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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente Relatore dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Brugnatelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5, procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Melli ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso il suo studio in Pavia, via Porta Calcinara n.14, giusta procura in atti
APPELLATI
Avente ad oggetto: cause di resp. vs. gli amministratori delle società di persone pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della Sentenza n. 94/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pavia, sezione terza civile, in composizione collegiale, pubblicata il 16 maggio 2022, notificata il 28.06.2022, a definizione della causa di primo grado RG 420/2021, così giudicare:
In via principale e nel merito
Respingere la domanda proposta nei confronti di di revoca ex art. 2259 comma 3, cod. Parte_1
civ. dalla carica di amministratori della Organizzazione_1 CP Controparte_3
perché destituita di fondamento in linea di fatto e di stretto diritto.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
In via subordinata
Con vittoria di spese per in riferimento al primo grado di giudizio, da porsi a carico degli Parte_2
attori e e compensazione delle spese per;
in ogni CP Controparte_2 Parte_1
caso con vittoria di spese per il secondo grado di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
4) Vero che i documenti contabili della società si trovano a Bascapè, Cascina Controparte_4
Mirabello, presso la casa della madre di nell'appartamento attiguo a quello di Parte_3 Per_1
. Controparte_2
5) Vero che altra copia della contabilità si trova, per gli adempimenti fiscali, presso la di CP_5
Pavia, in Viale Brambilla.
6) Vero che , nel corso del 2018, 2019 e 2020 si è recato, in più occasioni, presso la CP
di Pavia, ove ha consultato i documenti della società CP_5 Org_2
7) Vero che possiede la “chiavetta” dei conti della società presso filiale di Lodi CP Org_3
Cont Viale Rimembranze e della Sede di Lodi Via Cavour, che è dedicata al servizio di on line banking.
9) Vero che e dal 2017 concordano con il terzista i tempi di CP Controparte_2 Pt_4
raccolta e di trasporto del mais Trinciato alla cascina Mirabello presso Org_1
10) Vero il terzista organizzava con e anche i trasporti del IN di CP Controparte_2 Pt_2
per il quale spesso occorrevano mezzi aggiuntivi di trasporto.
18) Vero che , nell'anno 2018, dopo la raccolta del frumento e dell'orzo, seminò il mais Parte_2
nel suo appezzamento di terreno di 10 ettari sito in comune di Bascapè.
pagina 2 di 16 Testi: in Bascapè, in Bascapè e c/o in Pavia, Testimone_1 Testimone_2 CP_5 Tes_3
Cont
c/o filiale di Lodi Viale Rimembranze (sul cap. 7) e c/o Sede di
[...] Org_3 Testimone_4
Lodi Via Cavour (sul cap. 7), in di di Lodigiano, Testimone_5 Per_2 Org_4 Tes_6 in Cerro al Lambro.”
[...]
Per e : CP Controparte_2
“In via preliminare
- rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile e infondato per carenza di interesse ad agire ovvero per intervenuta cessazione della materia del contendere nel merito
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto
Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e - in proprio e CP Controparte_2
quali soci della (di seguito: Org_1 Controparte_7
) - evocavano in giudizio i sig.ri e al fine di ottenere la Org_2 Parte_1 Parte_2
revoca di questi ultimi dall'incarico di amministratori della citata società per giusta causa ex art. 2259 terzo comma c.c., nonché il risarcimento del danno patito dalla società per effetto della condotta illecita posta in essere dai convenuti, danno quantificato nell'importo complessivo di euro 169.022,40.
A sostegno delle proprie domande, deducevano:
- che, a seguito del mutamento dei patti sociali intervenuto in data 18.12.2017, il solo Parte_1
era divenuto titolare del potere di rappresentanza della società, spettando agli altri soci
[...]
esclusivamente il potere di amministrazione ordinaria (esercitabile anche disgiuntamente);
- che il sig. aveva posto in essere atti contrari ai principi di lealtà e correttezza. In Parte_1
particolare:
i. aveva stipulato un contratto di affitto avente ad oggetto un terreno di proprietà esclusiva del figlio, pattuendo un canone particolarmente oneroso per la società Parte_2
(euro 17.000,00 annui);
pagina 3 di 16 ii. aveva disposto esborsi a carico della società per l'importo di euro 76.860,00 finalizzati alla realizzazione di un pozzo nel terreno di proprietà del oggetto del Parte_2
predetto contratto di affitto;
iii. aveva disposto bonifici a carico della società e a beneficio del figlio senza Parte_2
alcuna giustificazione causale, per complessivi euro 92.162,40.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e eccependo, in via preliminare, il Parte_1 Parte_2
difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda risarcitoria atteso che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, il potere di agire in giudizio spetta esclusivamente al sig. Parte_1
Nel merito contestavano quanto ex adverso dedotto, eccependo in particolare che:
[...]
- il contratto di affitto consentiva un guadagno netto alla società di circa €30.000 annui;
- i bonifici erano stati disposti per l'acquisto, dal sig. di materia prima (mais Parte_2
IN) per complessivi 23400 q.li., destinato ad alimentare la centrale biogas, a prezzi convenienti o, comunque, di mercato;
- gli attori erano consapevoli di tutte le iniziative economiche intraprese dal sig. Parte_1
ivi compresa la realizzazione del pozzo.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, all'udienza del 17.02. 2022, la medesima veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n. 694/2022, il Tribunale di Pavia in composizione collegiale:
- accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e, per l'effetto, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata dagli attori, sia in proprio, sia in qualità di amministratori della Org_2
- in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda attorea, revocava dalla carica Parte_1 di amministratore della ai sensi dell'art. 2259 terzo comma c.c. sul presupposto Org_2
che il medesimo avesse posto in essere rilevanti operazioni commerciali (contratto di affitto, trivellazione del pozzo, acquisto di mais IN) confliggenti con i principi di correttezza e sana gestione aziendale. In particolare, osservando che: i. il contratto di affitto presentava clausole particolarmente sfavorevoli per la società affittuaria;
ii. il pozzo era stato costruito a spese della senza previo accordo degli altri soci e in assenza dei presupposti Org_2
normativi e contrattuali che avrebbero consentito alla società di ottenere il relativo ristoro economico;
iii. il mais IN era stato acquistato in una condizione di oggettivo e concreto conflitto di interessi (poiché il sig. lo aveva acquistato, in nome e per conto Parte_1
pagina 4 di 16 della società, direttamente dal figlio a sua volta socio della senza Pt_2 Org_2
preventiva comunicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci;
- compensava integralmente le spese di lite, stante la soccombenza reciproca.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame i sig.ri e per i Parte_1 Parte_2
seguenti motivi:
1. violazione del principio di esaustività della editio actionis, lesione del diritto di difesa, tardività
delle allegazioni attoree, con violazione delle regole del contraddittorio ed illecita modifica delle domande;
2. errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, errata ricostruzione dell'istruttoria, dell'atto introduttivo e delle memorie difensive, attraverso una motivazione contraddittoria;
3. errata individuazione dell'onere di contestazione, errata interpretazione degli scritti difensivi, mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, errata valutazione delle prove ed errata ripartizione dell'onere della prova, con illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4. errata applicazione dell'art. 2259 terzo comma Cod. Civile, mancata valorizzazione del ruolo di amministratori, della conoscenza delle operazioni oggetto di controversia, errata valutazione delle prove, mancata ammissione e l'illogicità della motivazione;
5. errata compensazione delle spese di lite nei confronti di prevalente nel giudizio di Parte_2
primo grado, condanna di e alla rifusione delle spese di CP Controparte_2
entrambe i gradi di giudizio.
Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la modifica apportata dagli allora attori, in sede di seconda memoria ex art. 183 n.
2 c.p.c., alle eccezioni originariamente formulate con l'atto introduttivo in relazione agli esborsi sostenuti dalla società per complessivi euro 92.162,40. In prima battuta, infatti, gli attori avevano sostenuto che tali esborsi, effettuati da in nome e per conto dalla società in favore del Parte_1
figlio fossero privi di giustificazione causale, salvo poi precisare la propria eccezione, a seguito Pt_2
della puntuale e documentata contestazione dei convenuti in ordine al fatto che tale importo era stato utilizzato per l'acquisto di mais IN, nel senso che la materia prima così acquistata non fosse stata in realtà consegnata alla società (perlomeno nel quantitativo indicato nelle fatture prodotte ex adverso).
pagina 5 di 16 Nella prospettazione di parte appellante, tale contestazione – e, a maggior ragione quella relativa alla non congruità del corrispettivo pagato al sig. per l'acquisto del mais, sollevata solo in sede Parte_2
di memoria conclusiva – sarebbe tardiva e, come tale, inammissibile. L'unica contestazione ammissibile sarebbe, conseguentemente, quella contenuta nell'atto di citazione circa la disposizione di un bonifico di euro 92.162,40 in assenza di giustificazione causale;
poiché, tuttavia, tale contestazione sarebbe stata smentita per tabulas mediante la produzione delle fatture attestanti l'impiego di tale somma per acquisto di mais presso il sig. non ricorrerebbe, in tesi, una giusta causa di Parte_2 revoca del sig. ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.p.c. Parte_1
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, i sig.ri e eccepiscono l'inammissibilità del capitolo di prova n. 4 Pt_1 Parte_2 dedotto da parte attrice (“Vero che il mais di cui ai documenti sub doc. 8 di parte attrice che mi vengono rammostrati, è stato venduto alla già e fermentato”) sulla base del Controparte_4 CP_8
quale il Tribunale avrebbe fondato un giudizio di non congruità del prezzo corrisposto al sig. Pt_2 per l'acquisto del mais. Nella prospettazione di parte appellante, tale capitolo di prova non
[...]
avrebbe dovuto essere ammesso perché – contrariamente a quanto, a torto, ritenuto dal Tribunale – esso
“non era stato dedotto a prova contraria, ma configurava un nuovo argomento” (testuale appello, pag.
22).
Con il terzo motivo, parte appellante eccepisce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il sig. non avesse fornito agli altri soci, stante l'oggettivo Parte_1
conflitto di interessi, informazioni sufficientemente complete e puntuali in ordine all'acquisto di mais, pur avendo ritenuto pacifico che gli attori fossero già perfettamente a conoscenza del prezzo e, in generale, delle condizioni pattuite con il sig. per la fornitura della materia prima di cui si Parte_2
discute. Il Tribunale, infatti, nell'ordinanza istruttoria del 07.10.2021, proprio sul presupposto che si trattasse di circostanze non contestate e, dunque, da considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., aveva ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati dai convenuti (volti a dimostrare che il sig. vendeva mais alla società fin dal 2012, che il trasporto del medesimo era stato organizzato Parte_2
personalmente dagli stessi attori e che questi ultimi, comunque, avevano la piena disponibilità delle scritture contabili della società)
Gli appellanti censurano altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che Co almeno una parte del quantitativo di mais venduto alla indicato nelle fatture prodotte in Org_2
atti, non trovasse riscontro nella documentazione ufficiale (id est: il fascicolo aziendale del 2018)
pagina 6 di 16 dell'impresa agricola del sig. Sul punto l'appellante ha eccepito che il fascicolo aziendale Parte_2
non sarebbe documento idoneo a provare i quantitativi della produzione di mais, atteso che detto fascicolo era funzionale esclusivamente a consentire alle autorità pubbliche di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi agrari, ma nel 2018 (anno a cui si riferisce il fascicolo in questione) l'azienda di produceva prevalentemente IN di frumento, di talché “non Parte_2
aveva necessità di inserire nel fascicolo i quantitativi del IN di mais e di circostanziare la produzione per ettaro, perché non percepiva contributi agricoli per questa attività” (testuale appello pag. 41). In ogni caso, sostengono gli appellanti, sarebbe stato onere degli attori, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire la prova che la società avesse ricevuto una quantità di mais inferiore rispetto a quella risultante dalla documentazione contabile.
Con il quarto motivo, parte appellante contesta la legittimità della revoca disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.p.c. sostenendo che tutte le operazioni economiche realizzate da Parte_1
lungi dal recare un danno alla società, hanno rappresentato, al contrario “investimenti ed acquisti di materie a prezzi inferiori al costo di mercato” (testuale appello, pag. 47). In particolare, sostiene parte appellante che:
- è dimostrato per tabulas che il prezzo corrisposto al sig. per l'acquisto del mais era Parte_2
inferiore rispetto a quello praticato da altri fornitori (doc. 8);
- il contratto di affitto avente ad oggetto di terreno sito in Casaletto Lodigiano di proprietà di avrebbe consentito alla società un guadagno di almeno 30.000,00 euro annui, Parte_2
atteso che siffatto contratto comprendeva anche la cessione dei diritti PAC già riconosciuti per un valore di circa diecimila euro l'anno;
- il contratto di affitto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non conteneva pattuizioni sfavorevoli per la società atteso che, in caso di recesso anticipato da parte del concedente, la società affittuaria avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 12 del contratto medesimo, ad una indennità; inoltre, la durata del contratto, sebbene inferiore a quella prevista per legge, era in linea con quella generalmente pattuita nei contratti di affitto stipulati nel territorio di riferimento
(pavese e lodigiano);
- quanto alle spese sostenute per la realizzazione del pozzo sul terreno oggetto del contatto di affitto, la società, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, avrebbe ottenuto, in caso di ritenzione della miglioria da parte del concedente, la relativa indennità ai sensi dell'art. 1592 c.c.
pagina 7 di 16 Sempre in relazione all'esborso sostenuto per la trivellazione, parte appellante, premessa l'assoluta indispensabilità dell'opera (necessaria per consentire l'approvvigionamento idrico del terreno), si duole che il Tribunale abbia omesso di tenere in adeguata considerazione la testimonianza della sig.ra (sorella di ed ex socia) dalla quale emergerebbe, Testimone_7 CP_7 CP
con evidenza, che la realizzazione del pozzo era avvenuta previo accordo di tutti i soci.
Con il quinto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite anche con riferimento a benché quest'ultimo Parte_2
fosse risultato totalmente vittorioso, avendo il Tribunale accolto la domanda di revoca solo in relazione a Parte_1
Si sono costituiti i sig.ri e eccependo, in via preliminare, la carenza CP Controparte_2 di interesse ad agire degli appellanti, atteso che le parti, con atto notarile dell'11 luglio 2022, hanno concordemente modificato i patti sociali vigenti nel senso di attribuire ai soli e Parte_2 [...] il potere di amministrazione della società; l'eventuale accoglimento del gravame avverso CP_2
il capo di sentenza che ha disposto la revoca dalla carica di amministratore del sig. Parte_1 pertanto, non consentirebbe all'appellante di ottenere alcun risultato giuridicamente utile. La riforma dell'impugnata sentenza non potrebbe, in ogni caso, determinare il reintegro del sig. Parte_5
nella qualità di amministratore, atteso che egli stesso, in qualità di socio, ha acconsentito, mediante la modifica dei patti sociali, a riservare ai soli e il diritto di rivestire la qualità di Pt_2 Controparte_2
amministratori.
Quanto al merito, gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del gravame tanto in fatto, quanto in diritto, domandandone l'integrale rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il
Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di e in CP Controparte_2
relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dalla società in conseguenza delle condotte asseritamente illecite poste in essere dalle controparti. Sul punto, infatti, gli odierni appellati non hanno proposto appello incidentale.
Del pari ha assunto carattere di definitività la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di revoca proposta ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c. nei confronti di Anche in relazione a Parte_2
questo capo di sentenza, infatti, gli odierni appellati non hanno interposto gravame incidentale.
pagina 8 di 16 Passando ora alle questioni di carattere pregiudiziale, quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata da e si osserva quanto segue. CP Controparte_2
L'interesse ad agire, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, postula la verifica in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda: effetto, giuridicamente rilevante, che non sia altrimenti conseguibile senza l'intervento del giudice
(Cass. civ. n. 16162/2015; Cass. civ. n. 12893/2015; Cass. civ. n. 16159/2007).
Ad avviso della Corte, entrambi i presupposti risultano integrati nella fattispecie.
Ed invero, il giudice di prime cure ha disposto la revoca ex art. 2259 co. 3 c.c. di dalla Parte_1 carica di amministratore della sul presupposto che il medesimo avesse tenuto “una Controparte_10
condotta non coerente con i principi di correttezza e sana gestione aziendale, oltre che caratterizzata da scarsa trasparenza, con riferimento ad operazioni commerciali rilevanti” (testuale sentenza pag.
17). L'impugnata sentenza, dunque, contiene un accertamento in ordine alla violazione, da parte del sig. dei doveri di diligenza e correttezza sul medesimo gravanti e, dunque, circa il fatto Parte_1 che l'odierno appellante si sia reso inadempiente agli obblighi al medesimo imposti, in qualità di amministratore, dalla legge e dal contratto sociale.
Ne consegue che sussiste un interesse dell'odierno appellante ad ottenere una pronuncia che, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti l'insussistenza di una condotta inadempiente nello svolgimento della propria funzione di amministratore della indipendentemente dalla circostanza per cui il Org_2 medesimo, a fronte dell'intervenuta modifica dei patti sociali, non possa più essere reintegrato nella carica sociale precedentemente rivestita.
L'omessa proposizione del gravame, infatti, determinerebbe il passaggio in giudicato dell'accertamento relativo alla condotta inadempiente che, alla stregua dei principi sanciti dalla Suprema Corte, vincolerebbe il giudice di un eventuale giudizio risarcitorio che dovesse essere promosso nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 2395 c.c. (cfr. Cass. n. 16241/2018)1. Parte_1
Sussiste, pertanto, un interesse giuridicamente apprezzabile in capo al sig. – Parte_1
evidentemente conseguibile solo attraverso una pronuncia giudiziale – alla proposizione dell'odierno gravame: evitare che acquisti carattere di definitività la statuizione relativa all'accertato inadempimento posto in essere dal medesimo, nella (allora) qualità di amministratore della Org_2 1 “Il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro, per cui la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti:” pagina 9 di 16 Per queste ragioni l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dagli odierni appellati non può trovare accoglimento.
Quanto al merito, occorre preliminarmente soffermarsi sui connotati del concetto di “giusta causa” quale presupposto di revoca dell'amministratore.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di “giusta causa” rilevante ai sensi dell'art. 2259
c.c. comprende, da un lato, tutti quei comportamenti che, ponendosi in contrasto con i doveri di diligenza e correttezza gravanti sull'amministratore, siano idonei a minare il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto dai soci al momento della nomina dell'amministratore e, dall'altro, le condotte che, impedendo o rendendo meno agevole il conseguimento dell'oggetto sociale, risultino lesive dell'interesse dei soci (cfr. ex multis: Cass., civ. sez. I, del 8 settembre 2016, n. 17759; Cass. n.
15322/2004).
Orbene, è opinione della Corte che alcuna delle tre condotte contestate agli odierni appellanti (bonifico di euro 92.162,40, stipula del contratto di affitto e trivellazione del pozzo) sia idonea ad integrare il concetto di giusta causa ex art. 2259 co. 3 c.p.c., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Ragioni di chiarezza espositiva impongono una disamina separata delle tre condotte oggetto di contestazione secondo l'ordine suggerito dall'articolazione dei motivi di gravame.
Sul bonifico di euro 92.162,40
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli odierni appellanti con riferimento alle contestazioni mosse da controparte in relazione all'esborso di euro 92.162,40 sostenuto da in nome e per conto della per l'acquisto di ventitré Parte_1 Org_2 quintali di mais dall'azienda agricola del figlio Pt_2
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante con il primo motivo di gravame,
l'allegazione formulata dagli allora attori (secondo cui non sarebbe stato consegnato presso la società
l'intero quantitativo di mais risultante dalle fatture prodotte in atti) non è stata sollevata per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., bensì di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c; essa si rivela, pertanto, perfettamente ammissibile, atteso che, per espressa previsione normativa, la prima memoria istruttoria è finalizzata proprio a consentire “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.” Non senza considerare che la modifica operata dagli attori – che originariamente avevano sostenuto che l'esborso di euro 96.162,40 fosse pagina 10 di 16 privo di causa – altro non è che conseguenza delle eccezioni sollevate dai convenuti che, in sede di comparsa di costituzione, avevano allegato e provato di aver utilizzato l'importo asseritamente privo di giustificazione per l'acquisto di mais IN presso il Parte_2
Del pari ammissibile è l'altra contestazione sollevata dagli allora attori sempre con riferimento all'esborso di euro 92.162,40: quella relativa alla “non congruità” del prezzo di acquisto del mais.
La questione della congruità del prezzo, invero, era stata introdotta per la prima volta in giudizio proprio dagli stessi convenuti, odierni appellanti, che, nel tentativo di dimostrare che il prezzo di vendita praticato da era non solo non pregiudizievole, ma addirittura vantaggioso per la società, Pt_2
avevano prodotto, a fini comparativi, alcune fatture emesse da altri fornitori di mais recanti un prezzo maggiore. In sede di memoria conclusionale gli allora attori si sono, quindi, limitati a replicare a tale allegazione – deducendo che il prezzo più elevato praticato dagli altri fornitori si riferiva ad un mais già lavorato, come tale inevitabilmente più costoso rispetto a quello grezzo venduto da – senza con Pt_2
ciò operare un illegittimo ampliamento del thema decidendum.
Sempre con riferimento all'esborso di euro 92.162,40, gli odierni appellanti si dolgono, altresì, che il
Tribunale sia giunto ad una valutazione di “non congruità” del prezzo di vendita praticato dal sig. sulla base un capitolo di prova articolato da controparte, in tesi inammissibile. Parte_2
Sul punto si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha, invero, ritenuto che la condotta consistente nell'acquisto di mais IN per complessivi euro 92.162,40 fosse idonea ad integrare giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3
c.c. poiché di tale operazione economica, realizzata in una situazione di evidente conflitto di interessi,
l'amministratore non aveva adeguatamente informato gli altri soci. Il primo giudice, Parte_1
infatti, pur ritenendo che i convenuti, odierni appellanti, non avessero compiutamente replicato alle contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla non congruità del quantitativo e del prezzo del mais indicato nella fatture prodotte in atti, ha così motivato: “anche a voler accedere all'impostazione di parte convenuta, e quindi riconoscere che le fatture oggetto di pagamento fossero congrue rispetto sia al quantitativo di mais sia al prezzo, si sottolinea una condizione oggettiva di conflitto di interessi non solo potenziale ma anche concreta in capo al sig. ; questi acquistava, in nome e per Parte_1
conto della società, mais direttamente dal figlio ( ) socio a sua volta, senza alcuna Parte_2
comunicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci;
detto conflitto di interessi imponeva una maggiore trasparenza nei saldi dare/avere tra le parti” (Sentenza pagg. 16-17).
Il Tribunale ha, dunque, individuato la condotta integrante giusta causa di revoca nella (sola) realizzazione di un'operazione economica in conflitto di interessi non preceduta da adeguata informativa, mentre il profilo della convenienza economica di siffatta operazione non ha in alcun modo pagina 11 di 16 inciso nella decisione, posto che il giudicante sarebbe comunque giunto alla medesima conclusione anche laddove avesse escluso l'ammissibilità del capitolo di prova oggetto di contestazione. La censura mossa dagli odierni appellanti si rivela, pertanto, del tutto inidonea a scardinare l'iter logico giuridico seguito sul punto dal primo giudice e si rivela, pertanto, inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. Si richiamano sul punto principi sanciti dalle Sezioni Unite secondo cui: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.”
Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo di gravame con cui parte appellante censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che il sig. non comunicando agli Parte_1 altri soci un'operazione compiuta in conflitto di interessi (id est l'acquisto di mais per euro 92.162,40 dal figlio , abbia violato i principi di trasparenza, rendendosi con ciò responsabile di una Pt_2
condotta integrante giusta causa di revoca. Nella prospettazione degli appellanti, sul sig. Parte_1 non gravava alcun onere di specifica informazione in relazione all'operazione de qua atteso che,
[...]
come ben noto ai soci, la acquistava mais dal sig. alle medesime condizioni Org_2 Pt_2
economiche sin dal 2012.
Le allegazioni di parte appellante trovano adeguato riscontro negli atti e documenti di causa.
Anzitutto risulta provato per tabulas che la acquistasse mais dall'azienda agricola del Org_2
sig. quanto meno dal 2012 e che il prezzo unitario di acquisto fosse rimasto pressoché invariato Pt_2
negli anni (3,70 euro): (cfr. docc. 16-21 fascicolo primo grado appellante). Costituisce, inoltre, circostanza pacifica quella per cui fossero gli stessi attori, odierni appellati, ad organizzare materialmente il trasporto fisico del mais dall'azienda agricola del alla sede della società: lo Pt_2 stesso Tribunale, infatti, nell'ordinanza istruttoria del 7.10.21, ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova nn. 9 e 102 volti a dimostrare tale circostanza proprio perché “vertenti su fatti non contestati”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non è revocabile in dubbio che i sig.ri e CP [...]
fossero a conoscenza che il sig. acquistasse, in nome e per conto della società, CP_2 Pt_1
CP dal figlio TE, trattandosi di prassi consolidata da anni e materialmente posta in essere, nella sua 2 Cap. 9: “Vero che e concordano con il terzista i tempi di CP Controparte_2 Pt_4 raccolta e di trasporto del mais Trinciato alla cascina Mirabello presso Org_2 Cap. 10: “Vero il terzista organizzava con e anche i trasporti del IN di per CP Controparte_2 Pt_2 il quale spesso occorrevano mezzi aggiuntivi di trasporto” pagina 12 di 16 fase esecutiva, dai medesimi appellati. Analogamente è opinione della Corte che e CP CP_2 fossero a conoscenza del corrispettivo pagato dal per l'acquisto dei ventitrè quintali di
[...] Pt_1
mais oggetto di contestazione, atteso che il prezzo unitario praticato da è rimasto invariato fin Pt_2
dal 2012; in ogni caso, anche a ritenere che le condizioni economiche dell'operazione non fossero note agli odierni appellati, questi ultimi ben avrebbero potuto, rivestendo anch'essi la qualifica di amministratori, consultare i documenti contabili della società (che, peraltro, erano conservati presso l'abitazione della madre di , attigua a quella degli appellati). CP
Tali considerazioni inducono la Corte ad escludere che la condotta in esame possa integrare “giusta causa” di revoca nei termini sopra ricordati: se l'operazione di acquisto di mais in nome e per conto della società dal sig. era circostanza nota ai soci e le relative condizioni economiche erano Parte_2 quanto meno conoscibili, allora l'omessa informativa in ordine all'operazione oggetto di contestazione non è oggettivamente idonea ad incidere negativamente sul pactum fiduciae. Un onere di comunicazione specifica sarebbe stato configurabile solo ove il conflitto di interessi fosse stato attuale, ma quest'ultimo si era sopito per effetto del consolidarsi della prassi, condivisa da tutti i soci, di acquistare mais per la società dal sig. benché figlio dell'amministratore Pt_2 Pt_1
Sul contratto di affitto
Quanto al contratto di affitto avente ad oggetto il terreno agricolo di proprietà di sito nel Parte_2
Comune di Casaletto Lodigiano, il Tribunale ha ritenuto che la relativa stipula, ad opera di Parte_1
Co in qualità di amministratore della integrasse giusta causa di revoca. Ciò in quanto
[...] Org_2
il predetto contratto: i. aveva una durata di soli 11 anni (a fronte dei 15 previsti dalla legge); ii. non prevedeva, in deroga all'art. 4 della legge n. 203/2005, una clausola di rinnovo tacito;
iii. attribuiva al locatore il diritto di recesso anticipato senza, tuttavia, prevedere un correlato obbligo di indennizzo.
Siffatte deroghe alla disciplina legale sono state giudicate dal Tribunale “non coerenti con la finalità di agevolare l'attività imprenditoriale della società” (Sentenza pag. 11).
La Corte ritiene di non condividere le valutazioni operate dal primo giudice.
Invero, la previsione di una durata inferiore rispetto a quella legale, così come la mancata pattuizione di una clausola di rinnovo tacito, non sono ex se , in assenza di una preclusione negoziale alla proroga del contratto, pregiudizievoli per gli interessi della società affittuaria: quest'ultima, infatti, qualora ne avesse avuto interesse, avrebbe avuto la facoltà, alla scadenza degli undici anni pattuiti, di procedere al rinnovo del contratto. Ed anzi, l'art. 5 del contratto attribuisce espressamente all'affittuaria “il diritto di
pagina 13 di 16 esercitare la prelazione nel caso in cui, alla scadenza del presente contratto, la parte concedente intenda concedere in affitto i terreni a terzi” (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellanti).
Quanto al diritto di recesso, vero è che l'art. 11 del contratto prevede che il concedente possa recedere anticipatamente e che, in tale ipotesi, l'affittuario “si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa di indennizzo”, ma tale pattuizione è, tuttavia, temperata dal successivo art. 12, a mente del quale “in caso di risoluzione incolpevole del presente contratto, alla parte affittuaria sarà riconosciuto dalla parte concedente l'indennizzo di cui all'art. 43 della legge n. 203 del 1982”(cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellanti).
Per queste ragioni ritiene la Corte che il sig. attraverso la stipula del contratto d'affitto Parte_1
in esame, non abbia posto in essere un atto pregiudizievole per la società, idoneo ad integrare “giusta causa” di revoca ai sensi dell'art. 2395 c.c. Al contrario, tale contratto si appaleserebbe addirittura vantaggioso per la società, atteso che, ai sensi dell'art. 3, il locatore si era impegnato a Parte_2
trasferire alla anche i diritti PAC già riconosciuti per complessivi 10mila euro annui. Org_2
Quasi il 60% del canone di locazione (pattuito in euro 17.000 annui) risulta, dunque, ammortizzato di contributi PAC;
né gli odierni appellati hanno allegato in maniera specifica la non corrispondenza del canone pattuito ai valori medi di mercato.
Sulla trivellazione e realizzazione del pozzo
È pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. docc.
7-10 fascicolo primo grado appellati), che in qualità di amministratore, abbia disposto, sul terreno oggetto del contratto di affitto, Parte_1
la realizzazione di un pozzo che ha comportato, per le casse della società affittuaria (la CP_4
appunto), un esborso complessivo di euro 76.860,00.
Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta integrasse giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3
c.c. per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché non si era premurato di Parte_1
ottenere la preventiva autorizzazione scritta del proprietario del fondo (id est alla Parte_2 realizzazione dell'opera, autorizzazione che costituiva il requisito – tanto normativo quanto contrattuale – affinché la società affittuaria potesse ottenere il ristoro economico per la miglioria apportata a proprie spese;
in secondo luogo perché aveva provveduto alla realizzazione Parte_1 dell'opera senza previo accordo degli altri soci. In particolare, secondo il Tribunale, la mancanza di previo consenso unanime dei soci risulterebbe provata dalle dichiarazioni dei testi – i quali hanno escluso la partecipazione degli odierni appellati ai sopralluoghi eseguiti nel corso della realizzazione del pozzo – nonché dalla circostanza che l'istanza indirizzata al per la concessione CP2 dell'autorizzazione alla trivellazione fosse stata sottoscritta dal solo Parte_2 pagina 14 di 16 La Corte ritiene di non condividere siffatta motivazione.
Quanto al primo profilo, valgano le seguenti considerazioni.
Vero è che non ha dimostrato di aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta Parte_1
del proprietario del fondo ( alla realizzazione del pozzo, così compromettendo la Parte_2
possibilità della società affittuaria di ottenere il relativo ristoro economico;
nondimeno il pozzo era pacificamente finalizzato a consentire l'approvvigionamento idrico destinato alla coltura intensiva del mais da parte della società, con conseguente risparmio sull'acquisto delle materie prime.
Ne consegue che la condotta del sig. seppur connotata da profili di indubbia Parte_1 negligenza, non è, comunque, tale da giustificare la revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, infatti, è concorde nel ritenere che il concetto di “giusta causa” rilevante ex art. 2259 c.c. comprende tutti quei comportamenti dell'amministratore che
“compromettono l'esistenza stessa dell'impresa ed il suo funzionamento” (Trib. Milano 07/01/2010;
Trib. Bari 15/05/2007). Il riferimento è, dunque, indirizzato ad inadempienze tali “da impedire o rendere meno agevole il raggiungimento dell'oggetto sociale” (ex multis: Cass. n. 17759/2016; Cass n.
6410/1996).
Orbene, la realizzazione del pozzo, in quanto finalizzata a consentire l'autoproduzione di mais (con conseguente risparmio sull'approvvigionamento della materia prima), lungi dal compromettere il funzionamento della società era, al contrario, strumentale al conseguimento del relativo oggetto sociale.
Il che si traduce nella inidoneità della condotta ad integrare i presupposti della “giusta causa”.
Quanto all'ulteriore motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento (id est:
l'assenza di previo accordo degli altri soci alla trivellazione), osserva la Corte che la teste Tes_7
(sorella di e , escussa all'udienza del 11.11.2021, in risposta al capitolo di
[...] CP Parte_1
prova n. 17, dedotto dagli allora convenuti in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha affermato testualmente: “non era ancora una decisione definitiva ma comunque eravamo concordi nella realizzazione del pozzo”. Né le circostanze valorizzate dal Tribunale dimostrano che gli odierni appellati avessero, poi, revocato il proprio assenso alla trivellazione.
La circostanza per cui la domanda di concessione inoltrata al fosse stata sottoscritta dal solo CP2
si giustifica in ragione della sua qualità di proprietario del fondo. Solo in Parte_2 Parte_2
quanto titolare dei diritti domenicali sul terreno, era legittimato a presentate la relativa istanza.
Analogamente, la circostanza – provata per testi – dell'omessa partecipazione degli odierni appellati ai sopralluoghi dimostra, al più, che e non avessero materialmente partecipato alla CP Controparte_2
pagina 15 di 16 fase esecutiva di realizzazione del pozzo, non anche che non avessero ab origine manifestato il loro assenso in proposito.
Alla luce di quanto sopra esposto, è opinione della Corte che anche tale condotta non sia idonea a giustificare la disposta revoca ex art. 2259 co. 3 c.c.
Le ampie considerazioni sin qui svolte determinano l'accoglimento integrale dell'appello, con conseguente riforma dell'impugnata pronuncia nella (sola) parte in cui il Tribunale ha disposto ex art. 2259 co.3 c.c. la revoca di dalla carica di amministratore della Sui Parte_1 Org_2
restanti capi di sentenza, come evidenziato in premessa, si è invece formato il giudicato.
Resta assorbito l'ultimo motivo di censura afferente al regime delle spese processuali, che dovranno essere poste, in virtù del principio della soccombenza, a totale carico di e , CP Controparte_2
per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile- complessità media), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm.
(valori medi. in assenza di attività istruttoria nella fase di appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa sub RG n. 2338/2022, promossa in grado d'appello da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP Controparte_2
, così dispone:
[...]
- in totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di revoca dalla carica di amministratore della proposta nei confronti di Org_2 ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c.; Parte_1
- condanna e al pagamento, in favore di CP Controparte_2
e , delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Parte_1 Parte_2
19.330,00 (di cui euro 10.860,00 per il primo grado di giudizio ed euro 8.470,00 per il giudizio di appello), oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre rifusione del contributo unificato per la fase di appello.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.1.2024
Il Presidente relatore
Carla Romana Raineri
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente Relatore dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Brugnatelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Pavia, Viale Vittorio Emanuele II n. 5, procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e (C.F. CP C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Melli ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso il suo studio in Pavia, via Porta Calcinara n.14, giusta procura in atti
APPELLATI
Avente ad oggetto: cause di resp. vs. gli amministratori delle società di persone pagina 1 di 16 Sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della Sentenza n. 94/2022, pronunciata dal
Tribunale di Pavia, sezione terza civile, in composizione collegiale, pubblicata il 16 maggio 2022, notificata il 28.06.2022, a definizione della causa di primo grado RG 420/2021, così giudicare:
In via principale e nel merito
Respingere la domanda proposta nei confronti di di revoca ex art. 2259 comma 3, cod. Parte_1
civ. dalla carica di amministratori della Organizzazione_1 CP Controparte_3
perché destituita di fondamento in linea di fatto e di stretto diritto.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
In via subordinata
Con vittoria di spese per in riferimento al primo grado di giudizio, da porsi a carico degli Parte_2
attori e e compensazione delle spese per;
in ogni CP Controparte_2 Parte_1
caso con vittoria di spese per il secondo grado di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
4) Vero che i documenti contabili della società si trovano a Bascapè, Cascina Controparte_4
Mirabello, presso la casa della madre di nell'appartamento attiguo a quello di Parte_3 Per_1
. Controparte_2
5) Vero che altra copia della contabilità si trova, per gli adempimenti fiscali, presso la di CP_5
Pavia, in Viale Brambilla.
6) Vero che , nel corso del 2018, 2019 e 2020 si è recato, in più occasioni, presso la CP
di Pavia, ove ha consultato i documenti della società CP_5 Org_2
7) Vero che possiede la “chiavetta” dei conti della società presso filiale di Lodi CP Org_3
Cont Viale Rimembranze e della Sede di Lodi Via Cavour, che è dedicata al servizio di on line banking.
9) Vero che e dal 2017 concordano con il terzista i tempi di CP Controparte_2 Pt_4
raccolta e di trasporto del mais Trinciato alla cascina Mirabello presso Org_1
10) Vero il terzista organizzava con e anche i trasporti del IN di CP Controparte_2 Pt_2
per il quale spesso occorrevano mezzi aggiuntivi di trasporto.
18) Vero che , nell'anno 2018, dopo la raccolta del frumento e dell'orzo, seminò il mais Parte_2
nel suo appezzamento di terreno di 10 ettari sito in comune di Bascapè.
pagina 2 di 16 Testi: in Bascapè, in Bascapè e c/o in Pavia, Testimone_1 Testimone_2 CP_5 Tes_3
Cont
c/o filiale di Lodi Viale Rimembranze (sul cap. 7) e c/o Sede di
[...] Org_3 Testimone_4
Lodi Via Cavour (sul cap. 7), in di di Lodigiano, Testimone_5 Per_2 Org_4 Tes_6 in Cerro al Lambro.”
[...]
Per e : CP Controparte_2
“In via preliminare
- rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improcedibile e infondato per carenza di interesse ad agire ovvero per intervenuta cessazione della materia del contendere nel merito
- rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto
Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.”
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e - in proprio e CP Controparte_2
quali soci della (di seguito: Org_1 Controparte_7
) - evocavano in giudizio i sig.ri e al fine di ottenere la Org_2 Parte_1 Parte_2
revoca di questi ultimi dall'incarico di amministratori della citata società per giusta causa ex art. 2259 terzo comma c.c., nonché il risarcimento del danno patito dalla società per effetto della condotta illecita posta in essere dai convenuti, danno quantificato nell'importo complessivo di euro 169.022,40.
A sostegno delle proprie domande, deducevano:
- che, a seguito del mutamento dei patti sociali intervenuto in data 18.12.2017, il solo Parte_1
era divenuto titolare del potere di rappresentanza della società, spettando agli altri soci
[...]
esclusivamente il potere di amministrazione ordinaria (esercitabile anche disgiuntamente);
- che il sig. aveva posto in essere atti contrari ai principi di lealtà e correttezza. In Parte_1
particolare:
i. aveva stipulato un contratto di affitto avente ad oggetto un terreno di proprietà esclusiva del figlio, pattuendo un canone particolarmente oneroso per la società Parte_2
(euro 17.000,00 annui);
pagina 3 di 16 ii. aveva disposto esborsi a carico della società per l'importo di euro 76.860,00 finalizzati alla realizzazione di un pozzo nel terreno di proprietà del oggetto del Parte_2
predetto contratto di affitto;
iii. aveva disposto bonifici a carico della società e a beneficio del figlio senza Parte_2
alcuna giustificazione causale, per complessivi euro 92.162,40.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e eccependo, in via preliminare, il Parte_1 Parte_2
difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda risarcitoria atteso che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, il potere di agire in giudizio spetta esclusivamente al sig. Parte_1
Nel merito contestavano quanto ex adverso dedotto, eccependo in particolare che:
[...]
- il contratto di affitto consentiva un guadagno netto alla società di circa €30.000 annui;
- i bonifici erano stati disposti per l'acquisto, dal sig. di materia prima (mais Parte_2
IN) per complessivi 23400 q.li., destinato ad alimentare la centrale biogas, a prezzi convenienti o, comunque, di mercato;
- gli attori erano consapevoli di tutte le iniziative economiche intraprese dal sig. Parte_1
ivi compresa la realizzazione del pozzo.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, all'udienza del 17.02. 2022, la medesima veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n. 694/2022, il Tribunale di Pavia in composizione collegiale:
- accoglieva l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e, per l'effetto, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata dagli attori, sia in proprio, sia in qualità di amministratori della Org_2
- in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda attorea, revocava dalla carica Parte_1 di amministratore della ai sensi dell'art. 2259 terzo comma c.c. sul presupposto Org_2
che il medesimo avesse posto in essere rilevanti operazioni commerciali (contratto di affitto, trivellazione del pozzo, acquisto di mais IN) confliggenti con i principi di correttezza e sana gestione aziendale. In particolare, osservando che: i. il contratto di affitto presentava clausole particolarmente sfavorevoli per la società affittuaria;
ii. il pozzo era stato costruito a spese della senza previo accordo degli altri soci e in assenza dei presupposti Org_2
normativi e contrattuali che avrebbero consentito alla società di ottenere il relativo ristoro economico;
iii. il mais IN era stato acquistato in una condizione di oggettivo e concreto conflitto di interessi (poiché il sig. lo aveva acquistato, in nome e per conto Parte_1
pagina 4 di 16 della società, direttamente dal figlio a sua volta socio della senza Pt_2 Org_2
preventiva comunicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci;
- compensava integralmente le spese di lite, stante la soccombenza reciproca.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza hanno interposto gravame i sig.ri e per i Parte_1 Parte_2
seguenti motivi:
1. violazione del principio di esaustività della editio actionis, lesione del diritto di difesa, tardività
delle allegazioni attoree, con violazione delle regole del contraddittorio ed illecita modifica delle domande;
2. errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, errata ricostruzione dell'istruttoria, dell'atto introduttivo e delle memorie difensive, attraverso una motivazione contraddittoria;
3. errata individuazione dell'onere di contestazione, errata interpretazione degli scritti difensivi, mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, errata valutazione delle prove ed errata ripartizione dell'onere della prova, con illogicità e contraddittorietà della motivazione;
4. errata applicazione dell'art. 2259 terzo comma Cod. Civile, mancata valorizzazione del ruolo di amministratori, della conoscenza delle operazioni oggetto di controversia, errata valutazione delle prove, mancata ammissione e l'illogicità della motivazione;
5. errata compensazione delle spese di lite nei confronti di prevalente nel giudizio di Parte_2
primo grado, condanna di e alla rifusione delle spese di CP Controparte_2
entrambe i gradi di giudizio.
Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la modifica apportata dagli allora attori, in sede di seconda memoria ex art. 183 n.
2 c.p.c., alle eccezioni originariamente formulate con l'atto introduttivo in relazione agli esborsi sostenuti dalla società per complessivi euro 92.162,40. In prima battuta, infatti, gli attori avevano sostenuto che tali esborsi, effettuati da in nome e per conto dalla società in favore del Parte_1
figlio fossero privi di giustificazione causale, salvo poi precisare la propria eccezione, a seguito Pt_2
della puntuale e documentata contestazione dei convenuti in ordine al fatto che tale importo era stato utilizzato per l'acquisto di mais IN, nel senso che la materia prima così acquistata non fosse stata in realtà consegnata alla società (perlomeno nel quantitativo indicato nelle fatture prodotte ex adverso).
pagina 5 di 16 Nella prospettazione di parte appellante, tale contestazione – e, a maggior ragione quella relativa alla non congruità del corrispettivo pagato al sig. per l'acquisto del mais, sollevata solo in sede Parte_2
di memoria conclusiva – sarebbe tardiva e, come tale, inammissibile. L'unica contestazione ammissibile sarebbe, conseguentemente, quella contenuta nell'atto di citazione circa la disposizione di un bonifico di euro 92.162,40 in assenza di giustificazione causale;
poiché, tuttavia, tale contestazione sarebbe stata smentita per tabulas mediante la produzione delle fatture attestanti l'impiego di tale somma per acquisto di mais presso il sig. non ricorrerebbe, in tesi, una giusta causa di Parte_2 revoca del sig. ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.p.c. Parte_1
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, i sig.ri e eccepiscono l'inammissibilità del capitolo di prova n. 4 Pt_1 Parte_2 dedotto da parte attrice (“Vero che il mais di cui ai documenti sub doc. 8 di parte attrice che mi vengono rammostrati, è stato venduto alla già e fermentato”) sulla base del Controparte_4 CP_8
quale il Tribunale avrebbe fondato un giudizio di non congruità del prezzo corrisposto al sig. Pt_2 per l'acquisto del mais. Nella prospettazione di parte appellante, tale capitolo di prova non
[...]
avrebbe dovuto essere ammesso perché – contrariamente a quanto, a torto, ritenuto dal Tribunale – esso
“non era stato dedotto a prova contraria, ma configurava un nuovo argomento” (testuale appello, pag.
22).
Con il terzo motivo, parte appellante eccepisce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il sig. non avesse fornito agli altri soci, stante l'oggettivo Parte_1
conflitto di interessi, informazioni sufficientemente complete e puntuali in ordine all'acquisto di mais, pur avendo ritenuto pacifico che gli attori fossero già perfettamente a conoscenza del prezzo e, in generale, delle condizioni pattuite con il sig. per la fornitura della materia prima di cui si Parte_2
discute. Il Tribunale, infatti, nell'ordinanza istruttoria del 07.10.2021, proprio sul presupposto che si trattasse di circostanze non contestate e, dunque, da considerarsi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., aveva ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati dai convenuti (volti a dimostrare che il sig. vendeva mais alla società fin dal 2012, che il trasporto del medesimo era stato organizzato Parte_2
personalmente dagli stessi attori e che questi ultimi, comunque, avevano la piena disponibilità delle scritture contabili della società)
Gli appellanti censurano altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che Co almeno una parte del quantitativo di mais venduto alla indicato nelle fatture prodotte in Org_2
atti, non trovasse riscontro nella documentazione ufficiale (id est: il fascicolo aziendale del 2018)
pagina 6 di 16 dell'impresa agricola del sig. Sul punto l'appellante ha eccepito che il fascicolo aziendale Parte_2
non sarebbe documento idoneo a provare i quantitativi della produzione di mais, atteso che detto fascicolo era funzionale esclusivamente a consentire alle autorità pubbliche di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei contributi agrari, ma nel 2018 (anno a cui si riferisce il fascicolo in questione) l'azienda di produceva prevalentemente IN di frumento, di talché “non Parte_2
aveva necessità di inserire nel fascicolo i quantitativi del IN di mais e di circostanziare la produzione per ettaro, perché non percepiva contributi agricoli per questa attività” (testuale appello pag. 41). In ogni caso, sostengono gli appellanti, sarebbe stato onere degli attori, ai sensi dell'art. 2697
c.c., fornire la prova che la società avesse ricevuto una quantità di mais inferiore rispetto a quella risultante dalla documentazione contabile.
Con il quarto motivo, parte appellante contesta la legittimità della revoca disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.p.c. sostenendo che tutte le operazioni economiche realizzate da Parte_1
lungi dal recare un danno alla società, hanno rappresentato, al contrario “investimenti ed acquisti di materie a prezzi inferiori al costo di mercato” (testuale appello, pag. 47). In particolare, sostiene parte appellante che:
- è dimostrato per tabulas che il prezzo corrisposto al sig. per l'acquisto del mais era Parte_2
inferiore rispetto a quello praticato da altri fornitori (doc. 8);
- il contratto di affitto avente ad oggetto di terreno sito in Casaletto Lodigiano di proprietà di avrebbe consentito alla società un guadagno di almeno 30.000,00 euro annui, Parte_2
atteso che siffatto contratto comprendeva anche la cessione dei diritti PAC già riconosciuti per un valore di circa diecimila euro l'anno;
- il contratto di affitto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non conteneva pattuizioni sfavorevoli per la società atteso che, in caso di recesso anticipato da parte del concedente, la società affittuaria avrebbe avuto diritto, ai sensi dell'art. 12 del contratto medesimo, ad una indennità; inoltre, la durata del contratto, sebbene inferiore a quella prevista per legge, era in linea con quella generalmente pattuita nei contratti di affitto stipulati nel territorio di riferimento
(pavese e lodigiano);
- quanto alle spese sostenute per la realizzazione del pozzo sul terreno oggetto del contatto di affitto, la società, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, avrebbe ottenuto, in caso di ritenzione della miglioria da parte del concedente, la relativa indennità ai sensi dell'art. 1592 c.c.
pagina 7 di 16 Sempre in relazione all'esborso sostenuto per la trivellazione, parte appellante, premessa l'assoluta indispensabilità dell'opera (necessaria per consentire l'approvvigionamento idrico del terreno), si duole che il Tribunale abbia omesso di tenere in adeguata considerazione la testimonianza della sig.ra (sorella di ed ex socia) dalla quale emergerebbe, Testimone_7 CP_7 CP
con evidenza, che la realizzazione del pozzo era avvenuta previo accordo di tutti i soci.
Con il quinto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite anche con riferimento a benché quest'ultimo Parte_2
fosse risultato totalmente vittorioso, avendo il Tribunale accolto la domanda di revoca solo in relazione a Parte_1
Si sono costituiti i sig.ri e eccependo, in via preliminare, la carenza CP Controparte_2 di interesse ad agire degli appellanti, atteso che le parti, con atto notarile dell'11 luglio 2022, hanno concordemente modificato i patti sociali vigenti nel senso di attribuire ai soli e Parte_2 [...] il potere di amministrazione della società; l'eventuale accoglimento del gravame avverso CP_2
il capo di sentenza che ha disposto la revoca dalla carica di amministratore del sig. Parte_1 pertanto, non consentirebbe all'appellante di ottenere alcun risultato giuridicamente utile. La riforma dell'impugnata sentenza non potrebbe, in ogni caso, determinare il reintegro del sig. Parte_5
nella qualità di amministratore, atteso che egli stesso, in qualità di socio, ha acconsentito, mediante la modifica dei patti sociali, a riservare ai soli e il diritto di rivestire la qualità di Pt_2 Controparte_2
amministratori.
Quanto al merito, gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del gravame tanto in fatto, quanto in diritto, domandandone l'integrale rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il
Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di e in CP Controparte_2
relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dalla società in conseguenza delle condotte asseritamente illecite poste in essere dalle controparti. Sul punto, infatti, gli odierni appellati non hanno proposto appello incidentale.
Del pari ha assunto carattere di definitività la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di revoca proposta ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c. nei confronti di Anche in relazione a Parte_2
questo capo di sentenza, infatti, gli odierni appellati non hanno interposto gravame incidentale.
pagina 8 di 16 Passando ora alle questioni di carattere pregiudiziale, quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata da e si osserva quanto segue. CP Controparte_2
L'interesse ad agire, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, postula la verifica in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda: effetto, giuridicamente rilevante, che non sia altrimenti conseguibile senza l'intervento del giudice
(Cass. civ. n. 16162/2015; Cass. civ. n. 12893/2015; Cass. civ. n. 16159/2007).
Ad avviso della Corte, entrambi i presupposti risultano integrati nella fattispecie.
Ed invero, il giudice di prime cure ha disposto la revoca ex art. 2259 co. 3 c.c. di dalla Parte_1 carica di amministratore della sul presupposto che il medesimo avesse tenuto “una Controparte_10
condotta non coerente con i principi di correttezza e sana gestione aziendale, oltre che caratterizzata da scarsa trasparenza, con riferimento ad operazioni commerciali rilevanti” (testuale sentenza pag.
17). L'impugnata sentenza, dunque, contiene un accertamento in ordine alla violazione, da parte del sig. dei doveri di diligenza e correttezza sul medesimo gravanti e, dunque, circa il fatto Parte_1 che l'odierno appellante si sia reso inadempiente agli obblighi al medesimo imposti, in qualità di amministratore, dalla legge e dal contratto sociale.
Ne consegue che sussiste un interesse dell'odierno appellante ad ottenere una pronuncia che, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti l'insussistenza di una condotta inadempiente nello svolgimento della propria funzione di amministratore della indipendentemente dalla circostanza per cui il Org_2 medesimo, a fronte dell'intervenuta modifica dei patti sociali, non possa più essere reintegrato nella carica sociale precedentemente rivestita.
L'omessa proposizione del gravame, infatti, determinerebbe il passaggio in giudicato dell'accertamento relativo alla condotta inadempiente che, alla stregua dei principi sanciti dalla Suprema Corte, vincolerebbe il giudice di un eventuale giudizio risarcitorio che dovesse essere promosso nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 2395 c.c. (cfr. Cass. n. 16241/2018)1. Parte_1
Sussiste, pertanto, un interesse giuridicamente apprezzabile in capo al sig. – Parte_1
evidentemente conseguibile solo attraverso una pronuncia giudiziale – alla proposizione dell'odierno gravame: evitare che acquisti carattere di definitività la statuizione relativa all'accertato inadempimento posto in essere dal medesimo, nella (allora) qualità di amministratore della Org_2 1 “Il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro, per cui la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti:” pagina 9 di 16 Per queste ragioni l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dagli odierni appellati non può trovare accoglimento.
Quanto al merito, occorre preliminarmente soffermarsi sui connotati del concetto di “giusta causa” quale presupposto di revoca dell'amministratore.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di “giusta causa” rilevante ai sensi dell'art. 2259
c.c. comprende, da un lato, tutti quei comportamenti che, ponendosi in contrasto con i doveri di diligenza e correttezza gravanti sull'amministratore, siano idonei a minare il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto dai soci al momento della nomina dell'amministratore e, dall'altro, le condotte che, impedendo o rendendo meno agevole il conseguimento dell'oggetto sociale, risultino lesive dell'interesse dei soci (cfr. ex multis: Cass., civ. sez. I, del 8 settembre 2016, n. 17759; Cass. n.
15322/2004).
Orbene, è opinione della Corte che alcuna delle tre condotte contestate agli odierni appellanti (bonifico di euro 92.162,40, stipula del contratto di affitto e trivellazione del pozzo) sia idonea ad integrare il concetto di giusta causa ex art. 2259 co. 3 c.p.c., secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
Ragioni di chiarezza espositiva impongono una disamina separata delle tre condotte oggetto di contestazione secondo l'ordine suggerito dall'articolazione dei motivi di gravame.
Sul bonifico di euro 92.162,40
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli odierni appellanti con riferimento alle contestazioni mosse da controparte in relazione all'esborso di euro 92.162,40 sostenuto da in nome e per conto della per l'acquisto di ventitré Parte_1 Org_2 quintali di mais dall'azienda agricola del figlio Pt_2
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante con il primo motivo di gravame,
l'allegazione formulata dagli allora attori (secondo cui non sarebbe stato consegnato presso la società
l'intero quantitativo di mais risultante dalle fatture prodotte in atti) non è stata sollevata per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., bensì di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c; essa si rivela, pertanto, perfettamente ammissibile, atteso che, per espressa previsione normativa, la prima memoria istruttoria è finalizzata proprio a consentire “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.” Non senza considerare che la modifica operata dagli attori – che originariamente avevano sostenuto che l'esborso di euro 96.162,40 fosse pagina 10 di 16 privo di causa – altro non è che conseguenza delle eccezioni sollevate dai convenuti che, in sede di comparsa di costituzione, avevano allegato e provato di aver utilizzato l'importo asseritamente privo di giustificazione per l'acquisto di mais IN presso il Parte_2
Del pari ammissibile è l'altra contestazione sollevata dagli allora attori sempre con riferimento all'esborso di euro 92.162,40: quella relativa alla “non congruità” del prezzo di acquisto del mais.
La questione della congruità del prezzo, invero, era stata introdotta per la prima volta in giudizio proprio dagli stessi convenuti, odierni appellanti, che, nel tentativo di dimostrare che il prezzo di vendita praticato da era non solo non pregiudizievole, ma addirittura vantaggioso per la società, Pt_2
avevano prodotto, a fini comparativi, alcune fatture emesse da altri fornitori di mais recanti un prezzo maggiore. In sede di memoria conclusionale gli allora attori si sono, quindi, limitati a replicare a tale allegazione – deducendo che il prezzo più elevato praticato dagli altri fornitori si riferiva ad un mais già lavorato, come tale inevitabilmente più costoso rispetto a quello grezzo venduto da – senza con Pt_2
ciò operare un illegittimo ampliamento del thema decidendum.
Sempre con riferimento all'esborso di euro 92.162,40, gli odierni appellanti si dolgono, altresì, che il
Tribunale sia giunto ad una valutazione di “non congruità” del prezzo di vendita praticato dal sig. sulla base un capitolo di prova articolato da controparte, in tesi inammissibile. Parte_2
Sul punto si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha, invero, ritenuto che la condotta consistente nell'acquisto di mais IN per complessivi euro 92.162,40 fosse idonea ad integrare giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3
c.c. poiché di tale operazione economica, realizzata in una situazione di evidente conflitto di interessi,
l'amministratore non aveva adeguatamente informato gli altri soci. Il primo giudice, Parte_1
infatti, pur ritenendo che i convenuti, odierni appellanti, non avessero compiutamente replicato alle contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla non congruità del quantitativo e del prezzo del mais indicato nella fatture prodotte in atti, ha così motivato: “anche a voler accedere all'impostazione di parte convenuta, e quindi riconoscere che le fatture oggetto di pagamento fossero congrue rispetto sia al quantitativo di mais sia al prezzo, si sottolinea una condizione oggettiva di conflitto di interessi non solo potenziale ma anche concreta in capo al sig. ; questi acquistava, in nome e per Parte_1
conto della società, mais direttamente dal figlio ( ) socio a sua volta, senza alcuna Parte_2
comunicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci;
detto conflitto di interessi imponeva una maggiore trasparenza nei saldi dare/avere tra le parti” (Sentenza pagg. 16-17).
Il Tribunale ha, dunque, individuato la condotta integrante giusta causa di revoca nella (sola) realizzazione di un'operazione economica in conflitto di interessi non preceduta da adeguata informativa, mentre il profilo della convenienza economica di siffatta operazione non ha in alcun modo pagina 11 di 16 inciso nella decisione, posto che il giudicante sarebbe comunque giunto alla medesima conclusione anche laddove avesse escluso l'ammissibilità del capitolo di prova oggetto di contestazione. La censura mossa dagli odierni appellanti si rivela, pertanto, del tutto inidonea a scardinare l'iter logico giuridico seguito sul punto dal primo giudice e si rivela, pertanto, inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. Si richiamano sul punto principi sanciti dalle Sezioni Unite secondo cui: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.”
Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo di gravame con cui parte appellante censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che il sig. non comunicando agli Parte_1 altri soci un'operazione compiuta in conflitto di interessi (id est l'acquisto di mais per euro 92.162,40 dal figlio , abbia violato i principi di trasparenza, rendendosi con ciò responsabile di una Pt_2
condotta integrante giusta causa di revoca. Nella prospettazione degli appellanti, sul sig. Parte_1 non gravava alcun onere di specifica informazione in relazione all'operazione de qua atteso che,
[...]
come ben noto ai soci, la acquistava mais dal sig. alle medesime condizioni Org_2 Pt_2
economiche sin dal 2012.
Le allegazioni di parte appellante trovano adeguato riscontro negli atti e documenti di causa.
Anzitutto risulta provato per tabulas che la acquistasse mais dall'azienda agricola del Org_2
sig. quanto meno dal 2012 e che il prezzo unitario di acquisto fosse rimasto pressoché invariato Pt_2
negli anni (3,70 euro): (cfr. docc. 16-21 fascicolo primo grado appellante). Costituisce, inoltre, circostanza pacifica quella per cui fossero gli stessi attori, odierni appellati, ad organizzare materialmente il trasporto fisico del mais dall'azienda agricola del alla sede della società: lo Pt_2 stesso Tribunale, infatti, nell'ordinanza istruttoria del 7.10.21, ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova nn. 9 e 102 volti a dimostrare tale circostanza proprio perché “vertenti su fatti non contestati”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non è revocabile in dubbio che i sig.ri e CP [...]
fossero a conoscenza che il sig. acquistasse, in nome e per conto della società, CP_2 Pt_1
CP dal figlio TE, trattandosi di prassi consolidata da anni e materialmente posta in essere, nella sua 2 Cap. 9: “Vero che e concordano con il terzista i tempi di CP Controparte_2 Pt_4 raccolta e di trasporto del mais Trinciato alla cascina Mirabello presso Org_2 Cap. 10: “Vero il terzista organizzava con e anche i trasporti del IN di per CP Controparte_2 Pt_2 il quale spesso occorrevano mezzi aggiuntivi di trasporto” pagina 12 di 16 fase esecutiva, dai medesimi appellati. Analogamente è opinione della Corte che e CP CP_2 fossero a conoscenza del corrispettivo pagato dal per l'acquisto dei ventitrè quintali di
[...] Pt_1
mais oggetto di contestazione, atteso che il prezzo unitario praticato da è rimasto invariato fin Pt_2
dal 2012; in ogni caso, anche a ritenere che le condizioni economiche dell'operazione non fossero note agli odierni appellati, questi ultimi ben avrebbero potuto, rivestendo anch'essi la qualifica di amministratori, consultare i documenti contabili della società (che, peraltro, erano conservati presso l'abitazione della madre di , attigua a quella degli appellati). CP
Tali considerazioni inducono la Corte ad escludere che la condotta in esame possa integrare “giusta causa” di revoca nei termini sopra ricordati: se l'operazione di acquisto di mais in nome e per conto della società dal sig. era circostanza nota ai soci e le relative condizioni economiche erano Parte_2 quanto meno conoscibili, allora l'omessa informativa in ordine all'operazione oggetto di contestazione non è oggettivamente idonea ad incidere negativamente sul pactum fiduciae. Un onere di comunicazione specifica sarebbe stato configurabile solo ove il conflitto di interessi fosse stato attuale, ma quest'ultimo si era sopito per effetto del consolidarsi della prassi, condivisa da tutti i soci, di acquistare mais per la società dal sig. benché figlio dell'amministratore Pt_2 Pt_1
Sul contratto di affitto
Quanto al contratto di affitto avente ad oggetto il terreno agricolo di proprietà di sito nel Parte_2
Comune di Casaletto Lodigiano, il Tribunale ha ritenuto che la relativa stipula, ad opera di Parte_1
Co in qualità di amministratore della integrasse giusta causa di revoca. Ciò in quanto
[...] Org_2
il predetto contratto: i. aveva una durata di soli 11 anni (a fronte dei 15 previsti dalla legge); ii. non prevedeva, in deroga all'art. 4 della legge n. 203/2005, una clausola di rinnovo tacito;
iii. attribuiva al locatore il diritto di recesso anticipato senza, tuttavia, prevedere un correlato obbligo di indennizzo.
Siffatte deroghe alla disciplina legale sono state giudicate dal Tribunale “non coerenti con la finalità di agevolare l'attività imprenditoriale della società” (Sentenza pag. 11).
La Corte ritiene di non condividere le valutazioni operate dal primo giudice.
Invero, la previsione di una durata inferiore rispetto a quella legale, così come la mancata pattuizione di una clausola di rinnovo tacito, non sono ex se , in assenza di una preclusione negoziale alla proroga del contratto, pregiudizievoli per gli interessi della società affittuaria: quest'ultima, infatti, qualora ne avesse avuto interesse, avrebbe avuto la facoltà, alla scadenza degli undici anni pattuiti, di procedere al rinnovo del contratto. Ed anzi, l'art. 5 del contratto attribuisce espressamente all'affittuaria “il diritto di
pagina 13 di 16 esercitare la prelazione nel caso in cui, alla scadenza del presente contratto, la parte concedente intenda concedere in affitto i terreni a terzi” (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellanti).
Quanto al diritto di recesso, vero è che l'art. 11 del contratto prevede che il concedente possa recedere anticipatamente e che, in tale ipotesi, l'affittuario “si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa di indennizzo”, ma tale pattuizione è, tuttavia, temperata dal successivo art. 12, a mente del quale “in caso di risoluzione incolpevole del presente contratto, alla parte affittuaria sarà riconosciuto dalla parte concedente l'indennizzo di cui all'art. 43 della legge n. 203 del 1982”(cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellanti).
Per queste ragioni ritiene la Corte che il sig. attraverso la stipula del contratto d'affitto Parte_1
in esame, non abbia posto in essere un atto pregiudizievole per la società, idoneo ad integrare “giusta causa” di revoca ai sensi dell'art. 2395 c.c. Al contrario, tale contratto si appaleserebbe addirittura vantaggioso per la società, atteso che, ai sensi dell'art. 3, il locatore si era impegnato a Parte_2
trasferire alla anche i diritti PAC già riconosciuti per complessivi 10mila euro annui. Org_2
Quasi il 60% del canone di locazione (pattuito in euro 17.000 annui) risulta, dunque, ammortizzato di contributi PAC;
né gli odierni appellati hanno allegato in maniera specifica la non corrispondenza del canone pattuito ai valori medi di mercato.
Sulla trivellazione e realizzazione del pozzo
È pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. docc.
7-10 fascicolo primo grado appellati), che in qualità di amministratore, abbia disposto, sul terreno oggetto del contratto di affitto, Parte_1
la realizzazione di un pozzo che ha comportato, per le casse della società affittuaria (la CP_4
appunto), un esborso complessivo di euro 76.860,00.
Il Tribunale ha ritenuto che tale condotta integrasse giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3
c.c. per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché non si era premurato di Parte_1
ottenere la preventiva autorizzazione scritta del proprietario del fondo (id est alla Parte_2 realizzazione dell'opera, autorizzazione che costituiva il requisito – tanto normativo quanto contrattuale – affinché la società affittuaria potesse ottenere il ristoro economico per la miglioria apportata a proprie spese;
in secondo luogo perché aveva provveduto alla realizzazione Parte_1 dell'opera senza previo accordo degli altri soci. In particolare, secondo il Tribunale, la mancanza di previo consenso unanime dei soci risulterebbe provata dalle dichiarazioni dei testi – i quali hanno escluso la partecipazione degli odierni appellati ai sopralluoghi eseguiti nel corso della realizzazione del pozzo – nonché dalla circostanza che l'istanza indirizzata al per la concessione CP2 dell'autorizzazione alla trivellazione fosse stata sottoscritta dal solo Parte_2 pagina 14 di 16 La Corte ritiene di non condividere siffatta motivazione.
Quanto al primo profilo, valgano le seguenti considerazioni.
Vero è che non ha dimostrato di aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta Parte_1
del proprietario del fondo ( alla realizzazione del pozzo, così compromettendo la Parte_2
possibilità della società affittuaria di ottenere il relativo ristoro economico;
nondimeno il pozzo era pacificamente finalizzato a consentire l'approvvigionamento idrico destinato alla coltura intensiva del mais da parte della società, con conseguente risparmio sull'acquisto delle materie prime.
Ne consegue che la condotta del sig. seppur connotata da profili di indubbia Parte_1 negligenza, non è, comunque, tale da giustificare la revoca ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, infatti, è concorde nel ritenere che il concetto di “giusta causa” rilevante ex art. 2259 c.c. comprende tutti quei comportamenti dell'amministratore che
“compromettono l'esistenza stessa dell'impresa ed il suo funzionamento” (Trib. Milano 07/01/2010;
Trib. Bari 15/05/2007). Il riferimento è, dunque, indirizzato ad inadempienze tali “da impedire o rendere meno agevole il raggiungimento dell'oggetto sociale” (ex multis: Cass. n. 17759/2016; Cass n.
6410/1996).
Orbene, la realizzazione del pozzo, in quanto finalizzata a consentire l'autoproduzione di mais (con conseguente risparmio sull'approvvigionamento della materia prima), lungi dal compromettere il funzionamento della società era, al contrario, strumentale al conseguimento del relativo oggetto sociale.
Il che si traduce nella inidoneità della condotta ad integrare i presupposti della “giusta causa”.
Quanto all'ulteriore motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento (id est:
l'assenza di previo accordo degli altri soci alla trivellazione), osserva la Corte che la teste Tes_7
(sorella di e , escussa all'udienza del 11.11.2021, in risposta al capitolo di
[...] CP Parte_1
prova n. 17, dedotto dagli allora convenuti in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha affermato testualmente: “non era ancora una decisione definitiva ma comunque eravamo concordi nella realizzazione del pozzo”. Né le circostanze valorizzate dal Tribunale dimostrano che gli odierni appellati avessero, poi, revocato il proprio assenso alla trivellazione.
La circostanza per cui la domanda di concessione inoltrata al fosse stata sottoscritta dal solo CP2
si giustifica in ragione della sua qualità di proprietario del fondo. Solo in Parte_2 Parte_2
quanto titolare dei diritti domenicali sul terreno, era legittimato a presentate la relativa istanza.
Analogamente, la circostanza – provata per testi – dell'omessa partecipazione degli odierni appellati ai sopralluoghi dimostra, al più, che e non avessero materialmente partecipato alla CP Controparte_2
pagina 15 di 16 fase esecutiva di realizzazione del pozzo, non anche che non avessero ab origine manifestato il loro assenso in proposito.
Alla luce di quanto sopra esposto, è opinione della Corte che anche tale condotta non sia idonea a giustificare la disposta revoca ex art. 2259 co. 3 c.c.
Le ampie considerazioni sin qui svolte determinano l'accoglimento integrale dell'appello, con conseguente riforma dell'impugnata pronuncia nella (sola) parte in cui il Tribunale ha disposto ex art. 2259 co.3 c.c. la revoca di dalla carica di amministratore della Sui Parte_1 Org_2
restanti capi di sentenza, come evidenziato in premessa, si è invece formato il giudicato.
Resta assorbito l'ultimo motivo di censura afferente al regime delle spese processuali, che dovranno essere poste, in virtù del principio della soccombenza, a totale carico di e , CP Controparte_2
per entrambi i gradi di giudizio.
La liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile- complessità media), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm.
(valori medi. in assenza di attività istruttoria nella fase di appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa sub RG n. 2338/2022, promossa in grado d'appello da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP Controparte_2
, così dispone:
[...]
- in totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di revoca dalla carica di amministratore della proposta nei confronti di Org_2 ai sensi dell'art. 2259 co. 3 c.c.; Parte_1
- condanna e al pagamento, in favore di CP Controparte_2
e , delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Parte_1 Parte_2
19.330,00 (di cui euro 10.860,00 per il primo grado di giudizio ed euro 8.470,00 per il giudizio di appello), oltre spese generali ed accessori di legge ed oltre rifusione del contributo unificato per la fase di appello.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.1.2024
Il Presidente relatore
Carla Romana Raineri
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