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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Giovanna Ferrero Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2671/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CONTRA' Parte_1 P.IVA_1
CARPAGNON 1/2 VICENZA presso lo studio dell'avv. MECENERO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI, 40 CP_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUSSANI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti: come da note.
Per la riforma della sentenza n. 2105/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 30.07.2024, notificata il 30.08.2024.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 1451/2022 del 02.05.2022, emesso dal Tribunale di Monza il 02.05.2022 e notificato a in data 03.05.2022, veniva ingiunto alla stessa società il pagamento, in Pt_1
favore di della somma di € 35.531,50 quale corrispettivo per asserite forniture di CP_1
merci, documentate dalle fatture n. 1478 del 22.11.2021, n. 1639 del 16/12/2021 e n. 1712 del
22.12.2021, dedotto l'importo della nota di credito n. 1818 del 30.12.2021, oltre ad € 73,20 per spese notarili, per un totale di € 35.604,70 più interessi come da ricorso e spese del procedimento monitorio come liquidate in decreto.
In data 03.05.2022, proponeva opposizione al menzionato decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo che la fornitura di cui alla fattura avversaria n. 1712/2021 del 22.12.2021 non era stata mai effettuata. Conseguentemente, la somma di € 15.980,00, anticipatamente corrisposta da in data 20.12.2021 in acconto sull'ordine di cui alla fattura, doveva essere Parte_1 scomputata per complessivi € 6.322,00 (saldo di € 322,00 della fattura n. 1478/2021 e di €
6.000,00 della fattura n. 1639/2021), mentre doveva essere restituita per il residuo, pari ad €
9.658,00.
L'opponente eccepiva inoltre di vantare un controcredito per la fornitura ad di n. CP_1
pagina 2 di 8 Con comparsa di risposta del 5.12.2022, si costituiva tardivamente rilevando che CP_1
la merce di cui alla sua fattura contestata n. 1712/2021 era stata ritirata, presso la sede di
, in data 22.12.2021 personalmente da , legale rappresentante CP_1 Parte_2
dell'ingiunta. In relazione al controcredito di l'opposta nulla obiettava circa l'an, Parte_1
limitandosi a contestare il prezzo praticato e opponendo che le parti si fossero accordate per la compravendita ad € 0,60 al pezzo (oltre IVA) anziché € 1,10. A riprova di questo, CP_1
produceva, sub doc. 17, una scrittura privata asseritamente firmata sempre dal sig. .
[...] Pt_2
L'opponente, in risposta, contestava la tardiva costituzione avversaria e disconosceva ex art. 214 c.p.c la sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante dei documenti avversari
(prodotti con la comparsa sub docc. 15, 16 e 17), oltre a contestarne la conformità agli originali.
Il Tribunale, ritenuto “non dirimente” il disconoscimento dei suddetti documenti, rigettava tutte le istanze istruttorie e fissava udienza di p.c. all'esito della quale, concessi i termini ex art. 190
c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
All'esito, il Tribunale di Monza così disponeva:
“1) Conferma il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 1451/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 2.5.2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale azionata dall'opponente, accerta e dichiara che l'opposta è tenuta a corrispondere alla la somma pari ad € 3.427,20 Parte_1
oltre interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.261,00, per spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, come per legge”.
In sintesi, quindi, il giudice di primo grado, pur confermando il decreto, riconosceva il controcredito vantato dall'opponente.
La società ha proposto appello, lamentando: Parte_1
pagina 3 di 8 1. l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa relativa al disconoscimento di sottoscrizione di scrittura privata ex art 214 c.p.c.;
2. l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1510 c.c.;
3. l'illogicità ed infondatezza del ragionamento riguardante il pagamento della fattura avversaria n. 1676/2021 (non oggetto di ingiunzione di pagamento);
4. il mancato raggiungimento della prova della consegna della merce di cui alla fattura
1712/2021 avversaria;
5. l'errato utilizzo del doc. 17 avversario nell'individuazione del prezzo delle 5440 mascherine
FFP3 vendute da ad;
Pt_1 CP_1
L'appellante reiterava inoltre le istanze istruttorie presentate in primo grado, relative all'assunzione della prova per testi.
La società appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte, rilevata la materia del contendere, in prima udienza ha rimesso la causa in decisione per il 18.3.2025 ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. (udienza cartolare), prendendo atto dell'esonero del Presidente dalla relazione orale accordato dalle parti.
All'esito di discussione in camera di consiglio, la causa è stata quindi decisa nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
Al di là dell'elencazione seguita dall'appellante, i motivi possono essere così riuniti e sintetizzati.
In primo luogo, contesta il fatto che il giudice di primo grado non avrebbe ritenuto Parte_1
valido il disconoscimento delle firme sui documenti di trasporto e sulla scrittura privata attestanti la consegna della merce da parte di Sostiene invero l'appellante che il CP_1
disconoscimento doveva essere considerato dal Tribunale validamente fatto, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, fondato su documenti asseritamente non autentici.
pagina 4 di 8 contesta, quindi, l'utilizzo del doc. 17 (scrittura privata relativa alle mascherine FFP3) Parte_1
per determinare il prezzo delle mascherine, in forza del disconoscimento della firma su tale documento.
Sostiene quindi l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato l'art. 1510 c.c.; il Tribunale, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che l'opposta si fosse liberata dell'obbligo di consegna affidando la merce al vettore, mentre, in realtà, la merce era stata ritirata dall'acquirente stesso presso la sede del venditore.
Sul disconoscimento, costituendosi, ha rilevato che la contestazione delle firme CP_1
sui documenti di trasporto e sulla scrittura privata non è stata effettuata in modo valido e specifico, come richiesto dalla legge. Il disconoscimento deve essere infatti puntuale e inequivoco, cosa che non è avvenuta nel caso di Parte_1
A ben vedere, l'osservazione dell'appellata appare condivisibile, mentre è infondata la censura di parte appellante.
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza (v. Cass., ord. n.
18491 del 08/07/2024; cfr. anche C. App. Perugia, sent. n. 149/2023).
Vero è che non è richiesta alcuna formalità particolare;
tuttavia, l'opponente non può limitarsi a contestare la scrittura, senza articolare deduzioni specifiche al riguardo.
Va considerato al riguardo, come sottolineato dal Tribunale, che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili. Infatti, nel caso della persona giuridica, assistita per regola generale da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (v. Cass. civ., Sez. I, 16/02/2010, n. 3620). In
pagina 5 di 8 altre parole, poiché a disconoscere il documento non è il sottoscrittore, bensì l'ente – a mezzo di procuratore, quest'ultimo ha l'onere quanto meno di allegare che la firma contestata non è in alcun modo riconducibile alla società, non bastando il disconoscimento della firma del “terzo” sottoscrittore.
Nel caso di specie, invece, l'opponente, si è limitata ad affermare genericamente che la sottoscrizione non è riconducibile alla mano del legale rappresentante della società opponente,
, senza null'altro precisare in merito all'esistenza di altri soggetti eventualmente Parte_2
muniti del potere di firma.
Inoltre, il documento “disconosciuto”, relativo alla consegna della merce pattuita, riguarda non solo parte dei beni riportati nella fattura n. 1712 del 22.12.2021 di cui è contestata la consegna, ma anche la merce di cui all'intera fattura n. 1676 del 19.12.2021, regolarmente ed integralmente pagata dalla senza alcuna contestazione. Pertanto, non è chiaro come Parte_1
l'acquirente possa contestare l'avvenuta consegna di parte della merce e al contempo pagare l'altra parte, oggetto dello stesso documento di trasporto sconfessato.
Anche con riferimento al disconoscimento della conformità della copia all'originale del doc.
17, inoltre, si appalesa la stessa genericità, in contrasto con il disposto di cui all'art. 2719 c.c. che prevede che la parte indichi in che modo e per quale ragione le copie siano divergenti dagli originali. Come evidenzia la giurisprudenza, “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo, invece, essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale. Tale disconoscimento, inoltre, non obbliga alla verificazione come in caso di scrittura privata, di tal che il giudice può ritenere provata aliunde la conformità tra originale e copia” (sent. n. 3227/2021).
Poiché parte appellante non ha indicato in che cosa la copia si discosti dall'originale, il documento non può ritenersi validamente disconosciuto.
Ne consegue l'avvenuta prova documentale del credito e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa azionata con decreto ingiuntivo da Allo stesso modo, poiché è inefficace CP_1
pagina 6 di 8 il disconoscimento della copia prodotta sub doc. 17, risulta provato l'ammontare del credito relativo al prezzo pattuito per l'acquisto delle mascherine.
Resta da analizzare il profilo della asserita violazione dell'art. 1510 c.c.
Secondo l'appellante, invero, al di là della questione attinente alla provenienza dei documenti contestati e alla loro autenticità, il decreto opposto sarebbe illegittimo a fronte dell'inadempimento del venditore, che non avrebbe provato di aver consegnato la merce;
sicché
l'inadempimento di quest'ultimo legittimerebbe il mancato pagamento dell'importo ingiunto ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Il giudice di prime cure avrebbe errato, ritenendo adempiente (e quindi CP_1
legittimato a chiedere il corrispettivo di cui al decreto ingiuntivo) in forza del disposto dell'art. 1510 c.c., secondo cui “se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. Tuttavia, tale considerazione muove dall'errato presupposto che avesse CP_1
Part consegnato la merce oggetto di contratto al vettore incaricato della consegna a circostanza smentita dai fatti.
Anche tali censure non sono fondate.
Se è vero che non vi è mai stata consegna delle merci al vettore da parte della venditrice, è provato per tabulas che le merci venivano consegnate direttamente all'acquirente. Ne consegue che il venditore si è comunque liberato dell'obbligo, consegnando le cose direttamente all'odierna appellante. Né vale a negare tale circostanza, per le ragioni sopra esposte, il Part disconoscimento fatto da dei documenti di trasporto.
In conclusione, risultando ex actis l'adempimento del venditore, l'acquirente-odierno appellante era senz'altro tenuto a corrispondere le somme azionate.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Vista la soccombenza, l'appellante è tenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite del grado, che si liquidano, in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva pagina 7 di 8 effettivamente svolta, in euro 5.211,00 (assente l'istruttoria, minimi per la fase decisoria, valori medi per le altri) oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata Parte_1
n. 2105/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 30.07.2024, notificata il 30.08.2024;
2. condanna a rimborsare all'appellata le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
5.211,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5440 mascherine FFP3, prima consegnate in conto vendita e poi effettivamente vendute al prezzo di € 1,10 cad., oltre IVA al 5%, per un totale di € 6.283,20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Giovanna Ferrero Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2671/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CONTRA' Parte_1 P.IVA_1
CARPAGNON 1/2 VICENZA presso lo studio dell'avv. MECENERO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI, 40 CP_1 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. GIUSSANI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti: come da note.
Per la riforma della sentenza n. 2105/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 30.07.2024, notificata il 30.08.2024.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 1451/2022 del 02.05.2022, emesso dal Tribunale di Monza il 02.05.2022 e notificato a in data 03.05.2022, veniva ingiunto alla stessa società il pagamento, in Pt_1
favore di della somma di € 35.531,50 quale corrispettivo per asserite forniture di CP_1
merci, documentate dalle fatture n. 1478 del 22.11.2021, n. 1639 del 16/12/2021 e n. 1712 del
22.12.2021, dedotto l'importo della nota di credito n. 1818 del 30.12.2021, oltre ad € 73,20 per spese notarili, per un totale di € 35.604,70 più interessi come da ricorso e spese del procedimento monitorio come liquidate in decreto.
In data 03.05.2022, proponeva opposizione al menzionato decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo che la fornitura di cui alla fattura avversaria n. 1712/2021 del 22.12.2021 non era stata mai effettuata. Conseguentemente, la somma di € 15.980,00, anticipatamente corrisposta da in data 20.12.2021 in acconto sull'ordine di cui alla fattura, doveva essere Parte_1 scomputata per complessivi € 6.322,00 (saldo di € 322,00 della fattura n. 1478/2021 e di €
6.000,00 della fattura n. 1639/2021), mentre doveva essere restituita per il residuo, pari ad €
9.658,00.
L'opponente eccepiva inoltre di vantare un controcredito per la fornitura ad di n. CP_1
pagina 2 di 8 Con comparsa di risposta del 5.12.2022, si costituiva tardivamente rilevando che CP_1
la merce di cui alla sua fattura contestata n. 1712/2021 era stata ritirata, presso la sede di
, in data 22.12.2021 personalmente da , legale rappresentante CP_1 Parte_2
dell'ingiunta. In relazione al controcredito di l'opposta nulla obiettava circa l'an, Parte_1
limitandosi a contestare il prezzo praticato e opponendo che le parti si fossero accordate per la compravendita ad € 0,60 al pezzo (oltre IVA) anziché € 1,10. A riprova di questo, CP_1
produceva, sub doc. 17, una scrittura privata asseritamente firmata sempre dal sig. .
[...] Pt_2
L'opponente, in risposta, contestava la tardiva costituzione avversaria e disconosceva ex art. 214 c.p.c la sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante dei documenti avversari
(prodotti con la comparsa sub docc. 15, 16 e 17), oltre a contestarne la conformità agli originali.
Il Tribunale, ritenuto “non dirimente” il disconoscimento dei suddetti documenti, rigettava tutte le istanze istruttorie e fissava udienza di p.c. all'esito della quale, concessi i termini ex art. 190
c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
All'esito, il Tribunale di Monza così disponeva:
“1) Conferma il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 1451/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 2.5.2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale azionata dall'opponente, accerta e dichiara che l'opposta è tenuta a corrispondere alla la somma pari ad € 3.427,20 Parte_1
oltre interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.261,00, per spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, come per legge”.
In sintesi, quindi, il giudice di primo grado, pur confermando il decreto, riconosceva il controcredito vantato dall'opponente.
La società ha proposto appello, lamentando: Parte_1
pagina 3 di 8 1. l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa relativa al disconoscimento di sottoscrizione di scrittura privata ex art 214 c.p.c.;
2. l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1510 c.c.;
3. l'illogicità ed infondatezza del ragionamento riguardante il pagamento della fattura avversaria n. 1676/2021 (non oggetto di ingiunzione di pagamento);
4. il mancato raggiungimento della prova della consegna della merce di cui alla fattura
1712/2021 avversaria;
5. l'errato utilizzo del doc. 17 avversario nell'individuazione del prezzo delle 5440 mascherine
FFP3 vendute da ad;
Pt_1 CP_1
L'appellante reiterava inoltre le istanze istruttorie presentate in primo grado, relative all'assunzione della prova per testi.
La società appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte, rilevata la materia del contendere, in prima udienza ha rimesso la causa in decisione per il 18.3.2025 ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c. (udienza cartolare), prendendo atto dell'esonero del Presidente dalla relazione orale accordato dalle parti.
All'esito di discussione in camera di consiglio, la causa è stata quindi decisa nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
Al di là dell'elencazione seguita dall'appellante, i motivi possono essere così riuniti e sintetizzati.
In primo luogo, contesta il fatto che il giudice di primo grado non avrebbe ritenuto Parte_1
valido il disconoscimento delle firme sui documenti di trasporto e sulla scrittura privata attestanti la consegna della merce da parte di Sostiene invero l'appellante che il CP_1
disconoscimento doveva essere considerato dal Tribunale validamente fatto, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, fondato su documenti asseritamente non autentici.
pagina 4 di 8 contesta, quindi, l'utilizzo del doc. 17 (scrittura privata relativa alle mascherine FFP3) Parte_1
per determinare il prezzo delle mascherine, in forza del disconoscimento della firma su tale documento.
Sostiene quindi l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato l'art. 1510 c.c.; il Tribunale, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che l'opposta si fosse liberata dell'obbligo di consegna affidando la merce al vettore, mentre, in realtà, la merce era stata ritirata dall'acquirente stesso presso la sede del venditore.
Sul disconoscimento, costituendosi, ha rilevato che la contestazione delle firme CP_1
sui documenti di trasporto e sulla scrittura privata non è stata effettuata in modo valido e specifico, come richiesto dalla legge. Il disconoscimento deve essere infatti puntuale e inequivoco, cosa che non è avvenuta nel caso di Parte_1
A ben vedere, l'osservazione dell'appellata appare condivisibile, mentre è infondata la censura di parte appellante.
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza (v. Cass., ord. n.
18491 del 08/07/2024; cfr. anche C. App. Perugia, sent. n. 149/2023).
Vero è che non è richiesta alcuna formalità particolare;
tuttavia, l'opponente non può limitarsi a contestare la scrittura, senza articolare deduzioni specifiche al riguardo.
Va considerato al riguardo, come sottolineato dal Tribunale, che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili. Infatti, nel caso della persona giuridica, assistita per regola generale da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (v. Cass. civ., Sez. I, 16/02/2010, n. 3620). In
pagina 5 di 8 altre parole, poiché a disconoscere il documento non è il sottoscrittore, bensì l'ente – a mezzo di procuratore, quest'ultimo ha l'onere quanto meno di allegare che la firma contestata non è in alcun modo riconducibile alla società, non bastando il disconoscimento della firma del “terzo” sottoscrittore.
Nel caso di specie, invece, l'opponente, si è limitata ad affermare genericamente che la sottoscrizione non è riconducibile alla mano del legale rappresentante della società opponente,
, senza null'altro precisare in merito all'esistenza di altri soggetti eventualmente Parte_2
muniti del potere di firma.
Inoltre, il documento “disconosciuto”, relativo alla consegna della merce pattuita, riguarda non solo parte dei beni riportati nella fattura n. 1712 del 22.12.2021 di cui è contestata la consegna, ma anche la merce di cui all'intera fattura n. 1676 del 19.12.2021, regolarmente ed integralmente pagata dalla senza alcuna contestazione. Pertanto, non è chiaro come Parte_1
l'acquirente possa contestare l'avvenuta consegna di parte della merce e al contempo pagare l'altra parte, oggetto dello stesso documento di trasporto sconfessato.
Anche con riferimento al disconoscimento della conformità della copia all'originale del doc.
17, inoltre, si appalesa la stessa genericità, in contrasto con il disposto di cui all'art. 2719 c.c. che prevede che la parte indichi in che modo e per quale ragione le copie siano divergenti dagli originali. Come evidenzia la giurisprudenza, “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo, invece, essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale. Tale disconoscimento, inoltre, non obbliga alla verificazione come in caso di scrittura privata, di tal che il giudice può ritenere provata aliunde la conformità tra originale e copia” (sent. n. 3227/2021).
Poiché parte appellante non ha indicato in che cosa la copia si discosti dall'originale, il documento non può ritenersi validamente disconosciuto.
Ne consegue l'avvenuta prova documentale del credito e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa azionata con decreto ingiuntivo da Allo stesso modo, poiché è inefficace CP_1
pagina 6 di 8 il disconoscimento della copia prodotta sub doc. 17, risulta provato l'ammontare del credito relativo al prezzo pattuito per l'acquisto delle mascherine.
Resta da analizzare il profilo della asserita violazione dell'art. 1510 c.c.
Secondo l'appellante, invero, al di là della questione attinente alla provenienza dei documenti contestati e alla loro autenticità, il decreto opposto sarebbe illegittimo a fronte dell'inadempimento del venditore, che non avrebbe provato di aver consegnato la merce;
sicché
l'inadempimento di quest'ultimo legittimerebbe il mancato pagamento dell'importo ingiunto ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Il giudice di prime cure avrebbe errato, ritenendo adempiente (e quindi CP_1
legittimato a chiedere il corrispettivo di cui al decreto ingiuntivo) in forza del disposto dell'art. 1510 c.c., secondo cui “se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. Tuttavia, tale considerazione muove dall'errato presupposto che avesse CP_1
Part consegnato la merce oggetto di contratto al vettore incaricato della consegna a circostanza smentita dai fatti.
Anche tali censure non sono fondate.
Se è vero che non vi è mai stata consegna delle merci al vettore da parte della venditrice, è provato per tabulas che le merci venivano consegnate direttamente all'acquirente. Ne consegue che il venditore si è comunque liberato dell'obbligo, consegnando le cose direttamente all'odierna appellante. Né vale a negare tale circostanza, per le ragioni sopra esposte, il Part disconoscimento fatto da dei documenti di trasporto.
In conclusione, risultando ex actis l'adempimento del venditore, l'acquirente-odierno appellante era senz'altro tenuto a corrispondere le somme azionate.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Vista la soccombenza, l'appellante è tenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite del grado, che si liquidano, in considerazione del valore della causa e dell'attività difensiva pagina 7 di 8 effettivamente svolta, in euro 5.211,00 (assente l'istruttoria, minimi per la fase decisoria, valori medi per le altri) oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata Parte_1
n. 2105/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata il 30.07.2024, notificata il 30.08.2024;
2. condanna a rimborsare all'appellata le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
5.211,00 oltre rimborso spese forfetario al 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5440 mascherine FFP3, prima consegnate in conto vendita e poi effettivamente vendute al prezzo di € 1,10 cad., oltre IVA al 5%, per un totale di € 6.283,20.