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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5176/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.4.2025 da
1) Parte_1 nata Rho (MI) il 24.7.1985, cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Rita Sole presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Rita Sole presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di RB AN in data 16 maggio 2019 (Atto n.1 parte II serie A- anno 2019) adottando il regime della comunione dei beni con i seguenti figli: 1) nata a [...], il [...] (cod.fisc. ) residente in Controparte_1 C.F._3
RB AN via Trieste n.86, cittadinanza italiana;
2) nata a [...] il [...] (cod.fisc. ), residente in Parte_3 C.F._4
RB AN via Trieste n.86, cittadinanza italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale, sita a RB AN via Trieste n.86, non di proprietà, ma in affitto ai Ricorrenti in virtù di contratto intestato alla sola Signora a seguito della separazione Parte_1
rimarrà ad abitare la Ricorrente con le minori, con tutti gli arredi che la compongono. Il Signor
si trasferirà in via provvisoria presso la casa dei suoi genitori, sita ad Arese. Per la quiete e il Pt_2
benessere delle minori, di intesa tra le parti, il Signor si è già temporaneamente spostato Pt_2
presso l'abitazione materna, ma deve ancora completare il recupero dei suoi effetti personali. Il
trasferimento formale anche della residenza avverrà entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione.
3) I coniugi concordano per un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna delle minori le quali ivi avranno la loro residenza ai fini anagrafici.
4) I coniugi tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi (il Signor è assunto a tempo Pt_2
indeterminato presso qualifica operaio e retribuzione mensile netta di circa euro 1800 CP_2
(cfr. doc.4 – busta paga prodotta a campione) la Signora è assunta presso UCI Caronno Parte_1
Pertusella qualifica impiegata, retribuzione mensile netta di circa euro 1440 (cfr. doc.
5 - busta paga prodotta a campione) hanno studiato e concordato il seguente calendario organizzativo:
a) nelle settimane in cui il Signor è impegnato sul lavoro in fascia mattutina (dalle 6 alle Pt_2
12.30/13) lo stesso condividerà con le bimbe i pomeriggi del martedì, del giovedì e del venerdì cene comprese, riaccompagnandole presso la casa materna per le 21;
b) nelle settimane in cui il Signor è impegnato sul lavoro in fascia pomeridiana (dalle 14 alle Pt_2
21.15 massimo, ma con possibilità di fine turno a volte anche verso le 18) lo stesso si occuperà degli accompagnamenti mattutini delle minori a scuola dal martedì al venerdì, accudendo che, come Pt_3 detto, inizierà l'asilo il prossimo mese di settembre;
c) resta inteso che la giornata del mercoledì verrà liberamente gestita e alternata tra i genitori, coadiuvati dalle nonne;
d) con riferimento al fine settimana, ogni 15 giorni il Signor pernotterà con le bimbe dal Pt_2
venerdì sera al sabato mattina quando le riaccompagnerà dalla mamma in orario concordato e comunque utile a consentirgli di iniziare il turno di lavoro;
nei restanti 15 giorni il Signor Pt_2
condividerà il sabato pomeriggio ed il pernotto con le bimbe per poi riaffidarle alla mamma la domenica mattina sempre in orario utile ad avviare il turno lavorativo. La gestione della domenica pomeriggio verrà liberamente organizzata tra i Ricorrenti tenendo conto della turnazione assegnata al
Ricorrente per il fine settimana.
e) un ulteriore pernotto verrà condiviso dal papà con le bimbe durante la settimana in concomitanza del giorno di riposo / recupero la cui data il Signor conosce settimanalmente. Le parti Pt_2
concordano che sino a quando il Signor non avrà individuato una autonoma soluzione abitativa Pt_2 lo stesso potrà condividere i pernotti con le bimbe (come già avviene) presso l'abitazione della nonna paterna.
5) Resta inteso che nei giorni di propria spettanza ciascun genitore si occuperà di accompagnare le figlie anche agli impegni assunti nel loro interesse, siano di natura sanitaria, scolastica, sportiva o ludica.
6) Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro la giornata di Natale (25.12); nelle restanti giornate i genitori concorderanno il relativo calendario di alternanza in base ai rispettivi impegni di lavoro o comunque in adesione al calendario osservato durante l'anno. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con le figlie la giornata del 31.12
e altrettanto quella del 6.1. Ai fini dell'alternanza le Parti convengono sin d'ora che a partire dal corrente anno la priorità nella scelta del periodo da trascorrere con le minori verrà riservata negli anni dispari alla mamma, mentre in quelli pari al papà. Tale priorità andrà esercitata entro il 30 novembre di ogni anno. In difetto, verrà persa e dunque l'altro genitore (cui in quell'anno non sarebbe spettata la priorità) sarà libero di esprimere la sua preferenza.
7) Quanto alle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà alternativamente con le minori il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'AN (ore 10.00-22.00) con rientro delle minori dalla mamma dopo cena secondo un'alternanza stabilita dai genitori entro il 30 gennaio di ciascun anno. In caso di disaccordo tra le Parti varrà il criterio in base al quale la priorità della scelta spetterà alla mamma negli anni dispari e al papà in quelli pari i genitori concordano che vengano suddivise tra i medesimi ad anni alterni.
8) Quanto al periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con le minori due settimane anche non consecutive. In caso di mancato accordo circa l'individuazione dei rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con le figlie si applicherà il criterio dell'alternanza e dunque negli anni dispari la priorità nella scelta del periodo spetterà alla mamma, negli anni pari al papà. Tale priorità andrà esercitata entro il 30 aprile dell'anno in questione;
in difetto il genitore cui sarebbe spettata perderà la priorità che dunque passerà all'altro che potrà liberamente individuare le sue vacanze. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola e in caso di permanenza delle minori presso la casa di residenza, si manterrà la consueta alternanza di calendario, ferma l'intesa dei genitori di far vivere, collaborando in accompagnamenti e recuperi, alle minori l'esperienza di centri estivi / oratori, concordemente individuati. I genitori si comunicheranno gli indirizzi e i recapiti telefonici delle rispettive località e strutture in cui trascorreranno le ferie estive con le figlie.
9) Resta intesa la possibilità per ciascun genitore in occasione di Ponti o comunque di giornate di sospensione delle attività scolastiche di organizzare dei soggiorni di svago / vacanza con le figlie con l'accorgimento di preavvisare l'altro genitore almeno 10 giorni prima di tale intenzione e di comunicare con precisione la destinazione.
10) Entrambi i genitori si dichiarano disponibili a modificare l'organizzazione del calendario ideato in caso di imprevisti o impegni sopravvenuti che le parti avranno premura di comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore, preavviso che dovrà essere rispettato anche al fine di consentire all'altro genitore (cui viene richiesta la sostituzione / modifica di calendario) di organizzarsi. Qualora il preavviso di 48 ore sia rispettato, il genitore cui viene richiesta la sostituzione / modifica di calendario dovrà acconsentirla, salvo che abbia già assunto impegni non modificabili (documentabili). Preavvisi inferiori legittimeranno il rifiuto dell'altro genitore a consentire la modifica del calendario eventualmente richiestagli.
11) I coniugi concordano che in relazione a compleanni /cerimonie ai relativi festeggiamenti proveranno a prendervi entrambi parte;
ove ciò non sia possibile si applicherà il criterio dell'alternanza anni pari / anni dispari sopra descritto.
12) In deroga a tutto quanto sopra, nel caso si verifichino indisposizioni di e/o di e/o Pt_3 CP_1
scioperi scolastici e/o qualunque altra ragione giustificata da comprovate e impellenti necessità delle figlie che impediscano loro di andare a scuola, i genitori si impegnano reciprocamente a rendersi disponibili, a prescindere dalla giornata, nell'accudimento delle minori.
13) I Ricorrenti si impegnano, nei momenti trascorsi con le figlie, a rendersi sempre raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore in caso di necessità e a consentire anche uno spazio di video chiamata, tendenzialmente (e comunque previo preavviso) nella fascia oraria dalle 19:30 alle 20:30. I contatti telefonici avverranno utilizzando i dispositivi telefonici dei genitori.
14) I Ricorrenti concordano che la responsabilità genitoriale rispetto alle figlie venga esercitata da entrambi. Essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per le minori incluse quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale, alle attività sportive, ai corsi extra scolastici, tenendo conto, considerata l'età, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le minori con sé, ferma l'intesa e l'impegno a comunicare all'altro genitore episodi importanti per l'educazione ed i bisogni delle figlie, nonché a confrontarsi comunque preventivamente.
15) In punto di mantenimento ordinario i Ricorrenti concordano di provvedervi direttamente data la pariteticità dei tempi di accudimento. Spese di abbigliamento, cura, scolastiche ivi compresa la ristorazione verranno gestite quali spese straordinarie e dunque suddivise al 50%. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. Con specifico riferimento alle modalità di richiesta e prestazione del consenso, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa di intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi (almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario qualora in futuro ne prevedessero la corresponsione e in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo). In caso di spese superiori a euro 300,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
16) I coniugi concordano che l'assegno unico resti alla mamma.
17) I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto in relazione alla casa coniugale, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro (anche a favore di terzi). Resta inteso che eventuali rimborsi Irpef che dovessero originare da precedenti dichiarazioni dei redditi congiunte dovranno essere attribuiti per la quota di competenza a ciascun coniuge personalmente. Parimenti, gli odierni Ricorrenti ripartiranno in esatta misura le detrazioni per figli a carico.
18) Gli odierni Ricorrenti sono proprietari:
a) vettura Ypsilon 2011, Targa EK149BG, intestata alla Signora Parte_1
b) vettura qFord CMAX 2014, Targa EW663DJ, intestata al Signor Pt_2
c) Moto Harley Davidson Wide Glide Dyna 2003 targata FF7658O, intestata al Signor Pt_2
Gli odierni Ricorrenti non intrattengono rapporti di deposito titoli e sono allo stato intestatari solo del conto corrente n.14502 presso Banco Popolare di Milano Filiale di RB AN, conto prossimo ad essere chiuso giacché i Ricorrenti hanno entrambi acceso due distinti conti correnti e, segnatamente, la Signora il conto corrente n. 17789 presso Banco Popolare Filiale Parte_1
RB AN via Verdi n.1; il Signor il conto corrente n.17780 sempre presso Banco Pt_2
Popolare Filiale RB AN via Verdi n.
1. Il Signor allo stato sostiene mensilmente Pt_2 un versamento mensile di euro 320 (durata 5 anni) a titolo di finanziamento acceso per l'acquisto della moto di cui si è detto sopra alla lettera c).
19) I Signori e si impegnano ad esprimere reciproco assenso e consenso al rilascio e Parte_1 Pt_2 rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio delle minori.
20) I Signori e si impegnano a rispettare e tutelare le rispettive figure genitoriali, Pt_2 Parte_1
soprattutto in presenza delle figlie.
21) I Signori e si impegnano reciprocamente a prevedere l'inserimento di futuri Parte_1 Pt_2 nuovi compagni con la gradualità e l'accortezza necessarie a tutelare il benessere delle figlie, evitando il verificarsi di qualsivoglia tipo di ingerenza e /o travalicamento dei ruoli genitoriali. In questa ottica, i genitori si impegnano a far conoscere e frequentare eventuali futuri compagni alle figlie solo e esclusivamente nel momento in cui saranno divenuti presenze connotate da stabilità.
22) In costanza di convivenza gli odierni Ricorrenti hanno accolto un cane (jack russel di anni 11), la cui gestione non appena il Signor avrà individuato una autonoma soluzione abitativa verrà alternata Pt_2
tra i Ricorrenti presso le rispettive abitazioni.
23) I Ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni pattuite nel presente ricorso congiunto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio religioso nel Comune di RB AN in data 16 maggio
2019 (Atto n.1 parte II serie A- anno 2019).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RB AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo