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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3426-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA CARMELA VERDOLIVA
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso, dall'Avv. Patrizio Mascolo Controparte_1
APPELLATO
NONCHE' in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1713/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento n. 5575/2019, pubblicata in data 5 aprile 2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da CP_1
avverso la cartella di pagamento importo pari ad € 542,64, emessa per il
[...] mancato pagamento di sanzioni riguardanti infrazioni al codice della strada, risalenti all'anno 2011, ente impositore di cui aveva avuto Controparte_2 notizia mediante la richiesta dell'estratto di ruolo.
1 Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Gragnano l e la chiedendo di Parte_1 CP_2 accertare la prescrizione del credito di cui alla cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva l' contestante l'avversa domanda Parte_1 concludendo per il relativo rigetto.
Rimaneva contumace la . CP_2
Con la sentenza in tale sede impugnata il Giudice di Pace di Gragnano in accoglimento della domanda dichiarava nulla ed inefficace la cartella impugnata condannando l' al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 contestando la ricostruzione in fatto eseguita dal primo giudice e lamentando la violazione dell'art. 100 c.p.c. anche in combinato disposto con il D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 e con l'art. 26 del DPR
602/1973 nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiara ammissibile l'azione proposta avverso l' estratto ruolo, nonché l'errata indicazione del numero di ruolo opposto chiedendone la riforma con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
costituitosi in giudizio ha eccepito: -l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per nullità della costituzione in giudizio dell'appellante siccome avvenuta tramite un avvocato del libero foro, privo di una espressa procura speciale per il giudizio di appello nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c.; - la carenza di interesse alla proposizione dell'appello per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- l'infondatezza nel merito del gravame proposto.
La costituitasi in giudizio ha concluso per Controparte_2
l'accoglimento dell'appello.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione in data 16 aprile 2025.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
2 Sempre in via preliminare si rileva che l'eccezione preliminare di nullità della costituzione di è priva di pregio. Controparte_3
E' sufficiente al riguardo applicare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella seguente pronuncia: "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi Controparte_4 anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n.
1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e
17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e Pt_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità." (così Cass. SU
n. 30008/19; conf. Cass. n. 16314/21).
Va poi ricordato che la legge n. 58/19 di conversione, con modificazioni, del d.l. n.
34/19, recante le "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", all'art.
4-novies, contiene una disposizione di carattere interpretativo in materia di difesa in giudizio di del Controparte_5 seguente letterale tenore: "(Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell ) – Il comma 8 dell'articolo 1 del Controparte_5 decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria Controparte_5
3 rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio."
In buona sostanza, la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193/16, alla disciplina declinata dall'articolo 43, comma quarto, del RD n.
1611/33 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. "patrocinio autorizzato" dell'Avvocatura dello Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto articolo 1, comma 8, allorquando l Controparte_5 intenda non avvalersi del relativo patrocinio per la propria rappresentanza e difesa in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 comma 4 del RD n. 1611/33 non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di Parte_1
.
[...]
Ciò precisato l'appello è meritevole di accoglimento.
Rileva il giudicante che già nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021 novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta disposizione si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia
4 retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
Ed inoltre la S.C. (Cass. Ord. 29729/2023), ha altresì affermato che, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del
2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.
Tanto premesso nella fattispecie, non risulta allegato in primo grado alcun interesse specifico alla diretta impugnazione, per cui in applicazione della citata disposizione deve ritenersi non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa.
Ne discende che l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello che risultano assorbiti.
In considerazione della normativa sopravvenuta solo nel corso del giudizio di primo grado e l'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1713/2023 resa dal Giudice di Pace Parte_1 di Gragnano nell'ambito del procedimento n. 5575/2019, pubblicata in data 5 aprile
2023 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile l'opposizione
5 proposta in primo grado da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 2/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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