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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 96 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Bortoletto, con domicilio eletto presso lo studio in
San Donà di Piave (VE), Piazza IV Novembre n. 2.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Zaida
[...] C.F._4
Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE), Via
Aquileia n. 9/A.
PARTE APPELLATA E
(c.f. ) e E_ C.F._5 CP_4
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Christian
[...] C.F._6
Finotto e Stefania Lucchetta, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave
(VE), Via Garibaldi n. 4.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2407 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 19/12/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante e Parte_1 Parte_2 Parte_3 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2407/2023 del 19.12.2023, r.g. 5634/2019, Tribunale di Venezia, notificata il 20.12.2023, accogliere le domande proposte in primo grado di seguito riportate: Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza della pretesa servitù di passaggio attraverso i mappali n. 131, 132, 253, 262 e 263, di cui agli immobili di proprietà dei convenuti, in favore dei terreni di cui ai mappali n. 30, 60, 62, 222 e 241, di proprietà degli attori, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata costituita volontariamente con atto di divisione del 17.11.1959, o comunque ivi indicata, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata acquistata per usucapione. Ordinare, conseguentemente, la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado che accerta l'esistenza della servitù reg. gen. 44725, reg. part. 33434, presentazione n. 9 del 28.12.2023, a spese di parte appellata.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande dei sig.ri e E_
, dichiarare che i sig.ri , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Pt_1 hanno diritto alla diminuzione del prezzo della compravendita stipulata in data
[...]
13.10.2017, ex art. 1489 e 1480 c.c. e, per l'effetto, condannare i sig.ri
[...]
e a corrispondere ai convenuti la somma risultante dalla CP_1 Controparte_2 differenza tra gli importi versati e dichiarati in compravendita ed il valore dei beni compravenduti rideterminato a seguito del deprezzamento causato dalla presenza dei diritti reali non dichiarati, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, anche di CTU e di CTP. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ovvero i capitoli n. 5 (Vero che il sig. ha installato il cancello di E_ cui al doc. 7 che si esibisce al teste, posto lungo il lato sud ovest dei propri terreni di cui ai mappali 241 e 222) e 6 (Dica il teste se i sig.ri fossero stati edotti, nell'ambito Pt_1 delle trattative che hanno condotto alla compravendita degli immobili di cui ai mappali n. 131, 132, 251, 252, 253, 262 e 263, stipulata con atto notarile del 13.10.2017, o comunque in sede di vendita, dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 dell'esistenza di una servitù di passaggio in favore di terreni del sig. E_ che attraversa le aree cortilizie e le pertinenze dei fabbricati oggetto di compravendita) della seconda memoria istruttoria dei sig.ri , e Parte_2 Parte_3 CP_5 datata 29.05.2020.
[...]
Per la parte appellata e Controparte_1 Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello formulati dalle parti appellanti sig.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_1 e, per l'effetto, per le ragioni ivi rappresentate, accogliere le domande dai
[...] medesimi formulate relativamente da detti motivi, come di seguito ritrascritte:
“Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza della pretesa servitù di passaggio attraverso i mappali n. 131, 132, 253, 262 e 263, di cui agli immobili di proprietà dei convenuti, in favore dei terreni di cui ai mappali n. 30, 60, 62, 222 e 241, di proprietà degli attori, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata costituita volontariamente con atto di divisione del 17.11.1959, o comunque ivi indicata, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata acquistata per usucapione.
Ordinare, conseguentemente, la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado che accerta l'esistenza della servitù reg. gen. 44725, reg. part. 33434, presentazione n. 9 del 28.12.2023, a spese di parte appellata”. Voglia invece l'Ecc.ma Corte d'Appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto pag. 2/12 della domanda principale formulata dagli appellanti, siccome sopra riportata, per tutte le ragioni espresse nel presente atto (ed in particolare al punto F) rigettare la domanda formulata in via subordinata nei confronti degli odierni convenuti sig.ri CP_1
e siccome di seguito ritrascritta:
[...] Controparte_2
“Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande dei sig.ri e E_
, dichiarare che i sig.ri , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Pt_1 hanno diritto alla diminuzione del prezzo della compravendita stipulata in data
[...] 13.10.2017, ex art. 1489 e 1480 c.c. e, per l'effetto, condannare i sig.ri
[...]
e a corrispondere ai convenuti la somma risultante dalla CP_1 Controparte_2 differenza tra gli importi versati e dichiarati in compravendita ed il valore dei beni compravenduti rideterminato a seguito del deprezzamento causato dalla presenza dei diritti reali non dichiarati, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, anche di CTU e di CTP”. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, anche di CTU e di CTP, per entrambe le fasi del giudizio.
Per la parte appellata e E_ Controparte_4
- Nel merito: rigettare i primi tre motivi di gravame proposti dai sig.ri , Parte_1
e , avverso la sentenza n. 2407/2023 del Tribunale di Parte_3 Parte_2
Venezia poiché manifestamente infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto, confermare le corrispondenti parti della sentenza impugnata.
- In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, sia disposta l'istruzione in appello della causa, si chiede l'ammissione della prova per testimoni, con i testi ivi indicati, sui capitoli non ammessi in primo grado: nn.
1, 3, da 5 a 11, 13, 14, 16 e 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data
1.6.2020 e sul capitolo n. 16 formulato a prova contraria nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di data 22.6.2020.
- In ogni caso: conferma della statuizione sulle spese assunta nel primo grado di giudizio ed integrale rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, e E_ CP_4 convenivano in giudizio , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo che venisse accertata l'esistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dei fondi dei convenuti nel Comune di Musile di Piave, censiti al
Catasto Terreni, Foglio 12, mappali 131, 132, 252, 253, 262 e 263 ed in favore dei mappali 30, 60, 62, 222 e 241, in parte costituita come da atto di divisione del 17.11.1959 e in parte, per una larghezza di circa 4,5 metri, acquistata per usucapione.
1.1. Esponevano gli attori:
- nell'atto di divisione, fra il padre e gli zii dell'attore , veniva riportata E_ l'esistenza, lungo il confine sud-ovest dei mappali nn. 23/e, 23/f, 23/g, 24/a e lungo il confine nord-est dei mappali nn. 30/d, 30/a, 31/d e 31/e, di una servitù di passaggio pedonale e per automezzi della larghezza complessiva di mt. 3 (per metà sui terreni di pag. 3/12 proprietà e per metà su terreni di proprietà di terzi) fino al confine ovest della CP_3 proprietà ; CP_3
- la servitù consentiva il collegamento fra il fabbricato rurale e i fondi coltivati costituenti il compendio ereditario, poi acquistato integralmente dal padre dell'attore, al quale “si accedeva provenendo dalla statale n. 14, transitando su un'apposita strada, posta sul lato nord del fabbricato stesso, oggi denominata Via Fossetta Capo d'Argine”;
- con atto del 1982 riceveva in donazione dal padre la proprietà dei E_ mappali 222 e 241 e successivamente con il coniuge, , acquistava Controparte_4 anche i mappali 30, 60 e 62;
- dal 1982 parte attrice transitava sulla strada che dalla via pubblica consentiva di raggiungere e coltivare i predetti fondi.
2. Si costituivano i convenuti , e chiedendo Parte_1 Parte_2 Parte_3 il rigetto di ogni domanda e in subordine la condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c.. Inoltre, i convenuti chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_1
e dai quali avevano acquistato nel 2017 i terreni in
[...] Controparte_2 oggetto, per ottenere in caso di accoglimento della domanda degli attori il pagamento della somma, corrispondente alla diminuzione del valore dei beni compravenduti gravati dall'asserita servitù ex art. 1489 c.c., ed il risarcimento del danno.
3. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituivano e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda degli attori per l'insussistenza Controparte_2 della servitù e della domanda dei convenuti di riduzione del prezzo.
4. Con la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c, parte attrice chiedeva in subordine che venisse accertata l'usucapione del diritto di servitù di passo sulla stradina insistente sulla corte dei convenuti o, in ulteriore subordine, l'esistenza del diritto di servitù di passaggio come da titolo negoziale.
5. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
- accerta e dichiara l'acquisto in forza di usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio anche con mezzi agricoli, a carico dei fondi contraddistinti al Comune di Musile di Piave, catasto terreni, fg. 12 mappali n.ri 131-
132-252-253-262-263, intestati a (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 corrispondente ad una stradina in ghiaia della larghezza di circa metri 4,5 che da Via Fossetta Capo d'Argine si congiunge, in corrispondenza del mappale 263, con stradina sterrata della larghezza di circa metri 3, a vantaggio dei fondi contraddistinti al
Comune di Musile di Piave, catasto terreni, fg. 12 mappali n.ri 30-60-62-222-241, intestati a (C.F. ) e (C.F. E_ C.F._5 Controparte_4
C.F._6
- rigetta la domanda svolta dai convenuti nei confronti degli attori, di riconoscimento di un'indennità ex art. 1053 c.c., e quella svolta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati, di riduzione del prezzo
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
- compensa le spese di lite nei rapporti tra i convenuti e i terzi chiamati
pag. 4/12 - pone le spese di Ctu a carico dei convenuti e dei terzi chiamati in pari quota
- ordina al conservatore dei RR.II. competente per territorio la trascrizione della sentenza
6. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- la domanda di usucapione, come formulata dagli attori in via subordinata/alternativa con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., per il caso di non accoglimento della domanda principale, doveva ritenersi ammissibile in quanto: “l'oggetto sostanziale della vicenda concerne sempre il reclamato diritto di passaggio dai fondi attorei alla pubblica via attraverso il percorso indicato in citazione. Le controparti, del resto, non allegano uno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, a tutela del quale risulta preordinato il divieto dello ius novorum nel giudizio di primo grado”, v. pag. 8 della sentenza appellata;
- I testi (sorella di e , (coniuge di Testimone_1 CP_3 CP_1 Testimone_2
) e (primo cugino di e hanno Testimone_1 Testimone_3 CP_3 CP_1 confermato che dal 1982 (dal 1988 secondo il teste Finotto) fino quantomeno al 2008 (secondo quanto riferito dalla teste , la quale, in quell'anno, ha Testimone_1 venduto i fondi in proprietà a ) ha esercitato il passaggio Persona_1 E_ sul percorso oggetto di causa, a piedi e con mezzi anche agricoli (camioncino e trattore), per raggiungere dalla pubblica via Fossetta Capo d'Argine per provvedere alla manutenzione e coltivazione dei terreni;
- sulla sussistenza del requisito dell'apparenza, aggiungeva il primo giudice: “Dalle foto sub 4-5-6 allegate al doc. 11 attoreo (che le controparti non hanno tempestivamente contestato rappresentino lo stato, attuale e anche passato, dei luoghi) si evince l'esistenza di una stradina di campagna che rivela, in considerazione dei solchi esistenti, il suo utilizzo anche per il passaggio di mezzi”;
- in particolare, il giudice di prime cure evidenziava che i terzi chiamati che avevano venduto con atto del 2017 i fondi interessati da questa parte del percorso non avevano contestato la presenza di opere visibili e permanenti sull'area cortilizia, opere dalle quali si poteva “desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante”;
- circostanza che trovava riscontro nelle “fotografie allegate dagli attori (all. 11) si evince chiaramente che il tratto di percorso che si snoda lungo l'area cortilizia funge da raccordo tra il tratto più interno e la strada pubblica” e, “come evincibile anche dalla Ctu,…corrisponde ad una stradina in ghiaia della larghezza di circa metri 4,5 che da Via Fossetta Capo d'Argine si congiunge, in corrispondenza del mappale 263, con una stradina sterrata della larghezza di circa metri 3 che conduce ai fondi dominanti”. v. pag. 11-12 della sentenza appellata;
- sulla domanda di riduzione del prezzo svolta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati, rilevava il primo giudice nel rigettarla che: “Come eccepito dai venditori, laddove si accertino, come nel caso, i requisiti dell'apparenza quale presupposto per l'acquisto della servitù per usucapione, deve allora ritenersi che l'acquirente avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza essere a conoscenza dell'esistenza della servitù e della possibile pretesa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1489 c.c. Ciò anche nell'ipotesi in cui il venditore abbia espressamente dichiarata l'insussistenza di alcun peso o vincolo”.
pag. 5/12 7. Per la riforma della sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Si costituivano e chiedendo il rigetto del E_ Controparte_4 gravame.
Si costituivano e chiedendo l'accoglimento dei Controparte_1 Controparte_2 primi tre motivi di appello e in subordine, nel caso di rigetto degli stessi, la conferma del capo della sentenza che aveva respinto la domanda di riduzione del prezzo formulata dagli odierni appellanti nei loro confronti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche.
* * *
I motivi di appello 8. Con il primo motivo si contesta la violazione dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto ammissibile la modifica della domanda, operata da parte attrice in sede di prima memoria autorizzata, in relazione alla originaria domanda di usucapione non riguardante il tratto che percorre il lato sud del mappale 263 non indicato neanche nell'atto del 1959, trattandosi di mutamento della domanda e non di semplice modifica di quella iniziale.
Con il secondo motivo si deduce l'errato riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in assenza della prova del passaggio, del possesso continuato e senza considerare gli episodi di contestazione del passaggio nel 2014 e nel 2017, l'apposizione di un cancello, l'esistenza di un percorso alternativo, l'irrilevanza della testimonianza di , quale venditrice di parte dei terreni dominanti, Testimone_1 l'insussistenza del requisito dell'apparenza, mentre sarebbe irrilevante che lo stesso percorso venga utilizzato anche dagli appellanti a vantaggio dei loro fondi.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1072 c.c. per avere il giudicante omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione in quanto: “tra il 1959 ed il 1982 l'intero compendio di cui è causa (composto sia dalle abitazioni dei sig.ri
, sia dai terreni dei sig.ri e ) è stato Pt_1 E_ Controparte_4 riunito in capo ad un unico proprietario, il sig. ciò significa che la Controparte_6 servitù indicata nel 1959 è andata estinta per confusione ex art. 1072 c.c.”. Con il quarto motivo si contesta la violazione degli artt. 1489 e 1490 c.c. per avere il primo giudice erroneamente negato il diritto degli appellanti alla riduzione del prezzo di compravendita dei fondi serventi nonostante la garanzia prestata dagli alienanti per ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale e la conseguente responsabilità del venditore anche nel caso di pesi facilmente conoscibili.
* * *
9. Il primo motivo di appello è infondato. Per una migliore comprensione appare utile una premessa.
Si afferma nella sentenza appellata a pag. 7-8: “Gli attori con l'atto introduttivo hanno chiesto l'accertamento del diritto di passaggio per accedere dai propri fondi alla pubblica via Fossetta attraversando i fondi attualmente in proprietà dei convenuti e viceversa, parte per effetto di una servitù volontaria costituita con atto di divisione del 17.11.1959, nel tratto che dai fondi attorei giunge fino al lato ovest del fabbricato dei convenuti (contraddistinto ai mappali 131-132), parte per effetto dell'usucapione in pag. 6/12 ragione del possesso continuato per oltre vent'anni, nel tratto che dal lato ovest del fabbricato conduce alla pubblica via.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno chiesto, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione con riferimento a tutto il percorso necessario per accedere alla pubblica via dai fondi attorei”.
9.1. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio esponeva sul punto parte attrice che: “Il percorso lungo il quale si snoda l'invocata servitù di passaggio risulta ben rappresentato nelle foto che si allegano al presente atto (doc. 11)…Nelle foto n. 3 e n. 4 è poi ben rappresentata la prosecuzione del passaggio comunemente utilizzato dall'attore, dapprima sullo spiazzo antistante il fabbricato, poi verso il lato ovest del mappale n. 263. Foto n. 5 rappresenta, invece, la strada insistente proprio sul lato ovest del mappale n. 263 (strada che risulta ben delimitata, da ambo i lati, da un filare d'alberi)...Infine, in foto n. 6, può vedersi la strada su cui insiste la parte finale della servitù di passaggio…dalla quale si accede, tra gli altri, ai terreni agricoli di proprietà attorea”, v. pag. 7 atto di citazione.
9.2. Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza:
- l'art. 183, c.p.c., come ha chiarito Cass. S.U. 12310/2015, distingue il caso della proposizione di domande «nuove», intese come «ulteriori» o «aggiuntive», da quello della modificazione delle domande iniziali, che non si aggiungono a quelle originarie, ma si sostituiscono ad esse, ponendosi, rispetto alle medesime, in un rapporto di alternatività, o anche di subordinazione;
- la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e per incompatibilità a quella originariamente proposta
(cfr., tra le altre, Cass. 22458/2023);
- inoltre, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (cfr. Cass. 32858/2022 e 24400/2014);
- non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte
(cfr. Cass. 40/2015).
9.3. Nella fattispecie, trova pertanto applicazione la regola affermata per i diritti reali rispetto ai quali l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni processuali stabilite dall'art. 183 c.p.c. nel testo vigente in ragione del tempo.
Per altro verso, nel caso in esame:
pag. 7/12 - entrambe le domande si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (servitù di passaggio);
- la modifica della domanda di usucapione della servitù per tutto il percorso è stata proposta, con la suddetta memoria, in via subordinata rispetto alla domanda di accertamento dell'esistenza della servitù costituita con l'atto di divisione e, dunque, in rapporto di connessione per "incompatibilità".
10. Il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti.
Innanzitutto, la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché è irrilevante quanto eccepito sull'asserita estinzione della servitù per confusione prima del 1982 così come l'eventuale sussistenza di altro passaggio per arrivare alla pubblica via e i successivi mutamenti dello stato dei luoghi dopo la maturazione dell'usucapione (cfr. Cass. 32684/2019 e 40824/2021). Inoltre, la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto, con la conseguenza che non assume rilievo il carattere sporadico dell'esercizio (cfr. Cass. 26636/2011) e comunque il non uso ventennale va calcolato dal giorno dell'ultima utilizzazione del diritto reale, senza che possa assumere rilievo, ai fini della prescrizione, la temporanea interruzione dell'esercizio del diritto protratta per un periodo di tempo inferiore al ventennio previsto dall'art. 1073 c.c. (cfr. Cass. 2311/2021).
Con conseguente assorbimento di quanto ulteriormente dedotto al riguardo. 10.1. Inoltre, appare utile ricordare:
- chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass. 3219/2014 e 592/1996) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- l'apparenza della servitù, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; “Né, infine, è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù” (cfr. Cass. 24123/2021);
- in particolare, è stato affermato:” In tema di possesso "ad usucapionem" di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso”, cfr. Cass. 15171/2000;
- È possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per pag. 8/12 ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali, sicché
l'accertamento dell'esistenza di un possesso conforme all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù”, cfr. Cass. 1584/2015 e 1648/1973. 10.2. Nella fattispecie, sempre in relazione al requisito dell'apparenza esponevano gli attori in primo grado: “Per una migliore comprensione ed individuazione della servitù in questione si rimanda alla perizia redatta dall'arch. nei cui allegati Persona_2 (estratti di mappa al tempo dell'atto di divisione ed al giorno d'oggi) la stessa è stata evidenziata con un'apposita linea rossa (in allegato perizia – doc. 07)”, v. pag. 4, nell'atto di citazione di primo grado. Nella predetta perizia, corredata da foto del 24/4/2008, si rileva che l'atto del 17/1/1959 indicava come gravate da servitù: “le porzioni di mappali che all'epoca erano così censiti al Catasto Terreni:…Foglio 12 - Mappali 23 e 24 (confine sud-ovest) – Mappali 31 e 30 (confine nord-est) …attualmente censiti al Catasto Terreni come segue: Mappali
132, 262, 263, 261, 239, 24, 114, 30, 222, 110, 98, 241 e 242”, v. pag. 4 e allegato B, doc. 7 allegato all'atto di citazione. 10.3. Afferma sul punto la stessa parte appellante: “per ciò che attiene alla strada che attraversa trasversalmente i terreni agricoli (quella di cui all'atto di divisione del 1959), non si è mai contestato che essa fosse utilizzata dai proprietari dei campi che essa attraversa”, v. pag. 22 atto di appello. Percorso che, invece, secondo gli appellanti, si arresterebbe al confine del mappale 263.
In altre parole, non è controversa l'esistenza di una strada lungo il percorso descritto nell'atto di divisione del 1959, fino al mappale 263, e l'uso per la coltivazione e la manutenzione dei terreni sopra indicati.
10.4. Per quanto riguarda, invece, il tratto dalla via pubblica, via Fossetta Capo d'Argine, al confine del mappale 263, sempre la parte appellante non contesta “la presenza di opere riconducibili al passaggio di mezzi e persone”, e aggiunge che: “le fotografie rappresentano un sentiero, una stradina, e non lo si può negare. Tuttavia, i sig.ri hanno affermato che detti segni fossero funzionali alla sola servitù a Pt_1 reciproco carico e vantaggio delle abitazioni di loro”, v. pag. 21 dell'atto di appello. 10.5. In questo quadro, dalla c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado sullo stato dei luoghi è emerso: “Di fatto, parte delle particelle 253, 252, 131, 132 e 262 sono occupate da ghiaino atto a formare una stradina che, come detto, consente l'accesso alle unità immobiliari che gravano su tali mappali. Tale percorso si collega alla stradina sterrata posta sul mappale 263 che raggiunge una stradina interpoderale a sud dello stesso”, v. pag. 6 della c.t.u. del 21/2/2022. 10.6. Sempre sul transito su questo tratto, primo cugino di e Testimone_3 CP_3
, ha riferito: Controparte_1
- sul capitolo 4 (Vero che, a far tempo dall'anno 1982, allorquando è divenuto proprietario dei terreni censiti al NCEU Comune di Musile di Piave, foglio 12, mappali numeri 222 e 241, il signor ha sempre esercitato sul percorso oggetto E_ di causa, rappresentato nella piantina e nelle fotografie che si rammostrano al teste
(docc. 7 e 11 di parte attrice) ed insistente sulle corrispondenti parti dei terreni censiti al
NCEU del Comune di Musile di Piave, foglio 12, mappali numeri 131, 132, 252, 253,
pag. 9/12 262 e 263 di proprietà dei convenuti, il diritto di passaggio a piedi e con mezzi per il raggiungimento, dalla pubblica via Fossetta Capo d'Argine, dei terreni di proprietà ai fini della manutenzione e della coltivazione degli stessi?): “sub 4) è vero, confermo che passava all'incirca 4-5 volte l'anno per le esigenze connesse alla coltivazione dei fondi, ed ha continuato a farlo almeno fino a 2 anni fa”;
- sul capitolo 12 (Vero che, a far tempo dal 1982, allorquando è divenuto proprietario dei mappali numeri 222 e 241, due volte l'anno (a metà maggio e all'inizio di giugno), il sig. si è avvalso del percorso oggetto di causa, rappresentato nella E_ piantina e nelle fotografie che si rammostrano al teste (docc. 7 e 11 di parte attrice) ed insistente sui mappali numeri 131, 132, 252, 253, 262 e 263 di proprietà degli odierni convenuti, per raggiungere i propri campi e spargervi il concime necessario alle colture?): “sub 12) come già detto, passava circa 4-5 volte l'anno”;
- circostanze confermate da , cognato di Testimone_2 Parte_4 dal 1988, nonché da , sorella di per il Testimone_1 Parte_4 periodo dal 1982 al 2008.
10.7. I predetti testi hanno reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie. Né tale attendibilità può ritenersi esclusa dalla condizione soggettiva, non avendo gli stessi alcun particolare rapporto con le parti in causa.
Quanto alla asserita incapacità a testimoniare da parte di , quale dante Testimone_1 causa per alcuni terreni acquistati dal fratello come già evidenziato E_ dal primo giudice nel rigettare l'eccezione, nell'atto di compravendita fra questi ultimi alcuna espressa garanzia sulla esistenza di una servitù a favore dei fondi oggetto della vendita risulta prestata dalla venditrice e dunque in assenza di un interesse personale, attuale e concreto, che la coinvolga nel rapporto controverso, la censura non può essere accolta. Inoltre, non assume rilievo la presenza di un cancello, poi rimosso, considerato che da quanto riferito dai testi e il Testimone_3 Testimone_2 Testimone_1 cancello, privo di chiavi, era stato apposto per evitare che i bambini uscissero sulla strada e non impediva il passaggio.
Gli stessi testi indicati dagli appellanti non ricordano di chiavi. La circostanza che in qualche occasione possa essere stato visto chiuso, in ogni caso, non può certo configurare un valido atto interruttivo.
10.8. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che anche: “dalle fotografie allegate dagli attori (all. 11) si evince chiaramente che il tratto di percorso che si snoda lungo l'area cortilizia funge da raccordo tra il tratto più interno e la strada pubblica, di tal che, anche sotto questo profilo, può ritenersi sussistente l'apparenza finalizzata a mettere sull'avviso il proprietario del fondo servente del possibile peso a carico del medesimo”. Risulta di tutta evidenza, infatti, non solo la presenza di un'opera visibile, la stradina, ma anche la sua destinazione funzionale a raggiungere la stradina interpoderale e i terreni agricoli coltivati.
10.9. In conclusione:
- le dichiarazioni dei testi da parte attrice, circostanziate e persuasive, trovano riscontro nella documentazione sopra specificata;
pag. 10/12 - le dichiarazioni rese dai testi indicati dagli appellanti sono generiche o riguardanti circostanze successive alla maturazione dell'usucapione;
- le istanze istruttorie formulate dagli appellanti sono ininfluenti per le stesse ragioni esposte;
- il rigetto delle censure esaminate comporta l'assorbimento di quelle che investono il mancato accoglimento della domanda di indennità ex art. 1053 c.c..
11. Anche il quarto motivo di appello, sul mancato accoglimento della domanda ex artt. 1489 e 1490 c.c. nei confronti dei terzi chiamati, è infondato.
11.1. Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. è esclusa tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità. Pertanto, in tema di vendita di terreno gravato da servitù di elettrodotto, è incensurabile la decisione di merito secondo la quale la clausola con cui l'immobile viene trasferito "franco e libero da pesi, così come in loco" è di stile in quanto confermativa della responsabilità del venditore in relazione a quegli oneri non apparenti rilevabili solo con particolari indagini, mentre non può riferirsi a quanto risulti ictu oculi e sia a tutti visibile come la servitù di elettrodotto, sicché non è idonea a fondare alcun affidamento del compratore circa l'estensione della garanzia oltre i limiti previsti dalla legge (cfr. Cass. 8500/2013, 57/2018 e 2856/1995).
11.2. Trattandosi di onere apparente con opere visibili, non rileva dunque anche una eventuale diversa dichiarazione del venditore, come preteso dall'appellante. Anche l'appello proposto nei confronti dei chiamati in causa va, pertanto, respinto.
12. Il rigetto dell'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 comporta la condanna alle spese del grado, in solido con e Controparte_1 che a loro volta hanno chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi di Controparte_2 appello proposti dei predetti signori con la conseguente riforma dell'appellata Pt_1 sentenza, come risulta dalle precisate conclusioni.
Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle rispettive attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
in solido fra loro e in parti uguali nei rapporti interni, al pagamento Controparte_2 delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e E_
pag. 11/12 in solido;
Controparte_4
3) condanna , , , in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 2.938,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e Controparte_1 in solido;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono a carico di parte appellante principale, , Parte_1 Pt_2
e , e di parte appellante incidentale, e
[...] Parte_3 Controparte_1
i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del Controparte_2
d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 19/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 96 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Bortoletto, con domicilio eletto presso lo studio in
San Donà di Piave (VE), Piazza IV Novembre n. 2.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Zaida
[...] C.F._4
Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE), Via
Aquileia n. 9/A.
PARTE APPELLATA E
(c.f. ) e E_ C.F._5 CP_4
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Christian
[...] C.F._6
Finotto e Stefania Lucchetta, con domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave
(VE), Via Garibaldi n. 4.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2407 del Tribunale di
Venezia pubblicata il 19/12/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante e Parte_1 Parte_2 Parte_3 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2407/2023 del 19.12.2023, r.g. 5634/2019, Tribunale di Venezia, notificata il 20.12.2023, accogliere le domande proposte in primo grado di seguito riportate: Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza della pretesa servitù di passaggio attraverso i mappali n. 131, 132, 253, 262 e 263, di cui agli immobili di proprietà dei convenuti, in favore dei terreni di cui ai mappali n. 30, 60, 62, 222 e 241, di proprietà degli attori, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata costituita volontariamente con atto di divisione del 17.11.1959, o comunque ivi indicata, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata acquistata per usucapione. Ordinare, conseguentemente, la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado che accerta l'esistenza della servitù reg. gen. 44725, reg. part. 33434, presentazione n. 9 del 28.12.2023, a spese di parte appellata.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande dei sig.ri e E_
, dichiarare che i sig.ri , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Pt_1 hanno diritto alla diminuzione del prezzo della compravendita stipulata in data
[...]
13.10.2017, ex art. 1489 e 1480 c.c. e, per l'effetto, condannare i sig.ri
[...]
e a corrispondere ai convenuti la somma risultante dalla CP_1 Controparte_2 differenza tra gli importi versati e dichiarati in compravendita ed il valore dei beni compravenduti rideterminato a seguito del deprezzamento causato dalla presenza dei diritti reali non dichiarati, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, anche di CTU e di CTP. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ovvero i capitoli n. 5 (Vero che il sig. ha installato il cancello di E_ cui al doc. 7 che si esibisce al teste, posto lungo il lato sud ovest dei propri terreni di cui ai mappali 241 e 222) e 6 (Dica il teste se i sig.ri fossero stati edotti, nell'ambito Pt_1 delle trattative che hanno condotto alla compravendita degli immobili di cui ai mappali n. 131, 132, 251, 252, 253, 262 e 263, stipulata con atto notarile del 13.10.2017, o comunque in sede di vendita, dai sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 dell'esistenza di una servitù di passaggio in favore di terreni del sig. E_ che attraversa le aree cortilizie e le pertinenze dei fabbricati oggetto di compravendita) della seconda memoria istruttoria dei sig.ri , e Parte_2 Parte_3 CP_5 datata 29.05.2020.
[...]
Per la parte appellata e Controparte_1 Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello formulati dalle parti appellanti sig.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_1 e, per l'effetto, per le ragioni ivi rappresentate, accogliere le domande dai
[...] medesimi formulate relativamente da detti motivi, come di seguito ritrascritte:
“Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'insussistenza della pretesa servitù di passaggio attraverso i mappali n. 131, 132, 253, 262 e 263, di cui agli immobili di proprietà dei convenuti, in favore dei terreni di cui ai mappali n. 30, 60, 62, 222 e 241, di proprietà degli attori, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata costituita volontariamente con atto di divisione del 17.11.1959, o comunque ivi indicata, sia con riguardo alla parte che sarebbe stata acquistata per usucapione.
Ordinare, conseguentemente, la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado che accerta l'esistenza della servitù reg. gen. 44725, reg. part. 33434, presentazione n. 9 del 28.12.2023, a spese di parte appellata”. Voglia invece l'Ecc.ma Corte d'Appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto pag. 2/12 della domanda principale formulata dagli appellanti, siccome sopra riportata, per tutte le ragioni espresse nel presente atto (ed in particolare al punto F) rigettare la domanda formulata in via subordinata nei confronti degli odierni convenuti sig.ri CP_1
e siccome di seguito ritrascritta:
[...] Controparte_2
“Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le domande dei sig.ri e E_
, dichiarare che i sig.ri , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Pt_1 hanno diritto alla diminuzione del prezzo della compravendita stipulata in data
[...] 13.10.2017, ex art. 1489 e 1480 c.c. e, per l'effetto, condannare i sig.ri
[...]
e a corrispondere ai convenuti la somma risultante dalla CP_1 Controparte_2 differenza tra gli importi versati e dichiarati in compravendita ed il valore dei beni compravenduti rideterminato a seguito del deprezzamento causato dalla presenza dei diritti reali non dichiarati, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, anche di CTU e di CTP”. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, anche di CTU e di CTP, per entrambe le fasi del giudizio.
Per la parte appellata e E_ Controparte_4
- Nel merito: rigettare i primi tre motivi di gravame proposti dai sig.ri , Parte_1
e , avverso la sentenza n. 2407/2023 del Tribunale di Parte_3 Parte_2
Venezia poiché manifestamente infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti e, per l'effetto, confermare le corrispondenti parti della sentenza impugnata.
- In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, sia disposta l'istruzione in appello della causa, si chiede l'ammissione della prova per testimoni, con i testi ivi indicati, sui capitoli non ammessi in primo grado: nn.
1, 3, da 5 a 11, 13, 14, 16 e 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data
1.6.2020 e sul capitolo n. 16 formulato a prova contraria nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di data 22.6.2020.
- In ogni caso: conferma della statuizione sulle spese assunta nel primo grado di giudizio ed integrale rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, e E_ CP_4 convenivano in giudizio , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo che venisse accertata l'esistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dei fondi dei convenuti nel Comune di Musile di Piave, censiti al
Catasto Terreni, Foglio 12, mappali 131, 132, 252, 253, 262 e 263 ed in favore dei mappali 30, 60, 62, 222 e 241, in parte costituita come da atto di divisione del 17.11.1959 e in parte, per una larghezza di circa 4,5 metri, acquistata per usucapione.
1.1. Esponevano gli attori:
- nell'atto di divisione, fra il padre e gli zii dell'attore , veniva riportata E_ l'esistenza, lungo il confine sud-ovest dei mappali nn. 23/e, 23/f, 23/g, 24/a e lungo il confine nord-est dei mappali nn. 30/d, 30/a, 31/d e 31/e, di una servitù di passaggio pedonale e per automezzi della larghezza complessiva di mt. 3 (per metà sui terreni di pag. 3/12 proprietà e per metà su terreni di proprietà di terzi) fino al confine ovest della CP_3 proprietà ; CP_3
- la servitù consentiva il collegamento fra il fabbricato rurale e i fondi coltivati costituenti il compendio ereditario, poi acquistato integralmente dal padre dell'attore, al quale “si accedeva provenendo dalla statale n. 14, transitando su un'apposita strada, posta sul lato nord del fabbricato stesso, oggi denominata Via Fossetta Capo d'Argine”;
- con atto del 1982 riceveva in donazione dal padre la proprietà dei E_ mappali 222 e 241 e successivamente con il coniuge, , acquistava Controparte_4 anche i mappali 30, 60 e 62;
- dal 1982 parte attrice transitava sulla strada che dalla via pubblica consentiva di raggiungere e coltivare i predetti fondi.
2. Si costituivano i convenuti , e chiedendo Parte_1 Parte_2 Parte_3 il rigetto di ogni domanda e in subordine la condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c.. Inoltre, i convenuti chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_1
e dai quali avevano acquistato nel 2017 i terreni in
[...] Controparte_2 oggetto, per ottenere in caso di accoglimento della domanda degli attori il pagamento della somma, corrispondente alla diminuzione del valore dei beni compravenduti gravati dall'asserita servitù ex art. 1489 c.c., ed il risarcimento del danno.
3. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituivano e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda degli attori per l'insussistenza Controparte_2 della servitù e della domanda dei convenuti di riduzione del prezzo.
4. Con la prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c, parte attrice chiedeva in subordine che venisse accertata l'usucapione del diritto di servitù di passo sulla stradina insistente sulla corte dei convenuti o, in ulteriore subordine, l'esistenza del diritto di servitù di passaggio come da titolo negoziale.
5. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
- accerta e dichiara l'acquisto in forza di usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio anche con mezzi agricoli, a carico dei fondi contraddistinti al Comune di Musile di Piave, catasto terreni, fg. 12 mappali n.ri 131-
132-252-253-262-263, intestati a (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 corrispondente ad una stradina in ghiaia della larghezza di circa metri 4,5 che da Via Fossetta Capo d'Argine si congiunge, in corrispondenza del mappale 263, con stradina sterrata della larghezza di circa metri 3, a vantaggio dei fondi contraddistinti al
Comune di Musile di Piave, catasto terreni, fg. 12 mappali n.ri 30-60-62-222-241, intestati a (C.F. ) e (C.F. E_ C.F._5 Controparte_4
C.F._6
- rigetta la domanda svolta dai convenuti nei confronti degli attori, di riconoscimento di un'indennità ex art. 1053 c.c., e quella svolta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati, di riduzione del prezzo
- condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
- compensa le spese di lite nei rapporti tra i convenuti e i terzi chiamati
pag. 4/12 - pone le spese di Ctu a carico dei convenuti e dei terzi chiamati in pari quota
- ordina al conservatore dei RR.II. competente per territorio la trascrizione della sentenza
6. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- la domanda di usucapione, come formulata dagli attori in via subordinata/alternativa con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., per il caso di non accoglimento della domanda principale, doveva ritenersi ammissibile in quanto: “l'oggetto sostanziale della vicenda concerne sempre il reclamato diritto di passaggio dai fondi attorei alla pubblica via attraverso il percorso indicato in citazione. Le controparti, del resto, non allegano uno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, a tutela del quale risulta preordinato il divieto dello ius novorum nel giudizio di primo grado”, v. pag. 8 della sentenza appellata;
- I testi (sorella di e , (coniuge di Testimone_1 CP_3 CP_1 Testimone_2
) e (primo cugino di e hanno Testimone_1 Testimone_3 CP_3 CP_1 confermato che dal 1982 (dal 1988 secondo il teste Finotto) fino quantomeno al 2008 (secondo quanto riferito dalla teste , la quale, in quell'anno, ha Testimone_1 venduto i fondi in proprietà a ) ha esercitato il passaggio Persona_1 E_ sul percorso oggetto di causa, a piedi e con mezzi anche agricoli (camioncino e trattore), per raggiungere dalla pubblica via Fossetta Capo d'Argine per provvedere alla manutenzione e coltivazione dei terreni;
- sulla sussistenza del requisito dell'apparenza, aggiungeva il primo giudice: “Dalle foto sub 4-5-6 allegate al doc. 11 attoreo (che le controparti non hanno tempestivamente contestato rappresentino lo stato, attuale e anche passato, dei luoghi) si evince l'esistenza di una stradina di campagna che rivela, in considerazione dei solchi esistenti, il suo utilizzo anche per il passaggio di mezzi”;
- in particolare, il giudice di prime cure evidenziava che i terzi chiamati che avevano venduto con atto del 2017 i fondi interessati da questa parte del percorso non avevano contestato la presenza di opere visibili e permanenti sull'area cortilizia, opere dalle quali si poteva “desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante”;
- circostanza che trovava riscontro nelle “fotografie allegate dagli attori (all. 11) si evince chiaramente che il tratto di percorso che si snoda lungo l'area cortilizia funge da raccordo tra il tratto più interno e la strada pubblica” e, “come evincibile anche dalla Ctu,…corrisponde ad una stradina in ghiaia della larghezza di circa metri 4,5 che da Via Fossetta Capo d'Argine si congiunge, in corrispondenza del mappale 263, con una stradina sterrata della larghezza di circa metri 3 che conduce ai fondi dominanti”. v. pag. 11-12 della sentenza appellata;
- sulla domanda di riduzione del prezzo svolta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati, rilevava il primo giudice nel rigettarla che: “Come eccepito dai venditori, laddove si accertino, come nel caso, i requisiti dell'apparenza quale presupposto per l'acquisto della servitù per usucapione, deve allora ritenersi che l'acquirente avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza essere a conoscenza dell'esistenza della servitù e della possibile pretesa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1489 c.c. Ciò anche nell'ipotesi in cui il venditore abbia espressamente dichiarata l'insussistenza di alcun peso o vincolo”.
pag. 5/12 7. Per la riforma della sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Si costituivano e chiedendo il rigetto del E_ Controparte_4 gravame.
Si costituivano e chiedendo l'accoglimento dei Controparte_1 Controparte_2 primi tre motivi di appello e in subordine, nel caso di rigetto degli stessi, la conferma del capo della sentenza che aveva respinto la domanda di riduzione del prezzo formulata dagli odierni appellanti nei loro confronti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di repliche.
* * *
I motivi di appello 8. Con il primo motivo si contesta la violazione dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto ammissibile la modifica della domanda, operata da parte attrice in sede di prima memoria autorizzata, in relazione alla originaria domanda di usucapione non riguardante il tratto che percorre il lato sud del mappale 263 non indicato neanche nell'atto del 1959, trattandosi di mutamento della domanda e non di semplice modifica di quella iniziale.
Con il secondo motivo si deduce l'errato riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio in assenza della prova del passaggio, del possesso continuato e senza considerare gli episodi di contestazione del passaggio nel 2014 e nel 2017, l'apposizione di un cancello, l'esistenza di un percorso alternativo, l'irrilevanza della testimonianza di , quale venditrice di parte dei terreni dominanti, Testimone_1 l'insussistenza del requisito dell'apparenza, mentre sarebbe irrilevante che lo stesso percorso venga utilizzato anche dagli appellanti a vantaggio dei loro fondi.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1072 c.c. per avere il giudicante omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione in quanto: “tra il 1959 ed il 1982 l'intero compendio di cui è causa (composto sia dalle abitazioni dei sig.ri
, sia dai terreni dei sig.ri e ) è stato Pt_1 E_ Controparte_4 riunito in capo ad un unico proprietario, il sig. ciò significa che la Controparte_6 servitù indicata nel 1959 è andata estinta per confusione ex art. 1072 c.c.”. Con il quarto motivo si contesta la violazione degli artt. 1489 e 1490 c.c. per avere il primo giudice erroneamente negato il diritto degli appellanti alla riduzione del prezzo di compravendita dei fondi serventi nonostante la garanzia prestata dagli alienanti per ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale e la conseguente responsabilità del venditore anche nel caso di pesi facilmente conoscibili.
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9. Il primo motivo di appello è infondato. Per una migliore comprensione appare utile una premessa.
Si afferma nella sentenza appellata a pag. 7-8: “Gli attori con l'atto introduttivo hanno chiesto l'accertamento del diritto di passaggio per accedere dai propri fondi alla pubblica via Fossetta attraversando i fondi attualmente in proprietà dei convenuti e viceversa, parte per effetto di una servitù volontaria costituita con atto di divisione del 17.11.1959, nel tratto che dai fondi attorei giunge fino al lato ovest del fabbricato dei convenuti (contraddistinto ai mappali 131-132), parte per effetto dell'usucapione in pag. 6/12 ragione del possesso continuato per oltre vent'anni, nel tratto che dal lato ovest del fabbricato conduce alla pubblica via.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno chiesto, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione con riferimento a tutto il percorso necessario per accedere alla pubblica via dai fondi attorei”.
9.1. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio esponeva sul punto parte attrice che: “Il percorso lungo il quale si snoda l'invocata servitù di passaggio risulta ben rappresentato nelle foto che si allegano al presente atto (doc. 11)…Nelle foto n. 3 e n. 4 è poi ben rappresentata la prosecuzione del passaggio comunemente utilizzato dall'attore, dapprima sullo spiazzo antistante il fabbricato, poi verso il lato ovest del mappale n. 263. Foto n. 5 rappresenta, invece, la strada insistente proprio sul lato ovest del mappale n. 263 (strada che risulta ben delimitata, da ambo i lati, da un filare d'alberi)...Infine, in foto n. 6, può vedersi la strada su cui insiste la parte finale della servitù di passaggio…dalla quale si accede, tra gli altri, ai terreni agricoli di proprietà attorea”, v. pag. 7 atto di citazione.
9.2. Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza:
- l'art. 183, c.p.c., come ha chiarito Cass. S.U. 12310/2015, distingue il caso della proposizione di domande «nuove», intese come «ulteriori» o «aggiuntive», da quello della modificazione delle domande iniziali, che non si aggiungono a quelle originarie, ma si sostituiscono ad esse, ponendosi, rispetto alle medesime, in un rapporto di alternatività, o anche di subordinazione;
- la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e per incompatibilità a quella originariamente proposta
(cfr., tra le altre, Cass. 22458/2023);
- inoltre, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (cfr. Cass. 32858/2022 e 24400/2014);
- non viola il divieto di "ius novorum" la deduzione, da parte del convenuto dell'acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte
(cfr. Cass. 40/2015).
9.3. Nella fattispecie, trova pertanto applicazione la regola affermata per i diritti reali rispetto ai quali l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni processuali stabilite dall'art. 183 c.p.c. nel testo vigente in ragione del tempo.
Per altro verso, nel caso in esame:
pag. 7/12 - entrambe le domande si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (servitù di passaggio);
- la modifica della domanda di usucapione della servitù per tutto il percorso è stata proposta, con la suddetta memoria, in via subordinata rispetto alla domanda di accertamento dell'esistenza della servitù costituita con l'atto di divisione e, dunque, in rapporto di connessione per "incompatibilità".
10. Il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti.
Innanzitutto, la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché è irrilevante quanto eccepito sull'asserita estinzione della servitù per confusione prima del 1982 così come l'eventuale sussistenza di altro passaggio per arrivare alla pubblica via e i successivi mutamenti dello stato dei luoghi dopo la maturazione dell'usucapione (cfr. Cass. 32684/2019 e 40824/2021). Inoltre, la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto, con la conseguenza che non assume rilievo il carattere sporadico dell'esercizio (cfr. Cass. 26636/2011) e comunque il non uso ventennale va calcolato dal giorno dell'ultima utilizzazione del diritto reale, senza che possa assumere rilievo, ai fini della prescrizione, la temporanea interruzione dell'esercizio del diritto protratta per un periodo di tempo inferiore al ventennio previsto dall'art. 1073 c.c. (cfr. Cass. 2311/2021).
Con conseguente assorbimento di quanto ulteriormente dedotto al riguardo. 10.1. Inoltre, appare utile ricordare:
- chi invoca la costituzione della servitù in suo favore deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, il necessario requisito dell'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.) che si configura con la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr. Cass. 3219/2014 e 592/1996) in modo da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto;
- l'apparenza della servitù, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; “Né, infine, è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù” (cfr. Cass. 24123/2021);
- in particolare, è stato affermato:” In tema di possesso "ad usucapionem" di una servitù prediale di passaggio, non è necessario che il possesso del passaggio sia esercitato in modo esclusivo, cioè inconciliabile con la possibilità di fatto di un contemporaneo godimento della cosa da parte di altri, purché questo non sia esercitato in forma tale da dissolvere o fortemente stemperare gli elementi (obiettivi e soggettivi) che devono connotare la identità dell'altro possesso”, cfr. Cass. 15171/2000;
- È possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per pag. 8/12 ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali, sicché
l'accertamento dell'esistenza di un possesso conforme all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù”, cfr. Cass. 1584/2015 e 1648/1973. 10.2. Nella fattispecie, sempre in relazione al requisito dell'apparenza esponevano gli attori in primo grado: “Per una migliore comprensione ed individuazione della servitù in questione si rimanda alla perizia redatta dall'arch. nei cui allegati Persona_2 (estratti di mappa al tempo dell'atto di divisione ed al giorno d'oggi) la stessa è stata evidenziata con un'apposita linea rossa (in allegato perizia – doc. 07)”, v. pag. 4, nell'atto di citazione di primo grado. Nella predetta perizia, corredata da foto del 24/4/2008, si rileva che l'atto del 17/1/1959 indicava come gravate da servitù: “le porzioni di mappali che all'epoca erano così censiti al Catasto Terreni:…Foglio 12 - Mappali 23 e 24 (confine sud-ovest) – Mappali 31 e 30 (confine nord-est) …attualmente censiti al Catasto Terreni come segue: Mappali
132, 262, 263, 261, 239, 24, 114, 30, 222, 110, 98, 241 e 242”, v. pag. 4 e allegato B, doc. 7 allegato all'atto di citazione. 10.3. Afferma sul punto la stessa parte appellante: “per ciò che attiene alla strada che attraversa trasversalmente i terreni agricoli (quella di cui all'atto di divisione del 1959), non si è mai contestato che essa fosse utilizzata dai proprietari dei campi che essa attraversa”, v. pag. 22 atto di appello. Percorso che, invece, secondo gli appellanti, si arresterebbe al confine del mappale 263.
In altre parole, non è controversa l'esistenza di una strada lungo il percorso descritto nell'atto di divisione del 1959, fino al mappale 263, e l'uso per la coltivazione e la manutenzione dei terreni sopra indicati.
10.4. Per quanto riguarda, invece, il tratto dalla via pubblica, via Fossetta Capo d'Argine, al confine del mappale 263, sempre la parte appellante non contesta “la presenza di opere riconducibili al passaggio di mezzi e persone”, e aggiunge che: “le fotografie rappresentano un sentiero, una stradina, e non lo si può negare. Tuttavia, i sig.ri hanno affermato che detti segni fossero funzionali alla sola servitù a Pt_1 reciproco carico e vantaggio delle abitazioni di loro”, v. pag. 21 dell'atto di appello. 10.5. In questo quadro, dalla c.t.u. svolta nel corso del giudizio di primo grado sullo stato dei luoghi è emerso: “Di fatto, parte delle particelle 253, 252, 131, 132 e 262 sono occupate da ghiaino atto a formare una stradina che, come detto, consente l'accesso alle unità immobiliari che gravano su tali mappali. Tale percorso si collega alla stradina sterrata posta sul mappale 263 che raggiunge una stradina interpoderale a sud dello stesso”, v. pag. 6 della c.t.u. del 21/2/2022. 10.6. Sempre sul transito su questo tratto, primo cugino di e Testimone_3 CP_3
, ha riferito: Controparte_1
- sul capitolo 4 (Vero che, a far tempo dall'anno 1982, allorquando è divenuto proprietario dei terreni censiti al NCEU Comune di Musile di Piave, foglio 12, mappali numeri 222 e 241, il signor ha sempre esercitato sul percorso oggetto E_ di causa, rappresentato nella piantina e nelle fotografie che si rammostrano al teste
(docc. 7 e 11 di parte attrice) ed insistente sulle corrispondenti parti dei terreni censiti al
NCEU del Comune di Musile di Piave, foglio 12, mappali numeri 131, 132, 252, 253,
pag. 9/12 262 e 263 di proprietà dei convenuti, il diritto di passaggio a piedi e con mezzi per il raggiungimento, dalla pubblica via Fossetta Capo d'Argine, dei terreni di proprietà ai fini della manutenzione e della coltivazione degli stessi?): “sub 4) è vero, confermo che passava all'incirca 4-5 volte l'anno per le esigenze connesse alla coltivazione dei fondi, ed ha continuato a farlo almeno fino a 2 anni fa”;
- sul capitolo 12 (Vero che, a far tempo dal 1982, allorquando è divenuto proprietario dei mappali numeri 222 e 241, due volte l'anno (a metà maggio e all'inizio di giugno), il sig. si è avvalso del percorso oggetto di causa, rappresentato nella E_ piantina e nelle fotografie che si rammostrano al teste (docc. 7 e 11 di parte attrice) ed insistente sui mappali numeri 131, 132, 252, 253, 262 e 263 di proprietà degli odierni convenuti, per raggiungere i propri campi e spargervi il concime necessario alle colture?): “sub 12) come già detto, passava circa 4-5 volte l'anno”;
- circostanze confermate da , cognato di Testimone_2 Parte_4 dal 1988, nonché da , sorella di per il Testimone_1 Parte_4 periodo dal 1982 al 2008.
10.7. I predetti testi hanno reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie. Né tale attendibilità può ritenersi esclusa dalla condizione soggettiva, non avendo gli stessi alcun particolare rapporto con le parti in causa.
Quanto alla asserita incapacità a testimoniare da parte di , quale dante Testimone_1 causa per alcuni terreni acquistati dal fratello come già evidenziato E_ dal primo giudice nel rigettare l'eccezione, nell'atto di compravendita fra questi ultimi alcuna espressa garanzia sulla esistenza di una servitù a favore dei fondi oggetto della vendita risulta prestata dalla venditrice e dunque in assenza di un interesse personale, attuale e concreto, che la coinvolga nel rapporto controverso, la censura non può essere accolta. Inoltre, non assume rilievo la presenza di un cancello, poi rimosso, considerato che da quanto riferito dai testi e il Testimone_3 Testimone_2 Testimone_1 cancello, privo di chiavi, era stato apposto per evitare che i bambini uscissero sulla strada e non impediva il passaggio.
Gli stessi testi indicati dagli appellanti non ricordano di chiavi. La circostanza che in qualche occasione possa essere stato visto chiuso, in ogni caso, non può certo configurare un valido atto interruttivo.
10.8. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che anche: “dalle fotografie allegate dagli attori (all. 11) si evince chiaramente che il tratto di percorso che si snoda lungo l'area cortilizia funge da raccordo tra il tratto più interno e la strada pubblica, di tal che, anche sotto questo profilo, può ritenersi sussistente l'apparenza finalizzata a mettere sull'avviso il proprietario del fondo servente del possibile peso a carico del medesimo”. Risulta di tutta evidenza, infatti, non solo la presenza di un'opera visibile, la stradina, ma anche la sua destinazione funzionale a raggiungere la stradina interpoderale e i terreni agricoli coltivati.
10.9. In conclusione:
- le dichiarazioni dei testi da parte attrice, circostanziate e persuasive, trovano riscontro nella documentazione sopra specificata;
pag. 10/12 - le dichiarazioni rese dai testi indicati dagli appellanti sono generiche o riguardanti circostanze successive alla maturazione dell'usucapione;
- le istanze istruttorie formulate dagli appellanti sono ininfluenti per le stesse ragioni esposte;
- il rigetto delle censure esaminate comporta l'assorbimento di quelle che investono il mancato accoglimento della domanda di indennità ex art. 1053 c.c..
11. Anche il quarto motivo di appello, sul mancato accoglimento della domanda ex artt. 1489 e 1490 c.c. nei confronti dei terzi chiamati, è infondato.
11.1. Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. è esclusa tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità. Pertanto, in tema di vendita di terreno gravato da servitù di elettrodotto, è incensurabile la decisione di merito secondo la quale la clausola con cui l'immobile viene trasferito "franco e libero da pesi, così come in loco" è di stile in quanto confermativa della responsabilità del venditore in relazione a quegli oneri non apparenti rilevabili solo con particolari indagini, mentre non può riferirsi a quanto risulti ictu oculi e sia a tutti visibile come la servitù di elettrodotto, sicché non è idonea a fondare alcun affidamento del compratore circa l'estensione della garanzia oltre i limiti previsti dalla legge (cfr. Cass. 8500/2013, 57/2018 e 2856/1995).
11.2. Trattandosi di onere apparente con opere visibili, non rileva dunque anche una eventuale diversa dichiarazione del venditore, come preteso dall'appellante. Anche l'appello proposto nei confronti dei chiamati in causa va, pertanto, respinto.
12. Il rigetto dell'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 comporta la condanna alle spese del grado, in solido con e Controparte_1 che a loro volta hanno chiesto l'accoglimento dei primi tre motivi di Controparte_2 appello proposti dei predetti signori con la conseguente riforma dell'appellata Pt_1 sentenza, come risulta dalle precisate conclusioni.
Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle rispettive attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
in solido fra loro e in parti uguali nei rapporti interni, al pagamento Controparte_2 delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e E_
pag. 11/12 in solido;
Controparte_4
3) condanna , , , in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 2.938,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e Controparte_1 in solido;
Controparte_2
4) dà atto che sussistono a carico di parte appellante principale, , Parte_1 Pt_2
e , e di parte appellante incidentale, e
[...] Parte_3 Controparte_1
i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del Controparte_2
d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 19/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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