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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/09/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 21 maggio 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Muraro (C.F. ) e Lucia Lago, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_2 in Bassano del Grappa (VI), Via Mura del Bastion, 10 giusta procura allegata alla citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.12.2023
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea CP_1 C.F._3
Gastaldi (C.F. ) e Paolo Marangoni (C.F ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Vicolo Bellini, 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 21 maggio 2025 si riscontrava il deposito delle note del 20.5.2025, in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“In via principale
1. Condannare il convenuto a liquidare all'attrice sig.ra per il CP_1 Parte_1 controvalore del 50% di proprietà dell'immobile in oggetto, così come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio;
2. Rigettare ogni domanda di controparte in quanto infondata;
pagina 1 di 10 In subordine:
1. Disporre la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) con ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a testa);
In ogni caso
3. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi in caso di opposizione alla divisione.”
Si riscontrava il deposito delle note del 20.5.2025, in cui il convenuto così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, comprese quelle di vendita del bene, perché infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di prova.
Accertata l'indivisibilità tecnica ed economica dell'immobile sito in Asiago (VI), Via Giuseppe Verdi n.
78, come da CTU arch. del 02.10.2023, e preso atto che l'immobile è stato interamente Persona_1 pagato con denaro del solo convenuto, disporre lo scioglimento della comunione con attribuzione integrale dell'immobile al convenuto ex art. 720 c.c., senza oneri, addebiti o conguagli di sorta a suo carico, atteso che tale soluzione costituisce l'unico assetto conforme ai principi di equità e giustizia sostanziale, atteso che parte attrice non ha mai contribuito, nemmeno in minima parte, all'acquisto dell'immobile, pur risultando formalmente cointestataria.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda principale, disporre l'assegnazione al convenuto dietro corresponsione della somma minima che sarà ritenuta di giustizia e strettamente commisurata al solo dato formale della contitolarità, escludendo tuttavia ogni automatismo nella divisione del valore economico del bene, atteso che l'intero prezzo di acquisto è stato sostenuto esclusivamente dal convenuto come ampiamente documentato in atti e CP_1 mai efficacemente contestato in giudizio.
SULLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ
Dare atto che, come accertato nella consulenza tecnica integrativa del 19.12.2024, tutte le difformità edilizie e catastali precedentemente rilevate sono state integralmente sanate, mediante: presentazione di SCIA in sanatoria con parere favorevole del Comune di Asiago in data 15.11.2024; aggiornamento del tipo mappale (28.10.2024) e della scheda catastale (21.11.2024).
Attestare pertanto che non sussistono più ostacoli di ordine tecnico o amministrativo allo scioglimento della comunione e alla conseguente assegnazione dell'immobile.
SULLA CONDOTTA PROCESSUALE DELLA CONTROPARTE
Considerato che: il convenuto ha formulato più proposte conciliative in sede giudiziale, da ultimo offrendo € 50.000,00 pagina 2 di 10 in sede di udienza del 7 novembre 2023, cifra di gran lunga superiore a quella ricavabile dalla CTU;
tale proposta, più favorevole rispetto all'esito prevedibile della causa, è stata irragionevolmente rifiutata da parte attrice all'udienza del 1° dicembre 2023 la quale ha perseverato nella prosecuzione del giudizio, sebbene consapevole della piena infondatezza delle proprie pretese;
la prosecuzione del giudizio si presenta come temeraria e dilatoria, con aggravio di costi e ritardi,
si chiede, pertanto, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., per lite temeraria, in quanto ha resistito con mala fede e colpa grave, aggravando inutilmente i costi del processo.
IN ORDINE ALLE SPESE
Condannare parte attrice alla rifusione integrale delle spese processuali, comprese quelle di CTU, spese legali, accessori e diritti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Dare atto che le spese di sanatoria edilizia sono state sostenute pro quota dalle parti, salvi gli eventuali riflessi sulla regolazione finale delle spese di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva di esser comproprietaria con il marito e convenuto dell'immobile sito in Asiago (Vi), via Verdi, 78 censito al C.F. di detto comune al foglio 1,
m.n. 1456, sub. 10, per averlo acquistato con atto a rogito Notaio Rossi del 6.6.2018. Rappresentando di aver utilizzato tutti i suoi risparmi per l'acquisto dell'immobile e di aver avviato procedimento di separazione dal marito, agiva per ottenere pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione sull'immobile, chiedendo in via principale di “condannare il convenuto a liquidare CP_1 all'attrice sig.ra per il controvalore del 50% di proprietà dell'immobile […]” e in Parte_1 subordine la vendita dello stesso.
La prima udienza, indicata in citazione per il 6.7.2021, veniva differita al 19.10.2021. Si costituiva tempestivamente il convenuto, deducendo che, diversamente da quanto rappresentato dalla convenuta,
l'immobile sarebbe stato acquistato per trasferirvi l'attività commerciale di esso convenuto, titolare di un ferramenta, che aveva condiviso tale progetto anche con l'attrice, con cui era sposato in regime di separazione dei beni.
Rappresentava tuttavia che il progetto fosse naufragato per l'avvio della separazione, sicché l'immobile sarebbe risultato inoccupato.
Deduceva che il prezzo d'acquisto (per € 175.000,00) sarebbe in realtà stato saldato con danaro proprio, versato tramite 4 assegni bancari (n. 0101030388-04 e il n. 0101030389-05 da € 50.000,00 ciascuno emessi il 16.1.2018 e 20.2.2018, n. 0031476791-08 da € 40.000,00 emesso il 6.6.2018, n. 1 da pagina 3 di 10 € 35.000,00, emesso il 6.6.2018), sicché esso convenuto sarebbe risultato “l'unico titolare del diritto di proprietà dell'immobile”, non avendo controparte “a rifondere, nella benché minima misura, la propria parte all'altro cointestatario” (pag. 3).
Esponeva che l'attrice non avrebbe potuto aver nulla a che pretendere, essendo anzi debitrice della metà del corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile e chiedeva respingersi le domande attoree e procedersi a divisione “assegnando, ex art. 720 c.c., il 50% di cui parte attrice risulta solo formalmente comproprietaria al convenuto senza alcun addebito a carico di quest'ultimo”
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. La causa veniva quindi istruita mediante CTU (eseguita dall'Arch. , avente ad oggetto la valutazione/stima degli Persona_1 immobili, depositata il 2.10.2023. All'udienza del 6.10.2023 il difensore attoreo chiedeva l'assegnazione del bene;
il convenuto si opponeva e chiedeva fissarsi udienza per il tentativo di conciliazione. Veniva quindi fissata udienza al 7.11.2023, udienza a cui il convenuto proponeva di procedere allo scioglimento con assegnazione a sé dell'immobile e versamento di un conguaglio di €
50.000,00 all'attrice, che si riservava di valutare la proposta, rifiutata l'1.12.2023. A detta udienza le parti chiedevano un rinvio di sei mesi per procedere alla sanatoria delle difformità urbanistiche riscontrate dal CTU;
alla successiva udienza del 7.5.2024 le parti davano atto di aver eseguito la sanatoria e veniva conferito nuovo incarico al CTU, teso alla verifica della sanatoria. Il CTU depositava quindi una relazione integrativa il 19.12.2024, dando atto dell'intervenuta sanatoria.
Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, all'udienza del 14.1.2025 la causa veniva rinviata per p.c. al 20.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento reso ai sensi della stessa disposizione, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni su riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per conclusionali e repliche.
2. A fronte dei rilievi svolti in comparsa di costituzione dal convenuto sulla titolarità dell'immobile, su riportati, in prima memoria 183 c.p.c. parte attrice ha dedotto che il convenuto avrebbe contestato all'attrice “di non essere davvero comproprietaria” senza tuttavia aver svolto alcuna domanda diretta a far emergere la natura fittizia dell'atto di vendita, per effetto del quale entrambi i coniugi sono diventati comproprietari del bene (cfr. pag. 2).
A fronte di tali rilievi, in conclusionale il convenuto ha dedotto che “Secondo un principio costante della giurisprudenza di legittimità, in regime di separazione dei beni, l'intestazione formale di un bene
a entrambi i coniugi non è sufficiente, di per sé, a far presumere la comunione sostanziale.
L'onere della prova dell'effettiva comproprietà gravava quindi anche sulla coniuge che rivendicava la comproprietà, la quale avrebbe dovuto dimostrare di aver contribuito in modo determinante all'acquisto, onere probatorio che tuttavia ella non ha in alcun modo assolto, essendo, al contrario, pagina 4 di 10 stato provato, per come si avrà modo di meglio evidenziare nel prosieguo, che l'immobile è stato acquistato con le sole sostanze del sig. (pag. 2); ha quindi ulteriormente dedotto che CP_1 avendo esso convenuto provato che l'immobile fu pagato solamente con denaro proprio ne conseguirebbe “per logica e diritto, che l'intestazione formale in capo ad entrambi i coniugi non può che qualificarsi come una intestazione fiduciaria o strumentale, meramente apparente, priva di effetti traslativi concreti in assenza di contributo economico dimostrato e come tale giuridicamente irrilevante ai fini della determinazione dei diritti patrimoniali” (cfr. pag. 4).
I rilievi del convenuto non sono condivisibili. Come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, le due parti risultano entrambe comproprietarie dell'immobile per averlo acquistato in forza di atto di vendita del 2018 (cfr. doc. 2 attoreo).
A fronte di tale atto, per effetto del quale le parti sono anche sostanzialmente comproprietarie del bene, laddove il convenuto avesse inteso effettivamente contestare il conseguente assetto proprietario sarebbe stato suo onere articolare una specifica domanda (e, quindi, ad esempio una domanda tesa ad accertare la simulazione relativa della vendita, nel senso che, pur venendo indicati come acquirenti entrambi i
Carli, le parti – ivi incluso il venditore, non coinvolto nel giudizio – avrebbero inteso solo fittiziamente cointestare il bene a entrambi i soggetti indicati come acquirenti, volendolo invece trasferire al solo convenuto).
Il convenuto si è limitato tuttavia a delle allegazioni contraddittorie, senza meglio sviluppare le proprie difese e senza meglio indicare quale fosse la vera volontà delle parti o articolare domande volte a disvelarla: nel costituirsi si è infatti limitato ad allegare di aver versato integralmente il CP_1 prezzo d'acquisto, deducendo che l'ex moglie sarebbe stata sua “debitrice” (così testualmente, pag. 3 della comparsa) e ha articolato a sua volta domanda di divisione, chiedendo tuttavia assegnarsi tutto il bene, senza conguagli a sé stesso – il che implicherebbe non che la vendita a entrambi i coniugi fosse
“fittizia” (rectius, fosse anche solo relativamente simulata), ma che al più i coniugi avessero concluso un accordo, parallelo alla vendita, per cui la moglie avrebbe dovuto rifondere al marito la metà del prezzo d'acquisto, il che presupporrebbe comunque la piena valenza ed efficacia della vendita. Il convenuto non ha tuttavia svolto alcuna domanda tesa ad accertare la sussistenza di un accordo a latere alla vendita, per effetto del quale l'attrice avrebbe dovuto restituirgli parte del prezzo.
Improprio e tardivo (perché svolto per la prima volta in conclusionale) è anche il richiamo ad un accordo fiduciario tra i coniugi, per effetto del quale la vendita sarebbe stata meramente apparente: si ricorda che il patto fiduciario con oggetto immobiliare si innesta comunque su un atto di vendita pienamente valido ed efficace e dà luogo al più a un assetto di interessi rilevante sul mero piano obbligatorio tra fiduciante e fiduciario (nel senso che quest'ultimo, per effetto del pactum fiduciae, pagina 5 di 10 sarebbe al più tenuto a ritrasferire al fiduciante il bene trasferitogli per effetto della vendita – cfr. tra le varie Cass. S.U. sent. n. 6459 del 6/3/2020) sicché, nuovamente, l'esistenza di un patto fiduciario tra i due i cui contorni non sono stati comunque minimamente delineati dal convenuto che non a caso CP_1 non si è peritato di articolare alcuna istanza istruttoria, non sarebbe in sé sufficiente a superare l'assetto derivante dalla vendita del 2018 – che, si ribadisce, il convenuto ha comunque dato per valido, avendo anch'egli chiesto la divisione del bene.
In altri termini, l'attrice ha ottemperato al proprio onere probatorio, producendo la vendita del 2018 che dimostra che entrambi i coniugi sono comproprietari del bene, assetto che non può essere superato in assenza di specifiche domande del convenuto tese a disvelare gli asseriti e non meglio indicati accordi tra le parti.
3. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione formulata dalla cui il convenuto ha CP_1 aderito, è fondata e deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
4. Confermato, dunque, che le parti sono comproprietarie in misura paritaria dell'immobile per cui è causa, il CTU, con relazione chiara e coerente, ha descritto il bene, un negozio posto al piano terra/rialzato sito al Comune di Asiago (Vi), via Verdi, 78, in area localizzata in zona prossima al centro cittadino e inserito in un edificio residenziale/commerciale di due piani fuori terra più piano soffitta e un interrato. Il bene per cui è causa si articola in un locale ad uso commerciale e un piccolo servizio igienico, con area esterna comune a tutte le unità dell'edificio ove sono ricavati dei post auto, area esterna da cui con una piccola scala posta sul lato sud o una rampa in pendenza sul lato ovest si accede a un camminamento esterno (terrazza) largo circa 1,25 m, privo di parapetto, che si sviluppa lungo tutto il lato sud del fabbricato, ove si trova l'ingresso del negozio. Il CTU ha dato atto, tra l'altro, che la rampa – finalizzata al rispetto della normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche – non è conforme alla stessa, chiarendo che per l'uso commerciale si dovrà realizzare un monta scale e dotare di parapetto la terrazza. Sul lato nord dell'edificio vi è una centrale termica interrata di ca. 2,50 x
2,70 m, di pertinenza esclusiva del negozio. L'immobile risulta censito al C.F. del Comune di Asiago
(Vi), foglio 1, m.n. 1456, sub. 10.
Il CTU, nella relazione del 2.10.2023, aveva evidenziato che l'immobile fosse affetto da una serie di difformità, tali da precluderne la commerciabilità (cfr. pagg. 11 ss), stimando il costo complessivo della sanatoria (comprensivo di sanzioni, diritti di segreteria, costi professionali per le redazioni della pratica edilizia e dell'aggiornamento catastale) in € 5.000,00. pagina 6 di 10 4.1. Il CTU ha quindi stimato il valore dell'immobile secondo il metodo MCA, facendo riferimento a dei comparabili e operando degli aggiustamenti, in ragione delle concrete condizioni dell'immobile, indicandolo in € 214.696,39, applicando una detrazione di € 15.000,00 per un valore stimato arrotondato di € 200.000,00 (cfr. pag. 18). La detrazione è stata operata sia per le spese di sanatoria
(dunque per € 5.000,00) sia per ulteriori ragioni in ragione delle particolari condizioni dell'immobile, in parziale accoglimento delle osservazioni del CTP del convenuto (cfr. relazione CTU del 2.10.2023, pagg. 21 ss.).
In punto valutazione del bene, il CTP attoreo aveva svolto dei rilievi sui comparabili utilizzati dal CTU, che ha provveduto a ricercarne un altro per poi confermare le stime operate (cfr. risposta osservazioni, pag. 20). Il CTP convenuto aveva svolto tutta una serie di articolate osservazioni, per effetto delle quali individuava il valore dell'immobile in € 165.000,00 (cfr. osservazioni, pag. 18). Come su chiarito, le osservazioni sono solo in parte state recepite dal CTU, che ha per il resto diffusamente risposto a tutti gli ulteriori rilievi del CTP (cfr. CTU del 2.10.2023, pagg. 21 ss.), con argomentazioni del tutto condivisibili, perché frutto di una dettagliata analisi di carattere tecnico, cui si rimanda. Le parti non hanno reiterato i rilievi dei CTP negli scritti conclusivi. Si conferma pertanto il valore di stima indicato dal CTU in € 200.000,00, con la seguente precisazione: posto che il CTU, nella relazione del
19.12.2024, ha dato atto che l'immobile è stato sanato dalle parti, essendo state eleminate le difformità che precludevano la commerciabilità e quindi la divisione, non vi sono più ragioni per decurtare il costo della sanatoria stimato dal CTU (per € 5.000,00), sicché il valore dell'immobile deve essere indicato in € 205.000,00.
4.2. Il CTU ha dato atto dell'astratta divisibilità dell'immobile in due porzioni, osservando tuttavia che il frazionamento non sarebbe comodo ed economicamente opportuno, comportando interventi tra gli €
60.000,00 ed € 70.000,00, conclusioni confermate anche a fronte delle osservazioni del CTP attoreo, che ad ogni buon conto non aveva contrastato le considerazioni del CTU in punto costo degli interventi.
Ciò chiarito, anche se ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva
(costituente l'extrema ratio in caso di divisone ordinaria), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a un comunista, salvo conguaglio.
Nel caso di specie, si condivide la valutazione del CTU secondo cui la divisione materiale, pur astrattamente possibile, non risulta comoda, comportando interventi complessi e assai costosi, pagina 7 di 10 interventi che peraltro nessuna delle parti ha manifestato effettivamente di essere disponibile ad eseguire.
4.3. Il convenuto ha, sin dalla costituzione, chiesto l'assegnazione dell'immobile, che avrebbe dovuto essere destinato all'esercizio della sua attività commerciale.
L'attrice in citazione aveva chiesto di condannarsi il convenuto “a liquidare” il controvalore del 50%, formula con cui deve ritenersi la intendesse istare unicamente per l'assegnazione del bene al CP_1 convenuto dietro versamento di un conguaglio in suo valore, posto che in subordine veniva chiesta anche la vendita dell'immobile. All'udienza del 6.10.2023, dopo il deposito della relazione di CTU, la ha quindi chiesto l'assegnazione a sé, richiesta di cui alla stessa udienza il convenuto eccepiva la CP_1 tardività; in sede di p.c. e negli scritti conclusivi la non ha tuttavia reiterato detta istanza, CP_1 chiedendo nuovamente la condanna del convenuto a “liquidarle” il controvalore e in subordine la vendita.
Deve osservarsi che la richiesta di assegnazione, articolata dall'attrice all'udienza del 6.10.2023 non era di per sé tardiva, come erroneamente eccepito dal convenuto, trattandosi di mera modalità attuativa della divisione, formulabile anche in appello (cfr. tra le varie Cass. Sez. II, ord. n. 3497 del 6/2/2019).
Si ricorda però che “Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche;
ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza;
né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte” (Cass. Sez. II, ord. n. 26944 del 24/10/2018; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n. 24728 del 23/11/2011).
Non avendo l'attrice ribadito a p.c. o negli scritti conclusivi la richiesta di assegnazione a sé del bene, insistendo solo per la liquidazione del controvalore (da intendersi come assegnazione al convenuto dietro versamento di un conguaglio) e in subordine per la vendita, l'istanza di assegnazione del bene all'attrice formulata in corso di causa deve ritenersi rinunciata.
In ragione pertanto della volontà manifestata dal convenuto e della circostanza che l'immobile, a vocazione commerciale, era stato inizialmente acquistato dalla coppia per destinarlo all'esercizio dell'attività del marito (circostanza questa che, diversamente dalla prospettazione del convenuto circa il versamento integrale del prezzo/la natura solo “formale” dell'acquisto, non è stata contestata dall'attrice) ritiene questo Giudice di procedere all'assegnazione a dell'immobile, con la CP_1
pagina 8 di 10 conseguenza che il convenuto deve dichiararsi tenuto a versare il conguaglio all'ex moglie, per €
102.500,00 (ossia la metà di € 205.000,00, dato dal valore stimato dal CTU, con l'aggiunta degli €
5.000,00 di detrazione per le sanatorie, ormai eseguite). Su tale somma, se non corrisposta dal convenuto, saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui la presente sentenza di scioglimento della comunione passerà in giudicato (Cass. Sez. II, sent. n. 406 del
10/1/2014).
5. Segue l'ordine di trascrizione della presente sentenza al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari.
6. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).
Non sussistono infatti i presupposti per porre le spese a carico delle parti, non essendosi alcuna parte opposta alla divisione in se;
né può essere accolta la domanda del convenuto di condanna dell'attrice ex art. 96, co. 3 c.p.c., fondata sulla mancata adesione alla proposta conciliativa articolata in corso di causa, avendo quest'ultima contenuto deteriore rispetto all'esito della lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuna.
Quanto alla richiesta del convenuto di “Dare atto che le spese di sanatoria edilizia sono state sostenute pro quota dalle parti, salvi gli eventuali riflessi sulla regolazione finale delle spese di lite.” le parti hanno prodotto solo parte degli esborsi, che comunque, essendo propedeutici alla divisione della comunione e dunque eseguiti nell'interesse di entrambi i comunisti restano a carico della massa per le quote di spettanza di ciascun comunista e, dunque, per il 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(1) in parziale accoglimento delle domande delle parti:
(i) accerta e dichiara che e sono comproprietari, ciascuno al 50%, Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Asiago (Vi), via Verdi, 78 censito al C.F. di detto comune al foglio 1, m.n. 1456, sub. 10;
(ii) dispone lo scioglimento della comunione esistente mediante assegnazione diretta a CP_1 della piena proprietà dell'immobile sito in Asiago (Vi), via Verdi, 78 censito al C.F. di detto comune al pagina 9 di 10 foglio 1, m.n. 1456, sub. 10;
(iii) dispone che l'assegnatario versi un conguaglio in denaro in favore di CP_1 Parte_1 pari ad € 102.500,00;
(2) ordina alla Conservatoria RR.II. di procedere, sulla scorta del capo 1), alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, per il 50% ciascuna;
(5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice, articolata dal convenuto
Vicenza, 15 settembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 21 maggio 2025, vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Muraro (C.F. ) e Lucia Lago, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_2 in Bassano del Grappa (VI), Via Mura del Bastion, 10 giusta procura allegata alla citazione e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.12.2023
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea CP_1 C.F._3
Gastaldi (C.F. ) e Paolo Marangoni (C.F ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Vicolo Bellini, 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 21 maggio 2025 si riscontrava il deposito delle note del 20.5.2025, in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“In via principale
1. Condannare il convenuto a liquidare all'attrice sig.ra per il CP_1 Parte_1 controvalore del 50% di proprietà dell'immobile in oggetto, così come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio;
2. Rigettare ogni domanda di controparte in quanto infondata;
pagina 1 di 10 In subordine:
1. Disporre la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) con ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a testa);
In ogni caso
3. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi in caso di opposizione alla divisione.”
Si riscontrava il deposito delle note del 20.5.2025, in cui il convenuto così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
NEL MERITO
Respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, comprese quelle di vendita del bene, perché infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di prova.
Accertata l'indivisibilità tecnica ed economica dell'immobile sito in Asiago (VI), Via Giuseppe Verdi n.
78, come da CTU arch. del 02.10.2023, e preso atto che l'immobile è stato interamente Persona_1 pagato con denaro del solo convenuto, disporre lo scioglimento della comunione con attribuzione integrale dell'immobile al convenuto ex art. 720 c.c., senza oneri, addebiti o conguagli di sorta a suo carico, atteso che tale soluzione costituisce l'unico assetto conforme ai principi di equità e giustizia sostanziale, atteso che parte attrice non ha mai contribuito, nemmeno in minima parte, all'acquisto dell'immobile, pur risultando formalmente cointestataria.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda principale, disporre l'assegnazione al convenuto dietro corresponsione della somma minima che sarà ritenuta di giustizia e strettamente commisurata al solo dato formale della contitolarità, escludendo tuttavia ogni automatismo nella divisione del valore economico del bene, atteso che l'intero prezzo di acquisto è stato sostenuto esclusivamente dal convenuto come ampiamente documentato in atti e CP_1 mai efficacemente contestato in giudizio.
SULLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ
Dare atto che, come accertato nella consulenza tecnica integrativa del 19.12.2024, tutte le difformità edilizie e catastali precedentemente rilevate sono state integralmente sanate, mediante: presentazione di SCIA in sanatoria con parere favorevole del Comune di Asiago in data 15.11.2024; aggiornamento del tipo mappale (28.10.2024) e della scheda catastale (21.11.2024).
Attestare pertanto che non sussistono più ostacoli di ordine tecnico o amministrativo allo scioglimento della comunione e alla conseguente assegnazione dell'immobile.
SULLA CONDOTTA PROCESSUALE DELLA CONTROPARTE
Considerato che: il convenuto ha formulato più proposte conciliative in sede giudiziale, da ultimo offrendo € 50.000,00 pagina 2 di 10 in sede di udienza del 7 novembre 2023, cifra di gran lunga superiore a quella ricavabile dalla CTU;
tale proposta, più favorevole rispetto all'esito prevedibile della causa, è stata irragionevolmente rifiutata da parte attrice all'udienza del 1° dicembre 2023 la quale ha perseverato nella prosecuzione del giudizio, sebbene consapevole della piena infondatezza delle proprie pretese;
la prosecuzione del giudizio si presenta come temeraria e dilatoria, con aggravio di costi e ritardi,
si chiede, pertanto, la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., per lite temeraria, in quanto ha resistito con mala fede e colpa grave, aggravando inutilmente i costi del processo.
IN ORDINE ALLE SPESE
Condannare parte attrice alla rifusione integrale delle spese processuali, comprese quelle di CTU, spese legali, accessori e diritti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Dare atto che le spese di sanatoria edilizia sono state sostenute pro quota dalle parti, salvi gli eventuali riflessi sulla regolazione finale delle spese di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice deduceva di esser comproprietaria con il marito e convenuto dell'immobile sito in Asiago (Vi), via Verdi, 78 censito al C.F. di detto comune al foglio 1,
m.n. 1456, sub. 10, per averlo acquistato con atto a rogito Notaio Rossi del 6.6.2018. Rappresentando di aver utilizzato tutti i suoi risparmi per l'acquisto dell'immobile e di aver avviato procedimento di separazione dal marito, agiva per ottenere pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione sull'immobile, chiedendo in via principale di “condannare il convenuto a liquidare CP_1 all'attrice sig.ra per il controvalore del 50% di proprietà dell'immobile […]” e in Parte_1 subordine la vendita dello stesso.
La prima udienza, indicata in citazione per il 6.7.2021, veniva differita al 19.10.2021. Si costituiva tempestivamente il convenuto, deducendo che, diversamente da quanto rappresentato dalla convenuta,
l'immobile sarebbe stato acquistato per trasferirvi l'attività commerciale di esso convenuto, titolare di un ferramenta, che aveva condiviso tale progetto anche con l'attrice, con cui era sposato in regime di separazione dei beni.
Rappresentava tuttavia che il progetto fosse naufragato per l'avvio della separazione, sicché l'immobile sarebbe risultato inoccupato.
Deduceva che il prezzo d'acquisto (per € 175.000,00) sarebbe in realtà stato saldato con danaro proprio, versato tramite 4 assegni bancari (n. 0101030388-04 e il n. 0101030389-05 da € 50.000,00 ciascuno emessi il 16.1.2018 e 20.2.2018, n. 0031476791-08 da € 40.000,00 emesso il 6.6.2018, n. 1 da pagina 3 di 10 € 35.000,00, emesso il 6.6.2018), sicché esso convenuto sarebbe risultato “l'unico titolare del diritto di proprietà dell'immobile”, non avendo controparte “a rifondere, nella benché minima misura, la propria parte all'altro cointestatario” (pag. 3).
Esponeva che l'attrice non avrebbe potuto aver nulla a che pretendere, essendo anzi debitrice della metà del corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile e chiedeva respingersi le domande attoree e procedersi a divisione “assegnando, ex art. 720 c.c., il 50% di cui parte attrice risulta solo formalmente comproprietaria al convenuto senza alcun addebito a carico di quest'ultimo”
Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. La causa veniva quindi istruita mediante CTU (eseguita dall'Arch. , avente ad oggetto la valutazione/stima degli Persona_1 immobili, depositata il 2.10.2023. All'udienza del 6.10.2023 il difensore attoreo chiedeva l'assegnazione del bene;
il convenuto si opponeva e chiedeva fissarsi udienza per il tentativo di conciliazione. Veniva quindi fissata udienza al 7.11.2023, udienza a cui il convenuto proponeva di procedere allo scioglimento con assegnazione a sé dell'immobile e versamento di un conguaglio di €
50.000,00 all'attrice, che si riservava di valutare la proposta, rifiutata l'1.12.2023. A detta udienza le parti chiedevano un rinvio di sei mesi per procedere alla sanatoria delle difformità urbanistiche riscontrate dal CTU;
alla successiva udienza del 7.5.2024 le parti davano atto di aver eseguito la sanatoria e veniva conferito nuovo incarico al CTU, teso alla verifica della sanatoria. Il CTU depositava quindi una relazione integrativa il 19.12.2024, dando atto dell'intervenuta sanatoria.
Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, all'udienza del 14.1.2025 la causa veniva rinviata per p.c. al 20.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento reso ai sensi della stessa disposizione, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni su riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per conclusionali e repliche.
2. A fronte dei rilievi svolti in comparsa di costituzione dal convenuto sulla titolarità dell'immobile, su riportati, in prima memoria 183 c.p.c. parte attrice ha dedotto che il convenuto avrebbe contestato all'attrice “di non essere davvero comproprietaria” senza tuttavia aver svolto alcuna domanda diretta a far emergere la natura fittizia dell'atto di vendita, per effetto del quale entrambi i coniugi sono diventati comproprietari del bene (cfr. pag. 2).
A fronte di tali rilievi, in conclusionale il convenuto ha dedotto che “Secondo un principio costante della giurisprudenza di legittimità, in regime di separazione dei beni, l'intestazione formale di un bene
a entrambi i coniugi non è sufficiente, di per sé, a far presumere la comunione sostanziale.
L'onere della prova dell'effettiva comproprietà gravava quindi anche sulla coniuge che rivendicava la comproprietà, la quale avrebbe dovuto dimostrare di aver contribuito in modo determinante all'acquisto, onere probatorio che tuttavia ella non ha in alcun modo assolto, essendo, al contrario, pagina 4 di 10 stato provato, per come si avrà modo di meglio evidenziare nel prosieguo, che l'immobile è stato acquistato con le sole sostanze del sig. (pag. 2); ha quindi ulteriormente dedotto che CP_1 avendo esso convenuto provato che l'immobile fu pagato solamente con denaro proprio ne conseguirebbe “per logica e diritto, che l'intestazione formale in capo ad entrambi i coniugi non può che qualificarsi come una intestazione fiduciaria o strumentale, meramente apparente, priva di effetti traslativi concreti in assenza di contributo economico dimostrato e come tale giuridicamente irrilevante ai fini della determinazione dei diritti patrimoniali” (cfr. pag. 4).
I rilievi del convenuto non sono condivisibili. Come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, le due parti risultano entrambe comproprietarie dell'immobile per averlo acquistato in forza di atto di vendita del 2018 (cfr. doc. 2 attoreo).
A fronte di tale atto, per effetto del quale le parti sono anche sostanzialmente comproprietarie del bene, laddove il convenuto avesse inteso effettivamente contestare il conseguente assetto proprietario sarebbe stato suo onere articolare una specifica domanda (e, quindi, ad esempio una domanda tesa ad accertare la simulazione relativa della vendita, nel senso che, pur venendo indicati come acquirenti entrambi i
Carli, le parti – ivi incluso il venditore, non coinvolto nel giudizio – avrebbero inteso solo fittiziamente cointestare il bene a entrambi i soggetti indicati come acquirenti, volendolo invece trasferire al solo convenuto).
Il convenuto si è limitato tuttavia a delle allegazioni contraddittorie, senza meglio sviluppare le proprie difese e senza meglio indicare quale fosse la vera volontà delle parti o articolare domande volte a disvelarla: nel costituirsi si è infatti limitato ad allegare di aver versato integralmente il CP_1 prezzo d'acquisto, deducendo che l'ex moglie sarebbe stata sua “debitrice” (così testualmente, pag. 3 della comparsa) e ha articolato a sua volta domanda di divisione, chiedendo tuttavia assegnarsi tutto il bene, senza conguagli a sé stesso – il che implicherebbe non che la vendita a entrambi i coniugi fosse
“fittizia” (rectius, fosse anche solo relativamente simulata), ma che al più i coniugi avessero concluso un accordo, parallelo alla vendita, per cui la moglie avrebbe dovuto rifondere al marito la metà del prezzo d'acquisto, il che presupporrebbe comunque la piena valenza ed efficacia della vendita. Il convenuto non ha tuttavia svolto alcuna domanda tesa ad accertare la sussistenza di un accordo a latere alla vendita, per effetto del quale l'attrice avrebbe dovuto restituirgli parte del prezzo.
Improprio e tardivo (perché svolto per la prima volta in conclusionale) è anche il richiamo ad un accordo fiduciario tra i coniugi, per effetto del quale la vendita sarebbe stata meramente apparente: si ricorda che il patto fiduciario con oggetto immobiliare si innesta comunque su un atto di vendita pienamente valido ed efficace e dà luogo al più a un assetto di interessi rilevante sul mero piano obbligatorio tra fiduciante e fiduciario (nel senso che quest'ultimo, per effetto del pactum fiduciae, pagina 5 di 10 sarebbe al più tenuto a ritrasferire al fiduciante il bene trasferitogli per effetto della vendita – cfr. tra le varie Cass. S.U. sent. n. 6459 del 6/3/2020) sicché, nuovamente, l'esistenza di un patto fiduciario tra i due i cui contorni non sono stati comunque minimamente delineati dal convenuto che non a caso CP_1 non si è peritato di articolare alcuna istanza istruttoria, non sarebbe in sé sufficiente a superare l'assetto derivante dalla vendita del 2018 – che, si ribadisce, il convenuto ha comunque dato per valido, avendo anch'egli chiesto la divisione del bene.
In altri termini, l'attrice ha ottemperato al proprio onere probatorio, producendo la vendita del 2018 che dimostra che entrambi i coniugi sono comproprietari del bene, assetto che non può essere superato in assenza di specifiche domande del convenuto tese a disvelare gli asseriti e non meglio indicati accordi tra le parti.
3. Tanto chiarito, la domanda di scioglimento della comunione formulata dalla cui il convenuto ha CP_1 aderito, è fondata e deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
4. Confermato, dunque, che le parti sono comproprietarie in misura paritaria dell'immobile per cui è causa, il CTU, con relazione chiara e coerente, ha descritto il bene, un negozio posto al piano terra/rialzato sito al Comune di Asiago (Vi), via Verdi, 78, in area localizzata in zona prossima al centro cittadino e inserito in un edificio residenziale/commerciale di due piani fuori terra più piano soffitta e un interrato. Il bene per cui è causa si articola in un locale ad uso commerciale e un piccolo servizio igienico, con area esterna comune a tutte le unità dell'edificio ove sono ricavati dei post auto, area esterna da cui con una piccola scala posta sul lato sud o una rampa in pendenza sul lato ovest si accede a un camminamento esterno (terrazza) largo circa 1,25 m, privo di parapetto, che si sviluppa lungo tutto il lato sud del fabbricato, ove si trova l'ingresso del negozio. Il CTU ha dato atto, tra l'altro, che la rampa – finalizzata al rispetto della normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche – non è conforme alla stessa, chiarendo che per l'uso commerciale si dovrà realizzare un monta scale e dotare di parapetto la terrazza. Sul lato nord dell'edificio vi è una centrale termica interrata di ca. 2,50 x
2,70 m, di pertinenza esclusiva del negozio. L'immobile risulta censito al C.F. del Comune di Asiago
(Vi), foglio 1, m.n. 1456, sub. 10.
Il CTU, nella relazione del 2.10.2023, aveva evidenziato che l'immobile fosse affetto da una serie di difformità, tali da precluderne la commerciabilità (cfr. pagg. 11 ss), stimando il costo complessivo della sanatoria (comprensivo di sanzioni, diritti di segreteria, costi professionali per le redazioni della pratica edilizia e dell'aggiornamento catastale) in € 5.000,00. pagina 6 di 10 4.1. Il CTU ha quindi stimato il valore dell'immobile secondo il metodo MCA, facendo riferimento a dei comparabili e operando degli aggiustamenti, in ragione delle concrete condizioni dell'immobile, indicandolo in € 214.696,39, applicando una detrazione di € 15.000,00 per un valore stimato arrotondato di € 200.000,00 (cfr. pag. 18). La detrazione è stata operata sia per le spese di sanatoria
(dunque per € 5.000,00) sia per ulteriori ragioni in ragione delle particolari condizioni dell'immobile, in parziale accoglimento delle osservazioni del CTP del convenuto (cfr. relazione CTU del 2.10.2023, pagg. 21 ss.).
In punto valutazione del bene, il CTP attoreo aveva svolto dei rilievi sui comparabili utilizzati dal CTU, che ha provveduto a ricercarne un altro per poi confermare le stime operate (cfr. risposta osservazioni, pag. 20). Il CTP convenuto aveva svolto tutta una serie di articolate osservazioni, per effetto delle quali individuava il valore dell'immobile in € 165.000,00 (cfr. osservazioni, pag. 18). Come su chiarito, le osservazioni sono solo in parte state recepite dal CTU, che ha per il resto diffusamente risposto a tutti gli ulteriori rilievi del CTP (cfr. CTU del 2.10.2023, pagg. 21 ss.), con argomentazioni del tutto condivisibili, perché frutto di una dettagliata analisi di carattere tecnico, cui si rimanda. Le parti non hanno reiterato i rilievi dei CTP negli scritti conclusivi. Si conferma pertanto il valore di stima indicato dal CTU in € 200.000,00, con la seguente precisazione: posto che il CTU, nella relazione del
19.12.2024, ha dato atto che l'immobile è stato sanato dalle parti, essendo state eleminate le difformità che precludevano la commerciabilità e quindi la divisione, non vi sono più ragioni per decurtare il costo della sanatoria stimato dal CTU (per € 5.000,00), sicché il valore dell'immobile deve essere indicato in € 205.000,00.
4.2. Il CTU ha dato atto dell'astratta divisibilità dell'immobile in due porzioni, osservando tuttavia che il frazionamento non sarebbe comodo ed economicamente opportuno, comportando interventi tra gli €
60.000,00 ed € 70.000,00, conclusioni confermate anche a fronte delle osservazioni del CTP attoreo, che ad ogni buon conto non aveva contrastato le considerazioni del CTU in punto costo degli interventi.
Ciò chiarito, anche se ai sensi dell'art. 727 c.c. gli assegni devono tendenzialmente comprendere una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota, a tale attribuzione omogenea può derogarsi, ex art. 720 c.c., se il frazionamento dei beni non sia materialmente possibile o comodo, ipotesi nella quale, prima di procedere alla vendita coattiva
(costituente l'extrema ratio in caso di divisone ordinaria), si deve verificare la possibilità di assegnare beni per l'intero a un comunista, salvo conguaglio.
Nel caso di specie, si condivide la valutazione del CTU secondo cui la divisione materiale, pur astrattamente possibile, non risulta comoda, comportando interventi complessi e assai costosi, pagina 7 di 10 interventi che peraltro nessuna delle parti ha manifestato effettivamente di essere disponibile ad eseguire.
4.3. Il convenuto ha, sin dalla costituzione, chiesto l'assegnazione dell'immobile, che avrebbe dovuto essere destinato all'esercizio della sua attività commerciale.
L'attrice in citazione aveva chiesto di condannarsi il convenuto “a liquidare” il controvalore del 50%, formula con cui deve ritenersi la intendesse istare unicamente per l'assegnazione del bene al CP_1 convenuto dietro versamento di un conguaglio in suo valore, posto che in subordine veniva chiesta anche la vendita dell'immobile. All'udienza del 6.10.2023, dopo il deposito della relazione di CTU, la ha quindi chiesto l'assegnazione a sé, richiesta di cui alla stessa udienza il convenuto eccepiva la CP_1 tardività; in sede di p.c. e negli scritti conclusivi la non ha tuttavia reiterato detta istanza, CP_1 chiedendo nuovamente la condanna del convenuto a “liquidarle” il controvalore e in subordine la vendita.
Deve osservarsi che la richiesta di assegnazione, articolata dall'attrice all'udienza del 6.10.2023 non era di per sé tardiva, come erroneamente eccepito dal convenuto, trattandosi di mera modalità attuativa della divisione, formulabile anche in appello (cfr. tra le varie Cass. Sez. II, ord. n. 3497 del 6/2/2019).
Si ricorda però che “Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche;
ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza;
né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte” (Cass. Sez. II, ord. n. 26944 del 24/10/2018; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n. 24728 del 23/11/2011).
Non avendo l'attrice ribadito a p.c. o negli scritti conclusivi la richiesta di assegnazione a sé del bene, insistendo solo per la liquidazione del controvalore (da intendersi come assegnazione al convenuto dietro versamento di un conguaglio) e in subordine per la vendita, l'istanza di assegnazione del bene all'attrice formulata in corso di causa deve ritenersi rinunciata.
In ragione pertanto della volontà manifestata dal convenuto e della circostanza che l'immobile, a vocazione commerciale, era stato inizialmente acquistato dalla coppia per destinarlo all'esercizio dell'attività del marito (circostanza questa che, diversamente dalla prospettazione del convenuto circa il versamento integrale del prezzo/la natura solo “formale” dell'acquisto, non è stata contestata dall'attrice) ritiene questo Giudice di procedere all'assegnazione a dell'immobile, con la CP_1
pagina 8 di 10 conseguenza che il convenuto deve dichiararsi tenuto a versare il conguaglio all'ex moglie, per €
102.500,00 (ossia la metà di € 205.000,00, dato dal valore stimato dal CTU, con l'aggiunta degli €
5.000,00 di detrazione per le sanatorie, ormai eseguite). Su tale somma, se non corrisposta dal convenuto, saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui la presente sentenza di scioglimento della comunione passerà in giudicato (Cass. Sez. II, sent. n. 406 del
10/1/2014).
5. Segue l'ordine di trascrizione della presente sentenza al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari.
6. Quanto alle spese di lite, si ricorda che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.” (Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).
Non sussistono infatti i presupposti per porre le spese a carico delle parti, non essendosi alcuna parte opposta alla divisione in se;
né può essere accolta la domanda del convenuto di condanna dell'attrice ex art. 96, co. 3 c.p.c., fondata sulla mancata adesione alla proposta conciliativa articolata in corso di causa, avendo quest'ultima contenuto deteriore rispetto all'esito della lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido, nella misura del 50% ciascuna.
Quanto alla richiesta del convenuto di “Dare atto che le spese di sanatoria edilizia sono state sostenute pro quota dalle parti, salvi gli eventuali riflessi sulla regolazione finale delle spese di lite.” le parti hanno prodotto solo parte degli esborsi, che comunque, essendo propedeutici alla divisione della comunione e dunque eseguiti nell'interesse di entrambi i comunisti restano a carico della massa per le quote di spettanza di ciascun comunista e, dunque, per il 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(1) in parziale accoglimento delle domande delle parti:
(i) accerta e dichiara che e sono comproprietari, ciascuno al 50%, Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Asiago (Vi), via Verdi, 78 censito al C.F. di detto comune al foglio 1, m.n. 1456, sub. 10;
(ii) dispone lo scioglimento della comunione esistente mediante assegnazione diretta a CP_1 della piena proprietà dell'immobile sito in Asiago (Vi), via Verdi, 78 censito al C.F. di detto comune al pagina 9 di 10 foglio 1, m.n. 1456, sub. 10;
(iii) dispone che l'assegnatario versi un conguaglio in denaro in favore di CP_1 Parte_1 pari ad € 102.500,00;
(2) ordina alla Conservatoria RR.II. di procedere, sulla scorta del capo 1), alle trascrizioni a favore delle parti ed a carico degli intestati in censo come per legge;
(3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti, per il 50% ciascuna;
(5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice, articolata dal convenuto
Vicenza, 15 settembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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