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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente TE, in funzione di Giudice
del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2141/2024
tra
cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AREDIA LAURA, giusta procura in atti
- Opponente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDO GIORGIA, giusta C.F._1
procura in atti
- Opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, l' Parte_2
, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 328/24, reso dal
[...]
I Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 26.3.2024, notificato in data
4.4.2024, con il quale veniva ingiunto all'azienda opponente il pagamento, in favore di CP_1
della complessiva somma di € 7.162,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a
[...]
titolo di TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell' , relativamente al periodo dall'1.8.2012 al 31.7.2016. Parte_2
A fondamento del ricorso, deduceva che il diritto al trattamento di fine rapporto maturava alla cessazione definitiva del servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza ex mentre, nel caso in esame, la dipendente era stata assunta a tempo indeterminato CP_2
senza soluzione di continuità, in data anteriore alla scadenza del contratto a termine.
Si costituiva , che contestava quanto dedotto dall'azienda opponente e chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso, rilevando di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' con contratti di lavoro a tempo determinato, di volta in volta prorogati Pt_2 Pt_1
dal 1.8.2001 al 31.7.2016, e che in seguito all'introduzione della legge regionale 29 dicembre
2010 n. 24 ed, in particolare, degli artt. 5 e 6, veniva concessa all'amministrazione datoriale di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale già in forza a tempo determinato in possesso di determinati requisiti;
di essere stata, quindi, assunta a tempo
Parte indeterminato ai sensi della predetta normativa dall' di , con decorrenza Pt_1
dall'1.8.2016. Precisava che ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nell'ambito del pubblico impiego, trovava applicazione l'art. 2120 c.c. che prevedeva la liquidazione del trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente diritto alla corresponsione delle somme richieste con la proposizione del ricorso monitorio.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, risulta dagli atti che ha prestato servizio alle dipendenze CP_1
dell' dapprima con una pluralità di contratti di lavoro subordinato a tempo Parte_2
II determinato, di volta in volta prorogati dall'1/8/2001 al 31/7/2016 e, successivamente, dal
1.8.2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in seguito alla stabilizzazione prevista dalla normativa regionale.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “la esigibilità del TFR è ancorata ai
medesimi presupposti previsti per il lavoro privato […] assume esclusivo rilievo ai fini della
esigibilità del TFR la cessazione dal servizio ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra
due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della
medesima amministrazione statale. Nella fattispecie di causa tale principio è stato
correttamente applicato dalla sentenza impugnata, in quanto è pacifico che il rapporto di
lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, seppure alle dipendenze della stessa amministrazione” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Lav. n. 5895 del 03.03.2020). In conformità alla giurisprudenza richiamata,
l'interruzione del rapporto giuridico, in virtù delle dimissioni della lavoratrice, in funzione della creazione di uno nuovo a tempo indeterminato alle dipendenze della stessa amministrazione, fa sorgere, pertanto, il diritto ad esigere il pagamento del TFR, maturato fino a quel momento.
Al riguardo, va precisato che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 30 giugno
1998, ha natura di retribuzione differita e non previdenziale ed assicurativa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ex multis sent. nn.ri 12868/04,
12532/04 e 7392/04), sulla scorta delle sentenze della Corte Costituzionale (Corte Cost. n.
998/93, 243/97 e 434/99). In particolare, il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, costituendo quella parte di retribuzione accantonata, il cui pagamento è differito al momento della cessazione del rapporto ed è sulla base delle retribuzioni maturate che viene calcolato il relativo importo;
di conseguenza, spetta al giudice ordinario, e non al giudice III amministrativo, la cognizione delle relative controversie – anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome – indipendentemente dal fatto che l'ente erogatore sia l' cui è subentrato l' , quando il diritto fatto valere sia riferito ad un periodo CP_3 CP_4
successivo al 30 giugno 1998, per effetto dell'entrata in vigore della normativa sul pubblico impiego privatizzato (cfr. Cass. SS.UU n. 18038 del 02/07/2008).
Sotto altro aspetto, stante la natura di retribuzione differita (e non previdenziale) della domanda volta al pagamento del TFR maturato dalla ricorrente, non trova applicazione il disposto dell'art. 443 c.p.c. che subordina l'instaurazione del giudizio all'integrale esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa delle controversie relative alle domande inerenti ai diritti di natura previdenziale, dovendosi riconoscere, come osservato, natura retributiva (e non previdenziale)
alla richiesta del dipendente pubblico di conseguire il pagamento del TFR.
Per quanto concerne la specifica disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, va poi rilevato che l'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamenti di Rapporto apporto sottoscritto il 29.7.1999 ha previsto l'applicazione ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato, a partire dall'entrata in vigore del DPCM n. 495700/1999, della disciplina del
TFR per i settori privati, ferma restando la facoltà per gli interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente a detta data.
Il comma 9 dell'art. 1 del DPCM n. 495700/1999 prevede, infatti, che: “Ai fini
dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di
lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti
sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine
rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo IV quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7,
primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione
incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i
dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data”.
Alla luce di ciò, a decorrere dal 30.5.2000 – data di entrata in vigore del DPCM citato – ai rapporti a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego trova applicazione l'art. 2120
c.c., secondo cui: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando
per ciascun anno di servizio una quota pari e, comunque, non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 […]” (cfr. Trib. Termini Imerese, Sent.
22.4.2013).
Nella vicenda in esame, risulta incontestato che ha prestato la propria attività CP_1
Parte lavorativa alle dipendenze dell' di dall'1.8.2001 al 31.7.2016, in virtù di una Pt_1
pluralità di contratti a tempo determinato di volta in volta prorogati, da ritenersi integralmente sottoposti al regime privatistico del TFR.
Come già rilevato, in seguito alle dimissioni presentate dalla ricorrente si è definitivamente risolto il rapporto di lavoro instaurato in base all'ultimo contratto a tempo determinato con l'azienda datoriale e, fra le medesime parti, è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del tutto distinto dal precedente, sebbene caratterizzato dalla conservazione della medesima sede di servizio.
Sul punto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica),
con circolare n. 5/2008 ha ribadito che “l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento
conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella V qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del
CCNL di comparto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto, con la
conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio
[…] l'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione,
presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con
altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La
risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le
situazioni pendenti. Ne deriva, a titolo di esempio, che le ferie non godute devono essere
retribuite e che deve, altresì, procedersi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto”.
La precedente assunzione con contratto a termine è da considerare esclusivamente come ineludibile requisito di accesso alla procedura di “stabilizzazione” e non quale primo gradino di una carriera nella medesima o diversa amministrazione, con la conseguenza che l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, è
priva di effettiva continuità rispetto al preesistente rapporto.
Di conseguenza, il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato
(art. 2120 cod. civ., comma 1), atteso che il collegamento, per espressa previsione normativa,
è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e non con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano.
In definitiva, l'esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' , restando, pertanto, CP_4
irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale,
in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza dei quali permanga l'iscrizione alla medesima gestione previdenziale, mentre assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del
TFR la cessazione dal servizio e, quindi, la cesura sotto il profilo giuridico tra i rapporti di VI lavoro a termine ed i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, seppure senza soluzione temporale di continuità tra loro ed alle dipendenze del medesimo ente (cfr. Cass. n. 2829 del
2021 e Cass. n. 5895 del 2020).
In definitiva, per effetto della cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo
Parte determinato con l' di , sorge a carico dell'azienda datoriale l'obbligo di liquidare Pt_1
alla lavoratrice il pagamento del TFR.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e l'opposto decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo per gli importi ingiunti, non specificamente contestati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2141/2024
R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 328/24, reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
26.3.2024, notificato in data 4.4.2024,
Condanna, altresì, l' al pagamento in favore di delle spese del Parte_2 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Rinaldo
Giorgia, dichiaratasi antistataria.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente TE
VII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente TE, in funzione di Giudice
del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2141/2024
tra
cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AREDIA LAURA, giusta procura in atti
- Opponente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDO GIORGIA, giusta C.F._1
procura in atti
- Opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 14.5.2024, l' Parte_2
, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 328/24, reso dal
[...]
I Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 26.3.2024, notificato in data
4.4.2024, con il quale veniva ingiunto all'azienda opponente il pagamento, in favore di CP_1
della complessiva somma di € 7.162,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a
[...]
titolo di TFR maturato nell'intercorso rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell' , relativamente al periodo dall'1.8.2012 al 31.7.2016. Parte_2
A fondamento del ricorso, deduceva che il diritto al trattamento di fine rapporto maturava alla cessazione definitiva del servizio, dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza ex mentre, nel caso in esame, la dipendente era stata assunta a tempo indeterminato CP_2
senza soluzione di continuità, in data anteriore alla scadenza del contratto a termine.
Si costituiva , che contestava quanto dedotto dall'azienda opponente e chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso, rilevando di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' con contratti di lavoro a tempo determinato, di volta in volta prorogati Pt_2 Pt_1
dal 1.8.2001 al 31.7.2016, e che in seguito all'introduzione della legge regionale 29 dicembre
2010 n. 24 ed, in particolare, degli artt. 5 e 6, veniva concessa all'amministrazione datoriale di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale già in forza a tempo determinato in possesso di determinati requisiti;
di essere stata, quindi, assunta a tempo
Parte indeterminato ai sensi della predetta normativa dall' di , con decorrenza Pt_1
dall'1.8.2016. Precisava che ai rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nell'ambito del pubblico impiego, trovava applicazione l'art. 2120 c.c. che prevedeva la liquidazione del trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente diritto alla corresponsione delle somme richieste con la proposizione del ricorso monitorio.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, risulta dagli atti che ha prestato servizio alle dipendenze CP_1
dell' dapprima con una pluralità di contratti di lavoro subordinato a tempo Parte_2
II determinato, di volta in volta prorogati dall'1/8/2001 al 31/7/2016 e, successivamente, dal
1.8.2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in seguito alla stabilizzazione prevista dalla normativa regionale.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità “la esigibilità del TFR è ancorata ai
medesimi presupposti previsti per il lavoro privato […] assume esclusivo rilievo ai fini della
esigibilità del TFR la cessazione dal servizio ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra
due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della
medesima amministrazione statale. Nella fattispecie di causa tale principio è stato
correttamente applicato dalla sentenza impugnata, in quanto è pacifico che il rapporto di
lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, seppure alle dipendenze della stessa amministrazione” (cfr. Cass. Civ.
Sez. Lav. n. 5895 del 03.03.2020). In conformità alla giurisprudenza richiamata,
l'interruzione del rapporto giuridico, in virtù delle dimissioni della lavoratrice, in funzione della creazione di uno nuovo a tempo indeterminato alle dipendenze della stessa amministrazione, fa sorgere, pertanto, il diritto ad esigere il pagamento del TFR, maturato fino a quel momento.
Al riguardo, va precisato che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, limitatamente ai dipendenti assunti dopo il 30 giugno
1998, ha natura di retribuzione differita e non previdenziale ed assicurativa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. ex multis sent. nn.ri 12868/04,
12532/04 e 7392/04), sulla scorta delle sentenze della Corte Costituzionale (Corte Cost. n.
998/93, 243/97 e 434/99). In particolare, il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, costituendo quella parte di retribuzione accantonata, il cui pagamento è differito al momento della cessazione del rapporto ed è sulla base delle retribuzioni maturate che viene calcolato il relativo importo;
di conseguenza, spetta al giudice ordinario, e non al giudice III amministrativo, la cognizione delle relative controversie – anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome – indipendentemente dal fatto che l'ente erogatore sia l' cui è subentrato l' , quando il diritto fatto valere sia riferito ad un periodo CP_3 CP_4
successivo al 30 giugno 1998, per effetto dell'entrata in vigore della normativa sul pubblico impiego privatizzato (cfr. Cass. SS.UU n. 18038 del 02/07/2008).
Sotto altro aspetto, stante la natura di retribuzione differita (e non previdenziale) della domanda volta al pagamento del TFR maturato dalla ricorrente, non trova applicazione il disposto dell'art. 443 c.p.c. che subordina l'instaurazione del giudizio all'integrale esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa delle controversie relative alle domande inerenti ai diritti di natura previdenziale, dovendosi riconoscere, come osservato, natura retributiva (e non previdenziale)
alla richiesta del dipendente pubblico di conseguire il pagamento del TFR.
Per quanto concerne la specifica disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, va poi rilevato che l'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamenti di Rapporto apporto sottoscritto il 29.7.1999 ha previsto l'applicazione ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato, a partire dall'entrata in vigore del DPCM n. 495700/1999, della disciplina del
TFR per i settori privati, ferma restando la facoltà per gli interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente a detta data.
Il comma 9 dell'art. 1 del DPCM n. 495700/1999 prevede, infatti, che: “Ai fini
dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di
lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti
sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine
rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo IV quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7,
primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione
incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i
dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data”.
Alla luce di ciò, a decorrere dal 30.5.2000 – data di entrata in vigore del DPCM citato – ai rapporti a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego trova applicazione l'art. 2120
c.c., secondo cui: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando
per ciascun anno di servizio una quota pari e, comunque, non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 […]” (cfr. Trib. Termini Imerese, Sent.
22.4.2013).
Nella vicenda in esame, risulta incontestato che ha prestato la propria attività CP_1
Parte lavorativa alle dipendenze dell' di dall'1.8.2001 al 31.7.2016, in virtù di una Pt_1
pluralità di contratti a tempo determinato di volta in volta prorogati, da ritenersi integralmente sottoposti al regime privatistico del TFR.
Come già rilevato, in seguito alle dimissioni presentate dalla ricorrente si è definitivamente risolto il rapporto di lavoro instaurato in base all'ultimo contratto a tempo determinato con l'azienda datoriale e, fra le medesime parti, è stato instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del tutto distinto dal precedente, sebbene caratterizzato dalla conservazione della medesima sede di servizio.
Sul punto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica),
con circolare n. 5/2008 ha ribadito che “l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento
conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella V qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del
CCNL di comparto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto, con la
conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio
[…] l'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione,
presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con
altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La
risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le
situazioni pendenti. Ne deriva, a titolo di esempio, che le ferie non godute devono essere
retribuite e che deve, altresì, procedersi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto”.
La precedente assunzione con contratto a termine è da considerare esclusivamente come ineludibile requisito di accesso alla procedura di “stabilizzazione” e non quale primo gradino di una carriera nella medesima o diversa amministrazione, con la conseguenza che l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, è
priva di effettiva continuità rispetto al preesistente rapporto.
Di conseguenza, il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato
(art. 2120 cod. civ., comma 1), atteso che il collegamento, per espressa previsione normativa,
è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e non con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano.
In definitiva, l'esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' , restando, pertanto, CP_4
irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale,
in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza dei quali permanga l'iscrizione alla medesima gestione previdenziale, mentre assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del
TFR la cessazione dal servizio e, quindi, la cesura sotto il profilo giuridico tra i rapporti di VI lavoro a termine ed i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, seppure senza soluzione temporale di continuità tra loro ed alle dipendenze del medesimo ente (cfr. Cass. n. 2829 del
2021 e Cass. n. 5895 del 2020).
In definitiva, per effetto della cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo
Parte determinato con l' di , sorge a carico dell'azienda datoriale l'obbligo di liquidare Pt_1
alla lavoratrice il pagamento del TFR.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e l'opposto decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo per gli importi ingiunti, non specificamente contestati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2141/2024
R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 328/24, reso dal Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
26.3.2024, notificato in data 4.4.2024,
Condanna, altresì, l' al pagamento in favore di delle spese del Parte_2 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi € 4.216,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Rinaldo
Giorgia, dichiaratasi antistataria.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente TE
VII