Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 20/04/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche composta dai magistrati:
dott. TE IL EL AR Presidente-relatore dott. Guido Petrigni Consigliere dott. Roberto Angioni Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24055 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 47574, reso per l’esercizio finanziario 2019 da OS PA, in qualità di “consegnatario di beni mobili” del Comune di TR (PU) – Servizio Assistenza Pubblica;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. TE IL EL AR e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l’agente contabile.
FATTO
1. Il presente giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell’esame della documentazione depositata da OS PA, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di TRServizio Assistenza Pubblica.
SENTENZA - 102/2026 2. Con la relazione n. 770/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il OS ha trasmesso il conto al Comune in data 30/1/2020; l’Ente lo ha poi depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 30/12/2021.
Evidenzia, ancora, il magistrato istruttore che in sede di deposito non è stata allegata la relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrebbe acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.
3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con “debito di custodia”, il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s’ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti”.
La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla
“gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai
“beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).
Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. FriuliVenezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).
4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996).
Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata al OS, con apposita nota istruttoria è stato chiesto al Comune di TR di precisare se il medesimo funzionario fosse stato individuato come consegnatario con “debito di custodia” o se trattavasi di consegnatario con “debito di vigilanza”.
Con nota prot. 2009 del 6 giugno 2025 l’Ente ha comunicato che: “OS PA nell’anno 2019 era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo Ufficio, necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza”.
Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: “L’atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario”.
Il conto presentato, infatti, ricomprende: attrezzature e sistemi informatici, arredamenti, in uso presso l’Ufficio cui era preposto il
OS.
Nel conto sono elencati n. 38 beni e per ciascuno di essi vengono riportati una breve descrizione, gli estremi dell’inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).
Alla luce anche di quanto dichiarato dall’Ente con nota del 6 giugno 2025, il magistrato istruttore ha affermato che l’atto depositato dal OS come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi in senso tecnico (v. Corte dei conti: sent.
n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).
5. All’odierna udienza, assente il consegnatario, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.
DIRITTO
1. Oggetto dell’odierno giudizio è il conto reso da OS PA, in qualità di “consegnatario di beni mobili“ del Comune di TR per l’esercizio finanziario 2019.
2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.
A sua volta, l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che:
“I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale”, a differenza di quelli con debito di custodia, di cui all’art. 11.
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia”
comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso “obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo all’Ufficio e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
D’altro canto, lo stesso Comune di TR, con nota prot. 2009 del 6 giugno 2025, ha comunicato che: “OS PA nell’anno 2019 era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo Ufficio, necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario OS PA un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia“, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto riguardante OS PA, consegnatario di beni mobili presso il Comune di TR- Servizio Assistenza Pubblica nell’anno 2019.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Presidente- estensore
TE IL EL AR
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 20/04/2026 Il funzionario amministrativo Dott.ssa Francesca Storari (f.to digitalmente)