Articolo 25 della Legge 14 agosto 1982, n. 590
Articolo 24Articolo 26
Versione
7 settembre 1982
Art. 25. (Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Reggio Calabria.
L'Universita' degli studi di Reggio Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 7 settembre 1982