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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2508/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
MONTE NERO, 53 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. ALBERTO MONTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCESCO ROLLE ( ) C.F._1
VIALE MONTE NERO 53 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARIA TERESA, 4 Controparte_1 P.IVA_2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CERRETTI MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROBERTO USAIed all'avv. LIDIA SCANTAMBURLO;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PALERMO 1 Controparte_2 P.IVA_3
MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO TROTTA, che la rappresenta e difende come da pagina 1 di 25 delega in atti, unitamente agli avvocati MICHELE ROMA, BENEDETTA NAVARRA, ANDREA
TROTTA;
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3 P.IVA_4
PODGORA 10 MILANO presso lo studio dell'avv. ANIELLO DE RUBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa declaratoria di inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello incidentale tardivo formulato da in accoglimento degli enunziati motivi di gravame e ad integrale riforma della Controparte_4
sentenza n. 6835/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, così giudicare:
NEL MERITO
Rigettare la domanda formulata da nei confronti di Controparte_4 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista del necessario supporto probatorio, sia in punto di an che di quantum debeatur, all'occorrenza previo accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in atti ed in forza delle richiamate disposizioni negoziali e di legge, l'inefficacia e/o l'inoperatività dell'Atto di Variazione Generica in data 22 febbraio 2017 a mezzo del quale veniva dichiarato che “(l)e Estensioni di Garanzia previste dalle Clausole Speciali n° 1 – Involucro - e
Clausola Speciale n° 2 - Impermeabilizzazioni delle Coperture - operano a partire dal 19/12/2016, data di emissione, con esito positivo e senza riserve, dell'aggiornamento del rapporto (rifer.
[...]
4372/16) di ispezione finiture al termine del primo anno di carenza della garanzia, da parte CP_2 della Società di Controllo IC ; Controparte_2
CONDANNARE conseguentemente a restituire le somme spontaneamente versate Controparte_4
da maggiorate di interessi legali dalla data del pagamento alla data Parte_1
della restituzione;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa di Controparte_4
nei confronti di Condannare la terza chiamata in Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 25 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento diretto nei confronti dell'attrice o, quantomeno, a manlevare e tenere indenne da tutto quanto dovesse Parte_1
essere tenuta a corrispondere o abbia già corrisposto a per capitale, accessori e Controparte_4
spese di lite;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così provvedere:
1) Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello incidentale tardivo proposto da , e comunque rigettare lo stesso, con ogni conseguenza di legge. CP_1
2) Accogliere, anche nei confronti ed a favore della , quale appellante incidentale Controparte_5
adesiva, il gravame proposto in via principale dalla con i motivi 2, 3, 4, 6, 7 ed 8, Parte_1 dando atto dell'adesione di , che ha fatto proprie tutte le argomentazioni a sostegno del Controparte_5
predetto gravame.
3) Accogliere altresì il gravame incidentale proposto da e riformare e/o annullare Controparte_5
la sentenza n.6835/24 emessa dal Tribunale di Milano l'8.7.24, per tutti i motivi svolti. Per l'effetto:
4) Rigettare integralmente a domanda proposta da perché inammissibile ed Controparte_1 infondata, dando atto dell'insussistenza di un debito di per il titolo fatto valere in Controparte_5
giudizio dalla predetta attrice, alla luce di tutte le eccezioni e difese sollevate in corso di causa, anche ex art. 1892 c.c., in considerazione della reticenza di essa attrice in occasione della stipula dell'Appendice di polizza sottoscritta il 22.2.17.
5) In via gradata, ridurre l'importo della condanna di primo grado, in applicazione delle condizioni di polizza, ed anche ex art. 1893 c.c. nonché in applicazione dei principi di diritto in tema di applicazione degli interessi legali e della svalutazione monetaria, nella misura ritenuta di giustizia.
6) Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
restituzione in favore di di tutte le somme versate dall'odierna appellante in Controparte_5
esecuzione della sentenza impugnata, che risulteranno non dovute all'esito dell'impugnativa, anche per interessi e spese processuali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo rimborso.
pagina 3 di 25 7) Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione integrale Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e CPA.”
Per Controparte_1
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, conclusione e richiesta, così statuire: in via preliminare all'esame del merito
alla luce di quanto eccepito da nel corso dell'udienza in data 9 gennaio 2025 e di Controparte_1
quanto dalla stessa poi illustrato con le memorie di cui all'art. 352, 1° comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., dichiarare l'inammissibilità della impugnazione incidentale tardiva adesiva proposta da Controparte_5
con la sua comparsa di risposta in data 26 novembre 2024;
[...]
nel merito
rigettare integralmente, siccome prive di fondamento giuridico, per le ragioni tutte dedotte negli atti rassegnati nel primo e nel secondo grado di giudizio, anche in quelli da depositarsi ai sensi dell'art. 352,
1° comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., sia l'impugnazione proposta da sia Parte_1 Parte_1
(in questo caso per la sola ipotesi in cui fosse comunque ritenuta ammissibile) l'impugnazione incidentale tardiva adesiva proposta da Controparte_5
conseguentemente, confermare, per tutte le parti non specificamente impugnate in via incidentale da la sentenza n. 6835/24, emessa e pubblicata in data 8 luglio 2024 dal Tribunale di Controparte_1
Milano, a definizione della causa recante il n. 25860/21 di R.G.; in via gradata, per il caso di accoglimento (anche parziale) della motivazione dell'appello di
e/o di quello incidentale tardivo adesivo di Parte_1 Controparte_5
alla stregua delle difese svolte negli atti rassegnati in primo grado, richiamate in grado di appello sin dalla comparsa di risposta del 20 dicembre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., rigettare comunque perché infondate tutte le eccezioni proposte da e/o Parte_1
da nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
in via di impugnazione incidentale
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma parziale della sentenza n.
6835/24, emessa e pubblicata in data 8 luglio 2024 dal Tribunale di Milano, a definizione della causa recante il n. 25860/21 di R.G.:
o accertare e confermare che presso l'immobile denominato "Torre Diamante", sito a Milano, alla via
Mike Bongiorno, di proprietà della in qualità di società di gestione e, pertanto, Controparte_1
pagina 4 di 25 nell'interesse ed in rappresentanza del fondo di investimento immobiliare denominato “Fondo Porta
Nuova Varesine”, si sono verificati, a far data dai primi mesi del 2018, gravi fenomeni infiltrativi provenienti dall'involucro dell'edificio cagionanti danni – attesa la vita minima cinquantennale dello specifico componente costruttivo – per un importo ricompreso tra Euro 8.800.000,00 ed Euro
9.600.000,00, oltre IVA;
o accertare e confermare che i suddetti accertati danni rientrano nella copertura assicurativa della
"polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'opera" contratta con la
[...]
n. 1/56388/88/763568634/6 (già n. M 06000409 12); Parte_1
o conseguentemente, dichiarare tenute e, quindi, condannare le Compagnie assicurative
[...]
e al pagamento, in favore di (nella sua Parte_1 Controparte_5 Controparte_1
indicata qualità), in regione delle rispettive quote di rischio assicurato, per le causali indicate negli atti rassegnati in primo e in secondo grado, della ulteriore somma complessiva (già al netto dello scoperto di polizza del 10%) di Euro 3.047.724,00 (salvo errori od omissioni) maggiorata – sempre pro quota – degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, cod. civ. dall'8 aprile 2018 al 2 giugno
2021 e al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ. dal 3 giugno 2021 al saldo effettivo, nonché della rivalutazione monetaria, secondo i criteri dettati da Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n.
1712, trattandosi di debito di valore, ed in particolare: A) in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, per una quota pari al 70% del credito, ossia in sola linea capitale per complessivi Euro 2.133.406,80; B) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, per una quota pari al restante 30% del credito, ossia in sola linea capitale per complessivi
Euro 914.317,20.
Con il favore in ogni caso delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex d.m. 147/22, oltre all'ulteriore rimborso forfetario delle spese generali, della Avv. ex art. CP_6
11 l. 576/80 e dell'IVA nella misura di legge.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale
1) rigettare per infondatezza i motivi di appello di nn. IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 e IV.9 e Parte_1 confermare per l'effetto la sentenza impugnata;
2) accogliere i soli motivi di appello proposti da relativi alla quantificazione dell'indennizzo Parte_1
assicurativo ed ai relativi accessori (motivi nn. IV.6, IV.7 e IV.8);
pagina 5 di 25 3) rigettare per infondatezza l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
in via subordinata rigettare comunque ogni domanda svolta contro la perché Controparte_2
inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6835/2024, pubblicata in data 8 luglio 2024, corretta con ordinanza in data 29 luglio 2024, ha condannato e Controparte_7 Controparte_8
in misura del 70% e la coassicuratrice del 30%- al pagamento all'assicurata
[...] CP_5 [...] dell'indennizzo previsto dalla “polizza accordo quadro postuma decennale indennitaria” CP_1 stipulata in relazione al grattacielo denominato Torre Diamante e, più esattamente, dall'estensione
“garanzie previste per l'involucro” (re)introdotta il 22 febbraio 2017, con decorrenza 19 dicembre
2016, a seguito del manifestarsi di fenomeni infiltrativi nella prima metà del 2018. Ha respinto le domande di nei confronti della terza chiamata CP_7 Controparte_2
Nel giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Milano da contraente/assicurata, che si Controparte_1
era avvalsa degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo promosso ante causam, le due compagnie di assicurazioni avevano a vario titolo dedotto l'inoperatività della garanzia, invocando, in particolare,
l'art. 1892 c.c. e sostenendo che, alla data della stipulazione dell'estensione “involucro”, le infiltrazioni erano già presenti ed i lavori per la loro eliminazione erano ancora in corso, diversamente da quanto affermato da A tale giudizio aveva partecipato, su iniziativa di anche CP_1 CP_7 CP_2
che, su incarico della società contraente, ma nell'interesse anche dell'assicuratore, aveva verificato
[...]
che precedenti infiltrazioni, verificatesi nel 2015, erano state eliminate e che era stato eseguito un idoneo intervento di sigillatura delle celle che componevano la facciata del fabbricato. Poiché
l'estensione della garanzia era stata accordata proprio su tale presupposto, rivelatosi falso, CP_2
secondo avrebbe dovuto in ogni caso tenerla indenne dagli esiti del giudizio, rimborsandole CP_7
quanto eventualmente pagato a Controparte_1
ha proposto appello contro detta sentenza (alla quale, comunque, ha dato esecuzione), CP_7 deducendone l'erroneità sia con riferimento alle statuizioni di condanna a favore di sia con CP_1
riferimento al rigetto della domanda nei confronti di CP_2
Il 29 novembre 2024 si è costituita , dichiarando di proporre impugnazione incidentale Controparte_5
tardiva adesiva e di condividere e fare propri i motivi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'appello principale di CP_7
pagina 6 di 25 L'11 dicembre 2024 si è costituita anche la quale ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'appello principale nella parte diretta a rimettere in discussione l'operatività della copertura assicurativa (motivi 2, 3, 4 e 5) ed il rigetto del motivo sub 9), relativo alla domanda proposta da nei suoi confronti, mentre ha “aderito” ai motivi di gravame 6, 7 ed 8, diretti ad ottenere una CP_7
diversa -e più contenuta- quantificazione dell'indennizzo.
Infine, il 20 dicembre 2024 si è costituita la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'appello principale e, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha determinato l'indennizzo senza tener conto del carattere pacificamente non risolutivo degli interventi di ripristino effettuati e della necessità, nell'arco di cinquant'anni dall'ultimazione del fabbricato, di ripetere detti interventi.
All'udienza di prima comparizione, inoltre, ha eccepito l'ammissibilità dell'appello incidentale CP_1
di CP_5
La consigliera istruttrice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. ed ha disposto la sostituzione dell'udienza fisata per la rimessione al collegio con il deposito di note scritte.
Il 20 marzo 2025, verificato il deposito delle note previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È utile brevemente riepilogare la vicenda che ha dato origine alla controversia, come esposta nella sentenza di primo grado e negli atti di parte.
Il 30.5.2011 a cui è subentrata nella gestione del Fondo Porta Nuova Controparte_9 CP_1
Varesine, ha stipulato con poi una “polizza accordo quadro CP_10 CP_7 Parte_1 postuma decennale indennitaria” relativa ad alcuni edifici fra cui la Torre Diamante, identificata in polizza come edificio 3, che prevedeva la copertura per il rischio danni all'involucro di edifici. Il rischio assicurato era ripartito tra per una quota del 70% e Controparte_7 [...]
per una quota del 30%. A seguito di alcune infiltrazioni manifestatesi nel 2013 e che CP_3
avevano interessato l'involucro della facciata della Torre Diamante, il 21.10.2014 veniva emessa l'appendice di variazione n. 2 con cui veniva espunta la relativa copertura assicurativa. Nel corso del
2015 si verificavano altre infiltrazioni d'acqua risolte a cura del General Contractor ediante CP_11
l'esecuzione di un processo di sigillatura con metodologia “IOS 40”. In data 1.12.2016 il direttore dei lavori certificava che, a seguito di tali interventi, le infiltrazioni erano state eliminate;
la risoluzione pagina 7 di 25 della problematica veniva confermata il 19.12.2016 da , controllore tecnico designato. La CP_2
polizza, infatti, prevedeva la necessaria designazione – da parte del contraente-assicurato, in accordo con la Compagnia (così testualmente l'art. 1 della polizza, rubricato “condizioni di compromesso”) – di un soggetto "certificato" con compiti di controllore tecnico ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa (cfr. doc. n. 1, art. 1, condizioni di polizza).
Conseguentemente, il 22.2.2017 veniva emesso da “atto di variazione generica” con cui Parte_1 venivano reintrodotte le “garanzie previste per l'involucro” con decorrenza dal 19.12.2016.
Nella prima metà del 2018 denunciava a nuove infiltrazioni d'acqua, che venivano CP_1 CP_11
denunciate ad il 6 aprile 2018 con la richiesta di attivazione della polizza decennale Parte_1
postuma.
Il 17.7.2018 comunicava che il sinistro non era coperto e rigettava la richiesta di indennizzo, Parte_1
sì che incaricava dapprima di redigere una consulenza tecnica (che accertava l'esistenza CP_1 CP_12 di “nuove” infiltrazioni e le attribuiva ad errori di progettazione, vizi del materiale e difetti di costruzione e di montaggio delle cellule costituenti l'involucro della Torre Diamante) e poi promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo. La relazione del consulente d'ufficio evidenziava carenze progettuali ed esecutive, la necessità di intervenire con opere di ripristino,
l'impossibilità di collocare la preesistenza di danni alla data del 22.2.2017.
Seguivano la proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, la decisione nei termini sopra riferiti ed ora l'appello.
Per meglio delimitare il thema decidendum, è opportuno affrontare, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo adesivo proposto da per contestare la Controparte_5
statuizione di condanna nei suoi confronti ed a favore della società assicurata. si è costituita in giudizio il 29 novembre 2024, la sentenza appellata è stata pubblicata l'8 CP_5
luglio 2024 e notificata il 10 ed il 12 luglio 2024. Dunque, è pacifica -e non contestata- l'intempestività dl gravame. ha richiamato, nella comparsa di costituzione e, da ultimo, nella memoria di replica, le recenti CP_5
pronunce della Corte di cassazione n. 8486/2024 e 15100/2024, la prima delle quali ha statuito che
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” ed ha allegato che “ la comunanza fra i coassicuratori delle medesime questioni e/o eccezioni sollevate, rende intuitivo
pagina 8 di 25 l'interesse all'impugnativa anche da parte di , per le stesse ragioni e/o motivazioni Controparte_5 illustrate da nell'appello principale” (così comparsa di costituzione, pag. 14 e, negli stessi Parte_1
termini, in comparsa conclusionale, pagine 17 e 18, nonché in memoria di replica, pagine da 5 a 7).
Reputa la Corte che sia invece fondata l'eccezione di inammissibilità proposta da la quale ha CP_1
persuasivamente evidenziato come le sentenze richiamate dalla compagnia di assicurazioni siano state rese in fattispecie in cui l'appello incidentale “adesivo” era stato proposto dal coobbligato in solido con l'appellante principale, sì che “il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte - che abbia, nel frattempo, pagato il creditore - non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna. Ed è in quest'ottica che, quindi, trova giustificazione (nella valorizzazione del soddisfacimento di un interesse propriamente riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 100 c.p.c.) la legittimazione del coobbligato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva” (così Cass., SU, n.
8486/2024).
Nella fattispecie in esame, è coassicuratrice con La polizza, in perfetta aderenza con CP_5 CP_7
l'art. 1911 c.c.1, prevede espressamente nel capitolo rubricato “Coassicurazione e delega” che
“L'assicurazione è ripartita per quote fra le società indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale…”. E la sentenza impugnata ha condannato e al pagamento dell'indennizzo, la CP_7 CP_5
prima in misura del 70% e la seconda del 30%, senza alcun vincolo di solidarietà.
Non è vero, quindi, che le due compagnie siano legate da un interesse giuridico né che CP_13
l'interesse di ad impugnare la statuizione di condanna del Tribunale di Milano sia sorto CP_5 dall'appello proposto da sì che si deve escludere che dall'appello principale di quest'ultima CP_7
derivi, come dedotto da la sua legittimazione ad impugnare in via incidentale la sentenza di CP_5
primo grado. In senso conforme, si rinvia alle persuasive considerazioni dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
20935/2024, che ha chiarito come la posizione del coassicuratore ex art. 1911 c.c. che intenda impugnare la statuizione per esso sfavorevole aderendo all'impugnazione proposta da altro coassicuratore non rientra in alcuna delle ipotesi in cui è consentita l'impugnazione incidentale tardiva, poiché l'obbligazione dei coassicuratori è parziaria e non solidale, e l'interesse del coassicuratore ad impugnare in via incidentale non può dirsi sorto dall'impugnazione dell'altro coassicuratore.
L'appello principale di è affidato a nove motivi. CP_7
Con il primo - “Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel qualificare come tardiva l'eccezione
1892 c.c. formulata da - la compagnia contesta al primo giudice di aver erroneamente Parte_1
valutato tardiva l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1982 c.c. e, conseguentemente, di non aver esaminato gli argomenti svolti a sostegno della propria eccezione (la cui individuazione è rimessa genericamente ad un successivo ulteriore motivo di appello).
L'esame di tale doglianza richiede alcune precisazioni su quanto accaduto nel giudizio di primo grado e su come le difese dell'odierna appellante principale sono state progressivamente messe a punto ed ampliate dai suoi procuratori.
OL ha sostenuto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 ottobre 2021, che CP_1 quando fu ripristinata la c.d. garanzia “involucro”, omise volontariamente di riferirle la “effettiva realtà dei fatti” e cioè che alla data del 19 dicembre 2016 -ed a febbraio 2017- il problema delle infiltrazioni non era risolto e che, anzi, “le attività di sigillatura delle facciate da parte del General Contractor
erano ancora febbrilmente in corso”; la compagnia convenuta ha conseguentemente eccepito, CP_11
ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza (che è rubricato “dichiarazioni inesatte o reticenze”) e dell'art. 1892 c.c. “sia l'annullabilità dell'Appendice di variazione 22.02.2017 (doc. 2) del contratto di assicurazione e dichiara di voler esercitare la relativa impugnazione, sia in ogni caso la perdita del diritto all'indennizzo in cui è incorsa l'assicurata ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 1892 c.c.” (così in comparsa, pagine 4 e 5). Ha poi concluso chiedendo di “dichiarare ex art
1892 cc, l'annullabilità dell'Appendice di variazione 22.02.2017 (doc. 2) del contratto di assicurazione
n. M.06000409-1 2, oggi avente n. 1/56388/88/763568634/6, ed in ogni caso la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c.”.
Con la prima memoria istruttoria in data 26 giugno 2023, con la quale si è costituito un nuovo difensore, la compagnia ha eccepito, in aggiunta a quanto allegato in comparsa, e con riferimento al rapporto con la società assicurata che la garanzia era operante solo per i “danni materiali e CP_1
pagina 10 di 25 diretti agli elementi costruttivi costituenti l'involucro (…) conseguenti a gravi difetti degli stessi (…) compresa la mancata tenuta dell'acqua” e non in relazione ai pretesi “gravi difetti di tenuta” che erano stati riscontrati dal consulente;
inoltre, ha eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza, che rimette la determinazione della misura dell'indennizzo ad una perizia contrattuale;
la mancanza di indipendenza in capo al certificatore la cui relazione era CP_2
stata assunta come condizione sospensiva per l'efficacia della garanzia “involucro” (pagine 13 e 14 memoria); l'inadempimento contrattuale di per violazione della clausola n. 2 del CP_1
“compromesso” (doc. 1, pag. 5) e dell'obbligo di “prestare tutta la collaborazione necessaria al
Controllore IC nello svolgimento delle sue attività” , con conseguente legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; la mancanza di prova dell'esistenza di un danno indennizzabile e di gravi difetti costruttivi nei termini di polizza. Ha concluso, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda di “in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque CP_1
sprovvista del necessario supporto probatorio, sia in punto di an che di quantum debeatur, all'occorrenza previo accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in atti ed in forza delle richiamate disposizioni negoziali e di legge, l'inefficacia e/o l'inoperatività dell'Atto di Variazione
Generica in data 22 febbraio 2017 …”.
Dal semplice confronto tra i due atti, appare di assoluta evidenza la novità ed inammissibilità della maggior parte delle questioni introdotte con la memoria in esame, ciò di cui si darà conto nell'esame dei singoli motivi di appello;
unicamente con riferimento all'allegazione della contestata reticenza della contraente/assicurata in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla eliminazione delle infiltrazioni -questa, infatti, è l'unica circostanza fondante le richieste di evidenziata in comparsa di risposta- si può CP_7
invece convenire con la parte appellante nel ritenere che il tema sia stato tempestivamente affrontato anche a sostegno dell'eccezione di inoperatività della garanzia e non solo della domanda di annullamento e che le ulteriori circostanze di fatto allegate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.
1, c.p.c. a dimostrazione di tale reticenza rientrino nel novero dei “fatti secondari”. E' indubbia, infatti,
l'ambiguità delle difese svolte nella memoria istruttoria da poiché essa non ha rinunciato CP_7
espressamente alla domanda di annullamento del contratto, ma neppure ha fatto più cenno alla richiesta di una pronuncia costitutiva;
tuttavia è certo che già al momento della sua costituzione in giudizio, essa si era opposta al pagamento dell'indennizzo anche sul presupposto dell'inoperatività della garanzia per dolo (tale l'asserita volontaria reticenza) della parte contraente, come si ritiene possibile quando il pagina 11 di 25 sinistro si è verificato prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione (cfr. Cass. ord. n. 1166/2020; Cass. n. 16406/2010).
Tale rilievo non ha, per l'appellante principale, alcuna utilità.
Si vedrà, infatti, nell'esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello, che non è stata provata da alcuna falsità o reticenza di e che gli argomenti svolti a sostegno di questa tesi sono stati CP_7 CP_1
tutti attentamente analizzati e confutati dal primo giudice. È la compagnia, semmai, che, nell'affermare, contrariamente al vero, che il Tribunale avrebbe omesso l'esame dei fatti allegati e dei documenti acquisiti, si limita a riproporre quanto già scritto nei propri atti difensivi, senza svolgere alcuna specifica e ragionata critica alle persuasive considerazioni esposte del primo giudice nella sentenza appellata.
Con il secondo (“Sull'errore in fatto in cui è incorso il primo giudice nel rigettare nel merito
l'eccezione ex art.1892 c.c. formulata da ed il terzo motivo (“Sulla omessa pronuncia Parte_1 sulle circostanze di fatto dedotte da a fondamento dell'eccezione ex art.1892 c.c.”), che Parte_1 possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sostiene l'erroneità della CP_7
decisione nella parte in cui il primo giudice, travisando il significato dei documenti prodotti ed omettendo l'esame di argomentazioni difensive, le ha negato la tutela prevista dall'art.1892 c.c. In particolare, il tribunale non avrebbe considerato come la veridicità della dichiarazione del direttore dei lavori in ordine all'ultimazione dei lavori sulla facciata sia smentita dalla documentazione acquisita relativa alle lavorazioni eseguite da fino all'estate del 2017 (doc. 13); che il certificatore CP_11
aveva ammesso di non aver svolto alcuna autonoma verifica, ma di essersi “adagiato” su quanto CP_2
dichiarato dalla direzione lavori;
che, alla luce dei fenomeni infiltrativi che si erano poi manifestati, non era inverosimile supporre che le prove di tenuta eseguite a campione fossero state in qualche modo
“pilotate”.
Le censure sono infondate.
Giova ricordare che “In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. Cass 11115/2020).
pagina 12 di 25 Spettava dunque alla compagnia, secondo la quale “l'eccezione di inoperatività della garanzia ex art.1892 c.c. è fondata sul dato obiettivo e incontestabile che la facciata nel dicembre 2016 non era stata ultimata, sicché la garanzia non poteva né doveva essere attivata” (cfr. memoria replica, pag. 6), provare non solo e non tanto la circostanza sopra riferita -che, in sé e per sé, significa ben poco- ma, soprattutto, che le procedure di impermeabilizzazione commissionate da per ovviare ai problemi CP_1
di tenuta che si erano manifestati nel 2013 e nel 2014 erano ancora in corso d'opera e, dunque, che non era vero quanto attestato da cioè che l'involucro della Torre Diamante a dicembre 2016 aveva CP_2 raggiunto “un livello prestazionale di tenuta all'acqua adeguato allo scopo per cui è stato progettato”
e che, a quella data, restasse ancora da sostituire solo una cellula sul fronte nord del fabbricato (cfr. rapporto pag. 15). È pacifico, infatti, che l'involucro della comprende le CP_2 Parte_2
pareti esterne dell'edificio verticali o sub-verticali escludendo il tetto (questa la definizione pattizia -cfr. doc.
1 - abbia manifestato problemi di impermeabilizzazione nel corso del 2018 conseguenti ad CP_7
errori progettuali ed esecutivi risalenti alla costruzione del fabbricato e quindi preesistenti alla stipulazione del contratto di assicurazione;
questa, del resto, è la funzione della polizza decennale postuma, cioè quella di garantire il pagamento di un indennizzo allorché si verifichino danni ad un edificio dovuti a gravi (ed originari) difetti costruttivi. Ciò che quindi rileva, nel caso in esame, considerato che l'emissione della speciale garanzia “involucro” era stata subordinata alla presentazione di rapporti tecnici con esito positivo del certificatore, incaricato di effettuare un controllo tecnico “con
l'obiettivo di minimizzare i rischi di cui alle garanzie di polizza” (cfr. art. 1, lett. l, polizza decennale postuma), non è la ovvia e pacifica preesistenza dei difetti costruttivi, né che le infiltrazioni verificate
CP_1 da nella primavera del 2018 fossero “analoghe” a quelle accertate da Controparte_14 nell'autunno del 2017, ma che il giudizio positivo e senza riserve espresso dal certificatore nel rapporto aggiornato al 19 dicembre 2016 fosse conforme al vero e, in caso contrario, che la società contraente, al momento dell'emissione dell'appendice di polizza (febbraio 2017), fosse a conoscenza dell'inattendibilità o, addirittura, della falsità di tale giudizio e non ne abbia informato l'assicuratore.
Reputa questa Corte che non abbia assolto al proprio onere probatorio. CP_7
Il consulente d'ufficio, all'esito di un'attenta e minuziosa ricognizione del materiale istruttorio in atti e, in particolare, dei risultati delle prove eseguite a novembre 2016 da TC (Istituto Tecnologie delle
Costruzioni)3 e, nell'autunno del 2017, dall'Istituto Giordano4, ha evidenziato che “Non solo non si ha 3 che concludeva “Esito delle prove: esito POSITIVO (assenza di infiltrazioni di acqua visibili su lato interno sulle parti direttamente accessibili/ispezionabili)” (cfr. doc. 8 . CP_7 pagina 13 di 25 contezza documentata di infiltrazioni al 22 febbraio 2017 ma, per contro, si sa invece che le prove condotte da TC per conto di CMB il 28 novembre 2016 e dall secondo le specifiche, Controparte_14
norma UNI EN 13051 [progetto] e standard del CWCT, avevano dato esito positivo. Questa era pertanto la situazione a dicembre 2016 e finanche a novembre 2017. Significa che, se a qualcuno fosse venuto il dubbio che l'istruzione operativa IO-S_40_PNV e dei lavori aggiuntivi che si stavano eseguendo non fossero risolutivi, le prove di allagamento in facciata secondo i sopracitati standard tecnici gli avrebbero dato torto” (relazione del ctu, pag. 35).
Tale conclusione non è in alcun modo inficiata o smentita dalle critiche rivolte da alla decisione CP_7
del primo giudice. non ha imputato al consulente di aver frainteso gli elementi di fatto acquisiti agli atti, né ha CP_7
segnalato, nel ragionamento dell'esperto, errori derivanti dalla mancata applicazione di regole tecniche, né, tanto meno, ha tempestivamente contestato la correttezza della metodologia ed il livello di approfondimento dell'indagine di che pure ha esaminato prima di emettere l'appendice di CP_2
polizza. Sostiene, invece, che a dicembre 2016, diversamente da quanto certificato dal direttore dei lavori -il quale, il primo dicembre 2016, dato atto di tutti gli interventi eseguiti dal General Contractor e delle prove di tenuta eseguite, da ultimo ad opera dell'TC, ha attestato “il sostanziale completamento delle opere oggetto” dell'intervento e la loro corretta esecuzione (doc.
4 - e diversamente da CP_1
quanto affermato da nel rapporto aggiornato sull'adeguatezza del livello prestazionale di tenuta CP_2 all'acqua raggiunto, i lavori per la risoluzione dei problemi infiltrativi erano ancora in corso e la problematica non era stata risolta. I lavori infatti proseguirono fino ad agosto 2017 e se tale circostanza non le fosse stata taciuta, essa non avrebbe acconsentito ad assicurare l'involucro.
Tuttavia:
1. come ha giustamente evidenziato il primo giudice nell'esaminare le eccezioni di il CP_5
fatto che a dicembre 2016 i lavori di sigillatura fossero ancora in corso non è stata in alcun modo taciuta alla compagnia. Il certificato emesso dalla direzione lavori parla di completamento “sostanziale” dell'intervento ed il rapporto di n. 4372/16, sulla base del CP_2 quale è stata stipulata l'appendice di polizza del 22.2.2017, segnalava espressamente la necessità di procedere alla sostituzione di una cellula sul fronte nord, in corrispondenza della
“lanterna”. Era chiaro, quindi, che l'intervento disposto da allo scopo di rimediare alle CP_1 4 con esito positivo secondo standard internazionali [norme armonizzate europee della serie UNI EN
13051 e specifiche CWCT] e negativo solo a test con modalità più invasive determinate da CP_1
(cfr. doc. 9 e relazione del ctu, pag. 15 e pag. 28). CP_7 pagina 14 di 25 infiltrazioni era ancora in corso. Contrariamente a quanto afferma l'appellante (così in atto di appello, pag. 16), non vi è alcuna parte del rapporto di in cui si affermi che “tutte” le CP_2
cellule erano state trattate;
2. può ritenersi pacifico che si sia avvalsa della documentazione fornitale dal General CP_2
Contractor e della certificazione di corretta esecuzione dei lavori e che abbia eseguito unicamente dei controlli a campione, come ha precisato nei suoi atti difensivi. Ciò non vuol dire
-e non è questo che la società terza chiamata, nel formulare le proprie difese, ha riferito5- che essa si sia acriticamente adagiata sull'attestazione del direttore dei lavori, tant'è che la stessa presa visione del rapporto, non ebbe nulla da obiettare sull'adeguatezza delle verifiche CP_7
eseguite dal controllore mediante ripetuti sopralluoghi (il 12 febbraio, l'8 aprile, il 28 novembre ed il 29 novembre 2016) e l'esecuzione a campione di prove di tenuta all'acqua (cfr. doc. 6
pagine da 10 a 15); CP_1
3. i SAL prodotti come doc. 13 di parte che dovrebbero dimostrare, secondo la CP_7
compagnia, l'entità delle lavorazioni eseguite nel corso del 2017 e quindi la sottovalutazione da parte del certificatore, se non la falsità delle attestazioni, non sono utili allo scopo. Come ha correttamente evidenziato il tribunale, detta documentazione dà conto proprio della prosecuzione della “sigillatura” delle cellule, cioè dell'attività che il controllore aveva CP_2
segnalato come necessaria ed ancora ineseguita ed è significativo che, a fronte di opere oggetto del contratto di subappalto e delle successive integrazioni per complessivi €519.500 e di lavori eseguiti al 31 dicembre 2016 per €451.978 (cfr. SAL n. 14, doc. 13 , da gennaio ad CP_7
agosto 2017 siano state eseguite opere per complessivi €24.039 (cfr. doc. 13 SAL da 15 CP_7
a 22), ciò che conferma la correttezza sia della attestazione del direttore dei lavori il primo dicembre 2016 sul “sostanziale” completamento delle opere, sia del giudizio espresso dal certificatore CP_2 5 Si legge, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, alla pag. 18, che “È evidente al riguardo che la verifica contenuta nel rapporto di al 19.12.2016 non poteva certo CP_2 tenere conto di attività che sarebbero state svolte nei mesi successivi: tali attività non costituiscono quindi fatti di cui debba rispondere, né invalidano automaticamente le precedenti verifiche, che CP_2 si fondavano comunque su una complessa attività di ripristini, test e controlli svolti nel 2016, tra cui il certificato di "corretta esecuzione" e di accettazione delle opere emesso dalla Direzione Lavori (doc. n. 4)”. Si vedano, altresì, le difese di alle pagine 22 e 23 della comparsa di costituzione e CP_2 risposta in questo grado. pagina 15 di 25 4. le prove che successivamente, a partire dall'autunno del 2017 -cioè dieci mesi dopo le verifiche svolte da sono state eseguite da non provano nulla quanto allo stato CP_2 Controparte_14
dei luoghi nel mese di dicembre 2016, e neppure corroborano le supposizioni dell'assicuratore, considerato che la sigillatura ha retto alle prove eseguite secondo standard internazionali ed ha rivelato la sua fragilità solo all'esito di prove particolarmente invasive eseguite secondo le richieste specifiche della committente;
5. che i test siano stati eseguiti da parte di TC selezionando le cellule in modo non casuale è, come afferma la stessa appellante, una mera supposizione (scrive che “non è, dunque, CP_7 inverosimile supporre…” – pag. 20 atto di appello), non suffragata da alcun serio e concreto elemento di prova. Non è chiaro neppure se l'appellante abbia inteso ipotizzare una complicità tra TC e per falsare l'esito delle prove o un'iniziativa di TC, di cui potrebbe non CP_1 CP_1
essere stata neppure a conoscenza. Si tratta, in ogni caso, di mere speculazioni, alle quali giustamente il primo giudice non ha attribuito alcun peso;
6. come si è in precedenza accennato, le prove eseguite da nella primavera 2018 nulla CP_12
dimostrano in ordine all'asserita falsità dell'attestazione del direttore dei lavori e del rapporto del controllore sulle lavorazioni eseguite fino a dicembre 2016 e sulla loro ipotizzata CP_2 idoneità a garantire un'adeguata impermeabilizzazione;
non provano, cioè, le circostanze su cui poggia l'eccezione proposta da ai sensi dell'art. 1892 c.c. CP_7
Vi è poi ben poco da dire sul quarto (“omessa pronuncia sulla eccezione di inefficacia dell'Estensione di garanzia n.1 c.d. “involucro” di Polizza per mancata verificazione della condizione sospensiva”) e sul quinto motivo (“omessa pronuncia sulla eccezione di inadempimento di agli obblighi CP_1 negoziali”) di appello, poiché, come ha giustamente eccepito l'appellata si tratta di eccezioni CP_1
formulate tardivamente e fondate su allegazioni neppure accennate nella comparsa di costituzione e risposta. Infatti, ha dedotto solo nella prima memoria istruttoria che il rapporto di CP_7 CP_2
mancava dei requisiti essenziali di indipendenza, accuratezza ed affidabilità con conseguente inefficacia della garanzia ai sensi della clausola n. 1 della “estensione della garanzia involucro”, in quanto “prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che il Contraente abbia presentato alla i rapporti tecnici con esito positivo…” (cfr. doc. 1 pag. 10) e solo Pt_3 CP_1 con la medesima memoria ha eccepito l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., CP_1
rimproverandole di non aver cooperato con il controllore tecnico.
pagina 16 di 25 Occorre quindi passare all'esame del sesto motivo, con il quale la compagnia ha riproposto la tesi, anche questa svolta nel giudizio di primo grado solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1,
c.p.c., secondo la quale non sarebbero “indennizzabili a termini di Polizza i costi per la eliminazione delle cause accertati in sede di ATP”.
A detta di il primo giudice non avrebbe considerato che oggetto della garanzia sono CP_7
esclusivamente i danni materiali cagionati da gravi difetti e non i vizi o difetti in quanto tali;
la garanzia involucro opererebbe cioè a condizione che la mancata tenuta all'acqua -dovuta ad errore di progettazione, vizio di materiale o difetto di costruzione o montaggio- abbia cagionato un “danno materiale e diretto agli elementi costruttivi costituenti l'involucro” (così, appello, pagine 36 e 37, punto 85). Conseguentemente, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha riconosciuto a il CP_1 pagamento di una somma rappresentativa dei costi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e non per l'eliminazione dei danni cagionati dalle infiltrazioni. Nel caso di specie, modesti fenomeni di impregnazione dei controsoffitti e della moquette.
Ad avviso di questa Corte, anche in questo caso si tratta di questioni che ha introdotto in CP_7
giudizio tardivamente, come ha giustamente eccepito la parte appellata.
infatti, nel dedurre che i danni lamentati dalla società assicurata esulano dall'oggetto della CP_7
garanzia, ha proposto un'eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere formulata al momento della (tempestiva) costituzione in giudizio poiché la deduzione della non indennizzabilità di un determinato evento in virtù di una specifica clausola negoziale introduce un fatto impeditivo della domanda di indennizzo che è espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. In questo senso si è pronunciato di recente il giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 1469/2025, cui si rinvia), ponendosi motivatamente e persuasivamente in dissenso con l'indirizzo consolidato che ricostruisce la delimitazione del rischio come fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato e perciò consente al giudice di rilevarne d'ufficio la mancanza.
Osserva la Corte che, in ogni caso, anche a seguire quest'ultimo e più risalente orientamento, la doglianza di sarebbe del tutto infondata nel merito. CP_7
La garanzia “involucro”, infatti, a fronte di un premio pattuito di complessivi €1.059.784.97 (doc. 7
, copre i danni materiali e diretti agli elementi costruttivi costituenti l'involucro, compresa la CP_1 mancata tenuta all'acqua, che, nella clausola, assurge essa stessa a danno indennizzabile.
L'interpretazione proposta dalla parte appellante, secondo la quale, nelle previsioni contrattuali, detta pagina 17 di 25 mancata tenuta all'acqua, derivante dall'inadeguatezza della sigillatura, verrebbe in considerazione solo come possibile causa di danno a singole componenti della struttura, non trova alcun conforto nel chiaro tenore letterale della polizza, che al contrario, individua espressamente le cause dei danni indennizzabili negli errori di progettazione, nei vizi di materiale e nei difetti di costruzione e montaggio.
Accertata dunque, in concreto, la mancata tenuta all'acqua delle celle di cui consiste l'involucro e che essa è dovuta a carenze progettuali ed esecutive che interessano l'intera facciata (indipendentemente dal fatto che i fenomeni infiltrativi si siano evidenziati solo in alcune zone), non vi è dubbio che il danno indennizzabile consista (anche) nei costi delle opere che servono ad ovviare al difetto progettuale e costruttivo. Si dovrebbero altrimenti immaginare possibili plurimi interventi diretti a rimediare di volta in volta il danno cagionato da altrettanti possibili e plurimi bagnamenti senza mai incidere sull'origine del fenomeno, frustrando l'esigenza del contraente di vedere garantita l'integrità del fabbricato, ma senza che ciò necessariamente comporti un risparmio per l'assicuratore.
In concreto, i costi stimati dal consulente sono quelli di un intervento diretto a mitigare, piuttosto che eliminare, i fenomeni infiltrativi (si rinvia, a questo riguardo, alla relazione del consulente, pagine da
36 a 40 e 52)6 e sull'adeguatezza di tali interventi -che comprendono anche la rimozione ed il riposizionamento di tende, pavimenti e controsoffitti- non vi sono specifiche ed argomentate censure.
Con il settimo motivo, l'appellante rimprovera al tribunale di aver errato:
I. nel far decorrere rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma indicata dal consulente tecnico come necessaria all'esecuzione delle opere rimediali dalla data di denuncia del sinistro
(8 aprile 2018), quando, tra l'altro, la causa delle infiltrazioni era ancora in corso di accertamento;
II. nel non aver considerato che la somma calcolata dal consulente tecnico era espressa in moneta attuale (al 26 ottobre 2020): il primo giudice aveva perciò attribuito a oltre 30 mesi di CP_1
rivalutazione ed interessi non dovuti.
pagina 18 di 25 Ancora una volta, il motivo è infondato.
Il primo giudice, dopo aver correttamente affermato che il debito di indennizzo dell'assicuratore configura un debito di valore, “e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass. 23 marzo 1995, n. 3388; Cass. 12 novembre 1994, n.
9549; Cass. 5 gennaio 1991, n. 44; Cass. 26 gennaio 1988, n. 661; Cass. 4 giugno 1987 n. 4883; Cass.
3 maggio 1986, n. 3017; Cass. 25 ottobre 1984 n. 5437; Cass. 29 novembre 1981 n. 6376, tra le altre, oltre quelle richiamate sopra)”, ha affermato che il debito verso doveva essere rivalutato dalla CP_1 data della denuncia del sinistro fino al “momento della presente liquidazione” ed ha indicato in
€2.133.406,80 l'importo devalutato ad aprile 2018 ed in €2.506.752,99 il medesimo importo rivalutato alla data della sentenza. Quindi, dopo aver altrettanto correttamente richiamato i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, ha disposto che sull'importo devalutato (di
€2.133.406,80), progressivamente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, decorressero gli interessi compensativi dall'8 aprile 2018 fino alla data della notificazione dell'atto di citazione (3.06.2021) e da questa data al saldo effettivo (pagine 20 e
21 della sentenza).
Palesemente infondate sono dunque le doglianze sub I) e II): la data di denuncia delle infiltrazioni (8 aprile 2018) è quella del verificarsi del rischio assicurato ed è in tale data che ove non avesse CP_7 opposto eccezioni infondate alla richiesta dell'assicurato, avrebbe dovuto mettere a disposizione l'indennizzo, mentre rivalutazione ed interessi sono stati correttamente riconosciuti assumendo quale base di partenza il capitale devalutato, in perfetta osservanza dei principi giurisprudenziali richiamati.
Sul punto, l'esposizione non è lineare, considerata l'insistenza, da parte del tribunale, sull'importo rivalutato;
tuttavia, la lettura complessiva della decisione non lascia adito a dubbi sulla corretta applicazione delle regole citate.
Con l'ottavo motivo l'appellante principale si è doluta dell'erronea liquidazione degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il tribunale, sul punto, ha disposto che “fino alla data della notifica dell'atto di citazione il 3.06.2021 e da questa data alla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art.
1284, IV comma c.c. sull'importo liquidato di euro 2.785.002,57 ed € 1.193.572,52 fino al saldo effettivo” (così la sentenza, sottolineatura aggiunta).
Questi, secondo i profili di criticità: CP_7
pagina 19 di 25 a. la condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma. c.c., sarebbe stata resa in assenza di domanda tempestiva. La richiesta sarebbe stata formulata in questi termini solo all'udienza di precisazione delle conclusioni;
b. non aveva allegato e provato i presupposti in fatto per la liquidazione di detti “super” CP_1
interessi, che perciò erano stati riconosciuti in spregio alla regola, affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” (Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2024, n.12449)”;
c. in ogni caso, poiché il debito dell'assicuratore è debito di valore, non potevano essere automaticamente riconosciuti a gli interessi di mora previsti dall'art. 1284, comma quarto, c.c., CP_1
che è norma dettata per i debiti di valuta;
d. comunque, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati a partire dalla data della domanda giudiziale unicamente sulla somma “via via” rivalutata.
Si è già detto che gli interessi sono stati attribuiti sul capitale devalutato all'8 aprile 2018 e poi rivalutato annualmente, sicché non vi è ragione per tornare sull'argomento.
Non è vero che gli interessi non siano stati tempestivamente richiesti. infatti, con l'atto di CP_1 citazione, chiese, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi “moratori al saggio legale” fino al saldo effettivo. Spetta poi al giudice la qualificazione della domanda e l'individuazione del saggio
“legale” applicabile alla fattispecie.
Tuttavia, si tratta di interessi compensativi, e dunque ha ragione a sostenere che non vi è alcun CP_7
automatismo che giustifichi l'attribuzione del tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284, c.c.
È noto che la funzione di tali interessi è quella di ristorare il danneggiato della mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito -qui l'indennizzo dovuto dall'assicuratore- nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Il danno può essere accertato in via presuntiva: in questo caso, l'entità dell'importo dovuto e l'attività imprenditoriale esercitata da (cfr. atto di citazione CP_1
in primo grado, pagine 1 e 2), rendono di immediata evidenza il pregiudizio subito per aver dovuto destinare parte della propria liquidità all'esecuzione degli interventi di ripristino invece che ad investimenti produttivi. Quanto alla liquidazione, coerentemente con l'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 -che,
pagina 20 di 25 dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”-, la circostanza che il giudice abbia ritenuto “di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226: ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (così
Cass. n. 19063/2023). Il ricorso all'art. 1284, quarto comma, c.c. presuppone quindi che il danneggiato, il quale ne invochi l'applicazione, abbia quanto meno allegato le circostanze a supporto della possibile valorizzazione di un diverso saggio degli interessi compensativi in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso.
Tale allegazione, in questo caso, è del tutto mancante.
Ritiene, di conseguenza, questa Corte che la sentenza, sul punto, vada riformata e che la somma dovuta da a ferma la rivalutazione nei termini disposti dal primo giudice, debba essere CP_7 CP_1
maggiorata degli interessi -sul capitale di €2.133.406,80 rivalutato anno per anno- al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., dall'8 aprile 2018 all'8 luglio 2024, data di pubblicazione della sentenza di primo grado. La liquidazione del danno operata in sentenza comporta poi la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sì che dalla data della sentenza al saldo sono dovuti a gli interessi CP_1 al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., sull'importo complessivamente liquidato.
Prima di passare all'esame dell'ultimo motivo dell'appello principale, va segnalato, con riferimento ai motivi sesto, settimo e ottavo, che ha dichiarato di condividere le critiche di ed ha CP_2 CP_7
addirittura concluso chiedendo l'accoglimento di detti motivi. È palese l'inammissibilità di siffatta richiesta, in quanto formulata da una parte integralmente vittoriosa, sì che non occorre dar conto degli argomenti svolti a sostegno di tale pretesa.
Venendo al nono motivo, con esso si è doluta del rigetto della propria domanda nei confronti di CP_7
contestando l'esistenza del nesso, ravvisato dal primo giudice, tra il rigetto della domanda CP_2
pagina 21 di 25 fondata sull'art. 1892 c.c. e quella nei confronti del controllore tecnico, che aveva per presupposto
(anche) l'adempimento negligente di obbligazioni contrattuali.
In verità, nel chiamare in causa ne aveva domandato la condanna al risarcimento dei CP_7 CP_2 danni o all'eventuale “manleva” unicamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., accusandola di averle arrecato, con il suo comportamento -e cioè con la redazione di un rapporto mendace-, un danno grave ed ingiusto
(si vedano le pagine 4 e 6 della comparsa di risposta, integralmente trasfusa nell'atto di chiamata in causa). Solo nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ha introdotto il tema di CP_7
una supposta responsabilità contrattuale di CP_16
Ciò premesso, reputa la Corte che, con riferimento alla domanda ex art. 2043 c.c., come giustamente eccepito dalla società appellata, la decisione del Tribunale di Milano sia passata in giudicato, poiché non è stata in alcun modo tempestivamente criticata nella sua sola ratione decidendi e cioè nel rilievo che non ha né allegato né provato illeciti civili ascrivibili a titolo di responsabilità Parte_1
extracontrattuale in capo al controllore tecnico né il concorso doloso nella condotta asseritamente tenuta da solamente prospettato, nell'avere reso dichiarazioni reticenti al momento della CP_1 stipula dell'appendice di polizza, dichiarazioni che si è accertato non essere reticenti né false”.
Quanto alla domanda fondata su una supposta responsabilità contrattuale per negligenza nell'esecuzione dei controlli dei quali era stata incaricata da e per essersi “adagiata” sulle CP_2 CP_1
asserzioni del direttore dei lavori, si tratta, ancora una volta, di una domanda nuova, fondata non più sul dolo insito nell'aver (in tesi) confezionato un rapporto mendace, ma sull'inadempimento dell'obbligazione di eseguire l'incarico con diligenza e professionalità, tenendo conto dell'interesse di oltre che di quello della società mandante. Si tratta perciò di domanda inammissibile. CP_7
Il motivo, quindi, va rigettato.
Conviene a questo punto passare all'esame dell'appello incidentale di . CP_1
Diversamente da quanto eccepito da e che del resto non hanno in alcun modo CP_7 CP_5
motivato la loro eccezione, l'appello è certamente ammissibile, poiché proviene dalla parte contro la pagina 22 di 25 quale è stato proposto l'appello principale volto a rimettere integralmente in discussione l'esito, favorevole alla società assicurata, del giudizio di primo grado.
Nel merito, però, l'appello non merita accoglimento.
La contraente assicurata aveva domandato, nel giudizio di primo grado, il riconoscimento di un maggiore importo a titolo di indennizzo assicurativo in considerazione della necessità di eseguire nuovamente nel corso della vita utile dell'involucro della Torre Diamante gli interventi di ripristino individuati in sede di ATP. È stato segnalato, infatti, che l'involucro di un edificio quale quello assicurato ha, di regola, una durata di cinquant'anni e che, considerato il carattere comunque non definitivo degli interventi individuati per risolvere il problema della insufficiente tenuta all'acqua, tali interventi, per consentire all'involucro di assolvere alla sua funzione per un intero e normale ciclo di vita, dovranno essere ripetuti a distanza di venti/venticinque anni.
Il primo giudice non ha motivato sul tacito rigetto e ha riproposto la domanda. CP_1
La pretesa è infondata.
La polizza decennale postuma sottoscritta da copre i danni agli elementi costruttivi CP_1 dell'involucro per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, sulla falsariga di quanto stabilito, in generale, dall'art. 1669 c.c.: questo, quindi, è il lasso di tempo al quale occorre fare riferimento per delimitare l'ambito di operatività della garanzia. La pretesa di porre a carico degli assicuratori i costi di interventi che potrebbero rendersi necessari (ma, si tratta, ovviamente, di mera eventualità) a distanza di dieci/quindici anni dalla scadenza del contratto di assicurazione per garantire al fabbricato una vita di cinquant'anni, è diretta, in concreto, ad eludere il limite temporale della garanzia ed in rapporto al quale gli assicuratori hanno accettato l'assunzione del rischio ed hanno quantificato il premio.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata, con la sola correzione della misura degli interessi compensativi di cui si è dato conto.
Non è poi contestato che la compagnia appellante abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado, versando a €3.336.194,88. CP_1
Poiché ha allegato all'atto di appello un resoconto contabile privo di data che dà conto CP_7 dell'ammontare complessivo del versamento, senza che sia possibile verificare i sottostanti conteggi, in questa sede ci si deve limitare ad affermare l'obbligo di di restituire l'eventuale differenza tra CP_1
quanto incassato e quanto è stato accertato esserle effettivamente dovuto.
Le spese
pagina 23 di 25 Nel rapporto tra e occorre aver riguardo all'esito Controparte_7 Controparte_1
complessivo della lite, che vede una situazione di soccombenza parziale e reciproca, pur restando prevalentemente soccombente. Sussistono dunque i presupposti per una compensazione CP_7
parziale, che si stima equo dichiarare nella misura di un quarto, con condanna di al pagamento a CP_7
dei restanti tre quarti. Le spese si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'ammontare del CP_1 credito riconosciuto a e dell'attività difensiva svolta. CP_1
inoltre, è integralmente soccombente nei confronti di Controparte_7 CP_2
alla quale dovrà rifondere le spese del grado, liquidate tenuto conto dell'entità della domanda
[...]
proposta nei suoi confronti e dell'attività difensiva svolta.
Nel rapporto tra e la reciproca soccombenza giustifica la Controparte_5 Controparte_1
compensazione integrale delle spese del grado.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale di ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.6835/2024, pubblicata l'8 luglio 2024, corretta con ordinanza n. 6465/2024 del 29 luglio 2024, accerta che sulla somma dovuta da a CP_7
a titolo di indennizzo spettano gli interessi compensativi -da calcolare sul capitale CP_1
originario di €2.133.406,80 rivalutato anno per anno come indicato dal Tribunale di Milano- al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., dall'8 aprile 2018 all'8 luglio 2024, oltre, sull'importo così liquidato per capitale, rivalutazione e interessi, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dall'8 luglio 2024 al saldo;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_5
3. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4. condanna a restituire a la differenza tra Controparte_1 Controparte_7
quanto pagato per capitale, rivalutazione, interessi e spese in dipendenza della sentenza di primo grado ed il minor importo accertato come dovuto in questa sede, oltre gli interessi al tasso legale su detta differenza dalla data del pagamento al saldo;
5. dichiara le spese di lite compensate tra e in misura di un quarto e condanna CP_7 CP_1
a rifondere a i restanti tre quarti che Controparte_7 Controparte_1
determina (detti tre quarti) per il giudizio di primo grado in €1.284,75 per spese ed €35.223,75
pagina 24 di 25 per compensi e, per il giudizio di appello, in €33.150 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
6. condanna a rifondere a le spese del grado, che Parte_1 Controparte_2
determina in €44.201 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
7. dichiara le spese del grado integralmente compensate tra e Controparte_5 CP_1
[...]
8. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e Controparte_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Controparte_1
comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025
La consigliera est. Il Presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi del quale "qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori". 2 Che è l'unico che rilevi. Infatti, l'interesse che legittima l'impugnazione incidentale tardiva adesiva
“si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante (pur se lo si voglia qualificare come riflesso o indiretto o -seconda parte della dottrina - condizionato), che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore” (Cass. S.U. n. 8486/2024). pagina 9 di 25 6 In sentenza: “La contestazione sollevata dalle convenute in merito alla mancata dimostrazione dei danni diretti e materiali previsti dalla estensione di garanzia è del tutto infondata se si considera che in sede di accertamento tecnico preventivo l'ing. ha esaminato tutte le attività necessarie per CP_15 impedire o almeno mitigare i fenomeni infiltrativi da eseguire all'interno delle 2700 cellule della facciata e solo sul 15% delle cellule dall'esterno (circa 400) e ha ritenuto “l'importo di € 3.386.360,00 oltre IVA previsto da più che congruo e molto prudente…. cifra che non tiene conto degli CP_1 imprevisti, del lavoro notturno e festivo”. 7 Così in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.: “ omette di rilevare che il pieno diritto CP_2 di e la sua legittimazione ad agire nascono dal fatto che la terza chiamata, su incarico Parte_1 ricevuto da ha assunto il fondamentale ruolo di Controllore IC, così come CP_1 convenzionalmente definito e disciplinato in Polizza (Doc. 1, pagina 6 di 16 e seguenti), anche nell'interesse e a protezione dei diritti della scrivente, sicché la responsabilità risarcitoria di CP_2 assume connotati di natura contrattuale, prima ancora che rilevare sul piano extracontrattuale, con ogni conseguenza in punto di allocazione dell'onere della prova”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2508/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
MONTE NERO, 53 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. ALBERTO MONTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCESCO ROLLE ( ) C.F._1
VIALE MONTE NERO 53 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARIA TERESA, 4 Controparte_1 P.IVA_2
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CERRETTI MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ROBERTO USAIed all'avv. LIDIA SCANTAMBURLO;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PALERMO 1 Controparte_2 P.IVA_3
MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO TROTTA, che la rappresenta e difende come da pagina 1 di 25 delega in atti, unitamente agli avvocati MICHELE ROMA, BENEDETTA NAVARRA, ANDREA
TROTTA;
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3 P.IVA_4
PODGORA 10 MILANO presso lo studio dell'avv. ANIELLO DE RUBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa declaratoria di inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello incidentale tardivo formulato da in accoglimento degli enunziati motivi di gravame e ad integrale riforma della Controparte_4
sentenza n. 6835/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano, così giudicare:
NEL MERITO
Rigettare la domanda formulata da nei confronti di Controparte_4 Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sprovvista del necessario supporto probatorio, sia in punto di an che di quantum debeatur, all'occorrenza previo accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in atti ed in forza delle richiamate disposizioni negoziali e di legge, l'inefficacia e/o l'inoperatività dell'Atto di Variazione Generica in data 22 febbraio 2017 a mezzo del quale veniva dichiarato che “(l)e Estensioni di Garanzia previste dalle Clausole Speciali n° 1 – Involucro - e
Clausola Speciale n° 2 - Impermeabilizzazioni delle Coperture - operano a partire dal 19/12/2016, data di emissione, con esito positivo e senza riserve, dell'aggiornamento del rapporto (rifer.
[...]
4372/16) di ispezione finiture al termine del primo anno di carenza della garanzia, da parte CP_2 della Società di Controllo IC ; Controparte_2
CONDANNARE conseguentemente a restituire le somme spontaneamente versate Controparte_4
da maggiorate di interessi legali dalla data del pagamento alla data Parte_1
della restituzione;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa di Controparte_4
nei confronti di Condannare la terza chiamata in Parte_1 Controparte_2
pagina 2 di 25 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento diretto nei confronti dell'attrice o, quantomeno, a manlevare e tenere indenne da tutto quanto dovesse Parte_1
essere tenuta a corrispondere o abbia già corrisposto a per capitale, accessori e Controparte_4
spese di lite;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.”
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così provvedere:
1) Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello incidentale tardivo proposto da , e comunque rigettare lo stesso, con ogni conseguenza di legge. CP_1
2) Accogliere, anche nei confronti ed a favore della , quale appellante incidentale Controparte_5
adesiva, il gravame proposto in via principale dalla con i motivi 2, 3, 4, 6, 7 ed 8, Parte_1 dando atto dell'adesione di , che ha fatto proprie tutte le argomentazioni a sostegno del Controparte_5
predetto gravame.
3) Accogliere altresì il gravame incidentale proposto da e riformare e/o annullare Controparte_5
la sentenza n.6835/24 emessa dal Tribunale di Milano l'8.7.24, per tutti i motivi svolti. Per l'effetto:
4) Rigettare integralmente a domanda proposta da perché inammissibile ed Controparte_1 infondata, dando atto dell'insussistenza di un debito di per il titolo fatto valere in Controparte_5
giudizio dalla predetta attrice, alla luce di tutte le eccezioni e difese sollevate in corso di causa, anche ex art. 1892 c.c., in considerazione della reticenza di essa attrice in occasione della stipula dell'Appendice di polizza sottoscritta il 22.2.17.
5) In via gradata, ridurre l'importo della condanna di primo grado, in applicazione delle condizioni di polizza, ed anche ex art. 1893 c.c. nonché in applicazione dei principi di diritto in tema di applicazione degli interessi legali e della svalutazione monetaria, nella misura ritenuta di giustizia.
6) Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
restituzione in favore di di tutte le somme versate dall'odierna appellante in Controparte_5
esecuzione della sentenza impugnata, che risulteranno non dovute all'esito dell'impugnativa, anche per interessi e spese processuali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo rimborso.
pagina 3 di 25 7) Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione integrale Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali IVA e CPA.”
Per Controparte_1
“voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, conclusione e richiesta, così statuire: in via preliminare all'esame del merito
alla luce di quanto eccepito da nel corso dell'udienza in data 9 gennaio 2025 e di Controparte_1
quanto dalla stessa poi illustrato con le memorie di cui all'art. 352, 1° comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., dichiarare l'inammissibilità della impugnazione incidentale tardiva adesiva proposta da Controparte_5
con la sua comparsa di risposta in data 26 novembre 2024;
[...]
nel merito
rigettare integralmente, siccome prive di fondamento giuridico, per le ragioni tutte dedotte negli atti rassegnati nel primo e nel secondo grado di giudizio, anche in quelli da depositarsi ai sensi dell'art. 352,
1° comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., sia l'impugnazione proposta da sia Parte_1 Parte_1
(in questo caso per la sola ipotesi in cui fosse comunque ritenuta ammissibile) l'impugnazione incidentale tardiva adesiva proposta da Controparte_5
conseguentemente, confermare, per tutte le parti non specificamente impugnate in via incidentale da la sentenza n. 6835/24, emessa e pubblicata in data 8 luglio 2024 dal Tribunale di Controparte_1
Milano, a definizione della causa recante il n. 25860/21 di R.G.; in via gradata, per il caso di accoglimento (anche parziale) della motivazione dell'appello di
e/o di quello incidentale tardivo adesivo di Parte_1 Controparte_5
alla stregua delle difese svolte negli atti rassegnati in primo grado, richiamate in grado di appello sin dalla comparsa di risposta del 20 dicembre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., rigettare comunque perché infondate tutte le eccezioni proposte da e/o Parte_1
da nei confronti di Controparte_5 Controparte_1
in via di impugnazione incidentale
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma parziale della sentenza n.
6835/24, emessa e pubblicata in data 8 luglio 2024 dal Tribunale di Milano, a definizione della causa recante il n. 25860/21 di R.G.:
o accertare e confermare che presso l'immobile denominato "Torre Diamante", sito a Milano, alla via
Mike Bongiorno, di proprietà della in qualità di società di gestione e, pertanto, Controparte_1
pagina 4 di 25 nell'interesse ed in rappresentanza del fondo di investimento immobiliare denominato “Fondo Porta
Nuova Varesine”, si sono verificati, a far data dai primi mesi del 2018, gravi fenomeni infiltrativi provenienti dall'involucro dell'edificio cagionanti danni – attesa la vita minima cinquantennale dello specifico componente costruttivo – per un importo ricompreso tra Euro 8.800.000,00 ed Euro
9.600.000,00, oltre IVA;
o accertare e confermare che i suddetti accertati danni rientrano nella copertura assicurativa della
"polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'opera" contratta con la
[...]
n. 1/56388/88/763568634/6 (già n. M 06000409 12); Parte_1
o conseguentemente, dichiarare tenute e, quindi, condannare le Compagnie assicurative
[...]
e al pagamento, in favore di (nella sua Parte_1 Controparte_5 Controparte_1
indicata qualità), in regione delle rispettive quote di rischio assicurato, per le causali indicate negli atti rassegnati in primo e in secondo grado, della ulteriore somma complessiva (già al netto dello scoperto di polizza del 10%) di Euro 3.047.724,00 (salvo errori od omissioni) maggiorata – sempre pro quota – degli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 1° comma, cod. civ. dall'8 aprile 2018 al 2 giugno
2021 e al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° comma, cod. civ. dal 3 giugno 2021 al saldo effettivo, nonché della rivalutazione monetaria, secondo i criteri dettati da Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n.
1712, trattandosi di debito di valore, ed in particolare: A) in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, per una quota pari al 70% del credito, ossia in sola linea capitale per complessivi Euro 2.133.406,80; B) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, per una quota pari al restante 30% del credito, ossia in sola linea capitale per complessivi
Euro 914.317,20.
Con il favore in ogni caso delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex d.m. 147/22, oltre all'ulteriore rimborso forfetario delle spese generali, della Avv. ex art. CP_6
11 l. 576/80 e dell'IVA nella misura di legge.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale
1) rigettare per infondatezza i motivi di appello di nn. IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 e IV.9 e Parte_1 confermare per l'effetto la sentenza impugnata;
2) accogliere i soli motivi di appello proposti da relativi alla quantificazione dell'indennizzo Parte_1
assicurativo ed ai relativi accessori (motivi nn. IV.6, IV.7 e IV.8);
pagina 5 di 25 3) rigettare per infondatezza l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
in via subordinata rigettare comunque ogni domanda svolta contro la perché Controparte_2
inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6835/2024, pubblicata in data 8 luglio 2024, corretta con ordinanza in data 29 luglio 2024, ha condannato e Controparte_7 Controparte_8
in misura del 70% e la coassicuratrice del 30%- al pagamento all'assicurata
[...] CP_5 [...] dell'indennizzo previsto dalla “polizza accordo quadro postuma decennale indennitaria” CP_1 stipulata in relazione al grattacielo denominato Torre Diamante e, più esattamente, dall'estensione
“garanzie previste per l'involucro” (re)introdotta il 22 febbraio 2017, con decorrenza 19 dicembre
2016, a seguito del manifestarsi di fenomeni infiltrativi nella prima metà del 2018. Ha respinto le domande di nei confronti della terza chiamata CP_7 Controparte_2
Nel giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Milano da contraente/assicurata, che si Controparte_1
era avvalsa degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo promosso ante causam, le due compagnie di assicurazioni avevano a vario titolo dedotto l'inoperatività della garanzia, invocando, in particolare,
l'art. 1892 c.c. e sostenendo che, alla data della stipulazione dell'estensione “involucro”, le infiltrazioni erano già presenti ed i lavori per la loro eliminazione erano ancora in corso, diversamente da quanto affermato da A tale giudizio aveva partecipato, su iniziativa di anche CP_1 CP_7 CP_2
che, su incarico della società contraente, ma nell'interesse anche dell'assicuratore, aveva verificato
[...]
che precedenti infiltrazioni, verificatesi nel 2015, erano state eliminate e che era stato eseguito un idoneo intervento di sigillatura delle celle che componevano la facciata del fabbricato. Poiché
l'estensione della garanzia era stata accordata proprio su tale presupposto, rivelatosi falso, CP_2
secondo avrebbe dovuto in ogni caso tenerla indenne dagli esiti del giudizio, rimborsandole CP_7
quanto eventualmente pagato a Controparte_1
ha proposto appello contro detta sentenza (alla quale, comunque, ha dato esecuzione), CP_7 deducendone l'erroneità sia con riferimento alle statuizioni di condanna a favore di sia con CP_1
riferimento al rigetto della domanda nei confronti di CP_2
Il 29 novembre 2024 si è costituita , dichiarando di proporre impugnazione incidentale Controparte_5
tardiva adesiva e di condividere e fare propri i motivi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'appello principale di CP_7
pagina 6 di 25 L'11 dicembre 2024 si è costituita anche la quale ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'appello principale nella parte diretta a rimettere in discussione l'operatività della copertura assicurativa (motivi 2, 3, 4 e 5) ed il rigetto del motivo sub 9), relativo alla domanda proposta da nei suoi confronti, mentre ha “aderito” ai motivi di gravame 6, 7 ed 8, diretti ad ottenere una CP_7
diversa -e più contenuta- quantificazione dell'indennizzo.
Infine, il 20 dicembre 2024 si è costituita la quale ha domandato il rigetto Controparte_1 dell'appello principale e, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha determinato l'indennizzo senza tener conto del carattere pacificamente non risolutivo degli interventi di ripristino effettuati e della necessità, nell'arco di cinquant'anni dall'ultimazione del fabbricato, di ripetere detti interventi.
All'udienza di prima comparizione, inoltre, ha eccepito l'ammissibilità dell'appello incidentale CP_1
di CP_5
La consigliera istruttrice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. ed ha disposto la sostituzione dell'udienza fisata per la rimessione al collegio con il deposito di note scritte.
Il 20 marzo 2025, verificato il deposito delle note previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È utile brevemente riepilogare la vicenda che ha dato origine alla controversia, come esposta nella sentenza di primo grado e negli atti di parte.
Il 30.5.2011 a cui è subentrata nella gestione del Fondo Porta Nuova Controparte_9 CP_1
Varesine, ha stipulato con poi una “polizza accordo quadro CP_10 CP_7 Parte_1 postuma decennale indennitaria” relativa ad alcuni edifici fra cui la Torre Diamante, identificata in polizza come edificio 3, che prevedeva la copertura per il rischio danni all'involucro di edifici. Il rischio assicurato era ripartito tra per una quota del 70% e Controparte_7 [...]
per una quota del 30%. A seguito di alcune infiltrazioni manifestatesi nel 2013 e che CP_3
avevano interessato l'involucro della facciata della Torre Diamante, il 21.10.2014 veniva emessa l'appendice di variazione n. 2 con cui veniva espunta la relativa copertura assicurativa. Nel corso del
2015 si verificavano altre infiltrazioni d'acqua risolte a cura del General Contractor ediante CP_11
l'esecuzione di un processo di sigillatura con metodologia “IOS 40”. In data 1.12.2016 il direttore dei lavori certificava che, a seguito di tali interventi, le infiltrazioni erano state eliminate;
la risoluzione pagina 7 di 25 della problematica veniva confermata il 19.12.2016 da , controllore tecnico designato. La CP_2
polizza, infatti, prevedeva la necessaria designazione – da parte del contraente-assicurato, in accordo con la Compagnia (così testualmente l'art. 1 della polizza, rubricato “condizioni di compromesso”) – di un soggetto "certificato" con compiti di controllore tecnico ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa (cfr. doc. n. 1, art. 1, condizioni di polizza).
Conseguentemente, il 22.2.2017 veniva emesso da “atto di variazione generica” con cui Parte_1 venivano reintrodotte le “garanzie previste per l'involucro” con decorrenza dal 19.12.2016.
Nella prima metà del 2018 denunciava a nuove infiltrazioni d'acqua, che venivano CP_1 CP_11
denunciate ad il 6 aprile 2018 con la richiesta di attivazione della polizza decennale Parte_1
postuma.
Il 17.7.2018 comunicava che il sinistro non era coperto e rigettava la richiesta di indennizzo, Parte_1
sì che incaricava dapprima di redigere una consulenza tecnica (che accertava l'esistenza CP_1 CP_12 di “nuove” infiltrazioni e le attribuiva ad errori di progettazione, vizi del materiale e difetti di costruzione e di montaggio delle cellule costituenti l'involucro della Torre Diamante) e poi promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo. La relazione del consulente d'ufficio evidenziava carenze progettuali ed esecutive, la necessità di intervenire con opere di ripristino,
l'impossibilità di collocare la preesistenza di danni alla data del 22.2.2017.
Seguivano la proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, la decisione nei termini sopra riferiti ed ora l'appello.
Per meglio delimitare il thema decidendum, è opportuno affrontare, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo adesivo proposto da per contestare la Controparte_5
statuizione di condanna nei suoi confronti ed a favore della società assicurata. si è costituita in giudizio il 29 novembre 2024, la sentenza appellata è stata pubblicata l'8 CP_5
luglio 2024 e notificata il 10 ed il 12 luglio 2024. Dunque, è pacifica -e non contestata- l'intempestività dl gravame. ha richiamato, nella comparsa di costituzione e, da ultimo, nella memoria di replica, le recenti CP_5
pronunce della Corte di cassazione n. 8486/2024 e 15100/2024, la prima delle quali ha statuito che
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” ed ha allegato che “ la comunanza fra i coassicuratori delle medesime questioni e/o eccezioni sollevate, rende intuitivo
pagina 8 di 25 l'interesse all'impugnativa anche da parte di , per le stesse ragioni e/o motivazioni Controparte_5 illustrate da nell'appello principale” (così comparsa di costituzione, pag. 14 e, negli stessi Parte_1
termini, in comparsa conclusionale, pagine 17 e 18, nonché in memoria di replica, pagine da 5 a 7).
Reputa la Corte che sia invece fondata l'eccezione di inammissibilità proposta da la quale ha CP_1
persuasivamente evidenziato come le sentenze richiamate dalla compagnia di assicurazioni siano state rese in fattispecie in cui l'appello incidentale “adesivo” era stato proposto dal coobbligato in solido con l'appellante principale, sì che “il rischio che si vuole salvaguardare è quello che il coobbligato inerte - che abbia, nel frattempo, pagato il creditore - non riesca ad ottenere, in sede di regresso, la quota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia visto riformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna. Ed è in quest'ottica che, quindi, trova giustificazione (nella valorizzazione del soddisfacimento di un interesse propriamente riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 100 c.p.c.) la legittimazione del coobbligato ad impugnare la sentenza in via incidentale tardiva” (così Cass., SU, n.
8486/2024).
Nella fattispecie in esame, è coassicuratrice con La polizza, in perfetta aderenza con CP_5 CP_7
l'art. 1911 c.c.1, prevede espressamente nel capitolo rubricato “Coassicurazione e delega” che
“L'assicurazione è ripartita per quote fra le società indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale…”. E la sentenza impugnata ha condannato e al pagamento dell'indennizzo, la CP_7 CP_5
prima in misura del 70% e la seconda del 30%, senza alcun vincolo di solidarietà.
Non è vero, quindi, che le due compagnie siano legate da un interesse giuridico né che CP_13
l'interesse di ad impugnare la statuizione di condanna del Tribunale di Milano sia sorto CP_5 dall'appello proposto da sì che si deve escludere che dall'appello principale di quest'ultima CP_7
derivi, come dedotto da la sua legittimazione ad impugnare in via incidentale la sentenza di CP_5
primo grado. In senso conforme, si rinvia alle persuasive considerazioni dell'ordinanza della Corte di cassazione n.
20935/2024, che ha chiarito come la posizione del coassicuratore ex art. 1911 c.c. che intenda impugnare la statuizione per esso sfavorevole aderendo all'impugnazione proposta da altro coassicuratore non rientra in alcuna delle ipotesi in cui è consentita l'impugnazione incidentale tardiva, poiché l'obbligazione dei coassicuratori è parziaria e non solidale, e l'interesse del coassicuratore ad impugnare in via incidentale non può dirsi sorto dall'impugnazione dell'altro coassicuratore.
L'appello principale di è affidato a nove motivi. CP_7
Con il primo - “Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel qualificare come tardiva l'eccezione
1892 c.c. formulata da - la compagnia contesta al primo giudice di aver erroneamente Parte_1
valutato tardiva l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1982 c.c. e, conseguentemente, di non aver esaminato gli argomenti svolti a sostegno della propria eccezione (la cui individuazione è rimessa genericamente ad un successivo ulteriore motivo di appello).
L'esame di tale doglianza richiede alcune precisazioni su quanto accaduto nel giudizio di primo grado e su come le difese dell'odierna appellante principale sono state progressivamente messe a punto ed ampliate dai suoi procuratori.
OL ha sostenuto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 ottobre 2021, che CP_1 quando fu ripristinata la c.d. garanzia “involucro”, omise volontariamente di riferirle la “effettiva realtà dei fatti” e cioè che alla data del 19 dicembre 2016 -ed a febbraio 2017- il problema delle infiltrazioni non era risolto e che, anzi, “le attività di sigillatura delle facciate da parte del General Contractor
erano ancora febbrilmente in corso”; la compagnia convenuta ha conseguentemente eccepito, CP_11
ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza (che è rubricato “dichiarazioni inesatte o reticenze”) e dell'art. 1892 c.c. “sia l'annullabilità dell'Appendice di variazione 22.02.2017 (doc. 2) del contratto di assicurazione e dichiara di voler esercitare la relativa impugnazione, sia in ogni caso la perdita del diritto all'indennizzo in cui è incorsa l'assicurata ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 1892 c.c.” (così in comparsa, pagine 4 e 5). Ha poi concluso chiedendo di “dichiarare ex art
1892 cc, l'annullabilità dell'Appendice di variazione 22.02.2017 (doc. 2) del contratto di assicurazione
n. M.06000409-1 2, oggi avente n. 1/56388/88/763568634/6, ed in ogni caso la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c.”.
Con la prima memoria istruttoria in data 26 giugno 2023, con la quale si è costituito un nuovo difensore, la compagnia ha eccepito, in aggiunta a quanto allegato in comparsa, e con riferimento al rapporto con la società assicurata che la garanzia era operante solo per i “danni materiali e CP_1
pagina 10 di 25 diretti agli elementi costruttivi costituenti l'involucro (…) conseguenti a gravi difetti degli stessi (…) compresa la mancata tenuta dell'acqua” e non in relazione ai pretesi “gravi difetti di tenuta” che erano stati riscontrati dal consulente;
inoltre, ha eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza, che rimette la determinazione della misura dell'indennizzo ad una perizia contrattuale;
la mancanza di indipendenza in capo al certificatore la cui relazione era CP_2
stata assunta come condizione sospensiva per l'efficacia della garanzia “involucro” (pagine 13 e 14 memoria); l'inadempimento contrattuale di per violazione della clausola n. 2 del CP_1
“compromesso” (doc. 1, pag. 5) e dell'obbligo di “prestare tutta la collaborazione necessaria al
Controllore IC nello svolgimento delle sue attività” , con conseguente legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; la mancanza di prova dell'esistenza di un danno indennizzabile e di gravi difetti costruttivi nei termini di polizza. Ha concluso, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda di “in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque CP_1
sprovvista del necessario supporto probatorio, sia in punto di an che di quantum debeatur, all'occorrenza previo accertamento e declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in atti ed in forza delle richiamate disposizioni negoziali e di legge, l'inefficacia e/o l'inoperatività dell'Atto di Variazione
Generica in data 22 febbraio 2017 …”.
Dal semplice confronto tra i due atti, appare di assoluta evidenza la novità ed inammissibilità della maggior parte delle questioni introdotte con la memoria in esame, ciò di cui si darà conto nell'esame dei singoli motivi di appello;
unicamente con riferimento all'allegazione della contestata reticenza della contraente/assicurata in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla eliminazione delle infiltrazioni -questa, infatti, è l'unica circostanza fondante le richieste di evidenziata in comparsa di risposta- si può CP_7
invece convenire con la parte appellante nel ritenere che il tema sia stato tempestivamente affrontato anche a sostegno dell'eccezione di inoperatività della garanzia e non solo della domanda di annullamento e che le ulteriori circostanze di fatto allegate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.
1, c.p.c. a dimostrazione di tale reticenza rientrino nel novero dei “fatti secondari”. E' indubbia, infatti,
l'ambiguità delle difese svolte nella memoria istruttoria da poiché essa non ha rinunciato CP_7
espressamente alla domanda di annullamento del contratto, ma neppure ha fatto più cenno alla richiesta di una pronuncia costitutiva;
tuttavia è certo che già al momento della sua costituzione in giudizio, essa si era opposta al pagamento dell'indennizzo anche sul presupposto dell'inoperatività della garanzia per dolo (tale l'asserita volontaria reticenza) della parte contraente, come si ritiene possibile quando il pagina 11 di 25 sinistro si è verificato prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione (cfr. Cass. ord. n. 1166/2020; Cass. n. 16406/2010).
Tale rilievo non ha, per l'appellante principale, alcuna utilità.
Si vedrà, infatti, nell'esaminare il secondo ed il terzo motivo di appello, che non è stata provata da alcuna falsità o reticenza di e che gli argomenti svolti a sostegno di questa tesi sono stati CP_7 CP_1
tutti attentamente analizzati e confutati dal primo giudice. È la compagnia, semmai, che, nell'affermare, contrariamente al vero, che il Tribunale avrebbe omesso l'esame dei fatti allegati e dei documenti acquisiti, si limita a riproporre quanto già scritto nei propri atti difensivi, senza svolgere alcuna specifica e ragionata critica alle persuasive considerazioni esposte del primo giudice nella sentenza appellata.
Con il secondo (“Sull'errore in fatto in cui è incorso il primo giudice nel rigettare nel merito
l'eccezione ex art.1892 c.c. formulata da ed il terzo motivo (“Sulla omessa pronuncia Parte_1 sulle circostanze di fatto dedotte da a fondamento dell'eccezione ex art.1892 c.c.”), che Parte_1 possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sostiene l'erroneità della CP_7
decisione nella parte in cui il primo giudice, travisando il significato dei documenti prodotti ed omettendo l'esame di argomentazioni difensive, le ha negato la tutela prevista dall'art.1892 c.c. In particolare, il tribunale non avrebbe considerato come la veridicità della dichiarazione del direttore dei lavori in ordine all'ultimazione dei lavori sulla facciata sia smentita dalla documentazione acquisita relativa alle lavorazioni eseguite da fino all'estate del 2017 (doc. 13); che il certificatore CP_11
aveva ammesso di non aver svolto alcuna autonoma verifica, ma di essersi “adagiato” su quanto CP_2
dichiarato dalla direzione lavori;
che, alla luce dei fenomeni infiltrativi che si erano poi manifestati, non era inverosimile supporre che le prove di tenuta eseguite a campione fossero state in qualche modo
“pilotate”.
Le censure sono infondate.
Giova ricordare che “In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. Cass 11115/2020).
pagina 12 di 25 Spettava dunque alla compagnia, secondo la quale “l'eccezione di inoperatività della garanzia ex art.1892 c.c. è fondata sul dato obiettivo e incontestabile che la facciata nel dicembre 2016 non era stata ultimata, sicché la garanzia non poteva né doveva essere attivata” (cfr. memoria replica, pag. 6), provare non solo e non tanto la circostanza sopra riferita -che, in sé e per sé, significa ben poco- ma, soprattutto, che le procedure di impermeabilizzazione commissionate da per ovviare ai problemi CP_1
di tenuta che si erano manifestati nel 2013 e nel 2014 erano ancora in corso d'opera e, dunque, che non era vero quanto attestato da cioè che l'involucro della Torre Diamante a dicembre 2016 aveva CP_2 raggiunto “un livello prestazionale di tenuta all'acqua adeguato allo scopo per cui è stato progettato”
e che, a quella data, restasse ancora da sostituire solo una cellula sul fronte nord del fabbricato (cfr. rapporto pag. 15). È pacifico, infatti, che l'involucro della comprende le CP_2 Parte_2
pareti esterne dell'edificio verticali o sub-verticali escludendo il tetto (questa la definizione pattizia -cfr. doc.
1 - abbia manifestato problemi di impermeabilizzazione nel corso del 2018 conseguenti ad CP_7
errori progettuali ed esecutivi risalenti alla costruzione del fabbricato e quindi preesistenti alla stipulazione del contratto di assicurazione;
questa, del resto, è la funzione della polizza decennale postuma, cioè quella di garantire il pagamento di un indennizzo allorché si verifichino danni ad un edificio dovuti a gravi (ed originari) difetti costruttivi. Ciò che quindi rileva, nel caso in esame, considerato che l'emissione della speciale garanzia “involucro” era stata subordinata alla presentazione di rapporti tecnici con esito positivo del certificatore, incaricato di effettuare un controllo tecnico “con
l'obiettivo di minimizzare i rischi di cui alle garanzie di polizza” (cfr. art. 1, lett. l, polizza decennale postuma), non è la ovvia e pacifica preesistenza dei difetti costruttivi, né che le infiltrazioni verificate
CP_1 da nella primavera del 2018 fossero “analoghe” a quelle accertate da Controparte_14 nell'autunno del 2017, ma che il giudizio positivo e senza riserve espresso dal certificatore nel rapporto aggiornato al 19 dicembre 2016 fosse conforme al vero e, in caso contrario, che la società contraente, al momento dell'emissione dell'appendice di polizza (febbraio 2017), fosse a conoscenza dell'inattendibilità o, addirittura, della falsità di tale giudizio e non ne abbia informato l'assicuratore.
Reputa questa Corte che non abbia assolto al proprio onere probatorio. CP_7
Il consulente d'ufficio, all'esito di un'attenta e minuziosa ricognizione del materiale istruttorio in atti e, in particolare, dei risultati delle prove eseguite a novembre 2016 da TC (Istituto Tecnologie delle
Costruzioni)3 e, nell'autunno del 2017, dall'Istituto Giordano4, ha evidenziato che “Non solo non si ha 3 che concludeva “Esito delle prove: esito POSITIVO (assenza di infiltrazioni di acqua visibili su lato interno sulle parti direttamente accessibili/ispezionabili)” (cfr. doc. 8 . CP_7 pagina 13 di 25 contezza documentata di infiltrazioni al 22 febbraio 2017 ma, per contro, si sa invece che le prove condotte da TC per conto di CMB il 28 novembre 2016 e dall secondo le specifiche, Controparte_14
norma UNI EN 13051 [progetto] e standard del CWCT, avevano dato esito positivo. Questa era pertanto la situazione a dicembre 2016 e finanche a novembre 2017. Significa che, se a qualcuno fosse venuto il dubbio che l'istruzione operativa IO-S_40_PNV e dei lavori aggiuntivi che si stavano eseguendo non fossero risolutivi, le prove di allagamento in facciata secondo i sopracitati standard tecnici gli avrebbero dato torto” (relazione del ctu, pag. 35).
Tale conclusione non è in alcun modo inficiata o smentita dalle critiche rivolte da alla decisione CP_7
del primo giudice. non ha imputato al consulente di aver frainteso gli elementi di fatto acquisiti agli atti, né ha CP_7
segnalato, nel ragionamento dell'esperto, errori derivanti dalla mancata applicazione di regole tecniche, né, tanto meno, ha tempestivamente contestato la correttezza della metodologia ed il livello di approfondimento dell'indagine di che pure ha esaminato prima di emettere l'appendice di CP_2
polizza. Sostiene, invece, che a dicembre 2016, diversamente da quanto certificato dal direttore dei lavori -il quale, il primo dicembre 2016, dato atto di tutti gli interventi eseguiti dal General Contractor e delle prove di tenuta eseguite, da ultimo ad opera dell'TC, ha attestato “il sostanziale completamento delle opere oggetto” dell'intervento e la loro corretta esecuzione (doc.
4 - e diversamente da CP_1
quanto affermato da nel rapporto aggiornato sull'adeguatezza del livello prestazionale di tenuta CP_2 all'acqua raggiunto, i lavori per la risoluzione dei problemi infiltrativi erano ancora in corso e la problematica non era stata risolta. I lavori infatti proseguirono fino ad agosto 2017 e se tale circostanza non le fosse stata taciuta, essa non avrebbe acconsentito ad assicurare l'involucro.
Tuttavia:
1. come ha giustamente evidenziato il primo giudice nell'esaminare le eccezioni di il CP_5
fatto che a dicembre 2016 i lavori di sigillatura fossero ancora in corso non è stata in alcun modo taciuta alla compagnia. Il certificato emesso dalla direzione lavori parla di completamento “sostanziale” dell'intervento ed il rapporto di n. 4372/16, sulla base del CP_2 quale è stata stipulata l'appendice di polizza del 22.2.2017, segnalava espressamente la necessità di procedere alla sostituzione di una cellula sul fronte nord, in corrispondenza della
“lanterna”. Era chiaro, quindi, che l'intervento disposto da allo scopo di rimediare alle CP_1 4 con esito positivo secondo standard internazionali [norme armonizzate europee della serie UNI EN
13051 e specifiche CWCT] e negativo solo a test con modalità più invasive determinate da CP_1
(cfr. doc. 9 e relazione del ctu, pag. 15 e pag. 28). CP_7 pagina 14 di 25 infiltrazioni era ancora in corso. Contrariamente a quanto afferma l'appellante (così in atto di appello, pag. 16), non vi è alcuna parte del rapporto di in cui si affermi che “tutte” le CP_2
cellule erano state trattate;
2. può ritenersi pacifico che si sia avvalsa della documentazione fornitale dal General CP_2
Contractor e della certificazione di corretta esecuzione dei lavori e che abbia eseguito unicamente dei controlli a campione, come ha precisato nei suoi atti difensivi. Ciò non vuol dire
-e non è questo che la società terza chiamata, nel formulare le proprie difese, ha riferito5- che essa si sia acriticamente adagiata sull'attestazione del direttore dei lavori, tant'è che la stessa presa visione del rapporto, non ebbe nulla da obiettare sull'adeguatezza delle verifiche CP_7
eseguite dal controllore mediante ripetuti sopralluoghi (il 12 febbraio, l'8 aprile, il 28 novembre ed il 29 novembre 2016) e l'esecuzione a campione di prove di tenuta all'acqua (cfr. doc. 6
pagine da 10 a 15); CP_1
3. i SAL prodotti come doc. 13 di parte che dovrebbero dimostrare, secondo la CP_7
compagnia, l'entità delle lavorazioni eseguite nel corso del 2017 e quindi la sottovalutazione da parte del certificatore, se non la falsità delle attestazioni, non sono utili allo scopo. Come ha correttamente evidenziato il tribunale, detta documentazione dà conto proprio della prosecuzione della “sigillatura” delle cellule, cioè dell'attività che il controllore aveva CP_2
segnalato come necessaria ed ancora ineseguita ed è significativo che, a fronte di opere oggetto del contratto di subappalto e delle successive integrazioni per complessivi €519.500 e di lavori eseguiti al 31 dicembre 2016 per €451.978 (cfr. SAL n. 14, doc. 13 , da gennaio ad CP_7
agosto 2017 siano state eseguite opere per complessivi €24.039 (cfr. doc. 13 SAL da 15 CP_7
a 22), ciò che conferma la correttezza sia della attestazione del direttore dei lavori il primo dicembre 2016 sul “sostanziale” completamento delle opere, sia del giudizio espresso dal certificatore CP_2 5 Si legge, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, alla pag. 18, che “È evidente al riguardo che la verifica contenuta nel rapporto di al 19.12.2016 non poteva certo CP_2 tenere conto di attività che sarebbero state svolte nei mesi successivi: tali attività non costituiscono quindi fatti di cui debba rispondere, né invalidano automaticamente le precedenti verifiche, che CP_2 si fondavano comunque su una complessa attività di ripristini, test e controlli svolti nel 2016, tra cui il certificato di "corretta esecuzione" e di accettazione delle opere emesso dalla Direzione Lavori (doc. n. 4)”. Si vedano, altresì, le difese di alle pagine 22 e 23 della comparsa di costituzione e CP_2 risposta in questo grado. pagina 15 di 25 4. le prove che successivamente, a partire dall'autunno del 2017 -cioè dieci mesi dopo le verifiche svolte da sono state eseguite da non provano nulla quanto allo stato CP_2 Controparte_14
dei luoghi nel mese di dicembre 2016, e neppure corroborano le supposizioni dell'assicuratore, considerato che la sigillatura ha retto alle prove eseguite secondo standard internazionali ed ha rivelato la sua fragilità solo all'esito di prove particolarmente invasive eseguite secondo le richieste specifiche della committente;
5. che i test siano stati eseguiti da parte di TC selezionando le cellule in modo non casuale è, come afferma la stessa appellante, una mera supposizione (scrive che “non è, dunque, CP_7 inverosimile supporre…” – pag. 20 atto di appello), non suffragata da alcun serio e concreto elemento di prova. Non è chiaro neppure se l'appellante abbia inteso ipotizzare una complicità tra TC e per falsare l'esito delle prove o un'iniziativa di TC, di cui potrebbe non CP_1 CP_1
essere stata neppure a conoscenza. Si tratta, in ogni caso, di mere speculazioni, alle quali giustamente il primo giudice non ha attribuito alcun peso;
6. come si è in precedenza accennato, le prove eseguite da nella primavera 2018 nulla CP_12
dimostrano in ordine all'asserita falsità dell'attestazione del direttore dei lavori e del rapporto del controllore sulle lavorazioni eseguite fino a dicembre 2016 e sulla loro ipotizzata CP_2 idoneità a garantire un'adeguata impermeabilizzazione;
non provano, cioè, le circostanze su cui poggia l'eccezione proposta da ai sensi dell'art. 1892 c.c. CP_7
Vi è poi ben poco da dire sul quarto (“omessa pronuncia sulla eccezione di inefficacia dell'Estensione di garanzia n.1 c.d. “involucro” di Polizza per mancata verificazione della condizione sospensiva”) e sul quinto motivo (“omessa pronuncia sulla eccezione di inadempimento di agli obblighi CP_1 negoziali”) di appello, poiché, come ha giustamente eccepito l'appellata si tratta di eccezioni CP_1
formulate tardivamente e fondate su allegazioni neppure accennate nella comparsa di costituzione e risposta. Infatti, ha dedotto solo nella prima memoria istruttoria che il rapporto di CP_7 CP_2
mancava dei requisiti essenziali di indipendenza, accuratezza ed affidabilità con conseguente inefficacia della garanzia ai sensi della clausola n. 1 della “estensione della garanzia involucro”, in quanto “prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia stessa, che il Contraente abbia presentato alla i rapporti tecnici con esito positivo…” (cfr. doc. 1 pag. 10) e solo Pt_3 CP_1 con la medesima memoria ha eccepito l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., CP_1
rimproverandole di non aver cooperato con il controllore tecnico.
pagina 16 di 25 Occorre quindi passare all'esame del sesto motivo, con il quale la compagnia ha riproposto la tesi, anche questa svolta nel giudizio di primo grado solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1,
c.p.c., secondo la quale non sarebbero “indennizzabili a termini di Polizza i costi per la eliminazione delle cause accertati in sede di ATP”.
A detta di il primo giudice non avrebbe considerato che oggetto della garanzia sono CP_7
esclusivamente i danni materiali cagionati da gravi difetti e non i vizi o difetti in quanto tali;
la garanzia involucro opererebbe cioè a condizione che la mancata tenuta all'acqua -dovuta ad errore di progettazione, vizio di materiale o difetto di costruzione o montaggio- abbia cagionato un “danno materiale e diretto agli elementi costruttivi costituenti l'involucro” (così, appello, pagine 36 e 37, punto 85). Conseguentemente, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha riconosciuto a il CP_1 pagamento di una somma rappresentativa dei costi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e non per l'eliminazione dei danni cagionati dalle infiltrazioni. Nel caso di specie, modesti fenomeni di impregnazione dei controsoffitti e della moquette.
Ad avviso di questa Corte, anche in questo caso si tratta di questioni che ha introdotto in CP_7
giudizio tardivamente, come ha giustamente eccepito la parte appellata.
infatti, nel dedurre che i danni lamentati dalla società assicurata esulano dall'oggetto della CP_7
garanzia, ha proposto un'eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere formulata al momento della (tempestiva) costituzione in giudizio poiché la deduzione della non indennizzabilità di un determinato evento in virtù di una specifica clausola negoziale introduce un fatto impeditivo della domanda di indennizzo che è espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. In questo senso si è pronunciato di recente il giudice di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 1469/2025, cui si rinvia), ponendosi motivatamente e persuasivamente in dissenso con l'indirizzo consolidato che ricostruisce la delimitazione del rischio come fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato e perciò consente al giudice di rilevarne d'ufficio la mancanza.
Osserva la Corte che, in ogni caso, anche a seguire quest'ultimo e più risalente orientamento, la doglianza di sarebbe del tutto infondata nel merito. CP_7
La garanzia “involucro”, infatti, a fronte di un premio pattuito di complessivi €1.059.784.97 (doc. 7
, copre i danni materiali e diretti agli elementi costruttivi costituenti l'involucro, compresa la CP_1 mancata tenuta all'acqua, che, nella clausola, assurge essa stessa a danno indennizzabile.
L'interpretazione proposta dalla parte appellante, secondo la quale, nelle previsioni contrattuali, detta pagina 17 di 25 mancata tenuta all'acqua, derivante dall'inadeguatezza della sigillatura, verrebbe in considerazione solo come possibile causa di danno a singole componenti della struttura, non trova alcun conforto nel chiaro tenore letterale della polizza, che al contrario, individua espressamente le cause dei danni indennizzabili negli errori di progettazione, nei vizi di materiale e nei difetti di costruzione e montaggio.
Accertata dunque, in concreto, la mancata tenuta all'acqua delle celle di cui consiste l'involucro e che essa è dovuta a carenze progettuali ed esecutive che interessano l'intera facciata (indipendentemente dal fatto che i fenomeni infiltrativi si siano evidenziati solo in alcune zone), non vi è dubbio che il danno indennizzabile consista (anche) nei costi delle opere che servono ad ovviare al difetto progettuale e costruttivo. Si dovrebbero altrimenti immaginare possibili plurimi interventi diretti a rimediare di volta in volta il danno cagionato da altrettanti possibili e plurimi bagnamenti senza mai incidere sull'origine del fenomeno, frustrando l'esigenza del contraente di vedere garantita l'integrità del fabbricato, ma senza che ciò necessariamente comporti un risparmio per l'assicuratore.
In concreto, i costi stimati dal consulente sono quelli di un intervento diretto a mitigare, piuttosto che eliminare, i fenomeni infiltrativi (si rinvia, a questo riguardo, alla relazione del consulente, pagine da
36 a 40 e 52)6 e sull'adeguatezza di tali interventi -che comprendono anche la rimozione ed il riposizionamento di tende, pavimenti e controsoffitti- non vi sono specifiche ed argomentate censure.
Con il settimo motivo, l'appellante rimprovera al tribunale di aver errato:
I. nel far decorrere rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma indicata dal consulente tecnico come necessaria all'esecuzione delle opere rimediali dalla data di denuncia del sinistro
(8 aprile 2018), quando, tra l'altro, la causa delle infiltrazioni era ancora in corso di accertamento;
II. nel non aver considerato che la somma calcolata dal consulente tecnico era espressa in moneta attuale (al 26 ottobre 2020): il primo giudice aveva perciò attribuito a oltre 30 mesi di CP_1
rivalutazione ed interessi non dovuti.
pagina 18 di 25 Ancora una volta, il motivo è infondato.
Il primo giudice, dopo aver correttamente affermato che il debito di indennizzo dell'assicuratore configura un debito di valore, “e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (Cass. 23 marzo 1995, n. 3388; Cass. 12 novembre 1994, n.
9549; Cass. 5 gennaio 1991, n. 44; Cass. 26 gennaio 1988, n. 661; Cass. 4 giugno 1987 n. 4883; Cass.
3 maggio 1986, n. 3017; Cass. 25 ottobre 1984 n. 5437; Cass. 29 novembre 1981 n. 6376, tra le altre, oltre quelle richiamate sopra)”, ha affermato che il debito verso doveva essere rivalutato dalla CP_1 data della denuncia del sinistro fino al “momento della presente liquidazione” ed ha indicato in
€2.133.406,80 l'importo devalutato ad aprile 2018 ed in €2.506.752,99 il medesimo importo rivalutato alla data della sentenza. Quindi, dopo aver altrettanto correttamente richiamato i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite, ha disposto che sull'importo devalutato (di
€2.133.406,80), progressivamente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, decorressero gli interessi compensativi dall'8 aprile 2018 fino alla data della notificazione dell'atto di citazione (3.06.2021) e da questa data al saldo effettivo (pagine 20 e
21 della sentenza).
Palesemente infondate sono dunque le doglianze sub I) e II): la data di denuncia delle infiltrazioni (8 aprile 2018) è quella del verificarsi del rischio assicurato ed è in tale data che ove non avesse CP_7 opposto eccezioni infondate alla richiesta dell'assicurato, avrebbe dovuto mettere a disposizione l'indennizzo, mentre rivalutazione ed interessi sono stati correttamente riconosciuti assumendo quale base di partenza il capitale devalutato, in perfetta osservanza dei principi giurisprudenziali richiamati.
Sul punto, l'esposizione non è lineare, considerata l'insistenza, da parte del tribunale, sull'importo rivalutato;
tuttavia, la lettura complessiva della decisione non lascia adito a dubbi sulla corretta applicazione delle regole citate.
Con l'ottavo motivo l'appellante principale si è doluta dell'erronea liquidazione degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c.
Il tribunale, sul punto, ha disposto che “fino alla data della notifica dell'atto di citazione il 3.06.2021 e da questa data alla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art.
1284, IV comma c.c. sull'importo liquidato di euro 2.785.002,57 ed € 1.193.572,52 fino al saldo effettivo” (così la sentenza, sottolineatura aggiunta).
Questi, secondo i profili di criticità: CP_7
pagina 19 di 25 a. la condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma. c.c., sarebbe stata resa in assenza di domanda tempestiva. La richiesta sarebbe stata formulata in questi termini solo all'udienza di precisazione delle conclusioni;
b. non aveva allegato e provato i presupposti in fatto per la liquidazione di detti “super” CP_1
interessi, che perciò erano stati riconosciuti in spregio alla regola, affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale” (Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2024, n.12449)”;
c. in ogni caso, poiché il debito dell'assicuratore è debito di valore, non potevano essere automaticamente riconosciuti a gli interessi di mora previsti dall'art. 1284, comma quarto, c.c., CP_1
che è norma dettata per i debiti di valuta;
d. comunque, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati a partire dalla data della domanda giudiziale unicamente sulla somma “via via” rivalutata.
Si è già detto che gli interessi sono stati attribuiti sul capitale devalutato all'8 aprile 2018 e poi rivalutato annualmente, sicché non vi è ragione per tornare sull'argomento.
Non è vero che gli interessi non siano stati tempestivamente richiesti. infatti, con l'atto di CP_1 citazione, chiese, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi “moratori al saggio legale” fino al saldo effettivo. Spetta poi al giudice la qualificazione della domanda e l'individuazione del saggio
“legale” applicabile alla fattispecie.
Tuttavia, si tratta di interessi compensativi, e dunque ha ragione a sostenere che non vi è alcun CP_7
automatismo che giustifichi l'attribuzione del tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284, c.c.
È noto che la funzione di tali interessi è quella di ristorare il danneggiato della mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito -qui l'indennizzo dovuto dall'assicuratore- nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Il danno può essere accertato in via presuntiva: in questo caso, l'entità dell'importo dovuto e l'attività imprenditoriale esercitata da (cfr. atto di citazione CP_1
in primo grado, pagine 1 e 2), rendono di immediata evidenza il pregiudizio subito per aver dovuto destinare parte della propria liquidità all'esecuzione degli interventi di ripristino invece che ad investimenti produttivi. Quanto alla liquidazione, coerentemente con l'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 -che,
pagina 20 di 25 dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”-, la circostanza che il giudice abbia ritenuto “di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativi' a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226: ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (così
Cass. n. 19063/2023). Il ricorso all'art. 1284, quarto comma, c.c. presuppone quindi che il danneggiato, il quale ne invochi l'applicazione, abbia quanto meno allegato le circostanze a supporto della possibile valorizzazione di un diverso saggio degli interessi compensativi in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso.
Tale allegazione, in questo caso, è del tutto mancante.
Ritiene, di conseguenza, questa Corte che la sentenza, sul punto, vada riformata e che la somma dovuta da a ferma la rivalutazione nei termini disposti dal primo giudice, debba essere CP_7 CP_1
maggiorata degli interessi -sul capitale di €2.133.406,80 rivalutato anno per anno- al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., dall'8 aprile 2018 all'8 luglio 2024, data di pubblicazione della sentenza di primo grado. La liquidazione del danno operata in sentenza comporta poi la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sì che dalla data della sentenza al saldo sono dovuti a gli interessi CP_1 al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., sull'importo complessivamente liquidato.
Prima di passare all'esame dell'ultimo motivo dell'appello principale, va segnalato, con riferimento ai motivi sesto, settimo e ottavo, che ha dichiarato di condividere le critiche di ed ha CP_2 CP_7
addirittura concluso chiedendo l'accoglimento di detti motivi. È palese l'inammissibilità di siffatta richiesta, in quanto formulata da una parte integralmente vittoriosa, sì che non occorre dar conto degli argomenti svolti a sostegno di tale pretesa.
Venendo al nono motivo, con esso si è doluta del rigetto della propria domanda nei confronti di CP_7
contestando l'esistenza del nesso, ravvisato dal primo giudice, tra il rigetto della domanda CP_2
pagina 21 di 25 fondata sull'art. 1892 c.c. e quella nei confronti del controllore tecnico, che aveva per presupposto
(anche) l'adempimento negligente di obbligazioni contrattuali.
In verità, nel chiamare in causa ne aveva domandato la condanna al risarcimento dei CP_7 CP_2 danni o all'eventuale “manleva” unicamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., accusandola di averle arrecato, con il suo comportamento -e cioè con la redazione di un rapporto mendace-, un danno grave ed ingiusto
(si vedano le pagine 4 e 6 della comparsa di risposta, integralmente trasfusa nell'atto di chiamata in causa). Solo nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ha introdotto il tema di CP_7
una supposta responsabilità contrattuale di CP_16
Ciò premesso, reputa la Corte che, con riferimento alla domanda ex art. 2043 c.c., come giustamente eccepito dalla società appellata, la decisione del Tribunale di Milano sia passata in giudicato, poiché non è stata in alcun modo tempestivamente criticata nella sua sola ratione decidendi e cioè nel rilievo che non ha né allegato né provato illeciti civili ascrivibili a titolo di responsabilità Parte_1
extracontrattuale in capo al controllore tecnico né il concorso doloso nella condotta asseritamente tenuta da solamente prospettato, nell'avere reso dichiarazioni reticenti al momento della CP_1 stipula dell'appendice di polizza, dichiarazioni che si è accertato non essere reticenti né false”.
Quanto alla domanda fondata su una supposta responsabilità contrattuale per negligenza nell'esecuzione dei controlli dei quali era stata incaricata da e per essersi “adagiata” sulle CP_2 CP_1
asserzioni del direttore dei lavori, si tratta, ancora una volta, di una domanda nuova, fondata non più sul dolo insito nell'aver (in tesi) confezionato un rapporto mendace, ma sull'inadempimento dell'obbligazione di eseguire l'incarico con diligenza e professionalità, tenendo conto dell'interesse di oltre che di quello della società mandante. Si tratta perciò di domanda inammissibile. CP_7
Il motivo, quindi, va rigettato.
Conviene a questo punto passare all'esame dell'appello incidentale di . CP_1
Diversamente da quanto eccepito da e che del resto non hanno in alcun modo CP_7 CP_5
motivato la loro eccezione, l'appello è certamente ammissibile, poiché proviene dalla parte contro la pagina 22 di 25 quale è stato proposto l'appello principale volto a rimettere integralmente in discussione l'esito, favorevole alla società assicurata, del giudizio di primo grado.
Nel merito, però, l'appello non merita accoglimento.
La contraente assicurata aveva domandato, nel giudizio di primo grado, il riconoscimento di un maggiore importo a titolo di indennizzo assicurativo in considerazione della necessità di eseguire nuovamente nel corso della vita utile dell'involucro della Torre Diamante gli interventi di ripristino individuati in sede di ATP. È stato segnalato, infatti, che l'involucro di un edificio quale quello assicurato ha, di regola, una durata di cinquant'anni e che, considerato il carattere comunque non definitivo degli interventi individuati per risolvere il problema della insufficiente tenuta all'acqua, tali interventi, per consentire all'involucro di assolvere alla sua funzione per un intero e normale ciclo di vita, dovranno essere ripetuti a distanza di venti/venticinque anni.
Il primo giudice non ha motivato sul tacito rigetto e ha riproposto la domanda. CP_1
La pretesa è infondata.
La polizza decennale postuma sottoscritta da copre i danni agli elementi costruttivi CP_1 dell'involucro per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, sulla falsariga di quanto stabilito, in generale, dall'art. 1669 c.c.: questo, quindi, è il lasso di tempo al quale occorre fare riferimento per delimitare l'ambito di operatività della garanzia. La pretesa di porre a carico degli assicuratori i costi di interventi che potrebbero rendersi necessari (ma, si tratta, ovviamente, di mera eventualità) a distanza di dieci/quindici anni dalla scadenza del contratto di assicurazione per garantire al fabbricato una vita di cinquant'anni, è diretta, in concreto, ad eludere il limite temporale della garanzia ed in rapporto al quale gli assicuratori hanno accettato l'assunzione del rischio ed hanno quantificato il premio.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata, con la sola correzione della misura degli interessi compensativi di cui si è dato conto.
Non è poi contestato che la compagnia appellante abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado, versando a €3.336.194,88. CP_1
Poiché ha allegato all'atto di appello un resoconto contabile privo di data che dà conto CP_7 dell'ammontare complessivo del versamento, senza che sia possibile verificare i sottostanti conteggi, in questa sede ci si deve limitare ad affermare l'obbligo di di restituire l'eventuale differenza tra CP_1
quanto incassato e quanto è stato accertato esserle effettivamente dovuto.
Le spese
pagina 23 di 25 Nel rapporto tra e occorre aver riguardo all'esito Controparte_7 Controparte_1
complessivo della lite, che vede una situazione di soccombenza parziale e reciproca, pur restando prevalentemente soccombente. Sussistono dunque i presupposti per una compensazione CP_7
parziale, che si stima equo dichiarare nella misura di un quarto, con condanna di al pagamento a CP_7
dei restanti tre quarti. Le spese si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'ammontare del CP_1 credito riconosciuto a e dell'attività difensiva svolta. CP_1
inoltre, è integralmente soccombente nei confronti di Controparte_7 CP_2
alla quale dovrà rifondere le spese del grado, liquidate tenuto conto dell'entità della domanda
[...]
proposta nei suoi confronti e dell'attività difensiva svolta.
Nel rapporto tra e la reciproca soccombenza giustifica la Controparte_5 Controparte_1
compensazione integrale delle spese del grado.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale di ed in parziale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.6835/2024, pubblicata l'8 luglio 2024, corretta con ordinanza n. 6465/2024 del 29 luglio 2024, accerta che sulla somma dovuta da a CP_7
a titolo di indennizzo spettano gli interessi compensativi -da calcolare sul capitale CP_1
originario di €2.133.406,80 rivalutato anno per anno come indicato dal Tribunale di Milano- al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., dall'8 aprile 2018 all'8 luglio 2024, oltre, sull'importo così liquidato per capitale, rivalutazione e interessi, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dall'8 luglio 2024 al saldo;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_5
3. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4. condanna a restituire a la differenza tra Controparte_1 Controparte_7
quanto pagato per capitale, rivalutazione, interessi e spese in dipendenza della sentenza di primo grado ed il minor importo accertato come dovuto in questa sede, oltre gli interessi al tasso legale su detta differenza dalla data del pagamento al saldo;
5. dichiara le spese di lite compensate tra e in misura di un quarto e condanna CP_7 CP_1
a rifondere a i restanti tre quarti che Controparte_7 Controparte_1
determina (detti tre quarti) per il giudizio di primo grado in €1.284,75 per spese ed €35.223,75
pagina 24 di 25 per compensi e, per il giudizio di appello, in €33.150 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
6. condanna a rifondere a le spese del grado, che Parte_1 Controparte_2
determina in €44.201 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
7. dichiara le spese del grado integralmente compensate tra e Controparte_5 CP_1
[...]
8. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e Controparte_5
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Controparte_1
comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 19 marzo 2025
La consigliera est. Il Presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi del quale "qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori". 2 Che è l'unico che rilevi. Infatti, l'interesse che legittima l'impugnazione incidentale tardiva adesiva
“si identifica nel pregiudizio, non di mero fatto ma giuridicamente rilevante (pur se lo si voglia qualificare come riflesso o indiretto o -seconda parte della dottrina - condizionato), che il coobbligato acquiescente potrebbe subire se fosse riformata la sentenza di condanna impugnata in via principale dall'altro condebitore” (Cass. S.U. n. 8486/2024). pagina 9 di 25 6 In sentenza: “La contestazione sollevata dalle convenute in merito alla mancata dimostrazione dei danni diretti e materiali previsti dalla estensione di garanzia è del tutto infondata se si considera che in sede di accertamento tecnico preventivo l'ing. ha esaminato tutte le attività necessarie per CP_15 impedire o almeno mitigare i fenomeni infiltrativi da eseguire all'interno delle 2700 cellule della facciata e solo sul 15% delle cellule dall'esterno (circa 400) e ha ritenuto “l'importo di € 3.386.360,00 oltre IVA previsto da più che congruo e molto prudente…. cifra che non tiene conto degli CP_1 imprevisti, del lavoro notturno e festivo”. 7 Così in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.: “ omette di rilevare che il pieno diritto CP_2 di e la sua legittimazione ad agire nascono dal fatto che la terza chiamata, su incarico Parte_1 ricevuto da ha assunto il fondamentale ruolo di Controllore IC, così come CP_1 convenzionalmente definito e disciplinato in Polizza (Doc. 1, pagina 6 di 16 e seguenti), anche nell'interesse e a protezione dei diritti della scrivente, sicché la responsabilità risarcitoria di CP_2 assume connotati di natura contrattuale, prima ancora che rilevare sul piano extracontrattuale, con ogni conseguenza in punto di allocazione dell'onere della prova”.