Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 620
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa allegazione dell'originale dell'atto impugnato

    La contestazione è infondata poiché l'avviso di accertamento è stato unito agli atti e la notifica, seppur irregolare, ha raggiunto lo scopo consentendo al contribuente di difendersi. La Suprema Corte ha stabilito che una notifica irregolare che raggiunge lo scopo si sana e non è nulla.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione del Regolamento Tari

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova per ottenere benefici di esenzione o riduzione spetta all'utente. Ricorrente_1 srl non ha sufficientemente provato con la documentazione allegata di aver diritto all'esenzione e riduzione della TARI.

  • Rigettato
    Riduzione dell'entità del tributo

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova per ottenere benefici di esenzione o riduzione spetta all'utente. Ricorrente_1 srl non ha sufficientemente provato con la documentazione allegata di aver diritto all'esenzione e riduzione della TARI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 620
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 620
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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