Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 445/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. MARRAFFA TIZIANA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
CLERICO CRISTINA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Contrariis rejectis,
- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villafalletto il 1° settembre 2012 tra e mandando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 per le annotazioni di Legge;
- Disporsi l'affido condiviso dei figli nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
Cuneo il 6/10/2015 i quali manterranno la residenza anagrafica in Villafalletto, P.zza Falletti
7 presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno con sé i figli, mentre assumeranno congiuntamente le decisioni di straordinaria amministrazione relative a cura, educazione, istruzione e questioni di salute. I figli, salvo diverso accordo, staranno con il padre con le seguenti modalità:
ELENA: il lunedì e il giovedì dalle h. 17,00 sino alle h. 21,30 quando rientrerà presso l'abitazione materna e a weekend alternati dal sabato alle h. 14,00 sino alla domenica sera h. 21,30.
Nel periodo estivo dal termine della scuola e sino al suo inizio l'orario di rientro nei weekend paterni sarà alle 23,00.
I figli trascorreranno inoltre con ciascun genitore 7 giorni nelle vacanze natalizie alternando il Natale e il Capodanno e precisamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, metà delle vacanze pasquali alternando la Pasqua e la Pasquetta, oltre che tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Le festività civili e religiose nel corso dell'anno verranno alternate tra i genitori.
- Confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale, di esclusiva proprietà del SI. , Pt_1 alla moglie;
- Disporsi che il padre corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della FI , l'importo di euro Per_2
250,00 e l'importo di Euro 50,00 in favore del figlio entrambi da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo indici Istat;
- Le parti condivideranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive, facendo riferimento al c.d. Protocollo di Torino;
- La OR percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli;
CP_1
- Il padre si occuperà delle spese di abbigliamento del figlio I genitori Per_1 suddivideranno tra loro il costo dei regali di compleanno per gli amici dei figli e alterneranno quelle per il barbiere di Per_1
- Le parti entrambe autosufficienti rinunciano a qualsiasi pretesa economica, con la precisazione che il SI. verserà alla SI.ra , entro il 31/12/2024, il 50% della Pt_1 CP_1 rivalutazione Istat maturata sino al dicembre 2024 dalla beneficiaria dell'assegno sui contributi perequativi di mantenimento conseguenti agli accordi di separazione;
- Le parti si rilasciano reciproco assenso per richiedere per sé e per i figli minori il passaporto valido per l'espatrio.
Pubblico Ministero
Visto nulla si oppone
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario, scegliendo il Parte_1 CP_1 regime della separazione dei beni in Villafalletto il 1°.09.2012; dall'unione coniugale nascevano a Cuneo i figli il 21.08,2011) ed (il 6.10.2015). Per_1 Per_2
Con ricorso congiunto 23.03.2022 le parti chiedevano al Tribunale di omologare le condizioni concordate della separazione personale che, quanto ai figli, prevedevano (i) l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente e residenza presso la madre cui era assegnata la casa coniugale unitamente ai relativi beni mobili, in Villafalletto piazza Falletti;
(ii) il diritto/dovere del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali nelle giornate di lunedì e giovedì sino alle h.21,00 con eventuale pernotto, previo accordo, anche in giorni diversi dai predetti, nonché a fine settimana alterni dal sabato alle ore 14,00 sino alla domenica alle ore 21,00, con festività principali (Natale, Santo Stefano, 1 gennaio,
Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) alternate tra i genitori oltre due settimane nel periodo estivo;
(iii) l'obbligo del padre di versare l'importo mensile di euro 540,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e successivamente documentate richiamandosi per la loro disciplina al
Protocollo di Torino.
Con ricorso depositato il 27.02.2024 chiedeva che venisse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
Previo ascolto del figlio minore fermo restando l'affidamento condiviso dei figli ad Per_1 entrambi i genitori, disporsi che abbia collocazione prevalente e residenza presso Per_1
l'abitazione paterna mentre avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre Per_2 in Villafalletto. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per il tempo in cui avranno con sé i figli mentre assumeranno congiuntamente le decisioni riguardanti cura, salute e l'educazione. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli due giorni alla settimana e segnatamente il padre il lunedì ed il giovedì la FI dalle ore 17,00 Per_2 alle ore 21,00 mentre pernotterà a casa del padre e la madre il martedì ed il
Per_1 mercoledì dall' uscita da scuola sino alle ore 21.00 mentre pernotterà presso
Per_1 Per_2 la madre stessa oltre a week end alternati in quello paterno starà con il padre dal Per_2 venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera h. 21,00 nel periodo scolastico quando rientrerà presso la madre. Detto orario verrà spostato alle h. 22,30 nel periodo estivo. invece pernotterà presso il padre. Nella settimana il cui weekend è di spettanza
Per_1 materna starà con la madre dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera h.
Per_1
21,00 quando rientrerà presso il padre. Detto orario verrà spostato alle h. 22,30 nel periodo estivo. Ciascun genitore terrà inoltre con sé i figli metà delle vacanze natalizie indicativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, metà delle vacanze pasquali alternando le due festività, tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Tutte le festività civili e religiose intercorrenti nell'anno solare verranno alternate tra i genitori.
- La casa coniugale sita in Villafalletto, Piazza Falletti 7 viene assegnata alla Signora CP_1 salvo diversa valutazione all'esito della costituzione della convenuta
- In considerazione dei tempi paritetici di collocazione dei figli presso ciascun genitore ciascuno di essi parteciperà in via diretta al mantenimento dei figli per il tempo in cui li ha con sé, mentre verranno divise al 50% tutte le spese di abbigliamento oltre quelle straordinarie per le quali si farà riferimento al protocollo di Torino
- Le parti entrambe autosufficienti rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa e/o alla corresponsione di una somma mensile a titolo di assegno divorzile
IN VIA SUBORDINATA - Ove il Tribunale ritenesse di non accogliere la domanda principale, si insta a che sia mantenuto l'attuale assetto di collocazione dei figli prevedendo in ogni caso che il padre possa vederli e tenerli con sé due giorni alla settimana e segnatamente il lunedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo oltre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina ad inizio attività scolastiche, metà delle vacanze natalizie indicativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternando il
Natale ed il Capodanno, metà delle vacanze pasquali alternando le due festività, tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Tutte le festività civili e religiose intercorrenti nell'anno solare verranno alternate fra i genitori
- Disporsi che il padre corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di Euro 450,00 mensili rivalutabile annualmente secondo indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie così come convenuto in sede di separazione facendo riferimento al protocollo di Torino
- Ciascun genitore percepirà al 50% l'assegno unico
Nominato il Giudice delegato e fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
09.07.2024, si costituiva la convenuta la quale, aderendo alla domanda sullo stato, sull'affidamento condiviso dei figli minori e sulla loro collocazione nella già casa coniugale a lei assegnata;
contestava le domande in punto tempi di permanenza del figlio Per_1 presso il padre e contributo al mantenimento da parte del padre;
concludeva chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione consensuale.
All'udienza di comparizione le parti concordavano nella necessità di procedere al preventivo ascolto del figlio incombente cui il Giudice relatore provvedeva all'udienza del Per_1
17.09.2024; in esito a tale udienza, le parti intavolavano trattative per addivenire alla conciliazione del giudizio sui punti controversi;
in esito all'udienza di comparizione del
5.11.2024 su proposta del Giudice Relatore, le parti concordavano che dal successivo sabato il figlio fosse collocato prevalentemente dal papà, stando con la mamma a week Per_1 end alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera come finora praticato, oltre al martedì e al mercoledì dalle ore 15 alle ore 21,30 mentre nulla sarebbe cambiato quanto alla FI minore;
alla successiva udienza del 13.12.2024 fissata per monitorare l'esito Per_2 delle condizioni sperimentalmente concordate, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo su tutti i profili del divorzio e chiedevano un rinvio per precisare conclusioni conformi.
Il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024 disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con il consenso delle parti,
e riservando in esito di rimettere la causa al collegio.
Depositate le note scritte con conclusioni congiunte, la causa veniva rimessa al collegio per la sentenza.
Il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni in data 28.12.2024.
*** Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori e , prevedendo in Per_1 Per_2 particolare un ampliamento dei tempi di permanenza del figlio con il papà, come Per_1 da suoi rappresentati desideri, senza compromettere né il rapporto con la mamma né la relazione con la sorella minore.
In ragione della maggiore permanenza di on il papà appare altresì condivisibile la Per_1 rivisitazione del contributo paterno al mantenimento della prole minore.
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villafalletto il 1° settembre 2012 tra e mandando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 CP_1 per le annotazioni di Legge, alle seguenti condizioni:
- Disporsi l'affido condiviso dei figli nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
Cuneo il 6/10/2015 i quali manterranno la residenza anagrafica in Villafalletto, P.zza Falletti
7 presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quando avranno con sé i figli, mentre assumeranno congiuntamente le decisioni di straordinaria amministrazione relative a cura, educazione, istruzione e questioni di salute. I figli, salvo diverso accordo, staranno con il padre con le seguenti modalità:
GIOVANNI: il lunedì pomeriggio dalle h. 17,00 sino alle h. 21,30 quando farà rientro presso l'abitazione materna e il giovedì dall'uscita da scuola sino al sabato alle h. 14,00 quando il weekend è di spettanza della madre. Nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre oltre al pomeriggio del lunedì starà con il padre dal giovedì all'uscita da Per_1 scuola sino alla domenica sera h. 21,30 quando farà rientro presso l'abitazione materna.
ELENA: il lunedì e il giovedì dalle h. 17,00 sino alle h. 21,30 quando rientrerà presso l'abitazione materna e a weekend alternati dal sabato alle h. 14,00 sino alla domenica sera h. 21,30.
Nel periodo estivo dal termine della scuola e sino al suo inizio l'orario di rientro nei weekend paterni sarà alle 23,00.
I figli trascorreranno inoltre con ciascun genitore 7 giorni nelle vacanze natalizie alternando il Natale e il Capodanno e precisamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, metà delle vacanze pasquali alternando la Pasqua e la Pasquetta, oltre che tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Le festività civili e religiose nel corso dell'anno verranno alternate tra i genitori.
- Confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale, di esclusiva proprietà del SI. , Pt_1 alla moglie;
- Disporsi che il padre corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo, a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della FI , l'importo di Euro Per_2
250,00 e l'importo di Euro 50,00 in favore del figlio entrambi da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo indici Istat;
- Le parti condivideranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive, facendo riferimento al c.d. Protocollo di Torino;
- La OR percepirà integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli;
CP_1
- Il padre si occuperà delle spese di abbigliamento del figlio I genitori Per_1 suddivideranno tra loro il costo dei regali di compleanno per gli amici dei figli e alterneranno quelle per il barbiere di Per_1
- Le parti entrambe autosufficienti rinunciano a qualsiasi pretesa economica, con la precisazione che il SI. verserà alla SI.ra , entro il 31/12/2024, il 50% della Pt_1 CP_1 rivalutazione Istat maturata sino al dicembre 2024 dalla beneficiaria dell'assegno sui contributi perequativi di mantenimento conseguenti agli accordi di separazione;
- Le parti si rilasciano reciproco assenso per richiedere per sé e per i figli minori il passaporto valido per l'espatrio.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 09/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi