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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 3190/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 25/06/2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Parte_1
MIATTO MATTEO e SEPPI MARCO ricorrente contro
nato a [...] il Controparte_1
20.10.1971 con l'avv. MARCOLONGO ROBERTA
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 25.04.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 06.05.2025
Conclusioni delle parti in punto status: per parte ricorrente: “dichiarare, già con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.12.2010 tra e Parte_1 Controparte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di PU (LE)
[...]
al n. 12, Parte II, Serie C, anno 2010 e trascritto nel corrispondente registro del comune di LE (PD) al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2010; per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di PU, nonché 2
all'ufficiale dello stato civile del comune di LE l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e l'esecuzione di ogni altra formalità prevista dalla legge”. per parte resistente: “dichiarare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto a PU (LE, in data 26 dicembre 2010, tra e , matrimonio iscritto nel registro degli Controparte_1 Parte_1
atti di matrimonio del comune medesimo al n. 12, Parte II, Serie C, anno 2010, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 parte ricorrente , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il 26.12.2010 in Controparte_1
PU, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
PU al n. 12, Parte II, Serie C dell'anno 2010, che dall'unione erano nati in precedenza i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
chiedeva lo scioglimento del matrimonio con conferma dell'affido condiviso della figlia minore (essendo nel frattempo diventato maggiorenne) e Per_2 Per_1
del suo collocamento e residenza presso la madre, riduzione del diritto di visita paterno a un fine settimana al mese (da venerdì a domenica) e alla giornata del mercoledì dalle 17 alle 22 oltre a disciplina delle vacanze estive e delle vacanze natalizie, aumento del contributo paterno di mantenimento per e per Per_2
(maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) a euro 600 per Per_1
ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente allegava:
- a sostegno della richiesta di riduzione dei tempi di permanenza di Per_2
presso il padre che questi si disinteressava dei figli, sistematicamente disattendeva i tempi concordati, creando disagio tanto alla resistente quanto alla figlia e, con riferimento a entrambi i figli, che egli non provvedeva al versamento delle spese straordinarie dovute per entrambi;
- a sostegno della richiesta di aumento del contributo le accresciute esigenze connesse alla crescita di entrambi i figli.
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Si costituiva in giudizio ritualmente in data 23.12.2024 il resistente
[...]
nulla opponendo alla domanda di pronuncia di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ma contestando la ricostruzione dei fatti come ex adverso svolta rispetto ai rapporti del padre con i figli e alle conseguenti pretese in punto disciplina del diritto di visita e contributo di mantenimento;
contestava gli episodi ricostruiti dalla madre, dalla stessa volutamente distorti, e riferiva di essere padre presente e disponibile alle esigenze dei figli.
Concludeva chiedendo la conferma dell'affido condiviso, della collocazione di presso la madre e dei tempi di visita paterni come già previsti e del Per_2
contributo di mantenimento come già stabilito.
All'udienza del 24.01.2025 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice, ritenuto necessario procedere all'audizione della minore fissava per Persona_3
l'incombente l'udienza del 21.02.2025.
A detta udienza si procedeva all'ascolto della minore, i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio di un mese per valutare la possibilità di precisare conclusioni congiunte e il Giudice rinviava all'udienza del 28.03.2025 per verificare l'eventuale raggiungimento di un accordo anche parziale. Con note scritte depositate dalle parti in data 27.03.2025 i procuratori delle parti davano atto di non essere addivenuti ad un accordo e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 25.04.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole:
“1. conferma le condizioni di affido e collocamento della minore Persona_3
di cui alla separazione;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre 3. a modifica delle condizioni di separazione dispone che il padre possa vedere e tenere con sè ogni mercoledì dalle 17 alle 22 nonchè il primo Per_2
fine settimana di ogni mese dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera alle
22. Padre e figlia potranno accordarsi anche per tempi di permanenza maggiori e in particolare per la possibilità che possa andare dal padre anche per un Per_2
secondo we ove gli impegni di ciascuno di loro lo consenta. Quanto alla disciplina delle vacanze e dei periodi estivi, conferma le condizioni di cui alla separazione 4.
a modifica delle condizioni di separazione, determina (dalla data di deposito del
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ricorso) il contributo dovuto da a per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli e nella misura di complessivi euro 800 Per_1 Per_2 mensili (€ 400 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
5. conferma la percezione dell'assegno unico in capo alla madre” e, rilevato che la causa era stata sufficientemente istruita in via documentale e tramite audizione della figlia minore , rigettava le istanze Per_2
istruttorie formulate dalle parti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione in punto status e riservando all'esito la fissazione dell'udienza per la rimessione al collegio sulle restanti questioni.
Tanto evidenziato, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata (decreto omologazione n. cronol.
8308/2022 del 12.12.2022) e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del. del Tribunale di Padova in data
18.11.2022.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Ritenuto che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande;
rilevato che le spese saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/12/2010 in TREPUZZI da e , matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1
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nel registro atti di matrimonio del Comune di TREPUZZI al n. 12, Parte II, Serie
C dell'anno 2010;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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