Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3305/2021r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3305/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 54/2021, pubblicata in data 12.01.2021
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (P.I ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fioretti Andrea P.IVA_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._1
quest'ultimo sito in Roma, Via Lungotevere A. da Brescia n 9/10
APPELLANTE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo D'Orlando Controparte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di CodiceFiscale_2
quest'ultimo sito in Napoli (NA), Via Luigi Caldieri n 127
APPELLATA
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 22.04.2016, Parte_2
conveniva in giudizio la , al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di mutuo con questa stipulato. In particolare, chiedeva all'autorità adita accogliersi le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto relative alla determinazione del tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari rispetto al
Tasso soglia di usura vigente al momento della stipula, in merito, specificamente: - al cd. Tasso effettivo di mora;
- al Tasso di mora complessivo (somma di Tasso di interesse contrattuale e Tasso di mora) e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c, che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi;
b) inoltre, considerare l'importo totale corrisposto (Quota Capitale e Quota interessi) pari a €
106.774,48, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di € 50.465,99 corrisposti a titolo di maggior importo per interessi usurari. A2) In via subordinata, rispetto a quanto dedotto al punto A1): a) Dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346-
1418- 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e
1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art 9 comma 3 Legge
192/1998, individuando nel tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB quello dovuto ed applicabile sia sulle rate scadute che su quelle a scadere;
b) per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore Parte_1
dell'attore della somma da essa incassata e non dovuta e corrisposta a seguito della
pagina 2 di 9 capitalizzazione composta per rate di ammortamento, nella misura di € 24.893,15
(secando quanto emerso dalla perizia, pari alla differenza fra interessi pagati calcolati secondo le condizioni del contratto e quelli calcolati al tasso minimo dei
BOT alla del 08.04.2016), o nella maggiore o minore somma sarà ritenuta di giustizia, oitre interessi commerciali e rivalutazione. B) In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni non patrimoniali subiti
(danni da ansia, danni da stress, danni alla vita di relazione, etc.) a seguito e per
l'effetto dell'applicazione dei tassi usurari che hanno comportato una minore disponibilità di mezzi finanziari, sottraendo gli stessi alle esigenze personali e familiari, nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante secando il proprio prudente apprezzamento;
C) Con salvezza di ogni altro diritto e con vittoria di spese
e competenze di giudizio da attribuirsi all'avv. Angelo D'Orlando antistatario ex art.
93 c.p.c.a. oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.il giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.”
Si costituiva la convenuta, la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n 54/2021, pubblicata in data 12.01.2021, così provvedeva: “accoglie la domanda, nei limiti di cui alla parte motiva, e per l'effetto, accerta e dichiara che la attrice mutuataria Parte_2
ha corrisposto alla la somma
[...] Parte_1
non dovuta di € 22.774,54 che va stornata dal capitale residuo ancora da rimborsare all'istituto di credito convenuto da parte dell'attrice, oltre interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
2.250,00 a titolo di onorari di giudizio oltre accessori di legge e rimborso forfettario
pagina 3 di 9 delle spese di lite nella misura del 15%, con attribuzione all' Avv. Angelo D'Orlando dichiaratosi antistatario”.
La , con atto notificato in data 12.07.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere:
“1) a) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e
l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art.
117, c. 7 T.U.B. in relazione alle rate da 25 alla 80. b) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il
Giudice di Primo Grado ha recepito le risultanze della CTU sic et simpliciter, senza in alcun modo motivare la pronuncia sul punto. c) Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità della pronuncia oggetto di impugnazione per violazione del principio dell'onere della prova. Per l'effetto, disporre la riforma parziale per la parte motiva impugnata della sentenza sul punto. In via subordinata, stante l'erroneità della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, disporre il rinnovo della CTU al fine di ricalcolare l'ammortamento confrontando la quota interessi risultante dall'estratto conto del 27.02.2015 con la quota interessi "ricalcolata" al tasso Euribor 1 mese maggiorato dello 0,85%riconducendo il tasso non congruo nei limiti del tasso pattizio, e non già tra la quota del piano e la quota "ricalcolata" al tasso BOT. d)
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma della pronuncia gravata, chiedendo alla
Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “ A) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'appello per i motivi esposti e quindi per manifesta contrarietà all'art.
164 c.p.c.; B) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_3
sentenza n. 54/2021 del Tribunale di Santa Maria e per l'effetto - confermare la
pagina 4 di 9 sentenza n. 54/2021 emessa dalla Dott.ssa Rita Di Salvo della Terza Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria in particolare nella parte in cui dichiara accerta e dichiara che la attrice mutuataria ha corrisposto alla Parte_2
la somma non dovuta di € 22.774,54 che va Parte_1
stornata dal capitale residuo ancora da rimborsare all'istituto di credito convenuto da parte dell'attrice, oltre interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo;
-dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282
c.p.c. Condannarsi infine la convenuta alle spese del presente giudizio, come Pt_1
da allegata notula pro forma basata sui parametri ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 individuando il valore del giudizio come da domanda di controparte e pro bono pacis con i valori tariffati medi e che costituisce parte integrante del presente atto;
tanto con distrazione a favore dell'avv. D'Orlando per fattone anticipo.”
La Corte, all'udienza del 13.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 20 più 20 di cui agli artt. 190, comma 2, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
pagina 5 di 9 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023,
n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Ancora in via preliminare, rileva la Corte che la semplice lettura dell'atto di citazione smentisce in maniera chiara ed evidente quanto sostenuto dal convenuto, risultando immediatamente individuabile sia la parte appellante che l'ufficio competente, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164
c.p.c.
L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente, con il primo comma, dispone che la citazione è altresì nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 del c.p.c.,” relativi alla individuazione del Giudice competente ed alle indicazioni degli elementi identificativi delle parti. Analizzando l'atto introduttivo del presente giudizio, emerge chiaramente che gli errori contenuti nel suddetto atto costituiscono meri refusi inidonei a determinare la nullità dell'atto ex art 164 cpc,
pagina 6 di 9 posto che le parti e l'ufficio competente risultano facilmente individuabili. A ciò si aggiunga poi che l'odierna appellata si è regolarmente costituita in giudizio sanando, dunque, ex tunc qualsiasi eventuale vizio della citazione stessa. Ed invero, come chiarito a più riprese dalla Corte di legittimità “lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa”
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 3240/18).
Venendo al merito, rileva la Corte che la ha censurato la Parte_1
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base tre motivi di appello. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 117, comma 7 T.U.B., in presenza di condizioni contrattuali precise e determinate. Con i motivi di gravame numeri due e tre l'appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Giudice di primo grado “ha recepito le risultanze della CTU sic et sempliciter, senza in alcun modo motivare la pronuncia sul punto”(cfr atto di citazione in appello) oltre che nella parte in cui, avrebbe, in violazione dei principi in materia di onere della prova,
“immotivatamente riconosciuto la somma di Euro 22.774,54” che per stessa ammissione dell'ausiliario rappresenta una ipotesi.”(cfr atto di citazione in appello)
L'appello è fondato.
Ed invero, non sono condivise da questa Corte le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale di prime cure, il quale ha accolto l'attorea domanda avente ad oggetto la nullità delle pattuizioni sugli interessi relativi al contratto di mutuo n. 8824/4482, stipulato dall'attrice con la Parte_1
Più nello specifico, il Tribunale ha rilevato, dalla rideterminazione del piano di ammortamento ex art. 117 TUB, un maggior esborso a carico della mutuataria pari ad
Euro 22.774,54.
pagina 7 di 9 Orbene, ciò posto, va preliminarmente ricordato che, la citata disposizione, la quale costituisce applicazione della più generale regola posta dall'ar.t 1346 c.c. secondo cui
“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.” - ha come necessario presupposto applicativo la nullità delle clausole sugli interessi che risultino, sotto il profilo contabile, indeterminabili. Nel caso in esame, un siffatto profilo di nullità è stato escluso dalla svolta CTU in primo grado secondo cui “L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza, (…) nonostante il tasso effettivamente applicato dalla rata n.25 non risulta corrispondente a quello previsto nel contratto” (cfr. consulenza tecnica allegata al fascicolo di primo grado). In altri termini, il contratto per cui è causa è risultato conforme alla disciplina civilistica attinente alla determinabilità dell'oggetto e alla trasparenza delle condizioni economiche praticate. In tali casi, infatti, se la banca applica un tasso diverso (e maggiore) rispetto a quello indicato in contratto, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola e dunque, non può invocarsi la sanzione del ricalcolo secondo i “tassi BOT” prevista dall'art. 117 comma VII del Testo Unico Bancario, ma al più la riformulazione del piano di ammortamento utilizzando il tasso indicato in contratto (che per altro, va espressamente richiesta). Ne deriva che, rilevandosi una mera difformità fra i tassi pattuiti e quelli presumibilmente applicati dall'istituto di credito, in alcun modo può ritenersi applicabile la citata disposizione del TUB.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e per l'effetto la domanda avanza in primo grado da va rigetta, con conseguente riforma della Parte_2
sentenza gravata. Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte in giudizio.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14,
pagina 8 di 9 nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10). Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di secondo la regola sancita dall'art. Parte_2
91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello. Parimenti, le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 54/2021 del Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 12.01.2021, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da;
Parte_2
b) Condanna al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €
[...]
70,00 per spese vive ed € 2.540,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il secondo grado in Euro 420,00 per spese vive ed €
1.984,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali,
c) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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