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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/11/2024, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 64/2023 R.G. trattenuta in decisione all' udienza del 4 giugno 2024 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco CASTELLANI del foro di L'QU ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf (cf. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), (cf. CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
), (cf. ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
(cf. ), Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
(cf. , (cf. CodiceFiscale_6 Parte_6 C.F._7
), (cf. ),
[...] Parte_7 CodiceFiscale_8 Pt_8
(cf. ),) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_9
Fausto CORTI e dall'avv. Giovanni DI ZITTI entrambi del foro di
L'QU ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale L'QU n.
588/22 del 7 settembre 2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'QU ha accolto l'opposizione che l'aggregato n. 150 denominato sito in ON, alla Via degli Oppieti ed i singoli proprietari delle Controparte_1
unità immobiliari che lo compongono, hanno proposto al decreto n. 234/17 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'ing. della somma Parte_1 complessiva di € 103.332,87 (già detratto l'acconto di € 31.117,00 e comprensiva anche delle spese di vidimazione della parcella) per l'attività di progettazione e direzione lavori (sulla quale meglio si dirà nel prosieguo) svolta nell'ambito del più ampio intervento di miglioramento dell'edificio danneggiato a seguito del terremoto dell'aprile
2009.
Plurime si sono rivelate le argomentazioni svolte finalizzate a contestare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria sia in punto di an che di quantum debeatur.
Per ragioni di economia espositiva, le citate considerazioni hanno riguardato: a) la nullità del contratto di prestazione d'opera in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione non rientrante tra quelle in concreto espletabili dal professionista trattandosi di un ingegnere minuto di titolo conseguito sulla scorta di una laurea triennale;
b) la nullità del medesimo negozio in quanto la prestazione è stata ceduta ad altri professionisti con i quali non è intervenuto alcun accordo ancorchè verbale;
c)
l'annullamento del contratto per vizio del consenso;
d) l'improcedibilità della domanda per lo svolgimento parziale della prestazione;
e) l'insussistenza del credito avendo le parti convenuto che il pagamento delle competenze fosse determinato in base al contributo pubblico riconosciuto per l'esecuzione dei lavori nonché per la non corretta esecuzione della prestazione;
f) l'assenza di prova riguardo al requisito del quantum.
Muovendo poi da tali premesse, gli opponenti hanno spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla lesione del loro diritto di proprietà (per mancato utilizzo del bene).
In particolare i consorziati e hanno chiesto Parte_5 Parte_8
l'ulteriore ristoro del pregiudizio sofferto per la sanzione loro erogata in sede di verifica pag. 2/15 della domanda da parte del per mancata riproposizione negli Controparte_3
elaborati progettuali dei rispettivi fabbricati demoliti a seguito del sisma.
1.2. L'ing. ha fornito, prendendo posizione su ciascuna delle doglianze Parte_1
sollevate, una versione dei fatti diametralmente opposta.
In particolare, ha evidenziato che l'iscrizione all'albo professionale come ingegnere junior fosse nota alle controparti perché, peraltro, risultante dallo stesso schema di convenzione sottoscritto.
La possibilità di avvalersi di altri professionisti è stata esercitata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo che l' ha sottoscritto con i consigli professionali. CP_4
1.3.La decisione del primo giudice ha evidentemente fatto applicazione del principio della ragione più liquida avendo accolto la questione relativa alla nullità del contratto di prestazione d'opera.
In altri termini, ed anche alla luce di quanto emerso nel corso della CT espletata
(confermativa di quanto già emerso nella relazione tecnica di parte), l'attività professionale svolta dall'ing. implicava il conseguimento di un diverso titolo Parte_1
abilitativo consistente nel conseguimento della laurea magistrale ed iscrizione nella sezione A dell'albo professionale.
Tale circostanza ha comportato la violazione di una norma imperativa (art. 2231 cod civ) con obbligo, quale effetto della declaratoria di nullità, alla restituzione anche dell'importo ricevuto a titolo di acconto.
A supportare tale opzione interpretativa, sono state indicate alcune circostanze, tanto in fatto che in diritto, e segnatamente:
- non vi è traccia nel contratto di prestazione d'opera del titolo di studio di ingegnere junior da parte del professionista;
- non rileva neppure la deduzione che i committenti fossero a conoscenza di tale aspetto;
- la normativa di riferimento, rappresentata dal DPR 328/01 e del RD 2537/25 è chiara nel delimitare l'ambito di azione dell'ingegnere in possesso della sola laurea triennale;
pag. 3/15 - la stessa giurisprudenza soprattutto amministrativa (del Consiglio di Stato in carenza di precedenti specifici) ha individuato come criterio di valutazione quello qualitativo dell'entità dei lavori per i quali è richiesta la competenza del professionista;
- la CT (le cui conclusioni sono state integralmente recepite) ha escluso che nella fattispecie fosse possibile il ricorso a metodologie standardizzate;
- anche il ricorso all'attività di altri due professionisti (un ingegnere ed un architetto) rappresenta un ulteriore fattore della complessità dell'opera da realizzare;
1.4. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata dall'ing. il quale nel corposo libello introduttivo ha essenzialmente censurato, con un Parte_1
unico motivo, il percorso argomentativo rilevando un travisamento dei fatti con conseguente erronea valutazione dell'attività svolta che avrebbe potuto essere espletata anche da un ingegnere junior.
A supporto delle proprie asserzioni, ha in parte richiamato alcune considerazioni già articolate in primo grado e, per la restante parte ha censurato l'inconferenza, rispetto al caso di specie, della giurisprudenza (amministrativa del Consiglio di Stato) richiamata in sentenza nonché le conclusioni a cui è pervenuto il CT (che non hanno tenuto in debito conto neppure delle osservazioni).
Gli appellati hanno resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza ed insistendo quindi per il suo rigetto riproponendo, ai sensi dell'art. 346 cpc, soltanto alcune delle questioni già poste a fondamento dell'opposizione in tema di violazione del divieto di sub appalto o cessione del contratto e di contestazione (sul quantum) delle somme richieste e spettanti alla controparte.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 4 giugno 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 6 giugno 2024, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.
pag. 4/15 2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato, in diritto ed in fatto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
2.1. Si impone una preventiva, ancorchè sintetica, ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
Ed allora, attenendosi al materiale prodotto in atti, trattandosi di aspetti neppure oggetto di specifica contestazione, è possibile affermare che:
- il 25 gennaio 2012, il ed i singoli proprietari delle unità Controparte_1 immobiliari che lo compongono hanno conferito incarico all'ing. di Parte_1
procedere alla progettazione, direzione dei lavori nonché rispetto della normativa in tema di sicurezza per le riparazioni del complesso (rectius dell'aggregato) sito in Via degli Oppieti in ON danneggiato a seguito del terremoto dell'aprile 2009;
- l'incarico inizialmente prevedeva anche la predisposizione di quanto necessario per la presentazione della pratica alla filiera Fintecna, Reluis, Cineas;
- con l'entrata in vigore del DPCM del 4 marzo 2013, in (cfr allegato n. CP_1
96) si è avvalso della facoltà espressamente prevista dall'art. 11 optando, di conseguenza, per l'opzione del finanziamento pubblico dell'intervento attraverso
(come disposto dall'art. 4) la predisposizione di un modello parametrico del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici ”per individuare il livello di contributo e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti” a cui deve far seguito l'attività di progettazione;
- il professionista ha svolto una duplice progettazione;
una prima, per la pratica presentata alla filiera Fintecna, Reluis e Cineas e successivamente per la scheda parametrica prevista ai sensi del citato DPCM;
una seconda, invece, di demolizione “completa (nel progetto precedentemente redatto vi era indicata la ricostruzione della unità strutturale crollata, la sostituzione di altre unità
pag. 5/15 strutturali ammalorate ed il mantenimento con recupero funzionale delle restanti parti) elaborato a seguito di richiesta del come da verbale di CP_1
assemblea del 14 Luglio 2014 nella quale i committenti palesavano la volontà di eseguire demolizione volontaria di tutte le unità strutturali costituenti
l'aggregato edilizio” (cfr pag. 10 CT dove si evidenzia un importo dei lavori superiore rispetto a quello precedentemente previsto);
- sempre il CT ha evidenziato “si deve rilevare la presenza su testate ed elaborati progettuali di intervento di professionisti non incaricati formalmente all'espletamento dell'incarico. Gli stessi risultano essere: - Arch. Per_1 [...]
; - Ing. Gli stessi risultano ad atti di causa CP_5 Persona_2 professionisti non riconosciuti come incaricati anche verbalmente dalle parti”
(cfr pag 11);
- in data 15 giugno 2015, l'incarico conferito al professionista è stato revocato;
2.2.Altro aspetto decisivo della fattispecie è rappresentato dalla disamina del plesso normativo riguardante il perimetro delle competenze specifiche degli ingegneri.
Non vi è sul punto contrasto tra le parti circa l'indispensabilità di assumere a parametro di riferimento il DPR 328/01 che, in definitiva, prevede la presenza di due distinte sezioni dell'albo professionale degli ingegneri.
Poiché risulta incontroverso che l'odierno appellante sia iscritto alla Sezione B, l'art. 46 comma 3 prevede espressamente (ed ai soli fini che qui ci occupano) che “Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica
e i rilievi geometrici di qualunque natura;
”.
pag. 6/15 La giurisprudenza (in effetti in prevalenza amministrativa) ha codificato alcuni principi che possono di seguito essere così sintetizzati:
- “In riferimento agli artt. 16 e 46, d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che consentono agli ingegneri ed architetti juniores di assumere la progettazione, la direzione di lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate, tale possibilità non può essere aprioristicamente esclusa sempre e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e direzione dei lavori in aree sismiche, occorrendo una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e
“preclusiva”, allorché l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico;
in particolare, tale valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata “individualizzante” (cfr Tar Palermo, Sez III, 6.5.2013 n. 1042);
- “Le disposizioni di cui agli art. 16 e 46, d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni A e B, rispettivamente degli architetti e degli ingegneri, facendo esclusivo riferimento al concetto di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", senza che sussista alcun richiamo, in senso preclusivo, alle costruzioni insistenti in area sismica, per cui non è configurabile alcun divieto, in base alla legge, all'esercizio di attività da parte degli ingegneri juniores, con riferimento ad opere da progettarsi e costruirsi in dette aree” (cfr Tar Napoli, Sez II, 25.1.2013 n. 596);
- Con riguardo alle conseguenze derivanti dall'espletamento di una prestazione in violazione delle suddette norme, risulta oramai consolidato il principio per il quale “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'articolo 2231 del Cc, a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo
pag. 7/15 rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio” (cfr Cass Civ, Sez III, 8.2.2024
n. 3649);
E' quindi possibile affermare, così correttamente interpretando la ratio della posizione assunta dalla giurisprudenza, che:
- Il criterio scriminante ai fini dell'individuazione delle competenze specifiche dell'ingegnere junior è rappresentato dal binomio costituito dalla applicazione della procedura standardizzata e dall'esistenza di una costruzione (intesa come tipologia di intervento) semplice;
- Sui tratti di queste nozioni (estremamente tecniche) è possibile attingere (come mero supporto tecnico interpretativo) a quanto stabilito dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale Ingegneri, secondo cui “Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001”, riteneva che “… una procedura standardizzata configura una procedura conforme ad un insieme di regole
(siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate ai casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione”. Per quanto concerne poi la “costruzione civile semplice”, partendo dal presupposto che essa non presenta vincoli di carattere quantitativo (a differenza della definizione di “costruzioni modeste” che delimitava l'ambito di competenza del tecnico diplomato), il suddetto documento la definiva come “ quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative tecniche scientifiche”;
- La realizzazione dell'intervento all'interno di un'area definita sismica non può, dovendosi operare di contro una valutazione caso per caso in forza degli altri indici di riferimento, comportare una prognosi decisiva sull'incompetenza dell'ingegnere junior;
- La violazione delle disposizioni sulla competenza dell'ingegnere junior comporta la nullità del contratto per contrasto con una norma imperativa secondo quanto stabilito dall'art. 1418 cod civ..
pag. 8/15 3.1. Tratteggiata in tal modo la cornice entro cui operare la valutazione della vicenda, è possibile procedere allo scrutinio dell'unico motivo di appello.
Come già anticipato, secondo l'ing. la nullità del contratto di prestazione Parte_1
d'opera è stata dichiarata dal primo giudice operando, però, un travisamento dei fatti.
Le plurime censure dell'appellante, però, non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
3.1.1. Tanto vale innanzitutto per le conclusioni a cui è pervenuto il CT nell'elaborato redatto nel corso del primo grado.
L'esperto, infatti, ha in buona sostanza rappresentato, con un percorso logico ed argomentativo immune da censure e rilievi di sorta (e pertanto, in quanto tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione) che:
- L'aggregato è stato indicato nella stessa scheda parametrica dal professionista come un immobile di pregio con conseguente richiesta di accesso a contributo maggiorato. E di conseguenza “Il recupero di elementi di pregio di elementi decorativi esistenti può comportare, soprattutto ove si preveda progetto di risanamento e restauro conservativo (anche circoscritto ad alcuni elementi specifici), l'applicazione di tecniche e metodi non standardizzati poiché comportano il ripristino architettonico-decorativo di elementi unici non replicati e replicabili anche in relazione alla caratterizzazione di tipologia e invecchiamento dei materiali” (cfr pag 25);
- Esso presenta una tipologia strutturale complessa per una pluralità di elementi quali: conformazione geometrica irregolare, mapping geometrico, “la schematizzazione di gradi di vincolo e il comportamento strutturale d'insieme.
Tale studio implica conoscenze avanzate nel campo disciplinare e l'impiego di metodologie sicuramente non standardizzate e ripetitive in quanto frutto dell'analisi specifica delle strutture esistenti nel singolo ed unico caso dell'aggregato in oggetto” (cfr pag 23);
- Tale situazione è destinata a riverberare conseguenze sulle “tecnologie applicabili per eseguire miglioramento globale degli elementi strutturali
pag. 9/15 (peraltro non uniche ed omogenee su totalità degli elementi strutturali poiché gli stessi risultano differenti in materiali costitutivi e dimensioni)” nonché “per
l'esecuzione di tipologie di rinforzo locali che prevedono lo studio unico e non implementabile in via standardizzata e ripetitiva, da applicare al singolo ed unico caso;
Le condizioni sopra riportate implicano l'impiego di soluzioni tecniche innovative” (cfr pag 24);
- “…lo stesso ing. nell'elaborazione di proposta di intervento per Parte_1
recupero funzionale e miglioramento strutturale, prevede il rinforzo di strutture in c.a. con elementi in fibre di carbonio, l'applicazione delle quali è sicuramente frutto di studio non ripetitivo e standardizzato in quanto prevede: - L'analisi geometrica puntuale delle dimensioni degli elementi strutturali esistenti;
….La valutazione del grado migliorativo conseguibile, variabile in funzione della tipologia del materiale composito adottato, della dimensione geometrica dell'elemento strutturale da rinforzare, della resistenza specifica del materiale costituente l'elemento strutturale esistente, e dello stato superficiale del calcestruzzo da trattare. Le condizioni di applicabilità del suddetto presidio di rinforzo strutturale (materiale costruttivo definito “non tradizionale” e non normato come al cap.
4.6 delle NTC2008) conducono il tecnico ad effettuare valutazioni sperimentali del presidio impiegato……Il progetto di demolizione e ricostruzione prevede inoltre l'implementazione di modello di calcolo di dimensionamento e verifica di elementi strutturali secondo analisi sismica modale. Tale applicazione risulta metodo di calcolo non standardizzato e ripetitivo bensì sperimentale” (cfr pagg. 23-24);
- A tale riguardo, l'esperto ha anche aggiunto che “… le caratteristiche di tale studio di verifica sono esplicitamente enunciate in introduzione della Circolare
Ministeriale applicativa del Cap.8 delle NTC 2008 :“… di difficile standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto e dell'uso delle numerose tecnologie di intervento tradizionali e moderne oggi disponibili…”. Tale complessità è enunciata anche successivamente al C.
8.2 della stessa circolare, nella quale si capisce che è effettivamente collegata alla valutazione del grado di incertezza correlato alla effettiva conoscenza delle caratteristiche della
pag. 10/15 struttura esistente in termini di materiali costitutivi, della geometria, e dei dettagli costruttivi della stessa. Nel caso specifico inoltre era richiesta (come quanto imposto in C.8.3.) la verifica globale della struttura. Nella verifica di vulnerabilità della struttura costituente n.150 di ON , il tecnico ha dovuto applicare metodologie non standardizzate (avvalendosi della consulenza di professionista estraneo alla convenzione di incarico poiché tale prestazione esulava le sue competenze) in quanto la verifica globale comporta
l'implementazione di modello di calcolo sperimentale per la valutazione della risposta sismica. Nella progettazione delle nuove strutture costituenti
l'aggregato edilizio il tecnico ha dovuto ricorrere parimenti all'applicazione di metodologie non standardizzate per le stesse motivazioni sopra riportate.
L'applicazione di schemi ripetitivi e standardizzati per la soluzione di calcolo di strutture in cemento armato è condizione non più validabile e superata nelle per strutture in classe d'uso II o maggiore” (cfr pag. 33);
- In sede di risposta alle osservazioni del perito di parte dell'odierno appellante, è stato specificato che “La relazione tecnica di progettazione strutturale risulta lacunosa in quanto non risultano agli atti di causa tabulati di calcolo che riportino le necessarie verifiche strutturali previste secondo normative tecniche vigenti all'epoca di progettazione le NTC 2008 riportate in D.M. 14 Gennaio
2008 (D.M. 14/1/08) e circolari ministeriali di riferimento. In merito ad elaborati grafici della progettazione strutturale contenuta in atti di causa, in relazione alle parti descrittive di armatura di pilastri, lo scrivente ha verificato che gli stessi sono carenti e non complete della descrizione dell'effettivo andamento delle armature sullo sviluppo longitudinale degli elementi. Tali dettagli possono intendersi quali contenuti minimi di progettazione strutturale”
(cfr pag. 32);
- Ed ancora “La sussistenza di identificazione normativa del sito di edificazione dell'aggregato n.150 quale soggetto ad amplificazione sismica è indicativo di ulteriore fattore di attenzione e quindi implicante maggiore complessità di trattazione del caso in esame sia nell'esecuzione della verifica di vulnerabilità
pag. 11/15 (ante e post-operam) che nella redazione del progetto strutturale ex-novo” (cfr pag 34);
In definitiva, è, possibile affermare che il CT ha dato ampia contezza (corroborando le proprie conclusioni anche sui riscontri derivanti dalla documentazione prodotta in atti) delle ragioni per le quali l'attività professionale dell'ing. non rientrasse in Parte_1 quella riservata all'ingegnere junior.
3.1.2.Ulteriori fattori possono valere a sostegno dell'opzione interpretativa seguita dal giudice di prime cure.
Nel contratto di incarico professionale del gennaio 2012, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è (come peraltro rilevato anche dallo stesso CT) alcun cenno alla qualifica del come ingegnere junior. Parte_1
A questo punto, anche nel rispetto dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, avrebbe dovuto essere lo stesso professionista ad introdurre (non solo a livello di mera allegazione, ma anche di vero e proprio riscontro probatorio) elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Risulta poi frutto di una lettura parziale dell'elaborato peritale l'assunto dell'irrilevanza dell'inserimento dell'area oggetto dell'intervento migliorativo in zona ad alto rischio sismico.
Si è già detto, infatti, che la giurisprudenza ritiene che non possa attribuirsi una valenza decisiva a tale circostanza per escludere la competenza da parte dell'ingegnere junior, tuttavia per lo stesso CT tale aspetto, valutato complessivamente agli altri (a cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine che precedono) consente, operando una valutazione strettamente afferente al singolo caso, di escludere l'applicazione di metodologie standardizzate o comunque di realizzazione di costruzioni civili.
In questo senso, inoltre, non possono non rilevare almeno altre due circostanze:
a) L'indicazione negli elaborati progettuali di altri due professionisti (trattasi nello specifico dell'ing. e dell'arch. ) con i quali è certo (non Per_2 CP_5 essendo prova di segno contraria nel corso del giudizio) l'aggregato in sé ed in singoli consorziati non hanno avuto alcun tipo di rapporto. A tale riguardo,
l'appellante ha proposto una lettura interpretativa dell'art. 8 dello schema di pag. 12/15 convenzione sottoscritto tra ed Ordini professionali non condivisibile. La CP_4 disposizione, volendo scendere nel dettaglio, prevede infatti che “Non è consentito all' cedere il presente Contratto ad altro professionista, Parte_9
pena la nullità dell'atto stesso. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione, per le consulenze specialistiche, per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali e la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), ferma restando la responsabilità dell' ”. Parte_9
Orbene, non è possibile ritenere che i due citati professionisti abbiano contribuito alla redazione di elaborati progettuali specialistici. Non a caso negli elaborati i due professionisti risultano (cfr a titolo esemplificativo documento n
162 di parte appellante) come progettazione e direzione dei lavori (l'ing.
e come progettazione architettonica (l'arch ). Trattasi, Per_2 CP_5
pertanto, di elaborati strettamente afferenti alla tipologia di incarico assunto senza quindi assumere alcun tipo di connotazione specialistica;
b) L'inconferenza rispetto al caso di specie della sentenza n. 589/22 emessa sempre dal Tribunale di L'QU (anch'essa impugnata e quindi non passata in giudicato) in cui lo stesso giudice ha escluso profili di nullità del contratto di prestazione d'opera operando, nel caso concreto (finanche disattendo le risultanze della CT), una diversa valutazione circa l'utilizzo di procedura standardizzate;
c) Non può pertanto trovare riscontro positivo la richiesta di convocazione del CT
a chiarimenti reiterata anche in sede di scritti difensivi finali;
3.1.3.Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato il che esonera dall'analisi delle questioni comunque riproposte dagli appellati
(ivi compresa naturalmente, difettandone il presupposto, quella di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc).
pag. 13/15 4.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore della parte appellata la somma di € 6.993,70 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 atteso il valore della lite di poco superiore allo scaglio (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte di Appello di L'QU, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 588/22 del Tribunale di
L'QU così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti delle spese del presente grado che liquida in € 6.993,70 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'QU nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 64/2023 R.G. trattenuta in decisione all' udienza del 4 giugno 2024 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco CASTELLANI del foro di L'QU ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf (cf. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), (cf. CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
), (cf. ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
(cf. ), Parte_4 CodiceFiscale_5 Parte_5
(cf. , (cf. CodiceFiscale_6 Parte_6 C.F._7
), (cf. ),
[...] Parte_7 CodiceFiscale_8 Pt_8
(cf. ),) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_9
Fausto CORTI e dall'avv. Giovanni DI ZITTI entrambi del foro di
L'QU ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale L'QU n.
588/22 del 7 settembre 2022 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'QU ha accolto l'opposizione che l'aggregato n. 150 denominato sito in ON, alla Via degli Oppieti ed i singoli proprietari delle Controparte_1
unità immobiliari che lo compongono, hanno proposto al decreto n. 234/17 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'ing. della somma Parte_1 complessiva di € 103.332,87 (già detratto l'acconto di € 31.117,00 e comprensiva anche delle spese di vidimazione della parcella) per l'attività di progettazione e direzione lavori (sulla quale meglio si dirà nel prosieguo) svolta nell'ambito del più ampio intervento di miglioramento dell'edificio danneggiato a seguito del terremoto dell'aprile
2009.
Plurime si sono rivelate le argomentazioni svolte finalizzate a contestare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria sia in punto di an che di quantum debeatur.
Per ragioni di economia espositiva, le citate considerazioni hanno riguardato: a) la nullità del contratto di prestazione d'opera in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione non rientrante tra quelle in concreto espletabili dal professionista trattandosi di un ingegnere minuto di titolo conseguito sulla scorta di una laurea triennale;
b) la nullità del medesimo negozio in quanto la prestazione è stata ceduta ad altri professionisti con i quali non è intervenuto alcun accordo ancorchè verbale;
c)
l'annullamento del contratto per vizio del consenso;
d) l'improcedibilità della domanda per lo svolgimento parziale della prestazione;
e) l'insussistenza del credito avendo le parti convenuto che il pagamento delle competenze fosse determinato in base al contributo pubblico riconosciuto per l'esecuzione dei lavori nonché per la non corretta esecuzione della prestazione;
f) l'assenza di prova riguardo al requisito del quantum.
Muovendo poi da tali premesse, gli opponenti hanno spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla lesione del loro diritto di proprietà (per mancato utilizzo del bene).
In particolare i consorziati e hanno chiesto Parte_5 Parte_8
l'ulteriore ristoro del pregiudizio sofferto per la sanzione loro erogata in sede di verifica pag. 2/15 della domanda da parte del per mancata riproposizione negli Controparte_3
elaborati progettuali dei rispettivi fabbricati demoliti a seguito del sisma.
1.2. L'ing. ha fornito, prendendo posizione su ciascuna delle doglianze Parte_1
sollevate, una versione dei fatti diametralmente opposta.
In particolare, ha evidenziato che l'iscrizione all'albo professionale come ingegnere junior fosse nota alle controparti perché, peraltro, risultante dallo stesso schema di convenzione sottoscritto.
La possibilità di avvalersi di altri professionisti è stata esercitata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo che l' ha sottoscritto con i consigli professionali. CP_4
1.3.La decisione del primo giudice ha evidentemente fatto applicazione del principio della ragione più liquida avendo accolto la questione relativa alla nullità del contratto di prestazione d'opera.
In altri termini, ed anche alla luce di quanto emerso nel corso della CT espletata
(confermativa di quanto già emerso nella relazione tecnica di parte), l'attività professionale svolta dall'ing. implicava il conseguimento di un diverso titolo Parte_1
abilitativo consistente nel conseguimento della laurea magistrale ed iscrizione nella sezione A dell'albo professionale.
Tale circostanza ha comportato la violazione di una norma imperativa (art. 2231 cod civ) con obbligo, quale effetto della declaratoria di nullità, alla restituzione anche dell'importo ricevuto a titolo di acconto.
A supportare tale opzione interpretativa, sono state indicate alcune circostanze, tanto in fatto che in diritto, e segnatamente:
- non vi è traccia nel contratto di prestazione d'opera del titolo di studio di ingegnere junior da parte del professionista;
- non rileva neppure la deduzione che i committenti fossero a conoscenza di tale aspetto;
- la normativa di riferimento, rappresentata dal DPR 328/01 e del RD 2537/25 è chiara nel delimitare l'ambito di azione dell'ingegnere in possesso della sola laurea triennale;
pag. 3/15 - la stessa giurisprudenza soprattutto amministrativa (del Consiglio di Stato in carenza di precedenti specifici) ha individuato come criterio di valutazione quello qualitativo dell'entità dei lavori per i quali è richiesta la competenza del professionista;
- la CT (le cui conclusioni sono state integralmente recepite) ha escluso che nella fattispecie fosse possibile il ricorso a metodologie standardizzate;
- anche il ricorso all'attività di altri due professionisti (un ingegnere ed un architetto) rappresenta un ulteriore fattore della complessità dell'opera da realizzare;
1.4. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata dall'ing. il quale nel corposo libello introduttivo ha essenzialmente censurato, con un Parte_1
unico motivo, il percorso argomentativo rilevando un travisamento dei fatti con conseguente erronea valutazione dell'attività svolta che avrebbe potuto essere espletata anche da un ingegnere junior.
A supporto delle proprie asserzioni, ha in parte richiamato alcune considerazioni già articolate in primo grado e, per la restante parte ha censurato l'inconferenza, rispetto al caso di specie, della giurisprudenza (amministrativa del Consiglio di Stato) richiamata in sentenza nonché le conclusioni a cui è pervenuto il CT (che non hanno tenuto in debito conto neppure delle osservazioni).
Gli appellati hanno resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza ed insistendo quindi per il suo rigetto riproponendo, ai sensi dell'art. 346 cpc, soltanto alcune delle questioni già poste a fondamento dell'opposizione in tema di violazione del divieto di sub appalto o cessione del contratto e di contestazione (sul quantum) delle somme richieste e spettanti alla controparte.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 4 giugno 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 6 giugno 2024, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.
pag. 4/15 2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato, in diritto ed in fatto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
2.1. Si impone una preventiva, ancorchè sintetica, ricostruzione della cornice, di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
Ed allora, attenendosi al materiale prodotto in atti, trattandosi di aspetti neppure oggetto di specifica contestazione, è possibile affermare che:
- il 25 gennaio 2012, il ed i singoli proprietari delle unità Controparte_1 immobiliari che lo compongono hanno conferito incarico all'ing. di Parte_1
procedere alla progettazione, direzione dei lavori nonché rispetto della normativa in tema di sicurezza per le riparazioni del complesso (rectius dell'aggregato) sito in Via degli Oppieti in ON danneggiato a seguito del terremoto dell'aprile 2009;
- l'incarico inizialmente prevedeva anche la predisposizione di quanto necessario per la presentazione della pratica alla filiera Fintecna, Reluis, Cineas;
- con l'entrata in vigore del DPCM del 4 marzo 2013, in (cfr allegato n. CP_1
96) si è avvalso della facoltà espressamente prevista dall'art. 11 optando, di conseguenza, per l'opzione del finanziamento pubblico dell'intervento attraverso
(come disposto dall'art. 4) la predisposizione di un modello parametrico del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici ”per individuare il livello di contributo e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti” a cui deve far seguito l'attività di progettazione;
- il professionista ha svolto una duplice progettazione;
una prima, per la pratica presentata alla filiera Fintecna, Reluis e Cineas e successivamente per la scheda parametrica prevista ai sensi del citato DPCM;
una seconda, invece, di demolizione “completa (nel progetto precedentemente redatto vi era indicata la ricostruzione della unità strutturale crollata, la sostituzione di altre unità
pag. 5/15 strutturali ammalorate ed il mantenimento con recupero funzionale delle restanti parti) elaborato a seguito di richiesta del come da verbale di CP_1
assemblea del 14 Luglio 2014 nella quale i committenti palesavano la volontà di eseguire demolizione volontaria di tutte le unità strutturali costituenti
l'aggregato edilizio” (cfr pag. 10 CT dove si evidenzia un importo dei lavori superiore rispetto a quello precedentemente previsto);
- sempre il CT ha evidenziato “si deve rilevare la presenza su testate ed elaborati progettuali di intervento di professionisti non incaricati formalmente all'espletamento dell'incarico. Gli stessi risultano essere: - Arch. Per_1 [...]
; - Ing. Gli stessi risultano ad atti di causa CP_5 Persona_2 professionisti non riconosciuti come incaricati anche verbalmente dalle parti”
(cfr pag 11);
- in data 15 giugno 2015, l'incarico conferito al professionista è stato revocato;
2.2.Altro aspetto decisivo della fattispecie è rappresentato dalla disamina del plesso normativo riguardante il perimetro delle competenze specifiche degli ingegneri.
Non vi è sul punto contrasto tra le parti circa l'indispensabilità di assumere a parametro di riferimento il DPR 328/01 che, in definitiva, prevede la presenza di due distinte sezioni dell'albo professionale degli ingegneri.
Poiché risulta incontroverso che l'odierno appellante sia iscritto alla Sezione B, l'art. 46 comma 3 prevede espressamente (ed ai soli fini che qui ci occupano) che “Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica
e i rilievi geometrici di qualunque natura;
”.
pag. 6/15 La giurisprudenza (in effetti in prevalenza amministrativa) ha codificato alcuni principi che possono di seguito essere così sintetizzati:
- “In riferimento agli artt. 16 e 46, d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che consentono agli ingegneri ed architetti juniores di assumere la progettazione, la direzione di lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate, tale possibilità non può essere aprioristicamente esclusa sempre e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e direzione dei lavori in aree sismiche, occorrendo una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e
“preclusiva”, allorché l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico;
in particolare, tale valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata “individualizzante” (cfr Tar Palermo, Sez III, 6.5.2013 n. 1042);
- “Le disposizioni di cui agli art. 16 e 46, d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni A e B, rispettivamente degli architetti e degli ingegneri, facendo esclusivo riferimento al concetto di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", senza che sussista alcun richiamo, in senso preclusivo, alle costruzioni insistenti in area sismica, per cui non è configurabile alcun divieto, in base alla legge, all'esercizio di attività da parte degli ingegneri juniores, con riferimento ad opere da progettarsi e costruirsi in dette aree” (cfr Tar Napoli, Sez II, 25.1.2013 n. 596);
- Con riguardo alle conseguenze derivanti dall'espletamento di una prestazione in violazione delle suddette norme, risulta oramai consolidato il principio per il quale “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'articolo 2231 del Cc, a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta;
in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo
pag. 7/15 rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio” (cfr Cass Civ, Sez III, 8.2.2024
n. 3649);
E' quindi possibile affermare, così correttamente interpretando la ratio della posizione assunta dalla giurisprudenza, che:
- Il criterio scriminante ai fini dell'individuazione delle competenze specifiche dell'ingegnere junior è rappresentato dal binomio costituito dalla applicazione della procedura standardizzata e dall'esistenza di una costruzione (intesa come tipologia di intervento) semplice;
- Sui tratti di queste nozioni (estremamente tecniche) è possibile attingere (come mero supporto tecnico interpretativo) a quanto stabilito dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale Ingegneri, secondo cui “Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001”, riteneva che “… una procedura standardizzata configura una procedura conforme ad un insieme di regole
(siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate ai casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione”. Per quanto concerne poi la “costruzione civile semplice”, partendo dal presupposto che essa non presenta vincoli di carattere quantitativo (a differenza della definizione di “costruzioni modeste” che delimitava l'ambito di competenza del tecnico diplomato), il suddetto documento la definiva come “ quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative tecniche scientifiche”;
- La realizzazione dell'intervento all'interno di un'area definita sismica non può, dovendosi operare di contro una valutazione caso per caso in forza degli altri indici di riferimento, comportare una prognosi decisiva sull'incompetenza dell'ingegnere junior;
- La violazione delle disposizioni sulla competenza dell'ingegnere junior comporta la nullità del contratto per contrasto con una norma imperativa secondo quanto stabilito dall'art. 1418 cod civ..
pag. 8/15 3.1. Tratteggiata in tal modo la cornice entro cui operare la valutazione della vicenda, è possibile procedere allo scrutinio dell'unico motivo di appello.
Come già anticipato, secondo l'ing. la nullità del contratto di prestazione Parte_1
d'opera è stata dichiarata dal primo giudice operando, però, un travisamento dei fatti.
Le plurime censure dell'appellante, però, non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
3.1.1. Tanto vale innanzitutto per le conclusioni a cui è pervenuto il CT nell'elaborato redatto nel corso del primo grado.
L'esperto, infatti, ha in buona sostanza rappresentato, con un percorso logico ed argomentativo immune da censure e rilievi di sorta (e pertanto, in quanto tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione) che:
- L'aggregato è stato indicato nella stessa scheda parametrica dal professionista come un immobile di pregio con conseguente richiesta di accesso a contributo maggiorato. E di conseguenza “Il recupero di elementi di pregio di elementi decorativi esistenti può comportare, soprattutto ove si preveda progetto di risanamento e restauro conservativo (anche circoscritto ad alcuni elementi specifici), l'applicazione di tecniche e metodi non standardizzati poiché comportano il ripristino architettonico-decorativo di elementi unici non replicati e replicabili anche in relazione alla caratterizzazione di tipologia e invecchiamento dei materiali” (cfr pag 25);
- Esso presenta una tipologia strutturale complessa per una pluralità di elementi quali: conformazione geometrica irregolare, mapping geometrico, “la schematizzazione di gradi di vincolo e il comportamento strutturale d'insieme.
Tale studio implica conoscenze avanzate nel campo disciplinare e l'impiego di metodologie sicuramente non standardizzate e ripetitive in quanto frutto dell'analisi specifica delle strutture esistenti nel singolo ed unico caso dell'aggregato in oggetto” (cfr pag 23);
- Tale situazione è destinata a riverberare conseguenze sulle “tecnologie applicabili per eseguire miglioramento globale degli elementi strutturali
pag. 9/15 (peraltro non uniche ed omogenee su totalità degli elementi strutturali poiché gli stessi risultano differenti in materiali costitutivi e dimensioni)” nonché “per
l'esecuzione di tipologie di rinforzo locali che prevedono lo studio unico e non implementabile in via standardizzata e ripetitiva, da applicare al singolo ed unico caso;
Le condizioni sopra riportate implicano l'impiego di soluzioni tecniche innovative” (cfr pag 24);
- “…lo stesso ing. nell'elaborazione di proposta di intervento per Parte_1
recupero funzionale e miglioramento strutturale, prevede il rinforzo di strutture in c.a. con elementi in fibre di carbonio, l'applicazione delle quali è sicuramente frutto di studio non ripetitivo e standardizzato in quanto prevede: - L'analisi geometrica puntuale delle dimensioni degli elementi strutturali esistenti;
….La valutazione del grado migliorativo conseguibile, variabile in funzione della tipologia del materiale composito adottato, della dimensione geometrica dell'elemento strutturale da rinforzare, della resistenza specifica del materiale costituente l'elemento strutturale esistente, e dello stato superficiale del calcestruzzo da trattare. Le condizioni di applicabilità del suddetto presidio di rinforzo strutturale (materiale costruttivo definito “non tradizionale” e non normato come al cap.
4.6 delle NTC2008) conducono il tecnico ad effettuare valutazioni sperimentali del presidio impiegato……Il progetto di demolizione e ricostruzione prevede inoltre l'implementazione di modello di calcolo di dimensionamento e verifica di elementi strutturali secondo analisi sismica modale. Tale applicazione risulta metodo di calcolo non standardizzato e ripetitivo bensì sperimentale” (cfr pagg. 23-24);
- A tale riguardo, l'esperto ha anche aggiunto che “… le caratteristiche di tale studio di verifica sono esplicitamente enunciate in introduzione della Circolare
Ministeriale applicativa del Cap.8 delle NTC 2008 :“… di difficile standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto e dell'uso delle numerose tecnologie di intervento tradizionali e moderne oggi disponibili…”. Tale complessità è enunciata anche successivamente al C.
8.2 della stessa circolare, nella quale si capisce che è effettivamente collegata alla valutazione del grado di incertezza correlato alla effettiva conoscenza delle caratteristiche della
pag. 10/15 struttura esistente in termini di materiali costitutivi, della geometria, e dei dettagli costruttivi della stessa. Nel caso specifico inoltre era richiesta (come quanto imposto in C.8.3.) la verifica globale della struttura. Nella verifica di vulnerabilità della struttura costituente n.150 di ON , il tecnico ha dovuto applicare metodologie non standardizzate (avvalendosi della consulenza di professionista estraneo alla convenzione di incarico poiché tale prestazione esulava le sue competenze) in quanto la verifica globale comporta
l'implementazione di modello di calcolo sperimentale per la valutazione della risposta sismica. Nella progettazione delle nuove strutture costituenti
l'aggregato edilizio il tecnico ha dovuto ricorrere parimenti all'applicazione di metodologie non standardizzate per le stesse motivazioni sopra riportate.
L'applicazione di schemi ripetitivi e standardizzati per la soluzione di calcolo di strutture in cemento armato è condizione non più validabile e superata nelle per strutture in classe d'uso II o maggiore” (cfr pag. 33);
- In sede di risposta alle osservazioni del perito di parte dell'odierno appellante, è stato specificato che “La relazione tecnica di progettazione strutturale risulta lacunosa in quanto non risultano agli atti di causa tabulati di calcolo che riportino le necessarie verifiche strutturali previste secondo normative tecniche vigenti all'epoca di progettazione le NTC 2008 riportate in D.M. 14 Gennaio
2008 (D.M. 14/1/08) e circolari ministeriali di riferimento. In merito ad elaborati grafici della progettazione strutturale contenuta in atti di causa, in relazione alle parti descrittive di armatura di pilastri, lo scrivente ha verificato che gli stessi sono carenti e non complete della descrizione dell'effettivo andamento delle armature sullo sviluppo longitudinale degli elementi. Tali dettagli possono intendersi quali contenuti minimi di progettazione strutturale”
(cfr pag. 32);
- Ed ancora “La sussistenza di identificazione normativa del sito di edificazione dell'aggregato n.150 quale soggetto ad amplificazione sismica è indicativo di ulteriore fattore di attenzione e quindi implicante maggiore complessità di trattazione del caso in esame sia nell'esecuzione della verifica di vulnerabilità
pag. 11/15 (ante e post-operam) che nella redazione del progetto strutturale ex-novo” (cfr pag 34);
In definitiva, è, possibile affermare che il CT ha dato ampia contezza (corroborando le proprie conclusioni anche sui riscontri derivanti dalla documentazione prodotta in atti) delle ragioni per le quali l'attività professionale dell'ing. non rientrasse in Parte_1 quella riservata all'ingegnere junior.
3.1.2.Ulteriori fattori possono valere a sostegno dell'opzione interpretativa seguita dal giudice di prime cure.
Nel contratto di incarico professionale del gennaio 2012, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non vi è (come peraltro rilevato anche dallo stesso CT) alcun cenno alla qualifica del come ingegnere junior. Parte_1
A questo punto, anche nel rispetto dei principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, avrebbe dovuto essere lo stesso professionista ad introdurre (non solo a livello di mera allegazione, ma anche di vero e proprio riscontro probatorio) elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Risulta poi frutto di una lettura parziale dell'elaborato peritale l'assunto dell'irrilevanza dell'inserimento dell'area oggetto dell'intervento migliorativo in zona ad alto rischio sismico.
Si è già detto, infatti, che la giurisprudenza ritiene che non possa attribuirsi una valenza decisiva a tale circostanza per escludere la competenza da parte dell'ingegnere junior, tuttavia per lo stesso CT tale aspetto, valutato complessivamente agli altri (a cui si è fatto ampiamente cenno nelle pagine che precedono) consente, operando una valutazione strettamente afferente al singolo caso, di escludere l'applicazione di metodologie standardizzate o comunque di realizzazione di costruzioni civili.
In questo senso, inoltre, non possono non rilevare almeno altre due circostanze:
a) L'indicazione negli elaborati progettuali di altri due professionisti (trattasi nello specifico dell'ing. e dell'arch. ) con i quali è certo (non Per_2 CP_5 essendo prova di segno contraria nel corso del giudizio) l'aggregato in sé ed in singoli consorziati non hanno avuto alcun tipo di rapporto. A tale riguardo,
l'appellante ha proposto una lettura interpretativa dell'art. 8 dello schema di pag. 12/15 convenzione sottoscritto tra ed Ordini professionali non condivisibile. La CP_4 disposizione, volendo scendere nel dettaglio, prevede infatti che “Non è consentito all' cedere il presente Contratto ad altro professionista, Parte_9
pena la nullità dell'atto stesso. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione, per le consulenze specialistiche, per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali e la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), ferma restando la responsabilità dell' ”. Parte_9
Orbene, non è possibile ritenere che i due citati professionisti abbiano contribuito alla redazione di elaborati progettuali specialistici. Non a caso negli elaborati i due professionisti risultano (cfr a titolo esemplificativo documento n
162 di parte appellante) come progettazione e direzione dei lavori (l'ing.
e come progettazione architettonica (l'arch ). Trattasi, Per_2 CP_5
pertanto, di elaborati strettamente afferenti alla tipologia di incarico assunto senza quindi assumere alcun tipo di connotazione specialistica;
b) L'inconferenza rispetto al caso di specie della sentenza n. 589/22 emessa sempre dal Tribunale di L'QU (anch'essa impugnata e quindi non passata in giudicato) in cui lo stesso giudice ha escluso profili di nullità del contratto di prestazione d'opera operando, nel caso concreto (finanche disattendo le risultanze della CT), una diversa valutazione circa l'utilizzo di procedura standardizzate;
c) Non può pertanto trovare riscontro positivo la richiesta di convocazione del CT
a chiarimenti reiterata anche in sede di scritti difensivi finali;
3.1.3.Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato il che esonera dall'analisi delle questioni comunque riproposte dagli appellati
(ivi compresa naturalmente, difettandone il presupposto, quella di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc).
pag. 13/15 4.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore della parte appellata la somma di € 6.993,70 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 atteso il valore della lite di poco superiore allo scaglio (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e di diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte di Appello di L'QU, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 588/22 del Tribunale di
L'QU così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle controparti delle spese del presente grado che liquida in € 6.993,70 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'QU nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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