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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello [avverso la Sentenza N° 594/2022, pubblicata il 12.04.2022, del Tribunale di
Treviso] iscritta al n. r.g. 2154/2022 CC da:
CP_
(C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. ANGELO CP_1 P.IVA_1
PALETTA e dell'avv. ALESSANDRO PALETTA del Foro di Roma, giusta procura in atti;
contro
(C.F.-IVA ), di seguito solo con il Controparte_2 P.IVA_2 CP_2 patrocinio dell'avv. ANTONIO d'ALESIO del Foro di Treviso, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
CP_ Per :
1 conclude domandando l'integrale reiezione dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 594/2022, resa inter partes nel procedimento n. R.G.
2670/2017.
Con vittoria di spese di causa dei due gradi di giudizio per CP_2
“conclude domandando l'integrale reiezione dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 594/2022, resa inter partes nel procedimento n. R.G.
2670/2017.
Con vittoria di spese di causa dei due gradi di giudizio”.
2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' di Treviso proponeva opposizione avverso il CP_2
decreto ingiuntivo n. 584/2017, emesso il 06.02.2017 in favore di per la somma capitale di CP_1
€ 211.081,59, oltre interessi legali e spese di lite, riguardante crediti ceduti da taluni fornitori ed aventi ad oggetto interessi di mora per importi pagati in ritardo.
L'opponente sosteneva che la cessione alla Banca non si era perfezionata perché non erano state rispettate le formalità previste ex lege; che la cessione non era intervenuta perché era stata respinta in quanto contra legem (v. docc. 3-28 bis parte attrice); che le fatture erano state “annullate” in tutto od in parte da note a credito (v. docc. 30 e da 31 a 37 parte attrice); che non vi era prova del ritardo nei pagamenti (v. doc. 50); che non essendoci titolarità dei crediti portati dalle fatture azionate non poteva esserci credito per gli interessi di mora.
L contestava la provvisoria esecuzione e chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse Controparte_3
dichiarato nullo, annullabile o comunque inefficace oppure - in via subordinata - che l'ammontare degli interessi di mora per il mancato tempestivo pagamento fosse contenuto nella minor somma ritenuta di giustizia.
CP_ 2. Si costituiva in giudizio affermando che:
a) ogni rifiuto di cessione prodotto da controparte doveva essere ritenuto incongruente rispetto ai crediti azionati per pagamenti effettuati in ritardo;
b) nessun rifiuto era sostenuto da logica e fondante motivazione;
c) nessun rifiuto di cessione era motivatamente “agganciato” all'esistenza dei rapporti di credito sottostanti, relativi a forniture eseguite dalle cedenti e pagate dall'opponente in ritardo.
Replicava altresì che le cessioni erano state effettuate nei termini di legge e che il “silenzio” serbato dall' sui contratti di fornitura confermava la validità e l'efficacia della cessione di ogni credito CP_2
per ritardato pagamento dei corrispettivi delle forniture.
Precisava che l' non andava ricompresa fra gli Enti Locali, essendo un Ente Pubblico CP_2
Economico avente finalità di carattere “settoriale”.
Concludeva che il titolo monitorio era corredato da prova scritta di “primaria radice negoziale” e che la domanda era fondata su credito, certo, liquido ed esigibile alla luce del D.Lgs. n. 231/2002.
Rivendicava - in via preliminare - il rigetto dell'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva nonché - in via d'urgenza - la concessione della provvisoria esecuzione ed infine - nel merito -
l'infondatezza dell'opposizione e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
3 3. Negata la provvisoria esecuzione, il G.I. disponeva CTU contabile a mezzo del dott. di Persona_1
Treviso e poi tratteneva la causa in decisione.
4. Una volta concessi i termini ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Treviso pronunciava la Sentenza N°
594/2022, pubblicata il 12.04.2022, statuendo:
“1)In accoglimento, per quanto di ragione della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo
n.584/2017, emesso il 6.2.2017 da questo Tribunale e condanna Parte_1
, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, dott.
[...] Parte_2
a pagare a favore di la somma di € 55.725,64, con interessi ex art. 1284 comma 4° cc. CP_1
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2)Liquida le spese di lite nella somma di €.13.430,00 per compenso professionale oltre spese generali
Iva e cpa se dovuti per legge e condanna , Parte_1
in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, dott. a rifonderle alla Parte_2
convenuta opposta nella misura del 40%, compensando per la restante parte del 60%.
3)Pone le spese di Ctu nella misura già liquidata definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale, nella misura di ½ ciascuna”. CP_ 5. Il Tribunale di Treviso ha evidenziato che il credito è relativo agli interessi spettanti ad per pagamenti effettuati da in ritardo, quale debitore ceduto in ordine a forniture o servizi eseguiti CP_2
dagli originari aventi diritto ai corrispettivi.
Ha spiegato che nel credito non rientrano né le fatture elencate sub doc. 29 di parte opponente perché relative a cessioni rifiutate (v. docc. da 3 a 28 bis), né le fatture elencate sub doc. 30 perché stornate in tutto in parte con le note di credito prodotte sub docc. da 31 a 37, ciò in assenza di sostanziale contestazione da parte dell'ingiungente.
Sull'asserito ritardo nei pagamenti che ha generato interessi moratori, ha reputato condivisibili le conclusioni del CTU circa le fatture dei fornitori elencate nel doc. 50 dell'opponente ed i relativi mandati di pagamento prodotti sub docc. da 53 a 65.
In ordine alla tempestività dei pagamenti, ha raffrontato la scadenza di ciascuna fattura con il giorno del pagamento e - facendo proprio il criterio seguito dal CTU - ha disatteso l'assunto di parte opponente secondo cui il termine di pagamento dovrebbe decorrere dalla data di effettivo ricevimento della fattura desumibile dal protocollo di ricezione;
difatti, la data apposta dall' non può CP_2
ritenersi certa e quindi opponibile alla controparte.
In base all'art. 4, comma 2, lett b), del D.lgs n. 231/2002, ha considerato applicabile il termine di pagamento a decorrere dalla ricezione della merce desumibile dalla data di emissione del DDT, rilevabile dalla fattura e coincidente con la data di emissione della stessa.
4 Ha fatto coincidere il giorno di effettivo pagamento delle fatture con la data di emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell' , atteso che le date dei bonifici non sono provate Controparte_3
da adeguata documentazione perché semplicemente elencate in un documento di parte.
A proposito dei ritardi maggiori imputabili all'emissione di alcuni mandati a favore dei fornitori cedenti anziché della banca cessionaria, ha evidenziato che gli stessi non possono essere considerati perché non sufficientemente provati e non riscontrabili nella documentazione dimessa, come rilevato dal CTU.
Ha stabilito che, alla luce del calcolo operato dal dott. con le correzioni recepite, il credito Per_1
CP_ complessivo degli interessi di mora spettante ad ammonta ad € 55.725,64. CP_ 6. Avverso tale pronuncia, ha proposto Appello lamentando che:
- vi è stato accoglimento non espressamente motivato delle eccezioni preliminari dell' Controparte_3
in punto di carente legittimazione attiva per rifiuti delle cessioni;
- non è stato espressamente provato lo storno di crediti originari con note di credito;
- la verifica dei conteggi relativi agli interessi di mora ha riguardato i soli crediti indicati dall' CP_3
come doc. 50; CP_
- è stato diversamente applicato l'onere probatorio per la produzione dei conteggi , considerati di mera provenienza di parte, rispetto all'elenco di mandati di pagamento dell' dimessi a riprova CP_2
del dies ad quem degli interessi, benché anche in questo caso ci sia stata la semplice provenienza dalla parte interessata;
CP_
- non è stato considerato l'all. B di che riporta il numero ed i riferimenti esatti di tutte le 3219 fatture dei crediti originari pagati in ritardo e relativi alle note di addebito del monitorio (v. docc.1-11) nonché tali (per riferimento e completezza documentale) da rendere incoerenti le argomentazioni avverse di rifiuto delle cessioni e/o note di credito per mancata coincidenza di produzioni e riferimenti ai crediti originari (tutti contenuti nelle 3219 fatture esposte negli allegati delle note di addebito in docc.1-11);
- non sono state operate le dovute verifiche delle fatture dei crediti originari pagati in ritardo con le contestate note di credito (v. docc. 31-37 contro le 3219 fatture originarie) e/o i 25 rifiuti di cessione (v. allegati da 3 a 28 bis dell' ) non congruenti rispetto alle 59 effettive cessioni dei Controparte_3
CP_ crediti notificate all' (v. fascicoli da 1 a 9 ). CP_2
CP_ In particolare, ha formulato le seguenti doglianze specifiche.
(A) Errata applicazione di norma di diritto: art. 117 c. 3 D.Lgs. n. 163/2006 ed art.106 c. 13 D.Lgs.
n. 50/2016.
Opponibilità delle cessioni dei crediti ex L. n. 52/1991 ed inefficacia dei rifiuti finanche immotivati.
5 Omessa valutazione in questione di assenti contestazioni della qualità di Ente-Banca che appartiene alla cessionaria odierna appellante.
Il Giudice del I Grado non ha esaminato la fattispecie (disciplinata tanto all'art.117 D.Lgs. n. 163/2006, quanto dal vigente art. 106 c.13 D.Lgs. n. 50/2016) che ha efficacia diretta per le cessioni dei crediti di causa ed è normativa contenuta nelle disposizioni della L. 21.2.1991 n. 52.
La più esatta e ragionevole interpretazione dell'art. 106 c.13 D.Lgs. n. 50/2016 non può prescindere dalla regola che la stessa L. n. 52/1991 enuncia in termini di opponibilità della cessione.
La norma che il Tribunale ha mancato di esaminare pone l'AULSS fra i soggetti “imprenditori” per quanto (e quando) gli Enti Territoriali della Sanità operano sul mercato come soggetti di diritto privato.
CP_
è istituto di credito specializzato nella gestione ed acquisto di crediti d'impresa e, in tale veste, essendo autorizzata ex lege, ha acquistato i crediti di CP_2
La L. n. 52/1991 non è mai stata presa in esame dal Tribunale nella motivazione della Sentenza impugnata.
La legittimità del rifiuto delle cessioni in assoluto non è compatibile con la normativa della L. n.
52/1991 che afferma che sono opponibili le cessioni se comprovate da contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate al debitore ceduto;
la L.52/91 non prevede né disciplina rifiuti di cessione da parte dei debitori ceduti.
Violata la norma (nella ripetuta disciplina anche anteriore ex art. 117 D.Lgs. n.163/2006) nella parte che nega rilievo ai rifiuti delle cessioni dei crediti ex L. n. 52/1991, contraddittoriamente equiparate a quelle che le Amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di rifiutare/dare adesione, la Sentenza si
CP_ chiede sia parzialmente riformata e, definitivamente riconosciuta la legittimazione attiva a proporre la domanda monitoria su tutto il credito per interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, sia
CP_ accertato il diritto di di ricevere il pagamento delle somme ingiunte così come portate nel monitorio ovvero per la differenza tra lo statuito in Sentenza e l'ingiunto.
(B) Errore nell'accertamento del credito – violazione dell'art. 112 c.p.c.: non sono stati riconosciuti i crediti portati nelle fatture che AULSS2 TV non ha CP_1
contestato e che - per tale motivo - non compaiono nella CTU che non ne ha dovuto far oggetto dei conteggi di verifica degli interessi.
CP_ Il Tribunale ha tralasciato gli argomenti di espressi anche al CTU circa la mancata coincidenza dei
“rifiuti” e/o delle note di credito rispetto alle cessioni e soprattutto alle 3219 fatture dei crediti originari che, pagate in ritardo, hanno generato il credito monitorio per interessi di mora derivanti da tardivo pagamento di cessioni rifiutate.
6 Non basta la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento perché possa dare CP_2
conto di aver adempiuto la prova del tempo del pagamento dei corrispettivi.
È necessaria la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte della banca che esegue il servizio di Tesoreria della debitrice ovvero è necessario che abbia prodotto i bonifici CP_2
eseguiti dal Tesoriere con la data di accreditamento delle somme e il CRO di certificazione di avvenuto incasso.
Le fatture selezionate in doc. 50 di non meritano le conclusioni di CTU per assenza di prova CP_2
documentate di data esatta di avvenuto bonifico bancario, per essere quella indicata da estratta CP_2
dai mandati di pagamento che sono atti di parte, di produzione interna alla organizzazione della debitrice.
Il credito è di € 67.680,12 (v. doc. 50 ed all. ) anziché quello ridotto di € Controparte_3 CP_4
55.725,64.
CP_ La Sentenza va riformata ed il credito che deve adempiere in favore di - per i titoli di CP_2 causa va integrato della somma di € 155.355,95, cioè dell'importo di credito che la statuizione di condanna del I Grado ha escluso rispetto al titolo monitorio ingiustamente revocato.
(C) Erronea motivazione sul capo di Sentenza relativo alle spese di lite e dei costi di CTU – violazione dell'art. 92 c.p.c.: nella proporzione di accoglimento/rigetto delle domande dell'opponente che la Sentenza ha disatteso
e nella statuita infondatezza delle eccezioni relative alla determinazione degli interessi di mora e del riconoscimento del debito contenuto in fatture del monitorio che AULSS2 TV non ha contestato, la
Sentenza è ingiusta e va riformata anche nel capo di pronuncia che dispone la compensazione parziale delle spese del grado, in luogo del richiesto riconoscersi delle stesse spese in favore di
[...]
, contro la quale la Sentenza infligge anche l'erronea afflizione della revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Le spese di CTU vanno integralmente sostenute da AULSS2 TV.
La pretesa riforma parziale della Sentenza N° 594/2022, l'accertamento del credito monitorio e la conferma del decreto ingiuntivo hanno effetto di integrale soccombenza di nel I Grado e CP_2
conseguente condanna al pagamento delle spese liquidate dal Tribunale.
7. L si è costituita in II Grado, replicando: CP_2
CP_ a- non ha contestato, nemmeno in Appello, l'affermazione dell' secondo cui i Controparte_3
crediti portati dalle fatture elencate sub doc. 29 prodotto in I sono state oggetto di cessione Pt_3
ritualmente notifica e neppure che le fatture elencate sub doc. 30 sono state stornate in tutto o in parte con le note credito prodotte sub docc. da 31 a 37;
7 CP_ b- non ha messo più in discussione la qualità di Ente Pubblico in capo all' , da Controparte_3 cui discende che la cessione dei crediti verso quest'ultima è soggetta alle regole stabilite dagli artt. 69 e
70 R.D. n. 2440/1923, per cui: i crediti verso tutte le Pubbliche Amministrazioni si possono cedere solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
gli atti di cessione debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere ed inoltre con un singolo atto non si possano cedere o delegare crediti verso Amministrazioni diverse.
c- i “rifiuti” delle cessioni di credito costituiscono manifestazione di volontà provenienti da un organo appartenente alla Pubblica Amministrazione (v. Direttore Generale dell' che ha Controparte_3
sottoscritto telematicamente ogni comunicazione di rifiuto facendone proprio il contenuto) che sono
CP_ rimasti “inoppugnati” avanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
di qui l'impossibilità per di contestarli innanzi al Giudice Ordinario;
CP_ d- la CTU si è correttamente limitata all'accertamento dei ritardi sui pagamenti a dall'
[...]
in forza delle cessioni di credito “non rifiutate” sub doc. 50; CP_3
e- la mancata prova da parte dell' dei pagamenti delle fatture elencate sub doc. 50 è Controparte_3
stata eccepita solo in Appello ed è inammissibile ex art. 345 c.p.c.;
f- con la copia dei mandati di pagamento prodotti sub docc. da 53 a 65, l' ha provato Controparte_3
il pagamento ai suoi fornitori delle fatture di cui al doc. 50, poiché la produzione dei mandati di pagamento effettuati fa quantomeno presumere il compimento dei pagamenti;
g- il CTU ha fatto decorrere i termini di pagamento fra l' ed i suoi fornitori dalla data Controparte_3
di emissione delle fatture che non coincide con la data di ricevimento di questi documenti fiscali da parte dell' desumibile dalle fatture prodotte dove sono riportati gli estremi di ricevimento al CP_3
Protocollo dell'Azienda; ove le verifiche sulla tempestività del pagamento fossero state fatte avendo riguardo per la data di effettiva ricezione delle fatture, non sarebbe stato riscontrato alcun ritardo.
8. Fatte precisare le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.01.2025.
* * *
9. Ai fini della presente decisione, va premesso che è inammissibile l'Appello soltanto quando le cesure proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse dall'odierna appellante sono
“ancorate” al contenuto della statuizione sottoposta a gravame. CP_
9. L'impugnazione di è priva di fondatezza e va respinta.
8 A. La disciplina riguardante la cessione dei crediti vantati nei confronti di una Pubblica
Amministrazione [come lo è l' , quale Ente dotato di personalità giuridica Parte_1 pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale] ha natura derogatoria e speciale rispetto a quella codicistica della cessione del credito fra privati di cui agli artt. 1260 e ss. c.c..
Tuttavia, nel presente giudizio, non possono essere assunti come riferimenti normativi né l'art. 70 del
R.D. n. 2240/1923 (v. Legge della contabilità dello Stato), né l'art.
9 - Allegato E - della L. n.
2248/1865 (dal primo richiamato), in quanto - come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità - il loro contenuto non è suscettibile di applicazione analogica od estensiva con riguardo ad
Amministrazioni diverse da quella Statale (v. ex multiis, Cass. Civ. n. 30658/2017, Cass. Civ. n.
32788/2019, Cass. Civ. n. 24758/2021, Cass. Civ. 29420/2023).
Difatti, le norme che riconoscono alla P.A. delle prerogative che limitano l'autonomia negoziale devono sempre essere interpretate - nonché applicate - in senso restrittivo, secondo l'art. 41, c. 1, Cost.
(v. da ultimo Cass. Civ. n. 25284/2023); pertanto, non sono estendibili agli Enti territoriali come l' di Treviso. Pt_4
B. La regolamentazione da applicare va ricercata - invece - nell'art. 117, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006
(v. nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” vigente ratione temporis).
Nonostante la presenza della norma all'interno del c.d. Codice degli Appalti, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata nel senso della sua estensione a tutti i rapporti di durata, compreso quello che rileva nel caso odierno, ossia la somministrazione/fornitura di prodotti/materiali vari (v. Cass. n. 24758/2021).
In base al menzionato art. 117, la cessione del credito è efficace ed opponibile alla P.A. qualora quest'ultima “non la rifiuti” con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
Il Legislatore non ha stabilito in questa ipotesi - come per la normativa riservata allo Stato - uno specifico “atto di adesione” da parte della Pubblica Amministrazione, bensì soltanto un “silenzio- assenso”, salva la facoltà di esprimere un esplicito “dissenso”.
C. A questo punto, deve essere accertato se l' abbia espresso o meno il suo “dissenso” entro il CP_2
termine di legge di cui si è detto.
CP_ In proposito, non risulta che abbia tempestivamente preso posizione in maniera puntuale ed analitica in ordine al contenuto delle molteplici dichiarazioni di rifiuto provenienti dall'
[...]
in risposta alle comunicazioni delle varie cessioni. CP_3
9 Quindi, in ordine agli elementi estintivi del credito eccepiti e provati da tramite apposita CP_2
CP_ produzione documentale, nulla di concreto ha replicato nella prima difesa utile, a parte la contestazione - in radice - della disciplina applicabile a favore della tesi della libera cedibilità dei crediti a garanzia del diritto d'impresa esercitato dalla Banca. CP_ Per il principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c., avrebbe dovuto prendere subito posizione - in modo chiaro ed analitico - su tale aspetto sostanziale;
invece, non avendo puntualmente argomentato, ha reso pacifico e non bisognoso di prova il fatto oggettivo documentato che le cessioni sono state prontamente “rifiutate” dall' CP_2
D. Per venire all'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 ai rapporti fra
Pubbliche Amministrazioni ed imprese, questa è circoscritta alle c.d. transazioni commerciali che sono i contratti, comunque denominati, fra imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni che comportano - in via esclusiva o prevalente - la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Il Decreto in esame impone un tasso di mora particolarmente elevato, diretto non solo a ristorare il creditore del danno subito per ritardo nel pagamento, ma anche a sanzionare lo stesso autore del ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria, con funzione dissuasiva di comportamenti abusivi del debitore.
La ratio della previsione è resa esplicita dalla Direttiva 2000/35/CE di cui il Decreto è attuazione, la quale ha sancito il principio per cui il meccanismo dei tassi di mora mira ad introdurre un sistema idoneo a limitare al massimo i ritardi dei pagamenti nelle c.d. transazioni commerciali, nella consapevolezza che gli eccessivi ritardi impongono pesanti oneri finanziari alle imprese e costituiscono una fra le principali cause d'insolvenza.
E. Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e P.A. decorrono dal 31° giorno successivo al ricevimento della fattura da parte dell'Ente Pubblico ovvero dal 61° giorno successivo al ricevimento della fattura qualora sia pattuito fra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l'accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
F. Nella fattispecie in esame, va osservato che il doc. 50 di (v. Elenco fatture emesse da CP_2
fornitori aziendali per le quali è pervenuta ed è stata accettata la cessione di credito con indicazione dei mandati di pagamento) è stato allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed inserito nell'elenco documentale con la dicitura:
“50) Copia elenco delle fatture dei fornitori Asl menzionate nei documenti azionati ed accettate, ordinate per nominativo del fornitore;
10 51 e 52) Copia carteggio Asl e fornitore”.
I docc. 51 e 52 si riferiscono ai mandati di pagamento della merce in favore dei relativi fornitori.
CP_ Invero, nella costituzione in I Grado di non risulta dedotto ed eccepito nulla di specifico sui documenti avversari 50-51-52; la è rimasta silente sul punto anche nella prima memoria ex art. CP_1
183 c.p.c. e pure nella seconda e terza memoria prevista dalla medesima norma.
Pertanto, non si può non ritenere - a buon diritto - che la documentazione in parola di è da CP_2 reputare “incontestata” da controparte.
G. Ebbene, dalla perizia a firma del dott. si evince quanto segue: Persona_1
“Termine di pagamento delle fatture esaminate:
Il termine di pagamento, utilizzato per la verifica degli eventuali ritardi nei pagamenti, è stato desunto dalle fatture esaminate. Più precisamente sette fornitori hanno applicato la condizione “60 giorni data fattura” e gli altri sei la formula “90 giorni data fattura”. In entrambi i casi la scadenza è stata determinata con decorrenza dalla data di emissione della fattura e, in alcuni casi, la predetta scadenza era debitamente evidenziata in fattura.
Sul punto l'obiezione di parte attrice, in merito alla necessità di far decorrere il conteggio del termine di pagamento dalla data di effettivo ricevimento della fattura desumibile dal protocollo di ricezione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, risulta priva di fondamento in quanto la data di ricezione apposta dall'Asl non può considerarsi certa e quindi opponibile alla controparte. Nel caso in esame, pertanto, in base al dettato dell'art. 4, 2° comma, lettera “b” del D.Lgs. 231/2020, il termine di pagamento decorre dalla di ricezione della merce, desumibile alla data di emissione dei DDT
(documenti di trasporto) rilevabile dalla fattura e coincidente con la data di emissione della stessa.
H. Viene detto ancora:
“Giorno di effettivo pagamento delle fatture esaminate:
Il giorno di effettivo pagamento delle fatture è stato fatto coincidere con la data di emissione dei relativi mandati di pagamento da parte della Asl che, solitamente, avviene in estrema prossimità all'effettiva erogazione al beneficiario della somma dovuta.
L'obiezione di parte convenuta sulla necessità di computare quale giorno di pagamento la data degli ordini di bonifico desumibile dagli elenchi allegati alle fatture azionate, non risulta accoglibile in quanto le date dei bonifici non sono provate da adeguata documentazione, in quanto semplicemente elencate in un documento allegato dalla parte convenuta.
Alla luce delle predette considerazioni, il confronto tra le due date come sopra determinate, permette di evidenziare immediatamente le fatture pagate successivamente alla scadenza pattuita, nonché di calcolare il ritardo espresso in giorni. Tale ritardo è analiticamente evidenziato per ciascuna fattura
11 alla penultima colonna denominata “giorni di ritardo” del prospetto di calcolo degli interessi, riportato in appendice”.
I. Le conclusioni dell'elaborato peritale sono state testualmente:
“In risposta al quesito posto che, sostanzialmente, chiede di determinare gli interessi di mora maturati sulle fatture dei fornitori Asl, elencate nel documento n. 50 [non contestato] allegato dalla parte attrice, saldate oltre la scadenza pattuita, lo scrivente C.T.U. è pervenuto alle seguenti conclusioni analiticamente esposte nel prospetto di calcolo degli interessi, riportato in appendice:
Le fatture dei fornitori ASL, elencate sub doc. 50 dalla parte opponente, non sono in gran parte state pagate tempestivamente, ovvero entro il termine di pagamento pattuito ed indicato nelle medesime fatture;
La data di pagamento di ciascuna delle predette fatture coincide con la data di emissione del relativo mandato da parte dell'Asl, evidenziato nella colonna denominata “data mandato” del prospetto di calcolo allegato [quale elemento documentale certo e non smentito dalla ; CP_1
L'ammontare complessivo degli interessi di mora maturati sulle predette fatture pagate in ritardo è pari ad € 55.725,64 come analiticamente evidenziato dall'ultima colonna denominata “interessi” del prospetto”.
11. La perizia del dott. è rettamente motivata, scevra da vizi logici e non è stata sottoposta a Per_1
contestazioni pienamente convincenti.
In assenza di critiche fondate su elementi tangibili e sicuri, la condivisione della perizia ad opera del
Giudice del merito non solo non costituisce motivazione apparente, ma è pienamente conforme al principio di diritto sopra richiamato (v. Cass. n. 11917/2021).
D'altro canto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove il Giudice di merito aderisca ai risultati della
CTU, non è tenuto ad esporre in modo capillare le ragioni di questo suo convincimento, posto che la decisione di abbracciare le risultanze della stessa implica - di per sé - valutazione ed esame delle contrarie deduzioni di parte, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
In tal caso, l'obbligo di motivare è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (v. Cass. n. 27910/2020).
CP_ 12. D'altro canto, si deve osservare che sarebbe stato onere di (che ha avanzato la relativa pretesa creditoria) documentare con esattezza - ai fini del computo degli interessi moratori - le date esatte dei pagamenti eseguiti “in ritardo” da ai suoi fornitori, così da dimostrare l'asserito significativo CP_2
12 scarto temporale fra l'emissione dei mandati di pagamento dell' e la data in cui i bonifici sono CP_3
andati a buon fine per i fornitori.
Detto riscontro documentale è mancato fin dal I Grado e le relative conseguenze negative non possono che ricadere sulla Banca creditrice che non dimostrato - come avrebbe dovuto, al di là della produzione avversaria - la misura precisa degli interessi moratori imputati all' di Treviso. Pt_4
13. Non resta che confermare la Sentenza appellata.
CP_ Le spese del gravame seguono la netta soccombenza di verso l' e si liquidano in CP_2
dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il valore del decisum (v. scaglione € 52.001,00/€ 260.000,00).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata. CP_
2. CONDANNA a rifondere all' di Treviso le spese di II Grado, liquidate in € CP_2
9.991,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 09.01.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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