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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/11/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
5.10.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco de Bertolini e dall'avv. Irisa Kulja pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 11
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guerra pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito: condannare la convenuta in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
pagare al ricorrente 7.161,15 euro, o la diversa somma che Parte_1
risultasse dovuta per i titoli allegati in ricorso, con interessi legali e rivalutazione monetaria a norma di legge dal marzo 2023 al saldo.
Compensi e spese del giudizio rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale: respingersi per i motivi di cui in narrativa tutte le domande e le istanze formulate dal ricorrente.
In ogni caso con vittoria di diritti, onorari, spese di causa oltre ad iva, cna oltre al
12,5% per rimborso spese generali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che: pagina 2 di 11 ✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal Controparte_1
23.6.2021 al 20.2.2023, in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel 4° livello Junior CCNL Logistica, Trasporto merci e
Spedizione e con mansioni di meccanico;
✓ alla fine di novembre 2022 avrebbe maturato, ma non goduto 462,04 ore di ferie (doc.
2 fasc. ric.);
✓ quindi conveniva con la società datrice di godere di tali ferie a decorrere dal 21 novembre 2022 e, quindi, da quel giorno non si recava al lavoro;
✓ tuttavia la società datrice ometteva di corrispondergli la retribuzione relativa alle ferie e imputava le assenze del ricorrente ad aspettativa non retribuita;
✓ quindi in data 20.2.2023 rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa (doc. 3 fasc. ric.);
✓ la società datrice ometteva anche di corrispondergli il trattamento di fine rapporto;
✓ in data 12.4.2023 riceveva, a titolo di acconto sui maggiori crediti, dalla società ex datrice la somma netta di € 2.123,00 – propone domanda volta ad accertare il proprio diritto a ricevere la somma di € 7.161,15, di cui € 4.906,87 a titolo di retribuzioni arretrate ed € 4.377,78 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
§2 le difese svolte dalla società convenuta
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha affermato che Controparte_2
l'assenza dal lavoro del ricorrente nel periodo dal 21.11.2022 al 20.2.2022 era ingiustificata, atteso che nessun accordo era stato raggiunto tra le parti in ordine alla fruizione delle ferie arretrate. pagina 3 di 11 Inoltre ha sostenuto di non avere alcun debito nei confronti del ricorrente anche considerato che questi non gli aveva ancora versato la metà del prezzo di acquisto della vettura-autocarro allestita per il soccorso meccanico targata ES394TE pari a € 2.000,00.
§2 le ragioni della decisione
i)
All'udienza del 23.1.2024 veniva pronunciata ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie testimoniali formulate da entrambe le parti, nonché ulteriore ordinanza del seguente tenore:
“Il giudice evidenzia a parte ricorrente che parte convenuta ha prodotto documentazione relativa ad asseriti pagamenti;
trattandosi di documentazione che appare, almeno in via indiziaria, idonea a provare l'esecuzione di detti pagamenti, invita parte ricorrente a prendere posizione.
Il giudice evidenzia a parte convenuta che la voce “ferie residue”, per 462,04 ore, risulta inserita nei prospetti paga di novembre e dicembre 2022, mentre viene eliminata nel prospetto gennaio 2023 mediante inserimento della relativa voce senza però l'erogazione dell'indennità sostitutiva.
Invita quindi parte convenuta a prendere posizione in ordine alle questioni evidenziate”.
ii)
All'udienza del 20.2.2024, parte ricorrente:
pagina 4 di 11 ▪ confermava di aver ricevuto la somma netta di € 1.632,00, che nel conteggio contenuto nell'atto introduttivo era già stata detratta quale somma lorda di €
2.123,00;
▪ evidenziava che l'ulteriore somma indicata dalla convenuta, pari a € 2727,00, pur essendo effettivamente stata ricevuta, riguardava le retribuzioni maturale nei periodi effettivamente lavorati ai quali erano estranee le pretese azionate nel presente giudizio;
▪ acconsentiva a che i crediti di lavoro non ancora soddisfatti venissero ridotti della somma di € 2000,00 quale saldo del prezzo per il suo acquisto di un'autovettura dalla società convenuta;
parte convenuta nulla osservava in ordine a quanto evidenziato dal giudice all'udienza del 23.1.2024 circa le vicende della voce “ferie residue”; le parti dichiaravano di concordare che il ricorrente non aveva prestato attività lavorativa dal 21.11.2022 fino alla cessazione del rapporto (20.2.2023).
Il giudice invitava il ricorrente a precisare:
➢ la retribuzione spettante in relazione a detti giorni di ferie;
➢ qualora il numero delle ore di ferie godute fosse inferiore alle 462,04 ore di ferie maturate, l'ammontare dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
iii)
All'udienza del 9.5.2024, il giudice evidenziava alle parti che, allo stato, in relazione al periodo 21 novembre 2022
- 20 febbraio 2023, nel quale le parti concordemente avevano dichiarato che il ricorrente non aveva lavorato, risultavano crediti in favore del ricorrente pari a € 4.500,29, corrispondente alla retribuzione per le ferie asseritamente godute in quel periodo, e pagina 5 di 11 comunque spettante in subordine, a titolo di indennità sostitutiva ed € 4.377,28 a titolo di
TFR come indicato dal datore nella relativa busta paga.
Le parti chiedevano differimento per verificare, salva restando la pacifica imputazione dell'acconto del 12.4.2023 per € 2.123,00 ai suddetti crediti, l'imputazione degli altri versamenti che la società convenuta aveva eseguito e che aveva indicato in memoria di costituzione. iv)
In data 4.6.2024 parte ricorrente depositava “note sul conteggio delle retribuzioni spettanti”, che determinava in € 6.924,25, da diminuirsi di € 2.000,00 per parziale compensazione con il credito della società convenuta a titolo di prezzo convenuto per la vendita del veicolo dalla convenuta al ricorrente e parzialmente non pagato.
v)
All'udienza del 6.6.2024 parte convenuta chiedeva termine per poter replicare alle note depositate dalla parte ricorrente. vi)
In data 28.6.2024 parte convenuta depositava note di replica nelle quali sosteneva che non residuava alcun credito in favore del ricorrente, atteso che “gli importi tra dovuto e pagato corrispondono perfettamente”. vii)
All'udienza del 18.7.2024 il giudice pronunciava la seguente ordinanza:
“Il giudice, in considerazione che l'accertamento in ordine alla fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente esige una verifica di ordine contabile circa i crediti maturati dal ricorrente e i pagamenti effettuati dalla società convenuta, dispone procedersi a c.t.u.; pagina 6 di 11 nomina c.t.u. il consulente del lavoro ”. Persona_1
viii)
All'udienza del 26.9.2024 veniva assegnato al c.t.u. il seguente quesito:
“accerti il c.t.u. l'assetto tra le parti in ordine ai crediti maturati dal ricorrente e ai pagamenti effettuati dalla convenuta relativamente al rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra le stesse”.
x)
In data 11.2.2025 il c.t.u. depositava il proprio elaborato nel quale egli, con congrua e logica motivazione, riteneva:
“Dall'analisi compiuta, in relazione alla documentazione agli atti, risulta che tutti i cedolini paga, così come elaborati dalla società convenuta, sono stati saldati alla parte ricorrente.
Parte convenuta è certamente debitrice nei confronti di parte ricorrente della retribuzione equivalente a n. 462,04 ore di ferie, alla quale va detratta la somma di €
2.000,00 netti, a saldo dell'avvenuta cessione dell'autocarro.
Rispetto alla questione delle ferie residue a novembre 2022, pari a 462,04 ore, e al periodo di aspettativa e/o ferie dal 21/11/2022 al 20/02/2023, ritengo necessario rappresentare al Giudice il seguente doppio conteggio, affinché possa valutare quale sia
l'esatto credito da lavoro spettante al lavoratore ricorrente.
1° ipotesi: lavoratore ricorrente in ferie dal 21/11/2022 al 20/02/2023
Fatto incontestato, anzi confermato, da entrambe le parti è l'assenza dal lavoro del ricorrente per il periodo dal 21/11/2022 al 20/02/2023. Visto l'elevato numero di ferie residue del lavoratore ricorrente a novembre 2022 e l'assenza di procedimenti disciplinari a carico dello stesso per tale periodo di assenza, considerato anche quanto evidenziato dal Giudice nel verbale di udienza del 20/02/2024, ho ipotizzato l'assenza del pagina 7 di 11 lavoratore a titolo di ferie godute e ho rideterminato la retribuzione spettante per tale periodo (comprese le festività di legge). In aggiunta, trattandosi di un periodo di ferie retribuite, ho calcolato per ogni singolo mese i ratei maturati a titolo di ferie, permessi, ex festività, mensilità aggiuntive e TFR. Dal conteggio allegato emerge un credito complessivo a favore del ricorrente pari a € 6.293,56 lordi quale retribuzione e € 480,71 lordi a titolo di TFR.
2° ipotesi lavoratore ricorrente in aspettativa non retribuita dal 21/11/2022 al
20/02/2023
In tale ipotesi al lavoratore spetta un credito retributivo pari al valore di 462,04 ore di ferie (eliminate dalla convenuta nel cedolino di gennaio 2023, senza la dovuta valorizzazione economica), al netto di quanto riconosciuto a febbraio 2023 a titolo di ferie (5,01 ore), permessi, ex festività, 13^ e 14^, ma non spettanti. Totale lordo a favore del ricorrente pari a € 4.335,59.
Conclusioni provvisorie
Da quanto rappresentato, alla luce dei conteggi effettuati in allegato, risulta che il ricorrente è creditore nei confronti della Società convenuta per le seguenti somme: nella prima ipotesi (ferie godute) € 6.293,56 lordi quale retribuzione imponibile previdenziale e fiscale e € 480,71 lordi quale TFR da assoggettare a tassazione fiscale;
nella seconda ipotesi (aspettativa non retribuita) € 4.335,59 lordi quale valorizzazione delle ferie residue, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione fiscale.
La contribuzione previdenziale rispetto ai crediti vantati dal lavoratore ricorrente CP_3
(salvo, nell'ipotesi 1, il TFR), risulta dovuta in entrambe le ipotesi sopra richiamate.
Preme precisare che, ai sensi della Legge n. 218/52, in particolare a mente degli articoli
19 e 23, la Società convenuta dovrà effettuare il pagamento dei contributi anche per la
pagina 8 di 11 quota a carico del lavoratore, non avendo effettuato tale versamento alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Conseguentemente, partendo dalle retribuzioni lorde sopra indicate, possiamo ipotizzare la seguente retribuzione netta: nella prima ipotesi (ferie godute) € 4.846,04 (al netto della tassazione IRPEF pari al
23%) quale retribuzione e € 370,15 a titolo di TFR (al netto della tassazione IRPEF pari al 23%); nella seconda ipotesi (aspettativa non retribuita) € 3.338,40 (al netto della tassazione
IRPEF pari al 23%) quale retribuzione per ferie non godute.
In entrambe le ipotesi, dalla retribuzione netta spettante, andranno detratti € 2.000,00 a saldo della fattura di cessione autocarro a favore del ricorrente”.
Nessuna delle parti formulava critiche verso l'elaborato del c.t.u..
- - -
Stante il mancato promovimento di iniziative disciplinare e l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine a una richiesta, formulata dal ricorrente, di aspettativa non retribuita, appare ben più verosimile la tesi di parte ricorrente, secondo cui le parti, una volta appurato che il ricorrente avrebbe maturato alla fine di novembre 2022 un numero di ore di ferie non godute pari a 462,04, concordarono che il lavoratore, qui ricorrente, avrebbe fruito di tali ferie a far data dal 21.11.2022.
Sennonché la società datrice ometteva di corrispondere la retribuzione afferente alle ferie, che, quindi, rappresenta l'emolumento che il ricorrente ha diritto di ricevere.
Quindi la società convenuta deve essere condannata a Controparte_1
corrispondere, in favore del ricorrente , la somma lorda di € Parte_1
6.293,56 (corrispondente alla somma netta di € 4.840,04) a titolo di retribuzione afferente pagina 9 di 11 alle ferie e la somma lorda di € 480,71 (corrispondente alla somma netta di € 370,15) a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
La somma netta complessiva andrà diminuita di € 2.000,00 in forza della parziale compensazione con il credito della società datrice a titolo di prezzo afferente alla vendita stipulata dalle parti.
In ordine alle spese del giudizio, appare equo disporre la compensazione nella misura di due quinti, considerato che il petitum ammontava a € 7.161,15, mentre la somma lorda accertata quale dovuta è post compensazione parziale pari a € 4.341,62.
Invece le spese di c.t.u. devono esser poste integralmente a carico della parte convenuta
(fatta salva la solidarietà in favore del c.t.u.), atteso che il credito lordo accertato dal c.t.u. ammonta post compensazione parziale a una somma (€ 4.341,62) di poco inferiore a quella indicata dal ricorrente nelle note depositate in data 4.6.2024 (€ 4.924,25), mentre la società convenuta, nelle successive note di replica depositate in data 28.6.2024, ha affermato di nulla dovere alla controparte.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del Controparte_1
ricorrente , la somma lorda di € 6.293,56 (corrispondente Parte_1
alla somma netta di € 4.846,04) a titolo di retribuzione afferente alle ferie e la pagina 10 di 11 somma lorda di € 480,71 (corrispondente alla somma netta di € 370,15) a titolo di trattamento di fine rapporto, maggiorate del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e degli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo, nonché diminuite della somma di € 2.000,00, in forza della parziale compensazione con il credito della società datrice a titolo di prezzo afferente alla vendita stipulata dalle parti.
2. Dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura di due quinti.
3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui tre quinti, liquidati nella somma di 2.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
4. Pone a integrale carico della società convenuta le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 20.2.2025, fatta salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 18 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI LA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
5.10.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco de Bertolini e dall'avv. Irisa Kulja pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 11
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guerra pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito: condannare la convenuta in persona del legale rappresentante, a Controparte_1
pagare al ricorrente 7.161,15 euro, o la diversa somma che Parte_1
risultasse dovuta per i titoli allegati in ricorso, con interessi legali e rivalutazione monetaria a norma di legge dal marzo 2023 al saldo.
Compensi e spese del giudizio rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale: respingersi per i motivi di cui in narrativa tutte le domande e le istanze formulate dal ricorrente.
In ogni caso con vittoria di diritti, onorari, spese di causa oltre ad iva, cna oltre al
12,5% per rimborso spese generali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che: pagina 2 di 11 ✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal Controparte_1
23.6.2021 al 20.2.2023, in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel 4° livello Junior CCNL Logistica, Trasporto merci e
Spedizione e con mansioni di meccanico;
✓ alla fine di novembre 2022 avrebbe maturato, ma non goduto 462,04 ore di ferie (doc.
2 fasc. ric.);
✓ quindi conveniva con la società datrice di godere di tali ferie a decorrere dal 21 novembre 2022 e, quindi, da quel giorno non si recava al lavoro;
✓ tuttavia la società datrice ometteva di corrispondergli la retribuzione relativa alle ferie e imputava le assenze del ricorrente ad aspettativa non retribuita;
✓ quindi in data 20.2.2023 rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa (doc. 3 fasc. ric.);
✓ la società datrice ometteva anche di corrispondergli il trattamento di fine rapporto;
✓ in data 12.4.2023 riceveva, a titolo di acconto sui maggiori crediti, dalla società ex datrice la somma netta di € 2.123,00 – propone domanda volta ad accertare il proprio diritto a ricevere la somma di € 7.161,15, di cui € 4.906,87 a titolo di retribuzioni arretrate ed € 4.377,78 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori.
§2 le difese svolte dalla società convenuta
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha affermato che Controparte_2
l'assenza dal lavoro del ricorrente nel periodo dal 21.11.2022 al 20.2.2022 era ingiustificata, atteso che nessun accordo era stato raggiunto tra le parti in ordine alla fruizione delle ferie arretrate. pagina 3 di 11 Inoltre ha sostenuto di non avere alcun debito nei confronti del ricorrente anche considerato che questi non gli aveva ancora versato la metà del prezzo di acquisto della vettura-autocarro allestita per il soccorso meccanico targata ES394TE pari a € 2.000,00.
§2 le ragioni della decisione
i)
All'udienza del 23.1.2024 veniva pronunciata ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie testimoniali formulate da entrambe le parti, nonché ulteriore ordinanza del seguente tenore:
“Il giudice evidenzia a parte ricorrente che parte convenuta ha prodotto documentazione relativa ad asseriti pagamenti;
trattandosi di documentazione che appare, almeno in via indiziaria, idonea a provare l'esecuzione di detti pagamenti, invita parte ricorrente a prendere posizione.
Il giudice evidenzia a parte convenuta che la voce “ferie residue”, per 462,04 ore, risulta inserita nei prospetti paga di novembre e dicembre 2022, mentre viene eliminata nel prospetto gennaio 2023 mediante inserimento della relativa voce senza però l'erogazione dell'indennità sostitutiva.
Invita quindi parte convenuta a prendere posizione in ordine alle questioni evidenziate”.
ii)
All'udienza del 20.2.2024, parte ricorrente:
pagina 4 di 11 ▪ confermava di aver ricevuto la somma netta di € 1.632,00, che nel conteggio contenuto nell'atto introduttivo era già stata detratta quale somma lorda di €
2.123,00;
▪ evidenziava che l'ulteriore somma indicata dalla convenuta, pari a € 2727,00, pur essendo effettivamente stata ricevuta, riguardava le retribuzioni maturale nei periodi effettivamente lavorati ai quali erano estranee le pretese azionate nel presente giudizio;
▪ acconsentiva a che i crediti di lavoro non ancora soddisfatti venissero ridotti della somma di € 2000,00 quale saldo del prezzo per il suo acquisto di un'autovettura dalla società convenuta;
parte convenuta nulla osservava in ordine a quanto evidenziato dal giudice all'udienza del 23.1.2024 circa le vicende della voce “ferie residue”; le parti dichiaravano di concordare che il ricorrente non aveva prestato attività lavorativa dal 21.11.2022 fino alla cessazione del rapporto (20.2.2023).
Il giudice invitava il ricorrente a precisare:
➢ la retribuzione spettante in relazione a detti giorni di ferie;
➢ qualora il numero delle ore di ferie godute fosse inferiore alle 462,04 ore di ferie maturate, l'ammontare dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
iii)
All'udienza del 9.5.2024, il giudice evidenziava alle parti che, allo stato, in relazione al periodo 21 novembre 2022
- 20 febbraio 2023, nel quale le parti concordemente avevano dichiarato che il ricorrente non aveva lavorato, risultavano crediti in favore del ricorrente pari a € 4.500,29, corrispondente alla retribuzione per le ferie asseritamente godute in quel periodo, e pagina 5 di 11 comunque spettante in subordine, a titolo di indennità sostitutiva ed € 4.377,28 a titolo di
TFR come indicato dal datore nella relativa busta paga.
Le parti chiedevano differimento per verificare, salva restando la pacifica imputazione dell'acconto del 12.4.2023 per € 2.123,00 ai suddetti crediti, l'imputazione degli altri versamenti che la società convenuta aveva eseguito e che aveva indicato in memoria di costituzione. iv)
In data 4.6.2024 parte ricorrente depositava “note sul conteggio delle retribuzioni spettanti”, che determinava in € 6.924,25, da diminuirsi di € 2.000,00 per parziale compensazione con il credito della società convenuta a titolo di prezzo convenuto per la vendita del veicolo dalla convenuta al ricorrente e parzialmente non pagato.
v)
All'udienza del 6.6.2024 parte convenuta chiedeva termine per poter replicare alle note depositate dalla parte ricorrente. vi)
In data 28.6.2024 parte convenuta depositava note di replica nelle quali sosteneva che non residuava alcun credito in favore del ricorrente, atteso che “gli importi tra dovuto e pagato corrispondono perfettamente”. vii)
All'udienza del 18.7.2024 il giudice pronunciava la seguente ordinanza:
“Il giudice, in considerazione che l'accertamento in ordine alla fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente esige una verifica di ordine contabile circa i crediti maturati dal ricorrente e i pagamenti effettuati dalla società convenuta, dispone procedersi a c.t.u.; pagina 6 di 11 nomina c.t.u. il consulente del lavoro ”. Persona_1
viii)
All'udienza del 26.9.2024 veniva assegnato al c.t.u. il seguente quesito:
“accerti il c.t.u. l'assetto tra le parti in ordine ai crediti maturati dal ricorrente e ai pagamenti effettuati dalla convenuta relativamente al rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra le stesse”.
x)
In data 11.2.2025 il c.t.u. depositava il proprio elaborato nel quale egli, con congrua e logica motivazione, riteneva:
“Dall'analisi compiuta, in relazione alla documentazione agli atti, risulta che tutti i cedolini paga, così come elaborati dalla società convenuta, sono stati saldati alla parte ricorrente.
Parte convenuta è certamente debitrice nei confronti di parte ricorrente della retribuzione equivalente a n. 462,04 ore di ferie, alla quale va detratta la somma di €
2.000,00 netti, a saldo dell'avvenuta cessione dell'autocarro.
Rispetto alla questione delle ferie residue a novembre 2022, pari a 462,04 ore, e al periodo di aspettativa e/o ferie dal 21/11/2022 al 20/02/2023, ritengo necessario rappresentare al Giudice il seguente doppio conteggio, affinché possa valutare quale sia
l'esatto credito da lavoro spettante al lavoratore ricorrente.
1° ipotesi: lavoratore ricorrente in ferie dal 21/11/2022 al 20/02/2023
Fatto incontestato, anzi confermato, da entrambe le parti è l'assenza dal lavoro del ricorrente per il periodo dal 21/11/2022 al 20/02/2023. Visto l'elevato numero di ferie residue del lavoratore ricorrente a novembre 2022 e l'assenza di procedimenti disciplinari a carico dello stesso per tale periodo di assenza, considerato anche quanto evidenziato dal Giudice nel verbale di udienza del 20/02/2024, ho ipotizzato l'assenza del pagina 7 di 11 lavoratore a titolo di ferie godute e ho rideterminato la retribuzione spettante per tale periodo (comprese le festività di legge). In aggiunta, trattandosi di un periodo di ferie retribuite, ho calcolato per ogni singolo mese i ratei maturati a titolo di ferie, permessi, ex festività, mensilità aggiuntive e TFR. Dal conteggio allegato emerge un credito complessivo a favore del ricorrente pari a € 6.293,56 lordi quale retribuzione e € 480,71 lordi a titolo di TFR.
2° ipotesi lavoratore ricorrente in aspettativa non retribuita dal 21/11/2022 al
20/02/2023
In tale ipotesi al lavoratore spetta un credito retributivo pari al valore di 462,04 ore di ferie (eliminate dalla convenuta nel cedolino di gennaio 2023, senza la dovuta valorizzazione economica), al netto di quanto riconosciuto a febbraio 2023 a titolo di ferie (5,01 ore), permessi, ex festività, 13^ e 14^, ma non spettanti. Totale lordo a favore del ricorrente pari a € 4.335,59.
Conclusioni provvisorie
Da quanto rappresentato, alla luce dei conteggi effettuati in allegato, risulta che il ricorrente è creditore nei confronti della Società convenuta per le seguenti somme: nella prima ipotesi (ferie godute) € 6.293,56 lordi quale retribuzione imponibile previdenziale e fiscale e € 480,71 lordi quale TFR da assoggettare a tassazione fiscale;
nella seconda ipotesi (aspettativa non retribuita) € 4.335,59 lordi quale valorizzazione delle ferie residue, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione fiscale.
La contribuzione previdenziale rispetto ai crediti vantati dal lavoratore ricorrente CP_3
(salvo, nell'ipotesi 1, il TFR), risulta dovuta in entrambe le ipotesi sopra richiamate.
Preme precisare che, ai sensi della Legge n. 218/52, in particolare a mente degli articoli
19 e 23, la Società convenuta dovrà effettuare il pagamento dei contributi anche per la
pagina 8 di 11 quota a carico del lavoratore, non avendo effettuato tale versamento alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Conseguentemente, partendo dalle retribuzioni lorde sopra indicate, possiamo ipotizzare la seguente retribuzione netta: nella prima ipotesi (ferie godute) € 4.846,04 (al netto della tassazione IRPEF pari al
23%) quale retribuzione e € 370,15 a titolo di TFR (al netto della tassazione IRPEF pari al 23%); nella seconda ipotesi (aspettativa non retribuita) € 3.338,40 (al netto della tassazione
IRPEF pari al 23%) quale retribuzione per ferie non godute.
In entrambe le ipotesi, dalla retribuzione netta spettante, andranno detratti € 2.000,00 a saldo della fattura di cessione autocarro a favore del ricorrente”.
Nessuna delle parti formulava critiche verso l'elaborato del c.t.u..
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Stante il mancato promovimento di iniziative disciplinare e l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine a una richiesta, formulata dal ricorrente, di aspettativa non retribuita, appare ben più verosimile la tesi di parte ricorrente, secondo cui le parti, una volta appurato che il ricorrente avrebbe maturato alla fine di novembre 2022 un numero di ore di ferie non godute pari a 462,04, concordarono che il lavoratore, qui ricorrente, avrebbe fruito di tali ferie a far data dal 21.11.2022.
Sennonché la società datrice ometteva di corrispondere la retribuzione afferente alle ferie, che, quindi, rappresenta l'emolumento che il ricorrente ha diritto di ricevere.
Quindi la società convenuta deve essere condannata a Controparte_1
corrispondere, in favore del ricorrente , la somma lorda di € Parte_1
6.293,56 (corrispondente alla somma netta di € 4.840,04) a titolo di retribuzione afferente pagina 9 di 11 alle ferie e la somma lorda di € 480,71 (corrispondente alla somma netta di € 370,15) a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;).
La somma netta complessiva andrà diminuita di € 2.000,00 in forza della parziale compensazione con il credito della società datrice a titolo di prezzo afferente alla vendita stipulata dalle parti.
In ordine alle spese del giudizio, appare equo disporre la compensazione nella misura di due quinti, considerato che il petitum ammontava a € 7.161,15, mentre la somma lorda accertata quale dovuta è post compensazione parziale pari a € 4.341,62.
Invece le spese di c.t.u. devono esser poste integralmente a carico della parte convenuta
(fatta salva la solidarietà in favore del c.t.u.), atteso che il credito lordo accertato dal c.t.u. ammonta post compensazione parziale a una somma (€ 4.341,62) di poco inferiore a quella indicata dal ricorrente nelle note depositate in data 4.6.2024 (€ 4.924,25), mentre la società convenuta, nelle successive note di replica depositate in data 28.6.2024, ha affermato di nulla dovere alla controparte.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI LA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del Controparte_1
ricorrente , la somma lorda di € 6.293,56 (corrispondente Parte_1
alla somma netta di € 4.846,04) a titolo di retribuzione afferente alle ferie e la pagina 10 di 11 somma lorda di € 480,71 (corrispondente alla somma netta di € 370,15) a titolo di trattamento di fine rapporto, maggiorate del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e degli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo, nonché diminuite della somma di € 2.000,00, in forza della parziale compensazione con il credito della società datrice a titolo di prezzo afferente alla vendita stipulata dalle parti.
2. Dispone la compensazione delle spese di giudizio nella misura di due quinti.
3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui tre quinti, liquidati nella somma di 2.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
4. Pone a integrale carico della società convenuta le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 20.2.2025, fatta salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 18 novembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI LA
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