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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7213/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente Del. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale , C.F._1 residente in [...]
e
2) , Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, codice fiscale C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Marcella Pucci e l'Avv. Francesca Laurini, presso cui hanno eletto domicilio telematico.
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma il 25 aprile 1992 (anno 1992, n. 00191, parte 2, Serie A03)
In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi dichiarano di voler definire qualsiasi reciproca pretesa economico-patrimoniale tra loro intercorsa, conseguente al matrimonio e/o a qualsiasi diverso titolo, ragione o causa, dedotte o non dedotte, a saldo e stralcio e totale tacitazione di ogni reciproca pretesa, avvalendosi dell'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 con gli accordi che seguono:
1.1. La Signora si impegna ad intestare al Sig. Parte_1 Pt_2 il 50% dell'immobile Milano (MI) Via Ludovico Lazzaro Zamenhof n.17/A di cui
[...] alla premessa 10.1: la stipula dell'atto di trasferimento del 50% di tale immobile avverrà avanti al Notaio che verrà scelto di comune accordo dalle Parti in data da fissarsi e comunque entro e non oltre due mesi dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese dell'atto definitivo saranno a carico di entrambe le Parti. Al trasferimento di cui al presente art. 1) si applicherà l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999. 1.2 La Signora si impegna ad intestare alla figlia Parte_1 CP_1 la nuda proprietà dell'immobile di Milano (MI) Via Privata Giuseppe Abamonti n.
[...]
1 e Via Ciro Menotti n. 28 di cui alla premessa 10.2. La stipula dell'atto di trasferimento della nuda proprietà di tale immobile avverrà avanti al Notaio che verrà scelto di comune accordo dalle Parti, in data da fissarsi e comunque entro e non oltre due mesi dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese dell'atto definitivo saranno a carico di entrambi i genitori. Al trasferimento di cui al presente art. 2) si applicherà l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999. 1.3 Il Sig. si impegna ad intestare alla Signora Parte_2 Parte_1 il 50% del fabbricato sito in Sogliano Cavour (LE), Corso Umberto I° n. 86 di cui
[...] alla premessa 13.2.: la stipula dell'atto di trasferimento del 50% di tale immobile avverrà avanti al Notaio che verrà scelto di comune accordo dalle Parti in data da fissarsi e comunque entro e non oltre due mesi dall'emissione della sentenza di separazione. Le spese dell'atto definitivo saranno a carico di entrambe le Parti. Al trasferimento di cui al presente art. 1) si applicherà l'esenzione prevista dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 come estesa dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999. 2) Le Parti si obbligano a continuare a pagare i mutui di cui alle premesse nn. 17, 18 e 19 fino alla loro totale estinzione, con le medesime modalità e nelle medesime proporzioni fino ad oggi utilizzate, senza che ciò possa costituire in futuro richiesta di qualsivoglia modifica del relativo diritto di proprietà. In particolare, al fine di fornire la provvista per il pagamento dei predetti mutui, le Parti si danno reciprocamente atto di aver aperto presso Banca Fideuram Ag. Via Cicerone Roma il C/C n. (premessa n. 20.b), cointestato ad entrambe le Parti ed a firma P.IVA_1 congiunta, sul quale è stato versato l'importo di Euro 1.963.500 (unmilionenovecentosessantatremilacinquecento/00). Le Parti dichiarano che tale conto è esclusivamente deputato al pagamento delle rate di mutuo degli appartamenti di Milano, Via Zamenhof n.17/A (premessa n. 10.1), di Milano, Via Abamonti n.1 (premessa n. 10.2) e di Milano, Via Boscovich n. 15 (premessa n. 14) fino alla totale estinzione degli stessi. Le parti sin d'ora concordano che, quando tutti i mutui di cui alle premesse nn. 17, 18 e 19 saranno estinti, il conto deputato al relativo pagamento di cui alla premessa n. 20.b. verrà chiuso e le somme residue eventualmente presenti saranno divise tra i cointestatari nella misura del 50% ciascuno.
3) Le Parti concordano che il conto corrente n. 2501 Banca Intesa San Paolo cointestato fra i coniugi di cui alla premessa n. 20.a) verrà suddiviso tra le medesime Parti nella misura del 50% ciascuno;
4) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti precedenti e di aver regolato, con le previsioni di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3, 4 e 5 qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale fra gli stessi;
con la sottoscrizione del presente ricorso, pertanto, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere ed in ogni caso di rinunciarvi. In particolare e tra l'altro:
4.1. il Signor dichiara espressamente di rinunciare, così come effettivamente Parte_2 rinuncia, a far valere qualsivoglia pretesa in relazione agli immobili di Roma, Via Del Gesù n. 70 piano II (premessa 10.3) e piano III (premessa 10.4) ed all'immobile sito in Roma, via Del Gesù n. 69 (premessa 10.5) di esclusiva proprietà della Signora Parte_1
[...]
4.2 la Signora dichiara espressamente di rinunciare, così Parte_1 come effettivamente rinuncia, a far valere qualsivoglia pretesa in relazione all'immobile sito in Roma, Via Giovanni Lanza n. 154 (premessa 13.1) di proprietà esclusiva del Sig. Pt_2
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma il 25 aprile Parte_2
1992 (anno 1992, n. 00191, parte 2, Serie A03)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissioni della causa sul ruolo del Giudice delegato dr. RA IA Cosmai Così deciso in Milano, il 9.7.2025
. Il Presidente Del.
Dott.ssa RA IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG