Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 20/04/2026, n. 102
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Natura del debito del consegnatario

    La Corte ha ritenuto che il consegnatario avesse un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. La giurisprudenza distingue tra debito di custodia (gestione di deposito/magazzino) e debito di vigilanza (sorveglianza sull'uso dei beni e gestione scorte operative strettamente necessarie all'ufficio). L'ente locale ha confermato che il funzionario era agente amministrativo per debito di vigilanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 20/04/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche
    Numero : 102
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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