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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°565 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A rapp.to e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente domiciliato in Parte_1
Del Fante n.58/D appellante CONTRO
, , e n.q. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 a ilvia Parte_2
Faraci presso il cui studio in Palermo via Raffaello n.9 sono elettivamente domiciliati appellato OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia I.N.A.I.L. o equivalente – all'udienza di discussione del 27.3.2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1621/2024, emessa in data 15.4.2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., condannò l' a corrispondere a , Parte_1 Controparte_1 [...]
, e , tutti n.q. di eredi di Controparte_2 CP_3 CP_4 Parte_2 n l 23.7.2018 – “la ren 38% di i.p.p. dalla data di presentazione della denuncia di malattia” fino al decesso (1.10.2019); dichiarò, altresì, che le malattie professionali accertate erano state causa del decesso di
Parte_2 tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato il Parte_1
17.5.2024, chiedendone la riforma. Dopo aver premesso che in sede amministrativa era stato riconosciuto un grado di menomazione nella misura del 5% per placche pleuriche da esposizione ad amianto in paziente affetto da comorbilità non correlate all'attività lavorativa, l'Istituto appellante evidenzia che il primo CTU, nominato dal Tribunale, aveva, in prima stesura, confermato la sussistenza di placche pleuriche da esposizione ad amianto con un quadro disventilatorio “di modesta entità”; quanto al carcinoma renale il medesimo ctu aveva escluso qualsivoglia correlazione con l'esposizione ad amianto;
che, successivamente, dopo il deposito di relazione integrativa, era stato nominato altro c.t.u. il quale aveva ritenuto che l'esposizione al cadmio aveva determinato una percentuale di i.p.p. pari al 30% e quanto alle alterazioni pleuriche nella misura del 5%. .
Pag.1 Tanto premesso, l' deduce l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio Pt_1 circa l'esposizione a rischio cadmio atteso che di tale sostanza non era mai stata documentata la presenza in ambito lavorativo. In ogni caso, rileva l'assenza di nesso causale tra esposizione al cadmio e il carcinoma renale. Precisa al riguardo che il primo fattore di rischio per tale patologia è rappresentato dal fumo di sigaretta e, a seguire, dall'obesità e dall'ipertensione; che il defunto sig. era un ex forte fumatore fino all'età di 57 anni, era un soggetto iperteso Parte_2 ufficienza renale. In ordine alla valutazione de danno per placche pleuriche osserva che il grado del 5% riconosciuto in sede amministrativa era stato ritenuto legittimo da entrambi i consulenti del Tribunale. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto della domanda proposta da , poi proseguita dai suoi eredi. Parte_2
, e , si Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 sono costituiti in giudizio resistendo al gravame. Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è fondato è come tale deve essere accolto, avendo il nominato C.T.U., tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, concluso che:
“A) …. in assenza di probante documentazione sanitaria attestante la presenza di cadmio nell'ambiente lavorativo, oltre che di eventuali ulteriori approfonditi studi scientifici che possano dimostrare una chiara correlazione fra l'insorgenza del ca a cellule chiare del rene e la esposizione a cadmio è, nel caso in specie (alla luce della documentazione amministrativo/sanitaria agli atti), da ritenere ampiamente “più probabile che non”, che nel contenzioso di che trattasi, non sia possibile pervenire al chiaro riscontro di una probabilità accertata e qualificata di correlazione fra attività lavorativa, insorgenza della denunciata malattia oncologica renale e decesso del Lavoratore. Pertanto, questo consulente ritiene di gran lunga più probabile che sulla genesi della patologia oncologica renale, abbiano inciso fattori comuni extraprofessionali, sovrapponibili a quelli della restante parte della popolazione certamente non esposta ad inquinanti correlati con attività lavorativa. Ancora, sempre in risposta all'articolato quesito posto, si è del parere che: B) abbia presentato un quadro clinico caratterizzato dalla sussistenza di Parte_2
“ispessiment millimetrico nodulo calcifico al lobo medio, reperto/condizione clinica ragionevolmente secondaria, in considerazione della prolungata attività lavorativa, ad esposizione professionale a fibre di amianto. In tal caso, in accordo con l'orientamento sia dell'Istituto Assicuratore che del CTU di prime cure, Dr. il danno biologico era effettivamente valutabile nella Persona_1 misura del cinque per cento, con nale rispetto alle previsioni tabellari di cui al codice 331 delle Tabelle 38/2000. Quanto poi all'ultima parte del quesito posto, si ritiene che: C) La causa di morte, pur in assenza di dati particolarmente esaustivi, possa comunque essere ragionevolmente riconducibile all'instaurarsi di uno stato cachettico, con grave insufficienza renale, anuria e leucocitosi neutrofila (v. referto dell'Area di Emergenza del P.O. Villa Sofia – Cervello, del 13.09.2019) . Si precisa, infine, che, stante quanto superiormente argomentato, non risulta ad oggi emergente dagli atti alcun documento sulla scorta del quale possa essere posta certa diagnosi di “Mesotelioma pleurico”, affezione di contro più volte certificata da Sanitario della U.O. di Medicina Legale della ASP di Palermo” (cfr. relazione in atti redatta dal c.t.u. dr. . Persona_2
Pag.2 Siffatte conclusioni, si osserva, sono state fatte oggetto di osservazioni dalla parte appellata. Trattasi, tuttavia, di rilievi che non possono essere accolti alla luce degli esaurienti e condivisibili chiarimenti forniti (nella relazione definitiva depositata in atti) dal nominato c.t.u..
Il dott. infatti, nel prendere in esame le osservazioni di parte appellata, Per_2 si è così espres
“ …nel prendere atto, intanto, del raggiunto convincimento da parte dello circa la CP_5 carenza di dati legati alla effettiva presenza di cadmio nell'ambiente lavorativo, i non è sostenibile la tesi della correlazione (avuto riguardo della imprenscindibile criteriologia medico -legale), fra attività lavorativa e comparsa di ca renale, il motivo di lagnanza principale rimane quello di valutare la incidenza, in termini di danno biologico, della problematica polmonare: a tal proposito si ricorda che il primo CTU nominato dal G.L. di Palermo (Prof. , valutò il danno biologico Per_3 dapprima nella misura del cinque per cento;
successivamente, a seguito di chiarimenti richiesti, nella misura del dodici per cento. Tuttavia, il suddetto CTU non ha mai specificato secondo quale calcolo e/o con applicazione di quali tabella valutativa, sia pervenuto a tale percentuale. Di contro, il Dr.
Spec.sta in Pneumologia e secondo CTU nominato dallo stesso Giudice del Lavoro, valutò il Per_1 danno polmonare nella misura del cinque per cento, stessa percentuale cui era pervenuto l'Istituto Assicuratore, nonché, in questa fase di giudizio, lo scrivente CTU. Orbene, si ribadisce ancora una volta come ciò che effettivamente rilevi nella valutazione della problematica polmonare, sia certamente rappresentato dalla sussistenza delle placche pleuriche, di tipo calcifico, localizzate in sede mediastinica, diaframmatica e parietale. Di contro, minimatamene rappresentative e non indicative di concreta esposizione, in quanto, peraltro, di modestissima dimensione ed entità, mantenutesi stabili nel tempo, le strie ed i micronoduli apicali. Pertanto, in assenza, peraltro di franchi dati riguardanti un eventuale danno funzionale, la valutazione non può che essere quella del cinque per cento, peraltro già identificata - in una prima fase - dal CTU Prof. , nonché, Persona_4 soprattutto, dal CTU nominato in fase successiva, Dr. speci ogia. Persona_1
A corollario, poi, delle note critiche formulate e fermo restando che lo Studio Legale ha correttamente riconosciuto la bontà delle conclusioni cui è pervenuto il sottoscritto in merito alla mancanza di dati ambientali (oltre che clinici) che permettano di correlare il ca renale al cadmio (la cui presenza nello Stabilimento Fincantieri di Palermo non è mai stata documentata), parte convenuta chiede, sembra di capire, che venga riconosciuta una percentuale pari al 15 %, in considerazione degli ipotetici effetti che l'amianto possa avere avuto sul determinismo del ca renale. Ora, così come correttamente sostenuto dal Prof. (Professore Universitario di Oncologia Medica, meritatamente Per_3 molto noto, cui va comunque rico di essere un Professionista connotato da consolidata esperienza e grande professionalità), anche il sottoscritto ritiene sia da escludere, alla luce delle conoscenze odierne, qualsivoglia ruolo dell'amianto nel determinismo del ca renale. Pertanto, seppur possano esserci in corso studi che possano ipotizzare un eventuale ruolo di tale materiale in problematiche di tipo oncologico renale, non può non sottolinearsi come tali studi siano connotati da sostanziale ipoteticità, motivo per cui, se certamente accattivanti nell'ambito di un convegno, di una lezione universitaria o anche di un corso di aggiornamento, certamente così non è in ambito medico-legale, circostanza questa, ove è invece, necessario argomentare non con il criterio della “possibilità”, quanto piuttosto con rigoroso rispetto della criteriologia medico-legale e delle normative vigenti. Pertanto, non possiamo che ribadire le conclusioni cui siamo pervenuti nella bozza di ctu già inviata alle parti, sostenendo ancora una volta come, nelle more che eventuali approfonditi quanto accreditati studi scientifici possano dimostrare una correlazione fra l'insorgenza del ca renale e l'esposizione all'amianto (cosi come anche al cadmio), sia da ritenere assolutamente “più probabile che non”, che nel contenzioso di che trattasi, non sia possibile pervenire al chiaro riscontro di una probabilità accertata e qualificata di correlazione fra attività lavorativa, insorgenza della denunciata malattia e decesso del Lavoratore. Pur in considerazione, dunque, del fatto che il de cuius sia stato
Pag.3 esposto al rischio “amianto”, di contro, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile, si ritiene di gran lunga più probabile che sulla genesi del ca renale abbiano inciso fattori comuni extraprofessionali, sostanzialmente sovrapponibili a quelli della restante parte della popolazione, certamente non esposta ad inquinanti correlati con attività lavorativa”. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado risultino, da un lato, fondate sull'esame di tutte le risultanze processuali acquisite, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Conseguentemente, il gravame deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e le domande spiegate nel ricorso di primo grado rigettate.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo in favore dell' Parte_1
Le spese di c.t.u. di entram liquidate con separati decreti, devono porsi definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1621/2024 emessa in data 15.4.2024 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' che liquida, per il primo grado, in complessivi €1.500,00 e, per il secondo Parte_1 gra plessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di c.t.u. di entrambi i gradi già liquidate come da separati decreti. Palermo, 27 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
Il Presidente Maria G. Di Marco
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