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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 407/2024 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 407/2024 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Veglie (LE), Via Salice n. 104.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 30.12.2024 il sig. ha chiesto dichiararsi CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando un credito di € 53.061,59 in virtù di precetto su sentenza del Tribunale di Firenze – sezione lavoro del
13.11.2023.
Comparso il difensore del creditore istante alle udienze del 4.2.2025 e 18.3.2025, il giudice si è
riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
1 Preliminarmente, va osservato che seppur la società risulti iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di Lecce, deve ritenersi che dagli elementi allegati in atti il centro di interessi principali della stessa sia in Firenze.
Militano in favore di tale conclusione le seguenti circostanze:
➢ il socio accomandatario e legale rappresentante sig. risulta risiedere in Controparte_1
Firenze, Corte Manetti n. 15 (luogo dove lo stesso ha ricevuto le notificazioni degli atti introduttivi);
➢ dagli atti allegati (sentenza Trib. Firenze, sez. lavoro, n. 980/2023) emerge che l'attività
societaria e il rapporto di lavoro del creditore istante abbiano avuto luogo presso la città di
Firenze;
➢ dalla visura camerale storica risulta che siano state iscritte due modifiche di atto costitutivo,
rispettivamente il 29.10.2013 e il 21.7.2016, entrambe in Firenze.
Quanto alla notificazione degli atti introduttivi, deve rilevarsi:
✓ che con decreto del 30.12.2024 il giudice relatore designato aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti all'11.2.2025;
✓ che la notificazione alla società era stata effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII;
✓ che il creditore istante aveva notificato gli atti introduttivi al socio illimitatamente responsabile in data 17.1.2025;
✓ che, tuttavia, con successivo provvedimento del 27.1.2025 l'udienza in questione era stata anticipata al 4.2.2025;
✓ che, dunque, né la società né il socio erano stati edotti dell'anticipazione, in quanto il provvedimento era stato emesso dopo la notifica degli atti introduttivi alla società (a cura della cancelleria) e al socio (a cura del creditore istante);
✓ che, pertanto, il collegio con provvedimento del 5.2.2025 aveva rimesso la causa sul ruolo,
fissando nuova udienza al 18.3.2025, mandando alla cancelleria per la notificazione del provvedimento alla società e disponendo che il creditore istante notificasse il decreto al socio illimitatamente responsabile;
✓ che gli adempimenti in questione sono stati effettuati dalla cancelleria (per la società) in data 18.2.2025 e dal ricorrente (per il socio) in data 1.3.2025 (cfr. deposito del 7.3.2025).
2 Nel merito, è accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività di acquisizione di appalti e subappalti per interventi di recupero edilizio, la manutenzione e la riparazione di edifici.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il debito scaduto nei confronti del creditore istante è già di per sé superiore alla soglia di procedibilità.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti del creditore istante, che ha esperito esecuzioni presso terzi e
Cont mobiliare ai fini del recupero di quanto dovuto e la sussistenza di debiti verso l per €
108.537,60.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Deve dunque procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio illimitatamente responsabile come risultante dal registro delle imprese.
3
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa
[...]
con sede legale in Veglie (LE), Via Salice n. 104, n. REA LE – Controparte_1
261129, P.IVA , nonché del socio illimitatamente responsabile , P.IVA_1 Controparte_1
nato ad [...] il [...], C.F. e, per l'effetto, C.F._1
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
la dott.ssa curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
4 stabilisce
il giorno 11 settembre 2025, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
5 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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