Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1291/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1291 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.4.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via della Repubblica n.26 presso lo studio dell'avv.to Renato Gianelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 2.8.2024 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 26.4.2014 con e che dall'unione è nata Controparte_1 la figlia (17 anni, essendo nata il [...]), ancora minorenne;
che in seguito Per_1 all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, se da un lato nulla opponeva Controparte_1 alla domanda di separazione, dall'altro rassegnava conclusioni coincidenti con quelle di controparte.
Avendo, pertanto, in corso di causa le parti raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, il Tribunale disponeva la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., Le parti, entro il termine perentorio del 10.4.2025 rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 20.2.2025 e nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_1 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento della figlia adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1291/2024 R.G.A.C.C.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
28.7.1960 e nata a [...] il Parte_1
16.11.1976, unitisi in matrimonio in Ventimiglia il 26.4.2014;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre in Ventimiglia, Via Zara n.1, Ventimiglia;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti ed impregiudicata una diversa volontà manifestata dalla figlia minore (in ragione della Per_1 maturata capacità di autodeterminarsi anche in relazione all'oramai prossima maggiore età), potrà liberamente incontrarsi con la stessa in misura tale da mantenere tra loro un significativo rapporto;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di Per_1
€ 200,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico sul c/c postale ad essa intestato presso Poste Italiane - Filiale di Ventimiglia avente IBAN
[...] entro il giorno 22 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT-FOI solo se positivi, oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese scolastiche imprescindibili: tasse universitarie per la frequenza di Istituti pubblici, assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di formazione e lezioni private;
- spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse universitarie per la frequenza di Istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti;
- spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
- spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature in ragione di una sola attività. Resteranno in ogni caso a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa, le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa.
Tali spese supportate per la figlia minore dai genitori, per espresso accordo delle parti, saranno dedotte al 50% ciascuno nella dichiarazione dei redditi solo se effettivamente esborsate e/o rimborsate.
In ogni caso tutte le spese da affrontare in merito a cure in generale, fatte salve quelle urgenti, istruzione, sport, attività ricreative e comunque scelte in genere
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1291/2024 R.G.A.C.C.
che riguardano la figlia, dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo. Con accordo a che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la figlia minore Per_1
5) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere autosufficienti e pertanto non venga previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'una o dell'altra;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 3.6.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4