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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/12/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria SA Scarpa PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 155 dell'anno 2021,
proposta da:
, con sede in Sassari, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oristano, presso la sede della
ASSL locale, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fanni in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti CP_1
Caterina Mocci e Alessandra Ferrari, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di EI, depositato il 27 aprile 2018, aveva CP_1 convenuto in giudizio e aveva domandato che fosse accertata e dichiarata CP_2
l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente nei suoi confronti a causa della situazione di precariato che aveva subito in forza di una serie di contratti a tempo determinato stipulati con la ASL di EI in violazione di norme imperative e che, per l'effetto, la resistente fosse condannata a risarcire, in suo favore, il danno patrimoniale sofferto, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 5, D.Lgs. 165 del 2001, come modificato dall'art. 4 della legge 80 del 2006, liquidando il danno medesimo nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 183 del 2010 ovvero alla stregua di altro canone interpretativo più favorevole.
Part Inoltre, la ricorrente aveva domandato che fosse condannata a riassumerla immediatamente in servizio fino alla data del 31 dicembre 2018, nonché a corrisponderle il risarcimento del danno rappresentato dalle mensilità non corrisposte per il periodo dall'aprile 2017 sino all'effettiva riassunzione, alla stregua della normativa sopra richiamata.
In particolare, la ricorrente aveva allegato di essere stata dapprima assunta presso la quale interinale, per lo svolgimento di funzioni di assistente amministrativa, Parte_2
in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato, che avevano avuto vigenza dal
24 luglio 2012 al 31 ottobre 2013, dal 1 dicembre 2013 al 10 settembre 2014 e dall'11
settembre 2014 al 31 ottobre 2014, per un periodo complessivo non continuativo pari a circa 25 mesi.
Successivamente, aveva proseguito la ricorrente, ella aveva partecipato ad un'apposita selezione bandita dalla stessa azienda sanitaria per l'assunzione a tempo determinato di
Assistente amministrativo cat. C, collocandosi al quindicesimo posto nella graduatoria e venendo, quindi, assunta dal 9 giugno 2015 al 9 dicembre 2015, con contratto di lavoro subordinato di durata semestrale, poi prorogato, per il permanere della necessità di
“assicurare la funzionalità e l'efficienza delle attività amministrative e garantire la
2 continuità dei servizi assistenziali”, dapprima per altri tre mesi, poi successivamente per un mese, per un altro mese, per un ulteriore mese e, infine, per due mesi.
Successivamente, aveva aggiunto la ricorrente, la ASL aveva provveduto a stipulare, in data 16 novembre 2016, un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
cessato il 16 marzo 2017.
Ciò premesso, la ricorrente aveva sostenuto, in primo luogo, che la conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato fosse avvenuta da parte della ASL in violazione dell'art. 36, comma 2, D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4, legge 80/2006, a tenore del quale il ricorso alla indicata tipologia contrattuale doveva essere limitata ai casi in cui dovessero essere soddisfatte esigenze pubbliche eccezionali e temporanee,
mentre invece, nella fattispecie, l'assunzione a termine era stata utilizzata in via ordinaria e continuativa al fine di risolvere le carenze strutturali di personale amministrativo esistenti da tanti anni, ben conosciute e rimaste costanti nel tempo.
In secondo luogo, la ricorrente aveva lamentato che il rapporto di lavoro instaurato a mezzo del contratto a tempo determinato stipulato il 16 novembre 2016 si fosse interrotto il 16 marzo 2017, invece che proseguire sino al 31 dicembre 2018, ai sensi del disposto dell'art. 16, comma 16, legge regionale n. 17 del 2016, la quale aveva previsto che
“Entro il 30 marzo 2017, l'ATS verifica i requisiti normativi per la proroga dei contratti
di lavoro a tempo determinato in essere al 1° gennaio 2017 e procede, ove gli stessi
sussistano, alla proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2018. Nelle more della verifica i
contratti sono automaticamente prorogati.”
Part si era costituita in giudizio e aveva resistito, formulando articolate difese.
Quanto, in particolare, all'asserito uso illegittimo della contrattazione a tempo determinato, l' convenuta aveva sottolineato che, come sinteticamente Pt_1
rappresentato nella Deliberazione n. 129 del 24 aprile 2015 del Commissario
Straordinario della ASL di EI, le assunzioni contestate erano sorte dalla necessità di
3 far fronte alle gravi carenze di risorse umane determinate dal blocco del turn over introdotto dalla Regione Sardegna, aggravato anche dalla cessazione, nell'ottobre 2014,
di una serie di contratti di lavoro con somministrazione temporanea.
In definitiva, aveva osservato la parte resistente, poiché nella vigenza del blocco non si era potuto provvedere ad alcuna assunzione a tempo indeterminato, si era dovuto necessariamente, per poter continuare ad offrire i servizi agli utenti, procedere attraverso assunzioni a termine, che, d'altra parte, erano state autorizzate dalla Regione Sardegna.
Part
dopo avere, altresì, criticato la ricostruzione operata dalla controparte in merito al risarcimento del danno richiesto e all'asserito diritto di vedersi prorogato l'ultimo contratto di lavoro sino al 31 dicembre 2018, aveva concluso per il rigetto integrale delle domande proposte.
***
Il Tribunale di EI, con sentenza n. 23 del 30 marzo 2021, aveva accolto in parte la domanda proposta dalla parte ricorrente, riconoscendo l'insussistenza delle situazioni eccezionali e temporanee legittimanti la conclusione dei contratti a termine in relazione
Part alla contrattazione successiva al 2015, quella intercorsa direttamente con e condannando quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno da violazione dell'art. 36
D.Lgs. 165/2001, al pagamento, ai sensi dell'art. 32, comma 5, Legge 183/2010, ovvero dell'art. 28, D.Lgs. 81/2015, di un'indennità onnicomprensiva pari all'ammontare di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo, mentre aveva rigettato la domanda di riassunzione in servizio proposta dalla ricorrente.
In particolare, quanto alla contrattazione a termine successiva al 2015, il primo giudice aveva escluso che la “temporaneità” delle esigenze sottese potesse consistere nella necessità di coprire carenze di organico croniche e strutturali, per definizione appunto
Part non temporanee, e aveva osservato come la situazione prospettata da cioè il blocco
4 del turn over aggravato dal mancato rinnovo dei contratti interinali, non si potesse profilare come straordinaria, atteso che la stessa parte resistente aveva riconosciuto che le assunzioni a tempo determinato si erano rese necessarie “per assicurare comunque la
normale gestione dell'attività amministrativa aziendale”, cioè la quotidianità del servizio.
Il primo giudice aveva, invece, ritenuto giustificata, in difetto dei presupposti previsti dalla norma regionale, la mancata proroga del contratto concluso il 16 novembre 2016 e aveva, quindi, statuito come sopra riportato, liquidando il danno, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 8, legge 604/1966, sulla base della durata del periodo di precariato, della dimensione di ATS e del fatto che la condotta di quest'ultima era stata determinata dalle scelte della Regione Sardegna, alla cui discrezionalità politica la stessa aveva dovuto sottostare.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di EI ha proposto appello l' Parte_1
.
[...]
IS ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte, “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma
parziale della sentenza n. 23/2021 del 30.03.2021 e pubblicata in pari data, del
Tribunale di EI, Sezione Lavoro
In via principale
- rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Nell'interesse della parte appellata:
5 “…voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
Part
- rigettare il ricorso in appello come proposto dalla per infondatezza e, per l'effetto
confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di EI n. 23/2021 del 30
marzo 2021, emessa dal Tribunale di EI nel procedimento recante il n. R.G.
93/2018;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part ha formulato quattro motivi di appello, tutti, peraltro, fondati sulla affermata legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con la ricorrente successivamente al
2015, legittimità che era stata, invece, negata dal Tribunale di EI.
Part 1) Con un primo motivo di appello, dopo avere precisato che, a suo parere, in conformità alla migliore dottrina, doveva ritenersi ammissibile la riconduzione delle esigenze temporanee ed eccezionali di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/2001 alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 del citato d.
lgs. n. 368 del 2001, anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario,
purché caratterizzate dalla temporaneità, andando, invece, l'eccezionalità intesa in termini, non di imprevedibilità, quanto piuttosto di straordinarietà, trattandosi di concetto finalizzato ad escludere le esigenze riconducibili ad un bisogno permanente, ha ribadito,
come già osservato in primo grado, che nella fattispecie in esame l'eccezionalità e la temporaneità richieste dalla legge erano state una diretta conseguenza del blocco del turn
over stabilito dalla Regione Sardegna e della conseguente impossibilità di procedere a diverse modalità di assunzione.
Come risultava dalla documentazione in atti di provenienza aziendale, ha evidenziato l'appellante, tutte le assunzioni erano, infatti, state motivate dall'impossibilità di adempiere tempestivamente ad essenziali o indifferibili incombenze amministrative e dal conseguente nocumento che, in caso contrario, sarebbe derivato all' sia in Pt_1
6 termini di inadempimento ai doveri d'ufficio, sia in termini di possibili danni economici sulla popolazione, sia quanto all'impossibilità di garantire il corretto espletamento di funzioni rientranti tra i livelli essenziali di servizio da garantire per legge.
Le assunzioni, pertanto, ha proseguito l'appellante, che erano state tutte sottoposte al vaglio e all'autorizzazione della Regione Sardegna, erano state ancorate a ragioni eccezionali, urgenti e temporanee ed erano state, altresì, funzionali ai piani di riordino
P dell'intera struttura sanitaria regionale che Regione aveva in corso di programmazione,
in quanto finalizzate ad evitare futuri esuberi.
Part aveva, inoltre, evidenziato, sotto il profilo formale, l'avvenuto rispetto, nella stipulazione e nella proroga dei contratti di lavoro censurati dalla lavoratrice, delle norme di legge dettate in materia, lamentando il fatto che il primo giudice non avesse considerato che non erano stati superati i 36 mesi complessivi di durata, né il limite delle cinque proroghe.
L'appellante aveva, quindi, infine, ribadito di non avere in alcun modo abusato della contrattazione a termine, considerato che nel caso di specie l'eccezionalità e la straordinarietà andavano riferite, non all'attività da svolgere, ma all'assenza del personale da dedicare all'attività medesima, che non era dipesa da una carenza di organico cronica e strutturale - la quale era stata affermata dal primo giudice, ma era rimasta del tutto indimostrata - ma era stata semplicemente determinata dalla temporanea impossibilità di rimpiazzare il personale che lasciava il lavoro ed era arrivata a livelli idonei a compromettere la normale gestione dei compiti istituzionali.
Part 2) Con un secondo motivo di appello, ha valutato sostanzialmente corretto il ragionamento svolto dal giudice di prime cure in relazione al risarcimento del danno riconosciuto all'appellata, sostenendo che, peraltro, per le ragioni sopra riportate in relazione al primo motivo di appello, lo stesso non fosse dovuto.
Part 3) Con un terzo motivo di appello, ha impugnato il capo della sentenza con il quale
7 erano state rigettate le domande proposte dall'attuale appellata in relazione all'affermato diritto di vedersi prorogato sino al 31 dicembre 2018 l'ultimo dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con la ASL, limitando le censure al punto in cui il primo giudice aveva qualificato illegittimo, per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001, il contratto in questione e motivando le medesime con le stesse ragioni già illustrate in relazione al primo motivo di appello. Per il resto ha ribadito l'infondatezza della pretesa formulata dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Part 4) Con un ultimo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Tribunale di EI
nella parte in cui il primo giudice aveva compensato per metà le spese del giudizio,
osservando come l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attuale appellata avrebbe dovuto condurre il giudice ad escludere integralmente la condanna dell' Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
***
1) Il primo motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che il mero fatto che la Regione Sardegna avesse introdotto il blocco del turn over per il personale amministrativo delle aziende sanitarie pubbliche del territorio regionale non costituisca, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare la stipulazione dei contratti a termine oggetto di controversia.
Come è noto, l'art. 36, comma 1 e 2, D.Lgs. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n.
80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario esclusivamente mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili esclusivamente per ragioni temporanee ed eccezionali.
La norma ha, dunque, previsto che la forma esclusiva attraverso la quale la pubblica amministrazione può assumere il personale per il soddisfacimento del proprio fabbisogno
8 ordinario è quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre la conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato deve essere limitata al soddisfacimento di esigenze di natura temporanea ed eccezionale, le quali,
evidentemente, mai possono coincidere con la mera esigenza di soddisfacimento dei fabbisogni ordinari.
L'esistenza di una situazione di blocco del turn over non può, pertanto, risultare idonea a giustificare, di per sé, il ricorso a forme flessibili di assunzione, visto che il predetto regime limitativo delle assunzioni può, in realtà, ingenerare esigenze di svariata natura,
sia legate al soddisfacimento di fabbisogni ordinari, tra le quali rientra quella di assicurare la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale, sia, invece, legate al soddisfacimento di esigenze temporanee e eccezionali, necessitanti il ricorso alle assunzioni a termine al fine di non compromettere i livelli essenziali di funzionamento aziendale, quali la necessità di far fronte alla totale mancanza di determinate professionalità necessarie a garantire il funzionamento minimo degli uffici ovvero, sia pure indirettamente, il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
Non può, quindi, ritenersi che il menzionato blocco, per il solo fatto di impedire il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato, giustifichi, di per sé, in tutte le circostanze in cui in mancanza del blocco si sarebbe potuto procedere ad assunzioni stabili, il ricorso ad assunzioni flessibili.
In altri termini, la temporaneità e l'eccezionalità dell'esigenza giustificativa dell'apposizione del termine non possono coincidere con la mera persistenza del blocco delle assunzioni, dovendo le medesime piuttosto caratterizzare le ragioni concrete dell'assunzione.
A ragionare diversamente, d'altra parte, si finirebbe per giustificare, oltre che un aggiramento del regime limitativo delle assunzioni imposto con il blocco del turn over,
altresì la sostanziale liberalizzazione, durante la vigenza dei detti regimi limitativi,
9 dell'utilizzo della contrattazione a termine.
Nella fattispecie, sarebbe stato, pertanto, onere dell'attuale appellante, al fine di dimostrare la legittimità dei contratti a termine ancora controversi, allegare e comprovare con la dovuta specificità la natura temporanea ed eccezionale delle esigenze concrete che avevano determinato la conclusione dei contratti a termine impugnati dalla parte appellata.
Part A parere del Collegio, si tratta di onere che, invece, non ha assolto, visto che la medesima, nella memoria difensiva depositata in primo grado, si era limitata genericamente ad allegare che “la di EI registrava una forte carenza di Pt_3
risorse umane”, che “dette carenze di risorse umane andavano a ripercuotersi,
inevitabilmente, sulla funzionalità ed efficienza dei servizi”, che “l' Parte_4
procedeva, attraverso contratti a tempo determinato, a colmare le carenze di risorse
umane all'interno del proprio assetto organizzativo”, che “le assunzioni a tempo
determinato erano legate alle gravi carenze di risorse umane, determinate dal blocco del
turn over che persiste da alcuni anni, aggravato dalla cessazione di contratti di lavoro
con somministrazione temporanea avvenuta nel mese di ottobre 2014”, che “per poter
continuare ad offrire i servizi agli utenti/pazienti, non si poteva che procedere attraverso
assunzioni a tempo determinato”, che le assunzioni a tempo determinato “si erano rese
necessarie proprio per il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per
assicurare, comunque, la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale”.
Part non aveva, quindi, specificato neanche l'ufficio o il servizio al quale il personale assunto a termine doveva essere destinato, né, tantomeno, la quantità del personale presente negli uffici e servizi di destinazione nel momento in cui erano state deliberate le assunzioni a termine, la qualità e la quantità dei servizi richiesti agli uffici di destinazione dall'ente medesimo o dall'utenza, la natura dei detti servizi e il personale minimo necessario a farvi fronte, cosicché deve escludersi che la medesima avesse
10 compiutamente allegato, e tanto meno comprovato, la sussistenza di circostanze temporanee ed eccezionali, indotte dal blocco del turn over, idonee a giustificare il ricorso alle forme flessibili di assunzione.
Nel descritto contesto di totale genericità, rimane priva della dovuta specificità anche
Part l'affermazione finale di contenuta sempre nella memoria difensiva di primo grado,
secondo la quale in assenza delle assunzioni a termine “la soluzione al problema si
sarebbe potuta concretizzare nella chiusura definitiva dei servizi interessati
(CUP/ticket)”, affermazione rimasta comunque del tutto priva di riscontro probatorio.
D'altronde, la nota ASL del 3 marzo 2015 e la risposta della Regione Sardegna del 31
marzo 2015 presenti in atti, le quali asseverano che, alla data della deliberazione di assunzione a termine n. 129 del 24 aprile 2015, non essendo stato previsto il rinnovo degli 8 lavoratori interinali addetti al servizio CUP-casse ticket, tale ultimo ufficio presentasse gravi carenze di personale addetto, non consentono di comprendere, in
Part assenza di adeguate allegazioni provenienti da se vi fosse altro personale di ruolo addetto ai detti uffici e se, comunque, l'assunzione di tutti gli 8 lavoratori a termine da adibire al servizio indicato per sostituire gli 8 lavoratori interinali con contratto in scadenza fosse stata necessaria ad evitare la chiusura dei servizi, ovvero se la ASL
avesse, in realtà, attraverso tutte o parte delle assunzioni, inteso ripristinare l'ordinaria e normale operatività degli uffici, facendo così fronte ad esigenze, non temporanee ed eccezionali, ma piuttosto legate al soddisfacimento dei propri fabbisogni ordinari.
D'altra parte, pur volendo superare il principio secondo cui resta escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di allegazioni prive di specificità (si vedano, tra le altre, Cass. 23976/2004, Cass. 3022/2018), anche la restante documentazione presente in atti relativa al periodo oggetto del procedimento, dalla quale si desume, ad esempio, che l'appellata era sempre stata assegnata al servizio CI (si vedano il contratto del 9 giugno 2015 con le relative proroghe e il contratto del 16
11 novembre 2016), risulta del tutto generica in relazione alle concrete esigenze che avevano condotto alla stipulazione dei contratti a termine oggetto di controversia,
contenendo la medesima il mero riferimento, di volta in volta, alle gravi carenze di risorse umane registrate nei servizi amministrativi a causa del blocco del turn over, tali da riflettersi sulla funzionalità e sulla efficienza dei servizi, alla necessità di provvedere a fabbisogni lavorativi connessi alla realizzazione di progetti vincolati sommariamente descritti, alla necessità di far fronte a fabbisogni lavorativi straordinari e temporanei, alla necessità di garantire la continuità di servizi essenziali, alla necessità, rappresentata dal
Direttore del Servizio CI, di assicurare l'adeguato svolgimento delle incombenze d'ufficio, con particolare riguardo ai tempestivi adempimenti dei debiti commerciali, alla carenza di personale di ruolo per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali senza soluzione di continuità negli uffici CUP di EI e Tortolì e nei servizi amministrativi,
alla richiesta da parte del responsabile dell'ufficio CUP e del Responsabile del Servizio
Farmaceutico di poter disporre con urgenza di ulteriori risorse umane, oltre quelle di ruolo, per provvedere agli incombenti essenziali ed indifferibili propri delle strutture di competenza, alla necessità di far fronte ad ulteriori fabbisogni lavorativi in relazione a svariate esigenze produttive (si vedano le deliberazioni del Commissario Straordinario
del 8 giugno 2015, del 3 novembre2015, del 3 febbraio 2016, del 3 marzo 2016, del 4
aprile 2016, del 3 maggio 2016, del 6 luglio 2016, del 23 agosto 2016, del 11 novembre
2016).
Tutte mere valutazioni compiute dall' , la quale non ha, peraltro, Parte_4
provveduto, neanche in giudizio, alla allegazione delle specifiche circostanze di fatto che ne avevano costituito il presupposto.
Part Deve, quindi, in conclusione ritenersi che come sarebbe stato suo specifico onere,
non abbia allegato con la dovuta specificità, né tanto meno comprovato, la sussistenza delle necessarie esigenze temporanee ed eccezionali che avevano giustificato la
12 conclusione dei contratti a tempo determinato la cui legittimità è rimasta controversa in questa fase del giudizio.
Per tutte le suddette ragioni, anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, tutti formulati sul presupposto della affermata legittimità dei contratti in questione, devono essere rigettati.
***
Part Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da deve, quindi,
essere rigettato, in quanto infondato, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
5.200,00 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell'ente appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
Part rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'ente appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio,
che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte
13 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
Cagliari, 19 dicembre 2024.
L'estensore…………………… ……… …………… …….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………… ………dott. Maria SA Scarpa
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria SA Scarpa PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 155 dell'anno 2021,
proposta da:
, con sede in Sassari, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oristano, presso la sede della
ASSL locale, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fanni in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti CP_1
Caterina Mocci e Alessandra Ferrari, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di EI, depositato il 27 aprile 2018, aveva CP_1 convenuto in giudizio e aveva domandato che fosse accertata e dichiarata CP_2
l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente nei suoi confronti a causa della situazione di precariato che aveva subito in forza di una serie di contratti a tempo determinato stipulati con la ASL di EI in violazione di norme imperative e che, per l'effetto, la resistente fosse condannata a risarcire, in suo favore, il danno patrimoniale sofferto, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 5, D.Lgs. 165 del 2001, come modificato dall'art. 4 della legge 80 del 2006, liquidando il danno medesimo nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 183 del 2010 ovvero alla stregua di altro canone interpretativo più favorevole.
Part Inoltre, la ricorrente aveva domandato che fosse condannata a riassumerla immediatamente in servizio fino alla data del 31 dicembre 2018, nonché a corrisponderle il risarcimento del danno rappresentato dalle mensilità non corrisposte per il periodo dall'aprile 2017 sino all'effettiva riassunzione, alla stregua della normativa sopra richiamata.
In particolare, la ricorrente aveva allegato di essere stata dapprima assunta presso la quale interinale, per lo svolgimento di funzioni di assistente amministrativa, Parte_2
in virtù di una pluralità di contratti a tempo determinato, che avevano avuto vigenza dal
24 luglio 2012 al 31 ottobre 2013, dal 1 dicembre 2013 al 10 settembre 2014 e dall'11
settembre 2014 al 31 ottobre 2014, per un periodo complessivo non continuativo pari a circa 25 mesi.
Successivamente, aveva proseguito la ricorrente, ella aveva partecipato ad un'apposita selezione bandita dalla stessa azienda sanitaria per l'assunzione a tempo determinato di
Assistente amministrativo cat. C, collocandosi al quindicesimo posto nella graduatoria e venendo, quindi, assunta dal 9 giugno 2015 al 9 dicembre 2015, con contratto di lavoro subordinato di durata semestrale, poi prorogato, per il permanere della necessità di
“assicurare la funzionalità e l'efficienza delle attività amministrative e garantire la
2 continuità dei servizi assistenziali”, dapprima per altri tre mesi, poi successivamente per un mese, per un altro mese, per un ulteriore mese e, infine, per due mesi.
Successivamente, aveva aggiunto la ricorrente, la ASL aveva provveduto a stipulare, in data 16 novembre 2016, un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
cessato il 16 marzo 2017.
Ciò premesso, la ricorrente aveva sostenuto, in primo luogo, che la conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato fosse avvenuta da parte della ASL in violazione dell'art. 36, comma 2, D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4, legge 80/2006, a tenore del quale il ricorso alla indicata tipologia contrattuale doveva essere limitata ai casi in cui dovessero essere soddisfatte esigenze pubbliche eccezionali e temporanee,
mentre invece, nella fattispecie, l'assunzione a termine era stata utilizzata in via ordinaria e continuativa al fine di risolvere le carenze strutturali di personale amministrativo esistenti da tanti anni, ben conosciute e rimaste costanti nel tempo.
In secondo luogo, la ricorrente aveva lamentato che il rapporto di lavoro instaurato a mezzo del contratto a tempo determinato stipulato il 16 novembre 2016 si fosse interrotto il 16 marzo 2017, invece che proseguire sino al 31 dicembre 2018, ai sensi del disposto dell'art. 16, comma 16, legge regionale n. 17 del 2016, la quale aveva previsto che
“Entro il 30 marzo 2017, l'ATS verifica i requisiti normativi per la proroga dei contratti
di lavoro a tempo determinato in essere al 1° gennaio 2017 e procede, ove gli stessi
sussistano, alla proroga fino a non oltre il 31 dicembre 2018. Nelle more della verifica i
contratti sono automaticamente prorogati.”
Part si era costituita in giudizio e aveva resistito, formulando articolate difese.
Quanto, in particolare, all'asserito uso illegittimo della contrattazione a tempo determinato, l' convenuta aveva sottolineato che, come sinteticamente Pt_1
rappresentato nella Deliberazione n. 129 del 24 aprile 2015 del Commissario
Straordinario della ASL di EI, le assunzioni contestate erano sorte dalla necessità di
3 far fronte alle gravi carenze di risorse umane determinate dal blocco del turn over introdotto dalla Regione Sardegna, aggravato anche dalla cessazione, nell'ottobre 2014,
di una serie di contratti di lavoro con somministrazione temporanea.
In definitiva, aveva osservato la parte resistente, poiché nella vigenza del blocco non si era potuto provvedere ad alcuna assunzione a tempo indeterminato, si era dovuto necessariamente, per poter continuare ad offrire i servizi agli utenti, procedere attraverso assunzioni a termine, che, d'altra parte, erano state autorizzate dalla Regione Sardegna.
Part
dopo avere, altresì, criticato la ricostruzione operata dalla controparte in merito al risarcimento del danno richiesto e all'asserito diritto di vedersi prorogato l'ultimo contratto di lavoro sino al 31 dicembre 2018, aveva concluso per il rigetto integrale delle domande proposte.
***
Il Tribunale di EI, con sentenza n. 23 del 30 marzo 2021, aveva accolto in parte la domanda proposta dalla parte ricorrente, riconoscendo l'insussistenza delle situazioni eccezionali e temporanee legittimanti la conclusione dei contratti a termine in relazione
Part alla contrattazione successiva al 2015, quella intercorsa direttamente con e condannando quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno da violazione dell'art. 36
D.Lgs. 165/2001, al pagamento, ai sensi dell'art. 32, comma 5, Legge 183/2010, ovvero dell'art. 28, D.Lgs. 81/2015, di un'indennità onnicomprensiva pari all'ammontare di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo, mentre aveva rigettato la domanda di riassunzione in servizio proposta dalla ricorrente.
In particolare, quanto alla contrattazione a termine successiva al 2015, il primo giudice aveva escluso che la “temporaneità” delle esigenze sottese potesse consistere nella necessità di coprire carenze di organico croniche e strutturali, per definizione appunto
Part non temporanee, e aveva osservato come la situazione prospettata da cioè il blocco
4 del turn over aggravato dal mancato rinnovo dei contratti interinali, non si potesse profilare come straordinaria, atteso che la stessa parte resistente aveva riconosciuto che le assunzioni a tempo determinato si erano rese necessarie “per assicurare comunque la
normale gestione dell'attività amministrativa aziendale”, cioè la quotidianità del servizio.
Il primo giudice aveva, invece, ritenuto giustificata, in difetto dei presupposti previsti dalla norma regionale, la mancata proroga del contratto concluso il 16 novembre 2016 e aveva, quindi, statuito come sopra riportato, liquidando il danno, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 8, legge 604/1966, sulla base della durata del periodo di precariato, della dimensione di ATS e del fatto che la condotta di quest'ultima era stata determinata dalle scelte della Regione Sardegna, alla cui discrezionalità politica la stessa aveva dovuto sottostare.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di EI ha proposto appello l' Parte_1
.
[...]
IS ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte, “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma
parziale della sentenza n. 23/2021 del 30.03.2021 e pubblicata in pari data, del
Tribunale di EI, Sezione Lavoro
In via principale
- rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Nell'interesse della parte appellata:
5 “…voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
Part
- rigettare il ricorso in appello come proposto dalla per infondatezza e, per l'effetto
confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di EI n. 23/2021 del 30
marzo 2021, emessa dal Tribunale di EI nel procedimento recante il n. R.G.
93/2018;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part ha formulato quattro motivi di appello, tutti, peraltro, fondati sulla affermata legittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con la ricorrente successivamente al
2015, legittimità che era stata, invece, negata dal Tribunale di EI.
Part 1) Con un primo motivo di appello, dopo avere precisato che, a suo parere, in conformità alla migliore dottrina, doveva ritenersi ammissibile la riconduzione delle esigenze temporanee ed eccezionali di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/2001 alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 del citato d.
lgs. n. 368 del 2001, anche riferibili all'ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario,
purché caratterizzate dalla temporaneità, andando, invece, l'eccezionalità intesa in termini, non di imprevedibilità, quanto piuttosto di straordinarietà, trattandosi di concetto finalizzato ad escludere le esigenze riconducibili ad un bisogno permanente, ha ribadito,
come già osservato in primo grado, che nella fattispecie in esame l'eccezionalità e la temporaneità richieste dalla legge erano state una diretta conseguenza del blocco del turn
over stabilito dalla Regione Sardegna e della conseguente impossibilità di procedere a diverse modalità di assunzione.
Come risultava dalla documentazione in atti di provenienza aziendale, ha evidenziato l'appellante, tutte le assunzioni erano, infatti, state motivate dall'impossibilità di adempiere tempestivamente ad essenziali o indifferibili incombenze amministrative e dal conseguente nocumento che, in caso contrario, sarebbe derivato all' sia in Pt_1
6 termini di inadempimento ai doveri d'ufficio, sia in termini di possibili danni economici sulla popolazione, sia quanto all'impossibilità di garantire il corretto espletamento di funzioni rientranti tra i livelli essenziali di servizio da garantire per legge.
Le assunzioni, pertanto, ha proseguito l'appellante, che erano state tutte sottoposte al vaglio e all'autorizzazione della Regione Sardegna, erano state ancorate a ragioni eccezionali, urgenti e temporanee ed erano state, altresì, funzionali ai piani di riordino
P dell'intera struttura sanitaria regionale che Regione aveva in corso di programmazione,
in quanto finalizzate ad evitare futuri esuberi.
Part aveva, inoltre, evidenziato, sotto il profilo formale, l'avvenuto rispetto, nella stipulazione e nella proroga dei contratti di lavoro censurati dalla lavoratrice, delle norme di legge dettate in materia, lamentando il fatto che il primo giudice non avesse considerato che non erano stati superati i 36 mesi complessivi di durata, né il limite delle cinque proroghe.
L'appellante aveva, quindi, infine, ribadito di non avere in alcun modo abusato della contrattazione a termine, considerato che nel caso di specie l'eccezionalità e la straordinarietà andavano riferite, non all'attività da svolgere, ma all'assenza del personale da dedicare all'attività medesima, che non era dipesa da una carenza di organico cronica e strutturale - la quale era stata affermata dal primo giudice, ma era rimasta del tutto indimostrata - ma era stata semplicemente determinata dalla temporanea impossibilità di rimpiazzare il personale che lasciava il lavoro ed era arrivata a livelli idonei a compromettere la normale gestione dei compiti istituzionali.
Part 2) Con un secondo motivo di appello, ha valutato sostanzialmente corretto il ragionamento svolto dal giudice di prime cure in relazione al risarcimento del danno riconosciuto all'appellata, sostenendo che, peraltro, per le ragioni sopra riportate in relazione al primo motivo di appello, lo stesso non fosse dovuto.
Part 3) Con un terzo motivo di appello, ha impugnato il capo della sentenza con il quale
7 erano state rigettate le domande proposte dall'attuale appellata in relazione all'affermato diritto di vedersi prorogato sino al 31 dicembre 2018 l'ultimo dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con la ASL, limitando le censure al punto in cui il primo giudice aveva qualificato illegittimo, per violazione dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001, il contratto in questione e motivando le medesime con le stesse ragioni già illustrate in relazione al primo motivo di appello. Per il resto ha ribadito l'infondatezza della pretesa formulata dall'attuale appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Part 4) Con un ultimo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Tribunale di EI
nella parte in cui il primo giudice aveva compensato per metà le spese del giudizio,
osservando come l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attuale appellata avrebbe dovuto condurre il giudice ad escludere integralmente la condanna dell' Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
***
1) Il primo motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che il mero fatto che la Regione Sardegna avesse introdotto il blocco del turn over per il personale amministrativo delle aziende sanitarie pubbliche del territorio regionale non costituisca, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare la stipulazione dei contratti a termine oggetto di controversia.
Come è noto, l'art. 36, comma 1 e 2, D.Lgs. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, a partire dalle modifiche apportate dal d.l. n. 4/2006, convertito dalla legge n.
80/2006, ha fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le esigenze connesse al fabbisogno ordinario esclusivamente mediante assunzioni a tempo indeterminato, consentendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili esclusivamente per ragioni temporanee ed eccezionali.
La norma ha, dunque, previsto che la forma esclusiva attraverso la quale la pubblica amministrazione può assumere il personale per il soddisfacimento del proprio fabbisogno
8 ordinario è quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre la conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato deve essere limitata al soddisfacimento di esigenze di natura temporanea ed eccezionale, le quali,
evidentemente, mai possono coincidere con la mera esigenza di soddisfacimento dei fabbisogni ordinari.
L'esistenza di una situazione di blocco del turn over non può, pertanto, risultare idonea a giustificare, di per sé, il ricorso a forme flessibili di assunzione, visto che il predetto regime limitativo delle assunzioni può, in realtà, ingenerare esigenze di svariata natura,
sia legate al soddisfacimento di fabbisogni ordinari, tra le quali rientra quella di assicurare la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale, sia, invece, legate al soddisfacimento di esigenze temporanee e eccezionali, necessitanti il ricorso alle assunzioni a termine al fine di non compromettere i livelli essenziali di funzionamento aziendale, quali la necessità di far fronte alla totale mancanza di determinate professionalità necessarie a garantire il funzionamento minimo degli uffici ovvero, sia pure indirettamente, il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
Non può, quindi, ritenersi che il menzionato blocco, per il solo fatto di impedire il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato, giustifichi, di per sé, in tutte le circostanze in cui in mancanza del blocco si sarebbe potuto procedere ad assunzioni stabili, il ricorso ad assunzioni flessibili.
In altri termini, la temporaneità e l'eccezionalità dell'esigenza giustificativa dell'apposizione del termine non possono coincidere con la mera persistenza del blocco delle assunzioni, dovendo le medesime piuttosto caratterizzare le ragioni concrete dell'assunzione.
A ragionare diversamente, d'altra parte, si finirebbe per giustificare, oltre che un aggiramento del regime limitativo delle assunzioni imposto con il blocco del turn over,
altresì la sostanziale liberalizzazione, durante la vigenza dei detti regimi limitativi,
9 dell'utilizzo della contrattazione a termine.
Nella fattispecie, sarebbe stato, pertanto, onere dell'attuale appellante, al fine di dimostrare la legittimità dei contratti a termine ancora controversi, allegare e comprovare con la dovuta specificità la natura temporanea ed eccezionale delle esigenze concrete che avevano determinato la conclusione dei contratti a termine impugnati dalla parte appellata.
Part A parere del Collegio, si tratta di onere che, invece, non ha assolto, visto che la medesima, nella memoria difensiva depositata in primo grado, si era limitata genericamente ad allegare che “la di EI registrava una forte carenza di Pt_3
risorse umane”, che “dette carenze di risorse umane andavano a ripercuotersi,
inevitabilmente, sulla funzionalità ed efficienza dei servizi”, che “l' Parte_4
procedeva, attraverso contratti a tempo determinato, a colmare le carenze di risorse
umane all'interno del proprio assetto organizzativo”, che “le assunzioni a tempo
determinato erano legate alle gravi carenze di risorse umane, determinate dal blocco del
turn over che persiste da alcuni anni, aggravato dalla cessazione di contratti di lavoro
con somministrazione temporanea avvenuta nel mese di ottobre 2014”, che “per poter
continuare ad offrire i servizi agli utenti/pazienti, non si poteva che procedere attraverso
assunzioni a tempo determinato”, che le assunzioni a tempo determinato “si erano rese
necessarie proprio per il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per
assicurare, comunque, la normale gestione dell'attività amministrativa aziendale”.
Part non aveva, quindi, specificato neanche l'ufficio o il servizio al quale il personale assunto a termine doveva essere destinato, né, tantomeno, la quantità del personale presente negli uffici e servizi di destinazione nel momento in cui erano state deliberate le assunzioni a termine, la qualità e la quantità dei servizi richiesti agli uffici di destinazione dall'ente medesimo o dall'utenza, la natura dei detti servizi e il personale minimo necessario a farvi fronte, cosicché deve escludersi che la medesima avesse
10 compiutamente allegato, e tanto meno comprovato, la sussistenza di circostanze temporanee ed eccezionali, indotte dal blocco del turn over, idonee a giustificare il ricorso alle forme flessibili di assunzione.
Nel descritto contesto di totale genericità, rimane priva della dovuta specificità anche
Part l'affermazione finale di contenuta sempre nella memoria difensiva di primo grado,
secondo la quale in assenza delle assunzioni a termine “la soluzione al problema si
sarebbe potuta concretizzare nella chiusura definitiva dei servizi interessati
(CUP/ticket)”, affermazione rimasta comunque del tutto priva di riscontro probatorio.
D'altronde, la nota ASL del 3 marzo 2015 e la risposta della Regione Sardegna del 31
marzo 2015 presenti in atti, le quali asseverano che, alla data della deliberazione di assunzione a termine n. 129 del 24 aprile 2015, non essendo stato previsto il rinnovo degli 8 lavoratori interinali addetti al servizio CUP-casse ticket, tale ultimo ufficio presentasse gravi carenze di personale addetto, non consentono di comprendere, in
Part assenza di adeguate allegazioni provenienti da se vi fosse altro personale di ruolo addetto ai detti uffici e se, comunque, l'assunzione di tutti gli 8 lavoratori a termine da adibire al servizio indicato per sostituire gli 8 lavoratori interinali con contratto in scadenza fosse stata necessaria ad evitare la chiusura dei servizi, ovvero se la ASL
avesse, in realtà, attraverso tutte o parte delle assunzioni, inteso ripristinare l'ordinaria e normale operatività degli uffici, facendo così fronte ad esigenze, non temporanee ed eccezionali, ma piuttosto legate al soddisfacimento dei propri fabbisogni ordinari.
D'altra parte, pur volendo superare il principio secondo cui resta escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di allegazioni prive di specificità (si vedano, tra le altre, Cass. 23976/2004, Cass. 3022/2018), anche la restante documentazione presente in atti relativa al periodo oggetto del procedimento, dalla quale si desume, ad esempio, che l'appellata era sempre stata assegnata al servizio CI (si vedano il contratto del 9 giugno 2015 con le relative proroghe e il contratto del 16
11 novembre 2016), risulta del tutto generica in relazione alle concrete esigenze che avevano condotto alla stipulazione dei contratti a termine oggetto di controversia,
contenendo la medesima il mero riferimento, di volta in volta, alle gravi carenze di risorse umane registrate nei servizi amministrativi a causa del blocco del turn over, tali da riflettersi sulla funzionalità e sulla efficienza dei servizi, alla necessità di provvedere a fabbisogni lavorativi connessi alla realizzazione di progetti vincolati sommariamente descritti, alla necessità di far fronte a fabbisogni lavorativi straordinari e temporanei, alla necessità di garantire la continuità di servizi essenziali, alla necessità, rappresentata dal
Direttore del Servizio CI, di assicurare l'adeguato svolgimento delle incombenze d'ufficio, con particolare riguardo ai tempestivi adempimenti dei debiti commerciali, alla carenza di personale di ruolo per assicurare l'erogazione dei servizi essenziali senza soluzione di continuità negli uffici CUP di EI e Tortolì e nei servizi amministrativi,
alla richiesta da parte del responsabile dell'ufficio CUP e del Responsabile del Servizio
Farmaceutico di poter disporre con urgenza di ulteriori risorse umane, oltre quelle di ruolo, per provvedere agli incombenti essenziali ed indifferibili propri delle strutture di competenza, alla necessità di far fronte ad ulteriori fabbisogni lavorativi in relazione a svariate esigenze produttive (si vedano le deliberazioni del Commissario Straordinario
del 8 giugno 2015, del 3 novembre2015, del 3 febbraio 2016, del 3 marzo 2016, del 4
aprile 2016, del 3 maggio 2016, del 6 luglio 2016, del 23 agosto 2016, del 11 novembre
2016).
Tutte mere valutazioni compiute dall' , la quale non ha, peraltro, Parte_4
provveduto, neanche in giudizio, alla allegazione delle specifiche circostanze di fatto che ne avevano costituito il presupposto.
Part Deve, quindi, in conclusione ritenersi che come sarebbe stato suo specifico onere,
non abbia allegato con la dovuta specificità, né tanto meno comprovato, la sussistenza delle necessarie esigenze temporanee ed eccezionali che avevano giustificato la
12 conclusione dei contratti a tempo determinato la cui legittimità è rimasta controversa in questa fase del giudizio.
Per tutte le suddette ragioni, anche il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, tutti formulati sul presupposto della affermata legittimità dei contratti in questione, devono essere rigettati.
***
Part Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, l'appello proposto da deve, quindi,
essere rigettato, in quanto infondato, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
5.200,00 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello,
devono essere poste a carico dell'ente appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
Part rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'ente appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio,
che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte
13 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-
2012.
Cagliari, 19 dicembre 2024.
L'estensore…………………… ……… …………… …….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………… ………dott. Maria SA Scarpa
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