Sentenza 20 luglio 2004
Massime • 1
In relazione alle sentenze di valore inferiore ad euro 1.092,91 in cui il giudice di pace pronunzia secondo equità non è sindacabile in cassazione il contrasto tra la regola equitativa applicata ed esplicitata dal giudice e la norma di legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio .(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza in cui il g.d.p.,in relazione ad un contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra un privato ed un comune con previsione dell'obbligo di corrispondere un "minimo garantito", a prescindere dal consumo effettivo, aveva secondo equità ritenuto valido il contratto purché l'ente territoriale avesse fornito la prova scritta che il fruitore aveva accettato tale clausola, non ritenendo di applicare al caso di specie la regola dettata dall'art. 1339 cod. civ., secondo la quale i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2004, n. 13437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13437 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LO PIANO Michele - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ALGHERO, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Marco Tedde, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato Alessandro DI MAIO, difeso dall'avvocato GIULIO SPANU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IU IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 83/02 del Giudice di pace di ALGHERO, emessa il 15/04/02 e depositata il 22/04/02 344 (R.G. 558/01);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/02/04 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte in questa sede intimata convenne in giudizio davanti al giudice di pace di Alghero il comune della stessa città esponendo che, in relazione alla richiesta di pagamento del corrispettivo per il consumo di acqua potabile, canoni fognatura e depurazione, aveva rilevato che la fatturazione relativa al consumo di acqua era avvenuta tenendo a base di calcolo un impegno annuale di 200 me. Affermò che, essendo stato il consumo inferiore, aveva provveduto al pagamento della somma corrispondente all'effettivo prelievo rilevato e indicato in fattura e sostenne che null'altro doveva corrispondere al comune. Chiese dunque che il giudice adito, anche facendo ricorso all'equità, dichiarasse non dovuta alcuna somma ulteriore. 2 Il comune di Alghero resistette, invocando tra l'altro l'applicazione del regolamento idrico vigente nell'anno di riferimento della fattura e specificatamente gli artt. 18 e 19. 3. Il giudice di pace ha accolto la domanda, dichiarando non dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quella già corrisposta. Ha osservato in particolare:
- che la pretesa avanzata dal comune di Alghero non poteva trovare fondamento nei richiamati artt. 18 e 19 del regolamento idrico approvato con deliberazione commissariale n. 468 del 24 maggio 1983 per i motivi indicati in precedenti sentenze, con le quali era stato affermato il principio secondo cui il rapporto tra ente erogante ed utente trova la sua disciplina nel contratto stipulato e non in un atto normativo unilaterale, ancorché secondario come il regolamento;
il quale, nonostante la denominazione usuale impiegata, non riveste in alcun modo natura di atto regolamentare in senso tecnico, fonte di diritto e come tale in grado di imporsi unilateralmente sul pubblico degli utenti;
- che il contratto, in base alla definizione che ne offre l'art. 1321 c.c., rappresenta l'unico strumento tecnico-giuridico idoneo ad individuare i diritti e gli obblighi da esso scaturenti;
- che, con riferimento al caso di specie, in tanto avrebbe potuto affermarsi che parte attrice fosse obbligata al pagamento di un consumo minimo di 50 mc. trimestrali in quanto fosse stata data la prova che essa aveva sottoscritto un contratto con il quale aveva assunto tale specifico obbligo;
- che nello stesso regolamento idrico comunale, agli artt. 34, 35, 36, 37 e 50, era esplicitamente affermato che la struttura del rapporto negoziale d'utenza derivava proprio da un contratto intercorso tra il comune nella sua qualità di erogatore del servizio idrico, da un lato, ed il cittadino-utente quale beneficiario di tale servizio, dall'altro;
- che, in mancanza della prova scritta, il comune, sul quale gravava il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., non aveva dimostrato i fatti costitutivi posti a base della sua pretesa creditoria, e cioè l'assunzione da parte dell'utente dell'obbligo di pagare un corrispettivo per una quota minima di 200 me, ancorché il consumo fosse stato inferiore;
- che tale regola di giudizio era da ritenere equa V ai sensi dell'art. 113 c.p.c. e che l'equità della stessa trovava conferma nel fatto che, con riferimento al 1999, il regolamento idrico del comune di Alghero era stato modificato con l'abolizione del criterio del "minimo garantito" e l'ancoraggio della fatturazione ai consumi effettivi.
4. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione il comune di Alghero affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle regole processuali in relazione all'art. 114 c.p.c.", deducendo che il regolamento comunale che fissa la tariffa da pagare per il consumo dell'acqua deve classificarsi tra quelli autorizzati sicché, una volta adottato nelle forme di rito dall'organo competente, costituisce fonte di diritto secondario e le prescrizioni in esso contenute, improntate a finalità di pubblico interesse, sono irrinunciabili in mancanza dell'adozione di un nuovo regolamento e costituiscono un diritto indisponibile. Sostiene che conseguenza di detta indisponibilità è, come ritenuto dalla corte di Cassazione con la sentenza n. 8375 del 2002, la preclusione del giudizio equitativo di cui all'art. 113, secondo comma, c.p.c., dovendo detta norma porsi in correlazione con il successivo art. 114 c.p.c., secondo il quale il giudizio di equità a richiesta delle parti può concernere soltanto diritti disponibili. Conclude che il giudice di pace aveva quindi l'obbligo di applicare il citato regolamento, ritualmente prodotto.
2. Con il secondo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 3^ della Costituzione e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c..
Afferma il ricorrente che la regola equitativa posta dal giudice di pace a base della sua decisione ai sensi dell'art. 113 c.p.c. era stata che "in tanto l'obbligazione al pagamento del minimo garantito sorge in capo al somministrato, in quanto tale obbligo discenda da un contratto da esso sottoscritto". Facendo ricorso all'equità, il giudice aveva omesso di motivare compiutamente secondo le regole di diritto, che lo avrebbero invece indotto al rigetto e non all'accoglimento della domanda.
Rileva inoltre: che parte attrice non aveva contestato l'esistenza di un rapporto di somministrazione in atto con il comune, essendosi soltanto limitata a contestare di essere tenuta al pagamento del minimo garantito che il comune aveva prodotto il regolamento ed aveva quindi provato il fatto costitutivo del proprio diritto al pagamento del minimo garantito;
che il somministrante era quindi tenuto "trattandosi di diritto indisponibile, a pretendere l'applicazione regolamentare, ed il somministrato, per il solo fatto dell'accet- tazione e dell'utilizzo del servizio, era tenuto alla osservanza delle norme regolamentari"; che il giudice di pace aveva pertanto erroneamente ritenuto che solo con la stipula di un contratto scritto di somministrazione potesse sorgere l'obbligo per l'utente di osservare le norme del minimo garantito.
Sostiene che se tale assunto fosse vero, nessuna norma del regolamento comunale sarebbe stata applicabile al rapporto tra le parti e che la mancata ed immotivata applicazione delle norma regolamentare sulla base di un presunto obbligo del Comune di provare il proprio credito (per il minimo garantito) con atto diverso dal regolamento si era risolta in una disapplicazione di fatto della norma regolamentare che legittimamente vincola tutti coloro che utilizzano il servizio di acqua potabile del Comune di Alghero. Chiede conclusivamente la cassazione della sentenza impugnata in considerazione dell'irregolare ricorso all'art. 113 c.p.c. e della totale mancanza di motivazione sulla effettuata disapplicazione degli artt. 18 e 19 del regolamento in vigore, le cui previsioni erano volte a distribuire fra tutti gli utenti taluni costi diversi da quelli integrati dal consumo, in base a parametri miranti alla compenetrazione degli interessi privati con quelli pubblici.
3. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va anzitutto chiarito che, come emerge dalla lettura della richiamata sentenza di questa corte n. 8375 del 2002, il giudice di pace aveva in quell'occasione accolto la domanda dell'utente sul rilievo che gli artt. 18, comma 2, e 19, comma 2, del regolamento comunale - laddove rispettivamente prevedono che "ogni utenza deve garantire il consumo minimo di me. 50 trimestrali" e che "nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito" - fossero illegittimi e dovessero essere disapplicati, siccome prevedenti un pagamento disancorato dal consumo effettivo in contrasto con la natura sinallagmatica del rapporto di somministrazione disciplinato dalla legge.
Vi era quindi stato un vero e proprio sindacato sull'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, allegato E, denunciato dal ricorrente comune sulla base dei rilievi, per un verso, che il giudicante avrebbe dovuto limitarsi ad una valuta-zione di legalità estrinseca (competenza, presupposti per l'esercizio del potere, difetto di contrasto con norma imperativa), essendogli sottratto il sindacato sulle scelte discrezionali della pubblica amministrazione e, per altro verso, che l'interesse del privato al corretto esercizio del potere discrezionale integrava un interesse legittimo, la cui tutela era sottratta al giudice ordinario.
Con la citata sentenza la corte, dopo avere inquadrato il rapporto tra le parti - con ciò uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità - nello schema del contratto di somministrazione soggetto alla disciplina del codice civile, e dopo avere escluso il contrasto del regolamento comunale con gli art. 1599 e segg. c.c., che non vietano che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare, ha affermato che nel giudizio dinanzi al giudice ordinario il controllo di legittimità delle norme regolamentari, ai fini della disapplicazione delle stesse ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, deve necessariamente essere operato secundum legem anche quando si verta in ipotesi di controversia di valore non superiore a due milioni di lire (o alla somma equivalente in euro) pendente innanzi al giudice di pace;
ed ha poi ritenuto la irrinunciabilità, per ragioni di pubblico interesse, del diritto del comune alla corresponsione del corrispettivo della somministrazione, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità, interpretando l'art. 113 c.p.c. in correlazione con il seguente art. 114.
Nella fattispecie ora in esame non si riproduce la medesima situazione.
Il giudice di pace non ha invero disapplicato, ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, il regolamento comunale nella parte in cui poneva a carico dell'utente l'obbligo di pagare il prezzo corrispondente ad un consumo minimo ancorché non effettuato;
ha anzi implicitamente riconosciuto l'obbligo dell'utente di corrispondere la somma pretesa dal comune, a prescindere dall'effettivo consumo, solo che quest'ultimo avesse fornito la prova scritta di una esplicita assunzione del predetto obbligo da parte dell'utente. La regola equitativa nella specie adottata è pertanto quella secondo cui il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile in tanto può essere tenuto a pagare al comune, erogatore del servizio, il corrispettivo per il cosiddetto "minimo garantito" o "minimo impegnato" in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola;
in mancanza di tale prova, asserisce il giudice di pace, l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo.
Nè è in questa sede sindacabile il contrasto della regola equitativa individuata col principio stabilito dall'art. 1339 c.c. (secondo il quale "...i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"). La circostanza invero che, una volta chiesta la prestazione del servizio da parte dell'utente, il rapporto di somministrazione così instauratosi fosse disciplinato quanto al prezzo dalle disposizioni del regolamento comunale, direttamente discende da una norma sostanziale ordinaria, al cui rispetto il giudice di pace non è tenuto quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (oggi millecento euro), essendo vincolato soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. Non gli era dunque nella specie inibito, mediante un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, applicare la prescelta regola equitativa, siccome in se stessa non contrastante con principi costituzionali o norme comunitarie di rango superiore.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004