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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/10/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3876/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3876.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Rotondi;
Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RI Rosaria De Simone;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito… accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, voglia : A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato in Salerno con atto del 14.09.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notaio
e munito di formula esecutiva in data 06.11.2012 per violazione dell'art. 38 Persona_1
T.U.B. ; B) accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca mutuante ex art. 38
T.U.B., nel contratto di mutuo fondiario stipulato in Salerno con atto del 14.09.2012, Rep.
39500 e Racc. 8938, per notaio e munito di formula esecutiva in data Persona_1
06.11.2012 C) Conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in Salerno con atto del 14.09.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notaio
pagina 1 di 5 e munito di formula esecutiva in data 06.11.2012 per fatto e/o colpa della Persona_1 mutuante;
D) Accertare e dichiarare che la banca mutuante ha pattuito e/o applicato tassi di interesse ultra soglia nel contratto di mutuo in questione;
E) Accertare e dichiarare, in conseguenza, che non sono dovuti interessi. Dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia dell'atto di precetto richiamato con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al antistatario.”. Per il convenuto: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: …in via preliminare e pregiudiziale - accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi); - in via principale, stante il rispetto del limite di finanziabilità, rigettare la presente opposizione, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di violazione dell'art. 38 TUB, comma 2, accertare e dichiarare la conversione del contratto di mutuo del 14.09.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notar Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo la vigente Persona_1 normativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 30.6.2021, con il quale la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla Controparte_1 scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
14.9.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notaio chiedeva il pagamento Persona_1 della somma di € 122.891,08 oltre interessi convenzionali dal 19.6.2021 e fino al soddisfo oltre le spese successive. Tale mutuo ipotecario veniva concesso al sig. e si Persona_2
pagina 2 di 5 costituiva parte fideiubente la sig.ra . A sostegno della domanda eccepiva: Parte_1
a) nullità del contratto di mutuo ipotecario per mancata indicazione nel contratto del valore dell'immobile ipotecato e del superamento del limite indicato nel medesimo art. 38 T.U.B.; b) inesattezza del quantum debeatur essendo intervenuti pagamenti nel corso del contratto di mutuo;
c) applicazione di tassi di interesse ultra soglia atteso che al tempo della stipulazione del contratto di mutuo il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia era pari al 3,680% mentre il tasso contrattuale venne stabilito nella misura del 4,680% e, quindi, in misura superiore al tasso soglia. Insisteva nella richiesta di nomina sia di CTU tecnica al fine di procedere alla stima dell'immobile di proprietà dell'opponente, sito in Montoro (AV) alla via Cesina, n. 36 identificato nel N.C.E.U. al foglio 9, part. 550, sub 13 cat. A/2 classe 2 vani 4,5, ipotecato all'atto della erogazione del mutuo, che di CTU contabile al fine dell'accertamento dei tassi di interesse praticati dalla banca.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che, in via preliminare, chiedeva accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi), in via subordinata rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto. Parte opposta eccepiva la nullità della citazione per genericità delle avverse contestazioni, sottolineando l'intento meramente dilatorio e strumentale dell'azione proposta al solo fine di tentare di rallentare la proposizione della esecuzione immobiliare e di ottenere un provvedimento di sospensione della esecutività del titolo. Inoltre, chiedeva rigettare la richiesta di nomina di un consulente tecnico, essendo la stessa meramente esplorativa. In ogni caso, eccepiva la pretestuosità della domanda spiegata ponendo particolare attenzione al presunto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
a tal proposito parte opposta richiamava la stessa consulenza di parte depositata da parte opponente nella quale il consulente, erroneamente, calcolava il superamento del limite finanziabilità non sulla somma erogata a finanziamento pari ad € 109.000,00, ma piuttosto su quella precettata di €
122.891,08 attestando un valore del cespite in euro 140.000,00, ad ogni modo rispettoso della finanziabilità di euro 109.000,00 sia nella percentuale dell'80% che del 100 %; d'altra parte, la rilevava che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non CP_1 comportava la nullità integrale del mutuo fondiario, bensì la sua conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c. Relativamente al quantum debeatur, parte opposta chiariva che nell'atto di precetto erano state indicate puntualmente le singole voci che avevano determinato la somma precettata (“complessiva somma di euro 115.725,06, oltre interessi dal 19.06.2021, come di pagina 3 di 5 seguito specificati: - importo credito capitale euro 102.568,62; - importo interessi addebitati euro 8.392,95; - importo interessi di mora euro 4.715,49; - importo spese euro 48,00; - importo interessi maturati al 18.06.2021 euro 6.761,02”). In merito al presunto superamento del tasso soglia usura, il creditore precisava che nel contratto il TAEG veniva pattuito nella misura del 4,680% per la categoria “contratti di mutuo a tasso fisso”, mentre il tasso medio su base annua ai fini usura del terzo trimestre del 2012 era pari al 10,8875 come da decreto ministeriale depositato.
Il Giudice, preso atto della genericità della citazione, con provvedimento del 19.5.2022 dichiarava la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163, c.3, nn. 3 e 4, c.p.c. ed ordinava all'attore di rinnovare la citazione entro il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione dell'ordinanza; fissava nuova udienza di trattazione dinanzi a sé per il giorno 6.7.2023.
In ottemperanza a tale provvedimento, parte opponente provvedeva alla notifica dell'atto di integrazione e rinnovazione della citazione in opposizione a precetto ex art. 615, I comma,
c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Infondata è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità; questo Giudicante ritiene pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “… in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – quale quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale
(cfr. articoli 51 e 53 del TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità e del travolgimento del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della Banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito…” (Cassazione Sezioni Unite del
16.11.2022 n. 33179). Dunque, con la sentenza richiamata le Sezioni Unite hanno “chiuso” la questione relativa alle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità, escludendo la nullità del contratto, con la conseguenza che, applicando il principio di diritto sopra richiamato, il contratto di mutuo è valido ed efficace.
pagina 4 di 5 In ogni caso, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla presunta violazione del limite di finanziabilità, risulta smentita dalla relazione depositata dallo stesso opponente, ( redatta dal dott. ) nella quale il valore dell'immobile veniva quantificato in € Persona_3
140.000,00 e la somma mutuata era pari ad € 109.000,00 (somma, quindi, inferiore all'80% del valore dell'immobile).
Relativamente alla presunta erroneità del quantum debeatur è opportuno chiarire che l'importo consacrato nell'atto di precetto è stato dettagliatamente specificato (importo credito capitale euro 102.568,62; - importo interessi addebitati euro 8.392,95; - importo interessi di mora euro 4.715,49; - importo spese euro 48,00; - importo interessi maturati al 18.06.2021 euro 6.761,02) con la conseguenza che il credito risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Infine, circa la presunta applicazione nel contratto di mutuo in questione di tassi di interesse ultra soglia, parte opposta depositava decreto ministeriale Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 26 settembre 2012 dal quale si evince che il tasso soglia applicato nel terzo trimestre dell'anno 2012 era pari ad 10,6750%, di guisa, non si riscontra alcun superamento del tasso soglia essendo stato applicato un tasso pari ad € 4,680% per la categoria “contratti di mutuo a tasso fisso”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
RI TR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa RI TR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
RI TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3876.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Rotondi;
Parte_1
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. RI Rosaria De Simone;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito… accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, voglia : A) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato in Salerno con atto del 14.09.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notaio
e munito di formula esecutiva in data 06.11.2012 per violazione dell'art. 38 Persona_1
T.U.B. ; B) accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca mutuante ex art. 38
T.U.B., nel contratto di mutuo fondiario stipulato in Salerno con atto del 14.09.2012, Rep.
39500 e Racc. 8938, per notaio e munito di formula esecutiva in data Persona_1
06.11.2012 C) Conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in Salerno con atto del 14.09.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notaio
pagina 1 di 5 e munito di formula esecutiva in data 06.11.2012 per fatto e/o colpa della Persona_1 mutuante;
D) Accertare e dichiarare che la banca mutuante ha pattuito e/o applicato tassi di interesse ultra soglia nel contratto di mutuo in questione;
E) Accertare e dichiarare, in conseguenza, che non sono dovuti interessi. Dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia dell'atto di precetto richiamato con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con attribuzione al antistatario.”. Per il convenuto: “Voglia l'adito Tribunale così provvedere: …in via preliminare e pregiudiziale - accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi); - in via principale, stante il rispetto del limite di finanziabilità, rigettare la presente opposizione, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di violazione dell'art. 38 TUB, comma 2, accertare e dichiarare la conversione del contratto di mutuo del 14.09.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notar Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo la vigente Persona_1 normativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole in data 30.6.2021, con il quale la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla Controparte_1 scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
14.9.2012, Rep. 39500 e Racc. 8938, per notaio chiedeva il pagamento Persona_1 della somma di € 122.891,08 oltre interessi convenzionali dal 19.6.2021 e fino al soddisfo oltre le spese successive. Tale mutuo ipotecario veniva concesso al sig. e si Persona_2
pagina 2 di 5 costituiva parte fideiubente la sig.ra . A sostegno della domanda eccepiva: Parte_1
a) nullità del contratto di mutuo ipotecario per mancata indicazione nel contratto del valore dell'immobile ipotecato e del superamento del limite indicato nel medesimo art. 38 T.U.B.; b) inesattezza del quantum debeatur essendo intervenuti pagamenti nel corso del contratto di mutuo;
c) applicazione di tassi di interesse ultra soglia atteso che al tempo della stipulazione del contratto di mutuo il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia era pari al 3,680% mentre il tasso contrattuale venne stabilito nella misura del 4,680% e, quindi, in misura superiore al tasso soglia. Insisteva nella richiesta di nomina sia di CTU tecnica al fine di procedere alla stima dell'immobile di proprietà dell'opponente, sito in Montoro (AV) alla via Cesina, n. 36 identificato nel N.C.E.U. al foglio 9, part. 550, sub 13 cat. A/2 classe 2 vani 4,5, ipotecato all'atto della erogazione del mutuo, che di CTU contabile al fine dell'accertamento dei tassi di interesse praticati dalla banca.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che, in via preliminare, chiedeva accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi), in via subordinata rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto. Parte opposta eccepiva la nullità della citazione per genericità delle avverse contestazioni, sottolineando l'intento meramente dilatorio e strumentale dell'azione proposta al solo fine di tentare di rallentare la proposizione della esecuzione immobiliare e di ottenere un provvedimento di sospensione della esecutività del titolo. Inoltre, chiedeva rigettare la richiesta di nomina di un consulente tecnico, essendo la stessa meramente esplorativa. In ogni caso, eccepiva la pretestuosità della domanda spiegata ponendo particolare attenzione al presunto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
a tal proposito parte opposta richiamava la stessa consulenza di parte depositata da parte opponente nella quale il consulente, erroneamente, calcolava il superamento del limite finanziabilità non sulla somma erogata a finanziamento pari ad € 109.000,00, ma piuttosto su quella precettata di €
122.891,08 attestando un valore del cespite in euro 140.000,00, ad ogni modo rispettoso della finanziabilità di euro 109.000,00 sia nella percentuale dell'80% che del 100 %; d'altra parte, la rilevava che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non CP_1 comportava la nullità integrale del mutuo fondiario, bensì la sua conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c. Relativamente al quantum debeatur, parte opposta chiariva che nell'atto di precetto erano state indicate puntualmente le singole voci che avevano determinato la somma precettata (“complessiva somma di euro 115.725,06, oltre interessi dal 19.06.2021, come di pagina 3 di 5 seguito specificati: - importo credito capitale euro 102.568,62; - importo interessi addebitati euro 8.392,95; - importo interessi di mora euro 4.715,49; - importo spese euro 48,00; - importo interessi maturati al 18.06.2021 euro 6.761,02”). In merito al presunto superamento del tasso soglia usura, il creditore precisava che nel contratto il TAEG veniva pattuito nella misura del 4,680% per la categoria “contratti di mutuo a tasso fisso”, mentre il tasso medio su base annua ai fini usura del terzo trimestre del 2012 era pari al 10,8875 come da decreto ministeriale depositato.
Il Giudice, preso atto della genericità della citazione, con provvedimento del 19.5.2022 dichiarava la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta incertezza dei requisiti di cui all'art. 163, c.3, nn. 3 e 4, c.p.c. ed ordinava all'attore di rinnovare la citazione entro il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione dell'ordinanza; fissava nuova udienza di trattazione dinanzi a sé per il giorno 6.7.2023.
In ottemperanza a tale provvedimento, parte opponente provvedeva alla notifica dell'atto di integrazione e rinnovazione della citazione in opposizione a precetto ex art. 615, I comma,
c.p.c.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Infondata è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità; questo Giudicante ritiene pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “… in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – quale quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale
(cfr. articoli 51 e 53 del TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità e del travolgimento del contratto, potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della Banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito…” (Cassazione Sezioni Unite del
16.11.2022 n. 33179). Dunque, con la sentenza richiamata le Sezioni Unite hanno “chiuso” la questione relativa alle conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità, escludendo la nullità del contratto, con la conseguenza che, applicando il principio di diritto sopra richiamato, il contratto di mutuo è valido ed efficace.
pagina 4 di 5 In ogni caso, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla presunta violazione del limite di finanziabilità, risulta smentita dalla relazione depositata dallo stesso opponente, ( redatta dal dott. ) nella quale il valore dell'immobile veniva quantificato in € Persona_3
140.000,00 e la somma mutuata era pari ad € 109.000,00 (somma, quindi, inferiore all'80% del valore dell'immobile).
Relativamente alla presunta erroneità del quantum debeatur è opportuno chiarire che l'importo consacrato nell'atto di precetto è stato dettagliatamente specificato (importo credito capitale euro 102.568,62; - importo interessi addebitati euro 8.392,95; - importo interessi di mora euro 4.715,49; - importo spese euro 48,00; - importo interessi maturati al 18.06.2021 euro 6.761,02) con la conseguenza che il credito risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Infine, circa la presunta applicazione nel contratto di mutuo in questione di tassi di interesse ultra soglia, parte opposta depositava decreto ministeriale Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 26 settembre 2012 dal quale si evince che il tasso soglia applicato nel terzo trimestre dell'anno 2012 era pari ad 10,6750%, di guisa, non si riscontra alcun superamento del tasso soglia essendo stato applicato un tasso pari ad € 4,680% per la categoria “contratti di mutuo a tasso fisso”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
RI TR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
20.09.2025.
Il Giudice
Dr.ssa RI TR
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