Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2004, n. 13437
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Sentenza 20 luglio 2004

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In relazione alle sentenze di valore inferiore ad euro 1.092,91 in cui il giudice di pace pronunzia secondo equità non è sindacabile in cassazione il contrasto tra la regola equitativa applicata ed esplicitata dal giudice e la norma di legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio .(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza in cui il g.d.p.,in relazione ad un contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra un privato ed un comune con previsione dell'obbligo di corrispondere un "minimo garantito", a prescindere dal consumo effettivo, aveva secondo equità ritenuto valido il contratto purché l'ente territoriale avesse fornito la prova scritta che il fruitore aveva accettato tale clausola, non ritenendo di applicare al caso di specie la regola dettata dall'art. 1339 cod. civ., secondo la quale i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2004, n. 13437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13437
    Data del deposito : 20 luglio 2004

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