri, non ha rilevanza ai fini della conoscibilità della pretesa tributaria. Questa comunque è giunta nella sfera del destinatario producendo l'effetto del ricorso e della compiuta difesa (Cass. 6015 n.28.2.2023).
Infine deve essere tenuto in debita considerazione che l'onere della prova per ottenere il beneficio dell'esenzione parziale e/o della riduzione, incombe sull'utente che produce la domanda rivolta al Comune impositore.
L'art. 2697 del C.C. stabilisce che chi agisce in giudizio (attore) deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto, mentre chi si difende (convenuto) deve provare i fatti che modificano o estinguono tale diritto. È la regola fondamentale del processo civile.
Ricorrente_1 srl non ha sufficientemente provato, con la documentazione allegata alla domanda presentata al Comune di aver diritto alla esenzione e riduzione TA.RI. e conseguentemente l'appello deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Il Relatore
Avv. Adelmo Mancini Il Presidente
Dott. Franco Lunerti