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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 352/2021, pubblicata il 18.2.2021, iscritto al n. 3849/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
con sede in alla Via Unità Italiana n.28, in persona del Parte_1 Pt_1
Direttore Generale p.t., dott. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_2 allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Guido Verderosa (c.f. ), Stefano CodiceFiscale_1
Vanorio (c.f. ) e Marina Ragozzino (c.f. ), per CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Parete (CE), Via V. Emanuele III n. 11, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti
Leonardo Cocco (c.f. ) e Salvatore Sorice (c.f. ), CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 17.9.2021, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_3
sentenza n. 352/2021 con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2889/2019, ottenuto dal Centro sanitario appellato per l'importo di 255.898,59
€, oltre interessi moratori e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di patologia clinica rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2017.
Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e rilevata la non contestazione del rapporto né delle prestazioni rese, aveva infatti affermato in punto di diritto che, ai sensi degli artt. 5 Parte e 5bis del contratto, l' avrebbe dovuto comunicare al Centro sanitario le date di presunto superamento dei tetti di spesa e di ciò non risultava alcuna prova;
dette comunicazioni erano collegate all'eventuale superamento del tetto di spesa e alla possibile applicazione della regressione tariffaria ed erano necessarie per consentire al Centro sanitario di regolare la propria attività imprenditoriale;
nemmeno risultava provato essere stato instaurato il tavolo tecnico e i relativi conseguenti risultati.
Parte Dalla documentazione prodotta dall' si evinceva poi che le decurtazioni rispondevano anche ad altre causali, di cui non vi era traccia negli scritti difensivi, né potevano desumersi argomenti di prova dalla documentazione prodotta ma non richiamata negli atti difensivi. Parte Con il primo motivo di appello, l' deduceva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi Pt_3 messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Come secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato Parte essere a carico dell' l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di spesa ed evidenziava che comunque aveva provato la legittima applicazione della regressione tariffaria e la controparte non aveva contestato la ricezione delle comunicazioni relative all'esaurimento del budget. In particolare, erano state prodotte la nota prot. 16058 del 21.1.2019, con allegate le prove degli adempimenti contrattuali, la richiesta di nota di credito 58930 del 6.3.2018 con allegati, la richiesta di nota di credito 209234 dell'11.9.2017 con allegati, la richiesta di nota di credito 43556 del 16.2.2018 con allegati. Depositava altresì le ricevute di consegna a mezzo pec delle comunicazioni inviate e concludeva nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte alla restituzione delle somme eventualmente incassate medio tempore.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo l'inammissibilità dell'appello perché fondato su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, che inerivano unicamente il superamento della
RTU, e non potendo l'inadeguatezza delle allegazioni difensive essere colmata con eccezioni e domande nuove in appello. Deduceva poi il passaggio in giudicato della statuizione inerente l'applicazione della RTU solo ad esito del rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del contratto, la tardività della nuova documentazione prodotta in appello, l'infondatezza dei motivi di appello, e concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 19.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere Parte probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
E' poi inammissibile il motivo di appello nella parte in cui si censura l'affermazione del Parte tribunale in ordine alle omissioni degli obblighi di comunicazione da parte dell' L'appellante infatti afferma di aver prodotto in primo grado note e richieste di note di credito con relativi allegati senza però specificare in che modo detta produzione documentale sarebbe influente ai fini del ribaltamento della decisione assunta dal primo giudice, con riferimento agli obblighi contrattuali
Part assunti (“La comunicherà ogni mese a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a Part mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra le e gli operatori stessi):
La percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
La data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo;
Ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Part nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino alla Parte_5
suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva Part rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa co-municata dalla , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.”).
In particolare, prevedendo la detta disposizione contrattuale una diversa disciplina per i casi sub a) e b) enucleati, con necessità di adottare la regressione tariffaria nel caso sub a) e di escludere il pagamento per il caso sub b), avrebbe dovuto l'appellante prima specificare quale delle due discipline sarebbe stata applicabile alla fattispecie e perché, e poi provare, richiamando il contenuto dei documenti ritualmente prodotti, di avere applicato la regressione tariffaria o di non essere tenuta a tanto per essere le prestazioni rientranti nel caso sub b); di tutto ciò nulla traspare nel motivo di appello, in cui viene meramente richiamata documentazione prodotta in primo grado a sostegno del genericamente dedotto adempimento degli obblighi contrattuali.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza n. 352/2021 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in contraddittorio
[...]
con il così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 7.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Cocco e
Sorice, in ragione di metà ciascuno.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo