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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore Dott.ssa Maria Iandiorio ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1316 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, avente ad oggetto:
altri rapporti condominiali vertente
TRA
n. a Montella il 14.5.1961 cf , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Dragone
- APPELLANTE –
E
p Iva rappresentata dall'avv. Aurelio Controparte_1 P.IVA_1
Basile
- APPELLATO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti osserva quanto segue.
ha impugnato la sentenza n. 481/2023 emessa dal giudice di pace di Parte_1
Sant'Angelo dei Lombardi con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
167/2022 adottato a suo carico nei confronti del convenuto per la somma di euro 3123,25. CP_1
Aveva omesso di pronunciare sulla richiesta risarcitoria che lo stesso ricorrente aveva nei confronti del condominio per una somma pari ad euro 4956,90 a causa di infiltrazioni;
aveva rigettato la chiesta compensazione e aveva compensato le spese di lite.
Per questi motivi
conveniva in giudizio il condominio ' per Controparte_1
ottenere la riforma della impugnata sentenza con accoglimento delle eccezioni di compensazione e con la condanna in riconvenzionale a carico del condominio al pagamento della differenza tra la posta risarcitoria e il debito condominiale. Il tutto con la condanna alle spese di lite e attribuzione
Il si costituiva, reiterando l'eccezione di violazione del diritto del contraddittorio. CP_1
In particolare, esponeva che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo veniva originariamente indicata come data di citazione il 23.6.2023. In realtà, il giudizio di primo grado iniziava all'insaputa del convenuto e dello scrivente Controparte_1
difensore in data 12.5.2023 in spregio alle norme processuali ed in palese violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c che determinava inevitabili preclusioni per l'attività
difensiva di controparte.
Riproponeva, pertanto, l'eccezione così come era stata sollevata nel giudizio di primo grado all'udienza del 23.6.2023 e come risulta dagli atti di causa, evidenziando che nel giudizio di primo grado, appresa tale circostanza, il difensore richiedeva in via subordinata anche la rimessione in termini al Giudice di primo grado perché impossibilitato a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda, poiché l'obbligo di partecipare
pro quota alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio,
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune è espressamente sancito dall'art. 1123 c.c.
Riferiva che il credito condominiale era stato legittimamente approvato in assemblea mentre il credito da preteso risarcimento del danno vantato dall'appellante difettava sia del requisito della certezza che di quello della liquidità della certezza quanto del requisito della liquidità, in quanto il relativo accertamento abbisogna di un'apposita e complessa attività istruttoria, così che si sarebbe dovuto far valere con autonoma domanda senza poter essere in alcun modo opposto in compensazione neppure in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Esponeva, inoltre, che in data 15.3.2023 veniva esperito presso l'Organismo di mediazione un tentativo di mediazione obbligatoria per il recupero delle somme dovute dal condomino CP_2
esteso anche a che veniva indicato dal come nuovo Parte_1 Testimone_1 Pt_1
proprietario in data 24.1.2023.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello, uniformandosi alla richiesta di modifica della sentenza nella parte in cui compensava le spese di lite dovendo essere addebitate all'appellante
. Parte_1
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 10.10.2025.
L'appello è infondato.
Secondo il principio della ragione più liquida che consente al giudice di decidere una causa sulla base della questione più facilmente risolvibile, anche se subordinata rispetto ad altre, il Tribunale
esaminerà direttamente il merito della vicenda, evitando di affrontare tutte le altre questioni secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
L'appello va rigettato poiché, come correttamente ed esaustivamente motivato dal Giudice di pace in primo grado, non ha fornito prova reale e concreta della esistenza del Parte_1
controcredito, idoneo a paralizzare -per il tramite di una compensazione giudiziale e/o legale- la pretesa del . CP_1
Rinviando alla motivazione del giudice di pace in ordine e alla differenza tra compensazione giudiziale e compensazione legale, il Tribunale preliminarmente prende atto che la pretesa creditoria del non viene contestata dal , e che il motivo di appello si incentra CP_1 Pt_1
sostanzialmente sul superamento della stessa ad opera dell'esistenza di un controcredito.
L'appellante ritiene di fondare la propria pretesa creditoria su una perizia di parte che comproverebbe un diritto al risarcimento dallo stesso vantato nei confronti del , CP_1
obliterando di considerare che la perizia di parte nel processo civile italiano ha un valore probatorio limitato, non costituendo una prova autonoma, ma una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico. In termini, ex multis, : Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025, secondo cui “la
perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di
aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la
conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di
merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”.
Nel caso di specie, pertanto, correttamente il giudice di pace non ha considerato minimamente la fondatezza probatoria del controcredito vantato dalla odierna parte appellante, poiché basato esclusivamente su una perizia di parte ma senza alcun valore probatorio, nemmeno indiziario,
mancando qualsiasi altro motivo a sostegno del riconoscimento del credito vantato.
Anche a non voler mettere in discussione la veridicità delle fotografie allegate alla perizia,
infatti, non vi è alcuna possibilità di ritenere liquido o facilmente liquidabile l'eventuale controcredito vantato da difettando qualsivoglia elemento neutro e/o certo a sostegno della Parte_1
somma ipotizzata, con la conseguenza che l'appello va rigettato.
Erroneamente il giudice di pace ha compensato le spese di lite non sussistendo alcuna delle ragioni previste dall'articolo 92 II co. c.p.c.
L'appello va, pertanto, rigettato e le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio come da dispositivo.
Trattandosi di atto notificato dopo il 30.1.2013 va, altresì, posto a carico dell'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 co. 1 bis come inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/12 all'art. 13 co. 1 quater DPR
115/2002
P. Q. M.
Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 481/2023 emessa dal
Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi, tranne che con riferimento alle spese di lite;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 913,00 per compenso professionale del primo grado di giudizio e € 1701,00 per compenso professionale in questo grado di giudizio oltre Iva e cpa nonché spese generali al 15%, e oltre alle spese di mediazione obbligatoria ove documentate;
pone a carico dell'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 co. 1 bis come inserito dall'art. 1 co.
17 L. 228/12 all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Avellino 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio