Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 49289
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Sentenza 15 novembre 2023

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Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 49289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49289
    Data del deposito : 15 novembre 2023

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