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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3199/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 16.9.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3199/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI 061OBPP; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Antonio FURLAN;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 12.10.2022, cittadino indiano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 30.8.2024 (notificato all'istante in data 20.3.2025). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 23.4.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 4 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 25.3.2025 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: CU 2022 relativa al rapporto di lavoro con la Cimafer s.r.l. nel periodo 7.6.2021-31.10.2021; comunicazione relativa alla trasformazione del contratto di lavoro Pt_2 stipulato a decorrere dal 2.11.2021 con la in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal CP_2
1.12.2021; CU 2022 e 2023 relative a tale rapporto di lavoro, cessato il 31.10.2022; CU 2024 relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la a decorrere dal 2.11.2022; Controparte_3 comunicazione relativa al contratto a termine stipulato con la Gardenia Green s.r.l. dal Pt_2
1.11.2024 al 30.11.2024 con relativa busta paga;
comunicazione di ospitalità).
Sulla scorta di quanto sopra, il procuratore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 21.7.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
4. L'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa fissata in data 31.7.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 17.7.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto una nuova comunicazione di ospitalità, nonché le CU 2025 relative al rapporto di lavoro con la per il periodo 2.11.2022- Controparte_3
31.10.2024 e al rapporto di lavoro con la Gardenia Green s.r.l., trasformato a tempo indeterminato e tuttora in corso, come attestato dai prospetti paga di gennaio e febbraio 2025, parimenti compiegati in atti).
5. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pag. 2 di 4 Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa il Parte_1
12.10.2022, deve qui trovare applicazione la disciplina normativa previgente, come novellata nel 2020.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, stima il Collegio che il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV, d.lgs. 286/1998, alla luce del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa da tempo intrapreso da in Italia, ampiamente documentato dal difensore e riconosciuto dalla stessa Pt_1 resistente nella relazione in atti.
Giunto in Italia, egli è stato pressoché sùbito assunto, in data 7.6.2021, dalla Cimafer s.r.l., per la quale ha lavorato sino al 31.10.2021. In data 2.11.2021, l'istante è passato alle dipendenze della in forza CP_2 di contratto a termine, trasformato a decorrere dal 1.12.2021 in contratto a tempo indeterminato e cessato il 31.10.2022. Dal 2.11.2022 è stato assunto dalla in forza di contratto a tempo Pt_1 Controparte_3 indeterminato cessato il 31.10.2024. Dal 1.11.2024 egli ha, quindi, iniziato a prestare attività per la Gardenia Green s.r.l., in esecuzione di un contratto a termine, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Tale attività lavorativa – svolta con continuità – ha consentito al richiedente di percepire retribuzioni via
Pag. 3 di 4 via crescenti nel tempo e comunque sempre adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso nel Paese di accoglienza.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV, d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, e da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, dal momento che non si è svolta attività di assunzione di prove orali e che le produzioni in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già depositata con il ricorso.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Antonio Furlan Controparte_1 del foro di , in qualità di difensore antistatario del ricorrente, spese che liquida in complessivi euro CP_1
2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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