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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2024
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 luglio 2025, alle ore 12.00, innanzi al dr. Laura Serra, sono comparsi:
Per e l'avv. EUGENIA DE NUNNO Parte_1 Parte_2
in sostituzione dell'avv. GIACOMO FRANCINI
Per , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
nessuno compare. Controparte_3
Il procuratore degli attori insiste come da conclusioni rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza.
Il Giudice
dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1567/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.IVA ) rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2
avvocati GIACOMO FRANCINI e CLAUDIO VERNETTI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA , Controparte_1 C.F._3
(C.F./P.IVA , CP_2 C.F._4
Controparte_3
(C.F./P.IVA ), contumaci P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data odierna il procuratore degli attori ha precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- ritenuta la propria competenza,
Pagina nr.
2 - previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, nel merito, in via principale:
- accertare il possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo continuativo, indisturbato ed esclusivo da parte dei sigg.ri e dell'immobile Pt_1 Parte_2 sito in Bergeggi, Via Torre d'Ere n. 40 scala B, interno 7 così come risultante dal prospetto allegato subdoc. 1 e 2 e per l'effetto dichiarare i sigg.ri e Pt_1 [...] proprietari della suddetta unità immobiliare in virtù dell'intervenuta Pt_2 usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1146 c.c. e 1158 c.c.
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1 hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che: Parte_2
• Essi e prima la loro dante causa hanno posseduto Controparte_4
l'immobile sito in Bergeggi, via Torre d'Ere, n. 40, scala B, interno 7, sito nel complesso residenziale Torre d'Ere, a far data dal 1 aprile 1973 e ancora attualmente;
• Essi e la defunta congiunta avevano sempre ritenuto di essere proprietari dell'immobile e lo avevano posseduto uti dominus. Tuttavia, tale situazione di fatto non trovava rispondenza nei dati ipotecari: l'immobile infatti risultava intestato originariamente alla società Torre del Mare sas che aveva provveduto alla costruzione del compendio, e dall'anno 1984 intestato alla società
Cosveco spa;
• Tale società era stata cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 12 luglio 2011 a seguito di una procedura di liquidazione nell'ambito della quale non era stato né menzionato né computato il bene per cui è causa;
• A fronte dell'estinzione della società, i rapporti giuridici attivi in capo ad essa dovevano intendersi trasferiti in favore dei soci, Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
• Gli attori, a comprova dell'acquisto della proprietà del bene, avevano unicamente rinvenuto una scrittura privata di compravendita non registrata a mezzo della quale la di loro congiunta aveva acquistato Controparte_4 da un certo nel febbraio 1973 l'immobile per il prezzo di lire Persona_1
16.250.000,00. Tuttavia, tale scrittura non era idonea a spiegare effetti traslativi un quanto priva delle forme di legge e senza alcuna evidenza che il
“venditore” fosse in effetti proprietario del bene. Più probabilmente questi aveva ceduto il “compromesso” dal medesimo stipulato con la società costruttrice in allora proprietaria in attesa del successivo rogito;
• In ogni caso, a decorrere dal 1973, l'immobile era sempre stato nel possesso della signora (successivamente dei suoi eredi subentrati nei rapporti CP_4 attivi e passivi della de cuius), che da allora si era occupata in via esclusiva di
Pagina nr. 4 tutte le spese relative all'immobile e lo aveva manutenuto e posseduto ininterrottamente.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto accertare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile sito in Bergeggi, via Torre d'Ere 40, scala B, interno 7.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per i convenuti.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e il mancato interrogatorio formale dei convenuti;
successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****************
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, vengono condivise le considerazioni difensive in ordine all'individuazione dei legittimati passivi nelle persone dei soci della società che risulta formalmente intestataria del bene immobile, in quanto cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 2011.
Nel merito, deve rilevarsi che le prove documentali e orali assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso ultraventennale dell'immobile oggetto di causa da parte di (dante causa degli attori), la quale, da più Controparte_4 di vent'anni (sin dal 1973), ne ha avuto la disponibilità esclusiva, ed ha provveduto alla manutenzione, al pagamento di tutte le spese e le imposte afferenti, a partecipare alle decisioni condominiali.
In particolare, tutti i testimoni escussi hanno confermato che:
- sin dal 1973, e soprattutto nella stagione estiva, la signora e la sua famiglia CP_4 si recavano a Bergeggi per trascorrere interi periodi e da allora avevano avuto sempre in via esclusiva la disponibilità dell'immobile;
- la signora partecipava alle assemblee condominiali che, trattandosi CP_4 principalmente di seconde case, si svolgevano soprattutto d'estate, ed era in tale sede attiva e propositiva;
- tutti i vicini di casa ritenevano che la signora e la di lei famiglia fossero CP_4 proprietari del bene, non avendo mai visto nessun altro né avendo sentito alcuno
Pagina nr. 5 rivendicarne la proprietà o contestare il possesso. Essi intrattenevano rapporti di lungo corso con la famiglia , che si era sempre occupata della Persona_2 manutenzione e della custodia del bene;
- gli amministratori condominiali succedutisi nel tempo hanno rammentato che sempre la signora si era occupata di pagare le spese condominiali. CP_4
Pertanto, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha confermato che gli attori, unitamente alla loro dante causa nella posizione della quale sono subentrati in qualità di eredi, hanno manifestato in termini inequivocabili anche nei confronti dei terzi l'animus rem sibi habendi tipico del possessore, occupando l'immobile in via esclusiva, manutenendolo e curandolo a proprie spese, per un tempo di gran lunga superiore ai venti anni previsti dalla legge.
Tale situazione di fatto trova rispondenza anche nella documentazione prodotta in atti dalla quale risulta che: - in primis, la signora è intestataria delle utenze e CP_4 ha pagato in via esclusiva le imposte relative all'immobile; - la società formalmente intestataria del bene non lo ha ricompreso nell'ambito della procedura di liquidazione, a seguito della quale è stata cancellata dal registro delle imprese già nel 2011, ciò che dimostra il totale disinteresse del proprietario formale rispetto all'immobile; - i convenuti, soci della società intestataria, non si sono costituiti e non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale, così ribadendo l'indifferenza rispetto alla pretesa attorea ed in ogni caso incorrendo in tutte le decadenze di legge, soprattutto in ordine alla allegazione – e successiva prova – di eventuali atti interruttivi o di condotte ipotetiche che potessero costituire riconoscimento della titolarità di terzi sul bene.
Infine, va correttamente tenuto conto che – proprio all'epoca di insorgenza del possesso, 1973 – risale una scrittura privata di compravendita del bene immobile oggetto di causa, sottoscritta dalla signora in qualità di acquirente e da CP_4
come venditore. Sebbene nelle visure ipotecarie quest'ultimo non Persona_1 risulti mai essere stato proprietario del bene, è del tutto verosimile ritenere che abbia ritenuto di aver perfezionato l'acquisto Controparte_4 dell'immobile, come comprovato dal fatto che da allora si sia comportata sempre come proprietaria del bene anche agli occhi dei terzi.
Deve conseguentemente essere accertato e dichiararsi l'acquisto per usucapione da parte di e del bene immobile sito nel Comune di Parte_1 Parte_2
Pagina nr. 6 Bergeggi, nel complesso Torre d'Ere, in Via Torre D'Ere n. 40, scala B – interno
7, contraddistinto al catasto del Comune al Foglio n. 8, Particella 570 sub 146.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c., senza ordine in tal senso, dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili, in ragione della natura e della materia della controversia e della mancata opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che
[...]
e hanno acquistato per usucapione il diritto di piena Pt_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Comune di Bergeggi, Via Torre D'ere n. 40, scala
B – interno 7, contraddistinto al catasto del predetto Comune al Foglio n. 8,
Particella 570 sub 146;
2) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 02/07/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 7
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 luglio 2025, alle ore 12.00, innanzi al dr. Laura Serra, sono comparsi:
Per e l'avv. EUGENIA DE NUNNO Parte_1 Parte_2
in sostituzione dell'avv. GIACOMO FRANCINI
Per , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
nessuno compare. Controparte_3
Il procuratore degli attori insiste come da conclusioni rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza.
Il Giudice
dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1567/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.IVA ) rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._2
avvocati GIACOMO FRANCINI e CLAUDIO VERNETTI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA , Controparte_1 C.F._3
(C.F./P.IVA , CP_2 C.F._4
Controparte_3
(C.F./P.IVA ), contumaci P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data odierna il procuratore degli attori ha precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- ritenuta la propria competenza,
Pagina nr.
2 - previe le declaratorie del caso,
- disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, nel merito, in via principale:
- accertare il possesso per oltre vent'anni, esercitato in modo continuativo, indisturbato ed esclusivo da parte dei sigg.ri e dell'immobile Pt_1 Parte_2 sito in Bergeggi, Via Torre d'Ere n. 40 scala B, interno 7 così come risultante dal prospetto allegato subdoc. 1 e 2 e per l'effetto dichiarare i sigg.ri e Pt_1 [...] proprietari della suddetta unità immobiliare in virtù dell'intervenuta Pt_2 usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1146 c.c. e 1158 c.c.
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1 hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che: Parte_2
• Essi e prima la loro dante causa hanno posseduto Controparte_4
l'immobile sito in Bergeggi, via Torre d'Ere, n. 40, scala B, interno 7, sito nel complesso residenziale Torre d'Ere, a far data dal 1 aprile 1973 e ancora attualmente;
• Essi e la defunta congiunta avevano sempre ritenuto di essere proprietari dell'immobile e lo avevano posseduto uti dominus. Tuttavia, tale situazione di fatto non trovava rispondenza nei dati ipotecari: l'immobile infatti risultava intestato originariamente alla società Torre del Mare sas che aveva provveduto alla costruzione del compendio, e dall'anno 1984 intestato alla società
Cosveco spa;
• Tale società era stata cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 12 luglio 2011 a seguito di una procedura di liquidazione nell'ambito della quale non era stato né menzionato né computato il bene per cui è causa;
• A fronte dell'estinzione della società, i rapporti giuridici attivi in capo ad essa dovevano intendersi trasferiti in favore dei soci, Controparte_1 [...]
e CP_2 Controparte_3
• Gli attori, a comprova dell'acquisto della proprietà del bene, avevano unicamente rinvenuto una scrittura privata di compravendita non registrata a mezzo della quale la di loro congiunta aveva acquistato Controparte_4 da un certo nel febbraio 1973 l'immobile per il prezzo di lire Persona_1
16.250.000,00. Tuttavia, tale scrittura non era idonea a spiegare effetti traslativi un quanto priva delle forme di legge e senza alcuna evidenza che il
“venditore” fosse in effetti proprietario del bene. Più probabilmente questi aveva ceduto il “compromesso” dal medesimo stipulato con la società costruttrice in allora proprietaria in attesa del successivo rogito;
• In ogni caso, a decorrere dal 1973, l'immobile era sempre stato nel possesso della signora (successivamente dei suoi eredi subentrati nei rapporti CP_4 attivi e passivi della de cuius), che da allora si era occupata in via esclusiva di
Pagina nr. 4 tutte le spese relative all'immobile e lo aveva manutenuto e posseduto ininterrottamente.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto accertare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile sito in Bergeggi, via Torre d'Ere 40, scala B, interno 7.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per i convenuti.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e il mancato interrogatorio formale dei convenuti;
successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale alla odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****************
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, vengono condivise le considerazioni difensive in ordine all'individuazione dei legittimati passivi nelle persone dei soci della società che risulta formalmente intestataria del bene immobile, in quanto cancellata dal registro delle imprese a decorrere dal 2011.
Nel merito, deve rilevarsi che le prove documentali e orali assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso ultraventennale dell'immobile oggetto di causa da parte di (dante causa degli attori), la quale, da più Controparte_4 di vent'anni (sin dal 1973), ne ha avuto la disponibilità esclusiva, ed ha provveduto alla manutenzione, al pagamento di tutte le spese e le imposte afferenti, a partecipare alle decisioni condominiali.
In particolare, tutti i testimoni escussi hanno confermato che:
- sin dal 1973, e soprattutto nella stagione estiva, la signora e la sua famiglia CP_4 si recavano a Bergeggi per trascorrere interi periodi e da allora avevano avuto sempre in via esclusiva la disponibilità dell'immobile;
- la signora partecipava alle assemblee condominiali che, trattandosi CP_4 principalmente di seconde case, si svolgevano soprattutto d'estate, ed era in tale sede attiva e propositiva;
- tutti i vicini di casa ritenevano che la signora e la di lei famiglia fossero CP_4 proprietari del bene, non avendo mai visto nessun altro né avendo sentito alcuno
Pagina nr. 5 rivendicarne la proprietà o contestare il possesso. Essi intrattenevano rapporti di lungo corso con la famiglia , che si era sempre occupata della Persona_2 manutenzione e della custodia del bene;
- gli amministratori condominiali succedutisi nel tempo hanno rammentato che sempre la signora si era occupata di pagare le spese condominiali. CP_4
Pertanto, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha confermato che gli attori, unitamente alla loro dante causa nella posizione della quale sono subentrati in qualità di eredi, hanno manifestato in termini inequivocabili anche nei confronti dei terzi l'animus rem sibi habendi tipico del possessore, occupando l'immobile in via esclusiva, manutenendolo e curandolo a proprie spese, per un tempo di gran lunga superiore ai venti anni previsti dalla legge.
Tale situazione di fatto trova rispondenza anche nella documentazione prodotta in atti dalla quale risulta che: - in primis, la signora è intestataria delle utenze e CP_4 ha pagato in via esclusiva le imposte relative all'immobile; - la società formalmente intestataria del bene non lo ha ricompreso nell'ambito della procedura di liquidazione, a seguito della quale è stata cancellata dal registro delle imprese già nel 2011, ciò che dimostra il totale disinteresse del proprietario formale rispetto all'immobile; - i convenuti, soci della società intestataria, non si sono costituiti e non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale, così ribadendo l'indifferenza rispetto alla pretesa attorea ed in ogni caso incorrendo in tutte le decadenze di legge, soprattutto in ordine alla allegazione – e successiva prova – di eventuali atti interruttivi o di condotte ipotetiche che potessero costituire riconoscimento della titolarità di terzi sul bene.
Infine, va correttamente tenuto conto che – proprio all'epoca di insorgenza del possesso, 1973 – risale una scrittura privata di compravendita del bene immobile oggetto di causa, sottoscritta dalla signora in qualità di acquirente e da CP_4
come venditore. Sebbene nelle visure ipotecarie quest'ultimo non Persona_1 risulti mai essere stato proprietario del bene, è del tutto verosimile ritenere che abbia ritenuto di aver perfezionato l'acquisto Controparte_4 dell'immobile, come comprovato dal fatto che da allora si sia comportata sempre come proprietaria del bene anche agli occhi dei terzi.
Deve conseguentemente essere accertato e dichiararsi l'acquisto per usucapione da parte di e del bene immobile sito nel Comune di Parte_1 Parte_2
Pagina nr. 6 Bergeggi, nel complesso Torre d'Ere, in Via Torre D'Ere n. 40, scala B – interno
7, contraddistinto al catasto del Comune al Foglio n. 8, Particella 570 sub 146.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c., senza ordine in tal senso, dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili, in ragione della natura e della materia della controversia e della mancata opposizione di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che
[...]
e hanno acquistato per usucapione il diritto di piena Pt_1 Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Comune di Bergeggi, Via Torre D'ere n. 40, scala
B – interno 7, contraddistinto al catasto del predetto Comune al Foglio n. 8,
Particella 570 sub 146;
2) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 02/07/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 7