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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1131/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3592/2024, pubblicata il 9.07.2024 tra
, assistito e difeso dall'Avv. Alfonso Landi Parte_1 appellante e
in persona del legale rapp.te p.t., dott. , Controparte_1 Controparte_2 assistita e difesa dall'Avv. NG Mastrandrea
Appellata
Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 10.07.2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Salerno, con decreto n. 1188/2014, ritualmente notificato, ingiungeva a , in qualità di garante delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
Vulcano di IO AB & C. s.a.s, il pagamento della somma di Euro 25.620,00, oltre interessi e spese, in favore della ricorrente, la in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a titolo di compenso per l'attività
1 professionale dalla stessa espletata in esecuzione del “contratto di prestazione di servizi Business Center” stipulato con la Vulcano di IO AB & C. S.a.s.
Avverso detto provvedimento monitorio il , con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, proponeva opposizione chiedendo: in via preliminare,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di ex art. 106 c.p.c.; nel Controparte_4 merito, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del relativo decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria azionata;
infine, la condanna della al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, Controparte_3 comma 3, c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'opponente deduceva che il c.d. “contratto di prestazione di servizi
Business Center” era, in realtà, un contratto di locazione simulato, stipulato al fine di aggirare norme imperative ed inderogabili, con conseguente nullità della fideiussione personale ad esso accessoria. Contestava, altresì, l'entità del credito oggetto di ingiunzione in quanto la non aveva mai erogato i Controparte_3 servizi pattuiti, ivi incluse le forniture di energia elettrica e gas. Infine, il Pt_1 affermava di aver ceduto le sue quote di partecipazione nella società Vulcano di
IO AB & C. a , la quale, a sua volta, aveva assunto tutte Controparte_4 le obbligazioni connesse e tutti i debiti pregressi gravanti sull'opponente in qualità di socio accomandante.
Costituitasi in giudizio, la contestava il fondamento Controparte_3 dell'opposizione chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, altresì, la provvisoria esecutività del predetto decreto monitorio a norma dell'art. 648 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nello specifico, la parte opposta evidenziava che il si era impegnato a pagare Pt_1
“a prima domanda e senza poter opporre eccezioni o contestazioni di sorta (..) dietro semplice richiesta scritta”, avendo egli stipulato un contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Deduceva, inoltre, che il c.d. “contratto di prestazione di servizi Business Center” non poteva essere qualificato come un negozio di locazione simulato, essendosi la impegnata ad offrire Controparte_5 servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto alla mera disponibilità dell'immobile.
2 Specificava che, peraltro, anche a voler qualificare tale contratto come
“locazione”, non vi sarebbe stata alcuna violazione di norme imperative, atteso che tra le attività consentite dal Regolamento per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ASI di Salerno è ricompresa anche l'attività di “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) ... edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni, centri commerciali”. Quanto alla mancata erogazione dei servizi di energia elettrica e gas, affermava che la Controparte_3
si era impegnata a consentire alla Vulcano s.a.s il solo allaccio alla propria
[...] rete, e non a somministrare gratuitamente tali forniture. Infine, deduceva l'irrilevanza della vicenda traslativa riguardante le quote societarie alla , CP_4 poiché il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dal non poteva essere Pt_1 oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1406 c.c., ancor più in assenza del consenso del contraente ceduto (id est la società ). CP_3
Con sentenza n. 3592/2024, pubblicata in data 9.07.2024, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del relativo decreto monitorio, condannando al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 società opposta.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di Parte_1 seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) di conseguenza, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo impugnato;
3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla opposta Parte_1 per qualsiasi titolo, ragione e motivo;
CP_1
4) accertare e dichiarare la nullità assoluta, ovvero l'inefficacia ed inopponibilità al concludente della scrittura privata del 29/09/2011, avente ad oggetto pretesa fideiussione di obbligazioni scaturenti da contratto simulato;
5) dichiarare assolutamente infondata la pretesa creditizia azionata in via monitoria dalla opposta.
3 Vinte le spese del doppio grado”.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c., all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla secondo cui le contestazioni avanzate dalla Controparte_3 parte appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., come da ultimo interpretato dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
4 Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
Con il proposto gravame, ha censurato la sentenza impugnata per Parte_1 avere la stessa respinto tutti i motivi di opposizione formulati, basati sull'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, nonché sull'inesistenza di obblighi di garanzia dallo stesso validamente assunti.
In particolare, con il primo motivo, la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza di una simulazione relativa del contratto di associazione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia omesso di valutare alcune circostanze acquisite agli atti e determinanti ai fini della decisione, tra cui:
- la “Dichiarazione di disponibilità dell'immobile ed autorizzazione dei lavori a farsi” firmata dal legale rappresentante della il 17.11.2011, Controparte_3 nella quale la società Vulcano di IO AB & C. è indicata come “affittuaria”;
- il “Certificato di Destinazione d'Uso prot. n. 80316” rilasciato dal Comune di
Battipaglia il 31.10.2011, in cui risultava che l'immobile oggetto del relativo contratto “non poteva essere adibito a ristorante, perché aveva destinazione urbanistica – perentoria ed inderogabile – a attività terziari di supporto alle attività dei soci consorziati ed associati”;
- l' “Ordinanza del Dirigente del Settore Programmazione e Governo del Territorio del Comune di Battipaglia prot. n. 92589” del 15.12.2011, dalla quale si evince che la società Vulcano di IO AB & C. aveva presentato una SCIA in qualità di “ditta affittuaria” dell'immobile di proprietà della Controparte_3
Con il secondo motivo, la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui opera la qualificazione del contratto dedotto in lite, ritenendo che il giudice di prime cure abbia omesso di valutare alcune circostanze acquisite agli atti e ritenute determinanti ai fini della decisione, tra cui:
- il pagamento di un canone fisso mensile, tipico del contratto di locazione, e non rapportato ai servizi erogati;
- la mancata prova dell'effettiva somministrazione dei servizi pattuiti;
- la prova, da parte dell'odierno appellante, di aver commissionato in appalto, a proprie cure e spese, l'erogazione di taluni servizi, quali: la manutenzione dell'impianto antincendio, di energia elettrica e gas, l'installazione di sistemi di
5 vigilanza, nonché la realizzazione di lavori di impiantistica e rifinitura dell'immobile.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale ha compiutamente esaminato le argomentazioni dedotte e le circostanze evidenziate in sede di opposizione, ma, valorizzando elementi sostanziali di segno contrario, correttamente è giunto ad escludere che il contratto sia qualificabile come locazione.
Al riguardo il Tribunale di Salerno, all'esito dell'istruttoria, ha escluso la sussistenza di una simulazione del contratto dedotto in lite, qualificandolo come
“contratto di associazione”; a tal fine ha valorizzando i seguenti elementi di carattere formale e sostanziale: il contenuto delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla società , come tali non riconducibili a quelle gravanti sul CP_3 mero locatore ai sensi dell'art. 1575 c.c.; la circostanza che nella SCIA presentata al Comune di Battipaglia la parola “affittuaria” – riferita alla società Vulcano di
IO AB & C. – è stata successivamente sostituita con quella di “associato”;
l'impossibilità da parte della di attivare il procedimento di Controparte_3 convalida di sfratto per morosità allorquando la società Vulcano si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni su di essa gravanti.
Le censure prospettate dall'odierno appellante non si confrontano, poi, con l'ulteriore sviluppo argomentativo della sentenza impugnata.
Ed invero, il giudice di prime cure ha espressamente e condivisibilmente precisato che “anche laddove il contratto stipulato della Vulcano s.a.s. dovesse essere qualificato come “locazione” dissimulata, anziché come “associazione” (simulata), non sarebbe per ciò solo vietata e, dunque, affetta da nullità. Inoltre, alla data della conclusione del contratto di prestazione di servizi, sulla non CP_3 incombeva alcun divieto di trasferire la disponibilità dell'unità immobiliare, o parte di essa”.
A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto sulla base della documentazione acquisita nell'ambito del giudizio di primo grado e, segnatamente, dal
Regolamento per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio di Salerno, che ricomprende tra le attività produttive consentite
6 all'interno dell'immobile della società anche l'attività di “locazione CP_3 immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”, nonché dalla Delibera di C.D. ASI di Salerno n. 278 del 15.10.2024, dalla quale si evince che, alla data di stipulazione del contratto con la società Vulcano, non sussisteva alcun divieto di trasferimento della predetta unità immobiliare.
Le difese articolate dall'appellante, volte a sostenere la sussistenza di un contratto di locazione dissimulato, pertanto, non sono idonee ad inficiare sul punto la decisione impugnata.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Pertanto, l'odierno appellante va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore della da Controparte_1 liquidarsi come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata. Esse vanno attribuite all'avv. NG
Mastandrea per dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del
2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Salerno n. 3592/2024 depositata in data 9/07/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite relative al secondo grado di giudizio, che liquida in Euro 2.906,00 per compenso
7 professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione all'avv.
NG Mastrandrea;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierno appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1131/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3592/2024, pubblicata il 9.07.2024 tra
, assistito e difeso dall'Avv. Alfonso Landi Parte_1 appellante e
in persona del legale rapp.te p.t., dott. , Controparte_1 Controparte_2 assistita e difesa dall'Avv. NG Mastrandrea
Appellata
Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 10.07.2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Salerno, con decreto n. 1188/2014, ritualmente notificato, ingiungeva a , in qualità di garante delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
Vulcano di IO AB & C. s.a.s, il pagamento della somma di Euro 25.620,00, oltre interessi e spese, in favore della ricorrente, la in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, a titolo di compenso per l'attività
1 professionale dalla stessa espletata in esecuzione del “contratto di prestazione di servizi Business Center” stipulato con la Vulcano di IO AB & C. S.a.s.
Avverso detto provvedimento monitorio il , con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, proponeva opposizione chiedendo: in via preliminare,
l'autorizzazione alla chiamata in causa di ex art. 106 c.p.c.; nel Controparte_4 merito, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del relativo decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa creditoria azionata;
infine, la condanna della al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, Controparte_3 comma 3, c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'opponente deduceva che il c.d. “contratto di prestazione di servizi
Business Center” era, in realtà, un contratto di locazione simulato, stipulato al fine di aggirare norme imperative ed inderogabili, con conseguente nullità della fideiussione personale ad esso accessoria. Contestava, altresì, l'entità del credito oggetto di ingiunzione in quanto la non aveva mai erogato i Controparte_3 servizi pattuiti, ivi incluse le forniture di energia elettrica e gas. Infine, il Pt_1 affermava di aver ceduto le sue quote di partecipazione nella società Vulcano di
IO AB & C. a , la quale, a sua volta, aveva assunto tutte Controparte_4 le obbligazioni connesse e tutti i debiti pregressi gravanti sull'opponente in qualità di socio accomandante.
Costituitasi in giudizio, la contestava il fondamento Controparte_3 dell'opposizione chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, altresì, la provvisoria esecutività del predetto decreto monitorio a norma dell'art. 648 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nello specifico, la parte opposta evidenziava che il si era impegnato a pagare Pt_1
“a prima domanda e senza poter opporre eccezioni o contestazioni di sorta (..) dietro semplice richiesta scritta”, avendo egli stipulato un contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale. Deduceva, inoltre, che il c.d. “contratto di prestazione di servizi Business Center” non poteva essere qualificato come un negozio di locazione simulato, essendosi la impegnata ad offrire Controparte_5 servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto alla mera disponibilità dell'immobile.
2 Specificava che, peraltro, anche a voler qualificare tale contratto come
“locazione”, non vi sarebbe stata alcuna violazione di norme imperative, atteso che tra le attività consentite dal Regolamento per l'insediamento delle attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ASI di Salerno è ricompresa anche l'attività di “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) ... edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, terreni, centri commerciali”. Quanto alla mancata erogazione dei servizi di energia elettrica e gas, affermava che la Controparte_3
si era impegnata a consentire alla Vulcano s.a.s il solo allaccio alla propria
[...] rete, e non a somministrare gratuitamente tali forniture. Infine, deduceva l'irrilevanza della vicenda traslativa riguardante le quote societarie alla , CP_4 poiché il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dal non poteva essere Pt_1 oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1406 c.c., ancor più in assenza del consenso del contraente ceduto (id est la società ). CP_3
Con sentenza n. 3592/2024, pubblicata in data 9.07.2024, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, con conseguente conferma del relativo decreto monitorio, condannando al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 società opposta.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di Parte_1 seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata;
2) di conseguenza, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo impugnato;
3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla opposta Parte_1 per qualsiasi titolo, ragione e motivo;
CP_1
4) accertare e dichiarare la nullità assoluta, ovvero l'inefficacia ed inopponibilità al concludente della scrittura privata del 29/09/2011, avente ad oggetto pretesa fideiussione di obbligazioni scaturenti da contratto simulato;
5) dichiarare assolutamente infondata la pretesa creditizia azionata in via monitoria dalla opposta.
3 Vinte le spese del doppio grado”.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al difensore anticipatario.
Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c., all'udienza del 10 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla secondo cui le contestazioni avanzate dalla Controparte_3 parte appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., come da ultimo interpretato dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
4 Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
Con il proposto gravame, ha censurato la sentenza impugnata per Parte_1 avere la stessa respinto tutti i motivi di opposizione formulati, basati sull'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, nonché sull'inesistenza di obblighi di garanzia dallo stesso validamente assunti.
In particolare, con il primo motivo, la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza di una simulazione relativa del contratto di associazione, ritenendo che il giudice di prime cure abbia omesso di valutare alcune circostanze acquisite agli atti e determinanti ai fini della decisione, tra cui:
- la “Dichiarazione di disponibilità dell'immobile ed autorizzazione dei lavori a farsi” firmata dal legale rappresentante della il 17.11.2011, Controparte_3 nella quale la società Vulcano di IO AB & C. è indicata come “affittuaria”;
- il “Certificato di Destinazione d'Uso prot. n. 80316” rilasciato dal Comune di
Battipaglia il 31.10.2011, in cui risultava che l'immobile oggetto del relativo contratto “non poteva essere adibito a ristorante, perché aveva destinazione urbanistica – perentoria ed inderogabile – a attività terziari di supporto alle attività dei soci consorziati ed associati”;
- l' “Ordinanza del Dirigente del Settore Programmazione e Governo del Territorio del Comune di Battipaglia prot. n. 92589” del 15.12.2011, dalla quale si evince che la società Vulcano di IO AB & C. aveva presentato una SCIA in qualità di “ditta affittuaria” dell'immobile di proprietà della Controparte_3
Con il secondo motivo, la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui opera la qualificazione del contratto dedotto in lite, ritenendo che il giudice di prime cure abbia omesso di valutare alcune circostanze acquisite agli atti e ritenute determinanti ai fini della decisione, tra cui:
- il pagamento di un canone fisso mensile, tipico del contratto di locazione, e non rapportato ai servizi erogati;
- la mancata prova dell'effettiva somministrazione dei servizi pattuiti;
- la prova, da parte dell'odierno appellante, di aver commissionato in appalto, a proprie cure e spese, l'erogazione di taluni servizi, quali: la manutenzione dell'impianto antincendio, di energia elettrica e gas, l'installazione di sistemi di
5 vigilanza, nonché la realizzazione di lavori di impiantistica e rifinitura dell'immobile.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché tra loro connessi, sono infondati.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale ha compiutamente esaminato le argomentazioni dedotte e le circostanze evidenziate in sede di opposizione, ma, valorizzando elementi sostanziali di segno contrario, correttamente è giunto ad escludere che il contratto sia qualificabile come locazione.
Al riguardo il Tribunale di Salerno, all'esito dell'istruttoria, ha escluso la sussistenza di una simulazione del contratto dedotto in lite, qualificandolo come
“contratto di associazione”; a tal fine ha valorizzando i seguenti elementi di carattere formale e sostanziale: il contenuto delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla società , come tali non riconducibili a quelle gravanti sul CP_3 mero locatore ai sensi dell'art. 1575 c.c.; la circostanza che nella SCIA presentata al Comune di Battipaglia la parola “affittuaria” – riferita alla società Vulcano di
IO AB & C. – è stata successivamente sostituita con quella di “associato”;
l'impossibilità da parte della di attivare il procedimento di Controparte_3 convalida di sfratto per morosità allorquando la società Vulcano si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni su di essa gravanti.
Le censure prospettate dall'odierno appellante non si confrontano, poi, con l'ulteriore sviluppo argomentativo della sentenza impugnata.
Ed invero, il giudice di prime cure ha espressamente e condivisibilmente precisato che “anche laddove il contratto stipulato della Vulcano s.a.s. dovesse essere qualificato come “locazione” dissimulata, anziché come “associazione” (simulata), non sarebbe per ciò solo vietata e, dunque, affetta da nullità. Inoltre, alla data della conclusione del contratto di prestazione di servizi, sulla non CP_3 incombeva alcun divieto di trasferire la disponibilità dell'unità immobiliare, o parte di essa”.
A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto sulla base della documentazione acquisita nell'ambito del giudizio di primo grado e, segnatamente, dal
Regolamento per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio di Salerno, che ricomprende tra le attività produttive consentite
6 all'interno dell'immobile della società anche l'attività di “locazione CP_3 immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”, nonché dalla Delibera di C.D. ASI di Salerno n. 278 del 15.10.2024, dalla quale si evince che, alla data di stipulazione del contratto con la società Vulcano, non sussisteva alcun divieto di trasferimento della predetta unità immobiliare.
Le difese articolate dall'appellante, volte a sostenere la sussistenza di un contratto di locazione dissimulato, pertanto, non sono idonee ad inficiare sul punto la decisione impugnata.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Pertanto, l'odierno appellante va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore della da Controparte_1 liquidarsi come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata. Esse vanno attribuite all'avv. NG
Mastandrea per dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del
2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Salerno n. 3592/2024 depositata in data 9/07/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite relative al secondo grado di giudizio, che liquida in Euro 2.906,00 per compenso
7 professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione all'avv.
NG Mastrandrea;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierno appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
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