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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 607/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO BRUNO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
), (c.f. ),
[...] Controparte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti quali eredi Controparte_4 C.F._4 dell'Ing. (c.f. , deceduto in Prato in data Controparte_4 C.F._5
29.03.2024, con il patrocinio dell'avv. LISA PICOZZI e dall'avv. UMBERTO FRANCI, elettivamente domiciliati come da procura in atti e nei confronti di
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ERIKA MORETTI ed CP_5 C.F._6 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello;
1 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
In accoglimento del proposto appello principale, riformarsi l'ordinanza n. 514/2021 emessa in data 21.03.2021 e pubblicata in data 22.03.2021 dal Tribunale di Prato e conseguentemente, in sua riforma:
Rigettare la domanda proposta dall'Ing. nei confronti di in quanto CP_2 Controparte_6 infondata in fatto ed in diritto per essere contraria a precedente giudicato formatosi fra le parti;
In ogni caso, con il favore delle spese anche di eventuali CTU e CTP e del compenso professionale ex D.M. 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%
C.P.A. ed IVA come per legge”.
Per parte appellata : Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da avverso l'ordinanza rep. Parte_1
514/2021 emessa in data 21.03.2021 dal Tribunale di Prato, pubblicata in data 22.03.2021.
Con vittoria di spese e competenze e con condanna dell'appellante al ristoro dei danni ex art.
96 c.p.c. comma I° e III°”.
Per parte appellata CP_5
”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere le conclusioni tutte rassegnate da , confermando in toto Parte_1
l'ordinanza impugnata, rep. 514/2021 emessa in data 21.03.2021 e pubblicata in data
22.03.2021 dal Tribunale di Prato in composizione collegiale a definizione del giudizio RG
2152/2020.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché di quello per l'inibitoria, per cui ha già ritualmente instato e già conclusosi con il rigetto dell'istanza.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza in data 20.3.2021 ex artt. 702 ter c.p.c. e 14 D. lgs.
150/11 del Tribunale di Prato, in materia di compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 843/2020 del 14.07.2020, emesso su istanza dell'Avv. il Tribunale di Prato ingiungeva all'Ing. di CP_5 Controparte_4 pagare in favore dell'ingiungente l'importo di € 33.864,18, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di compensi per il patrocinio prestato da tale legale in favore dell'ingiunto nel giudizio r.g.
173/2013 del Tribunale di Firenze, sez. Imprese, conclusosi con la sentenza n. 3537/2019 del
14.11.2019 pubblicata il 26.11.2019. proponeva atto di citazione in opposizione avverso tale decreto, eccependo CP_2
l'eccessivo ammontare dell'importo oggetto dell'ingiunzione, sia per la non corretta
2 determinazione del valore del procedimento, sia in virtù di accordi intercorsi con il proprio difensore, che prevedevano di limitare il compenso ai minimi tariffari, trattandosi di una causa di natura prettamente tecnica.
In sede di opposizione, chiedeva al tribunale di chiamare in causa CP_4 [...]
con cui aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità Parte_1 professionale, per essere tenuto indenne di quanto fosse stato condannato a pagare in favore di posto che i compensi oggetto d'ingiunzione rappresentavano spese di resistenza ex CP_5 art. 1917 III° comma c.c. sostenute da esso assicurato a fronte della chiamata in causa da parte del Comune di Signa, a sua volta convenuto nel giudizio r.g. 173/2013 sez. Imprese del
Tribunale di Firenze da Controparte_8
, con ordinanza del 21/09/2020, l'istanza ex art. 649 c.p.c., alla prima udienza era
[...] disposto il pagamento, da parte dell'opponente, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., della somma non contestata di € 286,30 (al lordo di ritenuta d'acconto), oltre accessori, era mutato il rito, da ordinario a sommario di cognizione, ex art. 14 d.l.vo n. 150/2011, ed era autorizzata la chiamata in causa di che, pur regolarmente citata, non si Parte_1 costituiva in giudizio.
Con ordinanza collegiale ex artt. 702 ter c.p.c e 14 d. lvo 150/11 in data 20.3.2021, il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto opposto, e condannando il a corrispondere al la somma di euro 25.090,05 - oltre CPA e IVA come per CP_4 CP_5 legge (ed oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
23/07/2020 al saldo) - e a rilevare indenne l'ing. di quanto quest'ultimo Pt_1 CP_4 aveva già pagato ed era tenuto a pagare all'avv. in forza di tale ordinanza. CP_5
Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. ha impugnato il Parte_1 suddetto provvedimento, sostenendo che esso fosse nullo ed errato perché in violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c., essendovi sul punto giudicato inter partes: in particolare, ha dedotto che nel giudizio “a monte”, R.G. 173/2013, in cui l'avv. CP_5 aveva prestato attività professionale di procuratore e difensore del il tribunale con CP_4 sentenza n. 3537/2019 aveva compensato integralmente le spese di lite tra e CP_4
e non aveva proposto impugnazione avverso tale capo della Parte_1 CP_4 decisione, che era passato in giudicato.
L'appellante ha anche chiesto la sospensiva dell'ordinanza impugnata e questa Corte, con ordinanza ex art. 351 c.p.c. datata 17.06.2021, ha respinto tale istanza, ritenendo che, sulla base della cognizione necessariamente sommaria di quella fase, non sussistessero un apprezzabile fumus boni iuris dell'impugnazione né il periculum in mora, condannando il ricorrente al versamento della sanzione di € 500,00.
L'Avv. e l'Ing. si sono costituiti. CP_5 Controparte_4
Il ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando che confondeva le spese di CP_4 Pt_1 resistenza, disciplinate dal III comma dell'art. 1917 c.c., con le ben diverse spese processuali
(cd. di soccombenza); solo queste ultime erano state oggetto di compensazione da parte del
3 Tribunale di Firenze, mentre oggetto della sentenza qui impugnata erano le spese di resistenza, di talché era infondata l'eccezione di giudicato esterno.
Il s'è associato alle difese del de e, premesso che aveva interesse a resistere CP_5 CP_4 all'impugnazione, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza appellata, ha chiesto la condanna di alle spese dell'appello. Pt_1
All'udienza cartolare del giorno 11.04.2024, la difesa dell'Ing. ha dichiarato Controparte_4 ex art. 300 c.p.c. l'intervenuto decesso del proprio assistito e la Corte con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.04.2024 ha dichiarato l'interruzione del processo.
L'Avv. ha proposto ricorso per la riassunzione del procedimento interrotto e con CP_5 decreto del 27.05.2024 la Corte ha fissato l'udienza del 05.11.2024 per la prosecuzione del giudizio, dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso in riassunzione e del detto decreto;
il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del procedimento sono stati notificati, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto, agli eredi dell'Ing. che si sono costituiti ritualmente. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data
14.11.2024 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.11.2024.
2. Il perimetro del giudizio.
L'ordinanza che ha condannato a pagare il compenso a e a tenere CP_4 CP_5 Pt_1 indenne dalle conseguenze di tale condanna è stata attinta limitatamente al rapporto CP_4 tra assicuratore ed assicurato, di talché essa è divenuta definitiva nei rapporti tra il cliente ed il professionista.
Benvero, anche la richiesta di di dichiarare tale ordinanza nulla per violazione del Pt_1 giudicato esterno attiene unicamente al capo di condanna di tale assicuratore nei confronti dell'ing. di talché è errato l'assunto dell'avv. - che dall'appello in esame non CP_4 CP_5 poteva patire alcuna conseguenza sfavorevole - di aver “interesse a resistere all'impugnazione, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza appellata”.
La notifica dell'appello al medesimo è infatti avvenuta ai soli fini della litis denunciatio, per il litisconsorzio processuale, e in assenza d'appello incidentale di non ha alcun Controparte_9 concreto interesse a contraddire sul motivo d'impugnazione.
3. L'ammissibilità del presente appello.
La presente impugnazione ha ad oggetto l'ordinanza collegiale ex artt. 702 ter c.p.c e 14 d. lvo
150/11 emessa dal Tribunale di Prato in data 20.3.2021, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali azionati dall'avv. CP_5
Tale ordinanza è stata - espressamente - emessa all'esito di procedimento camerale speciale ex art. 14 D.L.vo 150/2011, intitolato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, che nella formulazione applicabile ratione temporis prescrive che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto
4 ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
Conformemente a tale norma, il Tribunale ha seguito tale rito e, all'esito, emesso un'ordinanza che il quarto comma dell'art. 14 definisce espressamente ed inequivocabilmente non appellabile.
Ci si deve dunque domandare, preliminarmente, ed officiosamente, se tale provvedimento fosse impugnabile da Pt_1
Al riguardo, si deve intanto rilevare che correttamente il primo giudice ha applicato all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da il rito sommario ex art. 14; peraltro, CP_4 finanche qualora tale scelta non fosse stata corretta, comunque l'inappellabilità deriverebbe dalla forma del provvedimento decisorio consapevolmente e univocamente adottata dal primo giudice (cfr. Cass. S.S.U.U 390/2011; Cass. 26163/2014, Cass. 26083/21), che nella fattispecie emerge chiaramente dal tenore del testo dell'ordinanza. Infatti, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (cfr.
Cass. n° 17646/21).
Tuttavia, pur ciò premesso, la posizione di è peculiare, perché benché sia stata Pt_1 anch'essa parte della controversia in punto di compensi professionali dell'avv. tuttavia la CP_5 domanda proposta nei suoi riguardi ampliava l'oggetto del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 6321/22), in tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che ampli l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n.
794 del 1942.
Nel caso in esame, il tribunale non ha esplicitato di aver deciso la domanda nei confronti di
(che era contumace) perché non esorbitante dalla sua competenza e perché si Pt_1 prestava ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario “generale”, ex art. 702 bis e ss.
c.p.c. (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista), e tuttavia implicitamente ha operato in tal senso, tanto che ove invece la domanda dell'assicurato avesse richiesto un'istruttoria non sommaria avrebbe dovuto separarla da quella di pagamento del compenso professionale e trattarla con rito ordinario (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4485 del 2018;
Cass. n. 3687 del 2021, da ultimo).
5 Dunque, in ultima analisi, si deve ritenere che l'ordinanza de qua, ancorché adottata dal tribunale in composizione collegiale anche per la domanda di manleva - in conformità alla disposizione dell'art. 281 nonies c.p.c. (che in caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica dispone per tutte la decisione collegiale, salva separazione) - per fosse appellabile da e che quindi l'appello in esame Pt_1 Pt_1
(limitato al rapporto assicurativo) sia ammissibile.
4. Il merito: l'eccezione di giudicato esterno.
Tanto premesso, nel merito tale appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'opponente verso il proprio assicuratore,
d'essere tenuto indenne dagli esborsi effettuati e da effettuare all'avv. in quanto CP_5 compresi nella norma dell'art. 1917 c.c., così argomentando: “L'ing. ha prodotto la polizza e le CP_2 condizioni generali di assicurazione relativi al contratto di assicurazione sulla responsabilità civile professionale stipulato in data 12/09/2002 con avente validità dal 12/09/2002 al Controparte_10
12/09/2003 (doc. 9 allegato alla citazione), tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, che non risulta dagli atti.
La garanzia assicurativa era quindi efficace sia quando furono svolte le prestazioni professionali, relative a un contratto d'appalto stipulato nel 2008, sia al momento della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo da parte del
Comune di Signa, in data 11/04/2013.
All'art. 12 delle condizioni generali, il contratto di assicurazione regola le spese di resistenza, prevedendo che la MP assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici, a tal fine l'assicurato dovendo prestare la propria collaborazione, e che sono a carico della
MP le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione promossa nei suoi confronti entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda (mentre in caso di superamento di tale limite, l'eccedenza sarà ripartita tra assicuratore e assicurato nelle proporzioni dell'80% e del 20%).
Con comunicazione del 2/11/2009 (doc. 10 allegato alla citazione), la MP comunicò all'assicurato la fusione per incorporazione di in e il mutamento della denominazione sociale in Parte_1 Controparte_10 talché non vi sono dubbi sulla legittimazione passiva della terza chiamata. Parte_1
L'opponente ha anche prodotto le quietanze di pagamento dei premi dell'assicurazione (cfr. doc. 10 ibidem).
In data 30/04/2013-8/05/2013, l'ing. denunciò alla MP, oltre che al broker, il sinistro costituito dalla CP_2 citazione nella causa r.g. n. 173/2013 da parte del Comune di Signa (doc. 2 allegato alla citazione).
Non risulta dagli atti che abbia risposto alla denuncia e la stessa non si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale Pt_1 di Firenze, davanti al quale era stata evocata. Inutile è stato anche il sollecito di Broker Net Italia s.r.l. del 13/01/2020, inviato alla MP per conto dell'assicurato (doc. 13 allegato alla memoria istruttoria dell'opponente).
L'ing. ha pertanto adempiuto agli obblighi discendenti dal contratto di assicurazione, avendo denunciato CP_2 tempestivamente il sinistro e posto la MP nelle condizioni di assumere la gestione della lite.
6 Le cc.dd. spese di resistenza, sostenute dall'assicurato «per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea» (Cass. n. 18076/2020; Cass., n. 10595/2018), devono allora essere poste a carico di in conformità delle condizioni generali di assicurazione e della disciplina codicistica, quali spese di Pt_1 salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto erogate per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore, con il limite previsto dall'art. 12 citato, il cui contenuto è sovrapponibile all'art. 1917, comma 3, c.c..
Considerato il massimale di polizza di € 500.000,00, la somma sopra quantificata si colloca ampiamente al di sotto del limite di un quarto (€ 125.000,00).
La terza chiamata dev'essere allora condannata a rilevare indenne l'ing. di quanto quest'ultimo ha già pagato ed è CP_2 tenuto a pagare all'avv. n forza della presente ordinanza.” CP_5
L'impugnazione di si fonda su di un unico motivo, ovvero che il tribunale avrebbe Pt_1 violato il giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 3537/2019 del Tribunale di
Firenze, sez. Imprese, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra l'assicurato e l'assicuratore nel giudizio r.g. 173/2013 (cd. giudizio presupposto).
Tuttavia, tale motivo non ha fondamento, essendo basato sull'erronea confusione tra spese di resistenza e spese di soccombenza.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Nel caso in esame è sufficiente leggere l'atto di chiamata in causa di nel giudizio Pt_1
173/13 (si riporta sotto l'immagine delle relative conclusioni) per verificare che l'assicurato non aveva domandato le spese cd. di resistenza, ex art. 1917 comma terzo c.c., sulle quali giustamente il tribunale non si era dunque pronunciato, ma solo quelle di soccombenza:
7 Invero, con la locuzione “spese di causa” la parte ha fatto chiaro riferimento alle sole spese ex art. 91 c.p.c., senza affatto menzionare le spese cd. di resistenza - del tutto peculiari, indipendenti dalla soccombenza verso l'assicuratore e specificamente disciplinate dall'art. 1917
c.c.
Dunque, alcun giudicato può essere ravvisato nel caso di specie e la decisione del primo giudice merita piena conferma.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere rifuse agli appellati eredi de dall'appellante. CP_4
Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a
52.200, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 6.946,00 per il giudizio di merito;
inoltre, dev'essere riconosciuta la somma di euro 1.150,00 per la sospensiva ex art. 351 c.p.c., secondo i valori minimi dei procedimenti cautelari, per complessivi euro 8.096,00.
Per quanto premesso sub 2, le spese del presente grado non possono invece essere liquidate in favore di che non aveva alcun concreto interesse a costituirsi in giudizio. CP_5
6. La domanda ex art. 96 c.p.c.
Gli appellati hanno chiesto anche la condanna di ex art. 96 primo e terzo CP_4 Pt_1 comma.
Tale domanda non può essere accolta.
Invero, la responsabilità ex art. 96 c.p.c., sia ai sensi del primo comma che del terzo, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo.
Nel caso in esame, se anche ha sollevato un'eccezione (quella di giudicato) che è Pt_1 stata respinta, non può per ciò solo ritenersi in mala fede o colpa grave;
le sue 8 argomentazioni, pur risultate infondate, attenevano infatti a profili comunque astrattamente controvertibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ed art. Parte_1
14 D. lvo 150/11 in data 20.3.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere le spese di lite agli eredi dell'ing. CP_4 liquidandole nella somma di euro 8.096,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese di lite tra l'appellante e l'avv. CP_5 respinge la domanda degli eredi de Renzis ex art. 96 c.p.c.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 607/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VINCENZO BRUNO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
), (c.f. ),
[...] Controparte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), tutti quali eredi Controparte_4 C.F._4 dell'Ing. (c.f. , deceduto in Prato in data Controparte_4 C.F._5
29.03.2024, con il patrocinio dell'avv. LISA PICOZZI e dall'avv. UMBERTO FRANCI, elettivamente domiciliati come da procura in atti e nei confronti di
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ERIKA MORETTI ed CP_5 C.F._6 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello;
1 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
In accoglimento del proposto appello principale, riformarsi l'ordinanza n. 514/2021 emessa in data 21.03.2021 e pubblicata in data 22.03.2021 dal Tribunale di Prato e conseguentemente, in sua riforma:
Rigettare la domanda proposta dall'Ing. nei confronti di in quanto CP_2 Controparte_6 infondata in fatto ed in diritto per essere contraria a precedente giudicato formatosi fra le parti;
In ogni caso, con il favore delle spese anche di eventuali CTU e CTP e del compenso professionale ex D.M. 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%
C.P.A. ed IVA come per legge”.
Per parte appellata : Controparte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto da avverso l'ordinanza rep. Parte_1
514/2021 emessa in data 21.03.2021 dal Tribunale di Prato, pubblicata in data 22.03.2021.
Con vittoria di spese e competenze e con condanna dell'appellante al ristoro dei danni ex art.
96 c.p.c. comma I° e III°”.
Per parte appellata CP_5
”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere le conclusioni tutte rassegnate da , confermando in toto Parte_1
l'ordinanza impugnata, rep. 514/2021 emessa in data 21.03.2021 e pubblicata in data
22.03.2021 dal Tribunale di Prato in composizione collegiale a definizione del giudizio RG
2152/2020.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché di quello per l'inibitoria, per cui ha già ritualmente instato e già conclusosi con il rigetto dell'istanza.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza in data 20.3.2021 ex artt. 702 ter c.p.c. e 14 D. lgs.
150/11 del Tribunale di Prato, in materia di compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 843/2020 del 14.07.2020, emesso su istanza dell'Avv. il Tribunale di Prato ingiungeva all'Ing. di CP_5 Controparte_4 pagare in favore dell'ingiungente l'importo di € 33.864,18, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di compensi per il patrocinio prestato da tale legale in favore dell'ingiunto nel giudizio r.g.
173/2013 del Tribunale di Firenze, sez. Imprese, conclusosi con la sentenza n. 3537/2019 del
14.11.2019 pubblicata il 26.11.2019. proponeva atto di citazione in opposizione avverso tale decreto, eccependo CP_2
l'eccessivo ammontare dell'importo oggetto dell'ingiunzione, sia per la non corretta
2 determinazione del valore del procedimento, sia in virtù di accordi intercorsi con il proprio difensore, che prevedevano di limitare il compenso ai minimi tariffari, trattandosi di una causa di natura prettamente tecnica.
In sede di opposizione, chiedeva al tribunale di chiamare in causa CP_4 [...]
con cui aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità Parte_1 professionale, per essere tenuto indenne di quanto fosse stato condannato a pagare in favore di posto che i compensi oggetto d'ingiunzione rappresentavano spese di resistenza ex CP_5 art. 1917 III° comma c.c. sostenute da esso assicurato a fronte della chiamata in causa da parte del Comune di Signa, a sua volta convenuto nel giudizio r.g. 173/2013 sez. Imprese del
Tribunale di Firenze da Controparte_8
, con ordinanza del 21/09/2020, l'istanza ex art. 649 c.p.c., alla prima udienza era
[...] disposto il pagamento, da parte dell'opponente, ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., della somma non contestata di € 286,30 (al lordo di ritenuta d'acconto), oltre accessori, era mutato il rito, da ordinario a sommario di cognizione, ex art. 14 d.l.vo n. 150/2011, ed era autorizzata la chiamata in causa di che, pur regolarmente citata, non si Parte_1 costituiva in giudizio.
Con ordinanza collegiale ex artt. 702 ter c.p.c e 14 d. lvo 150/11 in data 20.3.2021, il tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto opposto, e condannando il a corrispondere al la somma di euro 25.090,05 - oltre CPA e IVA come per CP_4 CP_5 legge (ed oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal
23/07/2020 al saldo) - e a rilevare indenne l'ing. di quanto quest'ultimo Pt_1 CP_4 aveva già pagato ed era tenuto a pagare all'avv. in forza di tale ordinanza. CP_5
Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. ha impugnato il Parte_1 suddetto provvedimento, sostenendo che esso fosse nullo ed errato perché in violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c., essendovi sul punto giudicato inter partes: in particolare, ha dedotto che nel giudizio “a monte”, R.G. 173/2013, in cui l'avv. CP_5 aveva prestato attività professionale di procuratore e difensore del il tribunale con CP_4 sentenza n. 3537/2019 aveva compensato integralmente le spese di lite tra e CP_4
e non aveva proposto impugnazione avverso tale capo della Parte_1 CP_4 decisione, che era passato in giudicato.
L'appellante ha anche chiesto la sospensiva dell'ordinanza impugnata e questa Corte, con ordinanza ex art. 351 c.p.c. datata 17.06.2021, ha respinto tale istanza, ritenendo che, sulla base della cognizione necessariamente sommaria di quella fase, non sussistessero un apprezzabile fumus boni iuris dell'impugnazione né il periculum in mora, condannando il ricorrente al versamento della sanzione di € 500,00.
L'Avv. e l'Ing. si sono costituiti. CP_5 Controparte_4
Il ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando che confondeva le spese di CP_4 Pt_1 resistenza, disciplinate dal III comma dell'art. 1917 c.c., con le ben diverse spese processuali
(cd. di soccombenza); solo queste ultime erano state oggetto di compensazione da parte del
3 Tribunale di Firenze, mentre oggetto della sentenza qui impugnata erano le spese di resistenza, di talché era infondata l'eccezione di giudicato esterno.
Il s'è associato alle difese del de e, premesso che aveva interesse a resistere CP_5 CP_4 all'impugnazione, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza appellata, ha chiesto la condanna di alle spese dell'appello. Pt_1
All'udienza cartolare del giorno 11.04.2024, la difesa dell'Ing. ha dichiarato Controparte_4 ex art. 300 c.p.c. l'intervenuto decesso del proprio assistito e la Corte con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.04.2024 ha dichiarato l'interruzione del processo.
L'Avv. ha proposto ricorso per la riassunzione del procedimento interrotto e con CP_5 decreto del 27.05.2024 la Corte ha fissato l'udienza del 05.11.2024 per la prosecuzione del giudizio, dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso in riassunzione e del detto decreto;
il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione del procedimento sono stati notificati, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto, agli eredi dell'Ing. che si sono costituiti ritualmente. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data
14.11.2024 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.11.2024.
2. Il perimetro del giudizio.
L'ordinanza che ha condannato a pagare il compenso a e a tenere CP_4 CP_5 Pt_1 indenne dalle conseguenze di tale condanna è stata attinta limitatamente al rapporto CP_4 tra assicuratore ed assicurato, di talché essa è divenuta definitiva nei rapporti tra il cliente ed il professionista.
Benvero, anche la richiesta di di dichiarare tale ordinanza nulla per violazione del Pt_1 giudicato esterno attiene unicamente al capo di condanna di tale assicuratore nei confronti dell'ing. di talché è errato l'assunto dell'avv. - che dall'appello in esame non CP_4 CP_5 poteva patire alcuna conseguenza sfavorevole - di aver “interesse a resistere all'impugnazione, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza appellata”.
La notifica dell'appello al medesimo è infatti avvenuta ai soli fini della litis denunciatio, per il litisconsorzio processuale, e in assenza d'appello incidentale di non ha alcun Controparte_9 concreto interesse a contraddire sul motivo d'impugnazione.
3. L'ammissibilità del presente appello.
La presente impugnazione ha ad oggetto l'ordinanza collegiale ex artt. 702 ter c.p.c e 14 d. lvo
150/11 emessa dal Tribunale di Prato in data 20.3.2021, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali azionati dall'avv. CP_5
Tale ordinanza è stata - espressamente - emessa all'esito di procedimento camerale speciale ex art. 14 D.L.vo 150/2011, intitolato “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, che nella formulazione applicabile ratione temporis prescrive che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto
4 ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione”.
Conformemente a tale norma, il Tribunale ha seguito tale rito e, all'esito, emesso un'ordinanza che il quarto comma dell'art. 14 definisce espressamente ed inequivocabilmente non appellabile.
Ci si deve dunque domandare, preliminarmente, ed officiosamente, se tale provvedimento fosse impugnabile da Pt_1
Al riguardo, si deve intanto rilevare che correttamente il primo giudice ha applicato all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da il rito sommario ex art. 14; peraltro, CP_4 finanche qualora tale scelta non fosse stata corretta, comunque l'inappellabilità deriverebbe dalla forma del provvedimento decisorio consapevolmente e univocamente adottata dal primo giudice (cfr. Cass. S.S.U.U 390/2011; Cass. 26163/2014, Cass. 26083/21), che nella fattispecie emerge chiaramente dal tenore del testo dell'ordinanza. Infatti, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (cfr.
Cass. n° 17646/21).
Tuttavia, pur ciò premesso, la posizione di è peculiare, perché benché sia stata Pt_1 anch'essa parte della controversia in punto di compensi professionali dell'avv. tuttavia la CP_5 domanda proposta nei suoi riguardi ampliava l'oggetto del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass. 6321/22), in tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che ampli l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l'appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest'ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall'art. 28, l. n.
794 del 1942.
Nel caso in esame, il tribunale non ha esplicitato di aver deciso la domanda nei confronti di
(che era contumace) perché non esorbitante dalla sua competenza e perché si Pt_1 prestava ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario “generale”, ex art. 702 bis e ss.
c.p.c. (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista), e tuttavia implicitamente ha operato in tal senso, tanto che ove invece la domanda dell'assicurato avesse richiesto un'istruttoria non sommaria avrebbe dovuto separarla da quella di pagamento del compenso professionale e trattarla con rito ordinario (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4485 del 2018;
Cass. n. 3687 del 2021, da ultimo).
5 Dunque, in ultima analisi, si deve ritenere che l'ordinanza de qua, ancorché adottata dal tribunale in composizione collegiale anche per la domanda di manleva - in conformità alla disposizione dell'art. 281 nonies c.p.c. (che in caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica dispone per tutte la decisione collegiale, salva separazione) - per fosse appellabile da e che quindi l'appello in esame Pt_1 Pt_1
(limitato al rapporto assicurativo) sia ammissibile.
4. Il merito: l'eccezione di giudicato esterno.
Tanto premesso, nel merito tale appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'opponente verso il proprio assicuratore,
d'essere tenuto indenne dagli esborsi effettuati e da effettuare all'avv. in quanto CP_5 compresi nella norma dell'art. 1917 c.c., così argomentando: “L'ing. ha prodotto la polizza e le CP_2 condizioni generali di assicurazione relativi al contratto di assicurazione sulla responsabilità civile professionale stipulato in data 12/09/2002 con avente validità dal 12/09/2002 al Controparte_10
12/09/2003 (doc. 9 allegato alla citazione), tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo disdetta, che non risulta dagli atti.
La garanzia assicurativa era quindi efficace sia quando furono svolte le prestazioni professionali, relative a un contratto d'appalto stipulato nel 2008, sia al momento della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo da parte del
Comune di Signa, in data 11/04/2013.
All'art. 12 delle condizioni generali, il contratto di assicurazione regola le spese di resistenza, prevedendo che la MP assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici, a tal fine l'assicurato dovendo prestare la propria collaborazione, e che sono a carico della
MP le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione promossa nei suoi confronti entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda (mentre in caso di superamento di tale limite, l'eccedenza sarà ripartita tra assicuratore e assicurato nelle proporzioni dell'80% e del 20%).
Con comunicazione del 2/11/2009 (doc. 10 allegato alla citazione), la MP comunicò all'assicurato la fusione per incorporazione di in e il mutamento della denominazione sociale in Parte_1 Controparte_10 talché non vi sono dubbi sulla legittimazione passiva della terza chiamata. Parte_1
L'opponente ha anche prodotto le quietanze di pagamento dei premi dell'assicurazione (cfr. doc. 10 ibidem).
In data 30/04/2013-8/05/2013, l'ing. denunciò alla MP, oltre che al broker, il sinistro costituito dalla CP_2 citazione nella causa r.g. n. 173/2013 da parte del Comune di Signa (doc. 2 allegato alla citazione).
Non risulta dagli atti che abbia risposto alla denuncia e la stessa non si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale Pt_1 di Firenze, davanti al quale era stata evocata. Inutile è stato anche il sollecito di Broker Net Italia s.r.l. del 13/01/2020, inviato alla MP per conto dell'assicurato (doc. 13 allegato alla memoria istruttoria dell'opponente).
L'ing. ha pertanto adempiuto agli obblighi discendenti dal contratto di assicurazione, avendo denunciato CP_2 tempestivamente il sinistro e posto la MP nelle condizioni di assumere la gestione della lite.
6 Le cc.dd. spese di resistenza, sostenute dall'assicurato «per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea» (Cass. n. 18076/2020; Cass., n. 10595/2018), devono allora essere poste a carico di in conformità delle condizioni generali di assicurazione e della disciplina codicistica, quali spese di Pt_1 salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto erogate per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore, con il limite previsto dall'art. 12 citato, il cui contenuto è sovrapponibile all'art. 1917, comma 3, c.c..
Considerato il massimale di polizza di € 500.000,00, la somma sopra quantificata si colloca ampiamente al di sotto del limite di un quarto (€ 125.000,00).
La terza chiamata dev'essere allora condannata a rilevare indenne l'ing. di quanto quest'ultimo ha già pagato ed è CP_2 tenuto a pagare all'avv. n forza della presente ordinanza.” CP_5
L'impugnazione di si fonda su di un unico motivo, ovvero che il tribunale avrebbe Pt_1 violato il giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 3537/2019 del Tribunale di
Firenze, sez. Imprese, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra l'assicurato e l'assicuratore nel giudizio r.g. 173/2013 (cd. giudizio presupposto).
Tuttavia, tale motivo non ha fondamento, essendo basato sull'erronea confusione tra spese di resistenza e spese di soccombenza.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Nel caso in esame è sufficiente leggere l'atto di chiamata in causa di nel giudizio Pt_1
173/13 (si riporta sotto l'immagine delle relative conclusioni) per verificare che l'assicurato non aveva domandato le spese cd. di resistenza, ex art. 1917 comma terzo c.c., sulle quali giustamente il tribunale non si era dunque pronunciato, ma solo quelle di soccombenza:
7 Invero, con la locuzione “spese di causa” la parte ha fatto chiaro riferimento alle sole spese ex art. 91 c.p.c., senza affatto menzionare le spese cd. di resistenza - del tutto peculiari, indipendenti dalla soccombenza verso l'assicuratore e specificamente disciplinate dall'art. 1917
c.c.
Dunque, alcun giudicato può essere ravvisato nel caso di specie e la decisione del primo giudice merita piena conferma.
5. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e, pertanto, essere rifuse agli appellati eredi de dall'appellante. CP_4
Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 26.001 a
52.200, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 6.946,00 per il giudizio di merito;
inoltre, dev'essere riconosciuta la somma di euro 1.150,00 per la sospensiva ex art. 351 c.p.c., secondo i valori minimi dei procedimenti cautelari, per complessivi euro 8.096,00.
Per quanto premesso sub 2, le spese del presente grado non possono invece essere liquidate in favore di che non aveva alcun concreto interesse a costituirsi in giudizio. CP_5
6. La domanda ex art. 96 c.p.c.
Gli appellati hanno chiesto anche la condanna di ex art. 96 primo e terzo CP_4 Pt_1 comma.
Tale domanda non può essere accolta.
Invero, la responsabilità ex art. 96 c.p.c., sia ai sensi del primo comma che del terzo, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo.
Nel caso in esame, se anche ha sollevato un'eccezione (quella di giudicato) che è Pt_1 stata respinta, non può per ciò solo ritenersi in mala fede o colpa grave;
le sue 8 argomentazioni, pur risultate infondate, attenevano infatti a profili comunque astrattamente controvertibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ed art. Parte_1
14 D. lvo 150/11 in data 20.3.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere le spese di lite agli eredi dell'ing. CP_4 liquidandole nella somma di euro 8.096,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese di lite tra l'appellante e l'avv. CP_5 respinge la domanda degli eredi de Renzis ex art. 96 c.p.c.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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