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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109/2023 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Saint Marcel – AO, Frazione Prelaz n.27, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino, C.F.
[...]
P.I. , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Aosta, C.F._2 P.IVA_1
C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844 Email_1
ATTORE contro
(C.F. e P. IVA. ), con sede in loc. Prelaz n.4 Saint Controparte_1 P.IVA_2
Marcel (AO), in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Aosta Persona_1
(AO), Via Losanna n. 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Sammaritani che lo difende e rappresenta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni/artt. 2051, 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni attoree:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi su esposti così giudicare: Nel merito:
pagina 1 di 7 In principalità: Accertare e dichiarare la responsabilità o la corresponsabilità ex art. 2051 c.c del con sede in 11020 Saint Marcel – AO, Frazione Prelaz n.4 in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro-tempore per i fatti di cui in premessa avvenuti il 17.12.2021 e per
l'effetto condannare lo stesso in favore dell'attore sig. C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– AO, Frazione Prelaz n.27 al
[...] risarcimento danni pari nel complesso (fisici, morali e patrimoniali) ad € 37.493,55.= o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa dall'espletanda CTU oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con rimborso delle spese di mediazione
e di assistenza legale in tale procedura.
In subordine: Accertare e dichiarare la responsabilità o la corresponsabilità ex art. 2043 c.c del di Saint Marcel con sede in 11020 Saint Marcel – AO, Frazione Prelaz n.4 in persona del CP_1
proprio legale rappresentante pro-tempore per i fatti di cui in premessa avvenuti il 17.12.2021 e per
l'effetto condannare lo stesso in favore dell'attore sig. C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– AO, Frazione Prelaz n.27 al
[...]
risarcimento danni pari nel complesso (fisici, morali e patrimoniali) ad € 37.493,55.= o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa dall'espletanda CTU oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con rimborso delle spese di mediazione
e di assistenza legale in tale procedura.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Aosta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione e deduzione, all'esito dei futuri atti avversari;
Previa ogni declaratoria del caso: In via preliminare: dichiarare irrituale ed inammissibile l'atto di citazione e/o la domanda avversaria per violazione dell'art. 163 comma terzo numero 4 c.p.c.; Nel merito, in via principale: rigettare le pretese di controparte poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e/o per le ulteriori che dovessero emergere in sede istruttoria. Nel merito, in via di subordine: ridurre all'equo ed al giusto le pretese di parte attrice, tenuto conto della responsabilità, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'attore nella causazione del sinistro. In ogni caso: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali. Con riserva dei diritti tutti di cui agli artt. 181 e ss c.p.c. In via istruttoria: Dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti da controparte, per le ragioni sopra esposte alla lettera E.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere a teste il cantoniere ed il responsabile pro tempore dell'ufficio tecnico del comune di Saint Marcel in materia contraria sui capi 2 e 4 dell'atto di citazione e sul seguente capo. -Per il solo caso di necessità e senza inversione dell'onere
pagina 2 di 7 probatorio, ammettere CTU volta ad accertare e descrivere lo stato dei luoghi di causa (o in subordine sopralluogo del Giudice) e CTU medico-legale sulla persona dell'attore per l'esame e la valutazione dei postumi, nonché per la valutazione della congruità e la riferibilità della documentazione medica fornita dall'attore alle lesioni dallo stesso lamentate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in causa il al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una caduta sulla strada comunale, allegando in particolare che: in data 17.12.2021, alle ore 19,30, nel mentre transitava a piedi in Frazione Prelaz a Saint Marcel, sulla strada comunale, cadeva rovinosamente a terra a causa della strada che risultava completamente ghiacciata e non adeguatamente pulita;
in particolare, pur essendo passato lo spazzaneve, la strada era priva sia di sale sia della sabbiatura e risultava totalmente ghiacciata e pericolosa anche nei tratti privi di neve;
dalla caduta l'attore riusciva ad alzarsi a fatica, stentando a rientrare in casa, fino all'arrivo del sig.
(vicino di casa) che lo aiutava a rientrare nella propria dimora;
Persona_2
lo stesso , caduto nella stessa strada a causa del ghiaccio nelle stesse giornate, doveva Persona_2
gettare, il giorno dopo il sinistro del sig. personalmente, grosse quantità di sale nello stesso Pt_1 punto di caduta dell'attore;
l'attore nel cadere si fratturava la spalla sinistra, con frattura del trochite e frattura della glena;
la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere all'ente comunale in qualità di custode e gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Parte convenuta nel costituirsi ha eccepito la nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 163 comma 3 numero 4 c.p.c., circa la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, e nel merito ha contestato la domanda, sia nell'an sia nel quantum, deducendo in particolare che, in relazione al disposto di cui all'art. 2051, l'attore non aveva provato il nesso causale e che comunque il sinistro era da attribuire a colpa esclusiva del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale e ciò anche in relazione al disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletate l'istruttoria orale e la CTU medico – legale, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione.
pagina 3 di 7 Ed infatti, la pur sintetica esposizione contenuta nell'atto introduttivo, con riferimento all'evento lesivo e alla fattispecie della responsabilità del custode, consente comunque di individuare le ragioni in fatto e in diritto della domanda nell'ambito della disciplina della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. o di quella di cui all'art. 2043 c.c. (benché richiamato solo nelle conclusioni e in via di subordine).
Peraltro, il contenuto il convenuto ha potuto difendersi nel merito sviluppando le proprie ragioni nella comparsa costitutiva ed allegando a loro fondamento le risultanze delle indagini penali svolte a seguito della querela sporta dall'attore per gli stessi fatti e che ha dato origine al procedimento conclusosi con decreto di archiviazione.
In diritto, è utile richiamare quanto bene affermato dalla Cassazione nelle recenti pronunce.
Cass. Sez. 3, ord. n. 18518/2024 ha ricostruito l'orientamento prevalente in materia di responsabilità del custode.
8.1.1. Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa
Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n, 26142,
Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (cosi, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento
pagina 4 di 7 nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis e professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Inoltre, con sentenze della 3° sezione nn. 2477 del 2018, n. 27724 del 2018, n. 2588 del 2018, espressamente richiamate dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 20943 del 2022 e di recente da Cass. Sez.
3, ord. n. 10463/2023, la Corte ha affermato che il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile, ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Rileva, quindi, il principio dell'autoresponsabilità, che trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 1227 c.c., per cui ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
In riferimento al caso in esame, è innanzitutto dubbio che l'attore sia effettivamente caduto sul ghiaccio presente sulla strada nei pressi dell'abitazione, ove si consideri che nessuno ha assistito alla caduta e che il teste risulta poco attendibile. Per_2
Interrogato sul suo ipotetico intervento successivamente alla presunta caduta, il ha riferito Per_2 spontaneamente circostanze diverse da quelle allegate dall'attore sia in citazione (l'attore dalla
pagina 5 di 7 caduta riusciva ad alzarsi a fatica stentando a rientrare in casa fino all'arrivo del sig. Persona_2
(vicino di casa) che lo aiutava a rientrare nella propria dimora) sia nel capo di prova sul quale il teste è stato interrogato (Vero che il sig. dalla caduta riusciva ad alzarsi a fatica Parte_1
stentando a rientrare in casa?) ed infatti egli ha dichiarato che al suo arrivo l'attore si trovava per terra ed io l'ho aiutato ad alzarsi. Dopo che si è rialzato, è andato da solo verso la sua abitazione.
Ma ciò che maggiormente rileva è quanto dichiarato dall' nel corso delle indagini penali in Pt_1
data 21.1.2022, laddove egli non ha fatto alcun riferimento alla presenza di terze persone intervenute e tantomeno al (tanto è vero che nella richiesta e nel decreto di archiviazione la sussistenza Per_2 dell'evento è indicata in termini dubitativi pur se l'infondatezza della notizia di reato è stata ritenuta sulla base di argomentazioni che presuppongono comunque l'accadimento del fatto).
Ed infatti, in quella sede l'attore, sentito dall'ufficiale di PG che ha svolto le indagini Tes_1
ed ha eseguito anche sopralluogo redigendo l'annotazione dell'1.2.2022 corredata da fotografie dei luoghi, su specifiche domande ha dichiarato non solo che nessuno aveva assistito alla caduta, ma anche che egli era da solo e che subito dopo aveva avvisato della caduta solo la moglie non appena rientrato in casa.
In ogni caso, ammettendosi che la caduta si sia verificata come allegato in citazione, dagli atti valevoli quali fonti di prova (allegazioni fatte in citazione, dichiarazioni testimoniali del del Tes_2 figlio dell'attore e del cantoniere che era passato con mezzo spargisale Parte_2 CP_2
al mattino, risultanze del sopralluogo svolto dall'ispettore dichiarazioni rese allo stesso Tes_1 ufficiale di PG dall'attore/querelante) emerge come il sinistro sia da ascriversi ad una distrazione del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale e a porsi quale causa esclusiva dell'evento lesivo.
Deve infatti considerarsi, come si evince dalle suindicate fonti di prova, che la caduta si sarebbe verificata nel mese di dicembre, in località montana, in seguito a nevicate occorse nei giorni precedenti (come allegato dall'attore, come da questi dichiarato in sede penale e per come verificato dall'ispettore , nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'attore posta al termine di una Tes_1 stradina a fondo cieco (come verificato dall'ispettore e per lo più in ombra durante il giorno Tes_1
(come riferito da tutti i testi e come dichiarato dall'attore nelle indagini penali), già coperta da cumuli o strati di ghiaccio visibili sin dai giorni precedenti (come riferito dai testi attorei e come dall'attore allegato in citazione e dichiarato in sede penale), senza che in precedenza l'attore avesse segnalato ciò all'ente che pure aveva eseguito in precedenza il servizio di spazzamento della neve (come dall'attore allegato in citazione e riferito in sede penale).
pagina 6 di 7 Deve quindi dedursi che, ove avesse prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada antistante l'abitazione, procedendo con la cautela richiesta in condizioni di tempo e di luogo quali quelle descritte, l'attore avrebbe potuto evitare la caduta.
L'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, pubblici o privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Nella specie, il sinistro si è verificato per la distrazione del danneggiato che, nel percorrere la strada, avrebbe dovuto prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che camminano su strada ghiacciata, proprio per evitare di scivolare, e ciò a maggior ragione se la presenza di ghiaccio non solo
è prevedibile, ma è nota e conosciuta.
In conclusione, poiché il sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla distrazione dell'attore e, pertanto al fatto colposo del danneggiato, deve escludersi ogni responsabilità da parte dell'ente che, comunque, ha dimostrato di avere adottato le opportune misure di sicurezza per garantire la fruibilità della strada approntando il servizio di spazzaneve e spargisale.
La domanda va respinta e le spese giudiziali vanno disciplinate secondo soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, ex DM 55/2014 e successive modifiche.
Spese di CTU definitivamente a carico dell'attore, ferma restando la responsabilità di ognuna nei confronti del consulente per il pagamento del dovuto.
PQM
Rigetta la domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese in favore del convenuto liquidate in euro 7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU liquidate in causa.
Aosta, 18.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio D'Abrusco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1109/2023 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Saint Marcel – AO, Frazione Prelaz n.27, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vaccino, C.F.
[...]
P.I. , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Aosta, C.F._2 P.IVA_1
C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844 Email_1
ATTORE contro
(C.F. e P. IVA. ), con sede in loc. Prelaz n.4 Saint Controparte_1 P.IVA_2
Marcel (AO), in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Aosta Persona_1
(AO), Via Losanna n. 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Sammaritani che lo difende e rappresenta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni/artt. 2051, 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni attoree:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi su esposti così giudicare: Nel merito:
pagina 1 di 7 In principalità: Accertare e dichiarare la responsabilità o la corresponsabilità ex art. 2051 c.c del con sede in 11020 Saint Marcel – AO, Frazione Prelaz n.4 in persona del Controparte_1
proprio legale rappresentante pro-tempore per i fatti di cui in premessa avvenuti il 17.12.2021 e per
l'effetto condannare lo stesso in favore dell'attore sig. C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– AO, Frazione Prelaz n.27 al
[...] risarcimento danni pari nel complesso (fisici, morali e patrimoniali) ad € 37.493,55.= o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa dall'espletanda CTU oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con rimborso delle spese di mediazione
e di assistenza legale in tale procedura.
In subordine: Accertare e dichiarare la responsabilità o la corresponsabilità ex art. 2043 c.c del di Saint Marcel con sede in 11020 Saint Marcel – AO, Frazione Prelaz n.4 in persona del CP_1
proprio legale rappresentante pro-tempore per i fatti di cui in premessa avvenuti il 17.12.2021 e per
l'effetto condannare lo stesso in favore dell'attore sig. C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– AO, Frazione Prelaz n.27 al
[...]
risarcimento danni pari nel complesso (fisici, morali e patrimoniali) ad € 37.493,55.= o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa dall'espletanda CTU oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con rimborso delle spese di mediazione
e di assistenza legale in tale procedura.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Aosta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione e deduzione, all'esito dei futuri atti avversari;
Previa ogni declaratoria del caso: In via preliminare: dichiarare irrituale ed inammissibile l'atto di citazione e/o la domanda avversaria per violazione dell'art. 163 comma terzo numero 4 c.p.c.; Nel merito, in via principale: rigettare le pretese di controparte poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e/o per le ulteriori che dovessero emergere in sede istruttoria. Nel merito, in via di subordine: ridurre all'equo ed al giusto le pretese di parte attrice, tenuto conto della responsabilità, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'attore nella causazione del sinistro. In ogni caso: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali. Con riserva dei diritti tutti di cui agli artt. 181 e ss c.p.c. In via istruttoria: Dichiarare inammissibili i capitoli di prova dedotti da controparte, per le ragioni sopra esposte alla lettera E.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere a teste il cantoniere ed il responsabile pro tempore dell'ufficio tecnico del comune di Saint Marcel in materia contraria sui capi 2 e 4 dell'atto di citazione e sul seguente capo. -Per il solo caso di necessità e senza inversione dell'onere
pagina 2 di 7 probatorio, ammettere CTU volta ad accertare e descrivere lo stato dei luoghi di causa (o in subordine sopralluogo del Giudice) e CTU medico-legale sulla persona dell'attore per l'esame e la valutazione dei postumi, nonché per la valutazione della congruità e la riferibilità della documentazione medica fornita dall'attore alle lesioni dallo stesso lamentate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in causa il al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una caduta sulla strada comunale, allegando in particolare che: in data 17.12.2021, alle ore 19,30, nel mentre transitava a piedi in Frazione Prelaz a Saint Marcel, sulla strada comunale, cadeva rovinosamente a terra a causa della strada che risultava completamente ghiacciata e non adeguatamente pulita;
in particolare, pur essendo passato lo spazzaneve, la strada era priva sia di sale sia della sabbiatura e risultava totalmente ghiacciata e pericolosa anche nei tratti privi di neve;
dalla caduta l'attore riusciva ad alzarsi a fatica, stentando a rientrare in casa, fino all'arrivo del sig.
(vicino di casa) che lo aiutava a rientrare nella propria dimora;
Persona_2
lo stesso , caduto nella stessa strada a causa del ghiaccio nelle stesse giornate, doveva Persona_2
gettare, il giorno dopo il sinistro del sig. personalmente, grosse quantità di sale nello stesso Pt_1 punto di caduta dell'attore;
l'attore nel cadere si fratturava la spalla sinistra, con frattura del trochite e frattura della glena;
la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere all'ente comunale in qualità di custode e gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Parte convenuta nel costituirsi ha eccepito la nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 163 comma 3 numero 4 c.p.c., circa la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, e nel merito ha contestato la domanda, sia nell'an sia nel quantum, deducendo in particolare che, in relazione al disposto di cui all'art. 2051, l'attore non aveva provato il nesso causale e che comunque il sinistro era da attribuire a colpa esclusiva del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale e ciò anche in relazione al disposto di cui all'art. 2043 c.c.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletate l'istruttoria orale e la CTU medico – legale, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione.
pagina 3 di 7 Ed infatti, la pur sintetica esposizione contenuta nell'atto introduttivo, con riferimento all'evento lesivo e alla fattispecie della responsabilità del custode, consente comunque di individuare le ragioni in fatto e in diritto della domanda nell'ambito della disciplina della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. o di quella di cui all'art. 2043 c.c. (benché richiamato solo nelle conclusioni e in via di subordine).
Peraltro, il contenuto il convenuto ha potuto difendersi nel merito sviluppando le proprie ragioni nella comparsa costitutiva ed allegando a loro fondamento le risultanze delle indagini penali svolte a seguito della querela sporta dall'attore per gli stessi fatti e che ha dato origine al procedimento conclusosi con decreto di archiviazione.
In diritto, è utile richiamare quanto bene affermato dalla Cassazione nelle recenti pronunce.
Cass. Sez. 3, ord. n. 18518/2024 ha ricostruito l'orientamento prevalente in materia di responsabilità del custode.
8.1.1. Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa
Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n, 26142,
Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (cosi, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento
pagina 4 di 7 nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis e professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Inoltre, con sentenze della 3° sezione nn. 2477 del 2018, n. 27724 del 2018, n. 2588 del 2018, espressamente richiamate dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 20943 del 2022 e di recente da Cass. Sez.
3, ord. n. 10463/2023, la Corte ha affermato che il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile, ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Rileva, quindi, il principio dell'autoresponsabilità, che trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 1227 c.c., per cui ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
In riferimento al caso in esame, è innanzitutto dubbio che l'attore sia effettivamente caduto sul ghiaccio presente sulla strada nei pressi dell'abitazione, ove si consideri che nessuno ha assistito alla caduta e che il teste risulta poco attendibile. Per_2
Interrogato sul suo ipotetico intervento successivamente alla presunta caduta, il ha riferito Per_2 spontaneamente circostanze diverse da quelle allegate dall'attore sia in citazione (l'attore dalla
pagina 5 di 7 caduta riusciva ad alzarsi a fatica stentando a rientrare in casa fino all'arrivo del sig. Persona_2
(vicino di casa) che lo aiutava a rientrare nella propria dimora) sia nel capo di prova sul quale il teste è stato interrogato (Vero che il sig. dalla caduta riusciva ad alzarsi a fatica Parte_1
stentando a rientrare in casa?) ed infatti egli ha dichiarato che al suo arrivo l'attore si trovava per terra ed io l'ho aiutato ad alzarsi. Dopo che si è rialzato, è andato da solo verso la sua abitazione.
Ma ciò che maggiormente rileva è quanto dichiarato dall' nel corso delle indagini penali in Pt_1
data 21.1.2022, laddove egli non ha fatto alcun riferimento alla presenza di terze persone intervenute e tantomeno al (tanto è vero che nella richiesta e nel decreto di archiviazione la sussistenza Per_2 dell'evento è indicata in termini dubitativi pur se l'infondatezza della notizia di reato è stata ritenuta sulla base di argomentazioni che presuppongono comunque l'accadimento del fatto).
Ed infatti, in quella sede l'attore, sentito dall'ufficiale di PG che ha svolto le indagini Tes_1
ed ha eseguito anche sopralluogo redigendo l'annotazione dell'1.2.2022 corredata da fotografie dei luoghi, su specifiche domande ha dichiarato non solo che nessuno aveva assistito alla caduta, ma anche che egli era da solo e che subito dopo aveva avvisato della caduta solo la moglie non appena rientrato in casa.
In ogni caso, ammettendosi che la caduta si sia verificata come allegato in citazione, dagli atti valevoli quali fonti di prova (allegazioni fatte in citazione, dichiarazioni testimoniali del del Tes_2 figlio dell'attore e del cantoniere che era passato con mezzo spargisale Parte_2 CP_2
al mattino, risultanze del sopralluogo svolto dall'ispettore dichiarazioni rese allo stesso Tes_1 ufficiale di PG dall'attore/querelante) emerge come il sinistro sia da ascriversi ad una distrazione del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale e a porsi quale causa esclusiva dell'evento lesivo.
Deve infatti considerarsi, come si evince dalle suindicate fonti di prova, che la caduta si sarebbe verificata nel mese di dicembre, in località montana, in seguito a nevicate occorse nei giorni precedenti (come allegato dall'attore, come da questi dichiarato in sede penale e per come verificato dall'ispettore , nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'attore posta al termine di una Tes_1 stradina a fondo cieco (come verificato dall'ispettore e per lo più in ombra durante il giorno Tes_1
(come riferito da tutti i testi e come dichiarato dall'attore nelle indagini penali), già coperta da cumuli o strati di ghiaccio visibili sin dai giorni precedenti (come riferito dai testi attorei e come dall'attore allegato in citazione e dichiarato in sede penale), senza che in precedenza l'attore avesse segnalato ciò all'ente che pure aveva eseguito in precedenza il servizio di spazzamento della neve (come dall'attore allegato in citazione e riferito in sede penale).
pagina 6 di 7 Deve quindi dedursi che, ove avesse prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada antistante l'abitazione, procedendo con la cautela richiesta in condizioni di tempo e di luogo quali quelle descritte, l'attore avrebbe potuto evitare la caduta.
L'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, pubblici o privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Nella specie, il sinistro si è verificato per la distrazione del danneggiato che, nel percorrere la strada, avrebbe dovuto prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che camminano su strada ghiacciata, proprio per evitare di scivolare, e ciò a maggior ragione se la presenza di ghiaccio non solo
è prevedibile, ma è nota e conosciuta.
In conclusione, poiché il sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla distrazione dell'attore e, pertanto al fatto colposo del danneggiato, deve escludersi ogni responsabilità da parte dell'ente che, comunque, ha dimostrato di avere adottato le opportune misure di sicurezza per garantire la fruibilità della strada approntando il servizio di spazzaneve e spargisale.
La domanda va respinta e le spese giudiziali vanno disciplinate secondo soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, ex DM 55/2014 e successive modifiche.
Spese di CTU definitivamente a carico dell'attore, ferma restando la responsabilità di ognuna nei confronti del consulente per il pagamento del dovuto.
PQM
Rigetta la domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese in favore del convenuto liquidate in euro 7.616 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU liquidate in causa.
Aosta, 18.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
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